Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1084/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1084/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1193/2023 del Tribunale di Salerno, depositata telematicamente in data 19/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 20/03/2023 – non notificata,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Sabbato ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Salerno (SA), alla Via Settimio Mobilio nr. 79, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv.to Daniele Angrisani ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cava de' Tirreni (SA), alla Via Virno nr. 21, presso studio difensore,
- appellato –
E
, e , rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dall'avv.to Federico de Filippis ed elettivamente domiciliati in Cava de' Tirreni (SA), al Corso
Principe Amedeo n. 17, presso studio difensore,
- altre parti appellate –
E
- ulteriori parti appellate –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1193/2023 del Tribunale di Salerno –
Usucapione di beni immobili ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 20/10/2023 per gli appellati presso i procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 27/10/2023, proponeva gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 1193/2023 del Tribunale di Salerno, depositata telematicamente in data
19/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 20/03/2023 – non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “A) Dichiara la carenza di legittimazione passiva di e in ordine alla domanda proposta;
B) Rigetta Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6 la domanda avanzata dall'attore ; C) Rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite Parte_1 temeraria avanzata dai convenuti , , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 CP_6
e D) Condanna a rifondere ai convenuti le spese di lite che si
[...] Controparte_5 Parte_1 liquidano per in € 3.809,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA Controparte_1 come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Daniele Angrisani, per dichiarazione di antistatarietà, e, per
, , e in € Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
7.616,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Vincenzo Capuano e Federico De Filippis, per dichiarazione di antistatarietà”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 19/01/2009 e iscritto a ruolo in data 27/01/2009, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno – sez. dist. di Cava de' Tirreni, , Controparte_5
, e Senatore Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
pag. 2/7 esponendo di essere possessore dal 1970 dell'immobile sito in Cava de' Tirreni, alla CP_1
Via Alcide De Gasperi nr. 4, composto da un unico ambiente principale, con annessi nr. 2 servizi igienici, situato al pian terreno di una palazzina ivi esistente: in particolare, riferiva che in tale immobile fin dal 1970 l'istante esercitava attività imprenditoriale connessa all'industria boschiva, ovvero deposito e vendita di materiali derivanti dalla trasformazione di prodotti lignei – carbonelle e connessi –, oltre al disbrigo di attività di pratiche amministrative. Riferiva che nel corso degli anni nessuno aveva mai richiesto alcun canone locatizio, né alcuno la disponibilità dell'immobile a qualsiasi titolo e che aveva tenuto in buono stato l'immobile de quo con interventi di ristrutturazione sia ordinaria che straordinaria, all'interno e all'esterno, con il relativo pagamento delle utenze di tutti i tipi;
riferiva ancora che in data 23/02/2005
l'Ufficiale Giudiziario di Cava de' Tirreni si era recato presso l'immobile per immettere nel possesso del bene , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_2 [...]
e in virtù di preavviso di rilascio notificato a CP_3 Controparte_4 Controparte_1 su sentenza n. 2686/2000 del Tribunale di Salerno - sez. dist. di Cava de' Tirreni, nel giudizio di divisione ereditaria svoltosi tra gli eredi L'attore – nel giudizio di opposizione CP_5 ex art. 615 c.p.c. avverso il preavviso di rilascio - lamentava la mancata conoscenza del giudizio di divisione ereditaria e l'infondatezza in fatto e in diritto della sentenza;
pertanto, chiedeva al Tribunale di Salerno – sez. dist. di Cava de' Tirreni, di dichiararsi in proprio favore l'usucapione dell'immobile, con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria, chiedeva ammettersi interrogatorio e C.T.U. Instauratosi il contraddittorio, con distinte comparse di costituzione e risposta depositate in cancelleria in data 03/06/2009, si costituivano in giudizio , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6
, quali parti convenute, che chiedevano il rigetto della domanda, con rivalsa Controparte_5 di spese e competenze del giudizio;
con memoria di costituzione depositata in cancelleria in data 04/06/2009, si costituiva in giudizio , quale altra parte convenuta, che Controparte_1 in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo né proprietario, né possessore degli immobili de quibus, nel merito chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma
VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di prova per testi, il giudizio transitava, per effetto della soppressione delle sezioni distaccate disposta ex D.Lgs. n. 155/2012, presso la sede centrale di Salerno;
il procedimento perveniva all'udienza del 26/10/2022 per la precisazione delle pag. 3/7 conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 1193/2023 depositata telematicamente in data 19/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 20/03/2023 – non notificata, il Tribunale di
Salerno in via preliminare dichiarava il difetto di legittimazione passiva dei convenuti
, e , nel merito, rilevata la mancata Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6 prova del corpus possidendi, rigettava la domanda attorea e la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e regolamentava le spese di lite. Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, , censurava l'impugnata sentenza sulla base Parte_1 dei seguenti motivi: “1. Violazione DM 55/2014 – Violazione art. 91 c.p.c. – Erronea regolazione delle spese di giudizio;
2. Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, erronea comprensione dei fatti di causa”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “1. Nel merito, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della impugnata pronuncia accogliere la domanda proposta da dichiarando, per Parte_1
l'effetto, l'avvenuta usucapione sull'immobile in atti individuato;
2. In ordine alla condanna alle spese sancita dal Giudice di prime cure, Voglia compensare interamente le spese di lite, tra tutte le parti;
3. Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori, come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data 26/02/2024, si costituiva in giudizio , quale parte Controparte_1 appellata, che in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di appello per difetto di vocatio in ius in quanto l'appellante era deceduto in data 30/05/2023 ovvero prima della notifica dell'appello, sempre in via preliminare eccepiva ancora l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali;
con comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data
04/03/2024, si costituivano in giudizio e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, quali altre parti appellate, che in via preliminare chiedevano dichiararsi l'interruzione
[...] del giudizio per morte dell'appellante, sempre in via preliminare eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedevano il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 04/03/2024, si costituivano in giudizio e , quali Controparte_5 Controparte_6 ulteriori parti appellate, che in via preliminare eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex art.
pag. 4/7 342 c.p.c. e la nullità della votatio in ius per estinzione del mandato conferito dall'appellante prima della costituzione e prima della notifica dell'appello, nel merito insistevano per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Fissata la prima udienza per il
28/03/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la
Corte si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del 03/04/2024, depositata, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 04/04/2024, la Corte, ritenendo non sussistenti i presupposti per la concessione dell'invocata inibitoria, rigettava l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del
06/03/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 06/03/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. L'appello per essere ammissibile deve contenere una serie di elementi espositivi idonei a consentire a chi legge la piena comprensione dei motivi di appello, non dovendo svolgere il giudice di appello una funzione sostitutiva del soggetto che propone l'impugnazione, anche in via di mero completamento del motivo per come articolato. Il motivo di appello deve contenere tutti gli elementi di diritto, riferimenti normativi e di fatto che lo rendano autosufficiente, nella esposizione dei motivi di critica alla sentenza impugnata, pur non dovendo tradursi in una prospettazione di una soluzione alternativa alla decisione assunta. L'appellante è tenuto ad indicare in maniera chiara e puntuale i motivi di impugnazione, specificando quali punti della sentenza di primo grado intende contestare e le ragioni di diritto e di fatto per cui propone la critica. Bisogna individuare i punti della sentenza che si intendono contestare, fornendo una argomentazione che metta in discussione, le ragioni della decisione assunta. In particolare le doglianze non debbono essere esposte in maniera generica e essere tali da non consentire di individuare i vizi della sentenza. Qualora l'appello sia incomprensibile e non rispetti i criteri di specificità dei motivi va dichiarato inammissibile. ( Cass. civ. II n. 7600/2023) Orbene, nel caso in esame, in primo grado è stata rigettata la domanda di usucapione proposta da Pt_1
pag. 5/7 relativa ad un locale deposito situato al piano terra di una palazzina del Comune di Pt_1
Cava dei Tirreni(Sa), posta alla via A. De Gasperi n. 4, ove l'attore ha detto di aver svolto attività commerciale dall'anno 1970 , e poi di ritrovo con amici. Detta domanda è stata rigettata, con conseguente condanna alle spese di lite del soccombente. Nel proporre il primo motivo di appello è lamentata la violazione della normativa sulla regolamentazione delle spese di lite, tuttavia, la doglianza è del tutto generica, è riportata a mere valutazioni, come la eccessiva liquidazione, o la celerità del processo, o la necessità della compensazione per rigetto della domanda di convenuti per temerarietà della lite, senza specificare la violazione di legge in relazione al calcolo operato, al valore della controversia ad eventuali cause che consentano la riduzione della misura delle spese liquidate. Nessuna doglianza specifica è mossa alla motivazione adotta sul punto dal primo giudice, ovvero al punto 4 “ le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, avendo come riferimento lo scaglione di valore indeterminabile, per giudizi di complessità bassa, e secondo i parametri minimi, vista l'unica difesa dispiegata e l'assenza di attività istruttoria, per CP_1
e secondo i parametri medi per gli altri convenuti.” Nel motivo per come articolato
[...] manca qualsiasi sviluppo dell'assunta eccesiva liquidazione delle spese, in relazione al valore della controversia, e ogni riferimento alle ragioni di critica in relazione ai criteri di liquidazione esposti dal primo giudice. Il motivo non è articolato, non è indicato per quale ragione di diritto si ritiene violato il D.M. 55/2024 se non con affermazioni di principio, non accompagnate da sviluppo del motivo con argomenti di diritto e di specificità di critica.
Anche il secondo motivo è inammissibile in quanto nel riportare la volontà del primo giudice che ha ritenuto la sola prova testimoniale non sufficiente a dimostrare il possesso, come superamento di altre forme di godimento del bene, anche a titolo di mera detenzione, semplicemente si limita a richiedere la riforma attraverso un provvedimento che previa ricostruzione dei fatti di causa, la quale impone di affermare l'avvenuta usucapione del bene, accerti la fondatezza della domanda avanzata…Detto motivo oltre che generico, appare incomprensibile in relazione alla mancanza di qualsiasi motivo di critica in fatto e diritto della ricostruzione operata dal primo giudice. Nessun argomento difensivo si adduce quale critica alla motivazione, non viene chiarito perché la domanda di usucapione andrebbe accolta, e quali errori ricostruttivi della vicenda avrebbe commesso il primo giudice. Il motivo per come formulato è inammissibile. Per le ragioni esposte, l'appello è inammissibile. Le spese sono pag. 6/7 liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza, ed il valore indeterminato bassa complessità della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di di Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 [...]
e , nonché nei confronti di e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, avverso la sentenza n. 1193/2023 del Tribunale di Salerno, depositata
[...] telematicamente in data 19/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
20/03/2023 – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata liquidate in euro 5.000,00 oltre iva e cnap come per legge e spese generali, e per ciascuna parte costituita, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi antistatari.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 16 / 05/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 7/7