Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/05/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II
Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi
RO, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 1039 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 20/2022 – contratto di appalto -, e vertente
T R A
, in persona dell'Amm.re p.t., Parte_1 elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla Via
Giuseppe Mazzini,18 presso lo studio dell'avv. Stanislao De
Liguori, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
-opponente-
E in persona dell'amm.re unico sig. ON
, elettivamente domiciliata in Castellammare Controparte_2 di Stabia (NA) alla via Virgilio n. 96 presso lo studio dell'avv.
Gaetano Vivo, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
-opposta-
1
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Ciò premesso, ed in rito, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 -
Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98;
1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III,
03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez.
II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I,
27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n.
4912).
Nel merito va preliminarmente osservato che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il
2 cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis,
Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004,
17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97,
1052/95, 12278/92, Tribunale Napoli, 19 maggio 2005, sez.
XI)”; pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n.
12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n.
1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629).
Orbene, risulta pacifico ed incontestato tra le parti il fatto che, con delibera assembleare del 13.02.16, il Parte_1 approvava di affidare l'esecuzione di lavori di
[...] manutenzione straordinaria alle parti comuni dell'edificio condominiale all' , convenendo Controparte_3 quale prezzo l'importo di euro 135.000,00 euro oltre Iva al 10
%. Precisamente, il pagamento era così suddiviso: euro
14.850,00 oltre Iva al 10 % ad inizio lavori ed euro 133.650,00, oltre Iva al 10 % in 62 mensilità da corrispondere dal mese
3 successivo all'inizio dei lavori ovvero di ottobre 2017 e pertanto con scadenza al mese di novembre 2022.
Risulta altresì pacifico che i condomini e Controparte_4
nelle more dell'opposizione, hanno Controparte_5 provveduto al versamento in favore della ditta appaltatrice delle quote di loro spettanza, versando nelle mani del legale rappresentante della l'ulteriore somma di euro ON
8.500,00.
Orbene, dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti si evince che a fronte del costo complessivo delle opere eseguite pari ad euro 158.629,59 iva inclusa il committente Parte_1 ha eseguito pagamenti per euro 101.931,97 iva inclusa
(93.431,97 + 8.500,00) rimanendo pertanto debitore della residua somma pari ad euro 56.697,62 iva inclusa.
Né il opponente ha eccepito specifiche doglianze Parte_1 relativamente alla esecuzione dei lavori sotto il profilo probatorio.
A ciò deve aggiungersi che “l'Accertamento Fine Lavori e
Regolare Esecuzione” datato 06/11/2018 a firma del D.L. Geom.
"...il CRE non deve essere approvato ma Parte_2 contestato e se l'amministratore, pur avendone avuto tutto il tempo, non lo ha mai sottoposto all'assemblea, questo non può certo impedire sine die il pagamento. ..." (cfr. TRIBUNALE DI
NAPOLI, Sentenza n. 166/2023 del 09-01-2023).
Pertanto, l'onere della prova risulta essere assolto per cui la opposizione va rigettata.
Condanna il in persona Controparte_6 dell'amm.re p.t. al pagamento in favore della ON di euro 56.697,62 iva inclusa, oltre interessi commerciali
[...] dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
4
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione
Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.20/22 emesso da questo Tribunale;
-condanna il in persona Controparte_6 dell'amm.re p.t. al pagamento in favore della ON di euro 56.697,62 iva inclusa, oltre interessi commerciali
[...] dalla scadenza del credito al saldo;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, in favore dell'opposta, che si liquidano in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre
IVA e CpA e con attribuzione in favore dell'Avv. Gaetano Vivo.
Torre Annunziata, 8 maggio 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
dott. Luigi RO
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011
n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
5