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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/03/2024, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 453/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesca Maria Mammone Presidente rel./est. dr. Irene Lupo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 453/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
REPUBBLICA CISALPINA, 198 20069 VAPRIO D'ADDA presso lo studio dell'avv. DANIELE
BRAMBILLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in ONroparte_1 P.IVA_1
VIA MONTE NAPOLEONE, 21 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MICHAEL BUSE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO con l'intervento di pagina 1 di 16 e elettivamente ONroparte_2 ONroparte_3 ONroparte_4 domiciliati in VIA CESARE BATTISTI, 21 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FRANCESCO
PINZONE, che li rappresenta e difende come da delega in atti avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In riforma dell'appellata sentenza in via principale previo accertamento della mala gestio da parte della Compagnia Assicurativa, condannare la società
(p.iva ad adempiere al contratto di assicurazione ONroparte_5 P.IVA_1
stipulato con il sig. e conseguentemente a tenere totalmente indenne il sig. da quanto Pt_1 Pt_1
questo sia chiamato a pagare alla sig.ra al sig. nonché alla sig.na ONroparte_2 ONroparte_3
, in forza della sentenza del IP di AV (confermata in Appello e Cassazione) e del ONroparte_4
Tribunale di Genova, pari ad €uro 3.730.621,40 nonché al risarcimento dei danni patrimoniali ulteriori subiti dal sig. ai sensi dell'art. 1223 c.c., quantificati in €uro 94.727,36, o nella maggiore o Pt_1
minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta, oltre il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla ridotta capacità patrimoniale, anche in via equitativa, in conseguenza del pignoramento subito, oltre interessi ex art.4-5-D. Lgs. 231/02, così come previsto dall'art. 1284 c.c., oltre rivalutazione monetaria se dovuta in via subordinata: previo accertamento della mala gestio da parte della Compagnia Assicurativa, condannare la compagnia assicurativa (p.iva al risarcimento dal ONroparte_5 P.IVA_1 danno da inadempimento contrattuale quantificato in €uro 3.730.621,40, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali ulteriori subiti dal sig. ai sensi dell'art. 1223 c.c., quantificati in €uro Pt_1
94.727,36, o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi così come previsto dall'art. 1284 c.c., e rivalutazione monetaria se dovuta, oltre il risarcimento del danno non patrimoniale, anche in via equitativa, derivante dalla ridotta capacità patrimoniale in conseguenza del pignoramento subito, oltre interessi ex art. 4-5-D. Lgs. 231/02, così come previsto dall'art. 1284
pagina 2 di 16 c.c., il tutto con pagamento diretto al sig. e/o alla sig.ra al sig. e dalla Pt_1 CP_2 ONroparte_3
sig.ra ONroparte_4
in via ulteriormente subordinata condannare la compagnia assicurativa (p.iva ), ai ONroparte_5 P.IVA_1 sensi dell'art. 2041 c.c. alla corresponsione al sig. o direttamente alla sig.ra al Pt_1 ONroparte_2 sig. nonché alla sig.na , della somma di €uro 3.730.621,40 oltre interessi ONroparte_3 ONroparte_4
ex art.4-5-D. Lgs. 231/02, così come previsto dall'art. 1284 c.c., oltre rivalutazione monetaria se dovuta;
condannare la compagnia assicurativa (p.iva ), ai ONroparte_5 P.IVA_1 sensi dell'art. 2041 c.c., al risarcimento nei confronti dell'Attore della somma di €uro 94.727,36 a titolo di danno patrimoniale, o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi così come previsto dall'art. 1284 c.c., e rivalutazione monetaria se dovuta, oltre il risarcimento del danno non patrimoniale, anche in via equitativa, derivante dalla ridotta capacità patrimoniale in conseguenza del pignoramento subito, oltre interessi ex art.4-5-D. Lgs. 231/02, così come previsto dall'art. 1284 c.c.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del primo e del secondo grado di giudizio”.
Per R + V : ONroparte_5
chiede ONroparte_5
in via principale, il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza;
in via subordinata, il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza con diversa motivazione accertando e dichiarando, in via preliminare, l'applicabilità della legge tedesca e il difetto di legittimazione processuale dell'attore e rigettando, in via subordinata nel merito, le domande avversarie perché infondate;
in via subordinata istruttoria, l'ammissione dei capitoli di prova nn. da 1 a 22 dedotti con la seconda memoria istruttoria di primo grade con i testi ivi indicati, il capitolo n. 21 così come precisato con la terza memoria, le espunzioni e, comunque dichiarazioni di inutilizzabilità richieste con la terza memoria, il rigetto delle istanze istruttorie avversarie e, comunque, l'ammissione a prova contraria in ogni caso, spese e compensi rifusi”.
Per e ONroparte_2 ONroparte_3 ONroparte_4
pagina 3 di 16 “Piaccia, alla Corte di Appello adita, contrariis rejectis, riformata integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n. 6250/2022 pubblicata il 15.7.2022 che ha dichiarato il “difetto di giurisdizione italiana a conoscere la presente controversia”, pronunciarsi nel merito ed
ACCOGLIERE le conclusioni rassegnate dall'appellante Sig. ivi compresa la condanna Parte_1 dell'appellata a corrispondere gli importi direttamente ai Signori ONroparte_2 ONroparte_4
fino alla concorrenza del loro credito. ONroparte_3
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti ed il giudizio di primo grado ha sottoscritto nel 2010 il prodotto, pubblicizzato dal Parte_1 CP_6 CP_7 [...]
), denominato “ , con Organizzazione_1 Organizzazione_2 Organizzazione_3
(di seguito, , società di diritto tedesco (cfr. doc. 7 del fascicolo di primo grado .
[...] Org_3 Pt_1
Il contratto, di durata annuale, ma con possibilità di rinnovo tacito alla scadenza, prevedeva a favore del contraente una serie di servizi, tra cui consulenza ed assistenza medica, anche durante viaggi all'estero, la gestione professionale di casi d'emergenza, una copertura assicurativa per eventuali incidenti durante la pratica di sport subacquei e per responsabilità civile verso terzi con un massimale di €3.500.000 (cfr. doc. nn. 32 e 33 . Pt_1
Il condannato in via definitiva al risarcimento dei danni a favore di Pt_1 ONroparte_2 CP_3
e per aver cagionato con colpa, il 24 luglio 2010, la morte dei loro congiunti
[...] ONroparte_4
e ha chiesto il pagamento dell'indennizzo all'assicuratore della Persona_1 Persona_2
ON responsabilità civile, (di seguito, ), anch'essa società di diritto ONroparte_8
tedesco, in forza del contratto di assicurazioni per conto altrui stipulata da e disciplinata dal Org_3
diritto tedesco.
A fronte del diniego opposto dalla compagnia di assicurazioni, il ha adito il Tribunale di Milano, Pt_1
ON chiedendo la condanna di al pagamento dell'indennizzo di €3.635.894,40, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa dell'inadempimento dell'assicuratore; le stesse pretese ha formulato anche a titolo di risarcimento danni “extracontrattuale” da inadempimento contrattuale ed ex art. 2041
c.c.
pagina 4 di 16 ON Nel contraddittorio con e con e e intervenuti in via ONroparte_2 CP_3 ONroparte_4 adesiva rispetto alla domanda dell'attore e per domandare che la condanna della compagnia di assicurazioni venga pronunciata direttamente a loro favore, il Tribunale di Milano, con sentenza n.
6250/2022, pubblicata il 15 luglio 2022, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della controversia a favore di quello tedesco ed ha condannato il a rifondere alla Pt_1
compagnia di assicurazioni le spese di lite, che ha compensato nel rapporto con gli intervenuti.
Il tribunale, infatti, ha dato conto dell'esistenza, nel contratto di assicurazione sottoscritto tra e Org_3
ON
di una clausola attributiva della giurisdizione in relazione alle controversie inerenti all'esecuzione del contratto al giudice tedesco opponibile all'assicurato, che a quel contratto ha aderito e della compatibilità della previsione con il Regolamento CE n.44/2001.
L'appello
I. Il procedimento ha proposto appello contro detta sentenza. Parte_1
Le sue doglianze, in estrema sintesi e nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione, possono essere riassunte in questi termini:
1. il tribunale avrebbe fatto ampio riferimento al Regolamento UE 44/2001, sebbene abrogato e sostituito dal regolamento UE 1215/2012, alle cui disposizioni avrebbe dovuto far riferimento.
Entrambe le discipline, comunque, hanno, tra i loro obiettivi, quello di tutelare la parte
“debole” dei contratti di assicurazione, “con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali” (così il 18simo considerando), sì che contrasterebbe con tale logica ritenere opponibile all'assicurato una clausola -quella derogatoria della competenza internazionale- che egli non ha sottoscritto e che non conosceva, né poteva conoscere, al momento della sottoscrizione del prodotto Org_2
2. la clausola di proroga invocata dalla compagnia di assicurazioni potrebbe operare solo nel rapporto tra contraente ed assicuratore, ma non nei suoi confronti, non essendo egli parte del contratto di assicurazione, come affermato anche dalla controparte e non avendola mai accettata per iscritto. La clausola non potrebbe estendersi ad altri rapporti contrattuali, ancorché collegati (e cioè al contratto;
Org_2
ON
3. il testo negoziale prodotto da nel corso del giudizio sarebbe diverso da quello che gli era stato consegnato nel procedimento di mediazione;
inoltre, detto documento è stato prodotto pagina 5 di 16 dalla controparte solo con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., così rendendo più gravoso l'esercizio del diritto di difesa;
4. in ogni caso, l'eccepito difetto di giurisdizione non avrebbe dovuto essere considerato ostativo ON rispetto alla domanda (subordinata) di condanna di per risarcimento danni da inadempimento contrattuale, trattandosi, in questo caso, di accertare un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale fondata sulla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e, in particolare, per essersi la compagnia di assicurazioni sottratta all'obbligazione assunta di assisterlo nel giudizio civile instaurato nei suoi confronti dagli eredi per non CP_3
aver provveduto al pagamento ai danneggiati dell'importo accordato loro dal g.i.p. presso il
Tribunale di AV, per non aver dato corso all'accordo transattivo che era stato raggiunto con i predetti danneggiati, che prevedeva il pagamento di €1.500.000 (cfr. atto di appello, pag.
18).
Su questi presupposti, il ha domandato la riforma della sentenza appellata ed ha riproposto tutte Pt_1 le domande formulate nel giudizio di primo grado, insistendo anche per l'ammissione dei mezzi di prova.
ON
si è costituita contestando la fondatezza del gravame. In particolare, ha osservato che la verifica della competenza internazionale deve essere operata in conformità al Regolamento 1215/2012, il cui art. 15, paragrafo 2, ammette esplicitamente la convenzione di proroga “che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo
Stato membro al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui
l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di tale
Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni” e del diritto tedesco, che sempre in virtù del contratto di assicurazione, regola il rapporto al quale tale contratto ha dato origine. Nel merito, ha comunque eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa ed ha evidenziato che il massimale previsto dal contratto ammonta ad €3.000.000.
Si sono costituiti anche e in via sostanzialmente ONroparte_2 ONroparte_3 ONroparte_4 adesiva rispetto alle difese ed alle domande dell'appellante. ONr All'udienza dell'8 giugno 2023 la parte appellante, preso atto della disponibilità manifestata da a soprassedere temporaneamente dall'esecuzione forzata, ha rinunciato all'istanza formulata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
pagina 6 di 16 Questa Corte, disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione il 16 novembre 2023.
La sola parte appellante e gli intervenuti hanno depositato la comparsa conclusionale.
La sentenza è stata deliberata il 14 febbraio 2024.
II. La decisione
L'appello è fondato. ON Le pretese di nei confronti di poggiano sul contratto di assicurazione stipulato Parte_1
ON tra e ltima per conto altrui- denominato ONroparte_9 responsabilità civile per istruttori subacquei nell'ambito della “dive card professional”>, prodotto da ON
come documento n.4 (e da sub. 38) nella versione “marzo 2010” unitamente alle condizioni Pt_1
generali.
Va premesso che si tratta di documento privo di sottoscrizione da parte dei contraenti e che sono stati sollevati dubbi sulla sua genuinità, in quanto asseritamente difforme dal testo consegnato durante il procedimento di mediazione assistita ed anche dal testo attualmente reperibile sul sito del contraente
(cfr. comparsa conclusionale degli intervenuti). Org_3
Tuttavia, il non ha esplicitato in quali parti il testo consegnatogli durante la mediazione sarebbe Pt_1
ON difforme da quello sul quale poggia le proprie difese (si veda l'atto di appello a pagina 12), sì da consentire di apprezzarne la rilevanza rispetto alle questioni controverse, mentre è del tutto irrilevante il fatto che detto testo sia difforme da quello che è attualmente (cioè a distanza di oltre 13 anni) consultabile sul sito internet di Org_3
Il documento prodotto individua il contraente in Medical e le persone assicurate per la responsabilità civile in “tutte le persone fisiche elencate nella propria banca dati interna, titolari di una dive card professional valida” (clausola 2), in relazione alle attività elencate alla clausola 1.02, comunque riconducibili ad attività subacquee (cfr. clausole 1.02 e 1.03).
È pacifico che il quale ha riferito di svolgere professionalmente ed in autonomia, Parte_1
l'attività di accompagnatore nelle escursioni subacquee, non abbia sottoscritto tale contratto e che egli derivi le proprie pretese dall'essere titolare di “dive card professional” rilasciatagli a seguito della sottoscrizione del c.d. pacchetto fornito da Org_2 Org_3
Occorre conseguentemente interrogarsi sull'opponibilità all'odierno appellante della clausola n.13 delle condizioni generali, a mente della quale “per le controversie derivanti dal contratto di assicurazione
pagina 7 di 16 contro l'assicuratore il foro competente è determinato dalla sede legale dell'assicuratore o dalla sede della filiale responsabile del contratto di assicurazione”.
L'art. 15, punto 3, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, prevede, non diversamente dall'art.13 del Regolamento n. 44/2001, erroneamente richiamato dal tribunale, che le norme in materia di competenza nelle controversie assicurative possano essere derogate dalla convenzione “stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto”, la quale “abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni”.
In presenza di una tale convenzione, di per sé valida, la Corte di giustizia, chiamata ad interpretare, in fattispecie analoga, l'art. 12, punto 3, della Convenzione di Bruxelles del 1968, ha affermato, però, che
“una clausola attributiva di competenza … non è opponibile all'assicurato beneficiario di tale contratto che non abbia espressamente sottoscritto la suddetta clausola e sia domiciliato in uno Stato contraente diverso da quello del contraente dell'assicurazione e dell'assicuratore” (causa C-112/03).
Secondo la Corte, il tenore letterale della disposizione normativa non consente di per sé di stabilire quali siano gli effetti della proroga della competenza per l'assicurato o per il beneficiario del contratto di assicurazione;
perciò è inevitabile tenere conto del sistema nel suo complesso e degli obiettivi generali perseguiti dalla Convenzione, di tutela della persona economicamente più debole, la quale non deve essere scoraggiata dall'agire in giudizio vedendosi obbligata a proporre l'azione dinanzi ai giudici dello
Stato sul cui territorio risiede la sua controparte. Con la conseguenza che “l'opponibilità di una clausola di proroga della competenza … a un assicurato beneficiario in ogni caso potrà essere ammessa solo qualora non contrasti con l'obiettivo di tutela della persona economicamente più debole”. La Corte, in particolare, ha evidenziato che “39 …l'opponibilità di tale clausola comporterebbe gravi conseguenze per un assicurato beneficiario che non l'abbia sottoscritta e che sia domiciliato in un altro Stato contraente. Infatti, essa priverebbe, da un lato, tale assicurato della possibilità di adire sia il giudice del luogo dell'evento dannoso sia quello del proprio domicilio, obbligandolo a coltivare le proprie pretese nei confronti dell'assicuratore davanti al giudice del domicilio di quest'ultimo. Dall'altro, consentirebbe all'assicuratore, nell'ambito di un'azione contro l'assicurato beneficiario, di adire il giudice del proprio domicilio. 40 Una siffatta interpretazione condurrebbe ad accettare una proroga di giurisdizione a
pagina 8 di 16 favore dell'assicuratore e a ignorare l'obiettivo della tutela della persona economicamente più debole, nel caso di specie l'assicurato beneficiario, che deve poter agire e difendersi davanti al giudice del proprio domicilio.”.
Si tratta di principi che possono certamente trovare applicazione anche nella fattispecie in esame, considerato che il menzionato art. 15, punto 3, del Regolamento n. 1215/2012, è del tutto conforme all'art. 12, punto 3, della Convenzione del 1968 e che “Nei limiti in cui, conformemente al considerando
34 del regolamento n. 1215/2012, quest'ultimo abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001, il quale, a sua volta, ha sostituito la convenzione di Bruxelles, l'interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di questi ultimi strumenti giuridici vale anche per il regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti».” (cfr. Corte di giustizia UE, sez. VII,
9/12/2021, C-708/2020). non è un professionista del settore delle assicurazioni, ma un agente della Polizia di Parte_1
Stato che nel tempo libro svolge -in proprio- l'attività di istruttore subacqueo e non si può dubitare sella sua posizione di debolezza, sotto il profilo economico e giuridico, rispetto alla società dalla quale pretende di essere indennizzato.
Come si è detto, egli non ha sottoscritto la clausola e, in verità, non risulta neppure che, prima dell'instaurazione del giudizio abbia avuto la possibilità di conoscere il testo negoziale ed è pacificamente domiciliato in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del contraente e dell'assicuratore.
Ne deriva che, diversamente da quanto ha ritenuto il primo giudice, si deve ritenere che la clausola n. 13 del contratto di assicurazione, che avrebbe come effetto quello di limitare la sua possibilità di ottenere tutela giurisdizionale, non gli sia opponibile e che il giudizio sia stato correttamente instaurato dinanzi al giudice italiano, poiché è in Italia che si è verificato l'evento dannoso e perché quivi il ha il Pt_1
proprio domicilio.
La domanda dell'appellante deve essere quindi esaminata nel merito.
Al riguardo, è utile una premessa.
Il fatto che il non sia parte contrattuale non significa, come egli sembra, a tratti, ritenere, che si Pt_1 possa prescindere, nel giudicare della fondatezza della sua pretesa, dall'esame di tale contratto. È chiaro, ON infatti, che, altrimenti sarebbe nei suoi confronti un perfetto estraneo e che nessun tipo di aspettativa l'appellante potrebbe vantare nei suoi confronti.
pagina 9 di 16 Dunque, la domanda dell'appellante va esaminata tenendo conto della soggezione del rapporto, sotto il profilo sostanziale, al diritto tedesco (cfr. clausola n.12) e tenendo conto di tutte le clausole contrattuali, poiché la volontà del terzo di profittare della stipulazione intervenuta inter alios deve necessariamente riguardare l'intero contratto e non solo alcune sue clausole (cfr. Cass. ord. n. 4338/2022; Cass. ord. n.
41665/2021).
La previsione secondo la quale oggetto della garanzia è la responsabilità civile secondo le leggi civilistiche degli assicurati (così la clausola 1.03 – doc. 4 RuV) non comporta, come prospettano gli intervenuti, che il rapporto sia soggetto alla disciplina dello Stato membro in cui è domiciliata, di volta in volta, la persona assicurata, ma che la garanzia è prestata a coloro i quali siano stati riconosciuti responsabili di danni arrecati a terzi secondo le leggi del proprio Stato di appartenenza.
La società appellata ha invocato l'applicazione dell'art. 44 Versicherungsvertragsgesetz -legge sul contratto di assicurazione, senza che le altre parti abbiano obiettato alcunché sulla indicazione della norma come dettata a disciplina, nell'ordinamento tedesco, dell'assicurazione per conto altrui ed ha dedotto che, secondo il diritto tedesco, in termini invertiti rispetto a quanto prevede l'art. 1891 c.c.,
l'assicurato può far valere i suoi diritti solo se con il consenso del contraente o nell'ipotesi in cui egli sia in possesso del certificato di assicurazione.
Orbene, nel caso in esame, ad avviso della Corte, il consenso del contraente è stato manifestato al Pt_1
con la e-mail -la cui genuinità non è stata in alcun modo contestata- del 4 maggio 2011, proveniente dall'assistenza clienti di con la quale la società contraente ha comunicato all'assicurato di aver Org_3
ON inoltrato la documentazione relativa al sinistro a (in particolare, l'avviso di conclusione indagini
“per quanto riguarda il risarcimento della responsabilità civile”) e gli ha trasmesso i recapiti del legale già nominato in Italia dall'assicurazione per “curare” i suoi interessi (cfr. doc. 10 . Pt_1
ON Tant'è che, perlomeno fino al 2015 ha gestito la lite nell'interesse del senza mai Pt_1
coinvolgere nelle iniziative e trattative intraprese (si veda la corrispondenza prodotta da Org_3 Pt_1
ON sub. 12, 13, 15, 35 e da sub 2) e, allorché ha negato l'operatività della garanzia -in tesi dopo aver meglio conosciuto le circostanze del sinistro- lo ha fatto sul presupposto che il difettasse della Pt_1 qualifica di soggetto “giuridicamente autonomo”, senza contestare la sua legittimazione all'esercizio dei ON diritti nascenti dal contratto di assicurazione concluso tra e (sul punto, si veda anche Org_3
quanto dedotto da il capitolo 21 di prova testimoniale). CP_10
ON Ad avviso di questa Corte parimenti infondate sono le difese di in ordine all'operatività del contratto per essere stato il danno cagionato dal non come soggetto dotato di autonomia Pt_1
pagina 10 di 16 giuridica, ma nell'esercizio di un'attività esercitata per conto del di Santa Organizzazione_4
Margherita Ligure, che aveva noleggiato l'attrezzatura alle vittime ed aveva organizzato l'escursione.
come si è detto e come accertato dalle sentenze che, in sede penale e civile, ne hanno Parte_1 affermato la responsabilità, era un agente della Polizia di Stato, abilitato all'attività di istruttore subacqueo, il quale ha accompagnato le vittime nell'escursione in cui hanno trovato la morte nell'ambito di un rapporto di collaborazione occasionale con il centro sportivo.
Egli, cioè, non era dipendente del e di certo non poteva svolgere un'attività di Organizzazione_4 collaborazione continuativa, poiché era un dipendente del e non poteva essere di Organizzazione_5 conseguenza inserito stabilmente nell'organizzazione del centro.
Avvalendosi del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo, ha svolto, come autonomo prestatore di servizi, attività di accompagnamento per alcuni clienti del Org_4
Il fatto che egli, presumibilmente, sia stato retribuito dal circolo e che non si sia instaurato un rapporto negoziale diretto con le vittime non incide sulla sua qualifica e sull'autonomia della prestazione -sì che sono del tutto inutili i capitoli di prova volti a spiegare quali sono le prassi del settore e quale sia, secondo l'assicuratore, l'ambito di operatività della polizza- né comporta una mutazione del rischio assicurato, poiché l'evento si è comunque verificato nell'esercizio di un'attività imprenditoriale autonoma, resa a favore della struttura.
Il fatto poi che anche detta struttura sia corresponsabile dell'evento dannoso -risulta, al riguardo, che fosse stata originariamente evocata in giudizio dagli eredi come coobbligata in solido e che sia CP_3
fallita in corso di causa (cfr. doc.
5 - rileva, in diritto, ai fini di un'eventuale rivalsa, ma non Pt_1
incide, di per sé, sull'ambito di oggettiva operatività della polizza.
Neppure potrebbe sostenersi che il rapporto di collaborazione con il diving center comporti di per sé un aggravamento del rischio, considerato che il rischio assicurato non era limitato ad attività di tipo amatoriale, ma aveva ad oggetto attività svolte professionalmente, quali, appunto, quella di guida o di insegnamento.
ON In conclusione, è obbligata ad indennizzare il nei limiti del massimale assicurativo che, per i Pt_1
sinistri verificatisi in Stati diversi dalla Germania ammonta, ai sensi della clausola 2.04, ad €3.000.000.
Detto importo dovrà essere versato dalla compagnia direttamente ai danneggiati intervenuti, come richiesto dall'appellante, senza che, a questo specifico riguardo la parte appellata abbia sollevato eccezioni, in conformità con quanto previsto dall'art. 1917, secondo comma, c.c., ovviamente in proporzione ai rispettivi crediti, non esistendo tra loro solidraietà.
pagina 11 di 16 Il inoltre ha domandato la condanna dell'assicuratore per “mala gestio”, in particolare per essere Pt_1 stato costretto a sostenere “maggiori” esborsi per spese legali e per aver dovuto egli stesso corrispondere ai danneggiati l'importo di €18.666 a febbraio 2020 (così in atto di citazione in primo grado), chiedendo la condanna dell'assicuratore al pagamento a suo favore di €91.973,36 o della “maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta”.
Nessun dubbio può sussistere, in via di principio, sulla responsabilità dell'assicuratore dal momento in cui è stato posto in grado di valutare, usando l'ordinaria diligenza, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato, in caso di rifiuto di pagamento dell'indennizzo o di ritardo colposo nel soddisfacimento del credito, come pure nei casi di violazione dell'obbligo di correttezza o buona fede nell'adempimento del contratto di assicurazione, ad esempio nei casi di rifiuto ingiustificato di concludere favorevoli accordi transattivi.
L'assicuratore della responsabilità civile, infatti, anche a prescindere da qualsiasi espressa previsione in tal senso contenuta nella polizza, è tenuto ad adempiere tempestivamente all'obbligazione indennitaria a suo carico ed è comunque tenuto, in virtù del dovere buona fede che scaturisce dalla comunanza di interessi tra lui e l'assicurato, a salvaguardare gli interessi di quest'ultimo, e comportarsi in modo da evitare che, per effetto di proprie scelte negligenti nella gestione del sinistro, l'assicurato resti abbandonato al suo destino dinanzi alle pretese del terzo danneggiato.
Anche l'ordinamento giuridico tedesco prevede l'obbligo di non peggiorare la posizione del creditore e di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto (così gli articoli 241 e 242 BGB) e considera in mora, senza necessità di diffida, il debitore che rifiuta seriamente e definitivamente la prestazione (cfr. art. 286 BGB).
Parimenti, il , cioè la già richiamata legge sul contratto di assicurazione, ONroparte_11
prevede che l'assicuratore, non appena ultimate le indagini necessarie per verificare la fondatezza della pretesa dell'assicurato, debba mettere a sua disposizione la somma pattuita (così § 14 VVG – Scadenza dei debiti pecuniari) e, nel settore dell'assicurazione per la responsabilità civile, che debba risarcire
“l'assicurato contro il credito del terzo entro due settimane, a partire dal momento in cui il credito del terzo è stabilito con effetto vincolante per l'assicuratore con giudizio definitivo, riconoscimento o transazione” (così § 106- Scadenza dell'esecuzione da parte dell'assicuratore). ON Nel caso di specie, ha gestito il sinistro fino al 2015 fornendo al assistenza legale in sede Pt_1 penale, senza mai sollevare eccezioni sull'operatività della polizza ed ha finanche manifestato una disponibilità a formulare agli eredi una proposta transattiva;
solo nel 2015 ha invocato CP_3
pagina 12 di 16 l'inesistenza della copertura assicurativa e ciò solo, come si è visto, in modo del tutto infondato, ma ON anche pretestuoso. Non è infatti sostenibile che . sia venuta a conoscenza del “ruolo” del
[...]
e dei suoi rapporti con l'assicurato solo nel 2015, allorché gli odierni intervenuti hanno Org_4 trasmesso al suo avvocato copia dell'atto di citazione notificato al considerato che tale ruolo Pt_1
emergeva già dalla sentenza del G.I.P. di AV del 6 marzo 2012 e che, come si evince dallo scambio
ON di corrispondenza tra l'avv. Buse (legale di ), l'avv. Peri- che ha assistito il in quel giudizio- Pt_1
ed il stesso, il primo era a conoscenza della sentenza in questione, come pure certamente lo era Pt_1
ON l'avv. Martucci che, su incarico di , ha difeso il nell'appello avverso la sentenza penale. Pt_1
Le eccezioni infondate opposte dalla compagnia, più volte sollecitata al pagamento, hanno avuto certamente l'effetto di far lievitare la somma dovuta dall'assicurato alle vittime.
In punto quantum, tuttavia, poiché il massimale non è diventato insufficiente a causa della condotta dell'assicuratore, ma lo era ab initio, il può pretendere dalla compagnia unicamente gli interessi Pt_1 di mora, poiché, se anche l'assicuratore avesse tempestivamente pagato l'indennizzo, egi non avrebbe giammai potuto ottenere una copertura integrale.
ON Simmetricamente, del resto, se avesse messo a disposizione tempestivamente l'intero massimale, il debito si sarebbe ridotto di €3.000.000 e gli interessi dovuti ai danneggiati, secondo la statuizione del
Tribunale di Genova, sarebbero maturati solo sull'importo residuo.
Gli interessi dovuti sono gli interessi di mora previsti al § 288 BGB -pari a 9 punti percentuali oltre il saggio degli interessi di base (per il quale dispone l'articolo 247)- poiché non si verte in materia di contratti conclusi con un consumatore, dal quindicesimo giorno successivo alla sentenza del Tribunale di
Genova, del 16 maggio 2019, che ha definitivamente accertato l'entità del danno (§ 106 legge sul contratto di assicurazione), al saldo effettivo.
Anche tale importo deve essere pagato direttamente agli intervenuti, come richiesto dall'appellante.
Non vi è prova di alcun ulteriore danno conseguente al ritardo.
È di assoluta evidenza, infatti, che, a fronte di un debito residuo di oltre seicentomila euro, il non CP_12
possa pretendere né il rimborso della somma fino ad oggi pagata ai danneggiati a seguito di pignoramento presso terzi né possa considerare “ingiusta” l'esecuzione forzata intrapresa, con conseguente infondatezza della domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti.
Spetta invece all'appellante il rimborso delle spese legali sostenute. ON
ha chiarito, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, che la polizza prevede:
pagina 13 di 16 a. il rimborso delle spese di resistenza in giudizio “pro quota nei casi in cui il danno superi il massimale”.
Più esattamente, la clausola riprodotta nell'atto prevede che la compagnia si faccia carico delle spese in proporzione alla somma assicurata rispetto all'importo totale del sinistro (cfr. pag. 10 comparsa di risposta nel giudizio di primo grado). Nel caso di specie, la spesa documentata da per la Pt_1 resistenza in giudizio è di €25.001. Dunque, considerato che il danno accertato in capo agli intervenuti è pari ad € 3.635.894,40 ed il massimale ammonta ad €3.000.000, la quota parte delle spese a carico di ON
è pari ad €20.628,48. Le spese della procedura di mediazione promossa da non Parte_1 sono qualificabili come spese di “resistenza in giudizio”, ma se ne terrà conto nel disciplinare le spese di lite;
b. il rimborso delle spese della difesa penale “solo se la nomina del difensore è stata richiesta o autorizzata ON dalla RuV”. Nel caso in esame, non ha condiviso la scelta dell'assicurato di farsi assistere dall'avv.
Peri (doc. 13 fascicolo di primo grado, ed ha già provveduto a retribuire l'avvocato Martucci. Pt_1
Quindi a questo titolo nulla può pretendere Non è chiaro, poi, il titolo per il quale Parte_1
ha proceduto a pignoramento (cfr. doc. 25), ma se si tratta, come afferma il Organizzazione_6 Pt_1
di spese inerenti al processo penale, si tratta evidentemente delle spese del processo penale dovute allo
Stato e non di spese legali sostenute per difendersi. ON In conclusione, dovrà rimborsare all'assicurato €20.628,48 oltre gli interessi moratori ai sensi dell'art 288 BGB come sopra indicato dalla data del pagamento al saldo effettivo.
Ovviamente, quanto deciso è assorbente rispetto alle domande proposte in via subordinata.
Le spese di lite
Nel rapporto tra assicurato ed assicuratore le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, in conformità alle note spese depositate, che indicano importi coerenti con il valore della controversia.
ON Alla stregua dello stesso criterio, dovrà rimborsare ad le spese del procedimento Parte_1 di mediazione, per €2.862,13 (cfr. doc. nn. 27, 28 e 30 del fascicolo . Pt_1
ON Gravano su anche le spese anticipate dagli intervenuti, considerato che “In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e
92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata”
(cfr. Cass. S.U. n. 27846/2019 e, nello stesso senso, Cass. n. 5025/2000). Dette spese -che devono essere distratte a favore dell'avv. Francesco Pinzone che si è dichiarato antistatario- si determinano tenuto conto pagina 14 di 16 del valore della controversia ed in misura prossima al minimo tariffario, considerato il tenore delle difese svolte, sostanzialmente adesive rispetto a quelle dell'appellante principale;
in ogni caso, senza nulla riconoscere, quanto all'appello, per la fase istruttoria, che si è esaurita nella richiesta, all'udienza ex art. 350 c.p.c., di rimettere la causa in decisione.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. in riforma integrale della sentenza n. 6250/2022, pubblicata il 15 luglio 2022, del Tribunale di
Milano:
i. condanna a pagare a ONroparte_8 ONroparte_2 CP_3
e ciascuno in proporzione all'ammontare del credito vantato
[...] ONroparte_13 nei confronti di €3.000.000 oltre interessi di mora nella misura Parte_1
indicata in motivazione dal primo giugno 2019 al saldo effettivo;
ii. condanna a pagare ad ONroparte_8 Parte_1
€20.628,48 oltre gli interessi moratori come indicato in motivazione dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo;
2. condanna a rifondere ad le spese del ONroparte_8 Parte_1 procedimento di mediazione, pari ad €2.862,13, nonché, per il giudizio di primo grado, €518 per spese ed €25.204 per compensi e per il giudizio di secondo grado in €2.529 per spese ed €31.200 per compensi, oltre 15% dei compensi per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. condanna a rifondere agli intervenuti le spese di lite che ONroparte_8 determina, per il giudizio di primo grado, in €518 per spese ed in €25.000 per compensi e, per il giudizio di appello, in €22.500, oltre 15% dei compensi per rimborso spese generali, iva (se dovuta)
e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Francesco Pinzone.
Così deciso in Milano, il 14 febbraio 2024.
Il presidente est.
Francesca Maria Mammone
pagina 15 di 16 pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesca Maria Mammone Presidente rel./est. dr. Irene Lupo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 453/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
REPUBBLICA CISALPINA, 198 20069 VAPRIO D'ADDA presso lo studio dell'avv. DANIELE
BRAMBILLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in ONroparte_1 P.IVA_1
VIA MONTE NAPOLEONE, 21 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MICHAEL BUSE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO con l'intervento di pagina 1 di 16 e elettivamente ONroparte_2 ONroparte_3 ONroparte_4 domiciliati in VIA CESARE BATTISTI, 21 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FRANCESCO
PINZONE, che li rappresenta e difende come da delega in atti avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In riforma dell'appellata sentenza in via principale previo accertamento della mala gestio da parte della Compagnia Assicurativa, condannare la società
(p.iva ad adempiere al contratto di assicurazione ONroparte_5 P.IVA_1
stipulato con il sig. e conseguentemente a tenere totalmente indenne il sig. da quanto Pt_1 Pt_1
questo sia chiamato a pagare alla sig.ra al sig. nonché alla sig.na ONroparte_2 ONroparte_3
, in forza della sentenza del IP di AV (confermata in Appello e Cassazione) e del ONroparte_4
Tribunale di Genova, pari ad €uro 3.730.621,40 nonché al risarcimento dei danni patrimoniali ulteriori subiti dal sig. ai sensi dell'art. 1223 c.c., quantificati in €uro 94.727,36, o nella maggiore o Pt_1
minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta, oltre il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla ridotta capacità patrimoniale, anche in via equitativa, in conseguenza del pignoramento subito, oltre interessi ex art.4-5-D. Lgs. 231/02, così come previsto dall'art. 1284 c.c., oltre rivalutazione monetaria se dovuta in via subordinata: previo accertamento della mala gestio da parte della Compagnia Assicurativa, condannare la compagnia assicurativa (p.iva al risarcimento dal ONroparte_5 P.IVA_1 danno da inadempimento contrattuale quantificato in €uro 3.730.621,40, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali ulteriori subiti dal sig. ai sensi dell'art. 1223 c.c., quantificati in €uro Pt_1
94.727,36, o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi così come previsto dall'art. 1284 c.c., e rivalutazione monetaria se dovuta, oltre il risarcimento del danno non patrimoniale, anche in via equitativa, derivante dalla ridotta capacità patrimoniale in conseguenza del pignoramento subito, oltre interessi ex art. 4-5-D. Lgs. 231/02, così come previsto dall'art. 1284
pagina 2 di 16 c.c., il tutto con pagamento diretto al sig. e/o alla sig.ra al sig. e dalla Pt_1 CP_2 ONroparte_3
sig.ra ONroparte_4
in via ulteriormente subordinata condannare la compagnia assicurativa (p.iva ), ai ONroparte_5 P.IVA_1 sensi dell'art. 2041 c.c. alla corresponsione al sig. o direttamente alla sig.ra al Pt_1 ONroparte_2 sig. nonché alla sig.na , della somma di €uro 3.730.621,40 oltre interessi ONroparte_3 ONroparte_4
ex art.4-5-D. Lgs. 231/02, così come previsto dall'art. 1284 c.c., oltre rivalutazione monetaria se dovuta;
condannare la compagnia assicurativa (p.iva ), ai ONroparte_5 P.IVA_1 sensi dell'art. 2041 c.c., al risarcimento nei confronti dell'Attore della somma di €uro 94.727,36 a titolo di danno patrimoniale, o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi così come previsto dall'art. 1284 c.c., e rivalutazione monetaria se dovuta, oltre il risarcimento del danno non patrimoniale, anche in via equitativa, derivante dalla ridotta capacità patrimoniale in conseguenza del pignoramento subito, oltre interessi ex art.4-5-D. Lgs. 231/02, così come previsto dall'art. 1284 c.c.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del primo e del secondo grado di giudizio”.
Per R + V : ONroparte_5
chiede ONroparte_5
in via principale, il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza;
in via subordinata, il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza con diversa motivazione accertando e dichiarando, in via preliminare, l'applicabilità della legge tedesca e il difetto di legittimazione processuale dell'attore e rigettando, in via subordinata nel merito, le domande avversarie perché infondate;
in via subordinata istruttoria, l'ammissione dei capitoli di prova nn. da 1 a 22 dedotti con la seconda memoria istruttoria di primo grade con i testi ivi indicati, il capitolo n. 21 così come precisato con la terza memoria, le espunzioni e, comunque dichiarazioni di inutilizzabilità richieste con la terza memoria, il rigetto delle istanze istruttorie avversarie e, comunque, l'ammissione a prova contraria in ogni caso, spese e compensi rifusi”.
Per e ONroparte_2 ONroparte_3 ONroparte_4
pagina 3 di 16 “Piaccia, alla Corte di Appello adita, contrariis rejectis, riformata integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n. 6250/2022 pubblicata il 15.7.2022 che ha dichiarato il “difetto di giurisdizione italiana a conoscere la presente controversia”, pronunciarsi nel merito ed
ACCOGLIERE le conclusioni rassegnate dall'appellante Sig. ivi compresa la condanna Parte_1 dell'appellata a corrispondere gli importi direttamente ai Signori ONroparte_2 ONroparte_4
fino alla concorrenza del loro credito. ONroparte_3
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti ed il giudizio di primo grado ha sottoscritto nel 2010 il prodotto, pubblicizzato dal Parte_1 CP_6 CP_7 [...]
), denominato “ , con Organizzazione_1 Organizzazione_2 Organizzazione_3
(di seguito, , società di diritto tedesco (cfr. doc. 7 del fascicolo di primo grado .
[...] Org_3 Pt_1
Il contratto, di durata annuale, ma con possibilità di rinnovo tacito alla scadenza, prevedeva a favore del contraente una serie di servizi, tra cui consulenza ed assistenza medica, anche durante viaggi all'estero, la gestione professionale di casi d'emergenza, una copertura assicurativa per eventuali incidenti durante la pratica di sport subacquei e per responsabilità civile verso terzi con un massimale di €3.500.000 (cfr. doc. nn. 32 e 33 . Pt_1
Il condannato in via definitiva al risarcimento dei danni a favore di Pt_1 ONroparte_2 CP_3
e per aver cagionato con colpa, il 24 luglio 2010, la morte dei loro congiunti
[...] ONroparte_4
e ha chiesto il pagamento dell'indennizzo all'assicuratore della Persona_1 Persona_2
ON responsabilità civile, (di seguito, ), anch'essa società di diritto ONroparte_8
tedesco, in forza del contratto di assicurazioni per conto altrui stipulata da e disciplinata dal Org_3
diritto tedesco.
A fronte del diniego opposto dalla compagnia di assicurazioni, il ha adito il Tribunale di Milano, Pt_1
ON chiedendo la condanna di al pagamento dell'indennizzo di €3.635.894,40, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa dell'inadempimento dell'assicuratore; le stesse pretese ha formulato anche a titolo di risarcimento danni “extracontrattuale” da inadempimento contrattuale ed ex art. 2041
c.c.
pagina 4 di 16 ON Nel contraddittorio con e con e e intervenuti in via ONroparte_2 CP_3 ONroparte_4 adesiva rispetto alla domanda dell'attore e per domandare che la condanna della compagnia di assicurazioni venga pronunciata direttamente a loro favore, il Tribunale di Milano, con sentenza n.
6250/2022, pubblicata il 15 luglio 2022, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della controversia a favore di quello tedesco ed ha condannato il a rifondere alla Pt_1
compagnia di assicurazioni le spese di lite, che ha compensato nel rapporto con gli intervenuti.
Il tribunale, infatti, ha dato conto dell'esistenza, nel contratto di assicurazione sottoscritto tra e Org_3
ON
di una clausola attributiva della giurisdizione in relazione alle controversie inerenti all'esecuzione del contratto al giudice tedesco opponibile all'assicurato, che a quel contratto ha aderito e della compatibilità della previsione con il Regolamento CE n.44/2001.
L'appello
I. Il procedimento ha proposto appello contro detta sentenza. Parte_1
Le sue doglianze, in estrema sintesi e nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione, possono essere riassunte in questi termini:
1. il tribunale avrebbe fatto ampio riferimento al Regolamento UE 44/2001, sebbene abrogato e sostituito dal regolamento UE 1215/2012, alle cui disposizioni avrebbe dovuto far riferimento.
Entrambe le discipline, comunque, hanno, tra i loro obiettivi, quello di tutelare la parte
“debole” dei contratti di assicurazione, “con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali” (così il 18simo considerando), sì che contrasterebbe con tale logica ritenere opponibile all'assicurato una clausola -quella derogatoria della competenza internazionale- che egli non ha sottoscritto e che non conosceva, né poteva conoscere, al momento della sottoscrizione del prodotto Org_2
2. la clausola di proroga invocata dalla compagnia di assicurazioni potrebbe operare solo nel rapporto tra contraente ed assicuratore, ma non nei suoi confronti, non essendo egli parte del contratto di assicurazione, come affermato anche dalla controparte e non avendola mai accettata per iscritto. La clausola non potrebbe estendersi ad altri rapporti contrattuali, ancorché collegati (e cioè al contratto;
Org_2
ON
3. il testo negoziale prodotto da nel corso del giudizio sarebbe diverso da quello che gli era stato consegnato nel procedimento di mediazione;
inoltre, detto documento è stato prodotto pagina 5 di 16 dalla controparte solo con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., così rendendo più gravoso l'esercizio del diritto di difesa;
4. in ogni caso, l'eccepito difetto di giurisdizione non avrebbe dovuto essere considerato ostativo ON rispetto alla domanda (subordinata) di condanna di per risarcimento danni da inadempimento contrattuale, trattandosi, in questo caso, di accertare un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale fondata sulla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e, in particolare, per essersi la compagnia di assicurazioni sottratta all'obbligazione assunta di assisterlo nel giudizio civile instaurato nei suoi confronti dagli eredi per non CP_3
aver provveduto al pagamento ai danneggiati dell'importo accordato loro dal g.i.p. presso il
Tribunale di AV, per non aver dato corso all'accordo transattivo che era stato raggiunto con i predetti danneggiati, che prevedeva il pagamento di €1.500.000 (cfr. atto di appello, pag.
18).
Su questi presupposti, il ha domandato la riforma della sentenza appellata ed ha riproposto tutte Pt_1 le domande formulate nel giudizio di primo grado, insistendo anche per l'ammissione dei mezzi di prova.
ON
si è costituita contestando la fondatezza del gravame. In particolare, ha osservato che la verifica della competenza internazionale deve essere operata in conformità al Regolamento 1215/2012, il cui art. 15, paragrafo 2, ammette esplicitamente la convenzione di proroga “che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo
Stato membro al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui
l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di tale
Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni” e del diritto tedesco, che sempre in virtù del contratto di assicurazione, regola il rapporto al quale tale contratto ha dato origine. Nel merito, ha comunque eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa ed ha evidenziato che il massimale previsto dal contratto ammonta ad €3.000.000.
Si sono costituiti anche e in via sostanzialmente ONroparte_2 ONroparte_3 ONroparte_4 adesiva rispetto alle difese ed alle domande dell'appellante. ONr All'udienza dell'8 giugno 2023 la parte appellante, preso atto della disponibilità manifestata da a soprassedere temporaneamente dall'esecuzione forzata, ha rinunciato all'istanza formulata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
pagina 6 di 16 Questa Corte, disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione il 16 novembre 2023.
La sola parte appellante e gli intervenuti hanno depositato la comparsa conclusionale.
La sentenza è stata deliberata il 14 febbraio 2024.
II. La decisione
L'appello è fondato. ON Le pretese di nei confronti di poggiano sul contratto di assicurazione stipulato Parte_1
ON tra e ltima per conto altrui- denominato ONroparte_9 responsabilità civile per istruttori subacquei nell'ambito della “dive card professional”>, prodotto da ON
come documento n.4 (e da sub. 38) nella versione “marzo 2010” unitamente alle condizioni Pt_1
generali.
Va premesso che si tratta di documento privo di sottoscrizione da parte dei contraenti e che sono stati sollevati dubbi sulla sua genuinità, in quanto asseritamente difforme dal testo consegnato durante il procedimento di mediazione assistita ed anche dal testo attualmente reperibile sul sito del contraente
(cfr. comparsa conclusionale degli intervenuti). Org_3
Tuttavia, il non ha esplicitato in quali parti il testo consegnatogli durante la mediazione sarebbe Pt_1
ON difforme da quello sul quale poggia le proprie difese (si veda l'atto di appello a pagina 12), sì da consentire di apprezzarne la rilevanza rispetto alle questioni controverse, mentre è del tutto irrilevante il fatto che detto testo sia difforme da quello che è attualmente (cioè a distanza di oltre 13 anni) consultabile sul sito internet di Org_3
Il documento prodotto individua il contraente in Medical e le persone assicurate per la responsabilità civile in “tutte le persone fisiche elencate nella propria banca dati interna, titolari di una dive card professional valida” (clausola 2), in relazione alle attività elencate alla clausola 1.02, comunque riconducibili ad attività subacquee (cfr. clausole 1.02 e 1.03).
È pacifico che il quale ha riferito di svolgere professionalmente ed in autonomia, Parte_1
l'attività di accompagnatore nelle escursioni subacquee, non abbia sottoscritto tale contratto e che egli derivi le proprie pretese dall'essere titolare di “dive card professional” rilasciatagli a seguito della sottoscrizione del c.d. pacchetto fornito da Org_2 Org_3
Occorre conseguentemente interrogarsi sull'opponibilità all'odierno appellante della clausola n.13 delle condizioni generali, a mente della quale “per le controversie derivanti dal contratto di assicurazione
pagina 7 di 16 contro l'assicuratore il foro competente è determinato dalla sede legale dell'assicuratore o dalla sede della filiale responsabile del contratto di assicurazione”.
L'art. 15, punto 3, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, prevede, non diversamente dall'art.13 del Regolamento n. 44/2001, erroneamente richiamato dal tribunale, che le norme in materia di competenza nelle controversie assicurative possano essere derogate dalla convenzione “stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto”, la quale “abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni”.
In presenza di una tale convenzione, di per sé valida, la Corte di giustizia, chiamata ad interpretare, in fattispecie analoga, l'art. 12, punto 3, della Convenzione di Bruxelles del 1968, ha affermato, però, che
“una clausola attributiva di competenza … non è opponibile all'assicurato beneficiario di tale contratto che non abbia espressamente sottoscritto la suddetta clausola e sia domiciliato in uno Stato contraente diverso da quello del contraente dell'assicurazione e dell'assicuratore” (causa C-112/03).
Secondo la Corte, il tenore letterale della disposizione normativa non consente di per sé di stabilire quali siano gli effetti della proroga della competenza per l'assicurato o per il beneficiario del contratto di assicurazione;
perciò è inevitabile tenere conto del sistema nel suo complesso e degli obiettivi generali perseguiti dalla Convenzione, di tutela della persona economicamente più debole, la quale non deve essere scoraggiata dall'agire in giudizio vedendosi obbligata a proporre l'azione dinanzi ai giudici dello
Stato sul cui territorio risiede la sua controparte. Con la conseguenza che “l'opponibilità di una clausola di proroga della competenza … a un assicurato beneficiario in ogni caso potrà essere ammessa solo qualora non contrasti con l'obiettivo di tutela della persona economicamente più debole”. La Corte, in particolare, ha evidenziato che “39 …l'opponibilità di tale clausola comporterebbe gravi conseguenze per un assicurato beneficiario che non l'abbia sottoscritta e che sia domiciliato in un altro Stato contraente. Infatti, essa priverebbe, da un lato, tale assicurato della possibilità di adire sia il giudice del luogo dell'evento dannoso sia quello del proprio domicilio, obbligandolo a coltivare le proprie pretese nei confronti dell'assicuratore davanti al giudice del domicilio di quest'ultimo. Dall'altro, consentirebbe all'assicuratore, nell'ambito di un'azione contro l'assicurato beneficiario, di adire il giudice del proprio domicilio. 40 Una siffatta interpretazione condurrebbe ad accettare una proroga di giurisdizione a
pagina 8 di 16 favore dell'assicuratore e a ignorare l'obiettivo della tutela della persona economicamente più debole, nel caso di specie l'assicurato beneficiario, che deve poter agire e difendersi davanti al giudice del proprio domicilio.”.
Si tratta di principi che possono certamente trovare applicazione anche nella fattispecie in esame, considerato che il menzionato art. 15, punto 3, del Regolamento n. 1215/2012, è del tutto conforme all'art. 12, punto 3, della Convenzione del 1968 e che “Nei limiti in cui, conformemente al considerando
34 del regolamento n. 1215/2012, quest'ultimo abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001, il quale, a sua volta, ha sostituito la convenzione di Bruxelles, l'interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di questi ultimi strumenti giuridici vale anche per il regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti».” (cfr. Corte di giustizia UE, sez. VII,
9/12/2021, C-708/2020). non è un professionista del settore delle assicurazioni, ma un agente della Polizia di Parte_1
Stato che nel tempo libro svolge -in proprio- l'attività di istruttore subacqueo e non si può dubitare sella sua posizione di debolezza, sotto il profilo economico e giuridico, rispetto alla società dalla quale pretende di essere indennizzato.
Come si è detto, egli non ha sottoscritto la clausola e, in verità, non risulta neppure che, prima dell'instaurazione del giudizio abbia avuto la possibilità di conoscere il testo negoziale ed è pacificamente domiciliato in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del contraente e dell'assicuratore.
Ne deriva che, diversamente da quanto ha ritenuto il primo giudice, si deve ritenere che la clausola n. 13 del contratto di assicurazione, che avrebbe come effetto quello di limitare la sua possibilità di ottenere tutela giurisdizionale, non gli sia opponibile e che il giudizio sia stato correttamente instaurato dinanzi al giudice italiano, poiché è in Italia che si è verificato l'evento dannoso e perché quivi il ha il Pt_1
proprio domicilio.
La domanda dell'appellante deve essere quindi esaminata nel merito.
Al riguardo, è utile una premessa.
Il fatto che il non sia parte contrattuale non significa, come egli sembra, a tratti, ritenere, che si Pt_1 possa prescindere, nel giudicare della fondatezza della sua pretesa, dall'esame di tale contratto. È chiaro, ON infatti, che, altrimenti sarebbe nei suoi confronti un perfetto estraneo e che nessun tipo di aspettativa l'appellante potrebbe vantare nei suoi confronti.
pagina 9 di 16 Dunque, la domanda dell'appellante va esaminata tenendo conto della soggezione del rapporto, sotto il profilo sostanziale, al diritto tedesco (cfr. clausola n.12) e tenendo conto di tutte le clausole contrattuali, poiché la volontà del terzo di profittare della stipulazione intervenuta inter alios deve necessariamente riguardare l'intero contratto e non solo alcune sue clausole (cfr. Cass. ord. n. 4338/2022; Cass. ord. n.
41665/2021).
La previsione secondo la quale oggetto della garanzia è la responsabilità civile secondo le leggi civilistiche degli assicurati (così la clausola 1.03 – doc. 4 RuV) non comporta, come prospettano gli intervenuti, che il rapporto sia soggetto alla disciplina dello Stato membro in cui è domiciliata, di volta in volta, la persona assicurata, ma che la garanzia è prestata a coloro i quali siano stati riconosciuti responsabili di danni arrecati a terzi secondo le leggi del proprio Stato di appartenenza.
La società appellata ha invocato l'applicazione dell'art. 44 Versicherungsvertragsgesetz -legge sul contratto di assicurazione, senza che le altre parti abbiano obiettato alcunché sulla indicazione della norma come dettata a disciplina, nell'ordinamento tedesco, dell'assicurazione per conto altrui ed ha dedotto che, secondo il diritto tedesco, in termini invertiti rispetto a quanto prevede l'art. 1891 c.c.,
l'assicurato può far valere i suoi diritti solo se con il consenso del contraente o nell'ipotesi in cui egli sia in possesso del certificato di assicurazione.
Orbene, nel caso in esame, ad avviso della Corte, il consenso del contraente è stato manifestato al Pt_1
con la e-mail -la cui genuinità non è stata in alcun modo contestata- del 4 maggio 2011, proveniente dall'assistenza clienti di con la quale la società contraente ha comunicato all'assicurato di aver Org_3
ON inoltrato la documentazione relativa al sinistro a (in particolare, l'avviso di conclusione indagini
“per quanto riguarda il risarcimento della responsabilità civile”) e gli ha trasmesso i recapiti del legale già nominato in Italia dall'assicurazione per “curare” i suoi interessi (cfr. doc. 10 . Pt_1
ON Tant'è che, perlomeno fino al 2015 ha gestito la lite nell'interesse del senza mai Pt_1
coinvolgere nelle iniziative e trattative intraprese (si veda la corrispondenza prodotta da Org_3 Pt_1
ON sub. 12, 13, 15, 35 e da sub 2) e, allorché ha negato l'operatività della garanzia -in tesi dopo aver meglio conosciuto le circostanze del sinistro- lo ha fatto sul presupposto che il difettasse della Pt_1 qualifica di soggetto “giuridicamente autonomo”, senza contestare la sua legittimazione all'esercizio dei ON diritti nascenti dal contratto di assicurazione concluso tra e (sul punto, si veda anche Org_3
quanto dedotto da il capitolo 21 di prova testimoniale). CP_10
ON Ad avviso di questa Corte parimenti infondate sono le difese di in ordine all'operatività del contratto per essere stato il danno cagionato dal non come soggetto dotato di autonomia Pt_1
pagina 10 di 16 giuridica, ma nell'esercizio di un'attività esercitata per conto del di Santa Organizzazione_4
Margherita Ligure, che aveva noleggiato l'attrezzatura alle vittime ed aveva organizzato l'escursione.
come si è detto e come accertato dalle sentenze che, in sede penale e civile, ne hanno Parte_1 affermato la responsabilità, era un agente della Polizia di Stato, abilitato all'attività di istruttore subacqueo, il quale ha accompagnato le vittime nell'escursione in cui hanno trovato la morte nell'ambito di un rapporto di collaborazione occasionale con il centro sportivo.
Egli, cioè, non era dipendente del e di certo non poteva svolgere un'attività di Organizzazione_4 collaborazione continuativa, poiché era un dipendente del e non poteva essere di Organizzazione_5 conseguenza inserito stabilmente nell'organizzazione del centro.
Avvalendosi del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo, ha svolto, come autonomo prestatore di servizi, attività di accompagnamento per alcuni clienti del Org_4
Il fatto che egli, presumibilmente, sia stato retribuito dal circolo e che non si sia instaurato un rapporto negoziale diretto con le vittime non incide sulla sua qualifica e sull'autonomia della prestazione -sì che sono del tutto inutili i capitoli di prova volti a spiegare quali sono le prassi del settore e quale sia, secondo l'assicuratore, l'ambito di operatività della polizza- né comporta una mutazione del rischio assicurato, poiché l'evento si è comunque verificato nell'esercizio di un'attività imprenditoriale autonoma, resa a favore della struttura.
Il fatto poi che anche detta struttura sia corresponsabile dell'evento dannoso -risulta, al riguardo, che fosse stata originariamente evocata in giudizio dagli eredi come coobbligata in solido e che sia CP_3
fallita in corso di causa (cfr. doc.
5 - rileva, in diritto, ai fini di un'eventuale rivalsa, ma non Pt_1
incide, di per sé, sull'ambito di oggettiva operatività della polizza.
Neppure potrebbe sostenersi che il rapporto di collaborazione con il diving center comporti di per sé un aggravamento del rischio, considerato che il rischio assicurato non era limitato ad attività di tipo amatoriale, ma aveva ad oggetto attività svolte professionalmente, quali, appunto, quella di guida o di insegnamento.
ON In conclusione, è obbligata ad indennizzare il nei limiti del massimale assicurativo che, per i Pt_1
sinistri verificatisi in Stati diversi dalla Germania ammonta, ai sensi della clausola 2.04, ad €3.000.000.
Detto importo dovrà essere versato dalla compagnia direttamente ai danneggiati intervenuti, come richiesto dall'appellante, senza che, a questo specifico riguardo la parte appellata abbia sollevato eccezioni, in conformità con quanto previsto dall'art. 1917, secondo comma, c.c., ovviamente in proporzione ai rispettivi crediti, non esistendo tra loro solidraietà.
pagina 11 di 16 Il inoltre ha domandato la condanna dell'assicuratore per “mala gestio”, in particolare per essere Pt_1 stato costretto a sostenere “maggiori” esborsi per spese legali e per aver dovuto egli stesso corrispondere ai danneggiati l'importo di €18.666 a febbraio 2020 (così in atto di citazione in primo grado), chiedendo la condanna dell'assicuratore al pagamento a suo favore di €91.973,36 o della “maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta”.
Nessun dubbio può sussistere, in via di principio, sulla responsabilità dell'assicuratore dal momento in cui è stato posto in grado di valutare, usando l'ordinaria diligenza, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato, in caso di rifiuto di pagamento dell'indennizzo o di ritardo colposo nel soddisfacimento del credito, come pure nei casi di violazione dell'obbligo di correttezza o buona fede nell'adempimento del contratto di assicurazione, ad esempio nei casi di rifiuto ingiustificato di concludere favorevoli accordi transattivi.
L'assicuratore della responsabilità civile, infatti, anche a prescindere da qualsiasi espressa previsione in tal senso contenuta nella polizza, è tenuto ad adempiere tempestivamente all'obbligazione indennitaria a suo carico ed è comunque tenuto, in virtù del dovere buona fede che scaturisce dalla comunanza di interessi tra lui e l'assicurato, a salvaguardare gli interessi di quest'ultimo, e comportarsi in modo da evitare che, per effetto di proprie scelte negligenti nella gestione del sinistro, l'assicurato resti abbandonato al suo destino dinanzi alle pretese del terzo danneggiato.
Anche l'ordinamento giuridico tedesco prevede l'obbligo di non peggiorare la posizione del creditore e di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto (così gli articoli 241 e 242 BGB) e considera in mora, senza necessità di diffida, il debitore che rifiuta seriamente e definitivamente la prestazione (cfr. art. 286 BGB).
Parimenti, il , cioè la già richiamata legge sul contratto di assicurazione, ONroparte_11
prevede che l'assicuratore, non appena ultimate le indagini necessarie per verificare la fondatezza della pretesa dell'assicurato, debba mettere a sua disposizione la somma pattuita (così § 14 VVG – Scadenza dei debiti pecuniari) e, nel settore dell'assicurazione per la responsabilità civile, che debba risarcire
“l'assicurato contro il credito del terzo entro due settimane, a partire dal momento in cui il credito del terzo è stabilito con effetto vincolante per l'assicuratore con giudizio definitivo, riconoscimento o transazione” (così § 106- Scadenza dell'esecuzione da parte dell'assicuratore). ON Nel caso di specie, ha gestito il sinistro fino al 2015 fornendo al assistenza legale in sede Pt_1 penale, senza mai sollevare eccezioni sull'operatività della polizza ed ha finanche manifestato una disponibilità a formulare agli eredi una proposta transattiva;
solo nel 2015 ha invocato CP_3
pagina 12 di 16 l'inesistenza della copertura assicurativa e ciò solo, come si è visto, in modo del tutto infondato, ma ON anche pretestuoso. Non è infatti sostenibile che . sia venuta a conoscenza del “ruolo” del
[...]
e dei suoi rapporti con l'assicurato solo nel 2015, allorché gli odierni intervenuti hanno Org_4 trasmesso al suo avvocato copia dell'atto di citazione notificato al considerato che tale ruolo Pt_1
emergeva già dalla sentenza del G.I.P. di AV del 6 marzo 2012 e che, come si evince dallo scambio
ON di corrispondenza tra l'avv. Buse (legale di ), l'avv. Peri- che ha assistito il in quel giudizio- Pt_1
ed il stesso, il primo era a conoscenza della sentenza in questione, come pure certamente lo era Pt_1
ON l'avv. Martucci che, su incarico di , ha difeso il nell'appello avverso la sentenza penale. Pt_1
Le eccezioni infondate opposte dalla compagnia, più volte sollecitata al pagamento, hanno avuto certamente l'effetto di far lievitare la somma dovuta dall'assicurato alle vittime.
In punto quantum, tuttavia, poiché il massimale non è diventato insufficiente a causa della condotta dell'assicuratore, ma lo era ab initio, il può pretendere dalla compagnia unicamente gli interessi Pt_1 di mora, poiché, se anche l'assicuratore avesse tempestivamente pagato l'indennizzo, egi non avrebbe giammai potuto ottenere una copertura integrale.
ON Simmetricamente, del resto, se avesse messo a disposizione tempestivamente l'intero massimale, il debito si sarebbe ridotto di €3.000.000 e gli interessi dovuti ai danneggiati, secondo la statuizione del
Tribunale di Genova, sarebbero maturati solo sull'importo residuo.
Gli interessi dovuti sono gli interessi di mora previsti al § 288 BGB -pari a 9 punti percentuali oltre il saggio degli interessi di base (per il quale dispone l'articolo 247)- poiché non si verte in materia di contratti conclusi con un consumatore, dal quindicesimo giorno successivo alla sentenza del Tribunale di
Genova, del 16 maggio 2019, che ha definitivamente accertato l'entità del danno (§ 106 legge sul contratto di assicurazione), al saldo effettivo.
Anche tale importo deve essere pagato direttamente agli intervenuti, come richiesto dall'appellante.
Non vi è prova di alcun ulteriore danno conseguente al ritardo.
È di assoluta evidenza, infatti, che, a fronte di un debito residuo di oltre seicentomila euro, il non CP_12
possa pretendere né il rimborso della somma fino ad oggi pagata ai danneggiati a seguito di pignoramento presso terzi né possa considerare “ingiusta” l'esecuzione forzata intrapresa, con conseguente infondatezza della domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti.
Spetta invece all'appellante il rimborso delle spese legali sostenute. ON
ha chiarito, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, che la polizza prevede:
pagina 13 di 16 a. il rimborso delle spese di resistenza in giudizio “pro quota nei casi in cui il danno superi il massimale”.
Più esattamente, la clausola riprodotta nell'atto prevede che la compagnia si faccia carico delle spese in proporzione alla somma assicurata rispetto all'importo totale del sinistro (cfr. pag. 10 comparsa di risposta nel giudizio di primo grado). Nel caso di specie, la spesa documentata da per la Pt_1 resistenza in giudizio è di €25.001. Dunque, considerato che il danno accertato in capo agli intervenuti è pari ad € 3.635.894,40 ed il massimale ammonta ad €3.000.000, la quota parte delle spese a carico di ON
è pari ad €20.628,48. Le spese della procedura di mediazione promossa da non Parte_1 sono qualificabili come spese di “resistenza in giudizio”, ma se ne terrà conto nel disciplinare le spese di lite;
b. il rimborso delle spese della difesa penale “solo se la nomina del difensore è stata richiesta o autorizzata ON dalla RuV”. Nel caso in esame, non ha condiviso la scelta dell'assicurato di farsi assistere dall'avv.
Peri (doc. 13 fascicolo di primo grado, ed ha già provveduto a retribuire l'avvocato Martucci. Pt_1
Quindi a questo titolo nulla può pretendere Non è chiaro, poi, il titolo per il quale Parte_1
ha proceduto a pignoramento (cfr. doc. 25), ma se si tratta, come afferma il Organizzazione_6 Pt_1
di spese inerenti al processo penale, si tratta evidentemente delle spese del processo penale dovute allo
Stato e non di spese legali sostenute per difendersi. ON In conclusione, dovrà rimborsare all'assicurato €20.628,48 oltre gli interessi moratori ai sensi dell'art 288 BGB come sopra indicato dalla data del pagamento al saldo effettivo.
Ovviamente, quanto deciso è assorbente rispetto alle domande proposte in via subordinata.
Le spese di lite
Nel rapporto tra assicurato ed assicuratore le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, in conformità alle note spese depositate, che indicano importi coerenti con il valore della controversia.
ON Alla stregua dello stesso criterio, dovrà rimborsare ad le spese del procedimento Parte_1 di mediazione, per €2.862,13 (cfr. doc. nn. 27, 28 e 30 del fascicolo . Pt_1
ON Gravano su anche le spese anticipate dagli intervenuti, considerato che “In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e
92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata”
(cfr. Cass. S.U. n. 27846/2019 e, nello stesso senso, Cass. n. 5025/2000). Dette spese -che devono essere distratte a favore dell'avv. Francesco Pinzone che si è dichiarato antistatario- si determinano tenuto conto pagina 14 di 16 del valore della controversia ed in misura prossima al minimo tariffario, considerato il tenore delle difese svolte, sostanzialmente adesive rispetto a quelle dell'appellante principale;
in ogni caso, senza nulla riconoscere, quanto all'appello, per la fase istruttoria, che si è esaurita nella richiesta, all'udienza ex art. 350 c.p.c., di rimettere la causa in decisione.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. in riforma integrale della sentenza n. 6250/2022, pubblicata il 15 luglio 2022, del Tribunale di
Milano:
i. condanna a pagare a ONroparte_8 ONroparte_2 CP_3
e ciascuno in proporzione all'ammontare del credito vantato
[...] ONroparte_13 nei confronti di €3.000.000 oltre interessi di mora nella misura Parte_1
indicata in motivazione dal primo giugno 2019 al saldo effettivo;
ii. condanna a pagare ad ONroparte_8 Parte_1
€20.628,48 oltre gli interessi moratori come indicato in motivazione dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo;
2. condanna a rifondere ad le spese del ONroparte_8 Parte_1 procedimento di mediazione, pari ad €2.862,13, nonché, per il giudizio di primo grado, €518 per spese ed €25.204 per compensi e per il giudizio di secondo grado in €2.529 per spese ed €31.200 per compensi, oltre 15% dei compensi per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. condanna a rifondere agli intervenuti le spese di lite che ONroparte_8 determina, per il giudizio di primo grado, in €518 per spese ed in €25.000 per compensi e, per il giudizio di appello, in €22.500, oltre 15% dei compensi per rimborso spese generali, iva (se dovuta)
e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Francesco Pinzone.
Così deciso in Milano, il 14 febbraio 2024.
Il presidente est.
Francesca Maria Mammone
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