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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/10/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 204/2025 sub. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 204/2025 sub. 1, nei confronti di
(c.f. e partita IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Finale Emilia (MO), Via
ON IU VO, n. 6/1;
- resistente -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 30.7.2025, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna convenuta, lamentando il mancato pagamento della somma di € 13.691,41 (come da atto di precetto in rinnovazione) dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 73/2021 (R.G. n. 185/2021) emesso dal Tribunale di
Ferrara, corredato dal decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., pedissequi atti di precetto e successivo tentativo di pignoramento presso terzi, conclusosi con esito negativo.
La notifica si perfezionava regolarmente, a mezzo PEC inviata a cura della
Cancelleria, in data 18.8.2025
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla visura allegata.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
La convenuta è impresa commerciale.
Quanto al superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, basti apprezzarsi la mancata costituzione della convenuta, e l'assenza di elementi che possano far presumere la non configurabilità dei presupposti della liquidazione giudiziale. Si rileva, in ogni caso, che la debitrice non ha mai depositato alcun bilancio presso il Registro delle imprese.
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, il credito vantato dal ricorrente è pari € 13.691,41.
A ciò si aggiunga che, a seguito di informative acquisite ex art. 42 CCII, sono emersi ulteriori debiti scaduti verso creditori istituzionali, di cui 120.199,60 nei confronti di ADER, già cartellati, 41.387,54 nei confronti di ADE non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione.
Pertanto, la soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, risulta ampiamente superata.
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia il mancato pagamento di parte ricorrente, il mancato deposito di bilanci sin dalla costituzione della società ed il completo disinteresse mostrato rispetto alla presente procedura (alcuno essendo comparso alla udienza innanzi al G.R.).
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future.
***
Tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quanto previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
(c.f. e partita IVA: , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rapp.te pro tempore, corrente in Finale Emilia (MO), Via ON IU VO,
n. 6/1;
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore il Dott. dell'ODCEC di Modena, Persona_1
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 22.1.2026 ore 12.00, fissato entro il termine perentorio di non oltre
120 giorni dalla data di deposito della sentenza abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
dispone che la fissata udienza di verifica del passivo si celebri attraverso collegamento audiovisivo al seguente link : https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_ZjQ4NjMzMzMtZWI2MS00YzM0LWJkNGItNzE4YjgyNjZmZm
v2/0?C.F._1 [...]
CodiceFiscale_2
[...] Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 1.10.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 204/2025 sub. 1, nei confronti di
(c.f. e partita IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Finale Emilia (MO), Via
ON IU VO, n. 6/1;
- resistente -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 30.7.2025, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna convenuta, lamentando il mancato pagamento della somma di € 13.691,41 (come da atto di precetto in rinnovazione) dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 73/2021 (R.G. n. 185/2021) emesso dal Tribunale di
Ferrara, corredato dal decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., pedissequi atti di precetto e successivo tentativo di pignoramento presso terzi, conclusosi con esito negativo.
La notifica si perfezionava regolarmente, a mezzo PEC inviata a cura della
Cancelleria, in data 18.8.2025
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla visura allegata.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
La convenuta è impresa commerciale.
Quanto al superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, basti apprezzarsi la mancata costituzione della convenuta, e l'assenza di elementi che possano far presumere la non configurabilità dei presupposti della liquidazione giudiziale. Si rileva, in ogni caso, che la debitrice non ha mai depositato alcun bilancio presso il Registro delle imprese.
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, il credito vantato dal ricorrente è pari € 13.691,41.
A ciò si aggiunga che, a seguito di informative acquisite ex art. 42 CCII, sono emersi ulteriori debiti scaduti verso creditori istituzionali, di cui 120.199,60 nei confronti di ADER, già cartellati, 41.387,54 nei confronti di ADE non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione.
Pertanto, la soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, risulta ampiamente superata.
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia il mancato pagamento di parte ricorrente, il mancato deposito di bilanci sin dalla costituzione della società ed il completo disinteresse mostrato rispetto alla presente procedura (alcuno essendo comparso alla udienza innanzi al G.R.).
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future.
***
Tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quanto previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
(c.f. e partita IVA: , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rapp.te pro tempore, corrente in Finale Emilia (MO), Via ON IU VO,
n. 6/1;
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore il Dott. dell'ODCEC di Modena, Persona_1
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 22.1.2026 ore 12.00, fissato entro il termine perentorio di non oltre
120 giorni dalla data di deposito della sentenza abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
dispone che la fissata udienza di verifica del passivo si celebri attraverso collegamento audiovisivo al seguente link : https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_ZjQ4NjMzMzMtZWI2MS00YzM0LWJkNGItNzE4YjgyNjZmZm
v2/0?C.F._1 [...]
CodiceFiscale_2
[...] Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 1.10.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo