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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 119/24 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
18.12.2024
d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. PILENGA PIETRO e Parte_1
Altre ipotesi di dall'avv. MONTEFIORI CARLO MARIA RINALDO e dall'avv. LANCIA responsabilità GIUSEPPE (elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO EMANUELE II, Extracontrattuale non
21 24121 BERGAMO presso il difensore avv. PILENGA PIETRO ricomprese nelle altre
APPELLANTE materie c o n t r o pagina 1 di 13 , rappresentato e difeso dall'avv. BOCCADAMO DANIELE CP_1
elettivamente domiciliato in VIA ITALIA, 50 20052 MONZA presso il difensore avv. BOCCADAMO DANIELE
APPELLATA
E CONTRO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo- Sezione terza civile-
pubblicata in data 27 dicembre 2023 con il n. 2837/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 2837/2023, emessa dal Tribunale di
Bergamo in data 23 dicembre 2023, pubblicata in data 27 dicembre 2023 (doc.
2), notificata in data 29 dicembre 2023 (doc. 3), nella causa promossa da nei confronti del signor e e avente Parte_1 Controparte_2 CP_1
ad oggetto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla società in conseguenza dell'investimento del signor Pt_1 Persona_1
da parte dell'autoveicolo di proprietà del signor e dal Controparte_2
medesimo condotto, nella parte in cui il Tribunale così provvede:
“il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, rigetta le domande attoree. pagina 2 di 13 Dichiara obbligato e condanna l'attore alla rifusione, a favore della convenuta costituita, delle spese di lite, che liquida in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Pone a carico definitivo dell'attore le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento, come già ivi liquidate.”
e per l'effetto
IN VIA PRINCIPALE:
- ritenere e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo targato AT759TM di proprietà e condotto dal signor e, per l'effetto, condannare gli odierni appellati, Controparte_2
in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da quale conseguenza della malattia causata al proprio amministratore Pt_1
unico signor dal sinistro medesimo, quantificati nella somma Persona_1
di € 216.328,35, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo, ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte dovesse ritenere che il sinistro de quo sia frutto della concorsuale responsabilità del signor e del signor per l'effetto, condannare gli Persona_1 Controparte_2
pagina 3 di 13 odierni appellati, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da quale conseguenza della malattia causata al proprio Pt_1
amministratore unico signor dal sinistro medesimo, Persona_1
quantificati nella somma di € 108.164,17, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo, ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo..
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ammettersi CTU tecnica cinematica e dinamica volta alla descrizione del sinistro stradale così come richiesto in atti del giudizio di primo grado;
- Ammettersi altresì CTU medico legale sulla persona del sig. Persona_1
al fine di valutare la natura e l'entità delle lesioni subite a seguito dei fatti di causa così come richiesto in atti del giudizio di primo grado;
- Ammettersi CTU contabile volta ad accertare il decremento di fatturato di a seguito del sinistro occorso all'amministratore signor Pt_1 Per_1
così come richiesto in atti del giudizio di primo grado;
[...]
- Ammettersi prova testimoniale e per interrogatorio formale così come richiesto in atti del giudizio di primo grado sui capitoli non ammessi.
IN OGNI CASO:
Spese di lite rifuse di entrambi i giudizi oltre alle spese anticipate per la CTU
cinematica, con distrazione delle spese legali d'appello in favore degli scriventi avvocati.
pagina 4 di 13 Con : CP_1
voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis rejectis,
- dichiarare inammissibile o comunque rigettare, con qualsiasi statuizione,
perché infondata in fatto e in diritto, anche per tutte le eccezioni e ragioni indicate in narrativa e in atti, di primo e di secondo grado, l'impugnazione formulata da confermando in ogni sua parte la sentenza Parte_1
appellata;
- in ogni caso, in principalità: rigettare, interamente e con qualsiasi statuizione,
ogni domanda formulata da anche in forza delle eccezioni e Parte_1
argomentazioni di cui in narrativa e in atti, di primo e di secondo grado, e, in ogni caso, poiché infondate in fatto e in diritto, stante anche la accertanda e declaranda responsabilità esclusiva del signor nella Persona_1
determinazione del sinistro, con ogni conseguente provvedimento in legge e in rito;
in subordine: senza inversione dell'onere probatorio posto a carico di controparte e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, contenere, anzitutto, il danno lamentato da nei Pt_1
limiti di quanto rigorosamente giusto e provato, tenuto anche conto della accertanda e declaranda responsabilità concorsuale del signor Persona_1
– nella misura che sarà accertata in corso di causa – nella determinazione del sinistro (con la conseguente proporzionale decurtazione del risarcimento denegatamente spettante a ) e dei danni, di quanto disposto dagli artt. Pt_1
pagina 5 di 13 1227, primo e secondo comma, 2056 e 2058 cod. civ., nonché di tutte le circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in giudizio,
respingendo ogni ulteriore ingiustificata pretesa;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e compensi tutti di lite, anche di questo grado di giudizio, oneri accessori compresi.
In via istruttoria: senza inversione dell'onere probatorio posto a carico di controparte, la deducente, all'occorrenza, chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice
voglia:
a) ammettere prova testimoniale sulla seguente circostanza (non ammessa in primo grado):
6. vero che in data 11.02.2019, su incarico di , il perito assicurativo CP_1
di Bergamo ha esaminato l'autovettura Fiat Marea targata Persona_2
CP_ AT759TM e ha redatto e rimesso a la perizia sul mezzo con le relative fotografie che si rammostrano (doc. n. 2), di cui si conferma il contenuto;
si indica a teste, su detto capitolo, il p.a. titolare dello Studio Persona_2
Tecnico corrente in Bergamo, Passaggio del Filatoio 16
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2837/23, rigettava la domanda proposta da di condanna solidale di e Parte_1 Controparte_2 CP_1
al risarcimento dei danni subiti in seguito alle lesioni riportate dal
[...]
pagina 6 di 13 proprio amministratore unico nel sinistro avvenuto il 19 Persona_1
gennaio 2019 quando, mentre stava transitando a piedi lungo la via Broseta in
Bergamo, era stato investito dalla Fiat Marea condotta dal convenuto.
Il rigetto si fondava sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, sull'assenza di alcuna colpa in capo al conducente del mezzo, con l'attribuzione della responsabilità esclusiva del pedone che aveva tenuto una condotta colposa, in violazione dell'art. 190 cod. str., imprevedibile e anomala, tale da rendere impossibile evitare l'investimento.
Le argomentazioni del Tribunale erano le seguenti.
Il compendio probatorio smentiva la dinamica del sinistro proposta dalla parte attrice, secondo la quale era salito con la propria automobile Controparte_2
sul marciapiede andando ad investire il pedone, poiché era provato che era stato a scendere sulla carreggiata, occupando presumibilmente Persona_1
28/30 cm del sedime stradale per circa 0,8 secondi complessivi.
Tanto si ricavava: I) dalla deposizione del teste oculare Testimone_1
, che aveva visto uno dei pedoni scendere dal marciapiede sulla
[...]
carreggiata di pochi centimetri ove veniva colpito dalla Fiat Marea;
II) dalle conclusioni raggiunte dalla C.T.U., che ha escluso che ci possa essere stato un investimento sul marciapiede che non mostra segni di interazione tra la ruota della Fiat Marea con il cordolo, che non poteva non essere presente poiché il marciapiede, in loco, è rialzato mediamente di 10/11 centimetri;
III) era pagina 7 di 13 inverosimile che in una strada trafficata come via Broseta, ove presumibilmente erano presenti molti pedoni sul marciapiede, nessun altro abbia riportato lesioni.
La C.T.U. aveva anche escluso categoricamente alcuna colpa del conducente del veicolo, che aveva tenuto una velocità adeguata alla tipologia della strada ed alle condizioni di traffico, considerando che la marcia assai prossima al margine destro, ove era avvenuto l'urto, era obbligata dalla turbativa creata dal veicolo ignoto che sopraggiungeva dalla corsia opposta, secondo quanto riferito dal teste oculare Tes_1
Infine il consulente aveva aggiunto che la distanza e la tempistica erano insufficienti per consentire a di concretizzare manovre di Controparte_2
emergenza utili a evitare la collisione.
Le spese processuali e di C.T.U. erano poste a carico di parte attrice in ragione della soccombenza.
proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza con la Pt_1
condanna degli appellati al risarcimento del danno costituito dalla lesione del proprio credito di € 216.328,35 costituito dagli emolumenti versati nel periodo di malattia a in assenza di alcuna prestazione lavorativa;
calo Persona_1
di fatturato;
retribuzioni a terzi che avevano collaborato con la società in sostituzione del responsabile commerciale.
si costituiva resistendo all'impugnazione. CP_1
pagina 8 di 13 restava contumace. Controparte_2
All'udienza del 18 dicembre 2024 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo confuta la sentenza nella parte in cui rigetta in quanto inveritiera la ricostruzione della dinamica del sinistro secondo la sua prospettazione (investimento del pedone sul marciapiede) in quanto è stata omessa la valutazione della deposizione resa da Testimone_2
Con il secondo motivo, sostiene che il Tribunale ha violato il disposto dell'art. 2054 comma primo c.c.; contesta che l'investimento fosse imprevedibile o inevitabile, chiedendo la riforma della sentenza con l'attribuzione della responsabilità concorsuale prevalente a carico del conducente della Fiat
Marea, mediante un adeguato vaglio delle prove assunte.
Si doveva considerare che: I) aveva confessato di aver “notato un CP_2
pedone”, indice che il conducente del veicolo aveva avvistato II) il teste Per_1
aveva dichiarato che il marciapiede era affollato ed il passaggio era Tes_1
reso difficoltoso dall'ingombro (documentato dal C.T.U.) per la metà della sua larghezza da scatoloni e cestoni carrellati;
III) che la presenza di un veicolo proveniente dal lato opposto di marcia della Fiat Marea, che avrebbe costretto al conducente di proseguire sul lato destro della carreggiata, soltanto a dire dello stesso era consistito nel sorpasso di un autobus, con invasione CP_2
della corsia di sua pertinenza, in contrasto con quanto riferito dal teste oculare;
pagina 9 di 13 III) che la strada ove è avvenuto il sinistro è larga otto metri, quindi CP_2
aveva a disposizione una corsia di quattro metri per porre in essere una manovra di emergenza ed evitare l'investimento, anche in considerazione del fatto che il teste aveva riferito di una discesa dal marciapiede di pochi centimetri.
Con il terzo motivo deduce che i risultati della C.T.U. sono inficiati poiché il consulente non ha potuto valutare la ricostruzione dei fatti offerta dalla teste che è stata escussa dopo il deposito. Tes_2
Con il quarto motivo chiede la condanna degli appellati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Il primo motivo va disatteso.
Per ritenere non verosimile che la dinamica del sinistro sia avvenuta mediante investimento del pedone sul marciapiede basta considerare che :
- la teste (che peraltro non è stata indicata tra quelli presenti in loco nel Tes_2
verbale della Polizia Locale) ha reso dichiarazioni contradditorie, in quanto ha riferito dapprima “ mi trovavo sulla soglia del mio negozio sito in via Broseta
n. 67 e ho visto che una macchina azzurra ha colpito il sig. che Per_1
camminava sul marciapiede” per poi ammettere di non aver visto il veicolo salire sul marciapiede;
- il C.T.U. ha riscontrato l'assenza di segni di interazione tra la Fiat Marea ed il marciapiede, ben evidenziati nella motivazione della sentenza di primo pagina 10 di 13 grado, con argomenti condivisi da questa Corte.
Il secondo ed il terzo motivo si prestano a trattazione congiunta, in quanto, pur partendo dalla ricostruzione del sinistro sposata dal Tribunale, mirano ad ottenere una diversa attribuzione della responsabilità da esclusiva a concorsuale del conducente della Fiat Marea.
Il giudizio sulla responsabilità, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., prevede che si debba accertare, in concreto, la percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta ( v. cass. 13.7.2023 n. 20137).
Le deduzioni dell'appellante relative alla prevedibilità della discesa del pedone sulla carreggiata da parte del conducente sono smentite dalla circostanza che non è usuale, dato che pone a serio rischio l'incolumità
personale, né era obbligatoria per PR a causa di un'occupazione dello spazio sul marciapiede, che non era tale da impedire il cammino ed in ogni caso poteva fermarsi ed attendere di poter superare qualsiasi ostacolo gli si fosse presentato.
Quanto all'inevitabilità mediante manovra di emergenza, considerato che pur se il veicolo procedeva a velocità ridotta, il C.T.U. ha escluso che CP_2
avesse il tempo per frenare, mentre non è esigibile una diversa condotta da parte sua, ovvero di sterzare verso sinistra, dato che dall'altra corsia proveniva un veicolo, che, indipendentemente dal fatto che vi fosse stata invasione della pagina 11 di 13 corsia di percorrenza della Fiat Marea, avrebbe con ogni probabilità cagionato uno scontro frontale o laterale tra i mezzi.
Non può che concludersi che la condotta imprudente del pedone che ha invaso repentinamente la carreggiata, senza voltarsi a verificare se sopraggiungevano autoveicoli ( è stato colpito da tergo), in violazione dell'art. 190 c. str., Per_1
concreta colpa esclusiva, impendendo così a questa Corte di ravvisare un concorso in capo al conducente.
Da ultimo, nessun rilievo inficiante gli esiti della C.T.U. può trarsi dal fatto che non considerato la deposizione della teste attesa la sua Tes_2
inattendibilità.
Il quarto motivo è assorbito.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri delle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato).
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere del pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 12 di 13 pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2837/23 del
Tribunale di Brescia, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l 'appellante a rimborsare a le spese del grado, che CP_1
liquida in € 9.981 ( di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva, € 5.103 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del
15% sui compensi ed accessori di legge;
accerta che ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già
corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
pagina 13 di 13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 119/24 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
18.12.2024
d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. PILENGA PIETRO e Parte_1
Altre ipotesi di dall'avv. MONTEFIORI CARLO MARIA RINALDO e dall'avv. LANCIA responsabilità GIUSEPPE (elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO EMANUELE II, Extracontrattuale non
21 24121 BERGAMO presso il difensore avv. PILENGA PIETRO ricomprese nelle altre
APPELLANTE materie c o n t r o pagina 1 di 13 , rappresentato e difeso dall'avv. BOCCADAMO DANIELE CP_1
elettivamente domiciliato in VIA ITALIA, 50 20052 MONZA presso il difensore avv. BOCCADAMO DANIELE
APPELLATA
E CONTRO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo- Sezione terza civile-
pubblicata in data 27 dicembre 2023 con il n. 2837/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 2837/2023, emessa dal Tribunale di
Bergamo in data 23 dicembre 2023, pubblicata in data 27 dicembre 2023 (doc.
2), notificata in data 29 dicembre 2023 (doc. 3), nella causa promossa da nei confronti del signor e e avente Parte_1 Controparte_2 CP_1
ad oggetto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla società in conseguenza dell'investimento del signor Pt_1 Persona_1
da parte dell'autoveicolo di proprietà del signor e dal Controparte_2
medesimo condotto, nella parte in cui il Tribunale così provvede:
“il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, rigetta le domande attoree. pagina 2 di 13 Dichiara obbligato e condanna l'attore alla rifusione, a favore della convenuta costituita, delle spese di lite, che liquida in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Pone a carico definitivo dell'attore le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento, come già ivi liquidate.”
e per l'effetto
IN VIA PRINCIPALE:
- ritenere e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo targato AT759TM di proprietà e condotto dal signor e, per l'effetto, condannare gli odierni appellati, Controparte_2
in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da quale conseguenza della malattia causata al proprio amministratore Pt_1
unico signor dal sinistro medesimo, quantificati nella somma Persona_1
di € 216.328,35, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo, ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte dovesse ritenere che il sinistro de quo sia frutto della concorsuale responsabilità del signor e del signor per l'effetto, condannare gli Persona_1 Controparte_2
pagina 3 di 13 odierni appellati, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da quale conseguenza della malattia causata al proprio Pt_1
amministratore unico signor dal sinistro medesimo, Persona_1
quantificati nella somma di € 108.164,17, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo, ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo..
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ammettersi CTU tecnica cinematica e dinamica volta alla descrizione del sinistro stradale così come richiesto in atti del giudizio di primo grado;
- Ammettersi altresì CTU medico legale sulla persona del sig. Persona_1
al fine di valutare la natura e l'entità delle lesioni subite a seguito dei fatti di causa così come richiesto in atti del giudizio di primo grado;
- Ammettersi CTU contabile volta ad accertare il decremento di fatturato di a seguito del sinistro occorso all'amministratore signor Pt_1 Per_1
così come richiesto in atti del giudizio di primo grado;
[...]
- Ammettersi prova testimoniale e per interrogatorio formale così come richiesto in atti del giudizio di primo grado sui capitoli non ammessi.
IN OGNI CASO:
Spese di lite rifuse di entrambi i giudizi oltre alle spese anticipate per la CTU
cinematica, con distrazione delle spese legali d'appello in favore degli scriventi avvocati.
pagina 4 di 13 Con : CP_1
voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis rejectis,
- dichiarare inammissibile o comunque rigettare, con qualsiasi statuizione,
perché infondata in fatto e in diritto, anche per tutte le eccezioni e ragioni indicate in narrativa e in atti, di primo e di secondo grado, l'impugnazione formulata da confermando in ogni sua parte la sentenza Parte_1
appellata;
- in ogni caso, in principalità: rigettare, interamente e con qualsiasi statuizione,
ogni domanda formulata da anche in forza delle eccezioni e Parte_1
argomentazioni di cui in narrativa e in atti, di primo e di secondo grado, e, in ogni caso, poiché infondate in fatto e in diritto, stante anche la accertanda e declaranda responsabilità esclusiva del signor nella Persona_1
determinazione del sinistro, con ogni conseguente provvedimento in legge e in rito;
in subordine: senza inversione dell'onere probatorio posto a carico di controparte e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, contenere, anzitutto, il danno lamentato da nei Pt_1
limiti di quanto rigorosamente giusto e provato, tenuto anche conto della accertanda e declaranda responsabilità concorsuale del signor Persona_1
– nella misura che sarà accertata in corso di causa – nella determinazione del sinistro (con la conseguente proporzionale decurtazione del risarcimento denegatamente spettante a ) e dei danni, di quanto disposto dagli artt. Pt_1
pagina 5 di 13 1227, primo e secondo comma, 2056 e 2058 cod. civ., nonché di tutte le circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in giudizio,
respingendo ogni ulteriore ingiustificata pretesa;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e compensi tutti di lite, anche di questo grado di giudizio, oneri accessori compresi.
In via istruttoria: senza inversione dell'onere probatorio posto a carico di controparte, la deducente, all'occorrenza, chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice
voglia:
a) ammettere prova testimoniale sulla seguente circostanza (non ammessa in primo grado):
6. vero che in data 11.02.2019, su incarico di , il perito assicurativo CP_1
di Bergamo ha esaminato l'autovettura Fiat Marea targata Persona_2
CP_ AT759TM e ha redatto e rimesso a la perizia sul mezzo con le relative fotografie che si rammostrano (doc. n. 2), di cui si conferma il contenuto;
si indica a teste, su detto capitolo, il p.a. titolare dello Studio Persona_2
Tecnico corrente in Bergamo, Passaggio del Filatoio 16
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2837/23, rigettava la domanda proposta da di condanna solidale di e Parte_1 Controparte_2 CP_1
al risarcimento dei danni subiti in seguito alle lesioni riportate dal
[...]
pagina 6 di 13 proprio amministratore unico nel sinistro avvenuto il 19 Persona_1
gennaio 2019 quando, mentre stava transitando a piedi lungo la via Broseta in
Bergamo, era stato investito dalla Fiat Marea condotta dal convenuto.
Il rigetto si fondava sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, sull'assenza di alcuna colpa in capo al conducente del mezzo, con l'attribuzione della responsabilità esclusiva del pedone che aveva tenuto una condotta colposa, in violazione dell'art. 190 cod. str., imprevedibile e anomala, tale da rendere impossibile evitare l'investimento.
Le argomentazioni del Tribunale erano le seguenti.
Il compendio probatorio smentiva la dinamica del sinistro proposta dalla parte attrice, secondo la quale era salito con la propria automobile Controparte_2
sul marciapiede andando ad investire il pedone, poiché era provato che era stato a scendere sulla carreggiata, occupando presumibilmente Persona_1
28/30 cm del sedime stradale per circa 0,8 secondi complessivi.
Tanto si ricavava: I) dalla deposizione del teste oculare Testimone_1
, che aveva visto uno dei pedoni scendere dal marciapiede sulla
[...]
carreggiata di pochi centimetri ove veniva colpito dalla Fiat Marea;
II) dalle conclusioni raggiunte dalla C.T.U., che ha escluso che ci possa essere stato un investimento sul marciapiede che non mostra segni di interazione tra la ruota della Fiat Marea con il cordolo, che non poteva non essere presente poiché il marciapiede, in loco, è rialzato mediamente di 10/11 centimetri;
III) era pagina 7 di 13 inverosimile che in una strada trafficata come via Broseta, ove presumibilmente erano presenti molti pedoni sul marciapiede, nessun altro abbia riportato lesioni.
La C.T.U. aveva anche escluso categoricamente alcuna colpa del conducente del veicolo, che aveva tenuto una velocità adeguata alla tipologia della strada ed alle condizioni di traffico, considerando che la marcia assai prossima al margine destro, ove era avvenuto l'urto, era obbligata dalla turbativa creata dal veicolo ignoto che sopraggiungeva dalla corsia opposta, secondo quanto riferito dal teste oculare Tes_1
Infine il consulente aveva aggiunto che la distanza e la tempistica erano insufficienti per consentire a di concretizzare manovre di Controparte_2
emergenza utili a evitare la collisione.
Le spese processuali e di C.T.U. erano poste a carico di parte attrice in ragione della soccombenza.
proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza con la Pt_1
condanna degli appellati al risarcimento del danno costituito dalla lesione del proprio credito di € 216.328,35 costituito dagli emolumenti versati nel periodo di malattia a in assenza di alcuna prestazione lavorativa;
calo Persona_1
di fatturato;
retribuzioni a terzi che avevano collaborato con la società in sostituzione del responsabile commerciale.
si costituiva resistendo all'impugnazione. CP_1
pagina 8 di 13 restava contumace. Controparte_2
All'udienza del 18 dicembre 2024 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo confuta la sentenza nella parte in cui rigetta in quanto inveritiera la ricostruzione della dinamica del sinistro secondo la sua prospettazione (investimento del pedone sul marciapiede) in quanto è stata omessa la valutazione della deposizione resa da Testimone_2
Con il secondo motivo, sostiene che il Tribunale ha violato il disposto dell'art. 2054 comma primo c.c.; contesta che l'investimento fosse imprevedibile o inevitabile, chiedendo la riforma della sentenza con l'attribuzione della responsabilità concorsuale prevalente a carico del conducente della Fiat
Marea, mediante un adeguato vaglio delle prove assunte.
Si doveva considerare che: I) aveva confessato di aver “notato un CP_2
pedone”, indice che il conducente del veicolo aveva avvistato II) il teste Per_1
aveva dichiarato che il marciapiede era affollato ed il passaggio era Tes_1
reso difficoltoso dall'ingombro (documentato dal C.T.U.) per la metà della sua larghezza da scatoloni e cestoni carrellati;
III) che la presenza di un veicolo proveniente dal lato opposto di marcia della Fiat Marea, che avrebbe costretto al conducente di proseguire sul lato destro della carreggiata, soltanto a dire dello stesso era consistito nel sorpasso di un autobus, con invasione CP_2
della corsia di sua pertinenza, in contrasto con quanto riferito dal teste oculare;
pagina 9 di 13 III) che la strada ove è avvenuto il sinistro è larga otto metri, quindi CP_2
aveva a disposizione una corsia di quattro metri per porre in essere una manovra di emergenza ed evitare l'investimento, anche in considerazione del fatto che il teste aveva riferito di una discesa dal marciapiede di pochi centimetri.
Con il terzo motivo deduce che i risultati della C.T.U. sono inficiati poiché il consulente non ha potuto valutare la ricostruzione dei fatti offerta dalla teste che è stata escussa dopo il deposito. Tes_2
Con il quarto motivo chiede la condanna degli appellati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Il primo motivo va disatteso.
Per ritenere non verosimile che la dinamica del sinistro sia avvenuta mediante investimento del pedone sul marciapiede basta considerare che :
- la teste (che peraltro non è stata indicata tra quelli presenti in loco nel Tes_2
verbale della Polizia Locale) ha reso dichiarazioni contradditorie, in quanto ha riferito dapprima “ mi trovavo sulla soglia del mio negozio sito in via Broseta
n. 67 e ho visto che una macchina azzurra ha colpito il sig. che Per_1
camminava sul marciapiede” per poi ammettere di non aver visto il veicolo salire sul marciapiede;
- il C.T.U. ha riscontrato l'assenza di segni di interazione tra la Fiat Marea ed il marciapiede, ben evidenziati nella motivazione della sentenza di primo pagina 10 di 13 grado, con argomenti condivisi da questa Corte.
Il secondo ed il terzo motivo si prestano a trattazione congiunta, in quanto, pur partendo dalla ricostruzione del sinistro sposata dal Tribunale, mirano ad ottenere una diversa attribuzione della responsabilità da esclusiva a concorsuale del conducente della Fiat Marea.
Il giudizio sulla responsabilità, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., prevede che si debba accertare, in concreto, la percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta ( v. cass. 13.7.2023 n. 20137).
Le deduzioni dell'appellante relative alla prevedibilità della discesa del pedone sulla carreggiata da parte del conducente sono smentite dalla circostanza che non è usuale, dato che pone a serio rischio l'incolumità
personale, né era obbligatoria per PR a causa di un'occupazione dello spazio sul marciapiede, che non era tale da impedire il cammino ed in ogni caso poteva fermarsi ed attendere di poter superare qualsiasi ostacolo gli si fosse presentato.
Quanto all'inevitabilità mediante manovra di emergenza, considerato che pur se il veicolo procedeva a velocità ridotta, il C.T.U. ha escluso che CP_2
avesse il tempo per frenare, mentre non è esigibile una diversa condotta da parte sua, ovvero di sterzare verso sinistra, dato che dall'altra corsia proveniva un veicolo, che, indipendentemente dal fatto che vi fosse stata invasione della pagina 11 di 13 corsia di percorrenza della Fiat Marea, avrebbe con ogni probabilità cagionato uno scontro frontale o laterale tra i mezzi.
Non può che concludersi che la condotta imprudente del pedone che ha invaso repentinamente la carreggiata, senza voltarsi a verificare se sopraggiungevano autoveicoli ( è stato colpito da tergo), in violazione dell'art. 190 c. str., Per_1
concreta colpa esclusiva, impendendo così a questa Corte di ravvisare un concorso in capo al conducente.
Da ultimo, nessun rilievo inficiante gli esiti della C.T.U. può trarsi dal fatto che non considerato la deposizione della teste attesa la sua Tes_2
inattendibilità.
Il quarto motivo è assorbito.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri delle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato).
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere del pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 12 di 13 pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2837/23 del
Tribunale di Brescia, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l 'appellante a rimborsare a le spese del grado, che CP_1
liquida in € 9.981 ( di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva, € 5.103 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del
15% sui compensi ed accessori di legge;
accerta che ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già
corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
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