Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2878/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
14 Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 13/03/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato per parte ricorrente è l'Avv. ZANATTA MOIRA. Nessuno compare per il MIM.
Parte ricorrente si riporta al ricorso e contesta l'eccezione di prescrizione riferita a
[...]
atteso che per lei non è stato chiesto il bonus per l'a.s 2018/19, avendolo chiesto CP_2 solo per e se fosse per lei effettivamente il diritto è prescritto. Contesta Per_1
l'eccezione fondata sull'art. 15 D.L. 69/23. Rinuncia per all'a.s. Controparte_3
23/24. Chiede di essere esonerata dalla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice dott.ssa Emilia Antenore
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta N. 2878/2024 R.G. promossa da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), , (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 [...]
(C.F. , , (C.F. CP_2 C.F._10 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._11 Per_1 C.F._12 Pt_10
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._13 Parte_11
), (C.F. , C.F._14 Parte_12 C.F._15 rappresentati e difesi dall'avv. MOIRA ZANATTA elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dalla dott.ssa Fabiana De Donato, funzionari amministrativi, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni, dall'avv. Francesco Serafino, funzionario amministrativo, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni,
RESISTENTE
Oggetto: carta docente
CONCLUSIONI: come in atti
2 MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato il 15/11/2024, , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 CP_2 Controparte_3 Per_1
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Pt_12
hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del
[...]
Lavoro, il (di seguito indicato Controparte_1 anche solo come MIM) al fine di sentir accogliere le seguenti domande:
“1) Accertato e dichiarato, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il contrasto con il diritto comunitario della Legge 107/2015, art. 1, commi 121-124, nonché l'illegittimità del DPCM del 23/09/2015, della Nota n. 15219/2015 e del DPCM del 28/11/2016, nella CP_4 parte in cui escludono i ricorrenti, quali docenti con contratto a termine, dal riconoscimento economico denominato Carta elettronica del docente, e, previa disapplicazione degli stessi ai sensi dell'art. 63, D.L.gs. n. 165 del 2001 e poiché in contrasto con il diritto comunitario,
2) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di usufruire del beneficio economico denominato Carta elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento agli anni scolastici arretrati e meglio specificati per ciascun ricorrente in narrativa, ovvero per quel diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia e, per l'effetto,
3) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, all'attribuzione e attivazione della Carte elettronica in favore dei ricorrenti, con accredito dei seguenti importi:
€ 2.000,00 Parte_1
€ 3.000,00 Parte_2
€ 3.000,00 Parte_3
€ 1.000,00 Parte_4
€ 2.000,00 Parte_5
€ 1.500,00 Parte_6
€ 2.500,00 Parte_7
€ 3.000,00 Parte_8
€ 2.000,00 Parte_9
€ 3.000,00 CP_2
€ 3.000,00 Controparte_3
€ 2.500,00 Per_1
3 € 2.000,00 Parte_10
€ 2.500,00 Parte_11
€ 1.500,00 Parte_12
ovvero quelle maggiori o minori somme che verranno ritenute dovute, provate e/o di giustizia.
4) In via subordinata, condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al risarcimento del danno patito dai ricorrenti, nella misura indicata al punto che precede o in quella maggiore o minore somma che sarà riconosciuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo”.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“ previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
IN VIA PRELIMINARE:
•Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto preteso dalla ricorrente
[...]
per l'anno scolastico 2018/2019 per decorso del termine quinquennale. CP_2
NEL MERITO:
•in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
•in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto.
•Rigettare la domanda con riferimento alla supplenza relativa agli aa.ss. 2019/2020 dal 12/09/2019 al 09/06/2020 per , per per l'a.s. Parte_5 Parte_7
2020/2021 dal 21/11/2020 al 08/06/2021 e per relativa agli aa.ss 2020/2021 Parte_9 dal 21/10/2020 al 25/06/2021, 2021/2022 dal 20/09/2021 al 09/06/2022 e all'a.s. 2023/2024 dal 11/09/2024 al 31/12/2024 trattandosi di supplenza breve;
4 •In ogni caso rigettare la domanda con riferimento all'annualità 2022/2023 e 2023/2024 stante il riconoscimento amministrativo del bonus in questione ai sensi dell'art. dell'art. 15 del D.L. 69/2023 con dichiarazione della cessazione della materia del contendere per
i ricorrenti , e e per la Parte_5 CP_2 Parte_10 ricorrente .” Controparte_3
Con rifusione delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 13/03/2025 il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 CP_2
, , , Controparte_3 Per_1 Parte_10 [...]
rientrano nell'ambito del personale Parte_11 Parte_12 docente e hanno concluso con il convenuto plurimi contratti annuali o fino al CP_1 termine delle attività didattiche o supplenze brevi, come descritti nel ricorso, indicando i seguenti servizi:
1) Parte_1
- per l'a.s. 2020/2021 dal 11/12/2020 al 30/06/2021 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 10/09/2022 al 30/06/2023 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 19/09/2024 al 31/08/2025 per 24 ore settimanali;
2) Parte_2
- per l'a.s. 2019/2020 dal 27/09/2019 al 30/06/2020 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 05/12/2020 al 30/06/2021 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2021 dal 08/09/2021 al 30/06/2022 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 01/10/2022 al 30/06/2023 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 02/11/2023 al 30/06/2024 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 01/09/2024 al 30/06/2025 per 18 ore settimanali;
3) Parte_3
- per l'a.s. 2019/2020 dal 14/10/2019 al 30/06/2020 per 25 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 24/09/2020 al 30/06/2021 per 25 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 20/09/2021 al 30/06/2022 per 25 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023 per 25 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024 per 25 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 01/09/2024 al 30/06/2025 per 25 ore settimanali;
5 4) Parte_13
- per l'a.s. 2023/2024 dal 18/09/2023 al 30/06/2024 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 01/09/2024 al 30/06/2025 per 18 ore settimanali;
5) IC UD
- per l'a.s. 2019/2020 dal 12/09/2019 al 09/06/2020 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 18/09/2020 al 31/08/2021 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 06/09/2021 al 30/06/2022 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 31/08/2023 per 24 ore settimanali;
6) Parte_6
- per l'a.s. 202272023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023 14 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 04/09/2023 al 30/06/2024 per 12 ore e dal 12/09/2023 al 30/06/2024 per 6 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 12/09/2024 al 30/06/2025 per 18 ore settimanali;
7) Parte_7
- per l'a.s. 2020/2021 dal 21/11/2020 al 08/06/2021 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 28/09/2021 al 30/06/2022 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 29/09/2022 al 30/06/2023 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 14/09/2023 al 30/06/2024 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 23/09/2024 al 30/06/2025 per 24 ore settimanali;
8) Parte_8
- per l'a.s. 2019/2020 dal 11/10/2019 al 30/06/2020 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 12/10/2020 al 30/06/2021 per 12 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 04/09/2021 al 30/06/2022 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 01/09/2024 al 30/06/2025 per 18 ore settimanali;
9) Parte_9
- per l'a.s. 2020/2021 dal 21/10/2020 al 25/06/2021 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 20/09/2021 al 09/06/2022 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 31/08/2023 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 11/09/2024 al 20.03.2025 per 18 ore settimanali;
10) CP_2
- per l'a.s. 2019/2020 dal 19/09/2019 al 31/08/2020 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 02/10/2020 al 31/08/2021 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 04/09/2021 al 31/08/2022 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 10/09/2022 al 31/08/2023 per 18 ore settimanali;
6 - per l'a.s. 2023/2024 dal 02/11/2023 al 30/06/2024 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 01/09/2024 al 30/06/2025 per 10 ore e dal 11/10/2024 al 30/06/2025 presso altro istituto ulteriori per 6 ore settimanali;
11) Controparte_3
- per l'a.s. 2019/2020 dal 12/09/2019 al 31/08/2020 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 10/09/2020 al 31/08/2021 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 06/09/2021 al 31/08/2022 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 31/08/2023 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 31/08/2024 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 01/09/2024 al 30/06/2025 per 18 ore settimanali;
12) Per_1
- per l'a.s. 2018/2019 dal 15/10/2018 al 30/06/2019 con orario settimanale completo;
- per l'a.s. 2019/2020 dal 11/09/2019 al 30/06/2020 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 09/10/2020 al 30/06/2021 con orario settimanale completo;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 06/09/2021 al 30/06/2022 per 9 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023 per 9 ore settimanali;
13) Parte_10
- per l'a.s. 2019/2020 DAL 24.09.2019 30.06.2020 per 12 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 15.09.2020 al 31.08.2021 con orario settimanale completo;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 31.08.2022 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 31.08.2023 18 ore settimanali;
14) Parte_11
- per l'a.s. 2020/2021 dal 18.09.2020 al 31.08.2021 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 04.09.2021 al 30.06.2022 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 10.09.2022 al 30.06.2023 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 30.06.2025 per 18 ore settimanali;
15) Parte_12
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 30.06.2023 per 25 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 per 25 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 30.06.2025 per 25 ore settimanali;
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che così dispone:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
7 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_5 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_6 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_6 categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
L'art. 1 co. 121 citato contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato
8 comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione
n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna deduzione CP_1 di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di
9 docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalla parte ricorrente (oppure dalle parti ricorrenti) rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del
4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in
10 cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che:
- la ricorrente docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, Parte_1 co. 1 e 2, L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché ha in corso per l'a.s. 2024/2025 un contratto di supplenza annuale deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso;
- la ricorrente , destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. Parte_2
1 e 2, L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche ha in corso per l'a.s. 2024/2025 un contratto di supplenza sino al termine delle attività scolastiche, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso;
- la ricorrente , destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e Parte_3
2, L. 124/1999 e a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché ha in corso per l'a.s. 2024/2025 un contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso;
- la ricorrente , destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, Parte_4 co. 2, L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché per l'a.s. 2024/2025 ha in corso un contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso;
- la ricorrente , destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 Parte_5
e 2, L. 124/1999 e a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché per l'a.s. 2024/2025 ha in corso un contratto di supplenza annuale deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste nel ricorso con esclusione dell'a.s.
2019/2020, poiché, come evidenziato dal MIM, avendo svolto un servizio sino al 09.06.2020 non completa un periodo di tempo corrispondente agli incarichi di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999. A riguardo si osserva che la Carta Docente non ha natura retributiva e sinallagmatica, sicché non può essere riconosciuta pro rata;
- il ricorrente , destinatario di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, Parte_6
L. 124/1999 e a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche per l'a.s. 2024/2025
11 un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso;
- la ricorrente , destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. Parte_7
124/1999 o per periodo breve e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché per l'a.s. 2024/2025 ha in corso un contratto di supplenza sino al termine delle attività scolastiche, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste ricorso con esclusione dell'a.s. 2020/2021, poiché, come evidenziato al MIM, avendo svolto un servizio sino al 09.06.2020 non completa un periodo di tempo corrispondente agli incarichi di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999. A riguardo si osserva che la Carta Docente non ha natura retributiva e sinallagmatica, sicché non può essere riconosciuta pro-rata;
- la ricorrente , destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2, Parte_8
L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché per l'a.s. 2024/2025 ha in corso un contratto di supplenza sino al termine delle attività scolastiche, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso;
- il ricorrente , destinatario di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 Parte_9
e 2, L. 124/1999 e di un incarico di supplenza breva e a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché ha in corso per l'a.s. 2024/2025 un contratto di supplenza sino al 20.03.2025, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste con esclusione degli a.s.. 2020/2021 e 2021/2022, poiché i servizi svolti rispettivamente sino al 25.06.2021 e 09.06.2022 non completano periodi di tempo corrispondenti agli incarichi di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999. A riguardo si osserva che la Carta Docente non ha natura retributiva e sinallagmatica, sicché non può essere riconosciuta pro-rata;
- la ricorrente , destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. CP_2
124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché per l'a.s. 2024/2025 ha un contratto di supplenza sino al termine delle attività scolastiche, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso.
- la ricorrente , destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, Controparte_3 co. 1 e 2, L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche ha in corso per l'a.s. 2024/2025 un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso;
- la ricorrente , destinatario di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. Per_1
124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché immessa in ruolo deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso, ad eccezione dell'a.s. 2018/2019 stante la prescrizione del diritto. Al riguardo è evidente che l'eccezione di prescrizione è stata riferita dal MIM a anziché a CP_2 Per_1 per un mero errore materiale, come risulta dalla circostanza che non aveva chiesto CP_2
12 la suddetta annualità; dalla data di decorrenza del diritto ovvero dal 30.10.2018 sono trascorsi cinque anni senza che intervenisse alcun valido atto interruttivo;
- il ricorrente , destinatario di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e Parte_10
2, L. 124/1999 e a tutt'oggi interno al sistema perché immesso in ruolo, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso.
- la ricorrente , destinataria di incarichi ai sensi dell'art. Parte_11
4, co. 1 e 2, L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche poiché per l'a.s. 2024/2025 ha in corso un contratto di supplenza sino al termine delle attività scolastiche, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso;
- la ricorrente , destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2, Parte_12
L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché per l'a.s. 2024/2025 un contratto di supplenza sino al termine delle attività scolastiche, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste come indicate nel ricorso.
Va per completezza osservato che per le supplenze con termine antecedente al 30.06 è irrilevante la circostanza che gli incarichi superino i 180 giorni.
Ed infatti, il combinato disposto degli artt. 489 D.Lgs. n. 297 del 1994 e dell'art. 11 co. 14 L. n. 124 del 1999 prevedono che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni non per qualsivoglia finalità, ma solo ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.
Di seguito vengono riportate le norme.
Art. 489 D.Lgs. n. 297 del 1994
“1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.”
Art. 11 co. 14 L. n. 124 del 1999
"Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
13 Ebbene, è di tutta evidenza che il bonus in parola non ha alcuna attinenza con la tematica del riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera, sicché le norme sopra citate non trovano applicazione nella presente causa.
In conclusione, nei limiti sopra esposti, i diritti all'attribuzione della carta docente del ricorrente/dei ricorrenti possono essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Il ha eccepito la decadenza per mancata utilizzazione nei fondi del biennio. Al CP_1 riguardo questo Giudice osserva, richiamando la motivazione della sentenza della Cassazione n. 29961/2023, che “è evidente che la decadenza non può operare per fatto del creditore” e che, dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Il ha eccepito che per la supplenza relativa all'a.s. 2022/2023 i docenti potevano CP_1 chiedere l'attribuzione del beneficio per via amministrativa in virtù dell'art. 15 co. 1 D.L. n. 69/2023 conv. in L. 103/2023. L'eccezione va rigettata in quanto il riferimento che la norma fa all'anno 2023, va interpretato in via sistematica in relazione all'a.s. 2023/2024, sicché per la supplenza riferita all'a.s. 2022/2023 parte ricorrente non poteva fruire del beneficio in via amministrativa.
Questo Giudice ritiene, da ultimo, che non debba trovare accoglimento l'istanza del di rimessione alla C.G.U.E. della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. CP_1
1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE stante il quadro interpretativo delle norme vigenti come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21 e dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023.
3. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza prevalente del MIM. Esse vengono liquidate come indicato in dispositivo sulla base dei parametri delle Tariffe vigenti, tenuto conto del valore della causa (determinato sommando i valori dei crediti accertati in concreto come dovuti, pari a € carattere seriale delle questioni trattate e della sostanziale sovrapposizione della fase di trattazione con la fase decisionale poiché la causa è stata decisa all'udienza di prima comparizione, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_1 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta
14 docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_2 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_3 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_4 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_5 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
6) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” Parte_6 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
15 7) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_7 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
8) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_8 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
9) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_9 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
10) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” CP_2 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
11) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Controparte_3 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
12) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per Per_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per
16 gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
13) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_10 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
14) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_11 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
15) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_12 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici e 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
16) dichiara la prescrizione del diritto al bonus per per l'a.s. 2018/2019; Per_1
17) rigetta per il resto;
18) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 13/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
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