Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1164 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Parte_1 C.F._1
Martellotta;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Maria Controparte_1 C.F._2
Carmela Iannini;
RESISTENTE
Oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Rende (CS) in data 15.9.2012, dal quale sono nati due figli, (16.10.2013) Controparte_1 Per_1
e (14.8.2019), ed adottarsi le statuizioni accessorie. Per_2
Il convenuto ha aderito alla domanda principale.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
Risulta dagli atti che il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 1425/2023 del 7.9.2023 ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
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Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la comune volontà delle parti di addivenire al divorzio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Riguardo alle questioni accessorie, devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario avuto particolare riguardo agli interessi della prole, le seguenti condizioni pattuite dalle parti all'udienza del 14.1.2025: affido condiviso dei minori, collocamento presso la madre e frequentazione dei minori stessi con il padre secondo l'assetto stabilito in sede di separazione;
il sig. verserà CP_1 alla sig.ra per il mantenimento di entrambi i figli la somma di euro 330,00 mensili, da Pt_1 rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
la sig.ra CP_1 continuerà a percepire l'intero importo dell'assegno unico.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse pattuite all'udienza del 14.1.2025;
- compensa le spese processuali;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 15.1.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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