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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. TO Liberto LO Presidente dr. Virginia Marletta Consigliere dr. DA ZI Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1811 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
in persona dell'A.U. e legale rapp.te pro tempore - Sig. - con sede Parte_1 Parte_2 in Trapani nella Via dell'Uva n. 31, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Emanuela Salamone
Reclamante
CONTRO con sede in Trapani nella Via Controparte_1 dell'Uva n. 31, pendente presso il Tribunale di Trapani (proc. n. 10/2024 RG LG), in persona del curatore dott. autorizzato a costituirsi nel presente giudizio Persona_1 con decreto del Giudice delegato in data 2.12.2024 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Bellet reclamata
E nei confronti di
, Controparte_2 CP_3 reclamati
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2024, i sig.ri e Controparte_2 CP_3 hanno chiesto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale
[...] nei confronti della società con sede in Trapani, via dell'Uva n. 31. Esponevano i Parte_1
ricorrenti che la società resistente aveva condotto in locazione ad uso commerciale l'immobile sito in Trapani, via dell'Uva nn. 29/31, per un canone annuo di euro 7.800,00, da corrispondersi in rate mensili di euro 650,00. A causa della morosità della conduttrice, essi avevano intimato lo sfratto, che il Tribunale di Trapani, con ordinanza del 26 gennaio
2023, munita di formula esecutiva il 1 febbraio 2023, aveva convalidato per morosità, fissando per l'esecuzione la data del 27 gennaio 2023. Con successivo atto di precetto notificato il 14 febbraio 2023, unitamente all'intimazione di sfratto, al verbale d'udienza del 26 gennaio 2023 e alla predetta ordinanza di convalida, i ricorrenti avevano intimato alla di rilasciare l'immobile libero da persone e cose entro il 27 febbraio 2023. Parte_1
Non avendo avuto effetto tale intimazione, in data 27 marzo 2023 gli istanti erano stati immessi nel possesso dell'immobile dall'Ufficiale Giudiziario. Rappresentavano inoltre che, con decreto ingiuntivo del 26 gennaio 2023, dichiarato provvisoriamente esecutivo e munito di formula esecutiva il 2 febbraio 2023, il Tribunale di Trapani aveva ingiunto alla società il pagamento della somma di euro 3.250,00 per canoni di locazione Parte_1
scaduti, oltre quelli a scadere, interessi e spese. Anche tale decreto era stato notificato con precetto in data 14 febbraio 2023 per l'importo complessivo di euro 4.919,36, oltre agli ulteriori canoni maturandi, imposte di registrazione e interessi legali. Assumevano i ricorrenti che la avesse maturato nei loro confronti un debito complessivo di euro Parte_1
5.140,81, a fronte del quale aveva versato soltanto euro 2.100,00, restando quindi debitrice della somma residua di euro 3.040,81, oltre ai canoni successivi, imposte di registrazione e interessi legali dalle singole scadenze. Soggiungevano che, nonostante i molteplici tentativi di composizione bonaria, la società non aveva provveduto al pagamento, dimostrando così uno stato di grave e irreversibile dissesto economico e finanziario, aggravato dall'esposizione
2 debitoria verso l'RI e l Chiedevano pertanto la Controparte_4 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della con le indagini di cui Parte_1 agli artt. 39 e 42 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019).
Con decreto del 17 gennaio 2024, il Tribunale di Trapani fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 28 febbraio 2024.
All'esito di detta udienza, rilevato l'esito infruttuoso della notifica a mezzo PEC alla società
e della notifica eseguita dai ricorrenti al legale rappresentante, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 20 marzo 2024, con onere per i ricorrenti di procedere a nuova notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40, comma 8,
CCII.
Alla successiva udienza del 20 marzo 2024, nessuno compariva per la il Parte_1 difensore dei ricorrenti insisteva nel ricorso e il Giudice Delegato si riservava la decisione.
All'esito dell'istruttoria e delle informazioni acquisite, il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 12/2024, pubblicata in data 11 aprile 2024 (rep. n. 14/2024, registrata il 9 maggio 2024 al n. 608), ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
Avverso detta sentenza ha proposto reclamo la società Parte_1
Si è costituita la liquidazione giudiziale della chiedendo di dichiarare Parte_1 inammissibile perché tardivo il reclamo proposto avverso la sentenza resa dal Tribunale di
Trapani in data 10.4.2024 e pubblicata l'11.4.2024, e, in linea subordinata di respingere nel merito il detto reclamo.
All'udienza del 2.10.2025 sostituita ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata posta in decisione.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del reclamo per tardività, sollevata dalla curatela della procedura di liquidazione giudiziale della Parte_1
La curatela ha evidenziato che il reclamo, depositato il 23 ottobre 2024, è stato proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 51, comma 3, del D. Lgs. n. 14/2019
3 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).
La società reclamante, in senso contrario, ha invocato l'applicazione dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che la sentenza non sarebbe stata notificata telematicamente e che, pertanto, il termine per l'impugnazione dovrebbe essere quello semestrale, decorrente dalla data di pubblicazione.
Tale tesi non può essere condivisa.
Dagli atti risulta che, in data 11 aprile 2024, coincidente con la pubblicazione della sentenza, la cancelleria del Tribunale di Trapani ha trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro INI-PEC ( un messaggio Email_1 contenente la comunicazione del deposito della sentenza, con allegato estratto del provvedimento.
Il sistema ha generato ricevuta di accettazione, seguita tuttavia da ricevuta di mancata consegna per indirizzo “non valido” (“5.1.1 – Aruba PEC – indirizzo non valido”), come documentato agli atti.
Accertata l'impossibilità di perfezionare la notificazione telematica per cause non imputabili all'Ufficio, la cancelleria ha richiesto all'UNEP del Tribunale di Trapani l'esecuzione della notificazione della sentenza presso l'abitazione del legale rappresentante della società, sig.
in Trapani, Piazza G. D'Alì n. 59, ai sensi dell'art. 145, comma 1, secondo Parte_2 periodo, c.p.c.
La notificazione è stata regolarmente eseguita il 20 aprile 2024, mediante consegna a mani del sig. padre convivente del destinatario, come risulta dalla relata Controparte_5
di notifica agli atti.
Pertanto, il termine di trenta giorni per proporre reclamo decorreva da tale data, con scadenza al 20 maggio 2024.
Essendo il reclamo stato depositato solo il 23 ottobre 2024, esso risulta manifestamente tardivo.
4 Non può essere accolta la tesi difensiva secondo cui, in assenza di valida notifica telematica, troverebbe applicazione il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Nessuna norma prevede che l'impossibilità di procedere alla notificazione telematica, soprattutto quando non imputabile all'Ufficio, comporti automaticamente l'operatività del termine semestrale.
Al contrario, è pienamente legittimo il ricorso a forme ordinarie di notificazione, idonee a garantire la conoscenza effettiva del provvedimento e, quindi, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Tale interpretazione è conforme ai principi generali in materia di notificazioni, secondo cui anche una notifica nulla, purché idonea a raggiungere lo scopo, produce effetti ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c.
Nel caso di specie, la notificazione del 20 aprile 2024 ha indubbiamente raggiunto il proprio scopo, consentendo alla società di acquisire piena conoscenza del contenuto della sentenza e di predisporre le proprie difese.
Ne consegue che il reclamo è stato proposto oltre il termine perentorio stabilito dalla legge e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per tardività.
Le spese del presente giudizio, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, sono determinate in complessivi euro 2.300,00, oltre c.p.a., i.v.a. e spese generali forfettarie nella misura di legge, e poste a carico della parte reclamante soccombente, con attribuzione a favore dell'RI, per la curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 del
D.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Palermo definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 12/2024 del Pt_1
Tribunale di Trapani, pubblicata in data 11 aprile 2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile il reclamo;
5 2. condanna la società reclamante alla rifusione delle spese processuali a Parte_1 favore dell'RI, per la curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in euro 2.300,00, oltre c.p.a., i.v.a. e spese forfettarie ai sensi del D.M. n.
55/2014;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ove dovuto.
Così deciso in Palermo il 16.10.2025
Il Consigliere rel.
DA ZI
Il Presidente
TO L. LO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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