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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 672/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 9
luglio 2025
d a
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Luca Berni Parte_1
del Foro di Parma, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, Controparte_1 Controparte_2
, , ,
[...] Controparte_3 CP_4
, , Controparte_5 Controparte_6
ed il di lei figlio , Controparte_7 Controparte_8
rappresentati e difesi dall'Avv.to Devis Stefano Cucchi del Foro di
Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta - 2 -
APPELLATI
c o n t r o
Controparte_9
APPELLATO contumace
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
1189/2021 pronunciata il 26/4/2021 e notificata il 10/5/2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge:
In via principale e nel merito:
- in riforma della Sentenza n. 1189/2021 del 26/4/2021 del
Tribunale di Brescia, pubblicata il 29/4/2021, resa nella causa R.G. n.
12638/2017, notificata il 10/5/2021, accogliere le domande già
avanzate dal signor nell'ambito del foglio di Parte_1
precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 21/1/2021
che si riportano integralmente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni aversa istanza rigettata,
previe e con tutte le più opportune declaratorie del caso e di legge:
In via preliminare: autorizzare la chiamata in causa del Signor
(C.F. nato a [...] C.F._1
OR (BS) il 22/09/1957 e residente a [...]
Via Manzoni nr. 2, disponendo ai sensi dell'art. 269 c.p.c. il
differimento dell'udienza di prima comparizione onde consentire il
perfezionamento del regolare contraddittorio di tutte le parti in causa;
- 3 -
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di
legittimazione passiva del Signor per i motivi di cui Parte_1
in narrativa e conseguentemente rigettare le domande attoree;
In principalità e nel merito: rigettare le domande degli attori in
quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per i
motivi di cui in narrativa;
In via subordinate: nella denegata ipotesi in cui fosse affermata
qualsivoglia responsabilità del Signor per i danni patiti dagli Pt_1
attori in relazione alle polizze ZE, accertare la responsabilità nella
causazione dei danni del Signor e quindi Controparte_10
dichiarare tenuto e condannare comunque il Signor Controparte_10
a manlevare e tenere indenne l'odierno convenuto per i
[...]
motivi di cui in narrativa dalle pretese di parte attrice;
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriormente
produrre e dedurre nei termini di legge;
In ogni caso: con vittoria di
spese e competenze tutte, oltre IVA e CPA, come per legge. Con
rifusione delle spese di lite” Conclusioni da ritenersi integrate con le
istanze istruttorie di cui alle 2° memorie ex Art. 183, 6° comma c.p.c.”
In ogni caso: Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e
con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore
antistatario.
Degli appellati
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
Respingere in ogni caso tutte le domande di parte attrice appellante poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte - 4 -
in atti e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado impugnata nr. 1189/2021 del 26.04.2021 emessa dal Tribunale
di Brescia.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alle istanze istruttorie avanzate da controparte per le medesime ragioni già esposte nel corso del giudizio di primo grado.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze legali con conferma di quelle riferite al primo grado di giudizio e liquidazione di quelle del presente gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controparte_1 Controparte_2
e convenivano in giudizio avanti Controparte_3 CP_4
il Tribunale di Brescia esponendo che avevano Parte_1
affidato al convenuto i propri risparmi, investiti dal promotore finanziario in prodotti o inesistenti (polizze ZE) o, di contro al loro intento, altamente rischiosi (quote JVC), e per cui avevano riportato ingenti perdite. Chiedevano, pertanto, il risarcimento del danno.
Intervenivano nel processo e Controparte_5 [...]
nonché e i quali Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
riferivano di analoghe vicende intrattenute con il e formulavano Pt_1
identiche domande risarcitorie.
eccepiva preliminarmente il difetto di Parte_1
legittimazione passiva, evidenziando il proprio ruolo di mero segnalatore;
nel merito contestava le pretese avversarie. - 5 -
, chiamato in manleva dal per la Controparte_10 Pt_1
denegata ipotesi di accertamento di una sua responsabilità, rimaneva contumace.
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- I) AN il convenuto pagare, Parte_1
a titolo di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1223 c.c. e 185,
comma secondo, c.p.:
- e) a Parte_2
in solido, la somma di euro 314.020,82;
- f) a in Parte_3
solido, la somma di euro 122.000,00;
- g) a in Parte_4
solido, la somma di euro 63.336,77;
- h) a , Parte_5
in solido, la somma di euro 39.069,53; oltre rivalutazione e interessi legali come da motivazione;
- II) RIGETTA, siccome infondata, la domanda formulata da nei confronti del terzo chiamato Parte_1 [...]
CP_10
- III) REVOCA l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. del 24.5.2018;
- IV) AN il convenuto a rimborsare agli attori e agli intervenuti, in solido, le spese del procedimento cautelare in corso di causa e del giudizio di merito, rispettivamente liquidate in euro
5.000,00 e in euro 29.500,00 per compensi, oltre al rimborso di spese - 6 -
vive (c.u. e bolli) spese generali forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A.
come per legge;
- V) PONE i costi della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidati in corso di causa con decreto del 19.12.2019, definitivamente a carico solidale di tutte le parti e in capo al convenuto nei rapporti interni.
Riteneva il primo giudice:
- che le eccezioni relative al difetto di legittimazione passiva del e al difetto di legittimazione attiva del sollevate dal Pt_1 CP_8
convenuto, erano infondate, sia perché era sufficiente che, sul piano della prospettazione della domanda, emergesse una coincidenza soggettiva tra la titolarità passiva del rapporto controverso e la parte citata in giudizio nonché tra la titolarità attiva del rapporto controverso e la parte che agisce, sia perché risultava per tabulas che il era Pt_1
stato l'intermediario dell'operazioni e che il veniva CP_8
rendicontato congiuntamente alla CP_7
- che la responsabilità del era evidente, ed era stata Pt_1
implicitamente ammessa mediante l'impegno a rimborsare parzialmente i clienti, garantito anche da assegno;
- che le polizze ZE erano inesistenti;
- che le quote JVC erano prodotti altamente speculativi, e che per la relativa sottoscrizione da parte di clienti non professionali non erano state raccolte le necessarie dichiarazioni e non era stata consegnata la debita documentazione;
- che, tra l'altro, quanto alle azioni JVC, si trattava di operazioni - 7 -
compiute in conflitto di interesse, attese le cariche ricoperte dal Pt_1
in senso alla società di diritto maltese;
- che i fatti narrati e dimostrati integravano, altresì, figure di illecito penale;
- che il nesso causale tra la condotta del e il pregiudizio Pt_1
patito dagli attori nonchè dagli intervenuti era evidente;
- che il convenuto, anziché fornire la prova del proprio adempimento, si era limitato ad imputare la responsabilità esclusiva ad un terzo;
- che il danno era rappresentato dalla differenza tra i versamenti effettuati e i rimborsi ricevuti da ciascuna parte del giudizio, in relazione ai due investimenti oggetto di contestazioni;
- che, viceversa, non potevano essere riconosciuti il danno da mancato guadagno per omesso investimento dal 2011 al 2017 e il danno morale;
- che la domanda di manleva formulata dal nei confronti Pt_1
del era infondata, sia perché il era estraneo CP_10 CP_10
all'investimento nella JVC, sia perché il era mero socio - CP_10
amministratore delle società (S.A.T. s.n.c. e Toninelli Assicurazioni
s.a.s.) che, in tesi del chiamante, avevano gestito il prodotto assicurativo, sia infine perché il danno derivava principalmente, sotto il profilo causale, dalla commissione di reati (truffa e abusivismo finanziario), la cui commissione era stata accertata incidentalmente, e rispetto ai quali non era stato neppure prospettato un concorso del
CP_10 - 8 -
interponeva appello avverso la suddetta Parte_1
decisione.
Resistevano , Controparte_1 Controparte_2
,
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5
ed il di lei figlio Controparte_6 Controparte_7
. Controparte_8
Viceversa, , pur ritualmente citato, non si Controparte_10
costituiva in giudizio, e pertanto veniva dichiarato contumace.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 9 luglio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il osserva che egli non Pt_1
ha compiuto alcuna frode finanziaria, dato che le polizze sono state gestite in toto dall'agenzia assicurativa del che il Tribunale CP_10
non ha considerato il risultato positivo di precedenti investimenti compiuti da taluno degli appellati sempre per il tramite del CP_10
che egli stesso, alla scomparsa del appresa l'esistenza di CP_10
talune anomalie, si era indotto a presentare la denunzia penale e si era dichiarato disponibile a rimborsare di tasca propria uno degli investitori.
Il motivo è infondato.
Il non ripropone, almeno formalmente, l'eccezione Pt_1
relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, coltivata in primo grado sul presupposto di aver fatto da mero “segnalatore”; al contrario,
invocando la sentenza penale di condanna, medio tempore intervenuta, - 9 -
benchè non passata in giudicato, riammette il proprio ruolo nella vicenda, benchè lo giudichi non di primo piano rispetto a quello del
(p. 9-10: “Come si è potuto vedere, dalla ripresa dei fatti CP_10
presupposti, a loro volta confermati dagli esiti del procedimento
penale celebratosi parallelamente a quello civile, lo schema della
frode finanziaria, se pur astrattamente rinvenibile nei tratti della
vicenda in cui sono rimasti coinvolti gli odierni appellati, non vede
affatto il signor quale principale attore animato da intenti Pt_1
biechi e privo di scrupoli di sorta”). Affermare di non essere stato il
“principale” attore significa ammettere di essere stato comunque attore,
sia pure “secondario”, e per cui - tra l'altro – egli è stato anche condannato, sia pure ad una pena inferiore rispetto a quella comminata al Alle ammissioni già valorizzate dal Tribunale (il CP_10
riferimento è, in particolare, al fatto che il ha rimborsato € Pt_1
50.000,00= con denaro proprio ad uno dei danneggiati) se ne aggiunge,
quindi, una nuova, che muove dalle risultanze del processo penale.
Anche a voler ritenere il concorso di persone dei reati, escluso dal giudice di prime cure, ma acclarato in sede penale, la posizione del non muta affatto, giacchè, in ogni caso, la responsabilità civile Pt_1
è solidale, e pertanto la graduazione delle colpe, nei confronti degli investitori, non assume alcun rilievo.
Il cerca, poi, ancora una volta, di scaricare l'intera Pt_1
responsabilità sul affermando di aver fatto da mero CP_10
“passacarte” (in riferimento alle polizze ZE. Per quanto concerne le quote JVC non è dubitabile che il sia stato l'artefice Pt_1 - 10 -
dell'operazione, solo avuto riguardo alle cariche che ricopriva in seno alla SICAV). Non ha, però, specificatamente impugnato la sentenza laddove ha statuito che egli ha intermediato le due operazioni contestate (p. 19: “È pacifico in primo luogo che, tramite
l'intermediazione del convenuto, i clienti hanno investito in prodotti
assicurativi inesistenti”; p. 20: “Con riferimento all'investimento nelle
azioni della società di diritto maltese, emerge in via CP_11
documentale che il convenuto ha proposto la sottoscrizione di quello
che pacificamente costituisce un hedge fund (v. comparsa di risposta,
i..e. un “fondo speculativo”) a clienti al dettaglio (non vi è traccia in
atti della dichiarazione di possesso dei requisiti di cliente
professionale ai fini Mifid né di un attività di verifica da parte
dell'intermediario sulla concreta ricorrenza di tali requisiti, che come
noto devono essere patrimoniali, conoscitivi e di soglia di investimento
minimo), omettendo la consegna della documentazione informativa
prevista dalla normativa”), perché gli investitori si fidavano di lui e non conoscevano nemmeno il se non addirittura laddove ha CP_10
statuito che egli ha operato come soggetto non abilitato alla raccolta del risparmio (p. 21: “nella misura in cui non si limitava Pt_1
affatto a promuovere i servizi offerti da un intermediario (il rapporto
con Banca Hypo Adria Bank era cessato da tempo e non si ha notizia
di ulteriori intermediari preponenti), come consentito dalla propria
licenza di promotore, ma arrivava a gestire egli stesso i risparmi dei
clienti, senza essere in possesso dei requisiti, né morali né
professionali, per svolgere tale servizio, in palese violazione delle - 11 -
riserve di attività previste dall'ordinamento a favore di assicurazioni
e intermediari iscritti ai corrispondenti albi”), tant'è vero che è stato condannato anche per il reato di abusivismo finanziario.
In ogni caso, dimentica il che, a mente dell'art. 23 co. 6 Pt_1
tuf, era a suo carico l'onere di provare di aver agito usando l'ordinaria diligenza;
onere che, giustamente, il Tribunale ha ritenuto non essere stato assolto, avendo l'appellante implicitamente rinunciato alle istanze istruttorie dedotte.
Il infine, imputa al Tribunale l'errore di non aver Pt_1
valutato talune circostanze (i precedenti investimenti effettuati dagli appellati in prodotti assicurativi del che erano andati a buon CP_10
fine; gli analoghi investimenti sempre andati a buon fine che egli stesso aveva effettuato;
la denuncia nei confronti del dopo che CP_10
costui era scomparso che egli stesso aveva presentato;
il rimborso di €
50.000,00= effettuato di tasca propria ad uno degli investitori,
interpretato come sintomo di mala fede;
etc.) che, tuttavia, paiono del tutto irrilevanti ai fini di causa, e semmai sortiscono proprio l'effetto contrario, laddove implicano un'ulteriore ammissione di responsabilità
(p. 12: “il signor si è determinato a svolgere talune indagini Pt_1
sugli investimenti consigliati alla propria clientela (tra cui anche gli
odierni appellati) scoprendo con sua grande sorpresa tutte le anomalie
del caso”).
Con il secondo motivo di appello il osserva che le Pt_1
caratteristiche di Edge Fund del prodotto JVC erano chiaramente indicate nel prospetto, e che gli investitori, tutti, si erano dichiarati - 12 -
sicchè non sussisteva alcuna sua responsabilità. Controparte_12
Il motivo è infondato.
Il non ha impugnato la sentenza laddove ha statuito che Pt_1
l'operazione di acquisto di quote JVC è stata compiuta in conflitto di interessi (p. 20: “A ciò si aggiunga, circostanza tanto singolare quanto
grave ed emblematica dell'esistenza di un disegno illecito unitario, la
carica rivestita dal convenuto nel Board of Directors e nel
[...]
nella Sicav le cui quote venivano dallo stesso CP_13
raccomandate ai clienti (oltre al ruolo nella Victory Holding Ltd),
presupposto di una critica e ingestibile situazione di conflitto di
interessi, neppure oggetto di puntuale disclosure ai clienti”), e neppure laddove ha statuito che l'intermediario non ha fornito la dovuta informativa (p. 20: “omettendo la consegna della documentazione
informativa prevista dalla normativa (il doc. 18 non ha dignità di
“fascicolo informativo”, ma rappresenta una mera brochure
pubblicitaria, dalla quale neppure un tecnico esperto del settore, quale
può essere considerato l'odierno giudice, riuscirebbe a ricavare
granché sulle caratteristiche dello strumento finanziario) e fornendo
periodiche valorizzazioni della quota rilevatesi obiettivamente
erronee”): circostanze, queste, di per sé sole, tali da determinare la responsabilità dell'intermediario (e, a fortiori, quella del soggetto non abilitato).
Il assume che le caratteristiche del prodotto (ad alto Pt_1
rischio) e la qualifica degli investitori (clienti professionali)
emergevano dalla documentazione in atti. - 13 -
Ciò, tuttavia, non è, in quanto:
- il fascicolo informativo (doc. 18 appellati), che è assai arduo ritenere tale, non contiene alcuna informazione sulle caratteristiche del prodotto;
- nessuna profilatura dei clienti risulta agli atti di causa.
Con il terzo motivo di appello il osserva che la domanda Pt_1
di manleva è stata erroneamente respinta;
che, infatti, se è vero che il danaro investito dagli attori/intervenuti è concretamente confluito nelle casse delle società (tutte riconducibili ai figli ed alla moglie del
, è altrettanto vero e certo che i fondi stessi sono stati CP_10
direttamente e personalmente usufruiti solo da quest'ultimo, per suoi scopi ed interessi personali, a suo dire, addirittura all'insaputa delle società stesse;
che egli non solo ha prospettato un concorso nel reato da parte del ma addirittura gliene ha attribuita la paternità CP_10
esclusiva.
Il motivo è infondato.
La censura non riguarda l'acquisto di quote JVC, cui il CP_10
è del tutto estraneo, ma la stipula delle polizze ZE.
Il non pone in dubbio il fatto che dette polizze siano state Pt_1
gestite dalle società del (la S.A.T. s.n.c. e la Toninelli CP_10
Assicurazioni s.a.s.), le quali hanno predisposto la modulistica e hanno incassato i premi;
assume piuttosto che il è stato il deus ex CP_10
machina dell'intera vicenda (p. 15: “il diretto responsabile delle
movimentazioni di danaro per cui è lite”), avendo beneficiato lui, in definitiva, dei fondi (ibidem: “è altrettanto vero e certo che i fondi - 14 -
stessi siano stati direttamente e personalmente usufruiti solo da
quest'ultimo per suoi scopi ed interessi personali, a suo dire,
addirittura all'insaputa delle società stesse”).
L'assunto, indimostrato in punto fatto, è infondato anche in punto di diritto, trattandosi di soggetti giuridici (le società) differenti dalla persona fisica (il . CP_10
La circostanza che il nel processo penale, abbia CP_10
ammesso le proprie responsabilità e sia stato condannato, in questa sede è irrilevante, giacchè non vale a superare il principio della distinta soggettività giuridica degli enti.
Il dunque, avrebbe dovuto chiamare in causa le società, Pt_1
non già il loro presunto titolare.
In memoria di replica il introduce un motivo nuovo Pt_1
(Sull'assenza di prova del danno e del nesso causale), come tale inammissibile. La Corte, pertanto, è dispensata dall'onere di procedere all'esame della questione.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 17.252,00= (di cui € 3.544,00= per la fase di studio, €
2.338,00= per la fase introduttiva, € 5.206,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 6.164,00= per la fase decisionale), che con la maggiorazione per la difesa di più parti diventano € 22.427,60=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. La liquidazione tiene conto del valore della - 15 -
causa indicato in citazione (€ 450.000,00). I compensi liquidati sono quelli medi per tutte le fasi, ad eccezione della terza, per cui si è optato per il minimo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria. Congrua appare la maggiorazione per la difesa di più parti nella misura del 30 %.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite, liquidate in complessivi € 22.427,60=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 672/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 9
luglio 2025
d a
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Luca Berni Parte_1
del Foro di Parma, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, Controparte_1 Controparte_2
, , ,
[...] Controparte_3 CP_4
, , Controparte_5 Controparte_6
ed il di lei figlio , Controparte_7 Controparte_8
rappresentati e difesi dall'Avv.to Devis Stefano Cucchi del Foro di
Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta - 2 -
APPELLATI
c o n t r o
Controparte_9
APPELLATO contumace
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
1189/2021 pronunciata il 26/4/2021 e notificata il 10/5/2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge:
In via principale e nel merito:
- in riforma della Sentenza n. 1189/2021 del 26/4/2021 del
Tribunale di Brescia, pubblicata il 29/4/2021, resa nella causa R.G. n.
12638/2017, notificata il 10/5/2021, accogliere le domande già
avanzate dal signor nell'ambito del foglio di Parte_1
precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 21/1/2021
che si riportano integralmente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni aversa istanza rigettata,
previe e con tutte le più opportune declaratorie del caso e di legge:
In via preliminare: autorizzare la chiamata in causa del Signor
(C.F. nato a [...] C.F._1
OR (BS) il 22/09/1957 e residente a [...]
Via Manzoni nr. 2, disponendo ai sensi dell'art. 269 c.p.c. il
differimento dell'udienza di prima comparizione onde consentire il
perfezionamento del regolare contraddittorio di tutte le parti in causa;
- 3 -
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di
legittimazione passiva del Signor per i motivi di cui Parte_1
in narrativa e conseguentemente rigettare le domande attoree;
In principalità e nel merito: rigettare le domande degli attori in
quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per i
motivi di cui in narrativa;
In via subordinate: nella denegata ipotesi in cui fosse affermata
qualsivoglia responsabilità del Signor per i danni patiti dagli Pt_1
attori in relazione alle polizze ZE, accertare la responsabilità nella
causazione dei danni del Signor e quindi Controparte_10
dichiarare tenuto e condannare comunque il Signor Controparte_10
a manlevare e tenere indenne l'odierno convenuto per i
[...]
motivi di cui in narrativa dalle pretese di parte attrice;
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriormente
produrre e dedurre nei termini di legge;
In ogni caso: con vittoria di
spese e competenze tutte, oltre IVA e CPA, come per legge. Con
rifusione delle spese di lite” Conclusioni da ritenersi integrate con le
istanze istruttorie di cui alle 2° memorie ex Art. 183, 6° comma c.p.c.”
In ogni caso: Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e
con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore
antistatario.
Degli appellati
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
Respingere in ogni caso tutte le domande di parte attrice appellante poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte - 4 -
in atti e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado impugnata nr. 1189/2021 del 26.04.2021 emessa dal Tribunale
di Brescia.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alle istanze istruttorie avanzate da controparte per le medesime ragioni già esposte nel corso del giudizio di primo grado.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze legali con conferma di quelle riferite al primo grado di giudizio e liquidazione di quelle del presente gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controparte_1 Controparte_2
e convenivano in giudizio avanti Controparte_3 CP_4
il Tribunale di Brescia esponendo che avevano Parte_1
affidato al convenuto i propri risparmi, investiti dal promotore finanziario in prodotti o inesistenti (polizze ZE) o, di contro al loro intento, altamente rischiosi (quote JVC), e per cui avevano riportato ingenti perdite. Chiedevano, pertanto, il risarcimento del danno.
Intervenivano nel processo e Controparte_5 [...]
nonché e i quali Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
riferivano di analoghe vicende intrattenute con il e formulavano Pt_1
identiche domande risarcitorie.
eccepiva preliminarmente il difetto di Parte_1
legittimazione passiva, evidenziando il proprio ruolo di mero segnalatore;
nel merito contestava le pretese avversarie. - 5 -
, chiamato in manleva dal per la Controparte_10 Pt_1
denegata ipotesi di accertamento di una sua responsabilità, rimaneva contumace.
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- I) AN il convenuto pagare, Parte_1
a titolo di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1223 c.c. e 185,
comma secondo, c.p.:
- e) a Parte_2
in solido, la somma di euro 314.020,82;
- f) a in Parte_3
solido, la somma di euro 122.000,00;
- g) a in Parte_4
solido, la somma di euro 63.336,77;
- h) a , Parte_5
in solido, la somma di euro 39.069,53; oltre rivalutazione e interessi legali come da motivazione;
- II) RIGETTA, siccome infondata, la domanda formulata da nei confronti del terzo chiamato Parte_1 [...]
CP_10
- III) REVOCA l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. del 24.5.2018;
- IV) AN il convenuto a rimborsare agli attori e agli intervenuti, in solido, le spese del procedimento cautelare in corso di causa e del giudizio di merito, rispettivamente liquidate in euro
5.000,00 e in euro 29.500,00 per compensi, oltre al rimborso di spese - 6 -
vive (c.u. e bolli) spese generali forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A.
come per legge;
- V) PONE i costi della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidati in corso di causa con decreto del 19.12.2019, definitivamente a carico solidale di tutte le parti e in capo al convenuto nei rapporti interni.
Riteneva il primo giudice:
- che le eccezioni relative al difetto di legittimazione passiva del e al difetto di legittimazione attiva del sollevate dal Pt_1 CP_8
convenuto, erano infondate, sia perché era sufficiente che, sul piano della prospettazione della domanda, emergesse una coincidenza soggettiva tra la titolarità passiva del rapporto controverso e la parte citata in giudizio nonché tra la titolarità attiva del rapporto controverso e la parte che agisce, sia perché risultava per tabulas che il era Pt_1
stato l'intermediario dell'operazioni e che il veniva CP_8
rendicontato congiuntamente alla CP_7
- che la responsabilità del era evidente, ed era stata Pt_1
implicitamente ammessa mediante l'impegno a rimborsare parzialmente i clienti, garantito anche da assegno;
- che le polizze ZE erano inesistenti;
- che le quote JVC erano prodotti altamente speculativi, e che per la relativa sottoscrizione da parte di clienti non professionali non erano state raccolte le necessarie dichiarazioni e non era stata consegnata la debita documentazione;
- che, tra l'altro, quanto alle azioni JVC, si trattava di operazioni - 7 -
compiute in conflitto di interesse, attese le cariche ricoperte dal Pt_1
in senso alla società di diritto maltese;
- che i fatti narrati e dimostrati integravano, altresì, figure di illecito penale;
- che il nesso causale tra la condotta del e il pregiudizio Pt_1
patito dagli attori nonchè dagli intervenuti era evidente;
- che il convenuto, anziché fornire la prova del proprio adempimento, si era limitato ad imputare la responsabilità esclusiva ad un terzo;
- che il danno era rappresentato dalla differenza tra i versamenti effettuati e i rimborsi ricevuti da ciascuna parte del giudizio, in relazione ai due investimenti oggetto di contestazioni;
- che, viceversa, non potevano essere riconosciuti il danno da mancato guadagno per omesso investimento dal 2011 al 2017 e il danno morale;
- che la domanda di manleva formulata dal nei confronti Pt_1
del era infondata, sia perché il era estraneo CP_10 CP_10
all'investimento nella JVC, sia perché il era mero socio - CP_10
amministratore delle società (S.A.T. s.n.c. e Toninelli Assicurazioni
s.a.s.) che, in tesi del chiamante, avevano gestito il prodotto assicurativo, sia infine perché il danno derivava principalmente, sotto il profilo causale, dalla commissione di reati (truffa e abusivismo finanziario), la cui commissione era stata accertata incidentalmente, e rispetto ai quali non era stato neppure prospettato un concorso del
CP_10 - 8 -
interponeva appello avverso la suddetta Parte_1
decisione.
Resistevano , Controparte_1 Controparte_2
,
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5
ed il di lei figlio Controparte_6 Controparte_7
. Controparte_8
Viceversa, , pur ritualmente citato, non si Controparte_10
costituiva in giudizio, e pertanto veniva dichiarato contumace.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 9 luglio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il osserva che egli non Pt_1
ha compiuto alcuna frode finanziaria, dato che le polizze sono state gestite in toto dall'agenzia assicurativa del che il Tribunale CP_10
non ha considerato il risultato positivo di precedenti investimenti compiuti da taluno degli appellati sempre per il tramite del CP_10
che egli stesso, alla scomparsa del appresa l'esistenza di CP_10
talune anomalie, si era indotto a presentare la denunzia penale e si era dichiarato disponibile a rimborsare di tasca propria uno degli investitori.
Il motivo è infondato.
Il non ripropone, almeno formalmente, l'eccezione Pt_1
relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, coltivata in primo grado sul presupposto di aver fatto da mero “segnalatore”; al contrario,
invocando la sentenza penale di condanna, medio tempore intervenuta, - 9 -
benchè non passata in giudicato, riammette il proprio ruolo nella vicenda, benchè lo giudichi non di primo piano rispetto a quello del
(p. 9-10: “Come si è potuto vedere, dalla ripresa dei fatti CP_10
presupposti, a loro volta confermati dagli esiti del procedimento
penale celebratosi parallelamente a quello civile, lo schema della
frode finanziaria, se pur astrattamente rinvenibile nei tratti della
vicenda in cui sono rimasti coinvolti gli odierni appellati, non vede
affatto il signor quale principale attore animato da intenti Pt_1
biechi e privo di scrupoli di sorta”). Affermare di non essere stato il
“principale” attore significa ammettere di essere stato comunque attore,
sia pure “secondario”, e per cui - tra l'altro – egli è stato anche condannato, sia pure ad una pena inferiore rispetto a quella comminata al Alle ammissioni già valorizzate dal Tribunale (il CP_10
riferimento è, in particolare, al fatto che il ha rimborsato € Pt_1
50.000,00= con denaro proprio ad uno dei danneggiati) se ne aggiunge,
quindi, una nuova, che muove dalle risultanze del processo penale.
Anche a voler ritenere il concorso di persone dei reati, escluso dal giudice di prime cure, ma acclarato in sede penale, la posizione del non muta affatto, giacchè, in ogni caso, la responsabilità civile Pt_1
è solidale, e pertanto la graduazione delle colpe, nei confronti degli investitori, non assume alcun rilievo.
Il cerca, poi, ancora una volta, di scaricare l'intera Pt_1
responsabilità sul affermando di aver fatto da mero CP_10
“passacarte” (in riferimento alle polizze ZE. Per quanto concerne le quote JVC non è dubitabile che il sia stato l'artefice Pt_1 - 10 -
dell'operazione, solo avuto riguardo alle cariche che ricopriva in seno alla SICAV). Non ha, però, specificatamente impugnato la sentenza laddove ha statuito che egli ha intermediato le due operazioni contestate (p. 19: “È pacifico in primo luogo che, tramite
l'intermediazione del convenuto, i clienti hanno investito in prodotti
assicurativi inesistenti”; p. 20: “Con riferimento all'investimento nelle
azioni della società di diritto maltese, emerge in via CP_11
documentale che il convenuto ha proposto la sottoscrizione di quello
che pacificamente costituisce un hedge fund (v. comparsa di risposta,
i..e. un “fondo speculativo”) a clienti al dettaglio (non vi è traccia in
atti della dichiarazione di possesso dei requisiti di cliente
professionale ai fini Mifid né di un attività di verifica da parte
dell'intermediario sulla concreta ricorrenza di tali requisiti, che come
noto devono essere patrimoniali, conoscitivi e di soglia di investimento
minimo), omettendo la consegna della documentazione informativa
prevista dalla normativa”), perché gli investitori si fidavano di lui e non conoscevano nemmeno il se non addirittura laddove ha CP_10
statuito che egli ha operato come soggetto non abilitato alla raccolta del risparmio (p. 21: “nella misura in cui non si limitava Pt_1
affatto a promuovere i servizi offerti da un intermediario (il rapporto
con Banca Hypo Adria Bank era cessato da tempo e non si ha notizia
di ulteriori intermediari preponenti), come consentito dalla propria
licenza di promotore, ma arrivava a gestire egli stesso i risparmi dei
clienti, senza essere in possesso dei requisiti, né morali né
professionali, per svolgere tale servizio, in palese violazione delle - 11 -
riserve di attività previste dall'ordinamento a favore di assicurazioni
e intermediari iscritti ai corrispondenti albi”), tant'è vero che è stato condannato anche per il reato di abusivismo finanziario.
In ogni caso, dimentica il che, a mente dell'art. 23 co. 6 Pt_1
tuf, era a suo carico l'onere di provare di aver agito usando l'ordinaria diligenza;
onere che, giustamente, il Tribunale ha ritenuto non essere stato assolto, avendo l'appellante implicitamente rinunciato alle istanze istruttorie dedotte.
Il infine, imputa al Tribunale l'errore di non aver Pt_1
valutato talune circostanze (i precedenti investimenti effettuati dagli appellati in prodotti assicurativi del che erano andati a buon CP_10
fine; gli analoghi investimenti sempre andati a buon fine che egli stesso aveva effettuato;
la denuncia nei confronti del dopo che CP_10
costui era scomparso che egli stesso aveva presentato;
il rimborso di €
50.000,00= effettuato di tasca propria ad uno degli investitori,
interpretato come sintomo di mala fede;
etc.) che, tuttavia, paiono del tutto irrilevanti ai fini di causa, e semmai sortiscono proprio l'effetto contrario, laddove implicano un'ulteriore ammissione di responsabilità
(p. 12: “il signor si è determinato a svolgere talune indagini Pt_1
sugli investimenti consigliati alla propria clientela (tra cui anche gli
odierni appellati) scoprendo con sua grande sorpresa tutte le anomalie
del caso”).
Con il secondo motivo di appello il osserva che le Pt_1
caratteristiche di Edge Fund del prodotto JVC erano chiaramente indicate nel prospetto, e che gli investitori, tutti, si erano dichiarati - 12 -
sicchè non sussisteva alcuna sua responsabilità. Controparte_12
Il motivo è infondato.
Il non ha impugnato la sentenza laddove ha statuito che Pt_1
l'operazione di acquisto di quote JVC è stata compiuta in conflitto di interessi (p. 20: “A ciò si aggiunga, circostanza tanto singolare quanto
grave ed emblematica dell'esistenza di un disegno illecito unitario, la
carica rivestita dal convenuto nel Board of Directors e nel
[...]
nella Sicav le cui quote venivano dallo stesso CP_13
raccomandate ai clienti (oltre al ruolo nella Victory Holding Ltd),
presupposto di una critica e ingestibile situazione di conflitto di
interessi, neppure oggetto di puntuale disclosure ai clienti”), e neppure laddove ha statuito che l'intermediario non ha fornito la dovuta informativa (p. 20: “omettendo la consegna della documentazione
informativa prevista dalla normativa (il doc. 18 non ha dignità di
“fascicolo informativo”, ma rappresenta una mera brochure
pubblicitaria, dalla quale neppure un tecnico esperto del settore, quale
può essere considerato l'odierno giudice, riuscirebbe a ricavare
granché sulle caratteristiche dello strumento finanziario) e fornendo
periodiche valorizzazioni della quota rilevatesi obiettivamente
erronee”): circostanze, queste, di per sé sole, tali da determinare la responsabilità dell'intermediario (e, a fortiori, quella del soggetto non abilitato).
Il assume che le caratteristiche del prodotto (ad alto Pt_1
rischio) e la qualifica degli investitori (clienti professionali)
emergevano dalla documentazione in atti. - 13 -
Ciò, tuttavia, non è, in quanto:
- il fascicolo informativo (doc. 18 appellati), che è assai arduo ritenere tale, non contiene alcuna informazione sulle caratteristiche del prodotto;
- nessuna profilatura dei clienti risulta agli atti di causa.
Con il terzo motivo di appello il osserva che la domanda Pt_1
di manleva è stata erroneamente respinta;
che, infatti, se è vero che il danaro investito dagli attori/intervenuti è concretamente confluito nelle casse delle società (tutte riconducibili ai figli ed alla moglie del
, è altrettanto vero e certo che i fondi stessi sono stati CP_10
direttamente e personalmente usufruiti solo da quest'ultimo, per suoi scopi ed interessi personali, a suo dire, addirittura all'insaputa delle società stesse;
che egli non solo ha prospettato un concorso nel reato da parte del ma addirittura gliene ha attribuita la paternità CP_10
esclusiva.
Il motivo è infondato.
La censura non riguarda l'acquisto di quote JVC, cui il CP_10
è del tutto estraneo, ma la stipula delle polizze ZE.
Il non pone in dubbio il fatto che dette polizze siano state Pt_1
gestite dalle società del (la S.A.T. s.n.c. e la Toninelli CP_10
Assicurazioni s.a.s.), le quali hanno predisposto la modulistica e hanno incassato i premi;
assume piuttosto che il è stato il deus ex CP_10
machina dell'intera vicenda (p. 15: “il diretto responsabile delle
movimentazioni di danaro per cui è lite”), avendo beneficiato lui, in definitiva, dei fondi (ibidem: “è altrettanto vero e certo che i fondi - 14 -
stessi siano stati direttamente e personalmente usufruiti solo da
quest'ultimo per suoi scopi ed interessi personali, a suo dire,
addirittura all'insaputa delle società stesse”).
L'assunto, indimostrato in punto fatto, è infondato anche in punto di diritto, trattandosi di soggetti giuridici (le società) differenti dalla persona fisica (il . CP_10
La circostanza che il nel processo penale, abbia CP_10
ammesso le proprie responsabilità e sia stato condannato, in questa sede è irrilevante, giacchè non vale a superare il principio della distinta soggettività giuridica degli enti.
Il dunque, avrebbe dovuto chiamare in causa le società, Pt_1
non già il loro presunto titolare.
In memoria di replica il introduce un motivo nuovo Pt_1
(Sull'assenza di prova del danno e del nesso causale), come tale inammissibile. La Corte, pertanto, è dispensata dall'onere di procedere all'esame della questione.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 17.252,00= (di cui € 3.544,00= per la fase di studio, €
2.338,00= per la fase introduttiva, € 5.206,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 6.164,00= per la fase decisionale), che con la maggiorazione per la difesa di più parti diventano € 22.427,60=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. La liquidazione tiene conto del valore della - 15 -
causa indicato in citazione (€ 450.000,00). I compensi liquidati sono quelli medi per tutte le fasi, ad eccezione della terza, per cui si è optato per il minimo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria. Congrua appare la maggiorazione per la difesa di più parti nella misura del 30 %.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite, liquidate in complessivi € 22.427,60=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti