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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 25/08/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1581/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente dott. Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1581/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
eletti VIA BORRA 35 57123 LIVORNO presso il difensore avv. ROCCHI ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
A elet n SCALI D'AZEGLIO 57123 LIVORNO presso il difensore avv. GIULIANO ELENA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
s imonio da loro contratto il
Parte convenuta non si è opposta alla pronuncia di divorzio e la domanda di stato è già stata decisa con sentenza n.119 del 2025.
pagina 1 di 5 2. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Nel caso in esame, le parti hanno tre figli, di cui due maggiorenni e autosufficienti, e una, , minorenne, ma prossima alla maggiore età. R_
vive con la madre dalla separazione dei genitori e, sentita dal Giudice, ha R_ che, da tempo, non vede il padre, né i tre fratelli avuti dal ricorrente con la sua attuale compagna;
la minore ha raccontato che il padre nella sua crescita è stato poco presente come adulto, si è sempre dimostrato fragile e condizionabile dall'esterno; ha dichiarato che, finché era piccola, era molto legata a lui e R_ lo cercava t a, crescendo ha cominciato a capire che il padre non era affidabile e non era in grado di essere una seria figura di riferimento nella sua vita.
Dall'ascolto della ragazza non è emerso se la stessa abbia contezza e in che termini della pregressa dipendenza del padre da cocaina, né dei percorsi dallo stesso svolti presso il , ma di certo ha dimostrato di considerare il Pt_2 R_ padre come una persona non matura, fragile e per il quale persino è lei ad avere paura che non sia capace rimettersi in gioco.
Durante il processo, la minore e il padre hanno ripreso gli incontri e i contatti,
pagina 2 di 5 ma, ad oggi, comunque continua a vivere con la madre, non vuole R_ frequentare la casa paterna rapporto con il padre di carattere occasionale.
Peraltro, risulta pacifico che il non si occupa in alcun modo del Parte_1 mantenimento della figlia e non partecipa neppure alle decisioni di maggior interesse che la riguardano.
Tanto premesso, la domanda di affidamento esclusivo va accolta.
Ed infatti, anche se mancano pochi mesi al raggiungimento della maggiore età, a deve essere sin da subito garantito un centro decisionale sicuro e stabile, R_ ramente può essere rintracciato nella madre con cui la ragazza vive da sempre.
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso di specie, la resistente ha un reddito da lavoro part time di circa € 750 al mese, vive in una casa in locazione, con un canone di € 870,00, insieme al di lei compagno e i due figli avuti da questo ultimo;
complessivamente percepisce per i figli una somma di € 760 quale assegno unico e il di lei compagno ha un reddito di € 1650,00 al mese;
la e il compagno poi ogni mese devono pagare circa CP_1
€ 600,00 per finanziame tratti nell'interesse della famiglia.
Il ricorrente, invece, pur avendo una capacità lavorativa specifica da idraulico, che fino al 2017 gli ha permesso di avere un reddito stabile, ora non lavora, vive con la compagna e entrambi percepiscono reddito di inclusione e assegni unici per i tre figli nati dalla loro unione e per i figli avuti dalla compagna da una precedente pagina 3 di 5 relazione;
la casa dove vive è di proprietà della donna, che però paga a titolo di mutuo € 500,00 al mese;
infine il ricorrente risulta essere stato ammesso alla procedura di liquidazione controllata in ragione dei debiti contratti nel tempo, per un complessivo importo di € 138.000,00.
Tanto premesso, il ricorrente sicuramente vive una condizione reddituale e patrimoniale apparentemente deteriore rispetto a quella della resistente, tuttavia lo stesso deve partecipare al mantenimento della figlia in maniera congrua e il contributo dallo stesso offerto di € 100 al mese non risulta adeguato.
Ed infatti il padre non tiene mai con sé e presso la propria abitazione la figlia e quindi non partecipa direttamente al suo mantenimento;
inoltre il R_ ha, comunque, una specifica capacità lavorativa che, è noto, può essere Parte_1 facilmente sfruttata con ottimi redditi nel mercato del lavoro;
anzi, risulta del tutto verosimile che il ricorrente, in realtà, lavori come idraulico in modo irregolare o abbia altre fonti di reddito non trasparenti, atteso che altrimenti non si comprende come lo stesso e la nuova compagna, anch'essa sulla carta disoccupata, possano continuare a pagare il mutuo della casa dove vivono, mantenere i loro tre figli nati dal 2018 al 2022, nonché gli altri figli della compagna del comunque con loro conviventi. Parte_1
In ragione di ciò, appare congruo confermare, tenendo anche conto delle esigenze di una minore di diciassette anni, il mantenimento già disposto in via provvisoria di € 250,00, oltre Istat e 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda;
CONDIZIONI
1. Affida in via esclusiva alla madre;
R_
2. La ragazza vedrà il padre quando lo desidera;
3. Il ricorrente verserà a titolo di mantenimento della figlia la somma di € 250,00 al mese con decorrenza dal giugno 2024, oltre Istat e 50% delle spese straordinarie;
condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dalla resistente Parte_1 che liquida i , oltre accessori come per legge;
pagina 4 di 5 Livorno,13 25 agosto 2025
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente dott. Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1581/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
eletti VIA BORRA 35 57123 LIVORNO presso il difensore avv. ROCCHI ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
A elet n SCALI D'AZEGLIO 57123 LIVORNO presso il difensore avv. GIULIANO ELENA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
s imonio da loro contratto il
Parte convenuta non si è opposta alla pronuncia di divorzio e la domanda di stato è già stata decisa con sentenza n.119 del 2025.
pagina 1 di 5 2. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Nel caso in esame, le parti hanno tre figli, di cui due maggiorenni e autosufficienti, e una, , minorenne, ma prossima alla maggiore età. R_
vive con la madre dalla separazione dei genitori e, sentita dal Giudice, ha R_ che, da tempo, non vede il padre, né i tre fratelli avuti dal ricorrente con la sua attuale compagna;
la minore ha raccontato che il padre nella sua crescita è stato poco presente come adulto, si è sempre dimostrato fragile e condizionabile dall'esterno; ha dichiarato che, finché era piccola, era molto legata a lui e R_ lo cercava t a, crescendo ha cominciato a capire che il padre non era affidabile e non era in grado di essere una seria figura di riferimento nella sua vita.
Dall'ascolto della ragazza non è emerso se la stessa abbia contezza e in che termini della pregressa dipendenza del padre da cocaina, né dei percorsi dallo stesso svolti presso il , ma di certo ha dimostrato di considerare il Pt_2 R_ padre come una persona non matura, fragile e per il quale persino è lei ad avere paura che non sia capace rimettersi in gioco.
Durante il processo, la minore e il padre hanno ripreso gli incontri e i contatti,
pagina 2 di 5 ma, ad oggi, comunque continua a vivere con la madre, non vuole R_ frequentare la casa paterna rapporto con il padre di carattere occasionale.
Peraltro, risulta pacifico che il non si occupa in alcun modo del Parte_1 mantenimento della figlia e non partecipa neppure alle decisioni di maggior interesse che la riguardano.
Tanto premesso, la domanda di affidamento esclusivo va accolta.
Ed infatti, anche se mancano pochi mesi al raggiungimento della maggiore età, a deve essere sin da subito garantito un centro decisionale sicuro e stabile, R_ ramente può essere rintracciato nella madre con cui la ragazza vive da sempre.
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso di specie, la resistente ha un reddito da lavoro part time di circa € 750 al mese, vive in una casa in locazione, con un canone di € 870,00, insieme al di lei compagno e i due figli avuti da questo ultimo;
complessivamente percepisce per i figli una somma di € 760 quale assegno unico e il di lei compagno ha un reddito di € 1650,00 al mese;
la e il compagno poi ogni mese devono pagare circa CP_1
€ 600,00 per finanziame tratti nell'interesse della famiglia.
Il ricorrente, invece, pur avendo una capacità lavorativa specifica da idraulico, che fino al 2017 gli ha permesso di avere un reddito stabile, ora non lavora, vive con la compagna e entrambi percepiscono reddito di inclusione e assegni unici per i tre figli nati dalla loro unione e per i figli avuti dalla compagna da una precedente pagina 3 di 5 relazione;
la casa dove vive è di proprietà della donna, che però paga a titolo di mutuo € 500,00 al mese;
infine il ricorrente risulta essere stato ammesso alla procedura di liquidazione controllata in ragione dei debiti contratti nel tempo, per un complessivo importo di € 138.000,00.
Tanto premesso, il ricorrente sicuramente vive una condizione reddituale e patrimoniale apparentemente deteriore rispetto a quella della resistente, tuttavia lo stesso deve partecipare al mantenimento della figlia in maniera congrua e il contributo dallo stesso offerto di € 100 al mese non risulta adeguato.
Ed infatti il padre non tiene mai con sé e presso la propria abitazione la figlia e quindi non partecipa direttamente al suo mantenimento;
inoltre il R_ ha, comunque, una specifica capacità lavorativa che, è noto, può essere Parte_1 facilmente sfruttata con ottimi redditi nel mercato del lavoro;
anzi, risulta del tutto verosimile che il ricorrente, in realtà, lavori come idraulico in modo irregolare o abbia altre fonti di reddito non trasparenti, atteso che altrimenti non si comprende come lo stesso e la nuova compagna, anch'essa sulla carta disoccupata, possano continuare a pagare il mutuo della casa dove vivono, mantenere i loro tre figli nati dal 2018 al 2022, nonché gli altri figli della compagna del comunque con loro conviventi. Parte_1
In ragione di ciò, appare congruo confermare, tenendo anche conto delle esigenze di una minore di diciassette anni, il mantenimento già disposto in via provvisoria di € 250,00, oltre Istat e 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda;
CONDIZIONI
1. Affida in via esclusiva alla madre;
R_
2. La ragazza vedrà il padre quando lo desidera;
3. Il ricorrente verserà a titolo di mantenimento della figlia la somma di € 250,00 al mese con decorrenza dal giugno 2024, oltre Istat e 50% delle spese straordinarie;
condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dalla resistente Parte_1 che liquida i , oltre accessori come per legge;
pagina 4 di 5 Livorno,13 25 agosto 2025
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
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