Articolo 1 della Legge 8 marzo 1958, n. 194
Versione
10 aprile 1958
Art. 1. Articolo unico.

La laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli e' titolo di ammissione ai concorsi per le carriere direttive delle pubbliche Amministrazioni per le quali sia prevista, fra i titoli di studio richiesti, la' laurea in economia e commercio. Restano ferme le disposizioni dei singoli ordinamenti che gia' prevedono la laurea in scienze coloniali quale titolo valido per l'ammissione alla carriera direttiva.

Entrata in vigore il 10 aprile 1958