Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio, all'esito della trattazione scritta, il giorno 11 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.147/2022 r.g. lavoro vertente
T R A
, con sede centrale in Roma in persona del Presidente Parte_1
p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv Katya Lea Napoletano del Foro di
Grosseto, per procura generale alle liti Notaio di Roma del 21.07.2015 ed elettivamente Persona_1
domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Napoli, Via A. De Gsperi n. 55. Il procuratore costituito chiede che le comunicazioni vengano inviate al n. fax 0817557145 o alla PEC
( t ) Email_1
APPELLANTE
E
, nata il [...] ad [...] ed ivi residente a[...] p. 1 int. 1, Controparte_1
cittadina italiana, c.f.: ed elettivamente domiciliata in Ottaviano (NA) alla via C.F._1
Giuseppe di Prisco n. 187, presso lo studio dell'avv. Gennaro Crispo (C.F.: , dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al ricorso e materialmente congiunto al presente atto, il quale chiede che le comunicazioni ex artt. 136, 137 e 170 c.p.c. vengano effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1954/2021 pubblicata il giorno 14.10.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Nola in data 31.06.2019 , premesso di Parte_2
lavorare come bracciante agricola con la qualifica di raccoglitrice, esponeva che in data 9.10.2018 aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata alla sede competente territorialmente, ai Pt_1
sensi dell'art. 1, co. 8, L. 503/92; che all'esito della visita l' convenuto, con comunicazione del Pt_1
30.10.2018, aveva respinto la domanda proposta dal ricorrente, adducendo che la stessa non era affetta da una invalidità pari almeno all'80%; che in data 3.01.2019 aveva presentato ricorso al Comitato Provinciale
I.N.P.S. che non aveva ancora provveduto su tale gravame;
che invece la ricorrente era in possesso oltre che del requisito sanitario altresì di quelli anagrafici e contributivi richiesti dalla legge per godere del beneficio invocato.
Adiva pertanto il Tribunale di Nola al fine di sentire di sentir dichiarare, previo espletamento di CTU medico-legale, di essere invalida a lavoro in misura pari o superiore all'80% a far data dalla presentazione della domanda in via amministrativa e per l'effetto sentir condannare l' alla corresponsione in suo Pt_1
favore beneficio richiesto.
Si costituiva in giudizio l' che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. Controparte_2
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, dalla quale emergeva il possesso da parte dell'istante dei requisiti anagrafici e di assicurazione e contribuzione richiesti dalla vigente normativa per il conseguimento della pensione di vecchiaia, all'esito della CTU medico legale che riconosceva la sussistenza di un quadro patologico tale da determinare una percentuale di invalidità dell'85% a partire dalla data della domanda amministrativa del 9.10.2018, il Giudice di primo grado accoglieva la domanda dell'odierna appellata, dichiarando il diritto di essa ricorrente a percepire dall' la pensione di vecchiaia anticipata a partire dal Pt_1 giorno 1.11.2018 (coincidente con il primo giorno del mese successivo a quello del riconosciuto sussistente stato di invalidità) e condannando l' al pagamento dei ratei con la medesima decorrenza, oltre Pt_1
accessori. Le spese di lite e di consulenza, infine, erano poste a carico dell' nella misura indicata in Pt_1
dispositivo.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva tempestivo appello l' affidando il gravame ad un unico Pt_1
motivo; in particolare, l' poneva la questione della applicabilità anche all'ipotesi della pensione di Pt_1
vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore alla misura dell'80%, della disciplina delle c.d. “finestre” di cui all'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, norma che prevede lo slittamento della decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla maturazione dei requisiti per un periodo di 12 mesi non solo per i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato" ma altresì oltre alle lavoratrici del pubblico impiego, pure contemplate nella norma, di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".
Chiedeva, in riforma della sentenza di primo grado, dichiararsi che la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata sia differita di 12 mesi;
vinte le spese.
Il ricorso ed il pedissequo decreto erano notificati alla parte appellata che si costituiva in giudizio, resistendo al gravame.
Infine, disposta la trattazione scritta con decreto regolarmente comunicato ed acquisite le note di trattazione della sola parte istante, la causa – all'udienza del giorno 11.11.2024- era decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello essendo chiaramente evincibile dal gravame dell' quale sia la parte della motivazione contestata Pt_1
dall'appellante ed il tipo di riforma richiesta.
L'appello è fondato per le seguenti ragioni.
In merito alla questione dell'applicabilità delle finestre mobili (di cui all'articolo 12 del decreto-legge n.
78/2010 convertito in legge n. 122/2010) alle pensioni di vecchiaia anticipata ex d.lgs 503/1992 va osservato che già da tempo si è formato l'orientamento che ha dato risposta positiva al quesito;
tale soluzione interpretativa è stata ribadita anche, da ultimo, con la recente ordinanza n. 15626/2021 della
Suprema Corte (cui questa Corte ha già fatto adesione in precedenti pronunce).
In materia difatti la Cassazione – in funzione di nomofilachia – si è pronunciata più volte in modo uniforme accogliendo le argomentazioni proposte dall' e respingendo le difese dei pensionati (tra le tante Cass. Pt_1 nn. 10613/2020, 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018).
Ed invero “la disposizione dell'art. 12, co.
1 - per motivi letterali, logici e sistematici - individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia”; si tratta “non solo dei soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato" (secondo l'interpretazione che era stata fornita da alcuni giudici di merito) “ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". “E' sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi') utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dall'art.1 comma 5 della legge 247/2007)” (cfr Cass. cit).
Con riferimento alla questione della abrogazione della disposizione citata della legge 122/2010 a seguito della entrata in vigore della cd. “riforma RN” nelle citate decisioni di legittimità si legge che – ad avviso della Corte – “nessun argomento contrario all'interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma RN (L. n. 214/2011 di conversione del D.L. 201/2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12 del d.l. n. 78 del 2010 esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11 - assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al passato per l'accesso al pensionamento - tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle a mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato art.1, comma 8 del decreto legislativo n.503/1992), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui all'art. 12 d.l. 78/2010 ( Cass. n. 32591/2018)”.
L'interpretazione fornita dalla Suprema Corte si basa sulla sistematica lettura delle norme in oggetto, avendo la cd. riforma RN modificato la disciplina dell'accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
ciò comporta che anche dopo la legge RN le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza.
In aggiunta, l'opzione ermeneutica innanzi illustrata è stata ritenuta dalla Corte conforme ai principi di ordine costituzionale: nella pronuncia citata si è difatti ribadito che “non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D'altra parte si tratta di scelte che, come già detto, non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con l'art.1, comma 8 del decreto legislativo n.503/1992; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della "finestra", dato che in tale periodo l'assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare;
ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa.
Le stesse considerazioni di ordine costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. legge RN n. 211/2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, cui il sistema delle finestre, come già detto non si applica;
e ciò perché la regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i primi sono stati invece comunque alzati dalla i requisiti CP_3 anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore ed un accesso alla pensione di vecchiaia anticipato siccome fissato previsto dall'art.1, comma 8 d.lgs 503/1992” (in termini Cass.10613/2020).
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il motivo di gravame deve essere accolto e per l'effetto va dichiarato il diritto dell'originaria parte ricorrente alla pensione ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n.
503 del 1992 il differimento di 12 mesi rispetto all'accertamento compiuto dal consulente di primo grado (a partire dalla data della domanda amministrativa), con condanna alla conseguente riliquidazione della prestazione ed all'erogazione dei ratei da tale data, oltre accessori come per legge.
In ordine al regolamento delle spese processuali, considerata la novità della questione nonché la complessità della normativa, sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'originaria parte ricorrente alla pensione ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 con decorrenza dal giorno 1.11.2019 ossia con il differimento di 12 mesi rispetto alla decorrenza riconosciuta in prime cure;
2) Compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Napoli il giorno 11 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano