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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/08/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 3297/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3297 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025, vertente tra nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...], C.F._1 rappresentato, assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Marinai (C.F.: ; PEC: e C.F._2 Email_1 dal prof. vv. Simone Marinai (C.F.: ; PEC: C.F._3
con Studio in PO (PI) viale Email_2
Rimembranza n. 11
-APPELLANTE
e
, in Controparte_1 persona del Prefetto pro tempore
-APPELLATA
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa.
Conclusioni delle parti: Per l'appellante: “Voglia il Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, riformare la sentenza del Giudice di primo grado con annullamento delle contravvenzioni e conseguenziali”
Per l'appellata: “Si chiede la conferma della Sentenza n. 247/2022 del Giudice di Pace di Pontedera con condanna alle spese del ricorrente e si rimane in attesa di conoscere l'esito della causa de quo”.
BREVE EXCURSUS PROCESSUALE
Con ricorso depositato in data 8.10.2021 proponeva opposizione nei Parte_1 confronti dell'ordinanza, emessa dalla TT di il 27.9.2021 e notificata il CP_1
30.9.2021, mediante la quale era stata disposta la sospensione della sua patente di guida per la durata di mesi sei a far tempo dal 12.9.2021, chiedendo che, previa sospensione di detto provvedimento, lo stesso fosse annullato e fosse disposto, altresì, il dissequestro dell'autovettura di sua proprietà, Opel Insigna tg. EF938XC, sequestrata dai Carabinieri ai sensi dell'art. 213 c. 5 C.d.S..
Esponeva il ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, che egli, residente con la propria famiglia in PO (PI) via Valdera C. n. 20 e dipendente della Parte_2 con sede in Perignano – Comune di Casciana Terme Lari via Sicilia n. 70/A, la sera del 11.9.2021, dopo aver cenato presso la propria abitazione, a seguito di una banale discussione con sua moglie aveva deciso di uscire di casa portando con sé una bottiglia di liquore e si era recato, in macchina, nei pressi del luogo di lavoro, dopodichè aveva arrestato la marcia della propria auto, rimasta con i fari accesi e con lo sportello socchiuso, e aveva iniziato a bere immerso nei propri pensieri, verso le ore 22.00- 22.30; che, intorno alle ore 1.00 del 12.9.2021, era stato svegliato dai Carabinieri della Stazione di Cenaia i quali, avvertiti da alcuni passanti che avevano visto la sua macchina ferma da tempo con i fari accesi e con una persona all'interno, si erano recati sul posto per accertamenti;
che la versione dei militari appariva leggermente differente dalla sua, sembrando che essi avessero riportato che, al momento del loro intervento, egli era seduto al posto di guida ma con il motore acceso e, visto che dava segni di aver ingerito alcolici, avevano provveduto alla misurazione del suo tasso alcolemico, risultato di 1,99 g/l in occasione della misurazione delle ore 1.14 per scendere a 1,74 g/l in occasione della misurazione delle ore 1.25, con conseguente contestazione della violazione dell'art. 186 c. 2 lett. c) C.d.S., sequestro dell'autovettura e, in forza dell'ordinanza impugnata, sospensione della patente di guida per mesi sei;
che la giurisprudenza di merito aveva escluso l'esistenza del reato di guida in stato di ebbrezza allorquando l'imputato fosse stato sorpreso, dalle Forze dell'Ordine, seduto a dormire al posto di guida della propria autovettura ferma, con la cintura allacciata, le luci e le frecce accese;
che, infatti, nel nostro ordinamento non esisteva una norma che vietasse di dormire in macchina e, di conseguenza, essendo stato egli sorpreso, dai Carabinieri, mentre stava, appunto, dormendo all'interno della propria macchina che era in sosta con gli anabbaglianti accesi, doveva essere escluso che nel caso concreto ricorresse la fattispecie della circolazione stradale, atteso che la sosta, diversamente dalla fermata, non rientrava in tale concetto.
Notificati il ricorso e il decreto, si costituiva la TT , chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso per le ragioni meglio illustrate nella nota in data 3.2.2022.
Completata la trattazione del procedimento -nel corso della quale veniva disposta la sospensione del provvedimento impugnato- lo stesso perveniva, per la discussione, all'udienza del 8.11.2022, in esito alla quale il Giudice di Pace pronunciava sentenza con la quale respingeva il ricorso, riconducendo la sanzione al minimo edittale.
Avverso detta decisione, pubblicata il 2.10.2023, interponeva appello, con ricorso depositato il 31.10.2023, l' , lamentando che il primo giudice avesse affermato Pt_1 che, come riferito dai militari intervenuti in loco, l'auto del ricorrente non fosse ferma bensì avesse il motore acceso e che una parte della vettura invadesse la carreggiata creando ostacolo alla circolazione e che tali circostanze fossero sufficienti a dimostrare che il conducente avesse guidato in precedenza in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l.
Chè, infatti, a detta dell'appellante, dalle foto allegate al ricorso, estratte da una ripresa effettuata alla presenza dei Carabinieri la stessa notte dell'accaduto e contenuta in una chiavetta usb, la Opel di sua proprietà non creava alcun intralcio alla circolazione, trovandosi fuori dalla sede stradale -peraltro molto ampia, circa m. 7,20- ed era accostata al lato della carreggiata.
Rilevava, inoltre, il ricorrente che non vi era prova alcuna del fatto che egli avesse guidato, prima dell'arrivo dei Tutori dell'Ordine, in stato di ebbrezza, atteso che questi ultimi non avevano potuto accertare tale circostanza in quanto, al loro arrivo, egli era già da tempo fermo all'interno della sua autovettura, mentre -secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità- l'art. 186 c. 2 C.d.S. sanzionava il fatto dinamico della guida in stato di ebbrezza e non anche il solo essere stati sorpresi, in stato di ebbrezza, nell'atto di dormire all'interno della propria auto, ancorchè con il motore acceso.
Evidenziava, a tale proposito, che sia la c.n.r. del 14.9.2021 della Stazione Carabinieri di Cenaia che le controdeduzioni del 1.2.2022 della stessa Stazione confermavano la versione dei fatti da lui resa, e cioè che egli si era fermato, con la propria macchina, intorno alle 23.00 del 11.9.2021 e aveva iniziato a bere senza neppure spegnere il motore del veicolo, in quanto era incerto se fermarsi ove era stato poi rinvenuto dai militari o proseguire fino alle vicinanze del suo posto di lavoro a Perignano;
laddove era, in effetti, rimasto fermo nel luogo ove si trovava senza più movimentare il proprio mezzo e si era addormentato, fino quando, verso le ore 1.00 del 12.9.2021, era stato svegliato dagli operanti. Ne discendeva, pertanto, che non risultava provato che la sua autovettura fosse in marcia, in un'area pubblica o destinata al pubblico, allorchè egli era già in stato di ebbrezza, condizione quest'ultima che era richiesta, dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 186 c. 2 C.d.S..
Si costituiva la , instando per il rigetto del gravame in quanto Controparte_1 infondato per le ragioni indicate, in dettaglio, nella nota in data 30.1.2024, nella quale sottolineava, in particolare, come la doglianza dell secondo la quale egli, al Pt_1 momento del controllo da parte dei Carabinieri, si sarebbe trovato seduto al posto di guida della propria vettura con i fari della stessa accesi ma con il motore spento, oltre a essere in contrasto con quanto accertato dai verbalizzanti, era altresì ampiamente smentita dalla giurisprudenza della Cassazione civile secondo cui il divieto di guidare in stato di ebbrezza era sancito, dall'art. 186 C.d.S., senza alcuna limitazione e quindi sussisteva anche se lo spazio percorso fosse ridotto o se il veicolo fosse con il motore spento, trattandosi in entrambi i casi di condotta pericolosa, tanto che la Cassazione penale aveva ribadito che la fermata costituiva una fase della circolazione stradale.
Completata, quindi, la trattazione della causa, la stessa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza -tenutasi in modalità cartolare- del 15.5.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere disatteso.
E, invero, posto che è circostanza pacifica che gli accertamenti effettuati, relativamente alla persona dell' , mediante etilometro hanno evidenziato - Pt_1 incontrovertibilmente- lo stato di ebbrezza dell'odierno istante (in esito a entrambe le prove effettuate dagli operanti è emerso, infatti, un tasso alcolemico largamente superiore a 1,50 g/l: cfr., sul punto, la c.n.r. in data 14.9.2021), va osservato, in primo luogo, come la ricostruzione degli spostamenti dell , a bordo del proprio Pt_1 veicolo, la sera del 11.9.2021, quale offerta dallo ricorrente a sostegno della tesi dell'insussistenza di detto stato di ebbrezza nel momento in cui l'auto era in movimento con lui alla guida, appare smentita da quanto accertato, dai Carabinieri della Stazione di Cenaia, in occasione del loro intervento avvenuto poco prima delle ore 1.00 del 12.9.2021.
Questo poiché dalla nota di detta Stazione in data 1.2.2022, redatta in controdeduzione al ricorso presentato dall'odierno appellante, si ricava che quest'ultimo, alla prima domanda rivoltagli, dai militari, circa il motivo per il quale si trovasse in quel luogo (cioè nei pressi della rotonda collegante via dell'Agnello a via Sicilia), ebbe a rispondere che stava tornando a casa dopo essere stato a Cenaia a cena da un'amica, senza fare alcun cenno all'asserito diverbio con la propria moglie che, secondo quanto da lui esposto in ricorso, lo avrebbe indotto a uscire di casa portando con sé una bottiglia di liquore e a dirigersi, in macchina, verso il proprio luogo di lavoro sito in Perignano (i verbalizzanti hanno evidenziato, al riguardo, che detta prima dichiarazione loro resa dall è compatibile sia con la direzione di marcia che l'auto aveva in Pt_1 quel momento -il muso del veicolo era rivolto, infatti, verso la sua abitazione- sia con il fatto che la strada per raggiungere la sede lavorativa del ricorrente non passa dal punto in cui egli è stato rinvenuto, ma da un punto precedente e, anche a voler ipotizzare che egli avesse effettuato un percorso anomalo, la sua asserita sobrietà allorchè il suo automezzo era in movimento doveva essere esclusa per ciò che - diversamente da quanto da lui sostenuto- l'autovettura in questione si trovava non all'interno di un'area di sosta e con il motore spento, come sarebbe stato ragionevole attendersi là dove egli fosse stato compos sui, bensì collocata in parte, con il motore acceso, sulla carreggiata destinata alla marcia dei veicoli (il che, oltre a costituire pericolo per la sua incolumità, creava ostacolo alla circolazione e rendeva la vettura e il suo conducente soggetti alle norme dettate dal Codice della Strada).
Nella stessa nota del 1.2.2022 viene nel contempo sottolineato come, nonostante l'elevato tasso alcolemico rilevato nella specie (rispettivamente 1,99 e 1,74 g/l in occasione delle due prove eseguite), non sia stata rinvenuta, né all'interno dell'auto né in prossimità di essa, alcuna bottiglia contenente bevande alcoliche (i militari hanno significativamente rilevato, in proposito, che tale rinvenimento non era avvenuto neppure durante l'ispezione da loro effettuata, con le torce, nelle immediate vicinanze del veicolo, dopo che l' aveva riferito di avere smarrito il proprio telefono Pt_1 cellulare).
Orbene, è indubbio che le sopra evidenziate circostanze -e, segnatamente, il fatto che l'odierno appellante sia stato rinvenuto, a bordo della sua autovettura, assopito e in acclarato stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico assai elevato, con il veicolo avente il motore e i fari anabbaglianti accesi nonché collocato in posizione anomala (cioè invadente parte della sede stradale), senza che sia stata riscontrata la presenza di nessuna bottiglia quale quella da cui egli asserisce di aver bevuto una copiosa quantità di liquore, appaiono integrare plurimi elementi indiziari del fatto che egli si trovasse in stato di ebbrezza già al momento in cui il mezzo al cui posto di guida era seduto era in movimento e da lui condotto: sì che era onere dell'interessato fornire elementi di prova idonei a consentire di collocare l'assunzione dell'alcool in un momento compreso tra la cessazione della guida e il controllo eseguito dalle Forze dell'Ordine (cfr., sul punto, Cass. pen. Sez. 4 n. 4931 del 23.1.2024 nonché, in termini analoghi, Cass. pen. Sez. 7 ordinanza n. 19256 del 13.5.2025).
E, poiché l' non ha assolto a tale onere probatorio, deve ritenersi dimostrato che Pt_1 egli si è reso responsabile della condotta illecita sanzionata dall'art. 186 c. 2 lett. c) C.d.S. (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato come superiore a 1,50 g/l), con conseguente piena legittimità sia dell'ordinanza impugnata, mediante la quale è stata disposta la sospensione della patente di guida del predetto per la durata di mesi sei, sia del sequestro -finalizzato alla confisca amministrativa- del veicolo quale effettuato dagli operanti.
Ciò tanto più in quanto le considerazioni svolte, dall'appellante, circa il fatto che da un lato l'auto sulla quale egli si trovava aveva, al momento dell'intervento dei Carabinieri, il motore spento e, dall'altro, quella effettuata dalla sua autovettura dovrebbe essere qualificata come sosta e non come semplice fermata, non rilevano, in ogni caso, ai fini che ne occupano, avendo la giurisprudenza di legittimità puntualizzato, quanto al primo profilo, che “Il divieto di guidare in stato di ebbrezza è sancito dall'art. 186 del nuovo codice della strada senza alcuna limitazione, e quindi sussiste anche se lo spazio percorso sia ridotto o se il veicolo si trovi con il motore spento, sussistendo in entrambi i casi la pericolosità della condotta” (cfr. Cass. Sez. 2 n. 3569 del 17.2.2006) e, quanto al secondo, (cfr. Cass. pen. Sez. 4 n. 4931 del 23.1.2024, citata) che “merita, inoltre, di essere sottolineato e ribadito come la circostanza che il conducente sia fermo od in movimento non rileva, avendo la giurisprudenza di questa Corte più volte affermato che in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la "fermata" costituisca una fase della circolazione, per cui è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, che il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto (cfr. ex multis Sez. 4, n. 37631 del 25/9/2007, , Per_1
Rv. 237882 - 01.; Sez. 4, n. 45514 del 7/3/2013, Pin, Rv. 257696; Sez. 4, n. 21057 del 25/1/2018, Ferrara, Rv. 272742 - 01 che, con riferimento al caso di un'auto in sosta su carreggiata autostradale all'interno della quale veniva trovato l'imputato in stato di incoscienza ed una bottiglia di superalcolici vuota - ha precisato che tale principio vale anche quando la fermata si tramuti in una sospensione della marcia protratta nel tempo, ovvero in una sosta)” (cfr. Cass. pen. Sez. 4 n. 4931 del 23.1.2024, citata).
Né le considerazioni che precedono circa la legittimità del provvedimento impugnato e la conseguente condivisibilità della decisione del primo giudice possono essere inficiate dall'essere intervenuta, medio tempore, la sentenza dibattimentale del giudice monocratico presso il Tribunale di Pisa in data 29.2-18.3.2024, mediante la quale l' è stato assolto, dal contestato reato di cui all'art. 186 cc. 2 e 2 sexies C.d.S., Pt_1 con la formula “perché il fatto non sussiste” (vedasi la copia di tale decisione, depositata dalla difesa dell'appellante in data 19.4.2024).
Questo poiché, oltre a non essere documentato l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza in questione, dal quale soltanto potrebbero discendere gli effetti previsti dall'art. 654 c.p.p., trattasi di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p., cioè per insufficienza di prove circa la sussistenza del fatto contestato, e quindi inidonea, in ogni caso, a produrre, nel presente giudizio, gli effetti vincolanti contemplati dal succitato art. 654 c.p.p.. Chè, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di puntualizzare, al riguardo (cfr. Cass. civ. Sez. 3 n. 4764 del 11.3.2016), che “Ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioé quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.…”.
A quanto precede deve aggiungersi, nel valutare quanto emerge dalla parte motiva della sentenza assolutoria in questione, che la decisione in essa contenuta risulta fondata, essenzialmente, sul fatto che il teste , datore di lavoro dell'odierno Testimone_1 appellante, abbia dichiarato di riconoscere, nella foto prodotta dall' , la macchina Pt_1 di quest'ultimo “…parcheggiata sulla destra vicino alla cartiera, alla , cioè CP_2
a 5-600 metri dalla fabbrica, dalla nostra fabbrica”, a 70-80 metri dalla rotatoria e fuori dalla carreggiata.
Peraltro quanto riferito dal suddetto teste è in stridente contrasto con quanto risulta dagli atti redatti dai verbalizzanti (c.n.r. 14.9.2021 e controdeduzioni in data 1.2.2022), in cui viene evidenziato e ribadito che al momento dell'intervento in loco dei militari l'auto con a bordo l' si trovava ferma in prossimità della rotonda che collega via Pt_1 dell'Agnello a via Sicilia e “occupava con le ruote anteriori e posteriori lato guida la carreggiata” (cfr. pag. 1 della succitata c.n.r.), tanto da essere di ostacolo per la circolazione proprio a causa della posizione irregolare in cui si era fermata (cfr. pag. 2 delle parimenti richiamate deduzioni del 1.2.2022).
Circostanza, quella testè indicata, che il verbalizzante ha Persona_2 confermato nel corso della sua escussione avvenuta all'udienza dibattimentale del 21.11.2023 (cfr. la parte motiva della menzionata sentenza penale).
Ora, è da rilevare che, secondo quanto statuito, anche in questo caso, dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. 3 n. 9260 del 16.6.2003) “In materia di procedimento civile, i rapporti ed i verbali della polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato ( salvo il potere - dovere del giudice di valutare liberamente, ai fini del proprio convincimento, l'esattezza delle operazioni effettuate ed i relativi risultati), mentre per ciò che attiene alle altre circostanze di cui lo stesso pubblico ufficiale ha avuto notizia da altre persone - tra cui anche informazioni di polizia ed assunzione di testi senza giuramento- i suindicati rapporti forniscono pur sempre al giudice un materiale indiziario utilizzabile, se non superato da prova contraria”. Ne discende che, essendo la suddetta parziale invasione della sede stradale da parte del veicolo sul quale l'appellante è stato rinvenuto addormentato un fatto che i Carabinieri hanno potuto constatare di persona al momento del loro arrivo sul posto, non vi è dubbio che, non emergendo nella specie elementi dai quali possa evincersi che l'accertamento in questione sia il frutto di un'operazione inesatta effettuata dalle Forze dell'Ordine, i suindicati atti di P.G., non oggetto di querela di falso da parte dell'interessato, rivestano, sul punto, un'efficacia probatoria privilegiata.
Al rigetto, per le ragioni sopra illustrate, del gravame consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, pur nella soccombenza dell'appellante nulla deve statuirsi sul punto, non avendo l'Amministrazione appellata documentato, in apposita nota, l'esistenza di spese vive da essa sostenute e non spettando alla stessa, in quanto non assistita da un difensore, i diritti e gli onorari di avvocato (cfr., al riguardo, Cass. civ. Sez. 2 ordinanza n. 23825 del 4.8.2023, secondo cui “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota”).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RESPINGE l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. n. 247/2022 emessa dal Giudice di Pace di Pontedera in data 8.11.2022, pubblicata il 2.10.2023;
2) DISPONE non esser luogo a statuire sulle spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Pisa, in data 7.8.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3297 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025, vertente tra nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...], C.F._1 rappresentato, assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Marinai (C.F.: ; PEC: e C.F._2 Email_1 dal prof. vv. Simone Marinai (C.F.: ; PEC: C.F._3
con Studio in PO (PI) viale Email_2
Rimembranza n. 11
-APPELLANTE
e
, in Controparte_1 persona del Prefetto pro tempore
-APPELLATA
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa.
Conclusioni delle parti: Per l'appellante: “Voglia il Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, riformare la sentenza del Giudice di primo grado con annullamento delle contravvenzioni e conseguenziali”
Per l'appellata: “Si chiede la conferma della Sentenza n. 247/2022 del Giudice di Pace di Pontedera con condanna alle spese del ricorrente e si rimane in attesa di conoscere l'esito della causa de quo”.
BREVE EXCURSUS PROCESSUALE
Con ricorso depositato in data 8.10.2021 proponeva opposizione nei Parte_1 confronti dell'ordinanza, emessa dalla TT di il 27.9.2021 e notificata il CP_1
30.9.2021, mediante la quale era stata disposta la sospensione della sua patente di guida per la durata di mesi sei a far tempo dal 12.9.2021, chiedendo che, previa sospensione di detto provvedimento, lo stesso fosse annullato e fosse disposto, altresì, il dissequestro dell'autovettura di sua proprietà, Opel Insigna tg. EF938XC, sequestrata dai Carabinieri ai sensi dell'art. 213 c. 5 C.d.S..
Esponeva il ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, che egli, residente con la propria famiglia in PO (PI) via Valdera C. n. 20 e dipendente della Parte_2 con sede in Perignano – Comune di Casciana Terme Lari via Sicilia n. 70/A, la sera del 11.9.2021, dopo aver cenato presso la propria abitazione, a seguito di una banale discussione con sua moglie aveva deciso di uscire di casa portando con sé una bottiglia di liquore e si era recato, in macchina, nei pressi del luogo di lavoro, dopodichè aveva arrestato la marcia della propria auto, rimasta con i fari accesi e con lo sportello socchiuso, e aveva iniziato a bere immerso nei propri pensieri, verso le ore 22.00- 22.30; che, intorno alle ore 1.00 del 12.9.2021, era stato svegliato dai Carabinieri della Stazione di Cenaia i quali, avvertiti da alcuni passanti che avevano visto la sua macchina ferma da tempo con i fari accesi e con una persona all'interno, si erano recati sul posto per accertamenti;
che la versione dei militari appariva leggermente differente dalla sua, sembrando che essi avessero riportato che, al momento del loro intervento, egli era seduto al posto di guida ma con il motore acceso e, visto che dava segni di aver ingerito alcolici, avevano provveduto alla misurazione del suo tasso alcolemico, risultato di 1,99 g/l in occasione della misurazione delle ore 1.14 per scendere a 1,74 g/l in occasione della misurazione delle ore 1.25, con conseguente contestazione della violazione dell'art. 186 c. 2 lett. c) C.d.S., sequestro dell'autovettura e, in forza dell'ordinanza impugnata, sospensione della patente di guida per mesi sei;
che la giurisprudenza di merito aveva escluso l'esistenza del reato di guida in stato di ebbrezza allorquando l'imputato fosse stato sorpreso, dalle Forze dell'Ordine, seduto a dormire al posto di guida della propria autovettura ferma, con la cintura allacciata, le luci e le frecce accese;
che, infatti, nel nostro ordinamento non esisteva una norma che vietasse di dormire in macchina e, di conseguenza, essendo stato egli sorpreso, dai Carabinieri, mentre stava, appunto, dormendo all'interno della propria macchina che era in sosta con gli anabbaglianti accesi, doveva essere escluso che nel caso concreto ricorresse la fattispecie della circolazione stradale, atteso che la sosta, diversamente dalla fermata, non rientrava in tale concetto.
Notificati il ricorso e il decreto, si costituiva la TT , chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso per le ragioni meglio illustrate nella nota in data 3.2.2022.
Completata la trattazione del procedimento -nel corso della quale veniva disposta la sospensione del provvedimento impugnato- lo stesso perveniva, per la discussione, all'udienza del 8.11.2022, in esito alla quale il Giudice di Pace pronunciava sentenza con la quale respingeva il ricorso, riconducendo la sanzione al minimo edittale.
Avverso detta decisione, pubblicata il 2.10.2023, interponeva appello, con ricorso depositato il 31.10.2023, l' , lamentando che il primo giudice avesse affermato Pt_1 che, come riferito dai militari intervenuti in loco, l'auto del ricorrente non fosse ferma bensì avesse il motore acceso e che una parte della vettura invadesse la carreggiata creando ostacolo alla circolazione e che tali circostanze fossero sufficienti a dimostrare che il conducente avesse guidato in precedenza in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l.
Chè, infatti, a detta dell'appellante, dalle foto allegate al ricorso, estratte da una ripresa effettuata alla presenza dei Carabinieri la stessa notte dell'accaduto e contenuta in una chiavetta usb, la Opel di sua proprietà non creava alcun intralcio alla circolazione, trovandosi fuori dalla sede stradale -peraltro molto ampia, circa m. 7,20- ed era accostata al lato della carreggiata.
Rilevava, inoltre, il ricorrente che non vi era prova alcuna del fatto che egli avesse guidato, prima dell'arrivo dei Tutori dell'Ordine, in stato di ebbrezza, atteso che questi ultimi non avevano potuto accertare tale circostanza in quanto, al loro arrivo, egli era già da tempo fermo all'interno della sua autovettura, mentre -secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità- l'art. 186 c. 2 C.d.S. sanzionava il fatto dinamico della guida in stato di ebbrezza e non anche il solo essere stati sorpresi, in stato di ebbrezza, nell'atto di dormire all'interno della propria auto, ancorchè con il motore acceso.
Evidenziava, a tale proposito, che sia la c.n.r. del 14.9.2021 della Stazione Carabinieri di Cenaia che le controdeduzioni del 1.2.2022 della stessa Stazione confermavano la versione dei fatti da lui resa, e cioè che egli si era fermato, con la propria macchina, intorno alle 23.00 del 11.9.2021 e aveva iniziato a bere senza neppure spegnere il motore del veicolo, in quanto era incerto se fermarsi ove era stato poi rinvenuto dai militari o proseguire fino alle vicinanze del suo posto di lavoro a Perignano;
laddove era, in effetti, rimasto fermo nel luogo ove si trovava senza più movimentare il proprio mezzo e si era addormentato, fino quando, verso le ore 1.00 del 12.9.2021, era stato svegliato dagli operanti. Ne discendeva, pertanto, che non risultava provato che la sua autovettura fosse in marcia, in un'area pubblica o destinata al pubblico, allorchè egli era già in stato di ebbrezza, condizione quest'ultima che era richiesta, dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 186 c. 2 C.d.S..
Si costituiva la , instando per il rigetto del gravame in quanto Controparte_1 infondato per le ragioni indicate, in dettaglio, nella nota in data 30.1.2024, nella quale sottolineava, in particolare, come la doglianza dell secondo la quale egli, al Pt_1 momento del controllo da parte dei Carabinieri, si sarebbe trovato seduto al posto di guida della propria vettura con i fari della stessa accesi ma con il motore spento, oltre a essere in contrasto con quanto accertato dai verbalizzanti, era altresì ampiamente smentita dalla giurisprudenza della Cassazione civile secondo cui il divieto di guidare in stato di ebbrezza era sancito, dall'art. 186 C.d.S., senza alcuna limitazione e quindi sussisteva anche se lo spazio percorso fosse ridotto o se il veicolo fosse con il motore spento, trattandosi in entrambi i casi di condotta pericolosa, tanto che la Cassazione penale aveva ribadito che la fermata costituiva una fase della circolazione stradale.
Completata, quindi, la trattazione della causa, la stessa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza -tenutasi in modalità cartolare- del 15.5.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere disatteso.
E, invero, posto che è circostanza pacifica che gli accertamenti effettuati, relativamente alla persona dell' , mediante etilometro hanno evidenziato - Pt_1 incontrovertibilmente- lo stato di ebbrezza dell'odierno istante (in esito a entrambe le prove effettuate dagli operanti è emerso, infatti, un tasso alcolemico largamente superiore a 1,50 g/l: cfr., sul punto, la c.n.r. in data 14.9.2021), va osservato, in primo luogo, come la ricostruzione degli spostamenti dell , a bordo del proprio Pt_1 veicolo, la sera del 11.9.2021, quale offerta dallo ricorrente a sostegno della tesi dell'insussistenza di detto stato di ebbrezza nel momento in cui l'auto era in movimento con lui alla guida, appare smentita da quanto accertato, dai Carabinieri della Stazione di Cenaia, in occasione del loro intervento avvenuto poco prima delle ore 1.00 del 12.9.2021.
Questo poiché dalla nota di detta Stazione in data 1.2.2022, redatta in controdeduzione al ricorso presentato dall'odierno appellante, si ricava che quest'ultimo, alla prima domanda rivoltagli, dai militari, circa il motivo per il quale si trovasse in quel luogo (cioè nei pressi della rotonda collegante via dell'Agnello a via Sicilia), ebbe a rispondere che stava tornando a casa dopo essere stato a Cenaia a cena da un'amica, senza fare alcun cenno all'asserito diverbio con la propria moglie che, secondo quanto da lui esposto in ricorso, lo avrebbe indotto a uscire di casa portando con sé una bottiglia di liquore e a dirigersi, in macchina, verso il proprio luogo di lavoro sito in Perignano (i verbalizzanti hanno evidenziato, al riguardo, che detta prima dichiarazione loro resa dall è compatibile sia con la direzione di marcia che l'auto aveva in Pt_1 quel momento -il muso del veicolo era rivolto, infatti, verso la sua abitazione- sia con il fatto che la strada per raggiungere la sede lavorativa del ricorrente non passa dal punto in cui egli è stato rinvenuto, ma da un punto precedente e, anche a voler ipotizzare che egli avesse effettuato un percorso anomalo, la sua asserita sobrietà allorchè il suo automezzo era in movimento doveva essere esclusa per ciò che - diversamente da quanto da lui sostenuto- l'autovettura in questione si trovava non all'interno di un'area di sosta e con il motore spento, come sarebbe stato ragionevole attendersi là dove egli fosse stato compos sui, bensì collocata in parte, con il motore acceso, sulla carreggiata destinata alla marcia dei veicoli (il che, oltre a costituire pericolo per la sua incolumità, creava ostacolo alla circolazione e rendeva la vettura e il suo conducente soggetti alle norme dettate dal Codice della Strada).
Nella stessa nota del 1.2.2022 viene nel contempo sottolineato come, nonostante l'elevato tasso alcolemico rilevato nella specie (rispettivamente 1,99 e 1,74 g/l in occasione delle due prove eseguite), non sia stata rinvenuta, né all'interno dell'auto né in prossimità di essa, alcuna bottiglia contenente bevande alcoliche (i militari hanno significativamente rilevato, in proposito, che tale rinvenimento non era avvenuto neppure durante l'ispezione da loro effettuata, con le torce, nelle immediate vicinanze del veicolo, dopo che l' aveva riferito di avere smarrito il proprio telefono Pt_1 cellulare).
Orbene, è indubbio che le sopra evidenziate circostanze -e, segnatamente, il fatto che l'odierno appellante sia stato rinvenuto, a bordo della sua autovettura, assopito e in acclarato stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico assai elevato, con il veicolo avente il motore e i fari anabbaglianti accesi nonché collocato in posizione anomala (cioè invadente parte della sede stradale), senza che sia stata riscontrata la presenza di nessuna bottiglia quale quella da cui egli asserisce di aver bevuto una copiosa quantità di liquore, appaiono integrare plurimi elementi indiziari del fatto che egli si trovasse in stato di ebbrezza già al momento in cui il mezzo al cui posto di guida era seduto era in movimento e da lui condotto: sì che era onere dell'interessato fornire elementi di prova idonei a consentire di collocare l'assunzione dell'alcool in un momento compreso tra la cessazione della guida e il controllo eseguito dalle Forze dell'Ordine (cfr., sul punto, Cass. pen. Sez. 4 n. 4931 del 23.1.2024 nonché, in termini analoghi, Cass. pen. Sez. 7 ordinanza n. 19256 del 13.5.2025).
E, poiché l' non ha assolto a tale onere probatorio, deve ritenersi dimostrato che Pt_1 egli si è reso responsabile della condotta illecita sanzionata dall'art. 186 c. 2 lett. c) C.d.S. (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato come superiore a 1,50 g/l), con conseguente piena legittimità sia dell'ordinanza impugnata, mediante la quale è stata disposta la sospensione della patente di guida del predetto per la durata di mesi sei, sia del sequestro -finalizzato alla confisca amministrativa- del veicolo quale effettuato dagli operanti.
Ciò tanto più in quanto le considerazioni svolte, dall'appellante, circa il fatto che da un lato l'auto sulla quale egli si trovava aveva, al momento dell'intervento dei Carabinieri, il motore spento e, dall'altro, quella effettuata dalla sua autovettura dovrebbe essere qualificata come sosta e non come semplice fermata, non rilevano, in ogni caso, ai fini che ne occupano, avendo la giurisprudenza di legittimità puntualizzato, quanto al primo profilo, che “Il divieto di guidare in stato di ebbrezza è sancito dall'art. 186 del nuovo codice della strada senza alcuna limitazione, e quindi sussiste anche se lo spazio percorso sia ridotto o se il veicolo si trovi con il motore spento, sussistendo in entrambi i casi la pericolosità della condotta” (cfr. Cass. Sez. 2 n. 3569 del 17.2.2006) e, quanto al secondo, (cfr. Cass. pen. Sez. 4 n. 4931 del 23.1.2024, citata) che “merita, inoltre, di essere sottolineato e ribadito come la circostanza che il conducente sia fermo od in movimento non rileva, avendo la giurisprudenza di questa Corte più volte affermato che in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la "fermata" costituisca una fase della circolazione, per cui è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, che il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto (cfr. ex multis Sez. 4, n. 37631 del 25/9/2007, , Per_1
Rv. 237882 - 01.; Sez. 4, n. 45514 del 7/3/2013, Pin, Rv. 257696; Sez. 4, n. 21057 del 25/1/2018, Ferrara, Rv. 272742 - 01 che, con riferimento al caso di un'auto in sosta su carreggiata autostradale all'interno della quale veniva trovato l'imputato in stato di incoscienza ed una bottiglia di superalcolici vuota - ha precisato che tale principio vale anche quando la fermata si tramuti in una sospensione della marcia protratta nel tempo, ovvero in una sosta)” (cfr. Cass. pen. Sez. 4 n. 4931 del 23.1.2024, citata).
Né le considerazioni che precedono circa la legittimità del provvedimento impugnato e la conseguente condivisibilità della decisione del primo giudice possono essere inficiate dall'essere intervenuta, medio tempore, la sentenza dibattimentale del giudice monocratico presso il Tribunale di Pisa in data 29.2-18.3.2024, mediante la quale l' è stato assolto, dal contestato reato di cui all'art. 186 cc. 2 e 2 sexies C.d.S., Pt_1 con la formula “perché il fatto non sussiste” (vedasi la copia di tale decisione, depositata dalla difesa dell'appellante in data 19.4.2024).
Questo poiché, oltre a non essere documentato l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza in questione, dal quale soltanto potrebbero discendere gli effetti previsti dall'art. 654 c.p.p., trattasi di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p., cioè per insufficienza di prove circa la sussistenza del fatto contestato, e quindi inidonea, in ogni caso, a produrre, nel presente giudizio, gli effetti vincolanti contemplati dal succitato art. 654 c.p.p.. Chè, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di puntualizzare, al riguardo (cfr. Cass. civ. Sez. 3 n. 4764 del 11.3.2016), che “Ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioé quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.…”.
A quanto precede deve aggiungersi, nel valutare quanto emerge dalla parte motiva della sentenza assolutoria in questione, che la decisione in essa contenuta risulta fondata, essenzialmente, sul fatto che il teste , datore di lavoro dell'odierno Testimone_1 appellante, abbia dichiarato di riconoscere, nella foto prodotta dall' , la macchina Pt_1 di quest'ultimo “…parcheggiata sulla destra vicino alla cartiera, alla , cioè CP_2
a 5-600 metri dalla fabbrica, dalla nostra fabbrica”, a 70-80 metri dalla rotatoria e fuori dalla carreggiata.
Peraltro quanto riferito dal suddetto teste è in stridente contrasto con quanto risulta dagli atti redatti dai verbalizzanti (c.n.r. 14.9.2021 e controdeduzioni in data 1.2.2022), in cui viene evidenziato e ribadito che al momento dell'intervento in loco dei militari l'auto con a bordo l' si trovava ferma in prossimità della rotonda che collega via Pt_1 dell'Agnello a via Sicilia e “occupava con le ruote anteriori e posteriori lato guida la carreggiata” (cfr. pag. 1 della succitata c.n.r.), tanto da essere di ostacolo per la circolazione proprio a causa della posizione irregolare in cui si era fermata (cfr. pag. 2 delle parimenti richiamate deduzioni del 1.2.2022).
Circostanza, quella testè indicata, che il verbalizzante ha Persona_2 confermato nel corso della sua escussione avvenuta all'udienza dibattimentale del 21.11.2023 (cfr. la parte motiva della menzionata sentenza penale).
Ora, è da rilevare che, secondo quanto statuito, anche in questo caso, dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. 3 n. 9260 del 16.6.2003) “In materia di procedimento civile, i rapporti ed i verbali della polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato ( salvo il potere - dovere del giudice di valutare liberamente, ai fini del proprio convincimento, l'esattezza delle operazioni effettuate ed i relativi risultati), mentre per ciò che attiene alle altre circostanze di cui lo stesso pubblico ufficiale ha avuto notizia da altre persone - tra cui anche informazioni di polizia ed assunzione di testi senza giuramento- i suindicati rapporti forniscono pur sempre al giudice un materiale indiziario utilizzabile, se non superato da prova contraria”. Ne discende che, essendo la suddetta parziale invasione della sede stradale da parte del veicolo sul quale l'appellante è stato rinvenuto addormentato un fatto che i Carabinieri hanno potuto constatare di persona al momento del loro arrivo sul posto, non vi è dubbio che, non emergendo nella specie elementi dai quali possa evincersi che l'accertamento in questione sia il frutto di un'operazione inesatta effettuata dalle Forze dell'Ordine, i suindicati atti di P.G., non oggetto di querela di falso da parte dell'interessato, rivestano, sul punto, un'efficacia probatoria privilegiata.
Al rigetto, per le ragioni sopra illustrate, del gravame consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, pur nella soccombenza dell'appellante nulla deve statuirsi sul punto, non avendo l'Amministrazione appellata documentato, in apposita nota, l'esistenza di spese vive da essa sostenute e non spettando alla stessa, in quanto non assistita da un difensore, i diritti e gli onorari di avvocato (cfr., al riguardo, Cass. civ. Sez. 2 ordinanza n. 23825 del 4.8.2023, secondo cui “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota”).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RESPINGE l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. n. 247/2022 emessa dal Giudice di Pace di Pontedera in data 8.11.2022, pubblicata il 2.10.2023;
2) DISPONE non esser luogo a statuire sulle spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Pisa, in data 7.8.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza