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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/09/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 583/2024
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 583/2024 R.G.,
Promossa da
Ing. (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CT) il 27.12.1975, residente in Augusta (SR), contrada Bongiovanni Brucoli n. 2, elettivamente domiciliato in Catania, viale Vittorio Veneto n. 243, presso lo studio degli avv.ti Michele Scacciante e Carmelinda Paternò, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
Pagina 1 (C.F.: P.I.: ), in persona del Presidente e legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, dagli Avv.ti Lucio Cornelio Vigilanti e Manlio Galeano, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Ufficio Legale della Direzione provinciale . CP_1
Resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.02.2024, innanzi all'intestato Tribunale, l'ing.
[...] proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
59820230001724129000, notificato in data 11.01.2024 per la complessiva somma di Euro
2.256,59 a titolo di omesso versamento dei contributi per Gestione Separata
[...] relativi all'anno 2016. CP_2
L'opponente deduceva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del credito, posto che, precedentemente alla notifica dell'avviso di addebito opposto, il ricorrente aveva ricevuto, in data 02.12.2022, un avviso bonario di pagamento e ciò, quindi, oltre il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 07.07.2017. CP_ Nel merito, l'opponente deduceva l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione separata per insussistenza dei presupposti di legge, non sussistendo nel caso di specie alcuna delle condizioni per cui è prevista l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2 co. 26, l. n. CP_1
335/1995, essendo l'opponente soggetto che svolgeva attività il cui esercizio è subordinato alla iscrizione in albi professionali (quella di Ingegnere), nonché “… soggetta al versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato”. In particolare,
l'opponente rilevava che, nel 2016, pur essendo Ingegnere iscritto all'albo, era lavoratore dipendente presso le società “Ofelia Ambiente s.r.l.” e “Idro Fire system s.r.l.” e, in quanto CP_ tale, in regola con la posizione assicurativa e contributiva presso l'ente previdenziale
Essendo lavoratore dipendente, non poteva essere iscritto ad (il regolamento CP_3
prevede l'incompatibilità della propria gestione con altre forme di previdenza CP_3
Pagina 2 obbligatoria), cui però era tenuto a comunicare gli importi derivanti dall'attività professionale di Ingegnere e a versare gli importi inerenti il c.d. contributo integrativo.
L'opponente deduceva, pertanto, di avere regolarmente versato ad il contributo CP_3 integrativo del 4% dei redditi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale sporadicamente svolta, adempiendo ad ogni obbligo contributivo.
Con provvedimento del 12.04.2024, depositato in cancelleria il 15.04.2024, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l' contestando le difese avversarie e ritenendo, in via CP_1 preliminare, non maturato il termine prescrizionale attesa la sospensione ope legis della prescrizione in materia contributiva per complessivi 311 giorni durante il biennio CP_ pandemico 2020-2021. In ogni caso, a dire dell' la prescrizione doveva ritenersi esclusa per l'avvenuto occultamento del fatto generatore del debito contributivo da parte dell'opponente. In presenza dell'occultamento del debito contributivo, pertanto, la prescrizione era rimasta sospesa sino alla sua scoperta (non solo ex art. 2935 cod. civ. ma specialmente) in forza della disposizione racchiusa nell'art. 2941, n.8, c.c.
Nel merito, insisteva sulla legittimità dell'operato dell'Istituto in quanto l'opponente era stato iscritto d'ufficio nella Gestione separata dell' ai sensi dell'art. 2, comma 26, della CP_1
L. n.335/1995, quale Professionista (Ingegnere) che per l'anno di imposizione 2016 aveva prodotto un reddito professionale non assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l'Ente previdenziale di categoria. Oltretutto la norma di interpretazione autentica (art.18, co.12 del D.L. n.98/2011, conv. in legge n.111/2011) individua i destinatari dell'obbligo assicurativo tra i 'soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo … non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11, ribadendo che l'abitualità prescritta nel caso di specie è quella della produzione del reddito professionale e non dello svolgimento in concreto dell'attività professionale.
Con provvedimento del 05.04.2019, depositato il 08.04.2019 veniva sospesa l'esecutorietà dell'avviso di addebito impugnato.
All'udienza odierna, previo deposito di note scritte, la causa veniva posta in decisione all'esito della Camera di Consiglio.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
Pagina 3 In via preliminare deve pronunciarsi declaratoria di intervenuta prescrizione del credito.
Invero, va condiviso il principio consolidato ormai nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi: il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito e la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa. Nel caso di specie, trattandosi della dichiarazione dei redditi per il 2016, con scadenza del pagamento dei contributi previdenziali per il 07/07/2017, il termine di prescrizione quinquennale era il 07.07.2022. CP_ Non coglie nel segno l'eccezione dell' di sospensione ope legis della prescrizione in materia contributiva per complessivi 311 giorni durante il biennio pandemico 2020-2021, atteso che nel caso di specie deve invece trovare applicazione il disposto di cui all'art. 67,
D.L. n. 18/2020, secondo cui “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Nel caso di specie, quindi, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione occorre addizionare al termine finale individuato concordemente tra le parti nel 07.07.2022 un ulteriore termine di 85 giorni. Il termine di prescrizione così rideterminato è spirato in data
30.09.2022. Ne consegue che l'avviso bonario, di per sé idoneo ad interrompere i termini di prescrizione, è stato notificato in data 02.12.2022 e quindi ben oltre il termine prescrizionale così come determinato.
Inoltre a parte l'intervenuta prescrizione va ribadito anche l'assoluta assenza dei presupposti impositivi azionati dall . CP_1
L'avviso di addebito impugnato deve essere, pertanto, annullato.
Ritenuti assorbiti ogni altra prospettazione, eccezione e/o motivo di impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate sulla base delle questioni giuridiche trattate, del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Pagina 4 Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso
1) Annulla l'avviso di addebito impugnato per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione. CP_
2) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro
1.200,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 23 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 583/2024 R.G.,
Promossa da
Ing. (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CT) il 27.12.1975, residente in Augusta (SR), contrada Bongiovanni Brucoli n. 2, elettivamente domiciliato in Catania, viale Vittorio Veneto n. 243, presso lo studio degli avv.ti Michele Scacciante e Carmelinda Paternò, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
Pagina 1 (C.F.: P.I.: ), in persona del Presidente e legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, dagli Avv.ti Lucio Cornelio Vigilanti e Manlio Galeano, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Ufficio Legale della Direzione provinciale . CP_1
Resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.02.2024, innanzi all'intestato Tribunale, l'ing.
[...] proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
59820230001724129000, notificato in data 11.01.2024 per la complessiva somma di Euro
2.256,59 a titolo di omesso versamento dei contributi per Gestione Separata
[...] relativi all'anno 2016. CP_2
L'opponente deduceva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del credito, posto che, precedentemente alla notifica dell'avviso di addebito opposto, il ricorrente aveva ricevuto, in data 02.12.2022, un avviso bonario di pagamento e ciò, quindi, oltre il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 07.07.2017. CP_ Nel merito, l'opponente deduceva l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione separata per insussistenza dei presupposti di legge, non sussistendo nel caso di specie alcuna delle condizioni per cui è prevista l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2 co. 26, l. n. CP_1
335/1995, essendo l'opponente soggetto che svolgeva attività il cui esercizio è subordinato alla iscrizione in albi professionali (quella di Ingegnere), nonché “… soggetta al versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato”. In particolare,
l'opponente rilevava che, nel 2016, pur essendo Ingegnere iscritto all'albo, era lavoratore dipendente presso le società “Ofelia Ambiente s.r.l.” e “Idro Fire system s.r.l.” e, in quanto CP_ tale, in regola con la posizione assicurativa e contributiva presso l'ente previdenziale
Essendo lavoratore dipendente, non poteva essere iscritto ad (il regolamento CP_3
prevede l'incompatibilità della propria gestione con altre forme di previdenza CP_3
Pagina 2 obbligatoria), cui però era tenuto a comunicare gli importi derivanti dall'attività professionale di Ingegnere e a versare gli importi inerenti il c.d. contributo integrativo.
L'opponente deduceva, pertanto, di avere regolarmente versato ad il contributo CP_3 integrativo del 4% dei redditi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale sporadicamente svolta, adempiendo ad ogni obbligo contributivo.
Con provvedimento del 12.04.2024, depositato in cancelleria il 15.04.2024, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l' contestando le difese avversarie e ritenendo, in via CP_1 preliminare, non maturato il termine prescrizionale attesa la sospensione ope legis della prescrizione in materia contributiva per complessivi 311 giorni durante il biennio CP_ pandemico 2020-2021. In ogni caso, a dire dell' la prescrizione doveva ritenersi esclusa per l'avvenuto occultamento del fatto generatore del debito contributivo da parte dell'opponente. In presenza dell'occultamento del debito contributivo, pertanto, la prescrizione era rimasta sospesa sino alla sua scoperta (non solo ex art. 2935 cod. civ. ma specialmente) in forza della disposizione racchiusa nell'art. 2941, n.8, c.c.
Nel merito, insisteva sulla legittimità dell'operato dell'Istituto in quanto l'opponente era stato iscritto d'ufficio nella Gestione separata dell' ai sensi dell'art. 2, comma 26, della CP_1
L. n.335/1995, quale Professionista (Ingegnere) che per l'anno di imposizione 2016 aveva prodotto un reddito professionale non assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l'Ente previdenziale di categoria. Oltretutto la norma di interpretazione autentica (art.18, co.12 del D.L. n.98/2011, conv. in legge n.111/2011) individua i destinatari dell'obbligo assicurativo tra i 'soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo … non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11, ribadendo che l'abitualità prescritta nel caso di specie è quella della produzione del reddito professionale e non dello svolgimento in concreto dell'attività professionale.
Con provvedimento del 05.04.2019, depositato il 08.04.2019 veniva sospesa l'esecutorietà dell'avviso di addebito impugnato.
All'udienza odierna, previo deposito di note scritte, la causa veniva posta in decisione all'esito della Camera di Consiglio.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
Pagina 3 In via preliminare deve pronunciarsi declaratoria di intervenuta prescrizione del credito.
Invero, va condiviso il principio consolidato ormai nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi: il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito e la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa. Nel caso di specie, trattandosi della dichiarazione dei redditi per il 2016, con scadenza del pagamento dei contributi previdenziali per il 07/07/2017, il termine di prescrizione quinquennale era il 07.07.2022. CP_ Non coglie nel segno l'eccezione dell' di sospensione ope legis della prescrizione in materia contributiva per complessivi 311 giorni durante il biennio pandemico 2020-2021, atteso che nel caso di specie deve invece trovare applicazione il disposto di cui all'art. 67,
D.L. n. 18/2020, secondo cui “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Nel caso di specie, quindi, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione occorre addizionare al termine finale individuato concordemente tra le parti nel 07.07.2022 un ulteriore termine di 85 giorni. Il termine di prescrizione così rideterminato è spirato in data
30.09.2022. Ne consegue che l'avviso bonario, di per sé idoneo ad interrompere i termini di prescrizione, è stato notificato in data 02.12.2022 e quindi ben oltre il termine prescrizionale così come determinato.
Inoltre a parte l'intervenuta prescrizione va ribadito anche l'assoluta assenza dei presupposti impositivi azionati dall . CP_1
L'avviso di addebito impugnato deve essere, pertanto, annullato.
Ritenuti assorbiti ogni altra prospettazione, eccezione e/o motivo di impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate sulla base delle questioni giuridiche trattate, del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Pagina 4 Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso
1) Annulla l'avviso di addebito impugnato per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione. CP_
2) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro
1.200,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 23 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
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