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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/03/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2104/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore
dott. Luigi Nannipieri Consigliere
dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2104/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. FABIO NANNOTTI (CF: Parte_1
) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE BERGAMASCHI (CF ) C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 1073/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
12/04/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 37 In data 14.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta:
I) accogliere integralmente i motivi di appello proposti da e Parte_1 riformare la sentenza appellata n. 1073/2022, Repertorio n. 2280/2022, emessa il 12/04/2022 dal Tribunale di Firenze, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, pubblicata e comunicata il 13/04/2022 e non notificata e, conseguentemente, rigettare, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le domande e le azioni tutte proposte dall'
[...]
nei confronti di . Controparte_2 Parte_1
II) e condannare l'Impresa Individuale a Controparte_1 pagare immediatamente a favore di la somma di €. 6.321,00 Parte_1
(in restituzione di quanto dalla medesima versato, per compulsum e con CP_3 riserva di ripetizione, alla parte appellata ed al suo procuratore costituito, in virtù della sentenza di primo grado), oltre interessi dal dì del pagamento sino al saldo.
III) Con vittoria di spese, comprese quelle di TU, e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
… conclude perché piaccia all'eccellentissima Corte di Appello di Firenze:
in via preliminare dichiarare la improcedibilità dell'appello per violazione dell'art 342 comma 1 numero 2 cpc;
nel merito respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto.
Con conferma della sentenza di primo grado anche in punto di spese di lite e condanna alle spese di lite del secondo grado di giudizio e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1073/2022 pubblicata il 12/04/2022, il Tribunale di Firenze ha così deciso:
1) accerta e dichiara in relazione al c/c bancario per cui è causa l'invalida
pagina 2 di 37 determinazione ed applicazione di interessi debitori ultralegali, l'applicazione di interessi anatocistici, commissioni in assenza di pattuizioni scritte, interessi usurari nei termini di cui in motivazione;
2) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 3434 acceso da parte attrice al 5.5.2015 deve essere rideterminato in + € 22.422,92, già decurtato delle somme prescritte e non ripetibili;
3) pone definitivamente le spese di TU, liquidate con separati provvedimenti, a carico integrale di;
Controparte_4
4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1 CP_4 che liquida in € 6.000,00 per Controparte_1 CP_1 compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Tale sentenza è stata emessa sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dall'odierna APPELLATA nei confronti di (già Controparte_4 [...]
) e volto a sentir rideterminare il saldo del rapporto di Controparte_5 conto corrente bancario n. 3434 acceso il 14/04/1994, alla data del 05.05.2015, previo accertamento della nullità di talune clausole contrattuali e delle somme indebite di cui era stata chiesta la decurtazione.
A fondamento delle domande, la ricorrente aveva allegato:
• l'applicazione di interessi ultra-legali, in assenza di pattuizione scritta;
• l'indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
• l'indebita applicazione della CMS e di altre commissioni, in assenza di pattuizione e di criteri determinati di calcolo;
• l'applicazione di interessi usurari;
• l'indebita antergazione e postergazione di valute in assenza di pattuizione scritta.
Si era costituita in giudizio la banca resistente contestando il ricorso ed eccependo:
pagina 3 di 37 • l'inammissibilità della domanda di rettifica del saldo trattandosi, nella sostanza, di un'azione di ripetizione che non può essere esperita quando il conto corrente risulta ancora aperto;
• la decadenza dall'azione stante la mancata impugnazione degli estratti conto ex art. 1832 c.p.c.;
• la prescrizione del diritto;
• il mancato assolvimento del1'onere probatorio per la mancata produzione del contratto da parte della correntista e degli estratti completi;
• l'infondatezza, nel merito, delle censure sollevate. Disposto il mutamento del rito, in prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'
[...]
aveva formulato in ulteriore ipotesi, Controparte_1 domanda di accertamento dei danni che le sarebbero stati cagionati dagli addebiti non dovuti, da quantificare in corso dell'istruttoria, o in ipotesi, ai sensi dell'art. 1226 c.c., con conseguente condanna della convenuta al relativo risarcimento.
aveva replicato eccependo l'inammissibilità della predetta Parte_1 domanda risarcitoria, poiché nuova e genericamente formulata solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 solo o o anche APPELLANTE) ha quindi convenuto in giudizio, Pt_1 CP_3 innanzi questa Corte di Appello l' Controparte_1
(di seguito solo o o anche APPELLATA) proponendo Controparte_1 CP_1 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. "Erronea qualificazione giuridica delle domande attoree ed erroneo rigetto dell'eccezione preliminare di merito, proposta dalla di inammissibilità CP_3 dell'azione di ripetizione di meri addebiti illegittimi in ordine ad un conto corrente ancora aperto e violazione dell'art. 2033 c.c.";
2. "Erroneo rigetto dell'eccezione preliminare di merito di difetto di prova proposta dalla Banca, per erronea ripartizione dell'onere probatorio in violazione dell'art. 2697 c.c.”;
3. “Erroneo accertamento della illegittima applicazione di tassi ultralegali non pattuiti per errata interpretazione delle risultanze peritali della TU e sue integrazioni, con conseguente violazione dell'art. 117 TUB”;
pagina 4 di 37 4. "Violazione ed errata interpretazione della normativa sugli interessi anatocistici a seguito della riforma dell'art 120 TUB di cui al D.Lgs. dell'01/09/1993 n. 385, in dispregio delle risultanze peritali della TU erroneamente valutate e disapplicate";
5. "Violazione ed errata interpretazione della normativa sulle c.m.s., in dispregio delle risultanze peritali della TU erroneamente valutate e disapplicate";
6. “Errata dichiarazione di nullità parziale dei contratti di conto corrente, stante la rilevata applicazione di usura sopravvenuta, in violazione della normativa antiusura di cui alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, e degli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c.”;
7. "Violazione ed errata applicazione dell'eccezione di prescrizione proposta dalla ed erronea adesione alle risultanze peritali della TU"; CP_3
8. “Errata rideterminazione del saldo del conto corrente depurato degli addebiti legittimi”;
9. "Violazione ed errata applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc".
Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, l' nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_6 eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed ha contestato, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 14.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
pagina 5 di 37 In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. avendo il gravame consentito di cogliere la portata delle censure mosse alla sentenza impugnata.
Nel merito, l'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame, denuncia l'erronea qualificazione giuridica Pt_1 delle domande attoree e l'erroneo rigetto dell'eccezione preliminare di merito, di inammissibilità dell'azione di ripetizione di meri addebiti illegittimi, in ordine ad un conto corrente ancora aperto, in violazione dell'art. 2033 c.c.
Replica l'APPELLATA che il primo Giudice avrebbe, in modo corretto, specificato che la domanda introduttiva avesse ad oggetto solo la rettifica del saldo, una volta corretti gli errori compiuti dalla banca nella applicazione delle norme e delle commissioni, ragion per cui non avrebbe senso alcuno sostenere che la domanda avrebbe ad oggetto una implicita condanna al pagamento di somme, trattandosi di pronuncia da essa non chiesta.
Sul punto il Tribunale si è così espresso: “In limine litis, alla luce delle eccezioni sollevate da parte dell'istituto di credito in ordine alla ammissibilità ovvero procedibilità della domanda, occorre qualificare la domanda avanzata. Dalla lettura delle conclusioni e degli atti difensivi emerge come il correntista abbia agito in giudizio chiedendo l'accertamento della nullità di talune clausole contrattuali e quindi, l'accertamento dell'esatto dare -avere tra le parti (domanda di accertamento del saldo), senza chiedere la condanna della banca a restituire le somme eventualmente accertate a proprio credito (azione di ripetizione dell'indebito). Per tale ragione ogni indagine in ordine all'effettivo stato di apertura o chiusura del conto corrente risulta irrilevante posto che l'azione di
pagina 6 di 37 accertamento può essere validamente esperita anche in ipotesi di conto corrente aperto. La Suprema Corte ha in proposito chiarito che “il correntista, in una situazione quale quella in esame contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche,
l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo,
l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice. Come lucidamente osservato dalle Sezioni Unite di questa
Corte, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli
(Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione;
nel medesimo senso, sempre in motivazione, Cass. 15 gennaio 2013, n. 798). (Cass. 21646/2018).
pagina 7 di 37 Concorda la Corte con le argomentazioni svolte dal primo giudice, in quanto coerenti e logiche e corrette dal punto vista tecnico giuridico, ove si consideri che le azioni promosse dalla sono tutte di mero accertamento, come si evince CP_1 dal chiaro tenore del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nella parte relativa ai provvedimenti richiesti (petita).
Si rileva in particolare, che, anche se la domanda di accertamento negativo del credito - che presuppone la verifica della insussistenza della causa debendi
(nullità clausole contrattuali) - è di regola strumentale alla conseguente domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., la stessa può essere utilmente proposta anche in via autonoma ed anche in caso di conto aperto, essendo ravvisabile un interesse concreto ed attuale del correntista ad ottenere, alla data della domanda, l'accertamento del saldo del conto corrente rettificato, a fronte dell'espunzione di poste illegittime e quindi la rideterminazione dell'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi.
La Corte regolatrice con la recente pronuncia n. 13586 del 16/05/2024, ha addirittura ammesso la possibilità di esperire l'azione di ripetizione dell'indebito in presenza di un conto aperto, avendo così statuito: “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui
pagina 8 di 37 all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate”.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo di gravame la si duole del rigetto dell'eccezione CP_3 preliminare di merito di difetto di prova, da essa sollevata, per l'erronea ripartizione dell'onere probatorio, in violazione dell'art. 2697 c.c.
In particolare, critica la sentenza appellata, laddove il giudice di prime Pt_1 cure ha ritenuto che:
- quando l'attore riconosce l'esistenza del contratto, di cui invoca la nullità di talune clausole, la prova non può ritenersi a carico della convenuta, neppure invocando al principio di vicinanza della prova, di cui esclude l'applicazione;
- quando la banca convenuta contrasti la domanda basata sulla mancata conclusione del contratto scritto (sostenendone la sua conclusione), la prova non graverebbe sul correntista attore, perché sarebbe una “prova negativa”, ma graverebbe (“semmai”) sulla convenuta;
- l'attore non sarebbe nemmeno gravato di produrre tutti gli estratti conto completi, bastando quelli parziali, rigettando anche la tesi della convenuta, secondo cui in tale ultimo caso si dovrebbe considerare soltanto il “periodo
'coperto'”;
- il principio di acquisizione, consentirebbe di provare i fatti costitutivi del diritto azionato dall'attore, mediante documenti prodotti dalla convenuta, come il contratto di conto corrente (all. 1 del doc. n. 3).
A detta dell'APPELLANTE, il giudice di prime cure sulla base di tali considerazioni, avrebbe erroneamente posto, a fondamento della decisione, il contratto di c/c del pagina 9 di 37 14/04/1994, quello di apertura di credito del 30/09/1997 e le modifiche delle condizioni successivamente intervenute, sol perché esaminati dal TU, tralasciando di considerare che la Corte di Cassazione, sez. III, con pronuncia del
22/04/2022 n.12910 è intervenuta ristabilendo che il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto.
Sempre secondo , il primo giudice avrebbe in concreto basato il proprio Pt_1 convincimento su un fatto non allegato dalla ricorrente, odierna APPELLATA e cioè sulla negazione, ab origine, dell'esistenza del contratto di apertura del conto corrente, atteso che la stessa, in primo grado, non solo non avrebbe negato la sussistenza del contratto, ma non ne avrebbe nemmeno allegato il difetto di forma scritta, né di averne ricevuto una copia, anche se, malgrado ciò, non l'aveva chiesto prima della causa ex art. 119 TUB, né prodotto in causa, né tantomeno chiesto in esibizione, ex art. 210 c.p.c.. replica asserendo di non aver assolutamente negato l'esistenza del CP_1 contratto di apertura di conto corrente, il quale avrebbe potuto essere desunto anche per facta concludentia e precisando che il Tribunale avrebbe semplicemente stabilito che il TU avrebbe dovuto tenere conto di tutta la documentazione prodotta da ciascuna delle parti e che, per quanto attiene al deposito degli estratti conto, la giurisprudenza di legittimità sarebbe ormai tetragona nello statuire che, qualora alcuni di questi manchino, il ricalcolo possa essere fatto lo stesso, con l'unica conseguenza che la parte attrice vedrà riconosciuto un ricalcolo inferiore a quello che avrebbe ottenuto depositandoli tutti.
Nello specifico il Tribunale ha così argomentato: “
2.4. Nel caso di specie, il TU
(v. pag. 6 ultimo elaborato) ha potuto esaminare il contratto di conto corrente del
14.4.1994 e quello di apertura di credito del 30.9.1997, nonché le modifiche delle condizioni successivamente intervenute. Infondata è la tesi della convenuta
pagina 10 di 37 secondo cui l'attore non avrebbe assolto il proprio onere probatorio poiché il contratto di conto corrente è stato prodotto dalla banca (doc. 3, all.1) ma senza alcuna inversione dell'onere probatorio. Tale impostazione contrasta con il principio di acquisizione che governa il processo civile. E' facoltà della parte decidere se produrre o non produrre un determinato documento ma, una volta entrato a far parte del processo, la stessa non può limitarne l'efficacia probatoria, né impedire alle altre parti di avvalersene. Quanto agli estratti conto, per i motivi suesposti, non può neppure essere recepita la tesi avanzata secondo cui si potrebbe avere riguardo solo al periodo “coperto” da una serie continua di estratti conto (v. pag. 15 conclusionale). Corretta risulta pertanto la metodologia adottata dal consulente tecnico in quanto conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sopra delineati”.
Ciò posto, rileva il Collegio che seppure l'attore che formula una domanda di nullità parziale di un contratto bancario sia, di regola, tenuto a produrlo in giudizio, affinché si possano valutare le pretese clausole nulle, la Corte di legittimità, sul punto, ha avuto modo di rilevare che “il principio dell'onere della prova (regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi) non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte. Vige, difatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. "di acquisizione probatoria", secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla
pagina 11 di 37 formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte” (Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 23286 del 28/08/2024).
Ne deriva che, come in precedenza affermato dalla stessa Corte regolatrice, “le regole sull'onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria - secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) - e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie” (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 9863 del 13/04/2023).
Pertanto, il fatto che, nella fattispecie, il contratto di c/c del 14/04/1994 e quello di apertura di credito del 30/09/1997, con le modifiche delle condizioni successivamente intervenute, siano stati prodotti non già dalla bensì CP_1 dalla quali allegati alla sua perizia di parte, non rileva, trattandosi, CP_3 comunque, di documentazione acquisita in giudizio, come tale utilizzabile ai fini della istruttoria e della decisione.
A ciò si aggiunga che, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità, con sentenza n. 3086/2022, "in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti
a fondamento della domanda e delle eccezioni".
pagina 12 di 37 Pertanto, dal momento che alcuni dei documenti in base ai quali è stata espletata la TU sono stati prodotti dalla stessa quali allegati alla propria perizia, la CP_3 sentenza impugnata è immune dalla censura in commento.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo di gravame denuncia l'erroneo accertamento della Pt_1 illegittima applicazione di tassi ultra-legali non pattuiti, per errata interpretazione delle risultanze della TU e sue integrazioni, con conseguente violazione dell'art. 117 TUB.
Sostiene in particolare l'APPELLANTE – questa volta volendosene avvalere - che il contratto di apertura del c/c n. 3434/00 ed i successivi contratti di concessione delle linee di credito allegati alla propria relazione (prodotta quale doc. n. 3), sarebbero stati redatti per iscritto e sottoscritti dalla , Controparte_1 riportando l'espressa previsione di tutte le condizioni contrattuali ed economiche che regolano il rapporto di conto corrente, ivi inclusi i tassi di interesse;
ne deriva che avendo rispettato il dettato di cui all'art. 117 del TUB, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, essa avrebbe quindi, legittimamente applicato al c/c i tassi ultra-legali.
Aggiunge la che, nella stessa ultima relazione integrativa, il TU avrebbe CP_3 precisato che “dalla verifica della documentazione in atti è emerso quanto segue:
Contratto di apertura di c/c -tasso creditore: 4,50% - tasso debitore: 20,50% per scoperto non consentito - commissione di massimo scoperto (trimestrale): 500 -
Valute versamenti e prelevamenti: specificamente indicate e pattuite” e che - con i successivi contratti (del 12/10/2001, 28/07/2008, 08/07/2011, 11/01/2012,
21/06/2013), pure allegati alla propria relazione tecnica - l' Controparte_1 avrebbe espressamente pattuito nuovi tassi di interesse, che essa avrebbe potuto comunque variare in forza della clausola prevista dall'art. 16 del contratto di apertura del conto corrente, disciplinante il c.d. ius variandi, in ossequio al pagina 13 di 37 dettato dell'art. 118, comma 1, TUB secondo cui “nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo...”. replica deducendo che il fatto che gli interessi ultra-legali fossero stati CP_1 pattuiti non eliminerebbe la possibilità che, poi, la li avesse applicati in CP_3 modo illecito. Il TU, infatti, al riguardo, non sosterrebbe che gli interessi ultra- legali siano di per sé illeciti, ma che la loro illiceità deriverebbe dalle operazioni poste in essere dalla CP_3
Sul punto, il giudice di prime cure si è così espresso: “Il TU ha accertato che il contratto di apertura di conto corrente e quelli sottoscritti in data 30.09.1997,
14.09.1998, 8.9.2000, 14.01.2003 e 9.05.2004 non riportano la misura del tasso debitore. Solo a partire dal contratto di modifica dell'affidamento del 28.07.2008 risulta correttamente pattuito il tasso nominale debitore nella misura del 14,75%
(v. pag. 4 prima TU e pag. 20 2° integrazione). Il consulente tecnico ha pertanto correttamente applicato il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7 per i periodi in relazioni ai quali non sussisteva alcuna pattuizione in forma scritta”.
La censura non coglie nel segno.
Il TU ha affermato che soltanto il contratto di apertura di credito in c/c e i successivi contratti di modifica degli affidamenti, sottoscritti in data 30.09.1997,
14.09.1998, 08.09.2000, 14.01.2003 e 09.05.2003, “NON riportando la misura del tasso debitore né la misura della CMS, hanno come conseguenza
l'applicazione dell'art. 117 comma 4 e 7 TUB”.
Per contro, con riguardo al contratto di conto corrente n. 3434 del 14.04.1994, il
TU ha chiaramente evidenziato che lo stesso abbia previsto un tasso debitore del pagina 14 di 37 20,50% per scoperto non consentito o per revoca o scadenza degli affidamenti, come si evince dal seguente stralcio del predetto contratto di c/c:
Poiché risulta, dunque effettivamente previsto, nel medesimo contratto di apertura di conto corrente, il tasso degli interessi passivi per scoperto di conto non consentito o per revoca o scadenza degli affidamenti, ossia quello extra fido,
è irrilevante che il contratto di apertura di credito in c/c e i successivi contratti di modifica degli affidamenti, sottoscritti in data 30.09.1997, 14.09.1998,
08.09.2000, 14.01.2003 e 09.05.2003, solo per tali ipotesi, non abbiano riportato la misura del tasso debitore, avendo potuto trovare applicazione il predetto tasso previsto nel contratto di conto corrente, ove si consideri che, come osserva la
Corte di legittimità, “il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale” (Cass.
Sez. 3 -Ordinanza n. 29794 del 19/11/2024).
Tuttavia, diverso discorso va fatto per quanto concerne il tasso debitore da applicare al rapporto di conto corrente derivante dal contratto del 14/04/1994 e dagli stessi contratti di apertura di credito sopra citati, per l'ipotesi intra fido, essendo tutti privi dell'indicazione di tale tasso debitore.
pagina 15 di 37 La questione è rilevante ove si consideri che - avendo il TU riscontrato l'avvenuta applicazione della CMS sin dal 31.03.1995 - il predetto contratto di c/c deve ritenersi affidato in via di fatto sin da tale epoca.
Inoltre, essendo anche i saldi banca risultati attivi per quasi tutto il corso del rapporto, è lecito ritenere che non vi fosse stata necessità di applicare il tasso previsto nel contratto di c/c per le due ipotesi di assenza di fido (essendo stato questo, invece, presente) e di extra fido (poiché non anch'essa non ricorrente) e che, in difetto di pattuizione di tasso debitore per l'ipotesi intra fido, sia stata corretta l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB e la conseguenza rettifica dei tassi.
Pertanto, poiché nel periodo in questione - e cioè dal 30.09.1997 (data del primo contratto di apertura di credito) al 27.08.2008 (data del contratto di affidamento che riporta il tasso del 14,75%) – non avrebbe potuto trovare integrale applicazione il tasso previsto nel contratto di conto corrente, in mancanza di pattuizione del tasso intra fido, il Tribunale ha correttamente disposto l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 comma 7 TUB, “dalla data del
30 09 97 (contratto di apertura di credito in c/c) fino al 28 07 2008 (contratto di modifica degli affidamenti che riporta il tasso nominale debitore del 14,75%)”.
Si osserva, al riguardo, che il TU - le cui integrali valutazioni sono state recepite dal primo giudice – ha proceduto ad eseguire le verifiche sulla base degli estratti dei movimenti e degli scalari del c/c ordinario n. 3434/00 presenti in atti e cioè di quelli dal 31.03.1995 al 31.12.2016, ad eccezione del trimestre chiuso al
30.06.2000, dei trimestri 30.09.2010 e 31.12.2010 e dell'intero anno 2011.
Lo stesso Ausiliario, inoltre, ha precisato di aver proceduto al ricalcolo relativamente al periodo dal 31.03.1995 al 31.03.2000, nel prospetto per la eliminazione dell'anatocismo (all.13), mentre, con riguardo al periodo dal
30.06.2000 al 30.06.2008 - ricordando che il 28.07.2008 era stato concluso il pagina 16 di 37 contratto di modifica degli affidamenti che riporta il tasso nominale debitore del Cont 14,75% - ha precisato che “il ricalcolo effettuato in applicazione dell'art. TUB riconosce un importo degli interessi debitori calcolati dalla banca per € 14.225,41, mentre gli interessi debitori ricalcolati dal Ctu ammontano a € 4.290,53, producendo così una differenza da riconoscere al correntista pari a € 14.225,41
(all. 4)”.
L'Ausiliario medesimo ha infine, proceduto alla verifica della corretta applicazione del tasso pattuito, nel periodo dal 30.09.2008 fino al 31.12.2016, avendo accertato che:
• nel periodo dal 24.07.2008 al 15.06.2009 la avesse applicato tassi CP_3 di interesse superiori a quello convenzionale fissato al 14,75% per € 2.702,04 e procedendo al loro ricalcolo al tasso convenzionale, ottenendo la minor somma di
€ 2.061,87;
• nel periodo dal 01.09.2009 fino al 31.12.2016, la stessa avesse CP_3 applicato il tasso debitore e il tasso creditore nelle misure pattuite.
All'esito di tali ricalcoli il TU, tenendo conto della eccepita prescrizione e sulla base degli estratti conto disponibili, ha quindi, raggiunto le seguenti conclusioni:
a) Sostituzione del tasso convenzionale con quello legale e senza alcuna capitalizzazione per il periodo 30.06.1995 (data del primo degli estratti conto in atti) – 31.03.2000, con applicazione della prescrizione:
b) Sostituzione del tasso convenzionale col tasso legale ex TUB per il periodo
30.06.2000 - 30.06.2008, con applicazione della prescrizione:
pagina 17 di 37 Orbene, a giudizio del Collegio, per quanto sopra detto, in mancanza di previsione del tasso degli interessi debitori intra fido, in tali periodi, il Tribunale ha correttamente applicato il saldo rettificato.
Nel primo periodo, come affermato dal TU, la rettifica si giustifica anche alla luce dell'illegittima applicazione dell'anatocismo in difetto di pattuizione della pari periodicità degli interessi attivi e passivi.
In conclusione, nei periodi sopra indicati, sono stati correttamente applicati i saldi rettificati, in particolare, nel secondo periodo per mancata pattuizione dei tassi intra fido.
La sentenza va dunque, sul punto confermata.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col quarto motivo di gravame, l'APPELLANTE denuncia violazione ed errata interpretazione della normativa sugli interessi anatocistici, a seguito della riforma dell'art 120 TUB, in dispregio delle risultanze peritali della TU che sarebbero state erroneamente valutate e disapplicate.
Deduce INTESA, in particolare, che nel periodo non coperto dall'eccepita prescrizione, la clausola sulla pari reciprocità nella liquidazione degli interessi attivi e passivi risulterebbe già pattuita nel suddetto contratto del 12/10/2001 e che lo stesso TU ha affermato: “Gli estratti del c/c in atti mostrano che la banca ha applicato la pari periodicità trimestrale nell'addebito degli interessi passivi e nell'accredito degli interessi attivi della correntista dal 30 06 1997. Da un punto di vista formale, la banca ha informato la correntista nell'estratto conto al 30 06
2000 (all.11) e in atti risulta la prova della pubblicazione della clausola di
pagina 18 di 37 reciprocità della capitalizzazione trimestrale sulla Gazzetta Ufficiale (come precisato dal Ct di parte convenuta con mail del 23 03 21 all. 16)”.
Dal canto proprio, deduce che il contratto di conto corrente è del 1994, CP_1 epoca nella quale gli interessi furono capitalizzati illecitamente e che quindi, il
TU, li avrebbe giustamente espunti, dalla data di apertura del conto corrente alla entrata in vigore della delibera CICR 09.02.2000. Inoltre, avendo rappresentato che la si sarebbe limitata ad informarla ed a pubblicare la clausola di CP_3 reciprocità sulla Gazzetta Ufficiale (che tuttavia, di per sé, non sarebbe sufficiente ad integrare la normativa secondo cui sarebbe necessario l'accordo sottoscritto da tutte e due le parti), a detta dell'APPELLATA, il Tribunale avrebbe giustamente proceduto all'accredito degli interessi attivi, solo a far data dal 12.10.2021, quando per la prima volta sarebbe stata prevista, con pattuizione bilaterale specifica, la pari periodicità degli interessi attivi e passivi.
Il giudice di prime cure - dopo aver ripercorso l'excursus normativo e giurisprudenziale sul tema - si è così espresso: “[…] nel caso di specie il TU ha accertato che la ha applicato la pari periodicità trimestrale nell'addebito CP_3 degli interessi passivi e nell'accredito degli interessi attivi della correntista dal
30.6.1997 (pag. 19 - 2° integrazione). La clausola che prevede la capitalizzazione con periodicità trimestrale è stata per la prima volta prevista, con pattuizione bilaterale specifica, nell'appendice alla convenzione di conto corrente del
12.10.2001. Il TU pertanto, in conformità ai principi suindicati, ha ricalcolato il saldo escludendo la capitalizzazione sino a tale data. Ciò si evince dalla stessa relazione (pag. 16 s.s.) nella quale il consulente ha chiarito che: “La procedura adottata si è basata su un sistema declinato secondo le seguenti linee: si è proceduto partendo dal saldo per valuta calcolato dalla banca;
a tale saldo è stato sottratto l'importo degli interessi calcolati dalla banca e addebitati nel trimestre precedente così come l'importo per CMS in modo che il nuovo saldo per valuta
pagina 19 di 37 risultasse depurato dagli interessi trimestrali. La moltiplicazione del nuovo saldo per i giorni ha prodotto i numeri, la cui somma, moltiplicata per il tasso di interesse, ha condotto agli interessi “puri” senza l'effetto anatocistico. A questo punto è stato conteggiato l'importo degli interessi annui senza alcun riporto all'anno successivo per ottenere poi il calcolo degli interessi complessivi senza alcuna capitalizzazione e quindi completamente depurato dall'effetto anatocistico in ossequio ai dettami delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 24418/2010”.
Questa Corte osserva in primo luogo che nel periodo successivo alla delibera CICR del 9.02.2000 e per quanto qui di interesse, dal 30.06.2000 fino al 12.10.2001, epoca in cui è stata prevista la pari periodicità degli interessi attivi e passivi,
l'anatocismo è stato ritenuto illegittimo dal giudice di prime cure, in quanto applicato in difetto di espressa pattuizione ed è stato ratificato l'operato del TU, per avere il medesimo, al riguardo, precisato nell'ultima relazione integrativa, di aver “proceduto partendo dal saldo per valuta calcolato dalla banca;
a tale saldo è stato sottratto l'importo degli interessi calcolati dalla banca e addebitati nel trimestre precedente così come l'importo per CMS in modo che il nuovo saldo per valuta risultasse depurato dagli interessi trimestrali”. Pur non sembrando, in realtà, che il TU abbia espunto l'anatocismo dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000, fino alla nuova pattuizione del 12.10.2001 - avendo il medesimo anche nell'ultima relazione depositata, nonostante l'espresso quesito del G.I. che gli chiedeva di verificare se ci fosse stata prima di quest'ultima una nuova pattuizione, dichiarato che “gli estratti del c/c in atti mostrano che la banca ha applicato la pari periodicità trimestrale nell'addebito degli interessi passivi e nell'accredito degli interessi attivi della correntista dal 30 06 1997” ed al contempo evidenziato che “da un punto di vista formale, la banca ha informato la correntista nell'estratto conto al 30 06 2000 (all.11) e in atti risulta la prova della pubblicazione della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale sulla
pagina 20 di 37 Gazzetta Ufficiale (come precisato dal Ct di parte convenuta con mail del 23 03 21 all. 16)” - la questione non può, tuttavia, costituire oggetto di valutazione, in difetto di appello incidentale sul punto.
Per il resto il Collegio osserva, ad ogni modo, di aver avuto occasione, più volte, di affermare - da ultimo con sentenza n. 41/2025 - che la condotta della banca che ha proceduto con riguardo a contratti di conto corrente conclusi prima della entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000, all'adeguamento della pari periodicità degli interessi attivi e passivi, solo mediante pubblicazione sulla G.U.,
è illegittima, avendo affermato che “le clausole dei contratti antecedenti alla delibera CICR del 9.02.2000 che prevedevano una diversa periodicità nella capitalizzazione degli interessi siano nulle e che, per aversi anatocismo bancario legittimo, occorra una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della banca, ancorché rispondente
a quanto stabilito dall'art. 7 della suddetta delibera. Del resto, il 2° comma dell'art. 25 D. Lgs. 342/99 non ha conferito al CICR il potere di prevedere disposizioni di adeguamento, con effetti sananti delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente. Non è dato ritenere, quindi, che il disposto dell'art. 7 co.
3 secondo cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela” presupponga un raffronto tra le nuove condizioni e la condotta tenuta de facto dalla” banca “poiché in tal caso si finirebbe per legittimare tale condotta, posta in essere in violazione dell'art. 1283 c.c., in assenza di uso normativo. Inoltre, il comma 2 dell'art. 120 TUB - nell'attribuire al
CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli
pagina 21 di 37 interessi sia debitori sia creditori - si riferisce ai nuovi contratti”.
Tale orientamento è stato riaffermato di recente dalla Corte regolatrice, che ha precisato che le aperture alla diversa soluzione qui prospettata dalla CP_3 rinvenibili in due ordinanze della Corte regolatrice (Cass. n. 5054 e n. 5064, entrambe del 2024), siano state sconfessate dalla medesima Corte – chiamata a pronunciarsi in udienza pubblica proprio in ragione della riscontrata dissonanza rispetto all'orientamento opposto – secondo cui «[l]e richiamate ordinanze nn.
5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale. […]
Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale – peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del
2 maggio 2024, n. 11725 – da cui la sentenza impugnata si discosta, né elementi di siffatta natura sono dedotti dalla controricorrente. […] Deve, pertanto, darsi seguito al consolidato precedente orientamento giurisprudenziale, non ravvisandosi ragioni per doversene discostare» (Cass. n. 28215 del 2024, in motivazione).
A ciò si aggiunga che l'espunzione degli interessi passivi capitalizzati trimestralmente, senza previsione contrattuale della pari periodicità degli stessi con gli interessi attivi, va accertata anche nel periodo soggetto a prescrizione,
pagina 22 di 37 data la continuità degli estratti conto e la necessità, per questo, di procedere alla rettificazione dei saldi giornalieri anche nel periodo interessato dalla prescrizione.
Infatti, “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023).
La sentenza appellata merita, dunque, sul punto, di essere confermata, non potendo essere riformata in peius, in difetto di appello incidentale circa la mancata espunzione degli interessi passivi capitalizzati nel periodo dal
30.06.2000 al 12.10.2001.
V. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col quinto motivo di gravame, denuncia violazione ed errata Pt_1 interpretazione della normativa sulle CMS, in dispregio delle risultanze peritali, per avere il Tribunale ritenuto la CMS indeterminata e la relativa clausola nulla - in quanto la misura della stessa, contenuta nel contratto del 14/04/1994, accertata dal TU in 500, non avrebbe consentito di accertare la base di calcolo –
e proceduto alla conseguente decurtazione dei relativi addebiti.
A detta dell'APPELLANTE, dunque, la sentenza sarebbe errata, essendo stata la
CMS pattuita ab origine e disciplinata nel suo ammontare e nel suo criterio di applicazione, sia nel contratto di apertura del c/c, datato 14/04/1994, che nei successivi contratti del 12/10/2001, 08/07/2011, 11/01/2012, 21/06/2013.
pagina 23 di 37 censura anche il fatto che a pagina 8 della seconda integrazione di perizia Pt_1 sarebbero stati accertati illegittimi addebiti, a titolo di CIV e CDF, fra il
31/03/2012 ed il 30/06/2015, per € 471,38. replica sul punto che il primo Giudice non abbia negato che la CMS sia CP_1 stata pattuita, avendo ritenuto, invece, che questa pattuizione fosse invalida in quanto, per rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità, la relativa clausola avrebbe dovuto prevedere espressamente sia il tasso, che i criteri e la periodicità del calcolo, presupposti che, nella fattispecie, sono stati ritenuti insussistenti, recando il contratto la sola dicitura “commissione di massimo scoperto trimestrale: 500”, con conseguente accertamento della nullità di tale clausola.
La censura è generica e comunque è infondata, posto che nel primo contratto del
1994 la CMS è così indicata:
La Corte regolatrice, il cui orientamento questo Collegio condivide e fa proprio, ha avuto modo di statuire che “in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022).
Pertanto, seppure sia stata prevista la misura della CMS trimestrale, in difetto di indicazione della relativa base di calcolo, la clausola del contratto del 14/04/1994 che la prevede sopra riporta deve ritenersi affetta da nullità, come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure.
pagina 24 di 37 Per il resto, il TU ha affermato che i contratti sottoscritti in data 30.09.1997,
14.09.1998, 08.09.2000, 14.01.2003 e 09.05.2003, non riportano la misura del tasso debitore, né la misura della CMS e che quindi, “l'importo della CMS addebitata dalla banca dovrà essere oggetto di restituzione al correntista perché indeterminata e in successivi contratti mai pattuita, quindi per tutto il periodo di addebito negli estratti del c/c in atti. Dal 11.01.2012, data del documento di sintesi del c/c, la CMS è sostituita dalla commissione scoperto conto CSC pari a €
2,00 per quota saldo giornaliera fino all'importo massimo trimestrale di €
100,00”.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha recepito tale valutazione, in quanto conforme al principio di diritto sancito dalla S.C. e sopra riportato, ove si consideri che, anche si volesse ritenere che tali ultimi contratti costituiscano, modifiche rispettivamente, i primi due di quello del 1994 e gli ultimi due di quello del 2001, i contratti del 1994 e del 2001, essi sono, sul punto, generici ed indeterminati, posto che per il primo valgono le considerazioni sopra svolte, mentre in quello del
12.10.2001 non risulta presente alcuna clausola relativa alla CMS.
Anche per quanto concerne il secondo profilo di doglianza, l'APPELLANTE non confuta specificamente che, come rilevato dal TU, per il periodo 31.03.2012 –
30.06.2015 erano state addebitate somme non pattuite e segnatamente, €
159,98 a titolo di CIV ed € 311,40 a titolo di CDF, per un totale di € 471,38, avendo solo dato per presupposto che tale risultanza peritale fosse stata recepita dalla sentenza appellata, senza, tuttavia, aver espresso uno specifico profilo di critica al riguardo, a fronte dell'espresso accertamento, effettuato dal TU e riscontrabile in atti, circa la mancata pattuizione di tali commissioni.
Risulta infatti, pattuita nel documento di sintesi n. 2/2012 relativo al contratto di conto corrente n. 00003434, acceso il 14/04/1994, la sola CSC (commissione scoperto conto) come rilevato dal TU nei seguenti termini:
pagina 25 di 37 La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
VI. La sesta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col sesto motivo l'APPELLANTE denuncia l'errata dichiarazione di nullità parziale dei contratti di conto corrente, stante la rilevata applicazione di usura sopravvenuta, in violazione della normativa antiusura di cui alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, e degli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c.
critica la sentenza in quanto a suo dire, il Tribunale, dopo aver distinto Pt_1
l'usura sopravvenuta (che si verificherebbe ove il tasso contrattuale originario superi il tasso soglia nel momento in cui viene abbassato dal DM), in ordine alla quale ha condiviso il principio di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte n. 24675/2017, ritenendolo peraltro estensibile al conto corrente, dall'usura originaria, avrebbe erroneamente ravvisato quest'ultima nel caso di specie, in cui il tasso originario sarebbe divenuto usurario a seguito della sua modifica ex art. 118 TUB, non potendo tale modifica trovare la fonte nella originaria pattuizione.
A sostegno della propria tesi ribadisce:
• la natura vincolante delle Istruzioni della Banca d'Italia in tema di usura;
• l'esclusione della CMS dal computo del TEG;
• la non illiceità dell'usura sopravvenuta;
• l'inapplicabilità dell'art. 1815 c.c. al contratto di conto corrente;
In conclusione, a detta della CP_3
a) come riconosciuto in sentenza, anche se la seconda integrazione peritale della TU ha individuato il superamento del tasso soglia solo in alcuni trimestri e,
pagina 26 di 37 precisamente, per il periodo dal 30/09/2008 al 31/12/2008, per un totale di €
3.951,20, tale importo non potrebbe concorrere alla rideterminazione del saldo del conto, in quanto riferito non al superamento del tasso soglia originario (cd. usura contrattuale o pattizia), bensì in corso di rapporto e, dunque, non sanzionabile sulla scorta della giurisprudenza da essa citata in punto di non illiceità dell'usura sopravvenuta;
b) in virtù del citato principio di ripartizione dell'onere probatorio, i trimestri che il TU ha riscontrato in usura sono antecedenti al periodo per il quale avrebbe dovuto circoscriversi l'indagine peritale e, cioè, dal 31/03/2012 al 30/06/2015, per il quale la ricorrente aveva prodotto estratti conto continuativi, tant'è che, in detto periodo, (cfr. pag. 8 della integrazione di perizia del 20/04/2021) il TU non ha quantificato alcun importo per interessi usurari.
L'APPELLATA replica asserendo che il TU ha chiaramente precisato che trattasi di usura sopravvenuta, conseguente all'applicazione da parte della dello ius CP_3 variandi, non avendo, quindi senso sostenere che l'art 1815 c.c. non si applicherebbe al conto corrente e non avendo l'APPELANTE diritto di chiedere interessi usurai solo variando il tasso originariamente pattuito, dovendosi effettuare il ricalcolo con sostituzione degli interessi applicati usurai con quelli convenzionali.
Ciò posto ritiene il Collegio che la critica non colga nel segno.
Nella fattispecie, infatti, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, si tratterebbe di una ipotesi di usura originaria, laddove la con l'esercizio CP_3 dello jus variandi, abbia modificato i tassi degli interessi passivi in misura superiore al TSU della epoca corrispondente alla modifica, posto che tali modifiche equivalgono ad una nuova pattuizione, con quello che ne consegue anche in termini di verifica dell'usura originaria.
pagina 27 di 37 Si condivide, quindi, la parte della motivazione nella quale il Tribunale afferma: “Il
TU ha verificato, per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, il rispetto del tasso soglia sia al momento della stipula del tasso originariamente convenuto, sia del tasso convenzionale anche unilateralmente modificato al momento della variazione stessa, tenendo conto dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite n. 16303/2018 e n. 24675/2017. Lo scrutinio dell'usura va, infatti, condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto. Nell'ipotesi in cui questo tasso sia inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento.
Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze. La prima ipotesi è che il tasso di interesse pattuito nel contratto sia inferiore al tasso soglia stabilito dal DM applicabile in quel momento, ma che poi, a fronte delle rilevazioni dei DM successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, quel tasso, originariamente inferiore, risulti superiore ai DM applicabili in trimestri successivi. In questa ipotesi (cd. usura sopravvenuta), come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nell'ambito del rapporto di mutuo, ma con considerazioni estensibili analogicamente al rapporto di conto corrente, “non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto". (SS.UU. n. 24675/2017). La seconda ipotesi, che viene in rilievo nel caso in esame, è quella in cui il tasso di interesse originariamente pattuito, e originariamente inferiore al tasso soglia, venga poi modificato ex art. 118 TUB. È evidente la differenza dall'ipotesi di tasso variabile
pagina 28 di 37 originariamente pattuito come tale. Infatti, nel caso in cui le parti pattuiscano un tasso variabile, le variazioni dipendono da quella originaria pattuizione;
diversamente, nel caso in cui la banca comunichi una variazione del tasso ex art.
118 TUB, quella variazione non troverà più la fonte nell'originaria pattuizione, bensì nella successiva. Ne consegue che dovrà svolgersi un nuovo esame della natura usuraria del tasso così pattuito, con riferimento al tasso soglia applicabile nel momento in cui avviene tale pattuizione. In conformità a tali principi il TU ha accertato che nel caso di specie il tasso debitore derivante dallo ius variandi è risultato superiore al TSU per il periodo 30.9.2008 e 31.12.2008 per un totale di €
3.951,20 (pag. 26 2° integrazione TU), somma da decurtare ai sensi dell'art.
1815, comma 2 c.c. Per il periodo anteriore al contratto di modifica del
28.07.2008 il tasso debitore non risultava pattuito per iscritto per cui non è stato necessario effettuare alcun raffronto essendo stato applicato il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7 T.U.B.”.
Nella seconda integrazione il TU ha individuato il superamento del tasso soglia per il periodo dal 30/09/2008 al 31/12/2008, per un totale di € 3.951,20, avendo riscontrato nei contratti sottoscritti nei tempi successivi a quello del 30.09.1997 - fino al contratto del 28.07.2008, che riporta il tasso debitore del 14,75% e un
TAEG del 15,59% che - il tasso debitore derivante dallo jus variandi fosse superiore al TSU dello stesso periodo, pari al 14,805%.
Essendo l'Ausiliario riuscito a compiere la verifica dell'usura con riguardo al periodo sopra indicato ed avendo il medesimo riscontrato l'applicazione di interessi usurari, il rilievo articolato dall'APPELLANTE sub b) risulta inconferente.
La sentenza appellata merita, dunque, anche sul punto piena conferma.
VII. La settima censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col settimo motivo, denuncia violazione ed errata applicazione Pt_1
pagina 29 di 37 dell'eccezione di prescrizione da essa riproposta, nonché l'errata adesione del
Tribunale alle risultanze peritali della TU.
A detta della il primo Giudice avrebbe erroneamente valutato la portata di CP_3 tale eccezione, avendo invertito l'onere probatorio, anche in ordine ai fidi, per avere fatto ricorso al criterio errato del saldo rettificato, in luogo del saldo banca, mentre invece, sarebbe spettato alla controparte e non a sé, a fronte della eccepita prescrizione, l'onere di fornire gli elementi per comprendere la natura delle rimesse, che stavano alla base del suo diritto alla ripetizione e quindi di provare la non ricorrenza di rimesse solutorie, ma tale onere non sarebbe stato assolto, non avendo l' provato l'esistenza di aperture di Controparte_1 credito, né avrebbe potuto essere ravvisato il c.d. fido di fatto.
Replica l'APPELLATA sostenendo che il TU ha verificato, analizzando gli estratti conto, i riassunti scalari, i report e le risultanze della Centrale Rischi della Banca
d'Italia, quali rimesse fossero solutorie e quali ripristinatorie, tenendo conto del fido concesso e che il rilievo critico della non indicherebbe il motivo per il CP_3 quale tale disamina sarebbe erronea, né, quali sarebbero le norme di diritto violate.
Il Tribunale sul punto si è così espresso: ““L'esistenza di rimesse solutorie non è rilevante come causa petendi dell'azione di accertamento negativo su c/c ancora aperto poiché, all'accertamento della nullità della clausola (a) e dell'illegittimità dell'addebito in conto (b), segue l'elisione del debito (se l'indebito non è stato ancora pagato) o l'accredito di una somma corrispondente al pagamento (se
l'indebito è stato pagato), con effetto equivalente, in entrambi i casi idonei a reintegrare la sfera patrimoniale del cliente. La differenza tra rimesse solutorie e ripristinatorie riemerge tuttavia considerando il fatto che il credito restitutorio che il cliente ha titolo ad appostare in misura pari alla quota di rimesse solutorie che è andata a pagare un indebito oggettivo si prescrive nell'ordinario termine
pagina 30 di 37 decennale ex art. 2033 c.c. Che l'azione del correntista si qualifichi sub specie di nullità e accertamento negativo - e non come azione di condanna ex art. 2033
c.c. - non toglie che la banca abbia titolo e interesse a eccepire la prescrizione di questa seconda azione, al fine di ottenere il rigetto anche solo parziale della prima, nei limiti in cui sia prescritta la ripetizione delle competenze indebitamente annotate. Ai sensi dell'art. 1422 c.c., l'azione per far dichiarare la nullità
è imprescrittibile, ma sono fatti salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione. La norma è correttamente intesa in giur. (Cass.
9.4.2003 n. 5575) nel senso che "deve escludersi la permanenza di un interesse all'accertamento e alla declaratoria della nullità del contratto quando risulti ormai prescritta l'azione di ripetizione della prestazione in base ad esso effettuata". In altri termini, il consolidamento dello stato di fatto, delle situazioni lato sensu possessorie, determinato dall'esecuzione del contratto e del decorso del tempo
(usucapione, prescrizione dell'azione di indebito) priva di rilevanza la questione, logicamente preliminare, della validità o meno del titolo contrattuale. Il convenuto per la dichiarazione di nullità del contratto può quindi eccepire la carenza di interesse ad agire perché la nullità, seppur accertata, non determina apprezzabili conseguenze giuridiche, id est non dà titolo alla ripetizione delle prestazioni eseguite. In un rapporto di durata, quale il conto corrente bancario, l'interesse ad agire per la nullità è evidentemente frazionabile, ben potendo coesistere pagamenti (rimesse) prescritti, che non possono essere conteggiati a credito del cliente nel ricalcolo del saldo dare-avere, e pagamenti ancora non prescritti. Deve quindi respingersi, perché contraddetto dal dato normativo, ma prima ancora dalla stringente logica della giurisprudenza tradizionale, il precedente di Cass.
15.2.2021 n. 3858 che, dopo aver correttamente ricondotto l'azione di rettifica del saldo a quella di nullità (amplius di accertamento negativo), ha concluso che la rettifica può essere richiesta senza limiti di tempo e senza sottostare all'eventuale prescrizione maturata”. (Tribunale Torino, sez. I, 05/10/2021, n. 4470 in De
pagina 31 di 37 ).
5.3. Il TU attenendosi a tale metodologia di calcolo ha individuato le Pt_2 rimesse solutorie non ripetibili tenendo conto della misura “dell'affidamento concesso come riveniente dai contratti in atti o ricavabile facilmente dagli scalari in atti” ed è pervenuto ai risultati indicati a pag. 25 della 2° relazione integrativa.
Tra le varie ipotesi prospettate deve essere recepita quella fondata sul cd. saldo rettificato, in conformità all'orientamento più recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. 3858/2021; Cass. 9141/2020)”.
Ciò posto, questa Corte si è adeguata all'orientamento più recente della S.C.
(Cass. 2338/2024) e ritiene, quindi, che - trattandosi di “nullità di protezione” - il correntista possa fornire la prova dell'affidamento, anche a attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, sottolineando, tuttavia, che la prova debba essere piena, attraverso elementi univoci, con dimostrazione rigorosa anche del preciso limite, nel tempo, dell'affidamento.
In altri termini, si pone più che altro un problema di prova dell'esistenza del contratto di apertura di credito concluso in forma verbale (o per fatti concludenti), posto che, anche se il contratto di apertura di credito va concluso per iscritto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 117 TUB, salvo che la sua regolamentazione sia contenuta nel contratto di conto corrente in cui l'affidamento è regolato, trattasi di nullità di protezione che può essere fatta valere soltanto dalla parte interessata
(cioè dal correntista) e qualora questa rinunci a farla valere, ben può invocare l'applicazione del contratto concluso verbalmente o per facta concludentia.
Anche di recente, la Corte regolatrice ha precisato che “in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur
pagina 32 di 37 operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa (Cass.
14 dicembre 2023, n. 34997)” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 259 del 07/01/2025).
Pertanto, poiché il TU - come correttamente rilevato dal Tribunale - ha applicato la prescrizione sulla base del criterio del saldo rettificato, la sentenza appellata merita sul punto piena conferma.
VIII. L'ottava censura alla sentenza impugnata è in parte fondata.
Con l'ottavo rilievo critico lamenta l'errata rideterminazione del saldo del Pt_1 conto corrente depurato degli addebiti legittimi ed impugna il capo n. 6 di cui al quarto capoverso di pagina 16 della motivazione, relativo all'accoglimento della domanda di di rideterminazione del saldo del conto e di condanna alla CP_1 ripetizione dell'indebito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
L' replica che non esiste il difetto di prova asserito Controparte_1 dall'APPELLANTE, essendo stata la TU espletata sulla base di tutta la documentazione allegata, con corretto esame dell'intero rapporto di cui trattasi.
Il Giudice di prime cure nel paragrafo 6, rubricato “Rideterminazione del saldo di conto corrente” si è così espresso: “Alla stregua delle considerazioni che precedono, recependo le conclusioni del TU indicate a pag. 26 della 2° relazione integrativa, il saldo di conto corrente al 5.5.2015 va rideterminato in + €
22.422,92”.
Osserva il Collegio che il TU ha formulato tre ipotesi di rideterminazione del saldo:
pagina 33 di 37 Per quanto detto in relazione al terzo motivo di gravame il Tribunale ha recepito i tutti saldi rettificati riportati nella sopra riportata tabella.
Tuttavia, per quanto detto in ordine al terzo motivo di gravame, nel secondo caso avrebbe dovuto essere applicato il saldo banca e solo nei restanti periodi, quello rettificato.
Inoltre, le ultime due voci sono relative, rispettivamente:
• alla restituzione dell'importo addebitato a titolo di CMS e di CDF per tutto il periodo in cui risultano presenti negli estratti del c/c in atti con applicazione della prescrizione;
• agli importi verificati da restituire perché il tasso debitore derivante dallo ius variandi è risultato superiore al TSU per il periodo del 30.09.2008 e del
31.12.2008.
Ebbene, tali voci sono state correttamente rettificate, sulla base di quanto esposto nei precedenti motivi a partire dal quarto, ove si consideri, altresì, che la
S.C. - il cui orientamento questa Corte condivide e fa proprio - già con ordinanza n. 9141/2020, pronunciandosi su tale questione, ha ritenuto corretto il modus procedendi che individua la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista, non con una valutazione ex ante, bensì solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di pagina 34 di 37 credito.
Di recente la Corte regolatrice ha poi ribadito che “detta pronuncia è stata sostanzialmente confermata dalla successiva Cass. n. 3858/2021 e da Cass.
7721/2023, ove si è ribadito che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca del versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare,
l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto” (Cass. sez. 1 ordinanza n. 29374 del
13.11.2024).
In conclusione, il corretto saldo del conto corrente per cui è lite, al 05.05.2015, avrebbe dovuto essere pari ad € 21.153,06 (4.396,78+ 6.186,34 + 6.618,74 +
3.951,20), e quindi in totale - considerato il saldo banca di € 31,20 - pari ad €
21.153,06, a fronte invece della sua rideterminazione, ad opera del Tribunale in €
22.422,92 (€ 22.391,72 + € 31,20), in totale adesione alle conclusioni del TU indicate a pag. 26 della seconda relazione integrativa e sopra riportate.
La sentenza impugnata va dunque riformata in parte qua.
IX. La nona censura alla sentenza impugnata è in parte fondata.
Con l'ultimo motivo di appello denuncia violazione ed errata applicazione Pt_1 del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Avendo dovuto il Tribunale, per quanto sopra esposto, ritenere le parti entrambe pagina 35 di 37 soccombenti, avrebbe dovuto compensare le spese di lite, seppure in parte e segnatamente per 1/3, avendo l'attrice articolato la propria domanda di nullità parziale in più capi.
In riforma sul punto della sentenza appellata, le predette spese vanno quindi nuovamente liquidate in dispositivo. ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri.
Esse vanno poste per 2/3 a carico di ed a favore di non essendo Pt_1 CP_1 state anticipate dal procuratore alle liti di quest'ultima.
X. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede in buona parte vittoriosa l' CP_1
) anche le spese processuali del presente grado del giudizio devono
[...] compensate per 1/3 ed essere poste per la residua parte a carico di ed a Pt_1 favore del procuratore antistatario di nella misura liquidata in dispositivo, CP_1 ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
XI. Analoga ripartizione devono avere le spese di TU che quindi vanno poste per 2/3 a carico della e per 1/3 a carico dell' . CP_3 Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1073/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e
[...] pubblicata il 12/04/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata:
pagina 36 di 37 • ACCERTA la valida determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali nei termini di cui in motivazione;
• RIDETERMINA il saldo del conto corrente n. 3434 del 14.04.1994 al
05.05.2015 in + € 21.153,06, già decurtato delle somme prescritte e non ripetibili;
• DICHIARA le spese del primo grado del giudizio compensate tra le parti per
1/3 e NN l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata della restante parte delle stesse spese, che si liquidano per l'intero in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
2. DICHIARA le spese del presente grado del giudizio compensate tra le parti per 1/3 e NN l'appellante alla rifusione in favore del procuratore antistatario dell'appellata, della residua parte delle stesse spese, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. PONE le spese di TU in via definitiva a carico dell'appellante in ragione di
2/3 ed a carico dell'appellata in ragione di 1/3.
Firenze, camera di consiglio del 18.03.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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