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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/07/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 30/06/2025, celebrata in presenza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 454/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alba Di Lascio, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
1 APPELLANTE
E
e Controparte_1 CP_2 CP_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Panico, come da
[...]
mandato allegato alla memoria difensiva di appello, ed elettivamente domiciliati presso indirizzo pec;
APPELLATI
OGGETTO: ricalcolo RIA – retribuzione individuale di anzianità.
Appello avverso la sentenza n. 1088/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta in primo grado dai lavoratori, con vittoria di spese.
Per gli appellati: rigettare l'appello, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con unico ricorso depositato in data 12/02/2021, i lavoratori in epigrafe,
premesso che erano dipendenti della immessi in ruolo: Pt_1 Parte_2
dal 01/09/1986 (liv VII), dal 03/11/1989 (liv VI),
[...] CP_2
dal 16/08/1989 (liv III); che la Controparte_3 Parte_1
2 riconosceva la RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità) ai sensi della legge regionale n. 27/1984 in attuazione del DPR n. 347/1983; che tuttavia la erogava a titolo di RIA un importo inferiore a quello realmente Pt_1
spettante, in quanto non calcolava tutti gli aumenti biennali di anzianità;
che la normativa intervenuta in materia aveva dapprima riconosciuto la
RIA (altrimenti detta “salario di anzianità”) e ne aveva previsto gli incrementi (legge regionale n. 27/1984 e legge regionale n. 12/1991) ma poi la contrattazione collettiva di comparto l'aveva “congelata” a partire dall'01/01/1994 (art. 28 del CCNL Comparto Regioni-Enti Locali,
regolante il periodo 01/01/1994 – 31/12/1995); che l'Amministrazione
aveva erroneamente erogato una somma inferiore, in quanto il congelamento della doveva operare solo dopo il 01/01/1994, restando dovuti gli scatti biennali di anzianità per tutto il periodo anteriore;
adivano il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno e chiedevano la condanna della al pagamento delle differenze stipendiali dovute Parte_1
(€ 1.983,20 per il periodo 01/01/2014 –31/12/2019 per , € Parte_2
1.349,95 per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2019 per , ed € CP_2
1.032,20 per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2019 per ), Controparte_3
oltre accessori e spese processuali.
3 La si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della Pt_1
domanda, e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 23/06/2023 il giudice di prime cure accoglieva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza la proponeva appello con ricorso Pt_1
depositato in data 25/07/2023.
L'Amministrazione regionale ripercorreva la disciplina legale e contrattuale della , illustrando l'avvenuta soppressione degli scatti biennali rivendicati dai lavoratori e ribadendo l'esattezza delle somme già
erogate. Confutava le avverse pretese e chiedeva la riforma della pronunzia di primo grado.
Gli appellati si costituivano in giudizio con memoria difensiva depositata in data 24/01/2025 e deducevano l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna, celebrata in presenza, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della va accolto. Parte_1
Occorre prendere le mosse dalla normativa di riferimento.
4 L'art. 12 della Legge n. 730/1986 stabilisce che:
“
1. Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari
straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione
alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980
e febbraio 1981 in e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni Pt_1
di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in
Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11
maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e del bradisismo Pt_1
dell'area flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo VIII
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31
marzo 1986, o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno,
è immesso, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e previo
superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei
requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da
istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano
servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato
titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla
e dal Il personale degli enti non Parte_1 Controparte_4
5 territoriali e delle società a partecipazione statale convenzionati con il
Ministro per il coordinamento della protezione civile è immesso nei ruoli
speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti.
2. La immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 è subordinata al
possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad
eccezione dell'età, e al superamento del concorso previsto dal medesimo
comma, da svolgere secondo modalità stabilite ai sensi del comma 6. Non
possono in ogni caso essere ammessi al concorso i soggetti sottoposti a
misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956,
n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646.
3. Possono richiedere, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2,
l'immissione nei ruoli speciali i dipendenti di ogni ente ed amministrazione
anche statale che abbiano svolto attività di servizio in relazione agli eventi
sismici indicati al comma 1.
4. Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali
previsti dal presente articolo è pari a quello iniziale del livello di
inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo
di servizio prestato”.
6 La giurisprudenza amministrativa ha rilevato che “l' art. 12 medesimo, nel
disciplinare l'immissione in ruolo del personale convenzionato da enti ed
amministrazioni in occasione di varie calamità naturali, non prevede che
l'assunzione abbia un effetto retroattivo e comporti il riconoscimento
dello status giuridico ed economico del dipendente con decorrenza
dall'originaria instaurazione del rapporto convenzionale, ma al comma 4
si limita a stabilire che il trattamento economico del personale immesso
nei ruoli speciali è pari a quello iniziale del livello di inquadramento
rideterminato sulla base di un'anzianità pari al periodo di servizio
prestato; il che significa che il servizio pregresso viene considerato utile
ai soli fini economici, influendo sul valore dell'anzianità e, quindi, sulla
misura del livello retributivo spettante per il solo periodo successivo
all'immissione in ruolo” (Cons. Stato, sentenza n. 5621 del 17/11/2014, la quale richiama Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2012 n. 3112).
Ne consegue che i lavoratori qui appellati avevano diritto all'inserimento nei ruoli regionali, con trattamento retributivo corrispondente a quello iniziale della categoria di inquadramento ma con valorizzazione del lavoro svolto presso la struttura commissariale ai soli fini economici e per la sola anzianità.
7 L'Amministrazione ha dato attuazione all'art. 12, procedendo all'inserimento in ruolo degli appellati:
dal 01/09/1986 (liv VII); Parte_2
dal 03/11/1989 (liv VI); CP_2
dal 16/08/1989 (liv III). Controparte_3
Con delibere nn. 5282 e 5283 del 06/08/1998 è avvenuto il riconoscimento del servizio pregresso prestato da tutto il personale interessato, ai fini dell'individuazione del salario di anzianità spettante.
Con successivi decreti, comunicati illo tempore ai lavoratori e dagli stessi all'epoca non impugnati, l'ente ha determinato la RIA annua dovuta, e ha poi versato gli arretrati.
nel procedere alla determinazione della retribuzione Parte_4
individuale di anzianità, ha dovuto tenere conto della disciplina operante in materia:
- D.P.R. n. 347/1983;
- D.P.R. n. 268/1987;
- D.P.R. n. 333/1990.
Nello specifico, l'art. 41 del D.P.R. n. 347/1983, regolante il rapporto del personale degli enti locali per il periodo dal 01/01/1983 al 31/12/1984, con
8 effetti economici protratti sino al 30/06/1985, individuava il nuovo istituto del “salario individuale di anzianità” e disponeva espressamente che “La
progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982. Al
personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla
data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua
fissa per ciascuna qualifica funzionale”.
Risulta quindi abrogato il sistema di progressione automatica con
scatti biennali a decorrere dal 01/01/1983.
A conferma di tale interpretazione, il Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 98
del 28/01/1997 ha affermato che “l'art. 41 D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347
ha stabilito che, a partire dall'1 gennaio dello stesso anno, la
progressione economica dei dipendenti degli enti locali basati sula
anzianità di servizio si fonda non più sugli incrementi periodici dello
stipendio […] bensì sul diverso criterio, conseguente al passaggio
dell'inquadramento degli impiegati stessi dal regime dei livelli retributivi
a quello delle qualifiche funzionali, in virtù del quale lo stipendio va
determinato tenendo conto dell'ammontare annuo lordo determinato per
ciascuna qualifica funzionale, cui si somma l'importo fisso del salario di
anzianità, mentre la valutazione della c.d. anzianità pregressa alla data
9 del 31 dicembre 1982 implica uno specifico incremento retributivo che
resta in godimento individuale”.
Secondo le tabelle previste da detto DPR, la RIA iniziale corrispondeva all'importo fisso annuo di:
£ 198.000 per la I qualifica
£ 216.000 per la II qualifica
£ 234.000 per la III qualifica
£ 267.000 per la IV qualifica
£ 312.000 per la V qualifica
£ 330.000 per la VI qualifica
£ 384.000 per la VII qualifica
£ 518.000 per la VIII qualifica
Il successivo D.P.R. n. 268/1987 disciplinava il periodo dal 01/01/1985 al
31/12/1987, protraendo il suoi effetti sino al 30/12/1988.
All'art. 37 veniva previsto un incremento alla retribuzione di anzianità già
maturata per effetto del D.P.R. n. 347/1987, pari al medesimo importo annuo già previsto in sede di prima istituzione della RIA (cioè le somme già sopra indicate).
10 Infine, l'art 44 del D.P.R. n. 333/1990, che disciplinava il periodo dal
01/01/1998 al 31/12/1990, prevedeva un ulteriore incremento della RIA,
con importo sempre del medesimo ammontare.
Dopo tale DPR non è più intervenuta alcuna disposizione (di legge o di contratto collettivo) che abbia previsto ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità.
Neppure il CCNL comparto regioni ed enti locali contempla un incremento della RIA.
Anzi, l'art. 28 del CCNL del 06/07/1995 stabilisce che la RIA fa parte del trattamento economico dei lavoratori solo “ove acquisita”, cioè solo per il personale che l'abbia legittimamente maturata ai sensi delle previgenti norme disciplinanti tale istituto, ora definitivamente superate dalle disposizioni contrattuali di comparto.
Nel caso di specie i lavoratori nel ricorso di primo grado hanno erroneamente dedotto il permanere degli scatti biennali per tutto il periodo fino al 01/01/1994, prospettando il ricalcolo della RIA e rivendicando “a cascata” i relativi incrementi per tutti gli anni fino al 2019 (v. conteggio di parte ricorrente depositato in primo grado).
11 Tale pretesa è infondata, atteso che – come sopra già esposto- il sistema di progressione automatica con scatti biennali è stato invece abrogato a decorrere dal 01/01/1983 e non sono stati più previsti incrementi della RIA
dopo il 31/12/1990.
ha inoltre dedotto di avere applicato, e di avere pagato agli Parte_4
appellati, la RIA di cui alla qualifica (pacificamente posseduta dagli appellati), unitamente ai relativi incrementi previsti per legge: tale dato,
inerente il percetto già erogato, non risulta contestato né smentito in giudizio.
Nessuna somma spetta quindi agli appellati a titolo di ricalcolo della RIA.
Nessun diritto a differenze o somme può scaturire, poi, dall'art. 19, comma
2, legge regionale n. 1/2007.
Tale norma ha invero previsto il riconoscimento del servizio pregresso ai soli fini giuridici, cioè senza effetti retributivi e senza stabilire alcun incremento economico né tantomeno apportare modifiche all'importo della
RIA già risultante dalla disciplina sopra richiamata.
Parimenti ininfluente è l'art. 7, co. 1, D.L. n. 384/1992, secondo cui “Resta
ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla
12 base degli accordi di comparto di cui alla l. 29 marzo 1983, n. 93 e
s.m.i.”.
Lo stesso Legislatore ha dato l'interpretazione autentica della norma quando, con l'art. 51, co. 3, legge n. 388/2000, ha chiarito che “L'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel
senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla
base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93,
relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la
data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle
anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della
retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei
giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”.
E' espressamente esclusa dalla legge, dunque, la possibilità di valorizzare il servizio prestato dopo il 31/12/1990 e fino al 31/12/1993 ai fini di un ricalcolo della RIA.
Con riferimento ai lavoratori qui appellati, del resto, nessun giudicato risulta essersi formato alla data di entrata in vigore della predetta legge.
13 Si aggiunge che la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale inerente l'art. 51, co. 3,
legge n. 388/2000, ritenendo ragionevole la "cristallizzazione" del trattamento economico dei dipendenti pubblici per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica (C. Cost. ord. 20 giugno 2002 n. 263).
La pretesa azionata in primo grado dai lavoratori appare, dunque, del tutto infondata, con conseguente accoglimento del gravame proposto dalla
Pt_1
La ricostruzione sopra esposta, già adottata da questo Collegio in precedenti pronunzie di secondo grado, risulta conforme all'orientamento ribadito anche di recente dalla S.C.
“In tema di retribuzione individuale di anzianità (RIA) del personale
regionale proveniente dai Centri di Formazione Professionale, il
riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente di
provenienza non può fondarsi sull'art. 2, commi 1 e 2, della legge
regionale n. 14/1991, dichiarati incostituzionali dalla Corte Pt_1
Costituzionale con sentenza n. 109/2000 per contrasto con gli artt. 3 e 97
Cost., in quanto tali norme operavano un'irragionevole e arbitraria
assimilazione retroattiva tra il trattamento giuridico ed economico del
14 personale già di ruolo e quello spettante ai titolari di rapporti di lavoro di
diversa natura. Per il personale del Comparto Regioni ed Enti locali, la
RIA già maturata per effetto del DPR n. 347/1983 e del DPR n. 268/1987
subisce un ultimo incremento definitivo solo in base all'art. 44 del DPR n.
333/1990, corrisposto dal 1° gennaio 1989 con riferimento al servizio
prestato fino al 31 dicembre 1988, senza che siano dovuti ulteriori scatti
per il periodo 1° gennaio 1989 - 31 dicembre 1990. Non trovano
applicazione per tale personale le disposizioni sulla maggiorazione RIA
previste per il Comparto Ministeri dal DPR n. 44/1990, né
conseguentemente rilevano l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384/1992 e la
relativa norma interpretativa di cui all'art. 51, comma 3, della legge n.
388/2000, che si riferiscono esclusivamente alla maturazione delle
anzianità di servizio ai fini delle maggiorazioni RIA per il personale
ministeriale e le altre categorie di cui all'art. 2 del DPR n. 68/1986”
(Cass. ord. n. 5513 del 02/03/2025).
In particolare, i Giudici di legittimità, dopo avere ricostruito il quadro normativo di riferimento, hanno evidenziato che:
-la Corte Costituzionale con la sentenza n. 109 del 2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale
15 n. 14 del 1991, in quanto - pur prevedendo l'immissione nei ruoli regionali del personale ex lege regionale n. 32 del 1984 solo dal 1° gennaio 1992-
equiparava, sia sotto il profilo giuridico che economico, il trattamento spettante a tale personale a quello dei dipendenti regionali di ruolo relativamente al periodo 1° settembre 1986-31 dicembre 1991;
-“La Corte costituzionale ha affermato che risultava evidente la
illegittimità costituzionale delle norme in oggetto per contrasto con gli
artt. 3 e 97, della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole e
arbitraria assimilazione, con efficacia retroattiva, "a tutti gli effetti", cioè
sia quelli retributivi, sia quelli relativi all'anzianità pregressa, tra il
complessivo trattamento giuridico ed economico spettante al personale
che era già di ruolo e quello spettante a coloro che, nello stesso periodo di
tempo, erano invece titolari di rapporti di lavoro di diversa natura”;
-“A seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, è stata
promulgata la legge reg. n. 2 del 2001, che ha così innovato l'art. 1,
comma 1, della legge reg. n. 14 del 1991: “Il personale docente e non
docente di cui all'art. 1 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 32, è
inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con decorrenza 1° settembre
16 giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989
n. 23 e successivo accordo, nell'ambito della dotazione organica
complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984
n. 32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi
livelli funzionali”. Il comma 2 dello stesso articolo 4 della legge reg. n. 2
del 2001 ha stabilito, poi, che la disposizione, prevista al comma 3
dell'art. 3 della legge reg. n. 32 del 1984, confermato dal comma 3
dell'art. 2 della legge reg. n. 14 del 1991 fosse così integrata: “dopo la
parola retribuiti aggiungere (virgola) ad eccezione del salario di anzianità
maturato al 30/8/1986 presso l'Ente di provenienza”;
-in ordine allo scatto RIA, “Il DPR n. 333 del 1990, che ha disciplinato il
periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, con decorrenza degli effetti
economici dall'1° luglio 1988, così come la legge regionale di recepimento
n. 12 del 1991 non contenevano, a differenza dei DPR n. 347 del 1983 e n.
268 del 1987 e delle leggi regionali di recepimento n. 27 del 1984 e 23 del
1989, alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire
ulteriori somme, neanche a titolo di acconto, in caso di mancata
approvazione del successivo accordo.
L'art. 44 del suddetto DPR 333/90, che qui viene in rilievo, disponeva che:
17 “1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale che abbia
prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la
retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi
annui lordi (…)
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il
31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di
servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio
1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo
liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 settembre 1987, n. 494”
In ragione di tale disposizione la retribuzione di anzianità già maturata
per effetto del dPR n. 347 del 1983 e del dPR n. 268 del 1987 subiva un
ulteriore e ultimo incremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1°
gennaio 1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima
istituzione del salario di anzianità, con riferimento al servizio maturato
fino al 31 dicembre 1988.
Dunque, nessuno scatto era dovuto per il periodo 1° gennaio 1989-31
dicembre 1990”;
18 Sulla scorta di tale interpretazione, risulta appurata l'infondatezza della pretesa degli attuali appellati, volta ad ottenere il ricalcolo della RIA
sull'erroneo presupposto della applicabilità degli scatti di anzianità e di ulteriori incrementi della RIA in periodi in cui invece tali scatti e tali incrementi non erano più previsti.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 454/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , avverso la sentenza n. CP_2 Controparte_3
1088/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dai lavoratori con il ricorso di primo grado;
2)condanna gli appellati in solido alla rifusione, in favore della Pt_1
delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi €
[...]
19 2.102,40 per il primo grado e in complessivi € 2.332,80 per il secondo grado, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA
come per legge.
Salerno, 30/06/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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1986 e ad esso si applica, a tutto il 31 dicembre 1991, il trattamento
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 30/06/2025, celebrata in presenza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 454/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alba Di Lascio, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
1 APPELLANTE
E
e Controparte_1 CP_2 CP_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Panico, come da
[...]
mandato allegato alla memoria difensiva di appello, ed elettivamente domiciliati presso indirizzo pec;
APPELLATI
OGGETTO: ricalcolo RIA – retribuzione individuale di anzianità.
Appello avverso la sentenza n. 1088/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta in primo grado dai lavoratori, con vittoria di spese.
Per gli appellati: rigettare l'appello, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con unico ricorso depositato in data 12/02/2021, i lavoratori in epigrafe,
premesso che erano dipendenti della immessi in ruolo: Pt_1 Parte_2
dal 01/09/1986 (liv VII), dal 03/11/1989 (liv VI),
[...] CP_2
dal 16/08/1989 (liv III); che la Controparte_3 Parte_1
2 riconosceva la RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità) ai sensi della legge regionale n. 27/1984 in attuazione del DPR n. 347/1983; che tuttavia la erogava a titolo di RIA un importo inferiore a quello realmente Pt_1
spettante, in quanto non calcolava tutti gli aumenti biennali di anzianità;
che la normativa intervenuta in materia aveva dapprima riconosciuto la
RIA (altrimenti detta “salario di anzianità”) e ne aveva previsto gli incrementi (legge regionale n. 27/1984 e legge regionale n. 12/1991) ma poi la contrattazione collettiva di comparto l'aveva “congelata” a partire dall'01/01/1994 (art. 28 del CCNL Comparto Regioni-Enti Locali,
regolante il periodo 01/01/1994 – 31/12/1995); che l'Amministrazione
aveva erroneamente erogato una somma inferiore, in quanto il congelamento della doveva operare solo dopo il 01/01/1994, restando dovuti gli scatti biennali di anzianità per tutto il periodo anteriore;
adivano il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno e chiedevano la condanna della al pagamento delle differenze stipendiali dovute Parte_1
(€ 1.983,20 per il periodo 01/01/2014 –31/12/2019 per , € Parte_2
1.349,95 per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2019 per , ed € CP_2
1.032,20 per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2019 per ), Controparte_3
oltre accessori e spese processuali.
3 La si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della Pt_1
domanda, e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 23/06/2023 il giudice di prime cure accoglieva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza la proponeva appello con ricorso Pt_1
depositato in data 25/07/2023.
L'Amministrazione regionale ripercorreva la disciplina legale e contrattuale della , illustrando l'avvenuta soppressione degli scatti biennali rivendicati dai lavoratori e ribadendo l'esattezza delle somme già
erogate. Confutava le avverse pretese e chiedeva la riforma della pronunzia di primo grado.
Gli appellati si costituivano in giudizio con memoria difensiva depositata in data 24/01/2025 e deducevano l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna, celebrata in presenza, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della va accolto. Parte_1
Occorre prendere le mosse dalla normativa di riferimento.
4 L'art. 12 della Legge n. 730/1986 stabilisce che:
“
1. Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari
straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione
alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980
e febbraio 1981 in e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni Pt_1
di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in
Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11
maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e del bradisismo Pt_1
dell'area flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo VIII
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31
marzo 1986, o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno,
è immesso, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e previo
superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei
requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da
istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano
servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato
titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla
e dal Il personale degli enti non Parte_1 Controparte_4
5 territoriali e delle società a partecipazione statale convenzionati con il
Ministro per il coordinamento della protezione civile è immesso nei ruoli
speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti.
2. La immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 è subordinata al
possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad
eccezione dell'età, e al superamento del concorso previsto dal medesimo
comma, da svolgere secondo modalità stabilite ai sensi del comma 6. Non
possono in ogni caso essere ammessi al concorso i soggetti sottoposti a
misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956,
n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646.
3. Possono richiedere, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2,
l'immissione nei ruoli speciali i dipendenti di ogni ente ed amministrazione
anche statale che abbiano svolto attività di servizio in relazione agli eventi
sismici indicati al comma 1.
4. Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali
previsti dal presente articolo è pari a quello iniziale del livello di
inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo
di servizio prestato”.
6 La giurisprudenza amministrativa ha rilevato che “l' art. 12 medesimo, nel
disciplinare l'immissione in ruolo del personale convenzionato da enti ed
amministrazioni in occasione di varie calamità naturali, non prevede che
l'assunzione abbia un effetto retroattivo e comporti il riconoscimento
dello status giuridico ed economico del dipendente con decorrenza
dall'originaria instaurazione del rapporto convenzionale, ma al comma 4
si limita a stabilire che il trattamento economico del personale immesso
nei ruoli speciali è pari a quello iniziale del livello di inquadramento
rideterminato sulla base di un'anzianità pari al periodo di servizio
prestato; il che significa che il servizio pregresso viene considerato utile
ai soli fini economici, influendo sul valore dell'anzianità e, quindi, sulla
misura del livello retributivo spettante per il solo periodo successivo
all'immissione in ruolo” (Cons. Stato, sentenza n. 5621 del 17/11/2014, la quale richiama Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2012 n. 3112).
Ne consegue che i lavoratori qui appellati avevano diritto all'inserimento nei ruoli regionali, con trattamento retributivo corrispondente a quello iniziale della categoria di inquadramento ma con valorizzazione del lavoro svolto presso la struttura commissariale ai soli fini economici e per la sola anzianità.
7 L'Amministrazione ha dato attuazione all'art. 12, procedendo all'inserimento in ruolo degli appellati:
dal 01/09/1986 (liv VII); Parte_2
dal 03/11/1989 (liv VI); CP_2
dal 16/08/1989 (liv III). Controparte_3
Con delibere nn. 5282 e 5283 del 06/08/1998 è avvenuto il riconoscimento del servizio pregresso prestato da tutto il personale interessato, ai fini dell'individuazione del salario di anzianità spettante.
Con successivi decreti, comunicati illo tempore ai lavoratori e dagli stessi all'epoca non impugnati, l'ente ha determinato la RIA annua dovuta, e ha poi versato gli arretrati.
nel procedere alla determinazione della retribuzione Parte_4
individuale di anzianità, ha dovuto tenere conto della disciplina operante in materia:
- D.P.R. n. 347/1983;
- D.P.R. n. 268/1987;
- D.P.R. n. 333/1990.
Nello specifico, l'art. 41 del D.P.R. n. 347/1983, regolante il rapporto del personale degli enti locali per il periodo dal 01/01/1983 al 31/12/1984, con
8 effetti economici protratti sino al 30/06/1985, individuava il nuovo istituto del “salario individuale di anzianità” e disponeva espressamente che “La
progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982. Al
personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla
data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua
fissa per ciascuna qualifica funzionale”.
Risulta quindi abrogato il sistema di progressione automatica con
scatti biennali a decorrere dal 01/01/1983.
A conferma di tale interpretazione, il Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 98
del 28/01/1997 ha affermato che “l'art. 41 D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347
ha stabilito che, a partire dall'1 gennaio dello stesso anno, la
progressione economica dei dipendenti degli enti locali basati sula
anzianità di servizio si fonda non più sugli incrementi periodici dello
stipendio […] bensì sul diverso criterio, conseguente al passaggio
dell'inquadramento degli impiegati stessi dal regime dei livelli retributivi
a quello delle qualifiche funzionali, in virtù del quale lo stipendio va
determinato tenendo conto dell'ammontare annuo lordo determinato per
ciascuna qualifica funzionale, cui si somma l'importo fisso del salario di
anzianità, mentre la valutazione della c.d. anzianità pregressa alla data
9 del 31 dicembre 1982 implica uno specifico incremento retributivo che
resta in godimento individuale”.
Secondo le tabelle previste da detto DPR, la RIA iniziale corrispondeva all'importo fisso annuo di:
£ 198.000 per la I qualifica
£ 216.000 per la II qualifica
£ 234.000 per la III qualifica
£ 267.000 per la IV qualifica
£ 312.000 per la V qualifica
£ 330.000 per la VI qualifica
£ 384.000 per la VII qualifica
£ 518.000 per la VIII qualifica
Il successivo D.P.R. n. 268/1987 disciplinava il periodo dal 01/01/1985 al
31/12/1987, protraendo il suoi effetti sino al 30/12/1988.
All'art. 37 veniva previsto un incremento alla retribuzione di anzianità già
maturata per effetto del D.P.R. n. 347/1987, pari al medesimo importo annuo già previsto in sede di prima istituzione della RIA (cioè le somme già sopra indicate).
10 Infine, l'art 44 del D.P.R. n. 333/1990, che disciplinava il periodo dal
01/01/1998 al 31/12/1990, prevedeva un ulteriore incremento della RIA,
con importo sempre del medesimo ammontare.
Dopo tale DPR non è più intervenuta alcuna disposizione (di legge o di contratto collettivo) che abbia previsto ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità.
Neppure il CCNL comparto regioni ed enti locali contempla un incremento della RIA.
Anzi, l'art. 28 del CCNL del 06/07/1995 stabilisce che la RIA fa parte del trattamento economico dei lavoratori solo “ove acquisita”, cioè solo per il personale che l'abbia legittimamente maturata ai sensi delle previgenti norme disciplinanti tale istituto, ora definitivamente superate dalle disposizioni contrattuali di comparto.
Nel caso di specie i lavoratori nel ricorso di primo grado hanno erroneamente dedotto il permanere degli scatti biennali per tutto il periodo fino al 01/01/1994, prospettando il ricalcolo della RIA e rivendicando “a cascata” i relativi incrementi per tutti gli anni fino al 2019 (v. conteggio di parte ricorrente depositato in primo grado).
11 Tale pretesa è infondata, atteso che – come sopra già esposto- il sistema di progressione automatica con scatti biennali è stato invece abrogato a decorrere dal 01/01/1983 e non sono stati più previsti incrementi della RIA
dopo il 31/12/1990.
ha inoltre dedotto di avere applicato, e di avere pagato agli Parte_4
appellati, la RIA di cui alla qualifica (pacificamente posseduta dagli appellati), unitamente ai relativi incrementi previsti per legge: tale dato,
inerente il percetto già erogato, non risulta contestato né smentito in giudizio.
Nessuna somma spetta quindi agli appellati a titolo di ricalcolo della RIA.
Nessun diritto a differenze o somme può scaturire, poi, dall'art. 19, comma
2, legge regionale n. 1/2007.
Tale norma ha invero previsto il riconoscimento del servizio pregresso ai soli fini giuridici, cioè senza effetti retributivi e senza stabilire alcun incremento economico né tantomeno apportare modifiche all'importo della
RIA già risultante dalla disciplina sopra richiamata.
Parimenti ininfluente è l'art. 7, co. 1, D.L. n. 384/1992, secondo cui “Resta
ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla
12 base degli accordi di comparto di cui alla l. 29 marzo 1983, n. 93 e
s.m.i.”.
Lo stesso Legislatore ha dato l'interpretazione autentica della norma quando, con l'art. 51, co. 3, legge n. 388/2000, ha chiarito che “L'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel
senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla
base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93,
relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la
data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle
anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della
retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei
giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”.
E' espressamente esclusa dalla legge, dunque, la possibilità di valorizzare il servizio prestato dopo il 31/12/1990 e fino al 31/12/1993 ai fini di un ricalcolo della RIA.
Con riferimento ai lavoratori qui appellati, del resto, nessun giudicato risulta essersi formato alla data di entrata in vigore della predetta legge.
13 Si aggiunge che la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale inerente l'art. 51, co. 3,
legge n. 388/2000, ritenendo ragionevole la "cristallizzazione" del trattamento economico dei dipendenti pubblici per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica (C. Cost. ord. 20 giugno 2002 n. 263).
La pretesa azionata in primo grado dai lavoratori appare, dunque, del tutto infondata, con conseguente accoglimento del gravame proposto dalla
Pt_1
La ricostruzione sopra esposta, già adottata da questo Collegio in precedenti pronunzie di secondo grado, risulta conforme all'orientamento ribadito anche di recente dalla S.C.
“In tema di retribuzione individuale di anzianità (RIA) del personale
regionale proveniente dai Centri di Formazione Professionale, il
riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente di
provenienza non può fondarsi sull'art. 2, commi 1 e 2, della legge
regionale n. 14/1991, dichiarati incostituzionali dalla Corte Pt_1
Costituzionale con sentenza n. 109/2000 per contrasto con gli artt. 3 e 97
Cost., in quanto tali norme operavano un'irragionevole e arbitraria
assimilazione retroattiva tra il trattamento giuridico ed economico del
14 personale già di ruolo e quello spettante ai titolari di rapporti di lavoro di
diversa natura. Per il personale del Comparto Regioni ed Enti locali, la
RIA già maturata per effetto del DPR n. 347/1983 e del DPR n. 268/1987
subisce un ultimo incremento definitivo solo in base all'art. 44 del DPR n.
333/1990, corrisposto dal 1° gennaio 1989 con riferimento al servizio
prestato fino al 31 dicembre 1988, senza che siano dovuti ulteriori scatti
per il periodo 1° gennaio 1989 - 31 dicembre 1990. Non trovano
applicazione per tale personale le disposizioni sulla maggiorazione RIA
previste per il Comparto Ministeri dal DPR n. 44/1990, né
conseguentemente rilevano l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384/1992 e la
relativa norma interpretativa di cui all'art. 51, comma 3, della legge n.
388/2000, che si riferiscono esclusivamente alla maturazione delle
anzianità di servizio ai fini delle maggiorazioni RIA per il personale
ministeriale e le altre categorie di cui all'art. 2 del DPR n. 68/1986”
(Cass. ord. n. 5513 del 02/03/2025).
In particolare, i Giudici di legittimità, dopo avere ricostruito il quadro normativo di riferimento, hanno evidenziato che:
-la Corte Costituzionale con la sentenza n. 109 del 2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale
15 n. 14 del 1991, in quanto - pur prevedendo l'immissione nei ruoli regionali del personale ex lege regionale n. 32 del 1984 solo dal 1° gennaio 1992-
equiparava, sia sotto il profilo giuridico che economico, il trattamento spettante a tale personale a quello dei dipendenti regionali di ruolo relativamente al periodo 1° settembre 1986-31 dicembre 1991;
-“La Corte costituzionale ha affermato che risultava evidente la
illegittimità costituzionale delle norme in oggetto per contrasto con gli
artt. 3 e 97, della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole e
arbitraria assimilazione, con efficacia retroattiva, "a tutti gli effetti", cioè
sia quelli retributivi, sia quelli relativi all'anzianità pregressa, tra il
complessivo trattamento giuridico ed economico spettante al personale
che era già di ruolo e quello spettante a coloro che, nello stesso periodo di
tempo, erano invece titolari di rapporti di lavoro di diversa natura”;
-“A seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, è stata
promulgata la legge reg. n. 2 del 2001, che ha così innovato l'art. 1,
comma 1, della legge reg. n. 14 del 1991: “Il personale docente e non
docente di cui all'art. 1 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 32, è
inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con decorrenza 1° settembre
16 giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989
n. 23 e successivo accordo, nell'ambito della dotazione organica
complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984
n. 32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi
livelli funzionali”. Il comma 2 dello stesso articolo 4 della legge reg. n. 2
del 2001 ha stabilito, poi, che la disposizione, prevista al comma 3
dell'art. 3 della legge reg. n. 32 del 1984, confermato dal comma 3
dell'art. 2 della legge reg. n. 14 del 1991 fosse così integrata: “dopo la
parola retribuiti aggiungere (virgola) ad eccezione del salario di anzianità
maturato al 30/8/1986 presso l'Ente di provenienza”;
-in ordine allo scatto RIA, “Il DPR n. 333 del 1990, che ha disciplinato il
periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, con decorrenza degli effetti
economici dall'1° luglio 1988, così come la legge regionale di recepimento
n. 12 del 1991 non contenevano, a differenza dei DPR n. 347 del 1983 e n.
268 del 1987 e delle leggi regionali di recepimento n. 27 del 1984 e 23 del
1989, alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire
ulteriori somme, neanche a titolo di acconto, in caso di mancata
approvazione del successivo accordo.
L'art. 44 del suddetto DPR 333/90, che qui viene in rilievo, disponeva che:
17 “1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale che abbia
prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la
retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi
annui lordi (…)
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il
31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di
servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio
1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo
liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 settembre 1987, n. 494”
In ragione di tale disposizione la retribuzione di anzianità già maturata
per effetto del dPR n. 347 del 1983 e del dPR n. 268 del 1987 subiva un
ulteriore e ultimo incremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1°
gennaio 1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima
istituzione del salario di anzianità, con riferimento al servizio maturato
fino al 31 dicembre 1988.
Dunque, nessuno scatto era dovuto per il periodo 1° gennaio 1989-31
dicembre 1990”;
18 Sulla scorta di tale interpretazione, risulta appurata l'infondatezza della pretesa degli attuali appellati, volta ad ottenere il ricalcolo della RIA
sull'erroneo presupposto della applicabilità degli scatti di anzianità e di ulteriori incrementi della RIA in periodi in cui invece tali scatti e tali incrementi non erano più previsti.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 454/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , avverso la sentenza n. CP_2 Controparte_3
1088/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dai lavoratori con il ricorso di primo grado;
2)condanna gli appellati in solido alla rifusione, in favore della Pt_1
delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi €
[...]
19 2.102,40 per il primo grado e in complessivi € 2.332,80 per il secondo grado, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA
come per legge.
Salerno, 30/06/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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1986 e ad esso si applica, a tutto il 31 dicembre 1991, il trattamento