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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1997/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1997/2024 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis” fase di merito
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e res.te in Colleferro Piazza della Repubblica n. 25, (C.F. C.F._1 [...]
giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale
), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), P.IVA_1 C.F._3 in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024,, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 5/4/2024, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “1) accertare e dichiarare che si trova Parte_1 nell'impossibilità, per affezioni fisiche o psichiche, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore di compiere gli atti quotidiani della vita, ed abbisogna di assistenza continua, per cui ricorrono le condizioni stabilite dall'art.1 L.21/11/1998 n. 508 per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
conseguentemente condannare l' in CP_1 persona del Presidente e del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il
Grande n. 21, quale legittimato passivo ex art.130 del Dlgs n.112/1998, e giusto DL n.78 dell'1/7/2009, convertito in L.102/2009, alla corresponsione della prestazione economica di cui in premessa in favore della sig.ra , oltre i ratei arretrati con la Parte_1 decorrenza di legge dalla domanda amministrativa o con quella successiva che sarà ritenuta dovuta e gli accessori di legge, previo accertamento di tutti gli altri requisiti dalla normativa vigente;
con vittoria di spese dell'intero procedimento
e della fase di ATP in favore del procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 18/10/2024 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “rigettare il ricorso in quanto assolutamente infondato sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il 12/11/2024; seguiva l'ordinanza istruttoria del 13/11/2024 con la quale veniva disposta la rinnovazione della CTU medico- legale;
seguiva l'udienza per il giuramento del CTU nominato dott. del Persona_2
13/2/2025; seguiva l'udienza fissata per la discussione dell'11/12/2025 e - all'esito della discussione orale - veniva emessa sentenza con motivazione contestuale, stante l'intervenuto deposito della relazione peritale in data 11/8/2025.
2 4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO Persona_3
n. 1021/2023 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. Persona_2
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 1021/2023 il CTU dott. Persona_3 concludeva ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. (v. doc. n. 1 allegato al ricorso).
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava nei confronti della Persona_2 ricorrente le seguenti conclusioni: “si ritiene che la sig.ra sia invalida Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere in autonomia gli atti quotidiani della vita a decorrere dal dicembre 2024”, (v. pag.
13 relazione peritale dott. ). Per_2
8. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri Per_2 tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
9. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta nella fase di merito del presente giudizio, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L. 18/80 e 508/88 con
3 decorrenza da dicembre 2024 ossia da epoca successiva alla visita di revisione del
27/12/2022.
3. Le spese di lite.
10.Atteso l'avvenuto riconoscimento dei requisiti sanitari della prestazione richiesta da epoca successiva alla sospensione amministrativa a seguito della visita di revisione, sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. In atti non sussiste autodichiarazione reddituale ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc per l'effetto si pongono le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico di entrambe le parti del giudizio in solido tra loro, liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L. 18/80 e 508/88 con decorrenza da dicembre 2024;
- compensa per l'intero tra le parti le spese di lite delle due fasi del giudizio;
pone le spese di
CTU delle due fasi del giudizio a carico di entrambe le parti del giudizio in solido tra loro , liquidate con separati decreti.
Così deciso in Velletri, l'11 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1997/2024 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis” fase di merito
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e res.te in Colleferro Piazza della Repubblica n. 25, (C.F. C.F._1 [...]
giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale
), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), P.IVA_1 C.F._3 in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024,, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 5/4/2024, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “1) accertare e dichiarare che si trova Parte_1 nell'impossibilità, per affezioni fisiche o psichiche, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore di compiere gli atti quotidiani della vita, ed abbisogna di assistenza continua, per cui ricorrono le condizioni stabilite dall'art.1 L.21/11/1998 n. 508 per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
conseguentemente condannare l' in CP_1 persona del Presidente e del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il
Grande n. 21, quale legittimato passivo ex art.130 del Dlgs n.112/1998, e giusto DL n.78 dell'1/7/2009, convertito in L.102/2009, alla corresponsione della prestazione economica di cui in premessa in favore della sig.ra , oltre i ratei arretrati con la Parte_1 decorrenza di legge dalla domanda amministrativa o con quella successiva che sarà ritenuta dovuta e gli accessori di legge, previo accertamento di tutti gli altri requisiti dalla normativa vigente;
con vittoria di spese dell'intero procedimento
e della fase di ATP in favore del procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 18/10/2024 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “rigettare il ricorso in quanto assolutamente infondato sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il 12/11/2024; seguiva l'ordinanza istruttoria del 13/11/2024 con la quale veniva disposta la rinnovazione della CTU medico- legale;
seguiva l'udienza per il giuramento del CTU nominato dott. del Persona_2
13/2/2025; seguiva l'udienza fissata per la discussione dell'11/12/2025 e - all'esito della discussione orale - veniva emessa sentenza con motivazione contestuale, stante l'intervenuto deposito della relazione peritale in data 11/8/2025.
2 4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO Persona_3
n. 1021/2023 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. Persona_2
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 1021/2023 il CTU dott. Persona_3 concludeva ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. (v. doc. n. 1 allegato al ricorso).
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava nei confronti della Persona_2 ricorrente le seguenti conclusioni: “si ritiene che la sig.ra sia invalida Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere in autonomia gli atti quotidiani della vita a decorrere dal dicembre 2024”, (v. pag.
13 relazione peritale dott. ). Per_2
8. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri Per_2 tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
9. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta nella fase di merito del presente giudizio, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L. 18/80 e 508/88 con
3 decorrenza da dicembre 2024 ossia da epoca successiva alla visita di revisione del
27/12/2022.
3. Le spese di lite.
10.Atteso l'avvenuto riconoscimento dei requisiti sanitari della prestazione richiesta da epoca successiva alla sospensione amministrativa a seguito della visita di revisione, sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. In atti non sussiste autodichiarazione reddituale ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc per l'effetto si pongono le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico di entrambe le parti del giudizio in solido tra loro, liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L. 18/80 e 508/88 con decorrenza da dicembre 2024;
- compensa per l'intero tra le parti le spese di lite delle due fasi del giudizio;
pone le spese di
CTU delle due fasi del giudizio a carico di entrambe le parti del giudizio in solido tra loro , liquidate con separati decreti.
Così deciso in Velletri, l'11 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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