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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/10/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 4740/2018 R.G.A.C., promossa dalla società :
(P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Catanzaro, al Viale De Filippis n. 326, presso lo studio dell'avv. Tiziana Mazza (C.F.: , C.F._1 dal quale è altresì rappresentata e difesa, giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTRICE -
C o n t r o
I sig.ri : (C.F.: ), (C.F.: ) E Controparte_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in Catanzaro presso lo studio Parte_3 C.F._4 legale dell'avv. Annamaria Modugno, alla Via Fiume Neto n. 66/B, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo
RI (C.F.: ), giusto mandato rilasciato in calce alla “Comparsa di costituzione e C.F._5 risposta”, inoltrata telematicamente in data 16.01.2019;
- CONVENUTI -
Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, entrambe le parti processuali hanno provveduto a specificare le rispettive conclusioni come da verbale del 20.03.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere attiene alla domanda, promossa dalla società in qualità, Parte_1 nei confronti degli epigrafati convenuti, finalizzata all'ottenimento della revoca e/o dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, in via revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., e sino alla concorrenza delle proprie e complessive ragioni creditorie per come illustrate nell'atto introduttivo del giudizio, “dell'atto di donazione per Notar del 15.03.2016, rep. 321568, racc. n. 56498, con il quale i sig.ri Persona_1
.e .., hanno donato al proprio figlio ., il fabbricato Parte_4 Controparte_2 Parte_5 sito nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS), alla Via Roma n. 51, censito al NCEU al foglio 91, p.lla 180, subalterno 25, Z.C. 1, categoria C/1, classe 5, consistenza 23 mq, Piano T, R.C. euro 125,91”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze della causa.
Deduceva, al riguardo, la sopra indicata parte attrice :
- di essere creditrice nei confronti della sig.ra della complessiva somma di “€ 21.000,00, Controparte_1 oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al soddisfo nonché le spese della procedura monitoria ammontanti ad € 685,50, oltre accessori di legge e spese successive”, in virtù del decreto ingiuntivo n.
490/2016, pronunciato dal Tribunale Ordinario di Catanzaro, Prima Sezione civile, divenuto definitivo per assenza di impugnativa, fondato su n. 7 cambiali a suo tempo sottoscritte, per avallo alla società CP_3 dalla stessa per la posta di € 3.000,00 cadauna ed emesse “a favore dell' poiché CP_1 Parte_1 volte ad estinguere un credito per lavori eseguiti nell'interesse della medesima società ; CP_3
- che “il citato decreto, munito di formula esecutiva, unitamente all'atto di precetto del 29 agosto 2016, veniva notificato alla debitrice mediante il servizio postale, in data 23.09.2016” e che era divenuto poi definitivo per assenza di alcuna impugnativa;
- che “poiché il debito non era stato adempiuto, volendo procedere, per il recupero del credito, ad esecuzione immobiliare su beni della debitrice, l'esponente aveva effettuato le rituali ispezioni immobiliari presso i pubblici registri, potendo così constatare che l'unico bene della sig.ra , in comunione legale Controparte_1 con , composto da un fabbricato soti nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS)…., era stato Parte_2 dai medesimi coniugi trasferito a titolo gratuito al proprio figlio con atto per notar Parte_3 Per_1
del 15.03.2016, rep. 321568, racc. n. 56498”.
[...]
Alla luce di tali considerazioni, ritenendo sussistenti i presupposti per la valida proposizione dell'azione revocatoria ordinaria, ritenendo che il suddetto “trasferimento fosse avvenuto in evidente pregiudizio dei diritti” della società attrice, adiva le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano tutti gli epigrafati convenuti, i quali, nel respingere le avverse deduzioni, che ritenevano destituite di ogni fondamento, instavano per il rigetto della domanda per carenza dei relativi presupposti.
In “via preliminare ed assorbente”, gli stessi, comunque eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Cosenza, in applicazione del principio di individuazione del foro destinatae solutionis ex art. 18 del c.p.c., ossia il luogo in cui il convenuto aveva la residenza o il domicilio, ovvero la dimora, ed in subordine, l'altro criterio sancito dall'art. 20 del c.p.c., secondo il quale in materia di obbligazioni
è anche competente il giudice del luogo in cui era sorta o dovevasi eseguire l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Quanto, poi, al merito, a dire degli stessi convenuti, l'azionata pretesa era da ritenere del tutto infondata per la mancanza dei relativi presupposti dato che, non solo, non era “configurabile alcun eventus damni”, ma neppure il “c.d. consilium fraudis, in quanto alla data della donazione i convenuti non potevano comunque immaginare che la si sarebbe ritrovata con una tale scarsezza di liquidità monetaria, al punto di non poter far CP_3 fronte al pagamento di quanto dovuto alla e solo garantito dalla sig.ra . Parte_1 CP_1
Da ultimo, aggiungevano, gli stessi evocati convenuti che “nella vicenda de qua, l'assenza dei due requisiti suddetti (l'eventus damni ed il consilium fraudis”, fosse confermata “anche dalle circostanze familiari che avevano indotto i coniugi – a disporre la donazione in questione, in favore del figlio Pt_2 CP_1
; atto che, in verità, era stato “motivato da vicende del tutto estranee ai debiti della e Pt_3 CP_3 della sig.ra che inerivano i rapporti familiari tra genitori e figli. Il sig. infatti, a fronte di CP_1 Pt_3 precedenti elargizioni dei genitori in favore degli altri figli (crediti per avvio di attività imprenditoriali), ebbe a pretendere giustamente una più equilibrata ridistribuzione del patrimonio familiare, avvertendo che in caso contrario avrebbe fatto valere le proprie ragioni in via giudiziaria. Ebbene, al fine di tutelare l'unione familiare, ed evitare inopportune appendici processuali rispetto a pretese che i coniugi – avevano Pt_2 CP_1 ritenuto congrue, previo accordo tra tutte le parti interessate, il sig. ebbe ad ottenere in Parte_3 donazione il magazzino oggetto di revocatoria, nel quale, da libero professionista quale era, avrebbe dovuto collocare, dopo opportuna ristrutturazione, il proprio domicilio professionale….”.
Ciò che induceva le stesse parti convenute a concludere, quindi, come in epigrafe.
La causa, istruita, esclusivamente, sulla base degli atti prodotti dalle parti, in rituale allegazione, all'udienza di cui in premessa è stata trattenuta dallo scrivente, per la decisione, all'esito della concessione dei termini ordinari, previsti per il deposito degli atti defensionali conclusivi.
La domanda si appalesa fondata e quindi può dirsi suscettibile di favorevole apprezzamento.
In limine litis, occorre, rilevare la inammissibilità della preliminare eccezione di parte convenuta, data la sua evidente tardiva proposizione.
Ed infatti, per come correttamente evidenziato al riguardo dal difensore di parte attrice, “ai fini della tempestività della sollevata eccezione di incompetenza territoriale, parte antagonista continua a sostenere che la prima udienza utile per la costituzione in giudizio sia quella del 18.06.2019 in quanto la precedente, tenutasi il 17.01.2019 è stata di mero rinvio. Vero è che l'udienza tenuta dal primo giudice, dott.ssa Dattilo, è stata di mero rinvio in quanto fissata per mero errore di assegnazione, ma altrettanto vero è che la ricostruzione del rapporto tra le diverse sezioni è una questione di mera distribuzione degli affari all'interno dell'ufficio giudiziario territorialmente competente, per cui il passaggio e la riassegnazione del fascicolo integrano dei provvedimenti di natura ordinatoria e non decisoria, e la riassegnazione non comporta né la riassunzione né la rinnovazione degli atti espletati (cfr. Cass. SS.UU. n.19882/2019). Né può trovare applicazione nel caso in esame l'orientamento delle Sezioni Unite espresso nella sentenza n. 14288/2007, richiamato dalla controparte, essendo il citato principio attinente allo specifico ambito del procedimento in materia di lavoro, ove la data per l'udienza è fissata in decreto, e quindi risentirà dello slittamento della data per effetto della comunicazione alle parti dalla Cancelleria”. Non si dimentichi che il rinvio “operato dal primo G.I., e poi la nuova fissazione dell'udienza di trattazione della causa per la data del 18.06.2019, non determinano sanatoria delle preclusioni in cui è incorsa parte convenuta, perché il termine legale per sollevare l'eccezione di incompetenza era e resta irrimediabilmente decorso. Solo nel caso in cui il differimento d'ufficio derivi da un provvedimento del Giudice, ai sensi del comma 5 dell'art. 168 bis c.p.c., i termini per la costituzione tempestiva del convenuto devono essere calcolati in relazione alla data dell'udienza differita e, non più, a quella indicata da parte attrice nell'atto di citazione. Invero, nella fattispecie, l'udienza di prima comparizione del 17.01.2019
è stata fissata ex art. 168 bis, quarto co, c.p.c., per cui il termine per la tempestiva costituzione.. e per le eventuali questioni preliminari si è cristallizzato nella data fissata nell'atto di citazione (16.01.2019) (cfr. Cass. nn. 14170/2019 e 2394/2020)”.
Tutte considerazioni, quelle testé fatte, che questo Tribunale ha dimostrato di aver già tenuto in debito conto allorquando, al momento della pronuncia del provvedimento del 4.03.2019, con cui, in sede di assegnazione della causa sul proprio ruolo, ha fissato l'udienza del 18.06.2019 ore 9,30, per la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé”.
A quanto detto, e per mera completezza di indagine, occorre inoltre aggiungere, che le (risalenti) sentenze citate dagli odierni convenuti a fondamento degli avanzati assunti in ordine all'applicazione, in primis, in materia di azione revocatoria, del foro generale delle persone fisiche ex art. 18 del c.p.c., contrastano apertamente con la recentissima giurisprudenza tracciata sul punto dal Supremo Consesso che, nell'Ordinanza del 24.01.2020, n. 1594, ha statuito che : “La competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901
c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18 – 20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie,
l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili” (cfr. Cass. nn. 2548/2022 e 17374/2020).
Nel caso di specie, parte convenuta si è limitata ad individuare la competenza in favore del Tribunale di
Cosenza sul mero dato che “l'obbligazione pecuniaria riguardava cambiali emesse in San Giovanni in Fiore e domiciliate presso il Banco di Napoli del medesimo paese, facendo valere così, in via assorbente, il principio di individuazione del foro destinatae solutionis ex art. 19 c.p.c., ossia del luogo in cui ha residenza o domicilio il debitore e solo in subordine il criterio del luogo dove è sorta o avrebbe dovuto eseguirsi l'obbligazione”.
Affermazione, quest'ultima, che tuttavia si scontra con quanto rilevato in proposito dalla Corte di legittimità, nella sua massima espressione collegiale, allorquando ha individuato “quale forum destinatae solutionis il domicilio del creditore ogni qual volta l'obbligazione abbia ad oggetto una somma certa, liquida ed esigibile derivante da un titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura. Seguendo dette argomentazioni, la Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui il domicilio del creditore, quale forum destinatae solutionis, in applicazione del disposto dell'art. 1182 c.c., co. 3, “è determinato esclusivamente in presenza di obbligazioni pecuniarie liquide, ovvero di quelle obbligazioni per le quali il titolo determina l'esatto ammontare, oppure indica i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza”……In tutte le ipotesi in cui la liquidità come sopra definita non sia determinata o determinabile dal titolo, l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore, con conseguente determinazione del Foro competente in applicazione di quanto stabilito dall'art. 20 c.p.c……”.
Ed ancora, “per consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di competenza territoriale, la pattuizione relativa al pagamento a mezzo tratta opera lo spostamento del forum solutionis dal domicilio del venditore – creditore a quello del compratore – debitore ai sensi dell'art. 44 Leg. Cam. Solo nel caso in cui tale modalità di pagamento sia prevista con carattere esclusivo ed il vebditore abbia espressamente rinunciato al foro previsto dagli artt. 1498, co. 3 e 1182, co. 3 c.c., se non risulti certa la rinuncia dell'alienante al diritto ad essere soddisfatto al proprio domicilio, risultando questa come mera facoltà concessa al debitore, nell'ila cambiale riprende vigore la regola generale del pagamento al domicilio del venditore” .
L'aver avuto la società creditrice la propria sede legale in Caraffa di Catanzaro avrebbe, quindi, Parte_1 in ogni caso, radicato la competenza territoriale in capo al Tribunale adito da parte attrice.
Ne deriva, pertanto, che l'eccezione in oggetto, oltre ad essere, come già rilevato, inammissibile, si sarebbe dimostrata, qualora tempestivamente avanzata, anche infondata, per il modo in cui è stata articolata dalla parte deducente.
Quanto, poi, al merito della intercorsa vertenza, devesi ritenere, sempre in aderenza con le deduzioni mosse dalla stessa parte attrice, creditrice, la sussistenza dei presupposti sottesi alla promossa pretesa revocatoria, essendosi di fatto dimostrate, le avverse argomentazioni difensive di cui alla predisposta comparsa di costituzione degli epigrafati convenuti, totalmente infondate.
Anzitutto, infatti, non vi è spazio, nel caso concreto, per la particolare figura delle garanzie “verbali” dei
“gentlemen agreements”, e questo non solo in considerazione della specifica natura della domanda avanzata dall'epigrafata creditrice ma anche per la evidente mancanza, nell'ambito dei rapporti che hanno riguardato le parti in causa, di alcun accordo, nel senso voluto dagli stessi convenuti (quale c.d. “gentlement agreement”), con i vari creditori, che avrebbe coinvolto anche l'odierna parte attrice.
In secundis, occorre rilevare, in riferimento all'esistenza dei requisiti dell'azione de qua e della loro ricorrenza, che non può essere ritenuta incidente sulla sua valida proposizione e sull'affermata aspettativa creditoria alla medesima sottesa, la dedotta inconfigurabilità sia dell'eventus damni (“sia precedente, sia attuale, sia meramente potenziale verso l'attore atteso che le operazioni sul patrimonio personale dei coniugi – Pt_2 non sono state in alcun modo collegate e ricollegabili con le sorti della società, per cui nessuna CP_1 perdita di garanzia è stata perpetrata verso il potenziale creditore, risultato peraltro ampiamente solvibile), che del consilium fraudis, “in quanto alla data della donazione i convenuti non avrebbero potuto neppure immaginare che la si sarebbe ritrovata con una tale scarsezza di liquidità monetaria, al punto di CP_3 non poter far fronte al pagamento di quanto dovuto alla e solo garantito dalla sig.ra . Parte_1 CP_1 Orbene, premessa la incontestata sussistenza del credito per cui è causa, per come consacrato nel provvedimento monitorio oramai divenuto cosa giudicata, ma risalente già all'epoca pregressa della sottoscrizione delle varie indicate cambiale, occorre evidenziare che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato proprio in riferimento al momento dell'insorgenza del credito stesso e non già rispetto al momento della sua scadenza e/o accertamento sicché, nel caso concreto, devesi rilevare che l'atto dispositivo che ci occupa (cfr. atto di donazione del 15.03.2016) è stato compiuto in data successiva alla nascita dei crediti a garanzia dei quali la causa odierna è stata promossa, dovendosi risalire, quale fonte genetica dell'azionata pretesa revocatoria, al momento del rilascio delle cambiali da parte della a garanzia del pagamento spettante all'odierna attrice;
titoli, tutti in scadenza, comunque, nell'anno CP_1
2014, e quindi all'incirca due anni prima della stipulata donazione che ci occupa.
Non si dimentichi, in proposito, tenuto conto della funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica (visto che, in linea di diritto,
l'azione revocatoria presuppone, appunto, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un credito, anche litigioso - cfr. ex multis Cass. SS.UU. 18.05.2004, n. 9440 -, e non esigibile - cfr. Cass. 22.01.1999, n. 591 -, potendosi altresì trattare di credito eventuale), che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione -, a far dichiarare inefficace un atto che renda, per come dimostrato all'esito della svolta fase istruttoria, maggiormente difficile ed incerta l'esazione del suo credito, di conseguenza per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, risultando sufficiente che abbia determinato o aggravato, come avvenuto nella specifica fattispecie (per aver avuto l'atto di donazione per cui è causa, ad oggetto, al tempo del suo compimento, l'unico bene su cui parte creditrice avrebbe potuto soddisfare la vantata pretesa creditoria), il pericolo dell'incapienza dei beni dei debitori, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass. n. 5105/2006).
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni creditorie (eventus damni) è a tale stregua sufficiente, infatti, una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass.
n. 7662/2000), laddove l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (cfr. Cass. nn. 1902/2015 e 1893/2012).
Orbene, dalla disamina dell'intero carteggio documentale presente in atti, è dato evincere che l'atto di donazione posto in essere dai coniugi – , in favore del di loro figlio, a prescindere CP_1 Pt_2 Pt_3 dalle irrilevanti deduzioni mosse ex adverso in ordine alla affermate “dinamiche inerenti alla distribuzione del patrimonio familiare ed alla tutela dell'unione familiare” (che, a dire degli stessi convenuti, avrebbe rappresentato la motivazione che avrebbe spinto i coniugi de quibus all'effettuazione della citata donazione),
è stato compiuto quando già la si trovava in un periodo di profonda crisi economica, iniziato nell'anno CP_3
2014 (cfr. utili di esercizio presenti in atti), protrattosi anche nei successivi anni 2015 e 2016, al punto che
“negli anni successivi produceva ingenti perdite di esercizio, oltre a subire, sugli immobili di proprietà della stessa società e dei sig.ri e , iscrizione di ipoteca giudiziale su decreto Parte_2 Controparte_1 ingiuntivo da parte della Banca Carime”.
Del pari non può sfuggire all'attenzione dello scrivente la ulteriore circostanza che la medesima parte attrice, non solo non potesse non essere a conoscenza dell'esposizione debitoria della nei confronti CP_3 dell' “in quanto ella in qualità di amministratore unico della e per avallo alla stessa Parte_1 CP_3 società, ebbe poi a sottoscrivere” le cambiali di cui in premessa, ma anche fosse “a conoscenza del tentativo Par infruttuoso mosso dalla società er il recupero coatto del credito, e quindi, dell'incapienza del patrimonio del debitore principale”.
Ciò che finisce col comportare, in analogia con la totale irrilevanza, altresì, dell'ulteriore considerazione che nessun altro dei creditori della ebbe mai ad assumere alcuna obiezione in ordine al compimento della CP_3 donazione oggetto di revocazione, la riconosciuta infondatezza della ricostruzione giuridica portata avanti dagli odierni convenuti che non hanno supportato le affermate deduzioni, anche di piena solvibilità e consistenza del loro patrimonio, con il necessario materiale probatorio dimostrandosi incapaci di fornire la dimostrazione del pieno “mantenimento della propria garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 del c.c.”, non riuscendo a superare l'avversa considerazione di aver operato “nella piena consapevolezza e conoscenza del pregiudizio” che l'atto di liberalità, posto in essere nei confronti del figlio di parte attrice, avrebbe, “come Par in effetti ha, recato alle ragioni creditorie della società (a tal proposito non può non evidenziarsi che le istanze istruttorie, testimoniali, per come capitolate in atti dalle parti convenute, sono state considerate da questo Tribunale, con pronuncia del 14.12.2020, che qui è da intendersi confermata e ribadita, in “parte superflue - in quanto assorbite dalle risultanze documentali presente in atti - ed inconferenti, ed in altra parte inammissibili, in quanto capitolate in forma negativa e vertente su circostanze da provarsi documentalmente”).
Ed infatti, ai fini della configurabilità del requisito soggettivo dell'azione che ci occupa, devesi rilevare, in piena adesione con il maggioritario orientamento della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, che quando l'atto di disposizione, per come avvenuto nell'odierna controversia, è successivo al sorgere dei crediti, risulta necessaria e sufficiente, ai fini della configurabilità del requisito della “scientia damni”, la mera consapevolezza, da parte dei debitori, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la mera conoscibilità - da parte degli stessi di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza dei crediti per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione dei debitori di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte dei terzi donatari dell'intenzione fraudolenta dei debitori (cfr. Cass. nn. 7262/2000 citata e 1286/2019), vertendo l'azionata odierna domanda revocatoria su un atto dispositivo a titolo gratuito, posto in essere in favore di un figlio (il cui stretto vincolo parenterale intercorso con il padre rende, peraltro, estremamente inverosimile che lo stesso non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sui disponenti).
Il tutto, tenendo presente, altresì, che la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore ben possa derivare, trattandosi di atteggiamento soggettivo, anche per il tramite di presunzioni semplici, soprattutto allorquando risulti, come accaduto nel nostro caso, che l'atto oggetto di disamina si sostanzi in un atto dispositivo compiuto a titolo gratuito, a livello interfamiliare, ed allorquando la situazione debitoria facente capo alla parte garantita dalla genitrice del donatario appariva già notevolmente compromessa per le ragioni sopra specificate.
Ciò che non può che lasciar presumere la sussistenza della consapevolezza, da parte della medesima debitrice, come del resto già detto in premessa, del pregiudizio che mediante l'atto di donazione in oggetto possa essere stato in concreto arrecato alle ragioni della controparte.
Devesi, dunque, ritenere, in ossequio ai sopra illustrati principi di diritto ed all'esito delle risultanze documentali presenti in atti, la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 2901 c.c., sicché, in accoglimento della relativa domanda, va dichiarata la inefficacia, nei confronti dell'odierna parte creditrice, dell'atto dispositivo di cui in premessa, sia pure limitatamente alla quota di proprietà facente capo alla sig.ra
, unica parte debitrice della per come domandato in via del tutto gradata dal Controparte_1 Parte_1 difensore della medesima CP_1
Ed infatti, per come recentemente statuito, sul punto, dalla Suprema Corte, la revocatoria, nel caso di bene ricadente in comproprietà, ed in pari quota, come accaduto nel caso di specie, tra i due coniugi, può colpire solo la quota del debitore (50%). Trattasi, appunto, di un principio con il quale il Supremo Consesso ha consolidato l'idea che l'azione revocatoria parziale sia la via corretta quando l'atto di disposizione riguarda un bene in comproprietà e solo uno dei comproprietari risulta essere debitore;
in tal caso l'inefficacia non può estendersi alla quota di chi è estraneo al rapporto debitorio (cfr. ex multis Cass. n. 20774/2025).
Il regime delle spese, che alla luce del tenore dell'assunta decisione può risentire della compensazione delle stesse in ragione di un terzo, segue, per la restante parte, il criterio della soccombenza e trova ristoro come da dispositivo, facendo riferimento ai valori medi di cui alle disposizioni regolamentari vigenti, applicati in stretta correlazione con tutte le fasi in cui si articola il procedimento civile (che per come chiarito di recente dalla
Suprema Corte, comprende anche gli onorari per la fase istruttoria e/o di trattazione pur in assenza di vere e proprie attività probatorie : cfr. Ordinanza n. 25711 del 19.09.2025) tenendo, inoltre, presente che, nell'azione revocatoria ordinaria, il valore della causa (ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì alla luce del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore del beni donati, o comunque sottratti alla società creditore, dovesse risultare superiore, poichè l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità ma solo carattere conservativo, dal momento che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore (cfr., in tal senso, Cass. 17 marzo 2004, n. 5402).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la promossa domanda, e per l'effetto, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., limitatamente alla quota di ½ del bene di seguito descritto, facente capo alla debitrice , nei Controparte_1 confronti della società in qualità, e sino alla concorrenza delle proprie e complessive ragioni Parte_1 creditorie per come vantate ed in parte motiva specificate, “dell'atto di donazione per Notar Persona_1 del 15.03.2016, rep. 321568, racc. n. 56498, con il quale i sig.ri .e .., Parte_4 Controparte_2 hanno donato al proprio figlio ., il fabbricato sito nel Comune di San Giovanni in Fiore Parte_5
(CS), alla Via Roma n. 51, censito al NCEU al foglio 91, p.lla 180, subalterno 25, Z.C. 1, categoria C/1, classe
5, consistenza 23 mq, Piano T, R.C. euro 125,91”;
- autorizza la parte interessata a richiedere al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Catanzaro di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione relativa al Contratto di donazione di cui al capoverso che precede, con esonero del Conservatore stesso da ogni responsabilità al riguardo;
- previa compensazione, tra gli odierni contendenti, delle spese di lite in ragione di 1/3, condanna gli epigrafati convenuti, in solido tra loro, al pagamento della restante parte che si liquida, in favore dell'odierna società attrice, in complessivi € 3.429,08, di cui € 295,75 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 20.10.2025
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 4740/2018 R.G.A.C., promossa dalla società :
(P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Catanzaro, al Viale De Filippis n. 326, presso lo studio dell'avv. Tiziana Mazza (C.F.: , C.F._1 dal quale è altresì rappresentata e difesa, giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTRICE -
C o n t r o
I sig.ri : (C.F.: ), (C.F.: ) E Controparte_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in Catanzaro presso lo studio Parte_3 C.F._4 legale dell'avv. Annamaria Modugno, alla Via Fiume Neto n. 66/B, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo
RI (C.F.: ), giusto mandato rilasciato in calce alla “Comparsa di costituzione e C.F._5 risposta”, inoltrata telematicamente in data 16.01.2019;
- CONVENUTI -
Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, entrambe le parti processuali hanno provveduto a specificare le rispettive conclusioni come da verbale del 20.03.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere attiene alla domanda, promossa dalla società in qualità, Parte_1 nei confronti degli epigrafati convenuti, finalizzata all'ottenimento della revoca e/o dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, in via revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., e sino alla concorrenza delle proprie e complessive ragioni creditorie per come illustrate nell'atto introduttivo del giudizio, “dell'atto di donazione per Notar del 15.03.2016, rep. 321568, racc. n. 56498, con il quale i sig.ri Persona_1
.e .., hanno donato al proprio figlio ., il fabbricato Parte_4 Controparte_2 Parte_5 sito nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS), alla Via Roma n. 51, censito al NCEU al foglio 91, p.lla 180, subalterno 25, Z.C. 1, categoria C/1, classe 5, consistenza 23 mq, Piano T, R.C. euro 125,91”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze della causa.
Deduceva, al riguardo, la sopra indicata parte attrice :
- di essere creditrice nei confronti della sig.ra della complessiva somma di “€ 21.000,00, Controparte_1 oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al soddisfo nonché le spese della procedura monitoria ammontanti ad € 685,50, oltre accessori di legge e spese successive”, in virtù del decreto ingiuntivo n.
490/2016, pronunciato dal Tribunale Ordinario di Catanzaro, Prima Sezione civile, divenuto definitivo per assenza di impugnativa, fondato su n. 7 cambiali a suo tempo sottoscritte, per avallo alla società CP_3 dalla stessa per la posta di € 3.000,00 cadauna ed emesse “a favore dell' poiché CP_1 Parte_1 volte ad estinguere un credito per lavori eseguiti nell'interesse della medesima società ; CP_3
- che “il citato decreto, munito di formula esecutiva, unitamente all'atto di precetto del 29 agosto 2016, veniva notificato alla debitrice mediante il servizio postale, in data 23.09.2016” e che era divenuto poi definitivo per assenza di alcuna impugnativa;
- che “poiché il debito non era stato adempiuto, volendo procedere, per il recupero del credito, ad esecuzione immobiliare su beni della debitrice, l'esponente aveva effettuato le rituali ispezioni immobiliari presso i pubblici registri, potendo così constatare che l'unico bene della sig.ra , in comunione legale Controparte_1 con , composto da un fabbricato soti nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS)…., era stato Parte_2 dai medesimi coniugi trasferito a titolo gratuito al proprio figlio con atto per notar Parte_3 Per_1
del 15.03.2016, rep. 321568, racc. n. 56498”.
[...]
Alla luce di tali considerazioni, ritenendo sussistenti i presupposti per la valida proposizione dell'azione revocatoria ordinaria, ritenendo che il suddetto “trasferimento fosse avvenuto in evidente pregiudizio dei diritti” della società attrice, adiva le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano tutti gli epigrafati convenuti, i quali, nel respingere le avverse deduzioni, che ritenevano destituite di ogni fondamento, instavano per il rigetto della domanda per carenza dei relativi presupposti.
In “via preliminare ed assorbente”, gli stessi, comunque eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Cosenza, in applicazione del principio di individuazione del foro destinatae solutionis ex art. 18 del c.p.c., ossia il luogo in cui il convenuto aveva la residenza o il domicilio, ovvero la dimora, ed in subordine, l'altro criterio sancito dall'art. 20 del c.p.c., secondo il quale in materia di obbligazioni
è anche competente il giudice del luogo in cui era sorta o dovevasi eseguire l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Quanto, poi, al merito, a dire degli stessi convenuti, l'azionata pretesa era da ritenere del tutto infondata per la mancanza dei relativi presupposti dato che, non solo, non era “configurabile alcun eventus damni”, ma neppure il “c.d. consilium fraudis, in quanto alla data della donazione i convenuti non potevano comunque immaginare che la si sarebbe ritrovata con una tale scarsezza di liquidità monetaria, al punto di non poter far CP_3 fronte al pagamento di quanto dovuto alla e solo garantito dalla sig.ra . Parte_1 CP_1
Da ultimo, aggiungevano, gli stessi evocati convenuti che “nella vicenda de qua, l'assenza dei due requisiti suddetti (l'eventus damni ed il consilium fraudis”, fosse confermata “anche dalle circostanze familiari che avevano indotto i coniugi – a disporre la donazione in questione, in favore del figlio Pt_2 CP_1
; atto che, in verità, era stato “motivato da vicende del tutto estranee ai debiti della e Pt_3 CP_3 della sig.ra che inerivano i rapporti familiari tra genitori e figli. Il sig. infatti, a fronte di CP_1 Pt_3 precedenti elargizioni dei genitori in favore degli altri figli (crediti per avvio di attività imprenditoriali), ebbe a pretendere giustamente una più equilibrata ridistribuzione del patrimonio familiare, avvertendo che in caso contrario avrebbe fatto valere le proprie ragioni in via giudiziaria. Ebbene, al fine di tutelare l'unione familiare, ed evitare inopportune appendici processuali rispetto a pretese che i coniugi – avevano Pt_2 CP_1 ritenuto congrue, previo accordo tra tutte le parti interessate, il sig. ebbe ad ottenere in Parte_3 donazione il magazzino oggetto di revocatoria, nel quale, da libero professionista quale era, avrebbe dovuto collocare, dopo opportuna ristrutturazione, il proprio domicilio professionale….”.
Ciò che induceva le stesse parti convenute a concludere, quindi, come in epigrafe.
La causa, istruita, esclusivamente, sulla base degli atti prodotti dalle parti, in rituale allegazione, all'udienza di cui in premessa è stata trattenuta dallo scrivente, per la decisione, all'esito della concessione dei termini ordinari, previsti per il deposito degli atti defensionali conclusivi.
La domanda si appalesa fondata e quindi può dirsi suscettibile di favorevole apprezzamento.
In limine litis, occorre, rilevare la inammissibilità della preliminare eccezione di parte convenuta, data la sua evidente tardiva proposizione.
Ed infatti, per come correttamente evidenziato al riguardo dal difensore di parte attrice, “ai fini della tempestività della sollevata eccezione di incompetenza territoriale, parte antagonista continua a sostenere che la prima udienza utile per la costituzione in giudizio sia quella del 18.06.2019 in quanto la precedente, tenutasi il 17.01.2019 è stata di mero rinvio. Vero è che l'udienza tenuta dal primo giudice, dott.ssa Dattilo, è stata di mero rinvio in quanto fissata per mero errore di assegnazione, ma altrettanto vero è che la ricostruzione del rapporto tra le diverse sezioni è una questione di mera distribuzione degli affari all'interno dell'ufficio giudiziario territorialmente competente, per cui il passaggio e la riassegnazione del fascicolo integrano dei provvedimenti di natura ordinatoria e non decisoria, e la riassegnazione non comporta né la riassunzione né la rinnovazione degli atti espletati (cfr. Cass. SS.UU. n.19882/2019). Né può trovare applicazione nel caso in esame l'orientamento delle Sezioni Unite espresso nella sentenza n. 14288/2007, richiamato dalla controparte, essendo il citato principio attinente allo specifico ambito del procedimento in materia di lavoro, ove la data per l'udienza è fissata in decreto, e quindi risentirà dello slittamento della data per effetto della comunicazione alle parti dalla Cancelleria”. Non si dimentichi che il rinvio “operato dal primo G.I., e poi la nuova fissazione dell'udienza di trattazione della causa per la data del 18.06.2019, non determinano sanatoria delle preclusioni in cui è incorsa parte convenuta, perché il termine legale per sollevare l'eccezione di incompetenza era e resta irrimediabilmente decorso. Solo nel caso in cui il differimento d'ufficio derivi da un provvedimento del Giudice, ai sensi del comma 5 dell'art. 168 bis c.p.c., i termini per la costituzione tempestiva del convenuto devono essere calcolati in relazione alla data dell'udienza differita e, non più, a quella indicata da parte attrice nell'atto di citazione. Invero, nella fattispecie, l'udienza di prima comparizione del 17.01.2019
è stata fissata ex art. 168 bis, quarto co, c.p.c., per cui il termine per la tempestiva costituzione.. e per le eventuali questioni preliminari si è cristallizzato nella data fissata nell'atto di citazione (16.01.2019) (cfr. Cass. nn. 14170/2019 e 2394/2020)”.
Tutte considerazioni, quelle testé fatte, che questo Tribunale ha dimostrato di aver già tenuto in debito conto allorquando, al momento della pronuncia del provvedimento del 4.03.2019, con cui, in sede di assegnazione della causa sul proprio ruolo, ha fissato l'udienza del 18.06.2019 ore 9,30, per la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé”.
A quanto detto, e per mera completezza di indagine, occorre inoltre aggiungere, che le (risalenti) sentenze citate dagli odierni convenuti a fondamento degli avanzati assunti in ordine all'applicazione, in primis, in materia di azione revocatoria, del foro generale delle persone fisiche ex art. 18 del c.p.c., contrastano apertamente con la recentissima giurisprudenza tracciata sul punto dal Supremo Consesso che, nell'Ordinanza del 24.01.2020, n. 1594, ha statuito che : “La competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901
c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18 – 20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie,
l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili” (cfr. Cass. nn. 2548/2022 e 17374/2020).
Nel caso di specie, parte convenuta si è limitata ad individuare la competenza in favore del Tribunale di
Cosenza sul mero dato che “l'obbligazione pecuniaria riguardava cambiali emesse in San Giovanni in Fiore e domiciliate presso il Banco di Napoli del medesimo paese, facendo valere così, in via assorbente, il principio di individuazione del foro destinatae solutionis ex art. 19 c.p.c., ossia del luogo in cui ha residenza o domicilio il debitore e solo in subordine il criterio del luogo dove è sorta o avrebbe dovuto eseguirsi l'obbligazione”.
Affermazione, quest'ultima, che tuttavia si scontra con quanto rilevato in proposito dalla Corte di legittimità, nella sua massima espressione collegiale, allorquando ha individuato “quale forum destinatae solutionis il domicilio del creditore ogni qual volta l'obbligazione abbia ad oggetto una somma certa, liquida ed esigibile derivante da un titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura. Seguendo dette argomentazioni, la Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui il domicilio del creditore, quale forum destinatae solutionis, in applicazione del disposto dell'art. 1182 c.c., co. 3, “è determinato esclusivamente in presenza di obbligazioni pecuniarie liquide, ovvero di quelle obbligazioni per le quali il titolo determina l'esatto ammontare, oppure indica i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza”……In tutte le ipotesi in cui la liquidità come sopra definita non sia determinata o determinabile dal titolo, l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore, con conseguente determinazione del Foro competente in applicazione di quanto stabilito dall'art. 20 c.p.c……”.
Ed ancora, “per consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di competenza territoriale, la pattuizione relativa al pagamento a mezzo tratta opera lo spostamento del forum solutionis dal domicilio del venditore – creditore a quello del compratore – debitore ai sensi dell'art. 44 Leg. Cam. Solo nel caso in cui tale modalità di pagamento sia prevista con carattere esclusivo ed il vebditore abbia espressamente rinunciato al foro previsto dagli artt. 1498, co. 3 e 1182, co. 3 c.c., se non risulti certa la rinuncia dell'alienante al diritto ad essere soddisfatto al proprio domicilio, risultando questa come mera facoltà concessa al debitore, nell'ila cambiale riprende vigore la regola generale del pagamento al domicilio del venditore” .
L'aver avuto la società creditrice la propria sede legale in Caraffa di Catanzaro avrebbe, quindi, Parte_1 in ogni caso, radicato la competenza territoriale in capo al Tribunale adito da parte attrice.
Ne deriva, pertanto, che l'eccezione in oggetto, oltre ad essere, come già rilevato, inammissibile, si sarebbe dimostrata, qualora tempestivamente avanzata, anche infondata, per il modo in cui è stata articolata dalla parte deducente.
Quanto, poi, al merito della intercorsa vertenza, devesi ritenere, sempre in aderenza con le deduzioni mosse dalla stessa parte attrice, creditrice, la sussistenza dei presupposti sottesi alla promossa pretesa revocatoria, essendosi di fatto dimostrate, le avverse argomentazioni difensive di cui alla predisposta comparsa di costituzione degli epigrafati convenuti, totalmente infondate.
Anzitutto, infatti, non vi è spazio, nel caso concreto, per la particolare figura delle garanzie “verbali” dei
“gentlemen agreements”, e questo non solo in considerazione della specifica natura della domanda avanzata dall'epigrafata creditrice ma anche per la evidente mancanza, nell'ambito dei rapporti che hanno riguardato le parti in causa, di alcun accordo, nel senso voluto dagli stessi convenuti (quale c.d. “gentlement agreement”), con i vari creditori, che avrebbe coinvolto anche l'odierna parte attrice.
In secundis, occorre rilevare, in riferimento all'esistenza dei requisiti dell'azione de qua e della loro ricorrenza, che non può essere ritenuta incidente sulla sua valida proposizione e sull'affermata aspettativa creditoria alla medesima sottesa, la dedotta inconfigurabilità sia dell'eventus damni (“sia precedente, sia attuale, sia meramente potenziale verso l'attore atteso che le operazioni sul patrimonio personale dei coniugi – Pt_2 non sono state in alcun modo collegate e ricollegabili con le sorti della società, per cui nessuna CP_1 perdita di garanzia è stata perpetrata verso il potenziale creditore, risultato peraltro ampiamente solvibile), che del consilium fraudis, “in quanto alla data della donazione i convenuti non avrebbero potuto neppure immaginare che la si sarebbe ritrovata con una tale scarsezza di liquidità monetaria, al punto di CP_3 non poter far fronte al pagamento di quanto dovuto alla e solo garantito dalla sig.ra . Parte_1 CP_1 Orbene, premessa la incontestata sussistenza del credito per cui è causa, per come consacrato nel provvedimento monitorio oramai divenuto cosa giudicata, ma risalente già all'epoca pregressa della sottoscrizione delle varie indicate cambiale, occorre evidenziare che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato proprio in riferimento al momento dell'insorgenza del credito stesso e non già rispetto al momento della sua scadenza e/o accertamento sicché, nel caso concreto, devesi rilevare che l'atto dispositivo che ci occupa (cfr. atto di donazione del 15.03.2016) è stato compiuto in data successiva alla nascita dei crediti a garanzia dei quali la causa odierna è stata promossa, dovendosi risalire, quale fonte genetica dell'azionata pretesa revocatoria, al momento del rilascio delle cambiali da parte della a garanzia del pagamento spettante all'odierna attrice;
titoli, tutti in scadenza, comunque, nell'anno CP_1
2014, e quindi all'incirca due anni prima della stipulata donazione che ci occupa.
Non si dimentichi, in proposito, tenuto conto della funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica (visto che, in linea di diritto,
l'azione revocatoria presuppone, appunto, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un credito, anche litigioso - cfr. ex multis Cass. SS.UU. 18.05.2004, n. 9440 -, e non esigibile - cfr. Cass. 22.01.1999, n. 591 -, potendosi altresì trattare di credito eventuale), che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione -, a far dichiarare inefficace un atto che renda, per come dimostrato all'esito della svolta fase istruttoria, maggiormente difficile ed incerta l'esazione del suo credito, di conseguenza per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, risultando sufficiente che abbia determinato o aggravato, come avvenuto nella specifica fattispecie (per aver avuto l'atto di donazione per cui è causa, ad oggetto, al tempo del suo compimento, l'unico bene su cui parte creditrice avrebbe potuto soddisfare la vantata pretesa creditoria), il pericolo dell'incapienza dei beni dei debitori, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass. n. 5105/2006).
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni creditorie (eventus damni) è a tale stregua sufficiente, infatti, una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass.
n. 7662/2000), laddove l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (cfr. Cass. nn. 1902/2015 e 1893/2012).
Orbene, dalla disamina dell'intero carteggio documentale presente in atti, è dato evincere che l'atto di donazione posto in essere dai coniugi – , in favore del di loro figlio, a prescindere CP_1 Pt_2 Pt_3 dalle irrilevanti deduzioni mosse ex adverso in ordine alla affermate “dinamiche inerenti alla distribuzione del patrimonio familiare ed alla tutela dell'unione familiare” (che, a dire degli stessi convenuti, avrebbe rappresentato la motivazione che avrebbe spinto i coniugi de quibus all'effettuazione della citata donazione),
è stato compiuto quando già la si trovava in un periodo di profonda crisi economica, iniziato nell'anno CP_3
2014 (cfr. utili di esercizio presenti in atti), protrattosi anche nei successivi anni 2015 e 2016, al punto che
“negli anni successivi produceva ingenti perdite di esercizio, oltre a subire, sugli immobili di proprietà della stessa società e dei sig.ri e , iscrizione di ipoteca giudiziale su decreto Parte_2 Controparte_1 ingiuntivo da parte della Banca Carime”.
Del pari non può sfuggire all'attenzione dello scrivente la ulteriore circostanza che la medesima parte attrice, non solo non potesse non essere a conoscenza dell'esposizione debitoria della nei confronti CP_3 dell' “in quanto ella in qualità di amministratore unico della e per avallo alla stessa Parte_1 CP_3 società, ebbe poi a sottoscrivere” le cambiali di cui in premessa, ma anche fosse “a conoscenza del tentativo Par infruttuoso mosso dalla società er il recupero coatto del credito, e quindi, dell'incapienza del patrimonio del debitore principale”.
Ciò che finisce col comportare, in analogia con la totale irrilevanza, altresì, dell'ulteriore considerazione che nessun altro dei creditori della ebbe mai ad assumere alcuna obiezione in ordine al compimento della CP_3 donazione oggetto di revocazione, la riconosciuta infondatezza della ricostruzione giuridica portata avanti dagli odierni convenuti che non hanno supportato le affermate deduzioni, anche di piena solvibilità e consistenza del loro patrimonio, con il necessario materiale probatorio dimostrandosi incapaci di fornire la dimostrazione del pieno “mantenimento della propria garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 del c.c.”, non riuscendo a superare l'avversa considerazione di aver operato “nella piena consapevolezza e conoscenza del pregiudizio” che l'atto di liberalità, posto in essere nei confronti del figlio di parte attrice, avrebbe, “come Par in effetti ha, recato alle ragioni creditorie della società (a tal proposito non può non evidenziarsi che le istanze istruttorie, testimoniali, per come capitolate in atti dalle parti convenute, sono state considerate da questo Tribunale, con pronuncia del 14.12.2020, che qui è da intendersi confermata e ribadita, in “parte superflue - in quanto assorbite dalle risultanze documentali presente in atti - ed inconferenti, ed in altra parte inammissibili, in quanto capitolate in forma negativa e vertente su circostanze da provarsi documentalmente”).
Ed infatti, ai fini della configurabilità del requisito soggettivo dell'azione che ci occupa, devesi rilevare, in piena adesione con il maggioritario orientamento della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, che quando l'atto di disposizione, per come avvenuto nell'odierna controversia, è successivo al sorgere dei crediti, risulta necessaria e sufficiente, ai fini della configurabilità del requisito della “scientia damni”, la mera consapevolezza, da parte dei debitori, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la mera conoscibilità - da parte degli stessi di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza dei crediti per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione dei debitori di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte dei terzi donatari dell'intenzione fraudolenta dei debitori (cfr. Cass. nn. 7262/2000 citata e 1286/2019), vertendo l'azionata odierna domanda revocatoria su un atto dispositivo a titolo gratuito, posto in essere in favore di un figlio (il cui stretto vincolo parenterale intercorso con il padre rende, peraltro, estremamente inverosimile che lo stesso non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sui disponenti).
Il tutto, tenendo presente, altresì, che la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore ben possa derivare, trattandosi di atteggiamento soggettivo, anche per il tramite di presunzioni semplici, soprattutto allorquando risulti, come accaduto nel nostro caso, che l'atto oggetto di disamina si sostanzi in un atto dispositivo compiuto a titolo gratuito, a livello interfamiliare, ed allorquando la situazione debitoria facente capo alla parte garantita dalla genitrice del donatario appariva già notevolmente compromessa per le ragioni sopra specificate.
Ciò che non può che lasciar presumere la sussistenza della consapevolezza, da parte della medesima debitrice, come del resto già detto in premessa, del pregiudizio che mediante l'atto di donazione in oggetto possa essere stato in concreto arrecato alle ragioni della controparte.
Devesi, dunque, ritenere, in ossequio ai sopra illustrati principi di diritto ed all'esito delle risultanze documentali presenti in atti, la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 2901 c.c., sicché, in accoglimento della relativa domanda, va dichiarata la inefficacia, nei confronti dell'odierna parte creditrice, dell'atto dispositivo di cui in premessa, sia pure limitatamente alla quota di proprietà facente capo alla sig.ra
, unica parte debitrice della per come domandato in via del tutto gradata dal Controparte_1 Parte_1 difensore della medesima CP_1
Ed infatti, per come recentemente statuito, sul punto, dalla Suprema Corte, la revocatoria, nel caso di bene ricadente in comproprietà, ed in pari quota, come accaduto nel caso di specie, tra i due coniugi, può colpire solo la quota del debitore (50%). Trattasi, appunto, di un principio con il quale il Supremo Consesso ha consolidato l'idea che l'azione revocatoria parziale sia la via corretta quando l'atto di disposizione riguarda un bene in comproprietà e solo uno dei comproprietari risulta essere debitore;
in tal caso l'inefficacia non può estendersi alla quota di chi è estraneo al rapporto debitorio (cfr. ex multis Cass. n. 20774/2025).
Il regime delle spese, che alla luce del tenore dell'assunta decisione può risentire della compensazione delle stesse in ragione di un terzo, segue, per la restante parte, il criterio della soccombenza e trova ristoro come da dispositivo, facendo riferimento ai valori medi di cui alle disposizioni regolamentari vigenti, applicati in stretta correlazione con tutte le fasi in cui si articola il procedimento civile (che per come chiarito di recente dalla
Suprema Corte, comprende anche gli onorari per la fase istruttoria e/o di trattazione pur in assenza di vere e proprie attività probatorie : cfr. Ordinanza n. 25711 del 19.09.2025) tenendo, inoltre, presente che, nell'azione revocatoria ordinaria, il valore della causa (ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì alla luce del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore del beni donati, o comunque sottratti alla società creditore, dovesse risultare superiore, poichè l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità ma solo carattere conservativo, dal momento che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore (cfr., in tal senso, Cass. 17 marzo 2004, n. 5402).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la promossa domanda, e per l'effetto, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., limitatamente alla quota di ½ del bene di seguito descritto, facente capo alla debitrice , nei Controparte_1 confronti della società in qualità, e sino alla concorrenza delle proprie e complessive ragioni Parte_1 creditorie per come vantate ed in parte motiva specificate, “dell'atto di donazione per Notar Persona_1 del 15.03.2016, rep. 321568, racc. n. 56498, con il quale i sig.ri .e .., Parte_4 Controparte_2 hanno donato al proprio figlio ., il fabbricato sito nel Comune di San Giovanni in Fiore Parte_5
(CS), alla Via Roma n. 51, censito al NCEU al foglio 91, p.lla 180, subalterno 25, Z.C. 1, categoria C/1, classe
5, consistenza 23 mq, Piano T, R.C. euro 125,91”;
- autorizza la parte interessata a richiedere al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Catanzaro di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione relativa al Contratto di donazione di cui al capoverso che precede, con esonero del Conservatore stesso da ogni responsabilità al riguardo;
- previa compensazione, tra gli odierni contendenti, delle spese di lite in ragione di 1/3, condanna gli epigrafati convenuti, in solido tra loro, al pagamento della restante parte che si liquida, in favore dell'odierna società attrice, in complessivi € 3.429,08, di cui € 295,75 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 20.10.2025
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )