Art. 1. Funzioni e finalita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS). 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di servizi, e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del ministero del tesoro. 2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicita' e di imprenditorialita', adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalita' deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attivita' dell'Istituto. 3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra anche la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti. (( 3-bis. L'Istituto svolge attivita' di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonche' attivita' di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie. 3-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui al comma 3-bis sono disciplinati con regolamento dell'Istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente. 3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'Istituto per le spese di funzionamento )) 4. L'esercizio delle attivita' relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati. Alla gestione finanziaria dei fondi integrativi non si applica l' articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370 .
Versione
28 marzo 1989
28 marzo 1989
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Versione
21 maggio 2022
21 maggio 2022
Giurisprudenza • 155
- 1. Trib. Trani, sentenza 15/07/2025, n. 1157Provvedimento: […] ha svolto nel periodo oggetto di accertamento ispettivo (dal 01/02/2014 al 31/03/2018) anche l'attività di manutenzione e riparazione di impianti industriali come “attività ausiliaria rispetto all'attività commerciale” non riscontrando, in tale ultima attività, i connotati di un'attività autonoma e distinta dall'attività commerciale tali da poterla inquadrare nella lettera a) dell'art.49 comma 1 della legge n.88/1989 (settore industria);2) la risposta al quesito n.2 posto dal Giudice è contenuta nelle conclusioni della relazione depositata dal sottoscritto CTU in data 27 maggio 2024 in quanto, nel presente elaborato peritale, […]Leggi di più...
- previdenza e assistenza obbligatorie·
- spese CTU·
- art. 14 d.lgs. n. 23/2015·
- art. 10 d.lgs. n. 23/2015·
- verbale unico di accertamento·
- compensazione spese processuali·
- credito previdenziale