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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°571 R.G.A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Pt_1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Maria Antonietta Rosalba Canu e Delia Cernigliaro.
Appellante
CONTRO
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Fabio CP_1
Faraci e dall'avv. Paolo Viscò, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, sito in Alcamo alla via Monte Bonifato, n°107.
Appellata
All'udienza di discussione del 29 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 30 giugno 2022, innanzi il Tribunale G.L. di Trapani, aveva impugnato il provvedimento del 5 gennaio 2021, con il quale CP_1
l' le aveva chiesto la ripetizione delle somme pagate in più sulla pensione cat. Pt_1
INV CIV n.00919694 (trasformata in assegno sociale dal 1° marzo 2020) - di cui era titolare dal marzo 1982 - nel periodo 01/07/2020 – 31/01/2021, per € 1.289,21, lamentando l'illegittimità di detto provvedimento in base alla disciplina dell'art. 52
1 della legge n. 88 del 09/03/1989 e dell'art. 13 della legge n. 412 del 30/12/1991, nonché l'assenza di mala fede nella percezione della prestazione. L' aveva contestato la domanda, precisando di avere sollecitato la Pt_1 restituzione di somme relative ad indebito derivante dalla ricostituzione reddituale
(effettuata su domanda del 5.12.2020) sulla pensione in godimento, per effetto del cumulo dei redditi della con quelli del coniuge (titolare di pensione delle CP_1
Ferrovie dello Stato), con riferimento agli anni 2020 e 2021, quale conseguenza della revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art.38
L.n.448/2021, finanziaria 2002 (c.d. aumento al milione) sulla prestazione, ai sensi dell'art. 13, co. 6, lett. c) l. 122/2010. Con sentenza n. 242/2023, emessa il 15 maggio 2023, il Tribunale ha accolto la domanda ritenendo che la ricorrente avesse adempiuto all'onere probatorio che le incombeva, circa la sussistenza del suo diritto a godere della prestazione.
Ha ritenuto, altresì, che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, che qui viene in rilievo, abilita alla restituzione solo a far tempo dal procedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo.
Ha, quindi, escluso il diritto dell'Ente previdenziale di ripetere le somme richieste, mancando qualsiasi prova circa il dolo della percipiente, con la conseguente necessità di tutelarne l'affidamento, non assumendo alcuna rilevanza l'omessa comunicazione da parte del pensionato del nuovo status di coniugato stante la conoscibilità da parte dell del dato rilevante ai fini della valutazione del reddito Pt_1 familiare, sia in quanto soggetto erogatore della prestazione, sia per avere egli accesso al c.d. “ ” istituito dall'art.13 della L.n.122/2010, Controparte_2 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relative ai soggetti aventi titolo alle prestazioni assistenziali, che gli consente di avere notizia della situazione reddituale già comunicata dal titolare della prestazione all'Amministrazione finanziaria;
sia in virtù dell'obbligo per gli ufficiali dell'anagrafe (L.n.903/1965) di informare l' sulle variazioni dell'anagrafe dei Pt_1 pensionati.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l' con ricorso Pt_1 depositato il 14 giugno 2023, il quale contesta l'applicazione dei principi normativi in materia di indebito assistenziale, ribadendo che la richiesta di ripetizione derivava dalla trasmissione dei dati reddituali del coniuge della ricorrente (conosciuti a seguito di domanda di ricostituzione reddituale del 5.12.2020), in base ai quali l' Pt_1 aveva rideterminato l'importo dell'assegno di invalidità (già trasformato in assegno sociale dall'1 marzo 2020) per gli anni suddetti, nel termine di cui all'art.13 c.2 della L.n.412/1991 (per decadenza dal diritto alla maggiorazione facendo salva la sola
2 quota di invalidità civile cui fa riferimento solo il reddito personale e l'indennità di accompagnamento, non soggetta ai limiti di reddito); eccepisce la carenza del requisito reddituale in quanto, in virtù del reddito percepito dal coniuge della ricorrente, i redditi da casellario pensione avevano superato il limite reddituale previsto per il diritto alla prestazione assistenziale in godimento.
Ha resistito con memoria del 9 maggio 2025, per il rigetto del CP_1 gravame.
All'udienza del 29 maggio 2025, la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
II
L'appello è fondato. L'art. 3 legge n. 335/1995 (che ha sostituito l'istituto della pensione sociale, previsto dall'art. 26 legge n. 153/1969, come modificato dal DL n. 30/1974, conv. in legge n. 114/1974, con l'assegno sociale) prevede che “con effetto dall'01/01/1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale».
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile” (comma 6). Si tratta di una prestazione assistenziale che non attinge ad alcuna provvista contributiva ma grava sulla fiscalità generale (v. Cass. n. 16088/2020) ed è subordinato, quindi, alla sussistenza di un comprovato stato di bisogno economico che deve permanere durante l'erogazione della prestazione, pertanto, un mutamento
3 della situazione reddituale del titolare e del coniuge è idoneo ad incidere sull'importo e sul diritto alla prestazione medesima;
in quanto gravante sulla solidarietà generale, ha una portata meramente sussidiaria ed è erogabile solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito.
In proposito, con la sentenza n. 18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di
Cassazione, modificando il proprio orientamento, ha sottolineato che: “Va anzitutto chiarito che, sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benché, infatti, attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”. Ha, in particolare, sostenuto la Suprema Corte che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale
L. n. 153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”; aggiungendo, peraltro che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' , restando le altre a carico del Pt_1
Ministero dell'Interno, affatto differente è la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di Pt_1 quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n. 88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata
(ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”. Secondo la Corte, comunque, l'inapplicabilità dell'art.52 non determina
“l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c.”.
4 Difatti, anche per l'assegno sociale, come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziale, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilitàdell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”. Ciò premesso, va preliminarmente osservato che, per quel che attiene l'onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale, la Suprema Corte ha affermato con orientamento consolidato che "In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto
a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (Cass.
SS.UU. n. 18046 del 4 agosto 2010, conf. Cass. sez. lav. 10.6.2019 n.15550).
L'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto invocato spettava, quindi, alla ricorrente, che non ha, invece, specificamente contestato la diversa base reddituale- per cumulo con il reddito del coniuge - sposato nel settembre 2019 - posta a fondamento del ricalcolo della pensione di invalidità, già trasformata in assegno sociale dal marzo 2020, incentrando, piuttosto, le ragioni del ricorso esclusivamente sulla buona fede e sulla conseguente applicabilità delle regole in materia di indebito assistenziale.
Il Giudice, ricostruendo i principi - qui ribaditi - in materia di indebito assistenziale ha ritenuto che non vi fosse prova del dolo del pensionato, in quanto l' erogatore delle prestazioni era a conoscenza dei dati reddituali. Pt_1
Ha, invece, dedotto e documentato l' la carenza del requisito reddituale in Pt_1 quanto, attraverso la domanda di ricostituzione e i modelli reddituali (v. CU coniuge), era emerso che la aveva superato il limite reddituale previsto per il CP_1 godimento della prestazione assistenziale (assegno di invalidità, trasformato in assegno sociale dal 1° marzo 2020) ricalcolata, quindi, dal gennaio 2019, con ricostituzione reddituale elaborata in data 5 gennaio 2021, per effetto della revoca
5 della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione), che aveva determinato un debito pari ad € 1.289,21 (dall'1/07/2020 al 31/01/202021) (v. modelli TE08 e nota di recupero indebito del 31.01.2021.)
In altri termini, l'importo del reddito del coniuge, rilevante ai fini dei limiti di reddito del nucleo familiare per la misura dell'assegno sociale medesimo, il cui ammontare si riduce, ha imposto la riliquidazione della misura della pensione in seguito all'accertamento del superamento dei limiti reddituali (v. art.3 c.6
L.n.335/1995, su cit.: Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.)-
Ciò premesso va rilevato che l'azione di recupero è stata tempestivamente adottata dall' . Pt_1
Sebbene, difatti, come sopra anticipato, e contrariamente all'asserto dell' Pt_1 non si applichi all'indebito assistenziale, quale quello in esame, il termine di decadenza di cui all'art.13 c. 2 della L.n.412/1991, tuttavia, la nota del 5 gennaio 2021 è stata notificata con riferimento ad un indebito (sull'assegno sociale) relativo al periodo dal 1° luglio 2020 al 31 gennaio 2021, nel termine previsto dal citato art. 3 legge n. 335/1995, commi 6 e 7, della legge 335/1995 che attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti). Si applica, cioè, la peculiare disciplina di liquidazione dell'indebito assistenziale per assegno sociale composta da due fasi, la prima, di erogazione provvisoria e la seconda, di successivo conguaglio, all'esito delle verifiche reddituali
(v. da ultimo Cassazione sez. lavoro, ordinanza n.3522 del 7 febbraio 2024).
L' cioè, di anno in anno liquida l'assegno, calcolando i redditi in via Pt_1 presuntiva, salvo verificarli a consuntivo.
Ciò è avvenuto nel caso di specie in cui, a seguito dell'erogazione della maggiorazione, essendo aumentati i redditi percepiti dal nucleo della CP_1
l' ha rielaborato l'importo della prestazione dovuta tenendo conto di tale Pt_1 aumento.
In riforma della sentenza va, quindi, respinta la domanda proposta da
[...] con il ricorso di primo grado. CP_1
6 Nonostante la soccombenza l'appellata è esonerata dal pagamento delle spese del doppio grado di giudizio avendo ritualmente reso la dichiarazione a tal fine prevista dall'art.152 disp att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.242/2023 emessa il 15 maggio 2023 dal Tribunale G.L. di Trapani, rigetta la domanda proposta da con il ricorso di primo grado. CP_1
Dichiara irripetibili le spese del doppio grado.
Così deciso in Palermo, il 29 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
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