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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/03/2024, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3257/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del
14.2.2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3257/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIARA Parte_1 C.F._1
TALAMONE ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
1. Accertare e dichiarare, per le causali esposte, la responsabilità della parte resistente per quanto attiene ai vizi e difetti nella realizzazione delle opere effettuate presso l'immobile sito in Arsago Seprio
Via Marconi n° 2 nella misura del 75% del totale;
2. Condannare, per l'effetto, la resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 35.971,93, oltre interessi dal dovuto al saldo, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
3. Condannare,
pagina 1 di 8 altresì, la resistente alla refusione dell'importo di euro 1.093,50 pari al 75% delle spese sostenute per lo svolgimento dell'accertamento tecnico nel contesto della procedura RG 1002/2021, oltre interessi dal dovuto al saldo;
4. Condannare la parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in testa al patrono di causa che se ne dichiara anticipatario;
5. Condannare altresì la parte resistente al risarcimento dei danni a favore della convenuta ai sensi dell'art. 96, comma primo, c.p.c.,
in uno alla pronuncia sulle spese, tenuto conto del contegno processuale tenuto, a partire dalla fase cautelare;
In via istruttoria − Si producono i documenti elencati in narrativa;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha convenuto in giudizio l'impresa individuale Parte_1
esponendo: che, nel corso dell'anno 2019, dovendo ristrutturare l'immobile che aveva CP_1
acquistato, sito ad Arsago Seprio, in via Marconi n. 2, aveva dato incarico alla convenuta di eseguire i lavori di rifacimento del tetto, del sottotetto e del solaio del primo piano, per il corrispettivo di €
22.278,00, oltre IVA al 10%; che i lavori erano stati eseguiti in maniera imperita e non conforme agli elaborati progettuali depositati presso l'Ufficio tecnico del Comune;
che l'impresa, dopo avere causato ingenti danni, aveva abbandonato il cantiere senza portare a termine i lavori;
che, pur avendo già incassato quasi l'intero corrispettivo pattuito, nell'aprile 2020 l'impresa gli aveva richiesto il pagamento di una somma superiore;
che aveva, quindi, proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., all'esito del quale il consulente d'ufficio nominato aveva confermato l'evidente imperizia dell'impresa nell'esecuzione delle opere e la concorrente responsabilità per pagina 2 di 8 l'omessa vigilanza del geom. , direttore dei lavori, e dell'ing. direttore delle opere CP_2 CP_3
strutturali, con i quali aveva già raggiunto un accordo transattivo, secondo le rispettive quote di responsabilità stabilite dal c.t.u. nominato in sede di ATP;
che aveva interesse a fare accertare nel presente giudizio unicamente l'inadempimento dell'impresa convenuta in relazione ai vizi e difetti riconosciuti in sede di ATP, con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura del 75%, per € 35.971,93, e al pagamento delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ATP, sempre nella misura del 75%, per € 1.093,50.
Ha chiesto, pertanto, di condannare l'impresa convenuta al pagamento della complessiva somma di €
37.065,43, oltre interessi, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.
Pur ritualmente citata, l'impresa non si è costituita e ne è stata dichiarata la CP_1
contumacia.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le domande del ricorrente sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo
Su richiesta del committente, odierno ricorrente, è stato disposto un accertamento tecnico preventivo diretto alla verifica dello stato dei luoghi e delle opere affette da vizi, al fine di individuare in modo analitico le cause dei vizi riscontrati, nonché le opere necessarie alla loro eliminazione e i relativi costi.
La relazione redatta dal c.t.u., ritualmente acquisita al presente giudizio, ha innanzitutto chiarito che nel preventivo in atti, redatto su carta intestata dell'impresa, era indicata: “la realizzazione di 90 mq di
solaio in putrelle e tavelloni con rete elettrosaldata a getto di calcestruzzo e la
demolizione/realizzazione tetto in tegole compresa fornitura e posa di assito, fodere traspiranti, listelli portategole e tegole marsigliesi, compreso montaggio e smontaggio ponteggio”, chiarendo altresì che le copie dell'elaborato progettuale depositato presso il Comune di Arsago Seprio – che prevedeva altresì la realizzazione della soletta del piano primo e dell'androne d'ingresso – erano sottoscritte, oltre che dal progettista e dal committente, anche dall'impresa appaltatrice.
La medesima relazione, corredata di documentazione fotografica, ha poi evidenziato che: pagina 3 di 8 - la copertura risultava mal realizzata e non finita;
- il rifacimento della soletta di sottotetto era di circa 70 mq, anziché 90 mq;
- in alcuni casi gli appoggi della struttura non erano previsti dal progetto e risultavano mancanti i collegamenti tra elementi principali e secondari, in altri casi gli appoggi risultavano eseguiti in modo sbrigativo e impreciso;
- gli elementi portanti del tetto non corrispondevano a quanto indicato nell'elaborato progettuale e gli appoggi delle terzere non erano idonei;
- i travetti 12x20, da progetto, risultavano realizzati 12x10; le diagonali 20x40 da progetto, risultavano realizzate 16x24;
- i collegamenti tra gli elementi risultavano realizzati male e con tagli grossolani;
- il tetto non era stato realizzato, a livello stratigrafico, come da scheda tecnica allegata alla pratica edilizia depositata;
- non era stato collocato l'assito di fodere telo traspirante;
- le nuove gronde non erano più in linea con quelle esistenti;
- sia per il cordolo sommitale che per la soletta di sottotetto mancava il copriferro per le armature;
- la soletta realizzata, del piano sottotetto, presentava il mancato spessore dei copriferri dell'armatura e non era stata intonacata.
I lavori di rifacimento del tetto presentavano, quindi, carenze strutturali e costruttive in quanto non erano state eseguite secondo le prescrizioni dell'elaborato progettuale architettonico e strutturale.
Il c.t.u. ha poi accertato che la causa dei vizi e difetti riscontrati era riferibile ad un'esecuzione dei lavori approssimativa, non completa e in violazione delle regole dell'arte, con carenze strutturali e costruttive tali da rendere l'opera pericolosa;
l'opera, inoltre, non era stata eseguita seguendo scrupolosamente e pedissequamente l'elaborato progettuale architettonico e strutturale depositato presso l'Ufficio tecnico del Comune di Arsago Seprio e sottoscritto (e, dunque, condiviso), dal progettista e direttore lavori, dal committente, nonché dall'impresa esecutrice . CP_1
pagina 4 di 8 I vizi riscontrati sono stati addebitati dal c.t.u.: all'impresa appaltatrice, nella misura del 75%, per non avere correttamente eseguito l'opera; al direttore dei lavori, nella misura del 20%, e al direttore delle opere strutturali, nella misura del 5%, per non avere adeguatamente vigilato sull'esecuzione dei lavori.
Quanto agli interventi necessari per emendare i vizi riscontrati nell'immobile, il c.t.u. ha stilato un computo metrico estimativo degli interventi necessari, stimandone il costo in € 44.976,26, iva inclusa,
per le opere, ed € 6.412,20, iva e oneri di cassa inclusi, per i professionisti incaricati della direzione lavori e del coordinamento sicurezza.
Le conclusioni cui è pervenuta la relazione di accertamento tecnico preventivo, ritualmente acquista nel presente giudizio, sono pienamente condivise dal Tribunale, avendo il consulente d'ufficio risposto in modo puntuale ai quesiti che gli sono stati posti.
In particolare, deve ritenersi corretta e condivisibile la stima dei costi degli interventi di ripristino eseguita dal consulente tecnico, così come dettagliata nel computo metrico contenuto nella relazione, in quanto fondata su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivata (cfr., sul punto, ex multis
Cass. n. 1815/2015; Cass. n. 282/2009; Cass., n. 8355/2007, secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendosi necessariamente soffermare anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, le quali, risolvendosi in mere argomentazioni difensive, restano implicitamente disattese perché incompatibili).
2. La verifica in ordine alla responsabilità dell'impresa appaltatrice CP_1
In relazione ai vizi accertati, rientranti nell'ambito della tutela ex art. 1669 c.c., sussiste la responsabilità dell'impresa convenuta, quale appaltatrice delle opere di costruzione del tetto nell'immobile di proprietà del ricorrente. Al riguardo, basta osservare che, dalle risultanze della consulenza tecnica già esaminate al punto 1, si evince chiaramente che la condotta colposa tenuta dalla impresa medesima in sede esecutiva ha determinato l'insorgenza dei vizi;
d'altro canto, l'impresa
, non essendosi costituita in giudizio, non ha fornito alcuna prova liberatoria. CP_1
pagina 5 di 8 In relazione ai vizi sopra esaminati, va, quindi, accolta la domanda del ricorrente nei confronti della convenuta, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni derivanti dai suddetti vizi.
3. La quantificazione dei danni
Con riferimento al quantum debeatur, si ritiene corretta e condivisibile la stima dei costi degli interventi di ripristino eseguita dal c.t.u., così come dettagliata nel computo metrico, il cui totale, per quanto attiene alle opere (dovendosi, invece, ritenere che i costi per la nomina di nuovi professionisti debbano essere posti a carico di questi ultimi), è stato determinato nella somma di € 40.887,51, oltre iva al 10% (€ 44.976,26 iva inclusa).
Tale importo deve essere ridotto del 25%, avendo parte ricorrente dato atto di avere già raggiunto un accordo transattivo con i condebitori solidali che non sono parti nella presente causa in relazione alle somme di cui alla percentuale indicata.
L'impresa convenuta, pertanto, deve essere condannata al pagamento della somma di € 30.665,63, oltre
IVA al 10%.
Trattandosi di credito risarcitorio, sulla somma capitale spetta altresì la rivalutazione, con decorrenza dal 30.11.2021, data di deposito della consulenza tecnica (dovendosi ritenere espresse già in moneta attuale dal CTU) e fino alla data della presente pronuncia, oltre agli interessi al tasso legale sull'importo devalutato al 20.4.2020 e poi via via rivalutato fino alla data della presente pronuncia, con decorrenza dal 20.4.2020 (cfr. doc. 4) fino al saldo.
Con riferimento, invece, ai costi sostenuti nella fase dell'ATP, si rileva che le spese erogate al consulente d'ufficio dalla parte che ha chiesto un accertamento tecnico preventivo, comprensive di quelle per le prove ed indagini svolte durante tale procedura, costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di cui all'art. 92 c.p.c. (ex multis, Cass. n. 9735/2020; Cass. n.
15672/2005; Cass. n. 1690/2000; Cass. n. 12759/1993).
4. Le spese
pagina 6 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta. Tali spese si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022 per la sola fase di merito, guardando al valore dell'accolto, con riduzione del 30% rispetto ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva, tenuto conto dell'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, che non è stata svolta, e con riduzione del 50% dei compensi per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione.
In base al medesimo principio vengono poste a carico dell'impresa convenuta le spese relative all'accertamento tecnico preventivo (cfr. Cass. n. 15492/2019), ivi comprese le spese di CTU (nella sola misura richiesta, pari al 75%) e i compensi dovuti al difensore, questi ultimi sempre parametrati alle tariffe di cui al D.M. 55/2014, con riduzione del 30% rispetto ai valori medi.
Non può essere accolta, invece, la domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c., dovendosi qui solo ricordare che la condanna per lite temeraria richiede necessariamente lo svolgimento di un'attività processuale;
non essendosi l'impresa convenuta costituita né in sede di ATP né in questo giudizio, è evidente che la stessa non abbia mai resistito in giudizio in modo temerario (Cass. n. 15551/2003).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3257/2023, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione, così provvede:
1) accertata la responsabilità della convenuta ditta individuale per i vizi indicati in CP_1
parte motiva, la condanna al pagamento, in favore di della somma di 30.665,63, Parte_1
oltre IVA al 10%, oltre rivalutazione ed interessi come meglio indicati in parte motiva;
2) condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite per il presente giudizio, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 2.038,20 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite per la fase di
ATP, che liquida in € 1.238,50 (€ 145,50 + € 1.093,00 per CTU) per esborsi ed € 1.635,90 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. pagina 7 di 8 Busto Arsizio, 14 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del
14.2.2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3257/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIARA Parte_1 C.F._1
TALAMONE ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
1. Accertare e dichiarare, per le causali esposte, la responsabilità della parte resistente per quanto attiene ai vizi e difetti nella realizzazione delle opere effettuate presso l'immobile sito in Arsago Seprio
Via Marconi n° 2 nella misura del 75% del totale;
2. Condannare, per l'effetto, la resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 35.971,93, oltre interessi dal dovuto al saldo, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
3. Condannare,
pagina 1 di 8 altresì, la resistente alla refusione dell'importo di euro 1.093,50 pari al 75% delle spese sostenute per lo svolgimento dell'accertamento tecnico nel contesto della procedura RG 1002/2021, oltre interessi dal dovuto al saldo;
4. Condannare la parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in testa al patrono di causa che se ne dichiara anticipatario;
5. Condannare altresì la parte resistente al risarcimento dei danni a favore della convenuta ai sensi dell'art. 96, comma primo, c.p.c.,
in uno alla pronuncia sulle spese, tenuto conto del contegno processuale tenuto, a partire dalla fase cautelare;
In via istruttoria − Si producono i documenti elencati in narrativa;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha convenuto in giudizio l'impresa individuale Parte_1
esponendo: che, nel corso dell'anno 2019, dovendo ristrutturare l'immobile che aveva CP_1
acquistato, sito ad Arsago Seprio, in via Marconi n. 2, aveva dato incarico alla convenuta di eseguire i lavori di rifacimento del tetto, del sottotetto e del solaio del primo piano, per il corrispettivo di €
22.278,00, oltre IVA al 10%; che i lavori erano stati eseguiti in maniera imperita e non conforme agli elaborati progettuali depositati presso l'Ufficio tecnico del Comune;
che l'impresa, dopo avere causato ingenti danni, aveva abbandonato il cantiere senza portare a termine i lavori;
che, pur avendo già incassato quasi l'intero corrispettivo pattuito, nell'aprile 2020 l'impresa gli aveva richiesto il pagamento di una somma superiore;
che aveva, quindi, proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., all'esito del quale il consulente d'ufficio nominato aveva confermato l'evidente imperizia dell'impresa nell'esecuzione delle opere e la concorrente responsabilità per pagina 2 di 8 l'omessa vigilanza del geom. , direttore dei lavori, e dell'ing. direttore delle opere CP_2 CP_3
strutturali, con i quali aveva già raggiunto un accordo transattivo, secondo le rispettive quote di responsabilità stabilite dal c.t.u. nominato in sede di ATP;
che aveva interesse a fare accertare nel presente giudizio unicamente l'inadempimento dell'impresa convenuta in relazione ai vizi e difetti riconosciuti in sede di ATP, con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura del 75%, per € 35.971,93, e al pagamento delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ATP, sempre nella misura del 75%, per € 1.093,50.
Ha chiesto, pertanto, di condannare l'impresa convenuta al pagamento della complessiva somma di €
37.065,43, oltre interessi, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.
Pur ritualmente citata, l'impresa non si è costituita e ne è stata dichiarata la CP_1
contumacia.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le domande del ricorrente sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo
Su richiesta del committente, odierno ricorrente, è stato disposto un accertamento tecnico preventivo diretto alla verifica dello stato dei luoghi e delle opere affette da vizi, al fine di individuare in modo analitico le cause dei vizi riscontrati, nonché le opere necessarie alla loro eliminazione e i relativi costi.
La relazione redatta dal c.t.u., ritualmente acquisita al presente giudizio, ha innanzitutto chiarito che nel preventivo in atti, redatto su carta intestata dell'impresa, era indicata: “la realizzazione di 90 mq di
solaio in putrelle e tavelloni con rete elettrosaldata a getto di calcestruzzo e la
demolizione/realizzazione tetto in tegole compresa fornitura e posa di assito, fodere traspiranti, listelli portategole e tegole marsigliesi, compreso montaggio e smontaggio ponteggio”, chiarendo altresì che le copie dell'elaborato progettuale depositato presso il Comune di Arsago Seprio – che prevedeva altresì la realizzazione della soletta del piano primo e dell'androne d'ingresso – erano sottoscritte, oltre che dal progettista e dal committente, anche dall'impresa appaltatrice.
La medesima relazione, corredata di documentazione fotografica, ha poi evidenziato che: pagina 3 di 8 - la copertura risultava mal realizzata e non finita;
- il rifacimento della soletta di sottotetto era di circa 70 mq, anziché 90 mq;
- in alcuni casi gli appoggi della struttura non erano previsti dal progetto e risultavano mancanti i collegamenti tra elementi principali e secondari, in altri casi gli appoggi risultavano eseguiti in modo sbrigativo e impreciso;
- gli elementi portanti del tetto non corrispondevano a quanto indicato nell'elaborato progettuale e gli appoggi delle terzere non erano idonei;
- i travetti 12x20, da progetto, risultavano realizzati 12x10; le diagonali 20x40 da progetto, risultavano realizzate 16x24;
- i collegamenti tra gli elementi risultavano realizzati male e con tagli grossolani;
- il tetto non era stato realizzato, a livello stratigrafico, come da scheda tecnica allegata alla pratica edilizia depositata;
- non era stato collocato l'assito di fodere telo traspirante;
- le nuove gronde non erano più in linea con quelle esistenti;
- sia per il cordolo sommitale che per la soletta di sottotetto mancava il copriferro per le armature;
- la soletta realizzata, del piano sottotetto, presentava il mancato spessore dei copriferri dell'armatura e non era stata intonacata.
I lavori di rifacimento del tetto presentavano, quindi, carenze strutturali e costruttive in quanto non erano state eseguite secondo le prescrizioni dell'elaborato progettuale architettonico e strutturale.
Il c.t.u. ha poi accertato che la causa dei vizi e difetti riscontrati era riferibile ad un'esecuzione dei lavori approssimativa, non completa e in violazione delle regole dell'arte, con carenze strutturali e costruttive tali da rendere l'opera pericolosa;
l'opera, inoltre, non era stata eseguita seguendo scrupolosamente e pedissequamente l'elaborato progettuale architettonico e strutturale depositato presso l'Ufficio tecnico del Comune di Arsago Seprio e sottoscritto (e, dunque, condiviso), dal progettista e direttore lavori, dal committente, nonché dall'impresa esecutrice . CP_1
pagina 4 di 8 I vizi riscontrati sono stati addebitati dal c.t.u.: all'impresa appaltatrice, nella misura del 75%, per non avere correttamente eseguito l'opera; al direttore dei lavori, nella misura del 20%, e al direttore delle opere strutturali, nella misura del 5%, per non avere adeguatamente vigilato sull'esecuzione dei lavori.
Quanto agli interventi necessari per emendare i vizi riscontrati nell'immobile, il c.t.u. ha stilato un computo metrico estimativo degli interventi necessari, stimandone il costo in € 44.976,26, iva inclusa,
per le opere, ed € 6.412,20, iva e oneri di cassa inclusi, per i professionisti incaricati della direzione lavori e del coordinamento sicurezza.
Le conclusioni cui è pervenuta la relazione di accertamento tecnico preventivo, ritualmente acquista nel presente giudizio, sono pienamente condivise dal Tribunale, avendo il consulente d'ufficio risposto in modo puntuale ai quesiti che gli sono stati posti.
In particolare, deve ritenersi corretta e condivisibile la stima dei costi degli interventi di ripristino eseguita dal consulente tecnico, così come dettagliata nel computo metrico contenuto nella relazione, in quanto fondata su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivata (cfr., sul punto, ex multis
Cass. n. 1815/2015; Cass. n. 282/2009; Cass., n. 8355/2007, secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendosi necessariamente soffermare anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, le quali, risolvendosi in mere argomentazioni difensive, restano implicitamente disattese perché incompatibili).
2. La verifica in ordine alla responsabilità dell'impresa appaltatrice CP_1
In relazione ai vizi accertati, rientranti nell'ambito della tutela ex art. 1669 c.c., sussiste la responsabilità dell'impresa convenuta, quale appaltatrice delle opere di costruzione del tetto nell'immobile di proprietà del ricorrente. Al riguardo, basta osservare che, dalle risultanze della consulenza tecnica già esaminate al punto 1, si evince chiaramente che la condotta colposa tenuta dalla impresa medesima in sede esecutiva ha determinato l'insorgenza dei vizi;
d'altro canto, l'impresa
, non essendosi costituita in giudizio, non ha fornito alcuna prova liberatoria. CP_1
pagina 5 di 8 In relazione ai vizi sopra esaminati, va, quindi, accolta la domanda del ricorrente nei confronti della convenuta, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni derivanti dai suddetti vizi.
3. La quantificazione dei danni
Con riferimento al quantum debeatur, si ritiene corretta e condivisibile la stima dei costi degli interventi di ripristino eseguita dal c.t.u., così come dettagliata nel computo metrico, il cui totale, per quanto attiene alle opere (dovendosi, invece, ritenere che i costi per la nomina di nuovi professionisti debbano essere posti a carico di questi ultimi), è stato determinato nella somma di € 40.887,51, oltre iva al 10% (€ 44.976,26 iva inclusa).
Tale importo deve essere ridotto del 25%, avendo parte ricorrente dato atto di avere già raggiunto un accordo transattivo con i condebitori solidali che non sono parti nella presente causa in relazione alle somme di cui alla percentuale indicata.
L'impresa convenuta, pertanto, deve essere condannata al pagamento della somma di € 30.665,63, oltre
IVA al 10%.
Trattandosi di credito risarcitorio, sulla somma capitale spetta altresì la rivalutazione, con decorrenza dal 30.11.2021, data di deposito della consulenza tecnica (dovendosi ritenere espresse già in moneta attuale dal CTU) e fino alla data della presente pronuncia, oltre agli interessi al tasso legale sull'importo devalutato al 20.4.2020 e poi via via rivalutato fino alla data della presente pronuncia, con decorrenza dal 20.4.2020 (cfr. doc. 4) fino al saldo.
Con riferimento, invece, ai costi sostenuti nella fase dell'ATP, si rileva che le spese erogate al consulente d'ufficio dalla parte che ha chiesto un accertamento tecnico preventivo, comprensive di quelle per le prove ed indagini svolte durante tale procedura, costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di cui all'art. 92 c.p.c. (ex multis, Cass. n. 9735/2020; Cass. n.
15672/2005; Cass. n. 1690/2000; Cass. n. 12759/1993).
4. Le spese
pagina 6 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta. Tali spese si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022 per la sola fase di merito, guardando al valore dell'accolto, con riduzione del 30% rispetto ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva, tenuto conto dell'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, che non è stata svolta, e con riduzione del 50% dei compensi per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione.
In base al medesimo principio vengono poste a carico dell'impresa convenuta le spese relative all'accertamento tecnico preventivo (cfr. Cass. n. 15492/2019), ivi comprese le spese di CTU (nella sola misura richiesta, pari al 75%) e i compensi dovuti al difensore, questi ultimi sempre parametrati alle tariffe di cui al D.M. 55/2014, con riduzione del 30% rispetto ai valori medi.
Non può essere accolta, invece, la domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c., dovendosi qui solo ricordare che la condanna per lite temeraria richiede necessariamente lo svolgimento di un'attività processuale;
non essendosi l'impresa convenuta costituita né in sede di ATP né in questo giudizio, è evidente che la stessa non abbia mai resistito in giudizio in modo temerario (Cass. n. 15551/2003).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3257/2023, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione, così provvede:
1) accertata la responsabilità della convenuta ditta individuale per i vizi indicati in CP_1
parte motiva, la condanna al pagamento, in favore di della somma di 30.665,63, Parte_1
oltre IVA al 10%, oltre rivalutazione ed interessi come meglio indicati in parte motiva;
2) condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite per il presente giudizio, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 2.038,20 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite per la fase di
ATP, che liquida in € 1.238,50 (€ 145,50 + € 1.093,00 per CTU) per esborsi ed € 1.635,90 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. pagina 7 di 8 Busto Arsizio, 14 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
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