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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/05/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Pronunciata nella causa recante N.R.G. 3355 /2024
Promossa da
, come rappresentato/a e difesa/o in atti Parte_1
Ricorrente
Contro
come rappresentato/a e difeso/a in atti;
CP_1
Resistente contumace
Oggetto: Retribuzione;
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria il 02.04.2024, il Sig. adiva il Giudice del Lavoro Parte_1 di Taranto al fine di sentir condannare la resistente società al pagamento della somma complessiva di €. 7.908,34 di cui€. 3.260,13 a titolo di differenze retributive all'intero periodo di lavoro, €. 2.275,00 a titolo di Cassa Edile e €. 2.373, a titolo di trattamento di fine rapporto
Lo stesso deduceva di aver prestato attività attività lavorativa in qualità di operaio edile specializzato dal 11/11/2021 sino al 06/07/2023, dapprima alle dipendenze della ditta individuale per poi transitare nella a seguito di passaggio d'azienda ex art. Controparte_2 CP_1
2112 c.c.
Verificata la ritualità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della società resistente ed istruita la controversia mediante prova testimoniale.
La causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza.
****
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La prova testimoniale espletata ha consentito di appurare che la veridicità di quanto dedotto dal ricorrente con riferimento a periodi di lavoro, mansioni e orari svolti.
Inoltre, non può non valutarsi debitamente, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., anche il contegno processuale della la quale è rimasta ingiustificatamente contumace. Appare evidente che CP_1 da tale condotta omissiva possa dedursi, quanto meno, l'assenza di valide ragioni da opporre alla domanda. Anzi, ancor più decisivamente, è doveroso rilevare che, ai sensi dell'art. 232 cpc., “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Orbene, nel caso di specie, valutati positivamente gli “altri elementi di prova” costituiti dalle citate emergenze testimoniali e documentali, la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della società, Sig. , può legittimamente comportare ex se Controparte_2 un effetto di definitivo e pieno accertamento delle pretese del ricorrente.
Se così è, risultando provate l'esistenza e la natura del rapporto dedotto in giudizio, la sua durata e la natura delle mansioni svolte, appare fondata la domanda di differenze retributive, essendo ovviamente onere del datore (nel caso di specie non assolto) provare l'esatto adempimento (quale fatto estintivo del diritto azionato) degli obblighi retributivi.
In merito al quantum della pretesa attorea questo Giudice ritiene utilizzabili i conteggi effettuati dalla parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1.accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente società a pagare in favore dell'odierno ricorrente, € 7.908,34 di cui€. 3.260,13 a titolo di differenze retributive all'intero periodo di lavoro,
€. 2.275,00 a titolo di Cassa Edile e €. 2.373, a titolo di trattamento di fine rapporto
2. condanna, altresì, la resistente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi € 1500,00 oltre IVA e CPA.
Taranto, 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Pronunciata nella causa recante N.R.G. 3355 /2024
Promossa da
, come rappresentato/a e difesa/o in atti Parte_1
Ricorrente
Contro
come rappresentato/a e difeso/a in atti;
CP_1
Resistente contumace
Oggetto: Retribuzione;
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria il 02.04.2024, il Sig. adiva il Giudice del Lavoro Parte_1 di Taranto al fine di sentir condannare la resistente società al pagamento della somma complessiva di €. 7.908,34 di cui€. 3.260,13 a titolo di differenze retributive all'intero periodo di lavoro, €. 2.275,00 a titolo di Cassa Edile e €. 2.373, a titolo di trattamento di fine rapporto
Lo stesso deduceva di aver prestato attività attività lavorativa in qualità di operaio edile specializzato dal 11/11/2021 sino al 06/07/2023, dapprima alle dipendenze della ditta individuale per poi transitare nella a seguito di passaggio d'azienda ex art. Controparte_2 CP_1
2112 c.c.
Verificata la ritualità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della società resistente ed istruita la controversia mediante prova testimoniale.
La causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza.
****
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La prova testimoniale espletata ha consentito di appurare che la veridicità di quanto dedotto dal ricorrente con riferimento a periodi di lavoro, mansioni e orari svolti.
Inoltre, non può non valutarsi debitamente, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., anche il contegno processuale della la quale è rimasta ingiustificatamente contumace. Appare evidente che CP_1 da tale condotta omissiva possa dedursi, quanto meno, l'assenza di valide ragioni da opporre alla domanda. Anzi, ancor più decisivamente, è doveroso rilevare che, ai sensi dell'art. 232 cpc., “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Orbene, nel caso di specie, valutati positivamente gli “altri elementi di prova” costituiti dalle citate emergenze testimoniali e documentali, la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della società, Sig. , può legittimamente comportare ex se Controparte_2 un effetto di definitivo e pieno accertamento delle pretese del ricorrente.
Se così è, risultando provate l'esistenza e la natura del rapporto dedotto in giudizio, la sua durata e la natura delle mansioni svolte, appare fondata la domanda di differenze retributive, essendo ovviamente onere del datore (nel caso di specie non assolto) provare l'esatto adempimento (quale fatto estintivo del diritto azionato) degli obblighi retributivi.
In merito al quantum della pretesa attorea questo Giudice ritiene utilizzabili i conteggi effettuati dalla parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1.accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente società a pagare in favore dell'odierno ricorrente, € 7.908,34 di cui€. 3.260,13 a titolo di differenze retributive all'intero periodo di lavoro,
€. 2.275,00 a titolo di Cassa Edile e €. 2.373, a titolo di trattamento di fine rapporto
2. condanna, altresì, la resistente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi € 1500,00 oltre IVA e CPA.
Taranto, 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone