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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/09/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
RGAC 3317/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 24/09/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3317/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Sora, Via Torino s.n.c., presso lo studio degli avv.ti Augusto Casinelli e Paolo Milioni, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha chiesto, previa disapplicazione del decreto del Ministero
n. 36114 datato 10/09/2024 di “Accertare e dichiarare CP_1 che il ricorrente deve essere riconosciuto ex art 1 Parte_1 comma 562 e 563 l. 266/2005 Vittima del Dovere;
Accertare e
1 dichiarare che in favore del ricorrente deve essere riconosciuta invalidità pari al 37% come da perizia medico legale allegata, o in misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da stabilirsi ai sensi del d.p.r. 181/2009 anche a mezzo di C.T.U. che sin d'ora si richiede e, per l'effetto, condannare il convenuto, in Controparte_1 persona del Ministro in carica e/o del l.r.p.t., alla conseguente corresponsione in favore dell della speciale elargizione pari a Pt_1
2.000,00 euro per punto percentuale di invalidità (art. 5 commi 1 legge 206/2004 e art. 34 comma 1 del d.l. 1 ottobre 2007 n. 159 convertito con l. 222/2007) oltre rivalutazione istat prendendo come base di calcolo il valore della invalidità complessiva riconosciuta;
accertare e dichiarare che il ricorrente in quanto vittima del Pt_1 dovere, ha diritto ad ottenere le indennità previste dalla legge, ordinarie e speciali;
condannare il convenuto, Controparte_1 in persona del Ministro in carica e/o l.r.p.t., al pagamento delle somme corrispondenti alle indennità previste per legge per le vittime del dovere tra cui l'assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili (ex art. 5 comma 3 legge 206/2004 e art. 2 comma 105 legge 244/2007) oltre rivalutazione istat e interessi legali e assegno di (€ 258,00 ex art. 2 legge 407/1998 elevato dall'art. 4 comma 238 legge 350/2003 e dall'art. 82 l. 23 dicembre n. 388/2000 ad) Euro 500,00 mensili oltre rivalutazione istat e interessi legali, per le causali tutte di cui alla narrativa che precede;
dichiarare che le indennità ordinarie e speciali devono essere erogate a far data dalla maturazione del diritto (data dell'evento) fino all'effettivo soddisfo e per l'effetto condannare il , in persona del Ministro in Controparte_1 carica e/o l.r.p.t., a corrispondere le relative somme con interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'evento e fino all'effettivo soddisfo;
condannare il convenuto, in persona Controparte_1 del in e/o del l.r.p.t., al riconoscimento in favore del CP_2 CP_3 ricorrente del diritto all'assistenza psicologica, ai medicinali di fascia C) gratuiti, all'esenzione dal ticket;
condannare il
[...]
convenuto, in persona del Ministro in carica e/o del CP_1
l.r.p.t., al riconoscimento in favore del ricorrente di ogni altro beneficio previsto per legge;
condannare il Controparte_1 convenuto, in persona del in carica e/o del l.r.p.t., al CP_2 pagamento di tutte le spese e competenze di lite da distrarsi nei confronti dei difensori antistatari in solido tra loro”.
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- di essere vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri;
- che in data 21/8/2001 alle ore 23:50 circa, mentre era in servizio presso il Comando Carabinieri di Sora Nucleo Operativo e
2 Radiomobile, nel corso di un intervento svolto in Sora – Via Incoronata per dirimere una rissa tra un uomo e una donna che si percuotevano violentemente, all'atto di soccorrere la donna scaraventata a terra, veniva colpito a tergo da un calcio violento dall'uomo all'altezza della regione dorso-lombare e successivamente scaraventato contro delle sbarre di ferro di una ringhiera;
- che a causa delle lesioni riportate veniva condotto presso il P.S. dell'Ospedale di Sora, con prognosi di 8 giorni per “trauma contusivo della regione dorso-lombare”;
- che la seconda Commissione Medica Ospedaliera con verbale Modello ML/AB N. D20200532 del 2/7/2004 riconosceva l'ascrivibilità della patologia (trauma contusivo regione dorso lombare) alla tabella NC;
- che con decreto n. 1197/06 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell'infermità “pregresso trauma contusivo dorso-lombare con modico deficit funzionale in atto”;
- che, a seguito di istanza di aggravamento, l'infermità “esiti di pregresso trauma contusivo dorso-lombare con rachiartrosi cervico dorso-lombare, protrusioni discali multiple ed ernia discale D4-D5, sofferenza radicolare L4-L5 bilaterale” veniva ascritta alla tabella A categoria 7;
- che in data 18/07/2024, il ricorrente inoltrava al
[...]
apposita istanza volta ad ottenere i benefici di cui alla CP_1 normativa specifica sulle “Vittime del Dovere”;
- che l'istanza veniva rigettata con Decreto del Controparte_1 avente protocollo nr. 36114 del giorno 10/09/2024.
Parte ricorrente, nell'odierno giudizio, ha quindi chiesto, previo annullamento del decreto di rigetto del , di Controparte_1 accertare il proprio diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere a causa dell'evento subito in data 21/8/2001 con accertamento di una invalidità pari al 37%, con concessione dei benefici economici di legge connessi a tale condizione, in ragione dell'imprescrittibilità del diritto richiesto.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso per decorrenza del termine di prescrizione decennale, oltre che, nel merito, per carenza dei requisiti normativi, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
In particolare, il ha osservato che al ricorrente a seguito CP_1 dell'episodio di servizio è stato infatti riscontrato un “Pregresso trauma contusivo dorso – lombare con modico deficit funzionale in
3 atto”, giudicato dalla Commissione medica ospedaliera di Roma non classificabile ai fini dell'equo indennizzo, perché non sfociato in una invalidità permanente.
Espletata l'istruttoria, nominato il CTU e concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa all'udienza del 24/9/2025, mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta per le ragioni di seguito indicate.
Parte ricorrente nell'odierno giudizio ha chiesto, previa disapplicazione del decreto del n. 36114 Controparte_1 datato 10/09/2024, di dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dello status di “vittima del dovere” da parte del
[...]
, con accertamento di una invalidità pari al 37%, con CP_1 condanna alla corrispondenza dalla speciale elargizione pari a 2.000,00 euro per punto percentuale di invalidità (art. 5 commi 1 legge 206/2004 e art. 34 comma 1 del d.l. 1° ottobre 2007 n. 159 convertito con l. 222/2007) e dei benefici economici e assistenziali previsti dall'art. 1, comma 563 e 564 della legge n. 266/2005, ritenendo imprescrittibile l'azione volta all'accertamento di tale condizione.
Ha, in particolare, dedotto l'imprescrittibilità dello status di vittima del dovere, nonché la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento e le lesioni subite, avendo ottenuto altresì il riconoscimento della causa di servizio e allegando in atti perizia tecnica di parte che ha accertato le lesioni patite nella misura del 37%.
Si è costituito in giudizio il , eccependo la Controparte_1 prescrizione sia del diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere sia dei diritti assistenziali conseguenziali al suddetto riconoscimento, per essere stata la domanda proposta oltre la scadenza del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.
4 Nel merito, il ha eccepito l'insussistenza dei presupposti CP_1 normativi relativi al nesso eziologico, con riferimento all'insussistenza nel caso di specie delle ipotesi elencate nell'art. 1, comma 563 della legge nr. 266/05 e alla carenza di lesioni permanenti.
Il ha allegato che al ricorrente, a seguito dell'episodio di CP_1 servizio, è stato infatti riscontrato un “Pregresso trauma contusivo dorso – lombare con modico deficit funzionale in atto”, giudicato dalla Commissione medica ospedaliera di Roma (già all. d), non classificabile ai fini dell'equo indennizzo, perché non sfociato in una invalidità permanente.
Giova, sul punto, richiamare la normativa e giurisprudenza di riferimento.
La legge n. 266 del 2005 ai commi 563 e 564 dell'unico articolo di cui si compone prevede che possano essere qualificate vittime del dovere “i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 [magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso] e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il successivo comma 564 equipara ai soggetti di cui al comma 563
“coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
5 In via preliminare, in ordine all'eccezione di prescrizione dello status di vittima del dovere, va osservato che la Corte di Cassazione che nella sentenza n. 1744 del 2022 ha statuito il principio secondo cui
“la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della 1. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno altresì chiarito che il riconoscimento dello status di vittima del dovere si caratterizza come "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi".
Tale condizione "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si tratta di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
Ciò detto, merita tuttavia evidenziare che l'art. 1 c. 563 L. n. 266/05, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, prescrive che i soggetti interessati devono aver subito un'invalidità permanente durante lo svolgimento delle attività di servizio, indicate dalla lettera a) alla lettera f), in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate dentro o fuori i confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative in cui si sono verificate.
Nel caso di specie, è documentalmente provato, risultando dagli ordini di servizio allegati in atti, e oltretutto pacifico, che il ricorrente ha subito l'infortunio nel corso del normale servizio di pubblico intervento effettuato, essendo rimasto ferito nel dirimere la violenta
6 rissa tra un uomo e una donna per cui era stato chiamato ad intervenire nel corso del servizio.
Orbene, pur rientrando l'attività svolta dal ricorrente nell'episodio occorso in data 21/8/2001 nell'ambito delle fattispecie previste dalla citata norma, tuttavia, la CTU condotta sul ricorrente non ha accertato la sussistenza di postumi invalidanti a carico dello stesso, né in termini di danno biologico, né in termini di conseguente danno morale.
Il CTU nominato, sulla base delle indagini peritali condotte, ha infatti evidenziato che: “nel caso di specie occorre distinguere tra il trauma contusivo lombare riportato dal periziando il 21.08.2001 nel corso dell'espletamento delle proprie mansioni, e per il quale in questa sede vengono richiesti gli eventuali benefici, dal riconoscimento della causa di servizio avvenuto con verbale del 10.09.2019 e con diagnosi di "Spondiloartrosi diffusa con discopatie protrusive multiple e sofferenza radicolare cronica L4- L5.Pregresso trauma contusivo lombare con modico deficit funzionale in atto. Note di cervicoartrosi diffusa con impegno funzionale". Orbene, mentre il trauma contusivo lombare è conseguente ad un evento traumatico acuto, viceversa, il riconoscimento della causa di servizio, avendo una origine multifattoriale, è comunque concausata anche pur dalle reiterate sollecitazioni subite dalla colonna vertebrale nel corso degli anni di servizio e conseguentemente idoneo a configurare il riconoscimento di una causa di sevizio. Tornando al trauma contusivo lombare occorso il 22.8.2001, emerge di tutta evidenza che si è trattato di un trauma di modesta entità posto che non ha determinato alcuna lesione ossea o legamentosa della colonna vertebrale e posto che ha richiesto solo 18 giorni di malattia;
ne consegue da ciò che l'efficienza lesiva di detto traumatismo non può essere considerare idonea a determinare dei postumi permanenti”.
Il Consulente Tecnico ha altresì osservato che “anche nel verbale della 10.9.2019, mentre le infermità sofferenza e "Note di cervicoartrosi diffusa con impegno disfunzionale in atto " vengono ascritte alle categorie di legge, viceversa, il Commissione CP_4
Medica ospedaliera del "Spondiloartrosi diffusa con discopatie protrusive multiple e radicolare cronica L4-L5" 7 pregresso trauma contusivo dorso-lombare non viene ascritto ad alcuna categoria”.
7 Sulla base di tali valutazioni, esaminate altresì le osservazioni del consulente di parte ricorrente, il CTU ha concluso: “A seguito dell'evento traumatico subito il il 21.8.2001 il Sig. ha Parte_1 riportato "Trauma contusivo lombare. Da detto evento traumatico non sono residuati postumi permanenti. 8 Ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 181/2009 da detti postumi è residuata una Invalidità Complessiva derivante da IC= DB+DM+ (IP-DB) pari allo zero (0%) (IC= 0+0+(0-0)”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione, avendo il CTU chiaramente indicato i parametri utilizzati per la relativa determinazione.
Sulla base degli esiti dell'accertamento peritale, deve dunque ritenersi che le lesioni riportate dal ricorrente, seppure subite a causa dello svolgimento di attività di servizio di ordine pubblico, non hanno determinato, quale effetto diretto, un'invalidità permanente a carico del ricorrente.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso non può trovare accoglimento, poiché la richiamata normativa richiede come presupposto ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere che l'evento lesivo abbia causato la morte o un'invalidità permanente del soggetto, non essendo sufficiente una mera invalidità temporanea, anche se riconosciuta dipendente da causa di servizio.
La domanda deve pertanto ritenersi infondata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate e poste in capo alla parte soccombente.
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, nella causa iscritta al n. 3317/2024 R.G.A.C., CP_1 disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
8 a) Rigetta il ricorso per le motivazioni di cui in narrativa;
b) Condanna parte ricorrente, al pagamento, in favore del CP_1 convenuto delle spese di lite che si liquidano in euro 3689,00, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
c) Pone in capo al ricorrente le spese di CTU, in favore del dott.
che si liquidano in euro 580,00, oltre accessori. Persona_1
Frosinone, 25/9/2025
Il Giudice Rossella Giusi Pastore
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TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 24/09/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3317/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Sora, Via Torino s.n.c., presso lo studio degli avv.ti Augusto Casinelli e Paolo Milioni, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha chiesto, previa disapplicazione del decreto del Ministero
n. 36114 datato 10/09/2024 di “Accertare e dichiarare CP_1 che il ricorrente deve essere riconosciuto ex art 1 Parte_1 comma 562 e 563 l. 266/2005 Vittima del Dovere;
Accertare e
1 dichiarare che in favore del ricorrente deve essere riconosciuta invalidità pari al 37% come da perizia medico legale allegata, o in misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da stabilirsi ai sensi del d.p.r. 181/2009 anche a mezzo di C.T.U. che sin d'ora si richiede e, per l'effetto, condannare il convenuto, in Controparte_1 persona del Ministro in carica e/o del l.r.p.t., alla conseguente corresponsione in favore dell della speciale elargizione pari a Pt_1
2.000,00 euro per punto percentuale di invalidità (art. 5 commi 1 legge 206/2004 e art. 34 comma 1 del d.l. 1 ottobre 2007 n. 159 convertito con l. 222/2007) oltre rivalutazione istat prendendo come base di calcolo il valore della invalidità complessiva riconosciuta;
accertare e dichiarare che il ricorrente in quanto vittima del Pt_1 dovere, ha diritto ad ottenere le indennità previste dalla legge, ordinarie e speciali;
condannare il convenuto, Controparte_1 in persona del Ministro in carica e/o l.r.p.t., al pagamento delle somme corrispondenti alle indennità previste per legge per le vittime del dovere tra cui l'assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili (ex art. 5 comma 3 legge 206/2004 e art. 2 comma 105 legge 244/2007) oltre rivalutazione istat e interessi legali e assegno di (€ 258,00 ex art. 2 legge 407/1998 elevato dall'art. 4 comma 238 legge 350/2003 e dall'art. 82 l. 23 dicembre n. 388/2000 ad) Euro 500,00 mensili oltre rivalutazione istat e interessi legali, per le causali tutte di cui alla narrativa che precede;
dichiarare che le indennità ordinarie e speciali devono essere erogate a far data dalla maturazione del diritto (data dell'evento) fino all'effettivo soddisfo e per l'effetto condannare il , in persona del Ministro in Controparte_1 carica e/o l.r.p.t., a corrispondere le relative somme con interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'evento e fino all'effettivo soddisfo;
condannare il convenuto, in persona Controparte_1 del in e/o del l.r.p.t., al riconoscimento in favore del CP_2 CP_3 ricorrente del diritto all'assistenza psicologica, ai medicinali di fascia C) gratuiti, all'esenzione dal ticket;
condannare il
[...]
convenuto, in persona del Ministro in carica e/o del CP_1
l.r.p.t., al riconoscimento in favore del ricorrente di ogni altro beneficio previsto per legge;
condannare il Controparte_1 convenuto, in persona del in carica e/o del l.r.p.t., al CP_2 pagamento di tutte le spese e competenze di lite da distrarsi nei confronti dei difensori antistatari in solido tra loro”.
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- di essere vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri;
- che in data 21/8/2001 alle ore 23:50 circa, mentre era in servizio presso il Comando Carabinieri di Sora Nucleo Operativo e
2 Radiomobile, nel corso di un intervento svolto in Sora – Via Incoronata per dirimere una rissa tra un uomo e una donna che si percuotevano violentemente, all'atto di soccorrere la donna scaraventata a terra, veniva colpito a tergo da un calcio violento dall'uomo all'altezza della regione dorso-lombare e successivamente scaraventato contro delle sbarre di ferro di una ringhiera;
- che a causa delle lesioni riportate veniva condotto presso il P.S. dell'Ospedale di Sora, con prognosi di 8 giorni per “trauma contusivo della regione dorso-lombare”;
- che la seconda Commissione Medica Ospedaliera con verbale Modello ML/AB N. D20200532 del 2/7/2004 riconosceva l'ascrivibilità della patologia (trauma contusivo regione dorso lombare) alla tabella NC;
- che con decreto n. 1197/06 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell'infermità “pregresso trauma contusivo dorso-lombare con modico deficit funzionale in atto”;
- che, a seguito di istanza di aggravamento, l'infermità “esiti di pregresso trauma contusivo dorso-lombare con rachiartrosi cervico dorso-lombare, protrusioni discali multiple ed ernia discale D4-D5, sofferenza radicolare L4-L5 bilaterale” veniva ascritta alla tabella A categoria 7;
- che in data 18/07/2024, il ricorrente inoltrava al
[...]
apposita istanza volta ad ottenere i benefici di cui alla CP_1 normativa specifica sulle “Vittime del Dovere”;
- che l'istanza veniva rigettata con Decreto del Controparte_1 avente protocollo nr. 36114 del giorno 10/09/2024.
Parte ricorrente, nell'odierno giudizio, ha quindi chiesto, previo annullamento del decreto di rigetto del , di Controparte_1 accertare il proprio diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere a causa dell'evento subito in data 21/8/2001 con accertamento di una invalidità pari al 37%, con concessione dei benefici economici di legge connessi a tale condizione, in ragione dell'imprescrittibilità del diritto richiesto.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso per decorrenza del termine di prescrizione decennale, oltre che, nel merito, per carenza dei requisiti normativi, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
In particolare, il ha osservato che al ricorrente a seguito CP_1 dell'episodio di servizio è stato infatti riscontrato un “Pregresso trauma contusivo dorso – lombare con modico deficit funzionale in
3 atto”, giudicato dalla Commissione medica ospedaliera di Roma non classificabile ai fini dell'equo indennizzo, perché non sfociato in una invalidità permanente.
Espletata l'istruttoria, nominato il CTU e concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa all'udienza del 24/9/2025, mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta per le ragioni di seguito indicate.
Parte ricorrente nell'odierno giudizio ha chiesto, previa disapplicazione del decreto del n. 36114 Controparte_1 datato 10/09/2024, di dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dello status di “vittima del dovere” da parte del
[...]
, con accertamento di una invalidità pari al 37%, con CP_1 condanna alla corrispondenza dalla speciale elargizione pari a 2.000,00 euro per punto percentuale di invalidità (art. 5 commi 1 legge 206/2004 e art. 34 comma 1 del d.l. 1° ottobre 2007 n. 159 convertito con l. 222/2007) e dei benefici economici e assistenziali previsti dall'art. 1, comma 563 e 564 della legge n. 266/2005, ritenendo imprescrittibile l'azione volta all'accertamento di tale condizione.
Ha, in particolare, dedotto l'imprescrittibilità dello status di vittima del dovere, nonché la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento e le lesioni subite, avendo ottenuto altresì il riconoscimento della causa di servizio e allegando in atti perizia tecnica di parte che ha accertato le lesioni patite nella misura del 37%.
Si è costituito in giudizio il , eccependo la Controparte_1 prescrizione sia del diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere sia dei diritti assistenziali conseguenziali al suddetto riconoscimento, per essere stata la domanda proposta oltre la scadenza del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.
4 Nel merito, il ha eccepito l'insussistenza dei presupposti CP_1 normativi relativi al nesso eziologico, con riferimento all'insussistenza nel caso di specie delle ipotesi elencate nell'art. 1, comma 563 della legge nr. 266/05 e alla carenza di lesioni permanenti.
Il ha allegato che al ricorrente, a seguito dell'episodio di CP_1 servizio, è stato infatti riscontrato un “Pregresso trauma contusivo dorso – lombare con modico deficit funzionale in atto”, giudicato dalla Commissione medica ospedaliera di Roma (già all. d), non classificabile ai fini dell'equo indennizzo, perché non sfociato in una invalidità permanente.
Giova, sul punto, richiamare la normativa e giurisprudenza di riferimento.
La legge n. 266 del 2005 ai commi 563 e 564 dell'unico articolo di cui si compone prevede che possano essere qualificate vittime del dovere “i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 [magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso] e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il successivo comma 564 equipara ai soggetti di cui al comma 563
“coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
5 In via preliminare, in ordine all'eccezione di prescrizione dello status di vittima del dovere, va osservato che la Corte di Cassazione che nella sentenza n. 1744 del 2022 ha statuito il principio secondo cui
“la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della 1. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno altresì chiarito che il riconoscimento dello status di vittima del dovere si caratterizza come "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi".
Tale condizione "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si tratta di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
Ciò detto, merita tuttavia evidenziare che l'art. 1 c. 563 L. n. 266/05, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, prescrive che i soggetti interessati devono aver subito un'invalidità permanente durante lo svolgimento delle attività di servizio, indicate dalla lettera a) alla lettera f), in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate dentro o fuori i confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative in cui si sono verificate.
Nel caso di specie, è documentalmente provato, risultando dagli ordini di servizio allegati in atti, e oltretutto pacifico, che il ricorrente ha subito l'infortunio nel corso del normale servizio di pubblico intervento effettuato, essendo rimasto ferito nel dirimere la violenta
6 rissa tra un uomo e una donna per cui era stato chiamato ad intervenire nel corso del servizio.
Orbene, pur rientrando l'attività svolta dal ricorrente nell'episodio occorso in data 21/8/2001 nell'ambito delle fattispecie previste dalla citata norma, tuttavia, la CTU condotta sul ricorrente non ha accertato la sussistenza di postumi invalidanti a carico dello stesso, né in termini di danno biologico, né in termini di conseguente danno morale.
Il CTU nominato, sulla base delle indagini peritali condotte, ha infatti evidenziato che: “nel caso di specie occorre distinguere tra il trauma contusivo lombare riportato dal periziando il 21.08.2001 nel corso dell'espletamento delle proprie mansioni, e per il quale in questa sede vengono richiesti gli eventuali benefici, dal riconoscimento della causa di servizio avvenuto con verbale del 10.09.2019 e con diagnosi di "Spondiloartrosi diffusa con discopatie protrusive multiple e sofferenza radicolare cronica L4- L5.Pregresso trauma contusivo lombare con modico deficit funzionale in atto. Note di cervicoartrosi diffusa con impegno funzionale". Orbene, mentre il trauma contusivo lombare è conseguente ad un evento traumatico acuto, viceversa, il riconoscimento della causa di servizio, avendo una origine multifattoriale, è comunque concausata anche pur dalle reiterate sollecitazioni subite dalla colonna vertebrale nel corso degli anni di servizio e conseguentemente idoneo a configurare il riconoscimento di una causa di sevizio. Tornando al trauma contusivo lombare occorso il 22.8.2001, emerge di tutta evidenza che si è trattato di un trauma di modesta entità posto che non ha determinato alcuna lesione ossea o legamentosa della colonna vertebrale e posto che ha richiesto solo 18 giorni di malattia;
ne consegue da ciò che l'efficienza lesiva di detto traumatismo non può essere considerare idonea a determinare dei postumi permanenti”.
Il Consulente Tecnico ha altresì osservato che “anche nel verbale della 10.9.2019, mentre le infermità sofferenza e "Note di cervicoartrosi diffusa con impegno disfunzionale in atto " vengono ascritte alle categorie di legge, viceversa, il Commissione CP_4
Medica ospedaliera del "Spondiloartrosi diffusa con discopatie protrusive multiple e radicolare cronica L4-L5" 7 pregresso trauma contusivo dorso-lombare non viene ascritto ad alcuna categoria”.
7 Sulla base di tali valutazioni, esaminate altresì le osservazioni del consulente di parte ricorrente, il CTU ha concluso: “A seguito dell'evento traumatico subito il il 21.8.2001 il Sig. ha Parte_1 riportato "Trauma contusivo lombare. Da detto evento traumatico non sono residuati postumi permanenti. 8 Ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 181/2009 da detti postumi è residuata una Invalidità Complessiva derivante da IC= DB+DM+ (IP-DB) pari allo zero (0%) (IC= 0+0+(0-0)”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione, avendo il CTU chiaramente indicato i parametri utilizzati per la relativa determinazione.
Sulla base degli esiti dell'accertamento peritale, deve dunque ritenersi che le lesioni riportate dal ricorrente, seppure subite a causa dello svolgimento di attività di servizio di ordine pubblico, non hanno determinato, quale effetto diretto, un'invalidità permanente a carico del ricorrente.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso non può trovare accoglimento, poiché la richiamata normativa richiede come presupposto ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere che l'evento lesivo abbia causato la morte o un'invalidità permanente del soggetto, non essendo sufficiente una mera invalidità temporanea, anche se riconosciuta dipendente da causa di servizio.
La domanda deve pertanto ritenersi infondata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate e poste in capo alla parte soccombente.
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, nella causa iscritta al n. 3317/2024 R.G.A.C., CP_1 disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
8 a) Rigetta il ricorso per le motivazioni di cui in narrativa;
b) Condanna parte ricorrente, al pagamento, in favore del CP_1 convenuto delle spese di lite che si liquidano in euro 3689,00, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
c) Pone in capo al ricorrente le spese di CTU, in favore del dott.
che si liquidano in euro 580,00, oltre accessori. Persona_1
Frosinone, 25/9/2025
Il Giudice Rossella Giusi Pastore
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