Art. 1. "Art. 10-bis. - 1. Al fine di provvedere con urgenza alla ricognizione su tutto il territorio nazionale degli invasi e dighe di ritenuta, in esercizio o in corso di esecuzione, comunque destinati all'accumulo delle acque, a completamento di quelli gia' classificati ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 , il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato ad effettuare il rilevamento, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati mediante affidamento in concessione a ditte specializzate con il sistema della trattativa privata.
2. La relativa spesa valutabile in 4.500 milioni di lire e' a carico del fondo per la protezione civile e sara' accreditata al Ministero dei lavori pubblici con le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni.
nella legge 24 luglio 1984, n. 363 ".
All'articolo 11:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto-legge si provvede, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo"; quanto a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e a lire 6 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19861988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento "Difesa del suolo"";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, sulla base di un piano di riparto da redigersi dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero della agricoltura e delle foreste".
AVVERTENZA
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 27 novembre 1985.
2. La relativa spesa valutabile in 4.500 milioni di lire e' a carico del fondo per la protezione civile e sara' accreditata al Ministero dei lavori pubblici con le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni.
nella legge 24 luglio 1984, n. 363 ".
All'articolo 11:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto-legge si provvede, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo"; quanto a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e a lire 6 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19861988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento "Difesa del suolo"";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, sulla base di un piano di riparto da redigersi dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero della agricoltura e delle foreste".
AVVERTENZA
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 27 novembre 1985.