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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 711/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Afrodite Carotenuto ed elettivamente nel suo studio sito a Napoli in Via G. Bonito n. 1 (PEC
Email_1
- RICORRENTE -
CONTRO in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli, e Oreste Manzi con domicilio eletto a Rimini in Via
Macanno n.25 presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo CP_1
- CONVENUTO -
Avente ad oggetto:
PENSIONE QUOTA 100
Conclusioni delle parti:
Per la parte ricorrente:
Nel merito :
Accertare e dichiarare il diritto del Sig. al trattamento Parte_1 pensionistico dal 01/03/2022 per i motivi di cui al ricorso . Accertare e dichiarare il diritto del Sig. a percepire il rateo Parte_1 arretrato di pensione di marzo 2022 per € 1.195.58 S.E.& O. - oltre rateo tredicesima- e/o nella minor o maggior misura ritenuta di giustizia, maggiorati di interessi o rivalutazione come per legge. conseguentemente CP_ Condannare l' a corrispondere il rateo di pensione di marzo 2022 e rateo tredicesima maggiorati di interessi o rivalutazione come per legge.
Per la parte resistente
Respingere la domanda avanzata dal ricorrente poiché infondata.
Spese secondo legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da , titolare di pensione anticipata in Parte_1 quota 100 liquidata da aprile 2022 in accoglimento della sua domanda presentata in data 18\03\2022 , finalizzato alla retrodatazione del suo trattamento pensionistico al marzo 2022 in ragione della domanda da lui presentata in data 28\01\2022 è meritevole di accoglimento .
Secondo l' risulterebbe ostativo alle ragioni del ricorrente il fatto – CP_1 documentale e pacifico − che nella domanda presentata dal n data Parte_1
28\01\2022 di seguito allegata per stralcio non fosse presente la richiesta di pensione anticipata con quota 100 e non fosse stato allegato il modello AP140 rivelatore della volontà di ottenere la pensione anticipata quota 100 ex dl 4/2019
.
“Domanda di PENSIONE DI ANZIANITÀ/ANTICIPATA - Domanda di pensione online - PENSIONE DI ANZIANITÀ/ANTICIPATA - Tipologia: NESSUNA -
Codice Fiscale: - Nominativo: C.F._1 Parte_1
- N. Domanda: 2066915900019 - Sede: 320100 – RIMINI - Data di presentazione: 28/01/2022 - Gestione: Lavoratori Dipendenti – Fondo: FPLD -
Decorrenza pensione: 01/03/2022 - Ente: 016 – INCA - Ufficio: 22908 - Pratica:
HPAB2021004734 - Data 28/01/2022 ”.
Risulta peraltro circostanza documentale e pacifica che all'epoca della presentazione in data 28\01\2022 della domanda di pensione di anzianità/anticipata il ricorrente raggiungeva i requisiti solo per potere usufruire della tipologia di pensione anticipata quota 100 , motivo per il quale l' , a CP_1 fronte di una domanda generale di “pensione anticipata” , avrebbe dovuto liquidare al ricorrente l'unica tipologia di pensione anticipata per cui lo stesso presentava i requisiti. Se l' avesse agito secondo buona fede avrebbe dunque dovuto liquidare la CP_1 pensione anticipata quota 100 .
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visti gli artt. 429, 442 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del 14\06\2024 , in contraddittorio con l' , in persona del legale CP_1 rappresentante, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) Accertato il diritto di al trattamento pensionistico di Parte_1 quota 100 dal 01\03\2022 , condanna l' ad erogare il relativo trattamento CP_1 pensionistico con la predetta decorrenza oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge .
2) Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.309,00 ( di cui euro 301,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre ad esborsi pari a € 43,00 I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 30\01\2025.
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'