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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/04/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'esito di discussione all'udienza del 3/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 385 /2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO di
GENOVA C.F._1
appellante e
(C.F. , assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. LUIGI MAGGIANI ( ) C.F._3
appellato
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 303/2023 pubblicata in data 20/10/2023 il Tribunale della
Spezia ha accolto il ricorso depositato in data 13.7.2023 da CP_1
e condannato il a pagarle la somma Controparte_2
di € 2.836,97 a titolo di indennità di reggenza ex art. 69 co. 2 del CCN
Comparto Scuola 4.8.1995, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, se maggiore, dalla maturazione al saldo.
Il Tribunale ha premesso che la - dipendente del CP_1 [...]
con mansioni di Dirigente dei servizi generali e Controparte_2
amministrativi (DSGA) in servizio presso il Liceo Classico “Lorenzo
Costa” della Spezia - nell'a.s. 2021/22 aveva avuto l'incarico di reggenza quale DSGA presso la scuola I.S. Einaudi-Chiodo della Spezia, ed aveva ottenuto dal Tribunale della Spezia decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 2.568,00 a titolo di indennità di reggenza ai sensi dell'art. 2 del CCNL DSGA del 10.11.2014. Su ricorso del , detto decreto CP_2
era stato revocato, a motivo del fatto che l'indennità perseguita è dovuta soltanto al personale che, in aggiunta al proprio incarico, svolge le proprie funzioni anche in un istituto sottodimensionato - nel quale per legge non è consentita l'assegnazione di un DSGA in pianta stabile - e che l'I.S.
“Einaudi-Chiodo” nell'a.s. 2021-22 non era sottodimensionato.
Tanto premesso, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di giudicato sollevata dal , secondo cui la non avrebbe più potuto domandare in un CP_2 CP_1
successivo giudizio l'indennità di reggenza prevista dall'art. 69 comma 2 del CCN Comparto Scuola 4.8. 1995, per tal modo frazionando il petitum in distinti procedimenti giudiziari. Secondo il Tribunale, infatti, il petitum e la causa petendi delle due cause sono diversi, “perché la ricorrente chiede
pag. 2/8 una diversa indennità, che ha una diversa natura, un diverso importo e una diversa fonte contrattuale”.
Ulteriormente, il Tribunale non ha ritenuto corretto il rilievo del CP_2
secondo cui “l'indennità di reggenza spetti solamente a chi svolge una funzione di reggenza in una mansione superiore a quella di inquadramento” in quanto “a chi svolge una funzione di reggenza in mansione equivalente sarebbe dovuta la sola indennità di funzione variabile”. Secondo il giudice di prime cure, la fattispecie dedotta in giudizio rientra infatti nella previsione dell'art. 69, secondo comma, del
CCNL del 1995, in cui “si fa espresso riferimento al “titolare” che assume la reggenza (espressione che apparentemente si riferisce al “titolare” di altro incarico dirigenziale)”.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che il contratto collettivo fosse chiaro, non ravvisando quindi la sussistenza di questioni interpretative meritevoli del ricorso alla procedura di cui all'art. 64 D. Lgs. 165/01. Non essendovi questione in merito al quantum, ha accolto la domanda, compensando per metà le spese di lite per “la novità della questione”. La restante metà è stata posta a carico del . CP_2
Con ricorso depositato in data 22/11/2023 il
[...]
propone appello lamentando la Parte_1
violazione del ne bis in idem e l'errata interpretazione dell'art. 69 CCNL
1995 Scuola, osservando che alla dirigente, “a fronte del doppio incarico, peraltro non imposto, ma volontariamente assunto” era stata corrisposta la doppia indennità di direzione a carico del Fondo della Scuola dei due istituti interessati, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 2007.
resiste. CP_1
pag. 3/8 All'esito di discussione all'udienza del 3.4.2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Il primo motivo di appello è infondato.
La precedente pronuncia resa inter partes ha ad oggetto la richiesta della di veder compensato con l'indennità di reggenza ex art. 2 del CCNL CP_1
DSGA del 10.11.2014 l'incarico di reggenza quale DSGA presso la scuola
I.S. “Einaudi-Chiodo” della Spezia pacificamente svolto nell'a.s. 2021/22.
Come già compiutamente evidenziato dal giudice di prime cure, quanto richiesto dalla nel presente giudizio integra domanda diversa per CP_1
petitum e causa petendi,
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che “il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (ex multis, Cass. 4/03/2020, n.
6091) ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle personae
(da ultimo, Cass. 9/11/2022, n. 33021). I limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi da quella proposta, rispetto alle quali
pag. 4/8 può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione. La preclusione alla proposizione di una domanda in un nuovo giudizio non può tuttavia ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse”
(cfr. da ultimo Cass. ord. n.1259/2024)
Quanto al secondo motivo di appello, deve osservarsi che nel precedente giudizio intercorso tra le parti il Tribunale della Spezia, nel rigettare il ricorso, ha affermato che restava salva la possibilità di verificare la spettanza della “diversa e più elevata indennità di reggenza” di cui all'art. 69 CCNL 1995 Scuola.
Nella sentenza impugnata il Tribunale afferma e che la disposizione contrattuale collettiva di cui dell'art. 69 CCNL 1995 Scuola “si deve ritenere tuttora vigente perché richiamata dall'art. 146 del CCNL
Comparto Scuola normativo 2006-2009 economico 2006-2007, che a sua volta continua a trovare applicazione per effetto dell'art. 1 comma 10 del
CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 che per quanto non espressamente regolato fa salve le disposizioni contrattuali anteriori”; il che è contestato dal , secondo cui non risulterebbe più in vigore “nell'a.s. CP_2
2021/22, atteso che fin dal CCNL 208 tale norma non appare riprodotta”.
Ora, la Suprema Corte - nel pronunciarsi in una fattispecie in cui era in discussione l'emolumento spettante a docente nominato quale vicario del reggente di istituto scolastico negli anni 2011-2012 e 2012-2013 - si è di recente occupata della questione della perdurante vigenza art. 69 CCNL
1994/1997, di cui anche in quella sede il contestava CP_2
pag. 5/8 l'applicabilità “in quanto risalente ad un periodo anteriore alla istituzione della dirigenza scolastica”.
Secondo la Suprema Corte, “il sopravvenuto CCNL 2007, nel regolare la normativa vigente e le disapplicazioni, stabilì, all'art. 146, che «in applicazione dell'art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio
1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL”, ma altresì che continuassero “a trovare applicazione nel comparto scuola: (…..) 7) ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'art. 69 del CCNL 4.08.95, l'art.21, comma 1, del CCNL 26-5-
1999 e l'art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola)»; (…) la salvaguardia delle norme collettive riguardanti le indennità di funzioni superiori, direzione e reggenza “ai soli fini” della determinazione del relativo importo, non può altro significare, se non che quelle indennità, a partire dalla contrattazione del 2007, sarebbero spettate in quanto vi fossero norme che ulteriormente le prevedessero;
il CCNL 2007, infatti, ha espressamente richiamato la dinamica di
“disapplicazione” delle norme “generali e speciali” previgenti (di cui all'art. 69 d. lgs. n. 165 del 2001) e, con l'art. 146 cit. ha regolato con completezza il regime delle norme, anche collettive, destinate a sopravvivere.
La ricostruzione operata dalla Corte appare corretta e condivisibile, e comporta il rigetto della domanda della difettando un'espressa CP_1
previsione che giustifichi l'attribuzione dell'indennità di reggenza nella fattispecie oggetto di causa diversa dall' art. 69 CCNL in esame che, come pag. 6/8 detto, si limita a disciplinare la determinazione dell'importo della suddetta indennità.
E' incontestato, e comunque documentale, che a fronte dello svolgimento dell'incarico di reggenza oggetto di causa la dirigente ha percepito l'indennità di direzione variabile, posta a carico del Fondo della Scuola, siccome prevista dall'art. 88CCNL 2008 (cfr. doc. n. 3 fascicolo di primo grado del resistente). CP_2
Parte appellata contesta che l'attribuzione di siffatta indennità sia sufficiente a compensare l'impegno profuso nell'incarico, e sottolinea l'illogicità dell'attribuzione dell'indennità di reggenza ex art. 2 CCNL
DSGA del 10.11.2014 nel caso di analogo incarico presso istituti sottodimensionati, per definizione meno impegnativo.
Deve tuttavia rilevarsi che l'indennità di direzione variabile, essendo parametrata al dato numerico del personale che il dirigente deve gestire, è per sua natura proporzionata all'impegno richiesto nello svolgimento dell'incarico. Non può inoltre considerarsi pertinente il paragone tra situazioni diverse, considerato che negli istituti scolastici sottodimensionati non è previsto in pianta organica il DGSA, ed essendo peraltro necessario salvaguardare gli spazi demandati all'autonomia collettiva nell'individuazione delle fattispecie cui ricollegare specifiche indennità.
Per quanto sopra esposto l'appello va accolto.
La farraginosità del quadro normativo di riferimento - alla cui ricostruzione il contributo dell'intervento nomofilattico, sopravvenuto in corso di causa, appare determinante - consiglia l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
pag. 7/8 Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo;
compensa le spese di entrambi i gradi.
Così deciso all'udienza del 3/4/2025.
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'esito di discussione all'udienza del 3/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 385 /2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO di
GENOVA C.F._1
appellante e
(C.F. , assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. LUIGI MAGGIANI ( ) C.F._3
appellato
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 303/2023 pubblicata in data 20/10/2023 il Tribunale della
Spezia ha accolto il ricorso depositato in data 13.7.2023 da CP_1
e condannato il a pagarle la somma Controparte_2
di € 2.836,97 a titolo di indennità di reggenza ex art. 69 co. 2 del CCN
Comparto Scuola 4.8.1995, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, se maggiore, dalla maturazione al saldo.
Il Tribunale ha premesso che la - dipendente del CP_1 [...]
con mansioni di Dirigente dei servizi generali e Controparte_2
amministrativi (DSGA) in servizio presso il Liceo Classico “Lorenzo
Costa” della Spezia - nell'a.s. 2021/22 aveva avuto l'incarico di reggenza quale DSGA presso la scuola I.S. Einaudi-Chiodo della Spezia, ed aveva ottenuto dal Tribunale della Spezia decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 2.568,00 a titolo di indennità di reggenza ai sensi dell'art. 2 del CCNL DSGA del 10.11.2014. Su ricorso del , detto decreto CP_2
era stato revocato, a motivo del fatto che l'indennità perseguita è dovuta soltanto al personale che, in aggiunta al proprio incarico, svolge le proprie funzioni anche in un istituto sottodimensionato - nel quale per legge non è consentita l'assegnazione di un DSGA in pianta stabile - e che l'I.S.
“Einaudi-Chiodo” nell'a.s. 2021-22 non era sottodimensionato.
Tanto premesso, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di giudicato sollevata dal , secondo cui la non avrebbe più potuto domandare in un CP_2 CP_1
successivo giudizio l'indennità di reggenza prevista dall'art. 69 comma 2 del CCN Comparto Scuola 4.8. 1995, per tal modo frazionando il petitum in distinti procedimenti giudiziari. Secondo il Tribunale, infatti, il petitum e la causa petendi delle due cause sono diversi, “perché la ricorrente chiede
pag. 2/8 una diversa indennità, che ha una diversa natura, un diverso importo e una diversa fonte contrattuale”.
Ulteriormente, il Tribunale non ha ritenuto corretto il rilievo del CP_2
secondo cui “l'indennità di reggenza spetti solamente a chi svolge una funzione di reggenza in una mansione superiore a quella di inquadramento” in quanto “a chi svolge una funzione di reggenza in mansione equivalente sarebbe dovuta la sola indennità di funzione variabile”. Secondo il giudice di prime cure, la fattispecie dedotta in giudizio rientra infatti nella previsione dell'art. 69, secondo comma, del
CCNL del 1995, in cui “si fa espresso riferimento al “titolare” che assume la reggenza (espressione che apparentemente si riferisce al “titolare” di altro incarico dirigenziale)”.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che il contratto collettivo fosse chiaro, non ravvisando quindi la sussistenza di questioni interpretative meritevoli del ricorso alla procedura di cui all'art. 64 D. Lgs. 165/01. Non essendovi questione in merito al quantum, ha accolto la domanda, compensando per metà le spese di lite per “la novità della questione”. La restante metà è stata posta a carico del . CP_2
Con ricorso depositato in data 22/11/2023 il
[...]
propone appello lamentando la Parte_1
violazione del ne bis in idem e l'errata interpretazione dell'art. 69 CCNL
1995 Scuola, osservando che alla dirigente, “a fronte del doppio incarico, peraltro non imposto, ma volontariamente assunto” era stata corrisposta la doppia indennità di direzione a carico del Fondo della Scuola dei due istituti interessati, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 2007.
resiste. CP_1
pag. 3/8 All'esito di discussione all'udienza del 3.4.2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Il primo motivo di appello è infondato.
La precedente pronuncia resa inter partes ha ad oggetto la richiesta della di veder compensato con l'indennità di reggenza ex art. 2 del CCNL CP_1
DSGA del 10.11.2014 l'incarico di reggenza quale DSGA presso la scuola
I.S. “Einaudi-Chiodo” della Spezia pacificamente svolto nell'a.s. 2021/22.
Come già compiutamente evidenziato dal giudice di prime cure, quanto richiesto dalla nel presente giudizio integra domanda diversa per CP_1
petitum e causa petendi,
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che “il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (ex multis, Cass. 4/03/2020, n.
6091) ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle personae
(da ultimo, Cass. 9/11/2022, n. 33021). I limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi da quella proposta, rispetto alle quali
pag. 4/8 può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione. La preclusione alla proposizione di una domanda in un nuovo giudizio non può tuttavia ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse”
(cfr. da ultimo Cass. ord. n.1259/2024)
Quanto al secondo motivo di appello, deve osservarsi che nel precedente giudizio intercorso tra le parti il Tribunale della Spezia, nel rigettare il ricorso, ha affermato che restava salva la possibilità di verificare la spettanza della “diversa e più elevata indennità di reggenza” di cui all'art. 69 CCNL 1995 Scuola.
Nella sentenza impugnata il Tribunale afferma e che la disposizione contrattuale collettiva di cui dell'art. 69 CCNL 1995 Scuola “si deve ritenere tuttora vigente perché richiamata dall'art. 146 del CCNL
Comparto Scuola normativo 2006-2009 economico 2006-2007, che a sua volta continua a trovare applicazione per effetto dell'art. 1 comma 10 del
CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 che per quanto non espressamente regolato fa salve le disposizioni contrattuali anteriori”; il che è contestato dal , secondo cui non risulterebbe più in vigore “nell'a.s. CP_2
2021/22, atteso che fin dal CCNL 208 tale norma non appare riprodotta”.
Ora, la Suprema Corte - nel pronunciarsi in una fattispecie in cui era in discussione l'emolumento spettante a docente nominato quale vicario del reggente di istituto scolastico negli anni 2011-2012 e 2012-2013 - si è di recente occupata della questione della perdurante vigenza art. 69 CCNL
1994/1997, di cui anche in quella sede il contestava CP_2
pag. 5/8 l'applicabilità “in quanto risalente ad un periodo anteriore alla istituzione della dirigenza scolastica”.
Secondo la Suprema Corte, “il sopravvenuto CCNL 2007, nel regolare la normativa vigente e le disapplicazioni, stabilì, all'art. 146, che «in applicazione dell'art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio
1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL”, ma altresì che continuassero “a trovare applicazione nel comparto scuola: (…..) 7) ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'art. 69 del CCNL 4.08.95, l'art.21, comma 1, del CCNL 26-5-
1999 e l'art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola)»; (…) la salvaguardia delle norme collettive riguardanti le indennità di funzioni superiori, direzione e reggenza “ai soli fini” della determinazione del relativo importo, non può altro significare, se non che quelle indennità, a partire dalla contrattazione del 2007, sarebbero spettate in quanto vi fossero norme che ulteriormente le prevedessero;
il CCNL 2007, infatti, ha espressamente richiamato la dinamica di
“disapplicazione” delle norme “generali e speciali” previgenti (di cui all'art. 69 d. lgs. n. 165 del 2001) e, con l'art. 146 cit. ha regolato con completezza il regime delle norme, anche collettive, destinate a sopravvivere.
La ricostruzione operata dalla Corte appare corretta e condivisibile, e comporta il rigetto della domanda della difettando un'espressa CP_1
previsione che giustifichi l'attribuzione dell'indennità di reggenza nella fattispecie oggetto di causa diversa dall' art. 69 CCNL in esame che, come pag. 6/8 detto, si limita a disciplinare la determinazione dell'importo della suddetta indennità.
E' incontestato, e comunque documentale, che a fronte dello svolgimento dell'incarico di reggenza oggetto di causa la dirigente ha percepito l'indennità di direzione variabile, posta a carico del Fondo della Scuola, siccome prevista dall'art. 88CCNL 2008 (cfr. doc. n. 3 fascicolo di primo grado del resistente). CP_2
Parte appellata contesta che l'attribuzione di siffatta indennità sia sufficiente a compensare l'impegno profuso nell'incarico, e sottolinea l'illogicità dell'attribuzione dell'indennità di reggenza ex art. 2 CCNL
DSGA del 10.11.2014 nel caso di analogo incarico presso istituti sottodimensionati, per definizione meno impegnativo.
Deve tuttavia rilevarsi che l'indennità di direzione variabile, essendo parametrata al dato numerico del personale che il dirigente deve gestire, è per sua natura proporzionata all'impegno richiesto nello svolgimento dell'incarico. Non può inoltre considerarsi pertinente il paragone tra situazioni diverse, considerato che negli istituti scolastici sottodimensionati non è previsto in pianta organica il DGSA, ed essendo peraltro necessario salvaguardare gli spazi demandati all'autonomia collettiva nell'individuazione delle fattispecie cui ricollegare specifiche indennità.
Per quanto sopra esposto l'appello va accolto.
La farraginosità del quadro normativo di riferimento - alla cui ricostruzione il contributo dell'intervento nomofilattico, sopravvenuto in corso di causa, appare determinante - consiglia l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
pag. 7/8 Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo;
compensa le spese di entrambi i gradi.
Così deciso all'udienza del 3/4/2025.
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
pag. 8/8