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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/11/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1713/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di iscritta al n. r.g. 1713/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA PP
RICORRENTE
e
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
ZZ RC
RESISTENTE
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale del 20.11.2025
FATTO
Con ricorso in data 12.07.2025, parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza Parte_1 di separazione personale tra i coniugi, premettendo di avere contratto matrimonio in Tirana (Albania) il 10.01.2020 con e che dalla loro unione non sono nati CP_2 figli. Con provvedimento in data 13.07.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025. In data 17.10.2025 si costituiva parte resistente . CP_2
All'udienza del 20.11.2025 le parti sottoscrivevano le condizioni consensuali sulle quali si accoravano all'udienza stessa ed i difensori chiedevano rinvio per poter depositare conforme foglio di conclusioni congiunte. Il Giudice Relatore rinviava all'udienza del 25.11.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta, al fine di permettere il deposito delle stesse. Il Giudice Relatore, in data 25.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate in udienza tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, pronuncia la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Tirana (Albania) il 10.01.2020 (atto di
[...] matrimonio n. 8 – Ufficiale di Stato civile n. 378).
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) parte ricorrente rinuncia all'assegno di mantenimento;
3) restituisce a i seguenti beni ad oggi collocati nella casa CP_1 Parte_1 familiare: macchina da cucire, scaldaletto e vestiti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 25.11.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di iscritta al n. r.g. 1713/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA PP
RICORRENTE
e
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
ZZ RC
RESISTENTE
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale del 20.11.2025
FATTO
Con ricorso in data 12.07.2025, parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza Parte_1 di separazione personale tra i coniugi, premettendo di avere contratto matrimonio in Tirana (Albania) il 10.01.2020 con e che dalla loro unione non sono nati CP_2 figli. Con provvedimento in data 13.07.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025. In data 17.10.2025 si costituiva parte resistente . CP_2
All'udienza del 20.11.2025 le parti sottoscrivevano le condizioni consensuali sulle quali si accoravano all'udienza stessa ed i difensori chiedevano rinvio per poter depositare conforme foglio di conclusioni congiunte. Il Giudice Relatore rinviava all'udienza del 25.11.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta, al fine di permettere il deposito delle stesse. Il Giudice Relatore, in data 25.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate in udienza tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, pronuncia la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Tirana (Albania) il 10.01.2020 (atto di
[...] matrimonio n. 8 – Ufficiale di Stato civile n. 378).
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) parte ricorrente rinuncia all'assegno di mantenimento;
3) restituisce a i seguenti beni ad oggi collocati nella casa CP_1 Parte_1 familiare: macchina da cucire, scaldaletto e vestiti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 25.11.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra