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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11033/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, all'esito dell'udienza del
7.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11033/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Camarata Chiara Alfia;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.11.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.
Si è costituito in giudizio l' deducendo profili di inammissibilità dell'opposizione per la CP_1
genericità dei motivi di contestazione avverso la relazione redatta dal CTU nominato nella prima fase e contestando comunque la sussistenza del requisito medico richiesto per il godimento della prestazione desiderata.
L'udienza del 7.4.2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
1 2. In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, posto che l'atto di dissenso
è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
3. Va subito premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la valutazione di sussistenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (cfr. Cass. n. 6084/2014;
Cass. n. 2025/2020).
Ne discende che inammissibile è la domanda volta ad ottenere la condanna dell' alla CP_1
corresponsione “delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili a decorrere dalla data della visita con gli interessi e la rivalutazione monetaria”, come formulata nelle conclusioni del ricorso.
4. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che il ricorso vada rigettato, non essendo stati da parte ricorrente offerti elementi idonei a inficiare le conclusioni espresse dal CTU in fase di ATP.
Va evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo deve, nell'opposizione, specificare i motivi della contestazione.
Tale contestazione non può risolversi nel mero dissenso diagnostico alle risultanze della relazione peritale, dovendo piuttosto parte ricorrente evidenziare concrete e specifiche ragioni che inducano a ritenere non corretta la valutazione compiuta dal CTU, perché inficiata da erronei argomenti scientifici, dall'omissione di accertamenti strumentali o dall'omessa valutazione di elementi probatori. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore
2 tecnico commesso dal consulente dell'ATP e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nominato nella prima fase, esaminata la documentazione prodotta in atti e sottoposto a visita il ricorrente, lo ha ritenuto affetto da “Psicosi n.a.s. con turbe comportamentali e deficit relazionali” e da “Ipoacusia neurosensoriale destra con perdita in dB di
310 a destra e di 45 a sinistra” concludendo per il riconoscimento di un'invalidità pari al 75% e la condizione di handicap in situazione di non gravità, come già riconosciuta dalla competente
Commissione Medica. In particolare, il consulente ha ritenuto di riconoscere un capo al ricorrente una percentuale di invalidità pari al 71% applicando il codice 1210 “sindrome schizofrenica cr. con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali” per la patologia psicotica, nonché una percentuale pari al 15% applicando il codice 4005 per la ipoacusia.
A fronte di tali risultanze parte opponente ha censurato le conclusioni del CTU per non avere questi adeguatamente valutato la gravità della patologia psichica, per la quale avrebbe dovuto essere utilizzato il codice 1207 “Sindrome delirante cronica grave con necessità terapia continua” che prevede un fisso del 100%, oppure il codice 1209 “Sindrome schizofrenica cronica grave con autismo delirio o profonda disorganizzazione della vita sociale” che prevede un fisso del 100%, evidenziando l'incapacità del ricorrente di provvedere autonomamente ai propri bisogni e la necessità di assistenza continua tale da giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave.
Va tuttavia osservato che le certificazioni mediche psichiatriche più recenti prodotte in atti dal ricorrente, rilasciate dal DSM dell'ASP di Catania, descrivono un quadro divergente rispetto alla dedotta incapacità di provvedere agli atti quotidiani della vita (presupposto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento), risultando dal certificato del 19.7.2023 che il ricorrente
“necessità di assistenza per lo svolgimento delle attività complesse”, il che presuppone l'autonomia per lo svolgimento delle ordinarie attività della vita. Non vi sono attestazioni di segno contrario nel successivo certificato del 28.7.2023, né ritiene il Tribunale possa darsi prevalenza alla pregressa certificazione del 2004, in quanto molto risalente nel tempo e attestante una condizione psichica non attuale.
Si rileva poi che il medesimo consulente d'ufficio ha specificamente dedotto in merito alle osservazioni alla relazione elaborate da parte ricorrente, con motivazioni condivisibili che in questa sede possono essere integralmente richiamate: “Di fatto il sig. , è affetto da psicosi Parte_1
n.a.s con turbe comportamentali e deficit relazionali ma non una profonda disorganizzazione della vita sociale così come rilevabile dal certificato psichiatrico redatto in data 28/07/23, e qui prodotto,
3 presso un centro in cui il sig. è in carico dal 1994 e pertanto ben conosciuto e Parte_1
valutabile a fronte di un eventuale altro controllo psichiatrico da effettuare presso altro centro dove il ricorrente non è mai stato osservato. Il suddetto certificato è pertanto da ritenersi esaustivo e come tale non da richiedere ulteriori accertamenti psichiatrici”.
Si ritiene, in conclusione, che i codici tabellari utilizzati dal consulente per la valutazione del grado di invalidità psichica del periziando siano aderenti alle risultanze di cui alle certificazioni mediche in atti.
A ciò si aggiunga che nessuna specifica censura è stata mossa dal ricorrente con riguardo alla corretta valutazione della ipoacusia e, per altro verso, non risultano elementi specifici che consentano di valutare la sussistenza della lamentata cardiopatia ischemica, soprattutto alla luce del certificato del 16.7.2019 che indica una “obiettività cardiaca sostanzialmente nei limiti”.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, può affermarsi che l'opponente, nel ricorso introduttivo della fase di opposizione, ha manifestato un giudizio di non condivisione delle conclusioni del CTU, limitandosi a prospettare un avviso diverso. Non ha lamentato alcuna specifica carenza diagnostica e non ha denunciato affermazioni illogiche o scientificamente errate, né ha lamentato l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Dolendosi della riduttiva valutazione compiuta, ha prospettato una valutazione difforme da quella formulata dal CTU, che tuttavia, per i motivi sopra esposti, non appare idonea a inficiare le conclusioni cui è giunto il consulente il quale, prendendo in considerazione la documentazione prodotta e valutando le patologie di cui il ricorrente è affetto, ha escluso la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Si consideri, peraltro, che l'applicazione dei codici e delle percentuali di invalidità individuate da parte opponente non determinerebbe in via automatica il riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento, non essendo a tal fine sufficiente che il soggetto sia invalido al 100%, ma dovendosi, per come sopra rilevato, verificare l'eventuale incapacità di deambulazione o l'incapacità di compiere in autonomia gli atti della vita quotidiana.
Le considerazioni espresse dal CTU, all'esito dell'esame clinico-anamnestico e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, vanno condivise e richiamate siccome prive di vizi logico- giuridici e improntate a rigore scientifico.
Per quanto sopra, dunque, appare superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e la nomina di un nuovo consulente, sicché il ricorso va rigettato in quanto infondato
5. Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. Per tali ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto di pari data, vanno poste a carico dell' . CP_1
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa indicata in epigrafe, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.
4538/2024 R.G.
Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' in entrambe le fasi. CP_1
Pone a carico dell' le spese di CTU della prima fase liquidate con separato decreto di pari CP_1
data.
Catania, 08/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, all'esito dell'udienza del
7.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11033/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Camarata Chiara Alfia;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.11.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.
Si è costituito in giudizio l' deducendo profili di inammissibilità dell'opposizione per la CP_1
genericità dei motivi di contestazione avverso la relazione redatta dal CTU nominato nella prima fase e contestando comunque la sussistenza del requisito medico richiesto per il godimento della prestazione desiderata.
L'udienza del 7.4.2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
1 2. In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, posto che l'atto di dissenso
è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
3. Va subito premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la valutazione di sussistenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (cfr. Cass. n. 6084/2014;
Cass. n. 2025/2020).
Ne discende che inammissibile è la domanda volta ad ottenere la condanna dell' alla CP_1
corresponsione “delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili a decorrere dalla data della visita con gli interessi e la rivalutazione monetaria”, come formulata nelle conclusioni del ricorso.
4. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che il ricorso vada rigettato, non essendo stati da parte ricorrente offerti elementi idonei a inficiare le conclusioni espresse dal CTU in fase di ATP.
Va evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo deve, nell'opposizione, specificare i motivi della contestazione.
Tale contestazione non può risolversi nel mero dissenso diagnostico alle risultanze della relazione peritale, dovendo piuttosto parte ricorrente evidenziare concrete e specifiche ragioni che inducano a ritenere non corretta la valutazione compiuta dal CTU, perché inficiata da erronei argomenti scientifici, dall'omissione di accertamenti strumentali o dall'omessa valutazione di elementi probatori. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore
2 tecnico commesso dal consulente dell'ATP e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nominato nella prima fase, esaminata la documentazione prodotta in atti e sottoposto a visita il ricorrente, lo ha ritenuto affetto da “Psicosi n.a.s. con turbe comportamentali e deficit relazionali” e da “Ipoacusia neurosensoriale destra con perdita in dB di
310 a destra e di 45 a sinistra” concludendo per il riconoscimento di un'invalidità pari al 75% e la condizione di handicap in situazione di non gravità, come già riconosciuta dalla competente
Commissione Medica. In particolare, il consulente ha ritenuto di riconoscere un capo al ricorrente una percentuale di invalidità pari al 71% applicando il codice 1210 “sindrome schizofrenica cr. con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali” per la patologia psicotica, nonché una percentuale pari al 15% applicando il codice 4005 per la ipoacusia.
A fronte di tali risultanze parte opponente ha censurato le conclusioni del CTU per non avere questi adeguatamente valutato la gravità della patologia psichica, per la quale avrebbe dovuto essere utilizzato il codice 1207 “Sindrome delirante cronica grave con necessità terapia continua” che prevede un fisso del 100%, oppure il codice 1209 “Sindrome schizofrenica cronica grave con autismo delirio o profonda disorganizzazione della vita sociale” che prevede un fisso del 100%, evidenziando l'incapacità del ricorrente di provvedere autonomamente ai propri bisogni e la necessità di assistenza continua tale da giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave.
Va tuttavia osservato che le certificazioni mediche psichiatriche più recenti prodotte in atti dal ricorrente, rilasciate dal DSM dell'ASP di Catania, descrivono un quadro divergente rispetto alla dedotta incapacità di provvedere agli atti quotidiani della vita (presupposto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento), risultando dal certificato del 19.7.2023 che il ricorrente
“necessità di assistenza per lo svolgimento delle attività complesse”, il che presuppone l'autonomia per lo svolgimento delle ordinarie attività della vita. Non vi sono attestazioni di segno contrario nel successivo certificato del 28.7.2023, né ritiene il Tribunale possa darsi prevalenza alla pregressa certificazione del 2004, in quanto molto risalente nel tempo e attestante una condizione psichica non attuale.
Si rileva poi che il medesimo consulente d'ufficio ha specificamente dedotto in merito alle osservazioni alla relazione elaborate da parte ricorrente, con motivazioni condivisibili che in questa sede possono essere integralmente richiamate: “Di fatto il sig. , è affetto da psicosi Parte_1
n.a.s con turbe comportamentali e deficit relazionali ma non una profonda disorganizzazione della vita sociale così come rilevabile dal certificato psichiatrico redatto in data 28/07/23, e qui prodotto,
3 presso un centro in cui il sig. è in carico dal 1994 e pertanto ben conosciuto e Parte_1
valutabile a fronte di un eventuale altro controllo psichiatrico da effettuare presso altro centro dove il ricorrente non è mai stato osservato. Il suddetto certificato è pertanto da ritenersi esaustivo e come tale non da richiedere ulteriori accertamenti psichiatrici”.
Si ritiene, in conclusione, che i codici tabellari utilizzati dal consulente per la valutazione del grado di invalidità psichica del periziando siano aderenti alle risultanze di cui alle certificazioni mediche in atti.
A ciò si aggiunga che nessuna specifica censura è stata mossa dal ricorrente con riguardo alla corretta valutazione della ipoacusia e, per altro verso, non risultano elementi specifici che consentano di valutare la sussistenza della lamentata cardiopatia ischemica, soprattutto alla luce del certificato del 16.7.2019 che indica una “obiettività cardiaca sostanzialmente nei limiti”.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, può affermarsi che l'opponente, nel ricorso introduttivo della fase di opposizione, ha manifestato un giudizio di non condivisione delle conclusioni del CTU, limitandosi a prospettare un avviso diverso. Non ha lamentato alcuna specifica carenza diagnostica e non ha denunciato affermazioni illogiche o scientificamente errate, né ha lamentato l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Dolendosi della riduttiva valutazione compiuta, ha prospettato una valutazione difforme da quella formulata dal CTU, che tuttavia, per i motivi sopra esposti, non appare idonea a inficiare le conclusioni cui è giunto il consulente il quale, prendendo in considerazione la documentazione prodotta e valutando le patologie di cui il ricorrente è affetto, ha escluso la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Si consideri, peraltro, che l'applicazione dei codici e delle percentuali di invalidità individuate da parte opponente non determinerebbe in via automatica il riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento, non essendo a tal fine sufficiente che il soggetto sia invalido al 100%, ma dovendosi, per come sopra rilevato, verificare l'eventuale incapacità di deambulazione o l'incapacità di compiere in autonomia gli atti della vita quotidiana.
Le considerazioni espresse dal CTU, all'esito dell'esame clinico-anamnestico e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, vanno condivise e richiamate siccome prive di vizi logico- giuridici e improntate a rigore scientifico.
Per quanto sopra, dunque, appare superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e la nomina di un nuovo consulente, sicché il ricorso va rigettato in quanto infondato
5. Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. Per tali ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto di pari data, vanno poste a carico dell' . CP_1
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa indicata in epigrafe, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.
4538/2024 R.G.
Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' in entrambe le fasi. CP_1
Pone a carico dell' le spese di CTU della prima fase liquidate con separato decreto di pari CP_1
data.
Catania, 08/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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