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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 131/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa IL IN ZO Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliera
Dott.ssa GI DO Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Saioni) n. 3549/2024 promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio de Costanzo e Alessandro del Costanzo, presso il cui studio in Napoli, via Monteoliveto n. 86, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE -
contro
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata ex lege,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “1) In via preliminare sospendere la provvisoria esecutorietà della Sentenza appellata per la sussistenza dei gravi motivi ex art. 649 c.p.c.; 2) sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c. dell'Agenzia delle Entrate di Milano, in quanto unico soggetto legittimato a disconoscere e/o revocare il credito di imposta di cui è causa o in alternativa rinviare al
Giudice di Primo grado per con-sentire la chiamata del terzo Agenzia delle Entrate di
Milano.
3) nel merito, Per i motivi esposti accogliere il presente gravame e per l'effetto annullare, revocare e\o riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 3549/2024 e sempre per l'effetto dichiarare la nullità e\o l'illegittimità e\o l'inefficacia e\o
l'infondatezza del Decreto Ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo e\o annullarlo integralmente.
4) con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
CP_ Appellato “Voglia la Corte d'appello, a totale conferma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni:
A. respingere l'appello e il ricorso in primo grado e le domande ivi proposte e quelle riproposte in secondo grado e accogliere le conclusioni dell' in primo grado, in CP_1 particolare:
a. confermare il decreto ingiuntivo opposto;
b. in subordine, dichiarare dovuta, a titolo di contributi non versati, oltre ad accessori, la somma portata dal decreto ingiuntivo opposto o la minor somma che sarà accertata all'esito del giudizio e condannare parte ricorrente a pagare all' detta somma, CP_1 oltre agli ulteriori accessori maturati e maturandi fino al saldo;
c. dichiarare inammissibile la chiamata in causa dell'Agenzia delle entrate;
B. con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado”.
Appellata : “- Dichiarare il difetto di legittimazione Controparte_3 passiva di CP_4
- Dichiarare il difetto di giurisdizione ordinaria in luogo delle questioni relative a crediti posti in compensazione da controparte da dover accertare dinanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di Milano”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 7 agosto 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto CP_ ingiuntivo n. 6310/2023 R.G., proposta da contro l' ha respinto Parte_1
l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, in forza del CP_ quale il medesimo Tribunale aveva condannato la società opponente a pagare all'
pag. 2/11 l'importo di € 4.576.882,57, per omesso versamento di contributi previdenziali nel periodo da giugno 2019 a dicembre 2020.
Nel ricorso in opposizione l'odierna appellante, premesso che: CP_
- la richiesta di pagamento dell' derivava da compensazioni con crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, effettuate dalla società in relazione ai DM relativi al periodo giugno 2019/dicembre 2020;
- le compensazioni dei crediti erano state contestate dall'ente previdenziale che, con comunicazione bidirezionale del 30 maggio 2021, aveva richiesto il pagamento degli importi dovuti per il periodo di contribuzione suindicato;
- erano stati proposti, avverso tale provvedimento, ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e successivo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. dinanzi al Tribunale di Milano;
- era stata, infine, presentata in data 25 novembre 2021 domanda di pagamento dilazionato, volta ad ottenere il rilascio del DURC, necessario ai fini della prosecuzione dell'attività della società;
- la domanda era stata accolta dalla Direzione Centrale Entrate con provvedimento n. 1584 del 30 novembre 2021 e autorizzazione all'estinzione del debito in 24 rate mensili;
- dopo il versamento delle prime nove rate, pari ad € 1.964.250,55, la società aveva dovuto interrompere il pagamento delle successive rate per difficoltà economiche;
ciò premesso, ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per mancata notifica dell'avviso di addebito;
nel merito ha dedotto la legittima compensazione dei crediti.
Ha chiesto al Tribunale, in primis, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e in subordine, previa chiamata in causa dell'Agenzia delle
Entrate di Milano ex art. 106 c.p.c., l'annullamento del medesimo. CP_ All'udienza del 18 luglio 2023, nella contumacia dell' il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
L' si è costituito in giudizio in sede di merito, chiedendo il Controparte_5 rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito di autorizzazione e successiva revoca della chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate (erroneamente indicata come Controparte_3
, la quale si è costituita in giudizio eccependo la propria estraneità alla
[...] vicenda), il giudice di primo grado, disattesa l'eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo, ha ritenuto l'opposizione infondata, reputando illegittima la compensazione dei crediti effettuata da Parte_1
Ha osservato in proposito che l'opponente, con domanda di dilazione del 25 novembre 2021, aveva riconosciuto la piena debenza dei contributi oggetto di domanda.
pag. 3/11 Sotto ulteriore profilo ha evidenziato che, ove anche non si volesse riconoscere alle dichiarazioni contenute nella domanda di dilazione il valore di riconoscimento incondizionato di debito, l'art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241 ammette la compensazione solo in relazione a crediti “dello stesso periodo … risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche”, mentre nel caso di specie la società non aveva allegato, né dimostrato, “che si tratti di crediti dello stesso periodo dei debiti contributivi asseritamente compensati”.
Infatti, l'opponente “aveva dichiarato di aver sostenuto i costi per la ricerca nel 2019, tanto che risultano poi dichiarati (solo in sede di modifica a posteriori) nel
Modello Unico 2020 (all. n. 4 al ricorso dell'opponente): così avrebbe potuto compensarli, ma solo con contributi del 2020”. Inoltre, la società non aveva “fornito alcun elemento probatorio da cui desumere la ricorrenza dei presupposti per l'operatività della invocata compensazione, tra cui l'effettiva sussistenza del credito portato in compensazione e l'adempimento degli incombenti di certificazione prescritti dall'art. 3 D.L. n. 145/2013”.
Esclusa, pertanto, l'operatività dell'eccepita compensazione, il Tribunale ha CP_ convalidato il credito vantato dall' rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a tre Parte_1 motivi.
Con il primo motivo denuncia erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto ammissibile il ricorso monitorio ed errata interpretazione dell'art. 30 d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122. CP_ Deduce che l' ha agito in violazione delle specifiche disposizioni in materia di riscossione dei contributi previdenziali ed in particolare della norma sopra citata, avendo proceduto alla riscossione delle somme pretese non già mediante notifica di avviso di addebito, bensì ricorrendo all'ordinaria procedura monitoria, ad avviso di parte appellante “in palese violazione delle disposizioni vigenti e, in particolare, del principio della “esclusività del procedimento di riscossione mediante ruolo”.
Il giudice di primo grado avrebbe perciò errato nel ritenere che la riscossione CP_ dell' non dovesse necessariamente avvenire mediante ruolo o avviso di addebito.
Con il secondo motivo lamenta errata interpretazione dell'art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241 in relazione alla compensazione dei crediti.
Critica l'assunto del primo giudice secondo cui i crediti di cui si controverte potevano essere compensati solo con contributi del 2020 ed evidenzia che il credito d'imposta per ricerca e sviluppo ex art. 3 d.l. 23 dicembre 2013, convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 43, ha una disciplina speciale che ne consente l'utilizzo anche per periodi diversi.
Ciò in quanto “la predetta normativa consente alle aziende di usufruire di un credito di imposta per Ricerca Sviluppo in ordine a progetti di innovazione, di
pag. 4/11 tecnologia o creazioni di natura industriale o commerciale per i quali vi è anche la possibilità di sostanziarne e depositarne il marchio, il brevetto e la relativa proprietà di quanto oggetto del progetto”.
Nel caso di specie, si deduce, il “credito di imposta scaturiva appunto da un progetto di importante spessore, asseverato dall'Ing tecnico esperto Parte_2 della materia, attraverso il quale veniva realizzata una mascherina di protezione delle vie respiratorie denominata ''Kate 20'' (la cui asseverazione, che pure è stata prodotta
e depositata agli atti del fascicolo di primo grado) il cui marchio veniva valutato per ben euro 60.000.000,00”.
Con il terzo ed ultimo motivo denuncia error in procedendo sulla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate quale unico soggetto legittimato a disconoscere il credito, nonché mancata motivazione circa la revoca dell'autorizzazione alla chiamata in giudizio di tale soggetto.
Reputa l'estensione del contraddittorio all'Agenzia delle Entrate assolutamente necessaria, trattandosi dell'unico soggetto legittimato a disconoscere il credito a mente dell'art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241. CP_ Nell'ottica del gravame l' non essendo titolare del credito di imposta per ricerca e sviluppo, non potrebbe sostituirsi all'Agenzia delle Entrate nel disconoscerne la spettanza o nell'invalidarne l'utilizzo in compensazione.
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la Parte_1 riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Entrambe le parti appellate si sono costituite ritualmente in giudizio. CP_ L' ha chiesto il rigetto dell'appello avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
L' ha eccepito il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva e ha chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle questioni relative ai crediti posti in compensazione dall'appellante.
All'udienza del 21 maggio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da dev'essere respinto, con conferma Parte_1 della sentenza gravata. Infondato è, innanzitutto, il primo motivo, con cui si deduce l'inammissibilità CP_ del ricorso al procedimento monitorio da parte dell' asseritamente vincolato alla riscossione coattiva dei crediti contributivi mediante avviso di addebito.
Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, l'emissione di avviso di CP_ addebito costituisce solo uno degli strumenti che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la facoltà, per l'ente previdenziale, di agire nelle forme ordinarie e quindi anche attraverso la proposizione di azione monitoria.
pag. 5/11 L'art. 30 d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, laddove stabilisce che “a decorrere dall'1 gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa CP_ al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuato mediante la notifica di un avviso di addebito con CP_ valore di titolo esecutivo”, disciplina il potere dell' di agire in via esecutiva attraverso gli strumenti di riscossione di natura impositiva, a cui l'ordinamento consente di accedere.
La disposizione, tuttavia, non prevede affatto che tale modalità di recupero dei crediti sia esclusiva e non osta, perciò, a che l'ente consegua un titolo esecutivo di formazione giudiziale (quale il decreto ingiuntivo) o agisca per ottenere una pronuncia di accertamento del diritto a pretendere i contributi richiesti. Ciò risulta altresì coerente con il principio, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima
l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale” (cfr., ex multis, Cass., 7 maggio 2019 n. 12025).
Se, infatti, in presenza di vizi della procedura di riscossione mediante ruoli esattoriali il giudice è tenuto comunque a valutare il merito della pretesa contributiva, ciò significa che l'espletamento di detta procedura, al pari dell'emissione di avviso di addebito, non rappresenta mezzo indispensabile per la tutela dei propri crediti da CP_ parte dell' Il motivo di appello scrutinato dev'essere, quindi, respinto.
Il Collegio reputa infondato anche il secondo motivo, inerente alla pretesa CP_ compensazione del credito dell' per contributi dovuti in relazione al periodo da giugno 2019 a dicembre 2020 con il credito per ricerca e sviluppo vantato da
[...]
Parte_1
In primo luogo, le censure articolate nel motivo non attingono la ratio decidendi della pronuncia di primo grado, secondo cui nella domanda di dilazione di pagamento presentata dall'appellante in data 25 novembre 2021 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio) è rinvenibile “il riconoscimento esplicito e incondizionato del debito CP_ contributivo, salvo il solo diritto di ad ulteriori addebiti;
la rinuncia a tutte le CP_ eccezioni che possono influire sull'esistenza e azionabilità del credito nonché agli eventuali giudizi di opposizione in sede civile”.
L'argomentazione costituisce ratio decidendi autonoma, di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, sicché la mancata confutazione da parte dell'appellante determina il passaggio in giudicato del capo di sentenza che ha ritenuto inoperante la compensazione a fronte della piena ed incondizionata rinuncia della società a farla valere.
pag. 6/11 Ritiene, inoltre, il Collegio – ed anche tale convincimento è configurabile alla stregua di una ratio decidendi autonoma, di per sé idonea a sorreggere la presente decisione – che la compensazione dei crediti, ove anche in ipotesi non rinunciata e quindi ammissibile, non possa comunque operare per le ragioni che seguono.
L'art. 17, comma 1, d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241 (abrogato dall'art. 241, comma
1, lettera t), d.lgs. 24 marzo 2025 n. 33 a decorrere dall'1 gennaio 2026) nel testo applicabile ratione temporis prevede che “i contribuenti eseguono versamenti unitari CP_ delle imposte, dei contributi dovuti all' e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Con la norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 2 quater, d.l. 16 febbraio 2023 n. 11, convertito in legge 11 aprile 2023 n. 38, il legislatore ha precisato che la disposizione deve intendersi “nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi”.
Ferma, dunque, l'astratta ammissibilità della compensazione anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, è onere del contribuente dimostrare l'esistenza del credito posto in compensazione.
Nel caso di specie oppone in compensazione al credito Parte_1 CP_ contributivo dell' (in sé pacifico ed incontestato) un proprio asserito credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 d.l. 23 dicembre 2013, convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 43.
Il comma 11 dell'art. 3 citato stabilisce, per quanto qui rileva, che “ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti”. Parte appellante non ha fornito prova dell'esistenza del vantato credito di imposta per ricerca e sviluppo ai sensi della norma sopra richiamata.
La società ha dedotto nel ricorso in opposizione (cfr. pag. 6) che “il predetto credito di imposta […] scaturiva […] da un progetto di importante spessore, asseverato dall'Ing tecnico esperto della materia, attraverso il quale veniva Parte_2 realizzata una mascherina di protezione delle vie respiratorie denominata ''Kate 20''
[…] il cui marchio veniva valutato per ben euro 60.000.000,00, cifra certamente non di poco conto e che non può che comprovarne la innovatività del progetto realizzato ma
pag. 7/11 soprattutto la rilevanza dello stesso tenuto conto della valutazione del marchio di cui al progetto realizzato”.
Non ha, tuttavia, prodotto in atti alcuna documentazione comprovante spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del progetto menzionato, né alcuna certificazione proveniente dal revisore legale dei conti attestante la corrispondenza delle spese sostenute alla documentazione contabile predisposta dall'impresa. La società si è limitata a depositare una “relazione di asseveramento” a firma dell'ing. che assevera in € 60.000.000,00 il valore economico della Persona_1 mascherina di protezione delle vie respiratorie “Kate 20”. La relazione, tra l'altro, non menziona in essa l'ing. dichiara di avere ricevuto Parte_1 Persona_1 incarico dal p.i. , nella sua qualità di presidente del Consorzio New Controparte_6
Energy Group Italy (doc. 3 fascicolo appellante di primo grado).
Tale documento è, con ogni evidenza, inidoneo a dimostrare l'esistenza di un credito di imposta per ricerca e sviluppo in capo a a mente dell'art. Parte_1
3 d.l. 23 dicembre 2013, convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 43.
Parimenti priva di efficacia probatoria è la produzione dei modelli F24 che attestano il pagamento dei contributi a mezzo compensazione (cfr. doc. 2 fascicolo appellante di primo grado), poiché essi danno conto solo dell'operazione contabile, ma non della causa dei rapporti che supportano la compensazione.
Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla produzione del Modello
Unico 2020, in cui è esposto il credito di imposta (cfr. doc. 4 fascicolo appellante di primo grado), dovendosi richiamare a tal fine i condivisi arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo” (cfr. Cass., 30 ottobre 2018 n. 27580). La mancata prova del credito di imposta equivale ad insussistenza dello stesso ed impedisce che possa operare la compensazione.
Per tutte le ragioni esposte il motivo esaminato dev'essere respinto.
Va respinto anche il terzo motivo, inerente alla chiamata in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, sull'assunto che si tratti dell'“unico soggetto legittimato a disconoscere il credito”.
Tale assunto non trova sostegno nella normativa di riferimento, dalla quale si evince anzi che, in difetto di prova dell'esistenza del credito d'imposta opposto in compensazione, l'ente previdenziale, in quanto titolare della pretesa, conserva la facoltà di agire per il recupero del credito contributivo indebitamente compensato. In argomento si richiamano integralmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivise motivazioni poste a base della sentenza n. 113/2024 di questa Corte (pres. est. Pattumelli), che di seguito si riportano: “l'art. 1 co. 421, l. 30
pag. 8/11 dicembre 2004 n. 311, stabilisce che “per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare appositi atti di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'art. 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973”. Il significato letterale di tale disposizione è del tutto univoco nell'attribuire al
Concessionario una facoltà di recupero dei crediti indebitamente posti in compensazione, ma non già una potestà esclusiva, la quale – in quanto contrastante con i generali principi civilistici della materia – avrebbe richiesto una espressa previsione derogatoria, del tutto carente nel caso di specie. L'insussistenza del credito portato in compensazione impedisce, infatti,
l'effetto estintivo dell'obbligazione, gravando “sulla parte che invochi la compensazione (…) l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito, quale fatto estintivo del debito” (Cass. 12.1.2016, n. 292; conf., Cass. Civ., Sez. Lav., 26 ottobre 2012, n. 18427; Cass. Civ., Sez. Lav., 7 aprile 2008, n. 8988; Cass. Civ., Sez. Lav., 7 febbraio 2008, n. 2847; Cass. Civ., Sez. Lav., 24 luglio 2007, n. 16351).
Onere al cui assolvimento non basta certamente la produzione del modello
F24 quietanzato, attestante unicamente il compimento di un'operazione contabile, ma non già l'esistenza del sotteso credito d'imposta sotto l'aspetto sostanziale, la cui dimostrazione incombe al contribuente che ne invochi il riconoscimento (così, Cass.
26.10.2012, n. 18427, secondo cui “incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito, e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo”.
Come precisato dal Supremo Collegio con sentenza del 07 febbraio 2008, n. 2847, “in tema di IVA, qualora l'Amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indebiti, non assumendo rilievo la propria buona fede”. In difetto di prova dell'esistenza del credito tributario opposto in compensazione, l'Ente previdenziale resta, pertanto, titolare del credito indebitamente compensato e conserva, pertanto, la relativa facoltà di recupero.
In assenza di alcuna specifica disposizione di legge in senso contrario, non rileva – ad avviso del Collegio – il meccanismo regolato dall'art. 22 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale ha previsto la costituzione di una apposita “struttura di gestione” incaricata di suddividere le somme fra gli enti destinatari, con immediato accredito
pag. 9/11 degli importi portati in compensazione in favore dell'ente beneficiario, a fronte di un corrispondente addebito in capo all'Agenzia.
Tale sistema, in coerenza con la disciplina della riscossione unificata dei tributi
e dei contributi, opera – infatti – su un piano contabile, senza apportare alcuna espressa deroga ai generali principi civilistici della materia, i quali conservano, pertanto, piena validità. Né può indurre a diverse conclusioni la facoltà di sospensione, attribuita all'Agenzia delle Entrate dall'art. 37, comma 49 – ter D.L. n. 233/2006, conv. in l. n.
248/2006, secondo cui la stessa “può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito”.
La norma prosegue stabilendo che “se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione;
diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati”.
L'esecuzione della delega non basta, infatti, a dimostrare la sussistenza del credito portato in compensazione, ben potendo derivare dal mero decorso del termine di trenta giorni, stabilito dalla citata disposizione e non esonera, quindi, il contribuente dalla prova dell'effettiva sussistenza dello stesso sotto l'aspetto sostanziale. Onere pacificamente inadempiuto nel caso di specie [….]”.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello proposto da deve essere respinto, Parte_1 con integrale conferma della sentenza gravata. CP_ Le spese di lite del grado tra l'appellante e l' sono regolate in base al criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n.
147.
Si ravvisano le condizioni ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite del grado tra l'appellante e l' Controparte_3
, atteso che l'evocazione in giudizio di tale ente è stata disposta dal giudice
[...] di prime cure (con conseguente litisconsorzio processuale in appello) a fronte dell'istanza di di chiamare in causa il diverso soggetto Agenzia delle Parte_1
Entrate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei pag. 10/11 presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3549/2024 del Tribunale di Milano;
CP_
- condanna l'appellante a rifondere all' le spese di lite del grado, che liquida in € 15.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%);
- compensa integralmente le spese di lite del grado tra l'appellante e l'
[...]
; Controparte_2
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 21 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
GI DO IL IN ZO
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 131/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa IL IN ZO Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliera
Dott.ssa GI DO Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Saioni) n. 3549/2024 promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio de Costanzo e Alessandro del Costanzo, presso il cui studio in Napoli, via Monteoliveto n. 86, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE -
contro
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata ex lege,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “1) In via preliminare sospendere la provvisoria esecutorietà della Sentenza appellata per la sussistenza dei gravi motivi ex art. 649 c.p.c.; 2) sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c. dell'Agenzia delle Entrate di Milano, in quanto unico soggetto legittimato a disconoscere e/o revocare il credito di imposta di cui è causa o in alternativa rinviare al
Giudice di Primo grado per con-sentire la chiamata del terzo Agenzia delle Entrate di
Milano.
3) nel merito, Per i motivi esposti accogliere il presente gravame e per l'effetto annullare, revocare e\o riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 3549/2024 e sempre per l'effetto dichiarare la nullità e\o l'illegittimità e\o l'inefficacia e\o
l'infondatezza del Decreto Ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo e\o annullarlo integralmente.
4) con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
CP_ Appellato “Voglia la Corte d'appello, a totale conferma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni:
A. respingere l'appello e il ricorso in primo grado e le domande ivi proposte e quelle riproposte in secondo grado e accogliere le conclusioni dell' in primo grado, in CP_1 particolare:
a. confermare il decreto ingiuntivo opposto;
b. in subordine, dichiarare dovuta, a titolo di contributi non versati, oltre ad accessori, la somma portata dal decreto ingiuntivo opposto o la minor somma che sarà accertata all'esito del giudizio e condannare parte ricorrente a pagare all' detta somma, CP_1 oltre agli ulteriori accessori maturati e maturandi fino al saldo;
c. dichiarare inammissibile la chiamata in causa dell'Agenzia delle entrate;
B. con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado”.
Appellata : “- Dichiarare il difetto di legittimazione Controparte_3 passiva di CP_4
- Dichiarare il difetto di giurisdizione ordinaria in luogo delle questioni relative a crediti posti in compensazione da controparte da dover accertare dinanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di Milano”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 7 agosto 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto CP_ ingiuntivo n. 6310/2023 R.G., proposta da contro l' ha respinto Parte_1
l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, in forza del CP_ quale il medesimo Tribunale aveva condannato la società opponente a pagare all'
pag. 2/11 l'importo di € 4.576.882,57, per omesso versamento di contributi previdenziali nel periodo da giugno 2019 a dicembre 2020.
Nel ricorso in opposizione l'odierna appellante, premesso che: CP_
- la richiesta di pagamento dell' derivava da compensazioni con crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, effettuate dalla società in relazione ai DM relativi al periodo giugno 2019/dicembre 2020;
- le compensazioni dei crediti erano state contestate dall'ente previdenziale che, con comunicazione bidirezionale del 30 maggio 2021, aveva richiesto il pagamento degli importi dovuti per il periodo di contribuzione suindicato;
- erano stati proposti, avverso tale provvedimento, ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e successivo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. dinanzi al Tribunale di Milano;
- era stata, infine, presentata in data 25 novembre 2021 domanda di pagamento dilazionato, volta ad ottenere il rilascio del DURC, necessario ai fini della prosecuzione dell'attività della società;
- la domanda era stata accolta dalla Direzione Centrale Entrate con provvedimento n. 1584 del 30 novembre 2021 e autorizzazione all'estinzione del debito in 24 rate mensili;
- dopo il versamento delle prime nove rate, pari ad € 1.964.250,55, la società aveva dovuto interrompere il pagamento delle successive rate per difficoltà economiche;
ciò premesso, ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per mancata notifica dell'avviso di addebito;
nel merito ha dedotto la legittima compensazione dei crediti.
Ha chiesto al Tribunale, in primis, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e in subordine, previa chiamata in causa dell'Agenzia delle
Entrate di Milano ex art. 106 c.p.c., l'annullamento del medesimo. CP_ All'udienza del 18 luglio 2023, nella contumacia dell' il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
L' si è costituito in giudizio in sede di merito, chiedendo il Controparte_5 rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito di autorizzazione e successiva revoca della chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate (erroneamente indicata come Controparte_3
, la quale si è costituita in giudizio eccependo la propria estraneità alla
[...] vicenda), il giudice di primo grado, disattesa l'eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo, ha ritenuto l'opposizione infondata, reputando illegittima la compensazione dei crediti effettuata da Parte_1
Ha osservato in proposito che l'opponente, con domanda di dilazione del 25 novembre 2021, aveva riconosciuto la piena debenza dei contributi oggetto di domanda.
pag. 3/11 Sotto ulteriore profilo ha evidenziato che, ove anche non si volesse riconoscere alle dichiarazioni contenute nella domanda di dilazione il valore di riconoscimento incondizionato di debito, l'art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241 ammette la compensazione solo in relazione a crediti “dello stesso periodo … risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche”, mentre nel caso di specie la società non aveva allegato, né dimostrato, “che si tratti di crediti dello stesso periodo dei debiti contributivi asseritamente compensati”.
Infatti, l'opponente “aveva dichiarato di aver sostenuto i costi per la ricerca nel 2019, tanto che risultano poi dichiarati (solo in sede di modifica a posteriori) nel
Modello Unico 2020 (all. n. 4 al ricorso dell'opponente): così avrebbe potuto compensarli, ma solo con contributi del 2020”. Inoltre, la società non aveva “fornito alcun elemento probatorio da cui desumere la ricorrenza dei presupposti per l'operatività della invocata compensazione, tra cui l'effettiva sussistenza del credito portato in compensazione e l'adempimento degli incombenti di certificazione prescritti dall'art. 3 D.L. n. 145/2013”.
Esclusa, pertanto, l'operatività dell'eccepita compensazione, il Tribunale ha CP_ convalidato il credito vantato dall' rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a tre Parte_1 motivi.
Con il primo motivo denuncia erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto ammissibile il ricorso monitorio ed errata interpretazione dell'art. 30 d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122. CP_ Deduce che l' ha agito in violazione delle specifiche disposizioni in materia di riscossione dei contributi previdenziali ed in particolare della norma sopra citata, avendo proceduto alla riscossione delle somme pretese non già mediante notifica di avviso di addebito, bensì ricorrendo all'ordinaria procedura monitoria, ad avviso di parte appellante “in palese violazione delle disposizioni vigenti e, in particolare, del principio della “esclusività del procedimento di riscossione mediante ruolo”.
Il giudice di primo grado avrebbe perciò errato nel ritenere che la riscossione CP_ dell' non dovesse necessariamente avvenire mediante ruolo o avviso di addebito.
Con il secondo motivo lamenta errata interpretazione dell'art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241 in relazione alla compensazione dei crediti.
Critica l'assunto del primo giudice secondo cui i crediti di cui si controverte potevano essere compensati solo con contributi del 2020 ed evidenzia che il credito d'imposta per ricerca e sviluppo ex art. 3 d.l. 23 dicembre 2013, convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 43, ha una disciplina speciale che ne consente l'utilizzo anche per periodi diversi.
Ciò in quanto “la predetta normativa consente alle aziende di usufruire di un credito di imposta per Ricerca Sviluppo in ordine a progetti di innovazione, di
pag. 4/11 tecnologia o creazioni di natura industriale o commerciale per i quali vi è anche la possibilità di sostanziarne e depositarne il marchio, il brevetto e la relativa proprietà di quanto oggetto del progetto”.
Nel caso di specie, si deduce, il “credito di imposta scaturiva appunto da un progetto di importante spessore, asseverato dall'Ing tecnico esperto Parte_2 della materia, attraverso il quale veniva realizzata una mascherina di protezione delle vie respiratorie denominata ''Kate 20'' (la cui asseverazione, che pure è stata prodotta
e depositata agli atti del fascicolo di primo grado) il cui marchio veniva valutato per ben euro 60.000.000,00”.
Con il terzo ed ultimo motivo denuncia error in procedendo sulla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate quale unico soggetto legittimato a disconoscere il credito, nonché mancata motivazione circa la revoca dell'autorizzazione alla chiamata in giudizio di tale soggetto.
Reputa l'estensione del contraddittorio all'Agenzia delle Entrate assolutamente necessaria, trattandosi dell'unico soggetto legittimato a disconoscere il credito a mente dell'art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241. CP_ Nell'ottica del gravame l' non essendo titolare del credito di imposta per ricerca e sviluppo, non potrebbe sostituirsi all'Agenzia delle Entrate nel disconoscerne la spettanza o nell'invalidarne l'utilizzo in compensazione.
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la Parte_1 riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Entrambe le parti appellate si sono costituite ritualmente in giudizio. CP_ L' ha chiesto il rigetto dell'appello avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
L' ha eccepito il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva e ha chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle questioni relative ai crediti posti in compensazione dall'appellante.
All'udienza del 21 maggio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da dev'essere respinto, con conferma Parte_1 della sentenza gravata. Infondato è, innanzitutto, il primo motivo, con cui si deduce l'inammissibilità CP_ del ricorso al procedimento monitorio da parte dell' asseritamente vincolato alla riscossione coattiva dei crediti contributivi mediante avviso di addebito.
Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, l'emissione di avviso di CP_ addebito costituisce solo uno degli strumenti che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la facoltà, per l'ente previdenziale, di agire nelle forme ordinarie e quindi anche attraverso la proposizione di azione monitoria.
pag. 5/11 L'art. 30 d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, laddove stabilisce che “a decorrere dall'1 gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa CP_ al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuato mediante la notifica di un avviso di addebito con CP_ valore di titolo esecutivo”, disciplina il potere dell' di agire in via esecutiva attraverso gli strumenti di riscossione di natura impositiva, a cui l'ordinamento consente di accedere.
La disposizione, tuttavia, non prevede affatto che tale modalità di recupero dei crediti sia esclusiva e non osta, perciò, a che l'ente consegua un titolo esecutivo di formazione giudiziale (quale il decreto ingiuntivo) o agisca per ottenere una pronuncia di accertamento del diritto a pretendere i contributi richiesti. Ciò risulta altresì coerente con il principio, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima
l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale” (cfr., ex multis, Cass., 7 maggio 2019 n. 12025).
Se, infatti, in presenza di vizi della procedura di riscossione mediante ruoli esattoriali il giudice è tenuto comunque a valutare il merito della pretesa contributiva, ciò significa che l'espletamento di detta procedura, al pari dell'emissione di avviso di addebito, non rappresenta mezzo indispensabile per la tutela dei propri crediti da CP_ parte dell' Il motivo di appello scrutinato dev'essere, quindi, respinto.
Il Collegio reputa infondato anche il secondo motivo, inerente alla pretesa CP_ compensazione del credito dell' per contributi dovuti in relazione al periodo da giugno 2019 a dicembre 2020 con il credito per ricerca e sviluppo vantato da
[...]
Parte_1
In primo luogo, le censure articolate nel motivo non attingono la ratio decidendi della pronuncia di primo grado, secondo cui nella domanda di dilazione di pagamento presentata dall'appellante in data 25 novembre 2021 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio) è rinvenibile “il riconoscimento esplicito e incondizionato del debito CP_ contributivo, salvo il solo diritto di ad ulteriori addebiti;
la rinuncia a tutte le CP_ eccezioni che possono influire sull'esistenza e azionabilità del credito nonché agli eventuali giudizi di opposizione in sede civile”.
L'argomentazione costituisce ratio decidendi autonoma, di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, sicché la mancata confutazione da parte dell'appellante determina il passaggio in giudicato del capo di sentenza che ha ritenuto inoperante la compensazione a fronte della piena ed incondizionata rinuncia della società a farla valere.
pag. 6/11 Ritiene, inoltre, il Collegio – ed anche tale convincimento è configurabile alla stregua di una ratio decidendi autonoma, di per sé idonea a sorreggere la presente decisione – che la compensazione dei crediti, ove anche in ipotesi non rinunciata e quindi ammissibile, non possa comunque operare per le ragioni che seguono.
L'art. 17, comma 1, d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241 (abrogato dall'art. 241, comma
1, lettera t), d.lgs. 24 marzo 2025 n. 33 a decorrere dall'1 gennaio 2026) nel testo applicabile ratione temporis prevede che “i contribuenti eseguono versamenti unitari CP_ delle imposte, dei contributi dovuti all' e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Con la norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 2 quater, d.l. 16 febbraio 2023 n. 11, convertito in legge 11 aprile 2023 n. 38, il legislatore ha precisato che la disposizione deve intendersi “nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi”.
Ferma, dunque, l'astratta ammissibilità della compensazione anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, è onere del contribuente dimostrare l'esistenza del credito posto in compensazione.
Nel caso di specie oppone in compensazione al credito Parte_1 CP_ contributivo dell' (in sé pacifico ed incontestato) un proprio asserito credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 d.l. 23 dicembre 2013, convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 43.
Il comma 11 dell'art. 3 citato stabilisce, per quanto qui rileva, che “ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti”. Parte appellante non ha fornito prova dell'esistenza del vantato credito di imposta per ricerca e sviluppo ai sensi della norma sopra richiamata.
La società ha dedotto nel ricorso in opposizione (cfr. pag. 6) che “il predetto credito di imposta […] scaturiva […] da un progetto di importante spessore, asseverato dall'Ing tecnico esperto della materia, attraverso il quale veniva Parte_2 realizzata una mascherina di protezione delle vie respiratorie denominata ''Kate 20''
[…] il cui marchio veniva valutato per ben euro 60.000.000,00, cifra certamente non di poco conto e che non può che comprovarne la innovatività del progetto realizzato ma
pag. 7/11 soprattutto la rilevanza dello stesso tenuto conto della valutazione del marchio di cui al progetto realizzato”.
Non ha, tuttavia, prodotto in atti alcuna documentazione comprovante spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del progetto menzionato, né alcuna certificazione proveniente dal revisore legale dei conti attestante la corrispondenza delle spese sostenute alla documentazione contabile predisposta dall'impresa. La società si è limitata a depositare una “relazione di asseveramento” a firma dell'ing. che assevera in € 60.000.000,00 il valore economico della Persona_1 mascherina di protezione delle vie respiratorie “Kate 20”. La relazione, tra l'altro, non menziona in essa l'ing. dichiara di avere ricevuto Parte_1 Persona_1 incarico dal p.i. , nella sua qualità di presidente del Consorzio New Controparte_6
Energy Group Italy (doc. 3 fascicolo appellante di primo grado).
Tale documento è, con ogni evidenza, inidoneo a dimostrare l'esistenza di un credito di imposta per ricerca e sviluppo in capo a a mente dell'art. Parte_1
3 d.l. 23 dicembre 2013, convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 43.
Parimenti priva di efficacia probatoria è la produzione dei modelli F24 che attestano il pagamento dei contributi a mezzo compensazione (cfr. doc. 2 fascicolo appellante di primo grado), poiché essi danno conto solo dell'operazione contabile, ma non della causa dei rapporti che supportano la compensazione.
Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla produzione del Modello
Unico 2020, in cui è esposto il credito di imposta (cfr. doc. 4 fascicolo appellante di primo grado), dovendosi richiamare a tal fine i condivisi arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo” (cfr. Cass., 30 ottobre 2018 n. 27580). La mancata prova del credito di imposta equivale ad insussistenza dello stesso ed impedisce che possa operare la compensazione.
Per tutte le ragioni esposte il motivo esaminato dev'essere respinto.
Va respinto anche il terzo motivo, inerente alla chiamata in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, sull'assunto che si tratti dell'“unico soggetto legittimato a disconoscere il credito”.
Tale assunto non trova sostegno nella normativa di riferimento, dalla quale si evince anzi che, in difetto di prova dell'esistenza del credito d'imposta opposto in compensazione, l'ente previdenziale, in quanto titolare della pretesa, conserva la facoltà di agire per il recupero del credito contributivo indebitamente compensato. In argomento si richiamano integralmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivise motivazioni poste a base della sentenza n. 113/2024 di questa Corte (pres. est. Pattumelli), che di seguito si riportano: “l'art. 1 co. 421, l. 30
pag. 8/11 dicembre 2004 n. 311, stabilisce che “per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare appositi atti di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'art. 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973”. Il significato letterale di tale disposizione è del tutto univoco nell'attribuire al
Concessionario una facoltà di recupero dei crediti indebitamente posti in compensazione, ma non già una potestà esclusiva, la quale – in quanto contrastante con i generali principi civilistici della materia – avrebbe richiesto una espressa previsione derogatoria, del tutto carente nel caso di specie. L'insussistenza del credito portato in compensazione impedisce, infatti,
l'effetto estintivo dell'obbligazione, gravando “sulla parte che invochi la compensazione (…) l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito, quale fatto estintivo del debito” (Cass. 12.1.2016, n. 292; conf., Cass. Civ., Sez. Lav., 26 ottobre 2012, n. 18427; Cass. Civ., Sez. Lav., 7 aprile 2008, n. 8988; Cass. Civ., Sez. Lav., 7 febbraio 2008, n. 2847; Cass. Civ., Sez. Lav., 24 luglio 2007, n. 16351).
Onere al cui assolvimento non basta certamente la produzione del modello
F24 quietanzato, attestante unicamente il compimento di un'operazione contabile, ma non già l'esistenza del sotteso credito d'imposta sotto l'aspetto sostanziale, la cui dimostrazione incombe al contribuente che ne invochi il riconoscimento (così, Cass.
26.10.2012, n. 18427, secondo cui “incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito, e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo”.
Come precisato dal Supremo Collegio con sentenza del 07 febbraio 2008, n. 2847, “in tema di IVA, qualora l'Amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indebiti, non assumendo rilievo la propria buona fede”. In difetto di prova dell'esistenza del credito tributario opposto in compensazione, l'Ente previdenziale resta, pertanto, titolare del credito indebitamente compensato e conserva, pertanto, la relativa facoltà di recupero.
In assenza di alcuna specifica disposizione di legge in senso contrario, non rileva – ad avviso del Collegio – il meccanismo regolato dall'art. 22 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale ha previsto la costituzione di una apposita “struttura di gestione” incaricata di suddividere le somme fra gli enti destinatari, con immediato accredito
pag. 9/11 degli importi portati in compensazione in favore dell'ente beneficiario, a fronte di un corrispondente addebito in capo all'Agenzia.
Tale sistema, in coerenza con la disciplina della riscossione unificata dei tributi
e dei contributi, opera – infatti – su un piano contabile, senza apportare alcuna espressa deroga ai generali principi civilistici della materia, i quali conservano, pertanto, piena validità. Né può indurre a diverse conclusioni la facoltà di sospensione, attribuita all'Agenzia delle Entrate dall'art. 37, comma 49 – ter D.L. n. 233/2006, conv. in l. n.
248/2006, secondo cui la stessa “può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito”.
La norma prosegue stabilendo che “se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione;
diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati”.
L'esecuzione della delega non basta, infatti, a dimostrare la sussistenza del credito portato in compensazione, ben potendo derivare dal mero decorso del termine di trenta giorni, stabilito dalla citata disposizione e non esonera, quindi, il contribuente dalla prova dell'effettiva sussistenza dello stesso sotto l'aspetto sostanziale. Onere pacificamente inadempiuto nel caso di specie [….]”.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello proposto da deve essere respinto, Parte_1 con integrale conferma della sentenza gravata. CP_ Le spese di lite del grado tra l'appellante e l' sono regolate in base al criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n.
147.
Si ravvisano le condizioni ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite del grado tra l'appellante e l' Controparte_3
, atteso che l'evocazione in giudizio di tale ente è stata disposta dal giudice
[...] di prime cure (con conseguente litisconsorzio processuale in appello) a fronte dell'istanza di di chiamare in causa il diverso soggetto Agenzia delle Parte_1
Entrate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei pag. 10/11 presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3549/2024 del Tribunale di Milano;
CP_
- condanna l'appellante a rifondere all' le spese di lite del grado, che liquida in € 15.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%);
- compensa integralmente le spese di lite del grado tra l'appellante e l'
[...]
; Controparte_2
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 21 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
GI DO IL IN ZO
pag. 11/11