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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/06/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione
R.G. 373/2022
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
2) Dott. Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Amedeo Citarella - Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 373 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
, P. Iva in persona del titolare e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Masiello, con cui Parte_1
è elettivamente domiciliato in Lecce, alla via Cicolella n.8/b, presso lo studio dell'avv.
Raffaella Giannotti come da mandato allegato all'atto di appello – appellante
CONTRO
(P. Iva ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante – appellata contumace
E
All'udienza del 23.1.2024, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dall'appellante, da aversi qui trascritte.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1413/2021 del 28/10/2021, depositata il
29/10/2021, non notificata, in parziale accoglimento della opposizione proposta da CP_1
[...
ravvisata nella fattispecie una ipotesi di arricchimento senza causa, revocava l'opposto decreto n.1299/2015 del 28.10.2015 con cui aveva chiesto e ottenuto Parte_1 ingiunzione per il pagamento della somma di € 11.529,00 oltre interessi e spese, come da fattura n. 2/2015 emessa a saldo del corrispettivo per il noleggio di una piattaforma elevatrice e, per l'effetto, così riqualificata la domanda, condannava l'opponente, a titolo di indennizzo, al pagamento della somma di € 5.000,00 oltre interessi dalla domanda – in ragione di € 200,00 pro die – determinata ex artt. 1226 e 2056 cc, corrispondente al presumibile arricchimento della società per aver detenuto ed utilizzato la CP_1 piattaforma elevatrice per un periodo di 25 giorni pur in assenza di un valido contratto.
Dall'istruttoria espletata, secondo il primo giudice, era sì emerso che la piattaforma era rimasta nella disponibilità dell'opponente, in un'area recintata di pertinenza di questa, per un periodo di 25 giorni, ma non era emersa la prova in ordine al sottostante rapporto negoziale e all'avvenuta pattuizione del corrispettivo.
Contro la pronuncia insorge con appello notificato in data 28.4.2022. Parte_1
Prospettati cinque motivi di ricorso, conclude per la conferma dell'opposto decreto e, comunque, per la condanna di al pagamento della residua somma di € 6,450,06 in CP_1 quanto già corrisposta, in esecuzione della pronuncia gravata, la somma di € 5.078,94 di cui
€ 78,94 per interessi.
Nella dichiarata contumacia dell'appellante, all'udienza del 23.1.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con termine per il deposito di note conclusive.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto l'assenza di un accordo tra le parti.
Secondo quanto prospettato, il tribunale, rilevato che per il contratto di noleggio non è prevista la forma scritta, avrebbe dovuto rilevare l'esistenza dell'accordo dai comportamenti concludenti delle parti, asseritamente consistenti: A) nell'accettazione della consegna della piattaforma di proprietà della ditta e dall'uso della stessa fattone da Parte_1 [...]
CP_ per tutto il periodo indicato nella contestata fattura n. 2/15 del 19.01.2015; B) nella permanenza della piattaforma all'interno dell'area recintata del C) nel CP_2 possesso esclusivo delle chiavi del mezzo da parte di , direttore del maxi- CP_3 cinema l'unico a poter consentire a e al personale di CP_4 Parte_1 utilizzare la piattaforma all'interno dello spazio recintato del D) nell'utilizzo CP_2
pag. 2/7 da parte dello stesso della piattaforma, di proprietà della ditta , per il CP_3 Parte_1 periodo indicato nella fattura n. 2/15 oggetto di causa.
Oltre che dagli esposti comportamenti, si sostiene che il tribunale avrebbe dovuto ritenere l'esistenza del rapporto negoziale dalla mancata contestazione - da parte della società opponente - della presenza della piattaforma nel periodo indicato, nonché dall'avere questa sostenuto che trattavasi di prestazione rientrante negli accordi di cui all'intercorsa corrispondenza e per la quale era stato già pagato il corrispettivo.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
In tesi, avendo ritenuto provato che la piattaforma mobile era stata lasciata nella disponibilità dell'opponente in un'area di esclusiva pertinenza della stessa nel periodo indicato in fattura, il tribunale avrebbe dovuto conseguentemente riconoscere l'esistenza di un accordo di noleggio “a caldo”.
Con il terzo motivo si censura la pronuncia per avere erroneamente ravvisato l'esistenza di una fattispecie di arricchimento senza causa per effetto del travisamento delle risultanze istruttorie.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, escluso che la disponibilità della piattaforma fosse ricompresa negli accordi di cui alla intercorsa corrispondenza, ha negato l'esistenza di un rapporto negoziale con riferimento a detta disponibilità.
Con il quinto motivo, da ultimo ed in via subordinata, ove ritenuta l'esistenza di una fattispecie di arricchimento senza causa, l'appellante lamenta l'erronea liquidazione dell'indennizzo, a suo dire operata in misura ingiustificatamente ridotta rispetto a quanto richiesto in fattura.
2) I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti attinenti al censurato travisamento delle risultanze istruttorie, travisamento che, secondo l'appellante, avrebbe erroneamente indotto il tribunale a ritenere l'assenza di un rapporto negoziale e ad inquadrare la vicenda in scrutinio nell'ambito dell'arricchimento senza causa.
3) I motivi sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito specificati.
In primo luogo, si osserva che “le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l'ordinamento giuridica” (art. 1350, II co, cod. civ.).
pag. 3/7 Nella specie, il contratto di noleggio “a caldo” dedotto dall'appellante è un contratto non tipizzato dal codice civile e per la sua sussistenza non è richiesta la forma scritta prescritta per i contratti di cui all'art. 1350 cc., onde al suo perfezionamento, oltre che dall'incontro delle volontà mediante l'accettazione della proposta, può addivenirsi anche per fatti e comportamenti concludenti.
Il giudice di prime cure, con motivazione su questo punto condivisa e non oggetto di gravame, all'esito delle prove orali ha escluso che il costo della disponibilità della piattaforma nel periodo 19 nov. – 13 dic. 2014 fosse ricompreso nel preventivo trasmesso il
22.11.2014, le cui prestazioni risultano dalle fatture n. 37 del 18.12.2014, n. 38 del 23.12
2014 e n. 45 del 29.1.2015, tutte regolarmente saldate dalla ditta opponente.
Dalle risultanze testimoniali è anche emerso, come pure ammesso dal primo giudice, che la piattaforma aerea sia rimasta nella disponibilità dell'odierna appellata nel periodo sopra detto;
il tribunale, però, in assenza di prova in ordine alla pattuizione del corrispettivo, ha escluso che tra le parti fosse intervenuto un contratto di nolo.
La tesi non è condivisibile.
L'assenza di pattuizione di un corrispettivo non consente di escludere l'esistenza di un obbligo giuridico (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 38592 del 06/12/2021 - Rv. 663352 – 01).
Nella vicenda in scrutinio il sotteso obbligo giuridico è dato da un contratto di nolo cd. “a caldo”, noto anche come noleggio con operatore, comprendente la fornitura dell'attrezzatura insieme a personale tecnico qualificato che si occupa del suo funzionamento e della sua manutenzione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8481 del 06/04/2018
- Rv. 648144 - 01).
Che nella fattispecie si sia in presenza di un contratto di nolo cd. “a caldo”, ferma la circostanza temporale del 19 nov. – 13 dic. 2015, discende in maniera evidente dalle dichiarazioni del teste dipendente (Posso dire che stavamo lì a Tes_1 Parte_1 disposizione del cinema e lavoravamo talvolta anche 16 ore al giorno. Di notte avevamo le nostre lampade allo iodio. - udienza 9.3.2019); del teste di parte appellata [Confermo Testimone_2 integralmente la circostanza di cui al punto 3 della memoria istruttoria;
la piattaforma, durante il periodo indicato, non è mai stata spostata dall'area recintata del cinema Preciso che ogni giorno la CP_4 ditta metteva a disposizione della almeno 2 lavoratori a seconda delle necessità e che Parte_1 CP_1 sono stati eseguiti tutti gli interventi indicati nel capitolo 6 ed anche altri (tutto ciò che c'era da fare nell'area
pag. 4/7 del Cinema Andromeda) – udienza 5.2.2020]; del teste già dipendente della Testimone_3 ditta (... lavoravo per conto della ditta presso l'area del Maxi Cinema Andromeda Parte_1 Parte_1 negli orari indicati. … la piattaforma è sempre rimasta a disposizione della società anche CP_4 dopo l' – ud. 17.12.2020). Per_1
I testi nulla hanno potuto riferire in ordine al corrispettivo.
Premesso che il codice conosce di fattispecie negoziali in cui l'assenza di pattuizione del corrispettivo ne consente la determinazione secondo le tariffe, gli usi o da parte del giudice
(artt. 1657 – 2225 – 2233 cod. civ.), vi è che con mail del 7.12.2014, quando la piattaforma si trovava ancora nella disponibilità dell'appellata, comunicava a Parte_1 Parte_2
della società appellata, che in disparte il costo degli addobbi, il noleggio della
[...] piattaforma avrebbe comportato un costo di € 9.450,00 + Iva in ragione di € 450,00/pro die
“domeniche escluse”, pari all'importo esposto in fattura, per quanto nel documento contabile siano state esposte n. 270 ore al costo unitario di € 35,00 pur sempre con il medesimo risultato finale (Ore 270 x € 35,00 = € 9.450,00).
Rileva, peraltro, sebbene con mail di riscontro in pari data il suddetto si fosse Parte_2 riservato di parlare “subito con il dottore per fars(m)i autorizzare o bloccare i lavori rimanenti”, che piattaforma e personale dell'appellante abbiano effettivamente continuato a stazionare ed operare all'interno dell'area recintata dell'appellata sino al 13.12.2014, senza che da questa sia mai pervenuto alcun diniego o invito alla interruzione degli interventi.
In tale comportamento può senz'altro ravvisarsi l'accettazione per comportamento concludente idoneo anche al perfezionamento della pattuizione riferita al corrispettivo.
4) Per il noleggio a caldo della piattaforma di che trattasi, pertanto, è tenuta a CP_1 corrispondere a la somma di € 9.450,00 + Iva, per un totale di € Parte_1
11.529,00#, oltre gli interessi ex D. L.vo n. 231/2002 dalla scadenza della fattura al soddisfo.
Dalla suddetta somma andrà comunque detratto l'importo di € 5.000,00 già corrisposto in esecuzione della pronuncia gravata in uno agli interessi per € 78,94 sino a quel momento maturati, così residuando a carico dell'appellata la somma di € 6.529,00 oltre gli interessi.
Nulla per la rivalutazione monetaria in quanto trattasi, nella specie, di debito di natura pecuniaria (art. 1277 cod. civ.).
pag. 5/7 5) Al medesimo risultato, ove occorra, questa corte perviene anche a non voler ritenere concludente il comportamento di CP_1
Ed invero, considerata la natura imprenditoriale dell'attività svolta da e Parte_1 fatta applicazione analogica della disciplina prevista in materia d'appalto (art. 1657 cod. civ.), dovendosi tenere conto della quantità di lavoro (v. dichiarazioni testimoniali Tes_1
e , del risultato ottenuto (non contestato) e del tempo impiegati ed operata, Tes_2 Tes_3 altresì, la comparazione con gli importi esposti nelle fatture nn. 37-38 e 45 in atti, la Corte ritiene congruo e determina in € 9.450,00 + Iva il corrispettivo dovuto da per i fatti CP_1 dedotti.
Anche in questo caso, dall'importo così determinato andrà detratto quanto già corrisposto, nella misura e nei termini sopra precisati e senza rivalutazione.
6) Resta assorbito il quinto motivo di gravame.
7) All'esito del giudizio, stante l'intervenuto pagamento parziale, l'opposto decreto va revocato;
restano comunque a carico di le spese liquidate per la fase monitoria, in CP_1 quanto il pagamento è intervenuto solo all'esito del giudizio di opposizione.
Vanno altresì poste a carico di le spese del primo grado e dell'appello, con CP_1 distrazione delle seconde in favore dell'Erario, in quanto risulta essere Parte_1 stato ammesso per la presente fase al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Lecce del 28.4.2022 (art. 133 DPR n. 115/2002).
Alla loro liquidazione si provvede come da dispositivo ex DM 55/2014 e s.m.i., applicati i parametri per le controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 desunto dal decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 28.4.2022, da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi, n. Controparte_1
1413/2021 del 28/10/2021, depositata il 29/10/2021, non notificata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto,
b) dichiara che tra e è intervenuto un Parte_1 Controparte_1 contratto di nolo cd. “a caldo”;
c) dato atto dell'intervenuto pagamento parziale della somma di € 5.000,00# revoca pag. 6/7 l'opposto decreto e condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di ,a della residua somma di € 6.529,00 oltre gli interessi ex D. Parte_3
L.vo n. 231/2002 dalla scadenza della fattura al soddisfo;
d) condanna l'appellata società al pagamento in favore di delle spese Parte_1 della fase monitoria nella misura liquidata in decreto di € 645,50 di cui € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 % se dovuti;
e) condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell'appellante, con distrazione delle spese del presente grado in favore dell'Erario, liquidate in complessivi € 2.738,00 per il primo grado ed in complessivi € 3.288,50 di cui € 382,50 per spese prenotate a debito, per il secondo grado, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 % ove dovuti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione in data 27 giugno 2025.
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio F. Esposito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione
R.G. 373/2022
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
2) Dott. Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Amedeo Citarella - Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 373 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
, P. Iva in persona del titolare e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Masiello, con cui Parte_1
è elettivamente domiciliato in Lecce, alla via Cicolella n.8/b, presso lo studio dell'avv.
Raffaella Giannotti come da mandato allegato all'atto di appello – appellante
CONTRO
(P. Iva ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante – appellata contumace
E
All'udienza del 23.1.2024, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dall'appellante, da aversi qui trascritte.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1413/2021 del 28/10/2021, depositata il
29/10/2021, non notificata, in parziale accoglimento della opposizione proposta da CP_1
[...
ravvisata nella fattispecie una ipotesi di arricchimento senza causa, revocava l'opposto decreto n.1299/2015 del 28.10.2015 con cui aveva chiesto e ottenuto Parte_1 ingiunzione per il pagamento della somma di € 11.529,00 oltre interessi e spese, come da fattura n. 2/2015 emessa a saldo del corrispettivo per il noleggio di una piattaforma elevatrice e, per l'effetto, così riqualificata la domanda, condannava l'opponente, a titolo di indennizzo, al pagamento della somma di € 5.000,00 oltre interessi dalla domanda – in ragione di € 200,00 pro die – determinata ex artt. 1226 e 2056 cc, corrispondente al presumibile arricchimento della società per aver detenuto ed utilizzato la CP_1 piattaforma elevatrice per un periodo di 25 giorni pur in assenza di un valido contratto.
Dall'istruttoria espletata, secondo il primo giudice, era sì emerso che la piattaforma era rimasta nella disponibilità dell'opponente, in un'area recintata di pertinenza di questa, per un periodo di 25 giorni, ma non era emersa la prova in ordine al sottostante rapporto negoziale e all'avvenuta pattuizione del corrispettivo.
Contro la pronuncia insorge con appello notificato in data 28.4.2022. Parte_1
Prospettati cinque motivi di ricorso, conclude per la conferma dell'opposto decreto e, comunque, per la condanna di al pagamento della residua somma di € 6,450,06 in CP_1 quanto già corrisposta, in esecuzione della pronuncia gravata, la somma di € 5.078,94 di cui
€ 78,94 per interessi.
Nella dichiarata contumacia dell'appellante, all'udienza del 23.1.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con termine per il deposito di note conclusive.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto l'assenza di un accordo tra le parti.
Secondo quanto prospettato, il tribunale, rilevato che per il contratto di noleggio non è prevista la forma scritta, avrebbe dovuto rilevare l'esistenza dell'accordo dai comportamenti concludenti delle parti, asseritamente consistenti: A) nell'accettazione della consegna della piattaforma di proprietà della ditta e dall'uso della stessa fattone da Parte_1 [...]
CP_ per tutto il periodo indicato nella contestata fattura n. 2/15 del 19.01.2015; B) nella permanenza della piattaforma all'interno dell'area recintata del C) nel CP_2 possesso esclusivo delle chiavi del mezzo da parte di , direttore del maxi- CP_3 cinema l'unico a poter consentire a e al personale di CP_4 Parte_1 utilizzare la piattaforma all'interno dello spazio recintato del D) nell'utilizzo CP_2
pag. 2/7 da parte dello stesso della piattaforma, di proprietà della ditta , per il CP_3 Parte_1 periodo indicato nella fattura n. 2/15 oggetto di causa.
Oltre che dagli esposti comportamenti, si sostiene che il tribunale avrebbe dovuto ritenere l'esistenza del rapporto negoziale dalla mancata contestazione - da parte della società opponente - della presenza della piattaforma nel periodo indicato, nonché dall'avere questa sostenuto che trattavasi di prestazione rientrante negli accordi di cui all'intercorsa corrispondenza e per la quale era stato già pagato il corrispettivo.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
In tesi, avendo ritenuto provato che la piattaforma mobile era stata lasciata nella disponibilità dell'opponente in un'area di esclusiva pertinenza della stessa nel periodo indicato in fattura, il tribunale avrebbe dovuto conseguentemente riconoscere l'esistenza di un accordo di noleggio “a caldo”.
Con il terzo motivo si censura la pronuncia per avere erroneamente ravvisato l'esistenza di una fattispecie di arricchimento senza causa per effetto del travisamento delle risultanze istruttorie.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, escluso che la disponibilità della piattaforma fosse ricompresa negli accordi di cui alla intercorsa corrispondenza, ha negato l'esistenza di un rapporto negoziale con riferimento a detta disponibilità.
Con il quinto motivo, da ultimo ed in via subordinata, ove ritenuta l'esistenza di una fattispecie di arricchimento senza causa, l'appellante lamenta l'erronea liquidazione dell'indennizzo, a suo dire operata in misura ingiustificatamente ridotta rispetto a quanto richiesto in fattura.
2) I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti attinenti al censurato travisamento delle risultanze istruttorie, travisamento che, secondo l'appellante, avrebbe erroneamente indotto il tribunale a ritenere l'assenza di un rapporto negoziale e ad inquadrare la vicenda in scrutinio nell'ambito dell'arricchimento senza causa.
3) I motivi sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito specificati.
In primo luogo, si osserva che “le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l'ordinamento giuridica” (art. 1350, II co, cod. civ.).
pag. 3/7 Nella specie, il contratto di noleggio “a caldo” dedotto dall'appellante è un contratto non tipizzato dal codice civile e per la sua sussistenza non è richiesta la forma scritta prescritta per i contratti di cui all'art. 1350 cc., onde al suo perfezionamento, oltre che dall'incontro delle volontà mediante l'accettazione della proposta, può addivenirsi anche per fatti e comportamenti concludenti.
Il giudice di prime cure, con motivazione su questo punto condivisa e non oggetto di gravame, all'esito delle prove orali ha escluso che il costo della disponibilità della piattaforma nel periodo 19 nov. – 13 dic. 2014 fosse ricompreso nel preventivo trasmesso il
22.11.2014, le cui prestazioni risultano dalle fatture n. 37 del 18.12.2014, n. 38 del 23.12
2014 e n. 45 del 29.1.2015, tutte regolarmente saldate dalla ditta opponente.
Dalle risultanze testimoniali è anche emerso, come pure ammesso dal primo giudice, che la piattaforma aerea sia rimasta nella disponibilità dell'odierna appellata nel periodo sopra detto;
il tribunale, però, in assenza di prova in ordine alla pattuizione del corrispettivo, ha escluso che tra le parti fosse intervenuto un contratto di nolo.
La tesi non è condivisibile.
L'assenza di pattuizione di un corrispettivo non consente di escludere l'esistenza di un obbligo giuridico (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 38592 del 06/12/2021 - Rv. 663352 – 01).
Nella vicenda in scrutinio il sotteso obbligo giuridico è dato da un contratto di nolo cd. “a caldo”, noto anche come noleggio con operatore, comprendente la fornitura dell'attrezzatura insieme a personale tecnico qualificato che si occupa del suo funzionamento e della sua manutenzione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8481 del 06/04/2018
- Rv. 648144 - 01).
Che nella fattispecie si sia in presenza di un contratto di nolo cd. “a caldo”, ferma la circostanza temporale del 19 nov. – 13 dic. 2015, discende in maniera evidente dalle dichiarazioni del teste dipendente (Posso dire che stavamo lì a Tes_1 Parte_1 disposizione del cinema e lavoravamo talvolta anche 16 ore al giorno. Di notte avevamo le nostre lampade allo iodio. - udienza 9.3.2019); del teste di parte appellata [Confermo Testimone_2 integralmente la circostanza di cui al punto 3 della memoria istruttoria;
la piattaforma, durante il periodo indicato, non è mai stata spostata dall'area recintata del cinema Preciso che ogni giorno la CP_4 ditta metteva a disposizione della almeno 2 lavoratori a seconda delle necessità e che Parte_1 CP_1 sono stati eseguiti tutti gli interventi indicati nel capitolo 6 ed anche altri (tutto ciò che c'era da fare nell'area
pag. 4/7 del Cinema Andromeda) – udienza 5.2.2020]; del teste già dipendente della Testimone_3 ditta (... lavoravo per conto della ditta presso l'area del Maxi Cinema Andromeda Parte_1 Parte_1 negli orari indicati. … la piattaforma è sempre rimasta a disposizione della società anche CP_4 dopo l' – ud. 17.12.2020). Per_1
I testi nulla hanno potuto riferire in ordine al corrispettivo.
Premesso che il codice conosce di fattispecie negoziali in cui l'assenza di pattuizione del corrispettivo ne consente la determinazione secondo le tariffe, gli usi o da parte del giudice
(artt. 1657 – 2225 – 2233 cod. civ.), vi è che con mail del 7.12.2014, quando la piattaforma si trovava ancora nella disponibilità dell'appellata, comunicava a Parte_1 Parte_2
della società appellata, che in disparte il costo degli addobbi, il noleggio della
[...] piattaforma avrebbe comportato un costo di € 9.450,00 + Iva in ragione di € 450,00/pro die
“domeniche escluse”, pari all'importo esposto in fattura, per quanto nel documento contabile siano state esposte n. 270 ore al costo unitario di € 35,00 pur sempre con il medesimo risultato finale (Ore 270 x € 35,00 = € 9.450,00).
Rileva, peraltro, sebbene con mail di riscontro in pari data il suddetto si fosse Parte_2 riservato di parlare “subito con il dottore per fars(m)i autorizzare o bloccare i lavori rimanenti”, che piattaforma e personale dell'appellante abbiano effettivamente continuato a stazionare ed operare all'interno dell'area recintata dell'appellata sino al 13.12.2014, senza che da questa sia mai pervenuto alcun diniego o invito alla interruzione degli interventi.
In tale comportamento può senz'altro ravvisarsi l'accettazione per comportamento concludente idoneo anche al perfezionamento della pattuizione riferita al corrispettivo.
4) Per il noleggio a caldo della piattaforma di che trattasi, pertanto, è tenuta a CP_1 corrispondere a la somma di € 9.450,00 + Iva, per un totale di € Parte_1
11.529,00#, oltre gli interessi ex D. L.vo n. 231/2002 dalla scadenza della fattura al soddisfo.
Dalla suddetta somma andrà comunque detratto l'importo di € 5.000,00 già corrisposto in esecuzione della pronuncia gravata in uno agli interessi per € 78,94 sino a quel momento maturati, così residuando a carico dell'appellata la somma di € 6.529,00 oltre gli interessi.
Nulla per la rivalutazione monetaria in quanto trattasi, nella specie, di debito di natura pecuniaria (art. 1277 cod. civ.).
pag. 5/7 5) Al medesimo risultato, ove occorra, questa corte perviene anche a non voler ritenere concludente il comportamento di CP_1
Ed invero, considerata la natura imprenditoriale dell'attività svolta da e Parte_1 fatta applicazione analogica della disciplina prevista in materia d'appalto (art. 1657 cod. civ.), dovendosi tenere conto della quantità di lavoro (v. dichiarazioni testimoniali Tes_1
e , del risultato ottenuto (non contestato) e del tempo impiegati ed operata, Tes_2 Tes_3 altresì, la comparazione con gli importi esposti nelle fatture nn. 37-38 e 45 in atti, la Corte ritiene congruo e determina in € 9.450,00 + Iva il corrispettivo dovuto da per i fatti CP_1 dedotti.
Anche in questo caso, dall'importo così determinato andrà detratto quanto già corrisposto, nella misura e nei termini sopra precisati e senza rivalutazione.
6) Resta assorbito il quinto motivo di gravame.
7) All'esito del giudizio, stante l'intervenuto pagamento parziale, l'opposto decreto va revocato;
restano comunque a carico di le spese liquidate per la fase monitoria, in CP_1 quanto il pagamento è intervenuto solo all'esito del giudizio di opposizione.
Vanno altresì poste a carico di le spese del primo grado e dell'appello, con CP_1 distrazione delle seconde in favore dell'Erario, in quanto risulta essere Parte_1 stato ammesso per la presente fase al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Lecce del 28.4.2022 (art. 133 DPR n. 115/2002).
Alla loro liquidazione si provvede come da dispositivo ex DM 55/2014 e s.m.i., applicati i parametri per le controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 desunto dal decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 28.4.2022, da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi, n. Controparte_1
1413/2021 del 28/10/2021, depositata il 29/10/2021, non notificata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto,
b) dichiara che tra e è intervenuto un Parte_1 Controparte_1 contratto di nolo cd. “a caldo”;
c) dato atto dell'intervenuto pagamento parziale della somma di € 5.000,00# revoca pag. 6/7 l'opposto decreto e condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di ,a della residua somma di € 6.529,00 oltre gli interessi ex D. Parte_3
L.vo n. 231/2002 dalla scadenza della fattura al soddisfo;
d) condanna l'appellata società al pagamento in favore di delle spese Parte_1 della fase monitoria nella misura liquidata in decreto di € 645,50 di cui € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 % se dovuti;
e) condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell'appellante, con distrazione delle spese del presente grado in favore dell'Erario, liquidate in complessivi € 2.738,00 per il primo grado ed in complessivi € 3.288,50 di cui € 382,50 per spese prenotate a debito, per il secondo grado, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 % ove dovuti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione in data 27 giugno 2025.
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio F. Esposito
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