Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 agosto 1965 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 gennaio 1994 |
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- 1. Annamaria Villafrate, Autore presso ilDirittoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 8 dicembre 2025 · 1
Sequestro convenzionale: cos'è? Il sequestro convenzionale è un istituto disciplinato dagli articoli 1798 – 1802 del codice civile. Si tratta di un contratto con una funzione cautelare e conservativa, volto a tutelare l'integrità di un bene durante una fase di incertezza giuridica. Definizione giuridica In base all'art. 1798 c.c., il sequestro convenzionale è il contratto con cui due o più persone (sequestranti) affidano a un terzo (sequestratario) una cosa (o una pluralità di cose) oggetto di una controversia. L'obiettivo è che il terzo la custodisca e la restituisca alla parte a cui spetterà una volta che la lite sarà definita. Natura giuridica Dal punto di vista tecnico giuridico, il …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Tivoli, sentenza 25/03/2025, n. 457Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TIVOLI Giudice SI TT SENTENZA pronunciata all'udienza del 25.3.2025 a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3081/2022 r.g. tra Parte_1 , con il patrocinio dell'Avv. GAETANO MANCUSI ricorrente e CP_1 resistente contumace Le conclusioni delle parti Parte ricorrente chiede “Dichiarare il diritto di Parte_1 alla pensione indiretta (di reversibilità) come CP_da domanda presentata il 11.10.2018. Con condanna dell' alla corresponsione della stessa dalla data della domanda, interessi e rivalutazione. con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del …Leggi di più...
- pensione di reversibilità·
- contumacia·
- requisiti sanitario e socioeconomico·
- vivenza a carico·
- onere di allegazione·
- esenzione spese di lite·
- art. 22 Legge 903/1965
Versioni del testo
- Titolo I : Riforma del sistema
- Capo I : Pensione sociale e fondo sociale
- Art. 1.
I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5 , dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , dalla legge 4 luglio 1959, n. 463 , e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo articolo 2, a decorrere dal 1 gennaio 1965.
La pensione di cui sopra e' maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre.