Art. 1. Funzioni e finalita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS). 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di servizi, e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del ministero del tesoro. 2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicita' e di imprenditorialita', adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalita' deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attivita' dell'Istituto. 3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra anche la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti. (( 3-bis. L'Istituto svolge attivita' di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonche' attivita' di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie. 3-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui al comma 3-bis sono disciplinati con regolamento dell'Istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente. 3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'Istituto per le spese di funzionamento )) 4. L'esercizio delle attivita' relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati. Alla gestione finanziaria dei fondi integrativi non si applica l' articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370 .
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28 marzo 1989
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21 maggio 2022
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Giurisprudenza • 146
- 1. Trib. Napoli Nord, sentenza 16/03/2021, n. 1346Provvedimento: […] Le disposizioni concernono, dunque, esclusivamente i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, non potendosi ritenere alla stregua della chiara espressione usata dal legislatore che la disciplina prevista si applichi anche ai crediti dell' , in quanto l' , che è un ente pubblico ai sensi dell'art. 1 legge n. 88 del 1989, CP_1 Org_1 non rientra tra gli “uffici statali” (cfr. sentenza Tribunale sez. lav. - Catania, 13/06/2019, n. 2880; sentenza Corte d'Appello Caltanissetta, sez. lav., 29.01.2020, n. 55).Leggi di più...
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- 2. Trib. Frosinone, sentenza 06/11/2025, n. 1019Provvedimento: […] 202), ovvero l'esercizio di attività commerciale ai sensi dell'art.49, comma 1, lettera d), legge n.88/1989; 2) requisito soggettivo (art.1, comma 203), ovvero essere titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;Leggi di più...
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- 3. Trib. Frosinone, sentenza 15/12/2021, n. 1125Provvedimento: […] Invero, la legge n.662/1996 individua i presupposti oggettivi e soggettivi che devono sussistere affinché scatti l'obbligo d'iscrizione alla gestione commercianti: 1) requisito oggettivo (art.1, comma 202), ovvero l'esercizio di attività commerciale ai sensi dell'art.49, comma 1, lettera d), legge n.88/1989; 2) requisito soggettivo (art.1, comma 203), ovvero essere titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e o diretteLeggi di più...
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- 4. Trib. Frosinone, sentenza 26/05/2021, n. 505Provvedimento: […] 2 Invero, la legge n.662/1996 individua i presupposti oggettivi e soggettivi che devono sussistere affinché scatti l'obbligo d'iscrizione alla gestione commercianti: 1) requisito oggettivo (art.1, comma 202), ovvero l'esercizio di attività commerciale ai sensi dell'art.49, comma 1, lettera d), legge n.88/1989; 2) requisito soggettivo (art.1, comma 203), ovvero essere titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;Leggi di più...
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- 5. Trib. Frosinone, sentenza 24/04/2024, n. 788Provvedimento: […] Invero, la legge n.662/1996 individua i presupposti oggettivi e soggettivi che devono sussistere affinché scatti l'obbligo d'iscrizione alla gestione commercianti: 1) requisito oggettivo (art.1, comma 202), ovvero l'esercizio di attività commerciale ai sensi dell'art.49, comma 1, lettera d), legge n.88/1989; 2) requisito soggettivo (art.1, comma 203), ovvero essere titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;Leggi di più...
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