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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 01/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
“Trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 1218/2023
R.G.A.C. promossa da (Avv. Vincenzo Di Lorenzo- Parte_1
Avv. Tina Di Girolamo) contro (Avv. Antonio Iodice- Controparte_1
Avv. Diego Iodice), avente ad oggetto: crediti di lavoro, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 28.12.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle dipendenze della resistente dall'11.11.2021 in forza di un CP_2
contratto part-time a 24 ore settimanali, aumentato dal 01.03.2022 a 30 ore settimanali, inquadramento nel 7 livello del ccnl di settore e mansioni di inserviente di cucina, deduceva: che sin dall'inizio del rapporto di lavoro aveva svolto le mansioni tipiche di aiuto CI, operando dal lunedì alla domenica di ogni settimana, con orario giornaliero dalle ore 05,00 alle ore 13,00 (salvo straordinari) e godendo di una sola giornata di riposo, normalmente coincidente con il martedì o con il mercoledì; di essersi dedicata alla preparazione dei prodotti tipici di pasticceria “scrupolosamente osservando, presso il laboratorio di Francavilla al mare al piazzale Sirena 15, le direttive impartite dal CI sig. ”; di aver cambiato mansione nel Parte_2
mese di febbraio 2022, e di essere stata addetta alla cucina del punto vendita, “ove in perfetta autonomia (essendo l'unica addetta al servizio) ha provveduto alla preparazione e alla cucina dei piatti che quotidianamente venivano somministrati all'utenza”, lavorando “dalle 10,30 alle 14,30 e dalle 18.00 alle 22,00 di ogni giorno della settimana e con riposo come sopra determinato”; di essersi dimessa il 10.08.2022; di aver instaurato con la resistente un secondo rapporto di lavoro di natura subordinata il 24.08.2022, sempre con inquadramento nel 7 livello del ccnl di settore ed orario part- time di 38 ore settimanali;
di aver svolto, da agosto 2022 ai primi giorni di ottobre 2022, le medesime mansioni di addetta alla cucina, “ivi operando, dal martedì alla domenica dalle 10,30 alle 14,30 e dalle 18,00 alle 22,00 (salvo ulteriori straordinari) ed avvalendosi, ma solo limitatamente alle ore serali, delle prestazioni di un aiuto-cuoca, nella persona della sig.ra ”; di essere stata nuovamente destinata ad Parte_3
operare nel laboratorio di pasticciera dai primi giorni di ottobre 2022, sempre in esecuzione delle direttive emanate dal CI , osservando l'orario Parte_2
di lavoro 04.00-14,30 (salvo ulteriori straordinari) di ogni giorno della settimana;
che a dicembre 2022, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro tra la resistente ed il CI , era “rimasta nel laboratorio come operatrice principale, Parte_2
avvalendosi della collaborazione della dipendente (già assunta Testimone_1
come cameriera) ed occupandosi della preparazione dei dolci, con orario di lavoro dalle 04.00 alle 14,30 (salvo ulteriori straordinari) di ogni giorno della settimana, e con una giornata di riposo come sopra concordato”; che il 06.04.2023 si era
“nuovamente dimessa dal rapporto di lavoro”; di non aver mai goduto di ferie e/o permessi e di aver ricevuto come compenso le somme di cui alle buste paga consegnatele dal datore di lavoro. Dopo aver dedotto che sin dal primo rapporto di lavoro “andava necessariamente inquadrata nel quarto livello o in subordine nel quinto livello” del “ccnl di settore”, nonché di aver diritto il diritto a vedersi corrispondere le maggiorazioni previste dal ccnl e dalla legge per il lavoro supplementare o straordinario, concludeva chiedendo di “1)-accertare e dichiarare che nei periodi sopra indicati, tra le parti in causa si sono costituiti due rapporti di lavoro subordinato con prestazione resa dalla ricorrente con orario full-time ed inquadrabile nel 4 livello (o in subordine nel 5 livello) retributivo del CCNL di settore;
2)-per l'effetto, dunque, condannare la società resistente, al pronto ed immediato pagamento, in favore della ricorrente e per le causali di cui in premessa, della complessiva somma di € 35.425,71
(corrispondente al 4 livello retributivo) di cui € 817.24 a titolo di trattamento di fine rapporto o di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, con interessi
(ex art. 1284 quarto comma c.c.) e rivalutazione monetaria come per legge;
3)- condannare infine la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio.”.
Pag. 2 di 12 Costituitasi tempestivamente in giudizio, la società resistente eccepiva la nullità del ricorso e contestava nel merito la fondatezza delle avverse pretese, deducendo: che la ricorrente durante il periodo d'inserimento nell'organico aziendale aveva sempre svolto semplici mansioni, come quelle tipiche del cd. personale di fatica;
che l'attività di selfservice e/o tavola calda o ristorante non era mai stata svolta nella propria azienda;
che la ricorrente non aveva mai cominciato a lavorare prima delle 5 a.m e non aveva mai lavorato oltre le 13.00; di essere stata fatta oggetto di pignoramento di crediti in favore della e che “dalle somme che in via ipotetica dovessero mai essere CP_3
riconosciute alla lavoratrice andranno detratte le somme di cui all'allegato atto di pignoramento presso terzi, pari ad euro 236,57, salvo le ulteriori occorrende e/o maturande”. Concludeva chiedendo “1) In via principale rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonchè del tutto sguarnito di prova;
2) in ogni caso condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite incluse di rimborso forfettario, cpa ed Iva nelle vigenti misure di legge”.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita con la produzione di documenti, col raccoglimento degli interrogatori formali delle parti e mediante l'escussione di testimoni, nonché con l'espletamento di una CTU di natura contabile, veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c..
- 2 –
L'eccezione di nullità del ricorso va rigettata: nel ricorso sono stati, infatti, indicati sia l'oggetto della domanda (crediti retributivi), sia gli elementi di diritto e di fatto sui quali la stessa si fonda (inadempimento contrattuale del datore di lavoro alla corresponsione di quanto dovuto all'interno di un rapporto di lavoro subordinato); quanto alla mancata notifica del conteggio in allegato al ricorso, giova ricordare come la S.C. abbia avuto più volte modo di chiarire che nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive,
“allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro,
l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la
Pag. 3 di 12 mancata notificazione dei conteggi analitici”, atteso che in tale ipotesi il convenuto è posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese
(si vedano in questi termini Cassazione civile, sez. lav., 7 gennaio 2003, n. 41;
Cassazione civile sez. lav., 29 gennaio 1999, n. 817; Cassazione civile sez. lav., 7 luglio
1999, n. 7089; Cassazione civile sez. lav., 30 dicembre 1994, n. 11318).
-3-
Quanto all'esame della fondatezza della domanda formulata in ricorso e basata sul presupposto di aver osservato un orario di lavoro superiore a quelli indicati nei due contratti di assunzione e nelle buste paga (dalle quali si desume che tra le parti si era instaurato un primo rapporto di lavoro part time della durata complessiva di 24 ore settimanali e un secondo rapporto di lavoro part time della durata complessiva di 38 ore settimanali, senza che fossero contenute specificazioni sui giorni e sugli orari) – che costituisce uno dei presupposti per il ricalcolo delle retribuzioni mensili, delle retribuzioni aggiuntive, del TFR e delle indennità per ferie e permessi non goduti richiesti in questa sede - occorre osservare come i fatti costitutivi della domanda, all'esito dell'esame delle deposizioni testimoniali, possono dirsi in parte provati.
In primo luogo non è contestato che la ricorrente abbia lavorato per sei giorni a settimana con un giorno di riposo infrasettimanale e la deduzione della memoria di costituzione secondo cui la stessa non avesse “mai cominciato a lavorare prima delle 5
a.m” e mai “lavorato oltre le 13.00” induce a ritenere effettivamente come ammissione di parte resistente circa l'osservanza da parte della ricorrente di almeno 8 ore di lavoro giornaliere articolate su 6 giorni a settimana.
Il teste , premesso di aver lavorato alle dipendenze di parte resistente Testimone_2 dal 15 maggio 2021 a settembre del 2022, di essere stato il “responsabile della pasticceria” e di occuparsi “di tutto perché il proprietario non era presente in sede”, nonché di essere stato “presente tutti i giorni nella pasticceria, in orari diversi” (“Vi passavo infatti 3 o 4 volte al giorno in occasione della colazione e del pranzo e poi nel tardo pomeriggio. Posso dire che abitando vicino alla pasticceria la mattina vi passavo verso le 8:30 per fare colazione rimanendovi una mezz'oretta, il tempo materiale di organizzare la giornata. Non è che avessi un orario fisso, quando potevo vi tornavo.
Solitamente a pranzo v tornavo intorno alle 12:30 rimanendovi per un'ora un'ora e
Pag. 4 di 12 mezza sicuramente, e dopo vi tornavo verso le 17:30/18:00 per rimanervi fino alla chiusura, che era d'estate anche alle 3 di mattina, d'inverno a mezzanotte durante la settimana e all'1 di notte il finesettimana”), ha riferito: di incontrare la ricorrente “sia quando andavo alla pasticceria per colazione che quando vi andavo per pranzo”; essere lui “ad organizzare il lavoro di tutti i dipendenti e anche del laboratorio. Chi era in laboratorio si occupava di fare uscire i prodotti dolciari per le 6 di mattina, e di preparare pizze e panini”; che “La ricorrente come tutti lavorava 6 giorni su 7, e il giorno di riposo non era fissa ma variabile in base alle esigenze della pasticceria. In linea di massima credo che la ricorrente arrivasse verso le 5 o le 6 e andava via sicuramente non prima delle 14:00”; di non ricordare “nei dettagli, direi che i suoi orari sono rimasti gli stessi ma poteva capitare che la sera avessimo degli eventi particolari e che lei ritornasse intorno alle 18:30/19:00 rimanendovi fino a fine servizio alle 23:00”.
Anche il teste , “in forze dall'azienda immediatamente dopo la Testimone_3 cessazione del precedente personale, ovverosia da aprile del 2023, che “dal settembre ottobre del 2022 una volta a settimana come consulente” aveva frequentato la resistente rimanendovi per sei ore dalle 8 del mattino, ha riferito di aver incontrato la ricorrente nel laboratorio di pasticceria.
La teste , premesso di aver lavorato alle dipendenze della Testimone_4
parte resistente come aiuto cuoca dal giugno del 2022 e fino ad agosto 2022 e poi da settembre 2022 fino ad aprile 2023, e di arrivare alle sette di mattina trovando la ricorrente già al lavoro, ha riferito “Io rimanevo a lavoro fino alle 15 o fino alle 17 e anche lei rimaneva fino alle 15 o le 17, perché dopo aver preparato il pranzo lei si occupava della pasticceria…. Sia io che la ricorrente abbiamo lavorato sei giorni a settimana con un giorno di riposo settimanale: il mio era il giovedì, quello della ricorrente il mercoledì”, che “Per un periodo breve, che non ricordo, ho lavorato anche di sera, dalle 16 a mezzanotte, occupandomi della preparazione dei cornetti. Quando
c'erano prenotazioni per un evento, tipo una festa, ho visto la ricorrente lavorare anche la sera, sempre dalle 16 fino a mezzanotte, questo però succedeva solo in caso di specifici eventi”, che “Da settembre 2022 in poi ho visto la ricorrente lavorare con gli orari che prima ho detto”, che dall'ottobre del 2022 aveva “sempre visto la ricorrente
Pag. 5 di 12 uscire dal lavoro dopo le 14:30, sempre con gli orari che prima ho detto” e che “dopo il dicembre 2022,...La ricorrente arrivava sempre prima di me a lavoro e usciva dal lavoro sempre dopo le 15, dopo che avevamo finito di pulire la cucina”.
Tali deposizioni, del tutto circostanziate e rese da persone apparse indifferenti ai fatti di causa, oltre a trovare riscontro l'una nelle altre, appaiono del tutto attendibili in quanto rese da persone che avevano concretamente lavorato presso lo stesso punto vendita della ricorrente, e, lette con la summenzionata deduzione di cui alla memoria di costituzione, consentono di affermare con certezza che la ricorrente abbia osservato quantomeno l'orario di lavoro dalle 5 di mattina alle 13 del pomeriggio per sei giorni a settimana.
Non può dirsi dimostrato che nel periodo dal 24 agosto 2022 in poi la ricorrente abbia lavorato osservando anche l'ulteriore orario dalle 18,00 alle 22,00, avendo i testimoni che l'avevano vista lavorare la sera riferito che ciò potesse accadere solo in casi particolari, tipo feste o eventi non meglio specificati.
Non si ritiene circostanza idonea a limitare o ad escludere l'attendibilità del teste
[...]
il fatto che lo stesso abbia “fatto pervenire due diffide da un avvocato e dalla Cisl Tes_2
finalizzate alla instaurazione di una vertenza di lavoro il 13 dicembre 2022 e il 13 giugno 2023” e risulti licenziato per motivi disciplinari: proprio da quanto riferito dal teste (“Il mio rapporto di lavoro è cessato quando ad un certo punto non sono più tornato al lavoro. Mi hanno mandato la lettera di presentarmi al lavoro ma io non vi sono tornato perché non c'erano i presupposti per andare avanti”) consente di affermare che lo stesso abbia raccontato la verità sulla modalità con cui il suo rapporto di lavoro era cessato;
né può ritenersi che il teste abbia mentito sul fatto di non aver promosso un giudizio contro la parte resistente, atteso che l'invio di diffide finalizzate ad ottenere la definizione in via stragiudiziale di questioni attinenti a crediti di lavoro non implica che un giudizio sia stato instaurato o che lo stesso verrà proposto. Il fatto che, poi, nulla sia stato riferito dal teste o dedotto da parte resistente sull'esito delle diffide in questione impedisce di ritenere che residui alcun interesse del teste a rendere dichiarazioni potenzialmente sfavorevoli al proprio ex datore di lavoro.
-3-
Venendo, adesso, all'esame della parte di domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni inquadrabili ad un
Pag. 6 di 12 livello superiore appare opportuno, in via generale, ricordare che il procedimento logico richiesto dalla normativa dell'art. 2103 c.c. – che attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica – si articola in tre fasi tra loro interdipendenti: innanzi tutto il giudice deve individuare i criteri generali ed astratti per l'inquadramento delle singole categorie e qualifiche posti dalla legge oppure dalla contrattazione collettiva;
deve poi accertare le caratteristiche di fatto delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore;
deve infine comparare le mansioni così accertate con i suddetti criteri generali al fine di verificare la riconducibilità delle mansioni del lavoratore alla qualifica rivendicata (in questo senso si veda Cass. civ., 22 ottobre 1986, n. 6212; più di recente Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019).
Tanto premesso, si osservi che, nell'indagine sulla fondatezza della domanda di tutela apprestata ex art. 2103 c.c., occorre tener presente che la graduazione delle qualifiche implica anche un differente tipo di collaborazione con il datore di lavoro, ragion per cui la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato “l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica” (in questo senso si vedano Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio 1996, n. 1433, in Orient. Giur. Lav., 1996, 819;
Riv. Critica Dir. Lav., 1996, 994, nonché Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 1992, n. 5005, in
Lav. e Prev. Oggi, 1993, 604; più di recente Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del
10/07/2009; Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 21224 del 30/07/2024), non essendo sufficiente far soltanto riferimento al complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore medesimo.
Alla luce delle suesposte considerazioni di ordine generale, si deve in primo luogo osservare che, nel caso di specie, la contrattazione collettiva del settore Turismo e
Pubblici Esercizi riconduce: al 4° livello della classificazione del personale “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche
Pag. 7 di 12 comunque acquisite”, tra cui il “cuoco Capo partita”, il “cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina” e il “secondo pasticcere”; al 5° livello “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” tra cui il “terzo pasticcere” e il “secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto”; al 7° livello – formalmente assegnato alla ricorrente “i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate” tra cui “personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e ristoranti); lavatore catering;
conducente di motocicli;
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
Dall'istruttoria condotta in giudizio può desumersi con certezza come la ricorrente abbia svolto mansioni riconducibili a quelle di “pasticcere”, in quanto a prescindere dalla circostanza, rimasta controversa, sullo svolgimento di mansioni di “cuoca” - consistenti nella preparazione del pranzo di un servizio aggiuntivo rispetto a quello di
–tutti i testimoni hanno riferito che la ricorrente abbia sempre lavorato Parte_4
nel laboratorio di pasticceria, dapprima sotto le direttive di un altro pasticcere, poi da sola: il teste ha riferito “La ricorrente era in laboratorio e si occupava Testimone_2 sia di pasticceria che di cucina… nel laboratorio c'erano due pasticceri,
[...]
e se non ricordo male e poi c'era la ricorrente che Persona_1 Persona_2
faceva da aiuto a questi due pasticceri e da sola si occupava di tutto ciò che era necessario per il pranzo e gli aperitivi salati”; il teste ha riferito “In Testimone_3 laboratorio c'era la ricorrente, che ho visto preparare pasta frolla e pan di spagna.
C'era anche un'altra persona di nome . C'era anche che doveva Tes_1 Pt_3
preparare la parte del salato, ovverosia di ciò che poteva servire per accompagnare gli aperitivi”; la teste ha riferito “ Fino al dicembre del 2022 Testimone_4 ho svolto l'attività di aiuto cuoca della ricorrente, perché a dicembre 2022 il CI , di cui non ricordo il cognome, è andato via e la ricorrente ha preso Pt_2
il suo posto, mentre io sono diventata cuoca. Arrivavo alle sette di mattina e trovavo la
Pag. 8 di 12 ricorrente già al lavoro, che stava preparando prodotti di pasticceria, tipo la bomba, dopo le otto la vedevo cucinare il pranzo, ad esempio preparazione di sformati di patate, pasta e salmone, pasta cacio e pepe, ratatouille, sia primi che secondi. Io rimanevo a lavoro fino alle 15 o fino alle 17 e anche lei rimaneva fino alle 15 o le 17, perché dopo aver preparato il pranzo lei si occupava della pasticceria, ad esempio preparava le torte, i bignè e i prodotti di pasticceria…. Qualche volta ho visto Pt_2
darle direttive sui prodotti di pasticceria, ma la maggior parte delle volte la ricorrente seguiva la sua ricetta. Ero io a seguire le direttive della ricorrente quando la aiutavo… dopo il dicembre 2022, dopo che è andato via , la pasticciera era la ricorrente Pt_2
che si è avvalsa anche della collaborazione di , che prima faceva la Testimone_1 cameriera”
Non sembra possibile addivenire a diverse conclusioni alla luce della deposizione resa dal teste , addetto alla pulizia della cucina (“Ho visto la ricorrente in Testimone_5
cucina preparare i pasti per noi dipendenti. Ci cucinava pasta con condimenti e comunque solo primi piatti. Nel tempo restante la ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni”), in quanto il predetto teste è tutt'ora dipendente e fratello di parte resistente, circostanze senz'altro idonee a giustificare l'intento di non rendere una deposizione sfavorevole al proprio familiare e datore di lavoro, non solo per il timore di eventuali ritorsioni ma anche per il naturale rapporto affettivo derivante dal rapporto di parentela e, in ogni caso, ha reso una deposizione del tutto contrastante con quella degli altri testimoni escussi. Tali considerazioni inducono ritenere la sua deposizione del tutto inattendibile, attesa, altresì, l'esimente prevista dall'art. 384 c.p.
Le risultanze istruttorie che precedono inducono a ritenere che le mansioni svolte dalla ricorrente siano riconducibili alle caratteristiche della declaratoria del quarto livello del
CCNL applicato, in cui, come visto, rientra la qualifica di “secondo pasticcere”.
- 4 –
Quanto, adesso, alla determinazione delle effettive spettanze per tale diverso e superiore inquadramento e per il maggior orario di lavoro rispetto a quello ricostruito nelle buste paga ed effettivamente retribuito, occorre soffermarsi su alcune questioni relative ai conteggi prodotti ai docc. n. 7 e 8 del proprio fascicolo.
Pag. 9 di 12 Il numero di ore di lavoro straordinario (ovverosia il lavoro “compensato con la maggiorazione ragguagliata al 30% se diurno” ai sensi dell'art. 126 del CCNL applicato) non corrisponde a quelle conteggiate al doc. n. 7 e posto a fondamento delle richieste differenze retributive.
Parte ricorrente ha completamente omesso in ricorso sia deduzioni che idonee richieste istruttorie relative ai fatti costitutivi dei diritti alle festività godute e non godute (tali dovendo ritenersi quelle rilevabili dalle buste paga), mentre è rimasta sfornita di prova la deduzione circa la mancata fruizione in assoluto di ferie (il teste , la Testimone_2
cui particolare attendibilità è possibile argomentare dalla circostanza di essere stato il
“responsabile della pasticceria”, ha riferito “che delle ferie le ricorrente abbia fruito mentre dei permessi credo di no. Tanto posso dire perché io mi occupavo anche della concessione delle ferie e dei permessi”).
Va disattesa l'eccezione secondo cui andrebbero “detratte le somme di cui all'allegato atto di pignoramento presso terzi, pari ad euro 236,57”, poiché effettivamente parte resistente non ha né dedotto né dimostrato di aver reso la dichiarazione positiva in favore del pignorante.
Posto, allora, che i calcoli contenuti nel conteggio di parte non sono sufficientemente chiari e analitici e risultano elaborati solo con riferimento al maggior orario non riconosciuto, è stato reputato necessario conferire ad un CTU l'incarico di calcolare l'ammontare dei crediti della ricorrente a titolo di differenze per retribuzione ordinaria, per ore di lavoro supplementare/straordinario, mensilità aggiuntive, indennità per permessi non goduti, per festività godute e non godute e T.F.R. in applicazione del
C.C.N.L. di categoria (settore Turismo Pubblici Esercizi), per l'attività di lavoro subordinata svolta a favore di parte resistente nei periodi dall'11.11.2021 al 10.8.2022 e dal 24.08.2022 al 6.4.2023 e tenendo allo scopo conto “dell'osservanza di un orario di lavoro di 48 h settimanali, dalle 5:00 alle 13:00 dal lunedì alla domenica, con un giorno infrasettimanale di riposo;
dell'inquadramento al 4° livello del C.C.N.L. di categoria;
di quanto effettivamente percepito, nella misura indicata nelle buste paga allegate al ricorso”.
I risultati peritali, raggiunti all'esito di approfondito esame degli atti di causa ed adeguata applicazione della vigente normativa legislativa e contrattuale, nonché in
Pag. 10 di 12 puntuale ottemperanza al mandato peritale ricevuto, ben possono essere posti a fondamento dell'odierna decisione, non avendo ricevuto, nelle modalità di calcolo e nei conseguenti risultati, idonee contestazioni da nessuna delle parti.
Al pagamento, dunque, della complessiva somma di euro 13.555,33 deve essere in questa sede condannata la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Su tali somme, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati sia gli interessi al tasso legale che la rivalutazione monetaria – in considerazione della dichiarazione di parziale incostituzionalità, operata dalla Corte
Costituzionale con la sentenza del 23 ottobre 2000 (depositata il 2.11.2000) n. 459, della norma dell'art. 22 co. 36° L. 724/1994 nella parte in cui escludeva l'operatività del cumulo tra i predetti accessori di legge anche per i dipendenti privati – con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti (mese per mese quanto ai crediti per differenze retributive per lavoro ordinario e supplementare, anno per anno quanto ai crediti per 13° e 14°, dalla data di fine del rapporto per il TFR e restanti differenze), fino al momento dell'effettivo soddisfo, e non invece sulla somma interamente rivalutata al momento del saldo (così Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38, nonché Cass. 16392/2002).
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In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia (con riferimento alle tariffe prevista dal d.m. 55/2014 per lo scaglione da 5200 a 26000 euro), dell'importanza e del numero delle questioni trattate in giudizio (svoltosi in tre udienze per il tentativo di conciliazione e per la corretta instaurazione del contraddittorio e in tre udienze per il raccoglimento dell'istruttoria testimoniale), e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, si liquidano in complessivi euro 5388,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 % euro 259,00 per spese, I.V.A. e C.P.A., come per legge. In applicazione del medesimo principio vanno definitivamente poste a carico di parte resistente le spese di CTU, per come liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed
Pag. 11 di 12 eccezione ed in accoglimento del ricorso: dichiara che, nel periodo dall'11.11.2021 al
10.8.2022 e dal 24.08.2022 al 6.4.2023, tra e Parte_1 [...]
sono intercorsi due rapporti di lavoro subordinato con prestazione Controparte_1
resa dalla ricorrente con orario full-time ed inquadrabile nel 4 livello retributivo del
CCNL del settore Turismo Pubblici Esercizi e, per l'effetto, condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore: al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 13.555,33; al pagamento degli accessori del credito nei termini di cui alla motivazione;
al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5388,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 % euro 259,00 per spese I.V.A. e C.P.A. come per legge;
al pagamento delle spese di CTU, per come liquidate a parte.
Chieti, 1 aprile 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 12 di 12
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 1218/2023
R.G.A.C. promossa da (Avv. Vincenzo Di Lorenzo- Parte_1
Avv. Tina Di Girolamo) contro (Avv. Antonio Iodice- Controparte_1
Avv. Diego Iodice), avente ad oggetto: crediti di lavoro, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 28.12.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle dipendenze della resistente dall'11.11.2021 in forza di un CP_2
contratto part-time a 24 ore settimanali, aumentato dal 01.03.2022 a 30 ore settimanali, inquadramento nel 7 livello del ccnl di settore e mansioni di inserviente di cucina, deduceva: che sin dall'inizio del rapporto di lavoro aveva svolto le mansioni tipiche di aiuto CI, operando dal lunedì alla domenica di ogni settimana, con orario giornaliero dalle ore 05,00 alle ore 13,00 (salvo straordinari) e godendo di una sola giornata di riposo, normalmente coincidente con il martedì o con il mercoledì; di essersi dedicata alla preparazione dei prodotti tipici di pasticceria “scrupolosamente osservando, presso il laboratorio di Francavilla al mare al piazzale Sirena 15, le direttive impartite dal CI sig. ”; di aver cambiato mansione nel Parte_2
mese di febbraio 2022, e di essere stata addetta alla cucina del punto vendita, “ove in perfetta autonomia (essendo l'unica addetta al servizio) ha provveduto alla preparazione e alla cucina dei piatti che quotidianamente venivano somministrati all'utenza”, lavorando “dalle 10,30 alle 14,30 e dalle 18.00 alle 22,00 di ogni giorno della settimana e con riposo come sopra determinato”; di essersi dimessa il 10.08.2022; di aver instaurato con la resistente un secondo rapporto di lavoro di natura subordinata il 24.08.2022, sempre con inquadramento nel 7 livello del ccnl di settore ed orario part- time di 38 ore settimanali;
di aver svolto, da agosto 2022 ai primi giorni di ottobre 2022, le medesime mansioni di addetta alla cucina, “ivi operando, dal martedì alla domenica dalle 10,30 alle 14,30 e dalle 18,00 alle 22,00 (salvo ulteriori straordinari) ed avvalendosi, ma solo limitatamente alle ore serali, delle prestazioni di un aiuto-cuoca, nella persona della sig.ra ”; di essere stata nuovamente destinata ad Parte_3
operare nel laboratorio di pasticciera dai primi giorni di ottobre 2022, sempre in esecuzione delle direttive emanate dal CI , osservando l'orario Parte_2
di lavoro 04.00-14,30 (salvo ulteriori straordinari) di ogni giorno della settimana;
che a dicembre 2022, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro tra la resistente ed il CI , era “rimasta nel laboratorio come operatrice principale, Parte_2
avvalendosi della collaborazione della dipendente (già assunta Testimone_1
come cameriera) ed occupandosi della preparazione dei dolci, con orario di lavoro dalle 04.00 alle 14,30 (salvo ulteriori straordinari) di ogni giorno della settimana, e con una giornata di riposo come sopra concordato”; che il 06.04.2023 si era
“nuovamente dimessa dal rapporto di lavoro”; di non aver mai goduto di ferie e/o permessi e di aver ricevuto come compenso le somme di cui alle buste paga consegnatele dal datore di lavoro. Dopo aver dedotto che sin dal primo rapporto di lavoro “andava necessariamente inquadrata nel quarto livello o in subordine nel quinto livello” del “ccnl di settore”, nonché di aver diritto il diritto a vedersi corrispondere le maggiorazioni previste dal ccnl e dalla legge per il lavoro supplementare o straordinario, concludeva chiedendo di “1)-accertare e dichiarare che nei periodi sopra indicati, tra le parti in causa si sono costituiti due rapporti di lavoro subordinato con prestazione resa dalla ricorrente con orario full-time ed inquadrabile nel 4 livello (o in subordine nel 5 livello) retributivo del CCNL di settore;
2)-per l'effetto, dunque, condannare la società resistente, al pronto ed immediato pagamento, in favore della ricorrente e per le causali di cui in premessa, della complessiva somma di € 35.425,71
(corrispondente al 4 livello retributivo) di cui € 817.24 a titolo di trattamento di fine rapporto o di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, con interessi
(ex art. 1284 quarto comma c.c.) e rivalutazione monetaria come per legge;
3)- condannare infine la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio.”.
Pag. 2 di 12 Costituitasi tempestivamente in giudizio, la società resistente eccepiva la nullità del ricorso e contestava nel merito la fondatezza delle avverse pretese, deducendo: che la ricorrente durante il periodo d'inserimento nell'organico aziendale aveva sempre svolto semplici mansioni, come quelle tipiche del cd. personale di fatica;
che l'attività di selfservice e/o tavola calda o ristorante non era mai stata svolta nella propria azienda;
che la ricorrente non aveva mai cominciato a lavorare prima delle 5 a.m e non aveva mai lavorato oltre le 13.00; di essere stata fatta oggetto di pignoramento di crediti in favore della e che “dalle somme che in via ipotetica dovessero mai essere CP_3
riconosciute alla lavoratrice andranno detratte le somme di cui all'allegato atto di pignoramento presso terzi, pari ad euro 236,57, salvo le ulteriori occorrende e/o maturande”. Concludeva chiedendo “1) In via principale rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonchè del tutto sguarnito di prova;
2) in ogni caso condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite incluse di rimborso forfettario, cpa ed Iva nelle vigenti misure di legge”.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita con la produzione di documenti, col raccoglimento degli interrogatori formali delle parti e mediante l'escussione di testimoni, nonché con l'espletamento di una CTU di natura contabile, veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c..
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L'eccezione di nullità del ricorso va rigettata: nel ricorso sono stati, infatti, indicati sia l'oggetto della domanda (crediti retributivi), sia gli elementi di diritto e di fatto sui quali la stessa si fonda (inadempimento contrattuale del datore di lavoro alla corresponsione di quanto dovuto all'interno di un rapporto di lavoro subordinato); quanto alla mancata notifica del conteggio in allegato al ricorso, giova ricordare come la S.C. abbia avuto più volte modo di chiarire che nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive,
“allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro,
l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la
Pag. 3 di 12 mancata notificazione dei conteggi analitici”, atteso che in tale ipotesi il convenuto è posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese
(si vedano in questi termini Cassazione civile, sez. lav., 7 gennaio 2003, n. 41;
Cassazione civile sez. lav., 29 gennaio 1999, n. 817; Cassazione civile sez. lav., 7 luglio
1999, n. 7089; Cassazione civile sez. lav., 30 dicembre 1994, n. 11318).
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Quanto all'esame della fondatezza della domanda formulata in ricorso e basata sul presupposto di aver osservato un orario di lavoro superiore a quelli indicati nei due contratti di assunzione e nelle buste paga (dalle quali si desume che tra le parti si era instaurato un primo rapporto di lavoro part time della durata complessiva di 24 ore settimanali e un secondo rapporto di lavoro part time della durata complessiva di 38 ore settimanali, senza che fossero contenute specificazioni sui giorni e sugli orari) – che costituisce uno dei presupposti per il ricalcolo delle retribuzioni mensili, delle retribuzioni aggiuntive, del TFR e delle indennità per ferie e permessi non goduti richiesti in questa sede - occorre osservare come i fatti costitutivi della domanda, all'esito dell'esame delle deposizioni testimoniali, possono dirsi in parte provati.
In primo luogo non è contestato che la ricorrente abbia lavorato per sei giorni a settimana con un giorno di riposo infrasettimanale e la deduzione della memoria di costituzione secondo cui la stessa non avesse “mai cominciato a lavorare prima delle 5
a.m” e mai “lavorato oltre le 13.00” induce a ritenere effettivamente come ammissione di parte resistente circa l'osservanza da parte della ricorrente di almeno 8 ore di lavoro giornaliere articolate su 6 giorni a settimana.
Il teste , premesso di aver lavorato alle dipendenze di parte resistente Testimone_2 dal 15 maggio 2021 a settembre del 2022, di essere stato il “responsabile della pasticceria” e di occuparsi “di tutto perché il proprietario non era presente in sede”, nonché di essere stato “presente tutti i giorni nella pasticceria, in orari diversi” (“Vi passavo infatti 3 o 4 volte al giorno in occasione della colazione e del pranzo e poi nel tardo pomeriggio. Posso dire che abitando vicino alla pasticceria la mattina vi passavo verso le 8:30 per fare colazione rimanendovi una mezz'oretta, il tempo materiale di organizzare la giornata. Non è che avessi un orario fisso, quando potevo vi tornavo.
Solitamente a pranzo v tornavo intorno alle 12:30 rimanendovi per un'ora un'ora e
Pag. 4 di 12 mezza sicuramente, e dopo vi tornavo verso le 17:30/18:00 per rimanervi fino alla chiusura, che era d'estate anche alle 3 di mattina, d'inverno a mezzanotte durante la settimana e all'1 di notte il finesettimana”), ha riferito: di incontrare la ricorrente “sia quando andavo alla pasticceria per colazione che quando vi andavo per pranzo”; essere lui “ad organizzare il lavoro di tutti i dipendenti e anche del laboratorio. Chi era in laboratorio si occupava di fare uscire i prodotti dolciari per le 6 di mattina, e di preparare pizze e panini”; che “La ricorrente come tutti lavorava 6 giorni su 7, e il giorno di riposo non era fissa ma variabile in base alle esigenze della pasticceria. In linea di massima credo che la ricorrente arrivasse verso le 5 o le 6 e andava via sicuramente non prima delle 14:00”; di non ricordare “nei dettagli, direi che i suoi orari sono rimasti gli stessi ma poteva capitare che la sera avessimo degli eventi particolari e che lei ritornasse intorno alle 18:30/19:00 rimanendovi fino a fine servizio alle 23:00”.
Anche il teste , “in forze dall'azienda immediatamente dopo la Testimone_3 cessazione del precedente personale, ovverosia da aprile del 2023, che “dal settembre ottobre del 2022 una volta a settimana come consulente” aveva frequentato la resistente rimanendovi per sei ore dalle 8 del mattino, ha riferito di aver incontrato la ricorrente nel laboratorio di pasticceria.
La teste , premesso di aver lavorato alle dipendenze della Testimone_4
parte resistente come aiuto cuoca dal giugno del 2022 e fino ad agosto 2022 e poi da settembre 2022 fino ad aprile 2023, e di arrivare alle sette di mattina trovando la ricorrente già al lavoro, ha riferito “Io rimanevo a lavoro fino alle 15 o fino alle 17 e anche lei rimaneva fino alle 15 o le 17, perché dopo aver preparato il pranzo lei si occupava della pasticceria…. Sia io che la ricorrente abbiamo lavorato sei giorni a settimana con un giorno di riposo settimanale: il mio era il giovedì, quello della ricorrente il mercoledì”, che “Per un periodo breve, che non ricordo, ho lavorato anche di sera, dalle 16 a mezzanotte, occupandomi della preparazione dei cornetti. Quando
c'erano prenotazioni per un evento, tipo una festa, ho visto la ricorrente lavorare anche la sera, sempre dalle 16 fino a mezzanotte, questo però succedeva solo in caso di specifici eventi”, che “Da settembre 2022 in poi ho visto la ricorrente lavorare con gli orari che prima ho detto”, che dall'ottobre del 2022 aveva “sempre visto la ricorrente
Pag. 5 di 12 uscire dal lavoro dopo le 14:30, sempre con gli orari che prima ho detto” e che “dopo il dicembre 2022,...La ricorrente arrivava sempre prima di me a lavoro e usciva dal lavoro sempre dopo le 15, dopo che avevamo finito di pulire la cucina”.
Tali deposizioni, del tutto circostanziate e rese da persone apparse indifferenti ai fatti di causa, oltre a trovare riscontro l'una nelle altre, appaiono del tutto attendibili in quanto rese da persone che avevano concretamente lavorato presso lo stesso punto vendita della ricorrente, e, lette con la summenzionata deduzione di cui alla memoria di costituzione, consentono di affermare con certezza che la ricorrente abbia osservato quantomeno l'orario di lavoro dalle 5 di mattina alle 13 del pomeriggio per sei giorni a settimana.
Non può dirsi dimostrato che nel periodo dal 24 agosto 2022 in poi la ricorrente abbia lavorato osservando anche l'ulteriore orario dalle 18,00 alle 22,00, avendo i testimoni che l'avevano vista lavorare la sera riferito che ciò potesse accadere solo in casi particolari, tipo feste o eventi non meglio specificati.
Non si ritiene circostanza idonea a limitare o ad escludere l'attendibilità del teste
[...]
il fatto che lo stesso abbia “fatto pervenire due diffide da un avvocato e dalla Cisl Tes_2
finalizzate alla instaurazione di una vertenza di lavoro il 13 dicembre 2022 e il 13 giugno 2023” e risulti licenziato per motivi disciplinari: proprio da quanto riferito dal teste (“Il mio rapporto di lavoro è cessato quando ad un certo punto non sono più tornato al lavoro. Mi hanno mandato la lettera di presentarmi al lavoro ma io non vi sono tornato perché non c'erano i presupposti per andare avanti”) consente di affermare che lo stesso abbia raccontato la verità sulla modalità con cui il suo rapporto di lavoro era cessato;
né può ritenersi che il teste abbia mentito sul fatto di non aver promosso un giudizio contro la parte resistente, atteso che l'invio di diffide finalizzate ad ottenere la definizione in via stragiudiziale di questioni attinenti a crediti di lavoro non implica che un giudizio sia stato instaurato o che lo stesso verrà proposto. Il fatto che, poi, nulla sia stato riferito dal teste o dedotto da parte resistente sull'esito delle diffide in questione impedisce di ritenere che residui alcun interesse del teste a rendere dichiarazioni potenzialmente sfavorevoli al proprio ex datore di lavoro.
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Venendo, adesso, all'esame della parte di domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni inquadrabili ad un
Pag. 6 di 12 livello superiore appare opportuno, in via generale, ricordare che il procedimento logico richiesto dalla normativa dell'art. 2103 c.c. – che attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica – si articola in tre fasi tra loro interdipendenti: innanzi tutto il giudice deve individuare i criteri generali ed astratti per l'inquadramento delle singole categorie e qualifiche posti dalla legge oppure dalla contrattazione collettiva;
deve poi accertare le caratteristiche di fatto delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore;
deve infine comparare le mansioni così accertate con i suddetti criteri generali al fine di verificare la riconducibilità delle mansioni del lavoratore alla qualifica rivendicata (in questo senso si veda Cass. civ., 22 ottobre 1986, n. 6212; più di recente Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019).
Tanto premesso, si osservi che, nell'indagine sulla fondatezza della domanda di tutela apprestata ex art. 2103 c.c., occorre tener presente che la graduazione delle qualifiche implica anche un differente tipo di collaborazione con il datore di lavoro, ragion per cui la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato “l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica” (in questo senso si vedano Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio 1996, n. 1433, in Orient. Giur. Lav., 1996, 819;
Riv. Critica Dir. Lav., 1996, 994, nonché Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 1992, n. 5005, in
Lav. e Prev. Oggi, 1993, 604; più di recente Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del
10/07/2009; Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 21224 del 30/07/2024), non essendo sufficiente far soltanto riferimento al complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore medesimo.
Alla luce delle suesposte considerazioni di ordine generale, si deve in primo luogo osservare che, nel caso di specie, la contrattazione collettiva del settore Turismo e
Pubblici Esercizi riconduce: al 4° livello della classificazione del personale “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche
Pag. 7 di 12 comunque acquisite”, tra cui il “cuoco Capo partita”, il “cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina” e il “secondo pasticcere”; al 5° livello “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” tra cui il “terzo pasticcere” e il “secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto”; al 7° livello – formalmente assegnato alla ricorrente “i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate” tra cui “personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e ristoranti); lavatore catering;
conducente di motocicli;
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
Dall'istruttoria condotta in giudizio può desumersi con certezza come la ricorrente abbia svolto mansioni riconducibili a quelle di “pasticcere”, in quanto a prescindere dalla circostanza, rimasta controversa, sullo svolgimento di mansioni di “cuoca” - consistenti nella preparazione del pranzo di un servizio aggiuntivo rispetto a quello di
–tutti i testimoni hanno riferito che la ricorrente abbia sempre lavorato Parte_4
nel laboratorio di pasticceria, dapprima sotto le direttive di un altro pasticcere, poi da sola: il teste ha riferito “La ricorrente era in laboratorio e si occupava Testimone_2 sia di pasticceria che di cucina… nel laboratorio c'erano due pasticceri,
[...]
e se non ricordo male e poi c'era la ricorrente che Persona_1 Persona_2
faceva da aiuto a questi due pasticceri e da sola si occupava di tutto ciò che era necessario per il pranzo e gli aperitivi salati”; il teste ha riferito “In Testimone_3 laboratorio c'era la ricorrente, che ho visto preparare pasta frolla e pan di spagna.
C'era anche un'altra persona di nome . C'era anche che doveva Tes_1 Pt_3
preparare la parte del salato, ovverosia di ciò che poteva servire per accompagnare gli aperitivi”; la teste ha riferito “ Fino al dicembre del 2022 Testimone_4 ho svolto l'attività di aiuto cuoca della ricorrente, perché a dicembre 2022 il CI , di cui non ricordo il cognome, è andato via e la ricorrente ha preso Pt_2
il suo posto, mentre io sono diventata cuoca. Arrivavo alle sette di mattina e trovavo la
Pag. 8 di 12 ricorrente già al lavoro, che stava preparando prodotti di pasticceria, tipo la bomba, dopo le otto la vedevo cucinare il pranzo, ad esempio preparazione di sformati di patate, pasta e salmone, pasta cacio e pepe, ratatouille, sia primi che secondi. Io rimanevo a lavoro fino alle 15 o fino alle 17 e anche lei rimaneva fino alle 15 o le 17, perché dopo aver preparato il pranzo lei si occupava della pasticceria, ad esempio preparava le torte, i bignè e i prodotti di pasticceria…. Qualche volta ho visto Pt_2
darle direttive sui prodotti di pasticceria, ma la maggior parte delle volte la ricorrente seguiva la sua ricetta. Ero io a seguire le direttive della ricorrente quando la aiutavo… dopo il dicembre 2022, dopo che è andato via , la pasticciera era la ricorrente Pt_2
che si è avvalsa anche della collaborazione di , che prima faceva la Testimone_1 cameriera”
Non sembra possibile addivenire a diverse conclusioni alla luce della deposizione resa dal teste , addetto alla pulizia della cucina (“Ho visto la ricorrente in Testimone_5
cucina preparare i pasti per noi dipendenti. Ci cucinava pasta con condimenti e comunque solo primi piatti. Nel tempo restante la ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni”), in quanto il predetto teste è tutt'ora dipendente e fratello di parte resistente, circostanze senz'altro idonee a giustificare l'intento di non rendere una deposizione sfavorevole al proprio familiare e datore di lavoro, non solo per il timore di eventuali ritorsioni ma anche per il naturale rapporto affettivo derivante dal rapporto di parentela e, in ogni caso, ha reso una deposizione del tutto contrastante con quella degli altri testimoni escussi. Tali considerazioni inducono ritenere la sua deposizione del tutto inattendibile, attesa, altresì, l'esimente prevista dall'art. 384 c.p.
Le risultanze istruttorie che precedono inducono a ritenere che le mansioni svolte dalla ricorrente siano riconducibili alle caratteristiche della declaratoria del quarto livello del
CCNL applicato, in cui, come visto, rientra la qualifica di “secondo pasticcere”.
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Quanto, adesso, alla determinazione delle effettive spettanze per tale diverso e superiore inquadramento e per il maggior orario di lavoro rispetto a quello ricostruito nelle buste paga ed effettivamente retribuito, occorre soffermarsi su alcune questioni relative ai conteggi prodotti ai docc. n. 7 e 8 del proprio fascicolo.
Pag. 9 di 12 Il numero di ore di lavoro straordinario (ovverosia il lavoro “compensato con la maggiorazione ragguagliata al 30% se diurno” ai sensi dell'art. 126 del CCNL applicato) non corrisponde a quelle conteggiate al doc. n. 7 e posto a fondamento delle richieste differenze retributive.
Parte ricorrente ha completamente omesso in ricorso sia deduzioni che idonee richieste istruttorie relative ai fatti costitutivi dei diritti alle festività godute e non godute (tali dovendo ritenersi quelle rilevabili dalle buste paga), mentre è rimasta sfornita di prova la deduzione circa la mancata fruizione in assoluto di ferie (il teste , la Testimone_2
cui particolare attendibilità è possibile argomentare dalla circostanza di essere stato il
“responsabile della pasticceria”, ha riferito “che delle ferie le ricorrente abbia fruito mentre dei permessi credo di no. Tanto posso dire perché io mi occupavo anche della concessione delle ferie e dei permessi”).
Va disattesa l'eccezione secondo cui andrebbero “detratte le somme di cui all'allegato atto di pignoramento presso terzi, pari ad euro 236,57”, poiché effettivamente parte resistente non ha né dedotto né dimostrato di aver reso la dichiarazione positiva in favore del pignorante.
Posto, allora, che i calcoli contenuti nel conteggio di parte non sono sufficientemente chiari e analitici e risultano elaborati solo con riferimento al maggior orario non riconosciuto, è stato reputato necessario conferire ad un CTU l'incarico di calcolare l'ammontare dei crediti della ricorrente a titolo di differenze per retribuzione ordinaria, per ore di lavoro supplementare/straordinario, mensilità aggiuntive, indennità per permessi non goduti, per festività godute e non godute e T.F.R. in applicazione del
C.C.N.L. di categoria (settore Turismo Pubblici Esercizi), per l'attività di lavoro subordinata svolta a favore di parte resistente nei periodi dall'11.11.2021 al 10.8.2022 e dal 24.08.2022 al 6.4.2023 e tenendo allo scopo conto “dell'osservanza di un orario di lavoro di 48 h settimanali, dalle 5:00 alle 13:00 dal lunedì alla domenica, con un giorno infrasettimanale di riposo;
dell'inquadramento al 4° livello del C.C.N.L. di categoria;
di quanto effettivamente percepito, nella misura indicata nelle buste paga allegate al ricorso”.
I risultati peritali, raggiunti all'esito di approfondito esame degli atti di causa ed adeguata applicazione della vigente normativa legislativa e contrattuale, nonché in
Pag. 10 di 12 puntuale ottemperanza al mandato peritale ricevuto, ben possono essere posti a fondamento dell'odierna decisione, non avendo ricevuto, nelle modalità di calcolo e nei conseguenti risultati, idonee contestazioni da nessuna delle parti.
Al pagamento, dunque, della complessiva somma di euro 13.555,33 deve essere in questa sede condannata la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Su tali somme, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati sia gli interessi al tasso legale che la rivalutazione monetaria – in considerazione della dichiarazione di parziale incostituzionalità, operata dalla Corte
Costituzionale con la sentenza del 23 ottobre 2000 (depositata il 2.11.2000) n. 459, della norma dell'art. 22 co. 36° L. 724/1994 nella parte in cui escludeva l'operatività del cumulo tra i predetti accessori di legge anche per i dipendenti privati – con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti (mese per mese quanto ai crediti per differenze retributive per lavoro ordinario e supplementare, anno per anno quanto ai crediti per 13° e 14°, dalla data di fine del rapporto per il TFR e restanti differenze), fino al momento dell'effettivo soddisfo, e non invece sulla somma interamente rivalutata al momento del saldo (così Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38, nonché Cass. 16392/2002).
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In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia (con riferimento alle tariffe prevista dal d.m. 55/2014 per lo scaglione da 5200 a 26000 euro), dell'importanza e del numero delle questioni trattate in giudizio (svoltosi in tre udienze per il tentativo di conciliazione e per la corretta instaurazione del contraddittorio e in tre udienze per il raccoglimento dell'istruttoria testimoniale), e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, si liquidano in complessivi euro 5388,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 % euro 259,00 per spese, I.V.A. e C.P.A., come per legge. In applicazione del medesimo principio vanno definitivamente poste a carico di parte resistente le spese di CTU, per come liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed
Pag. 11 di 12 eccezione ed in accoglimento del ricorso: dichiara che, nel periodo dall'11.11.2021 al
10.8.2022 e dal 24.08.2022 al 6.4.2023, tra e Parte_1 [...]
sono intercorsi due rapporti di lavoro subordinato con prestazione Controparte_1
resa dalla ricorrente con orario full-time ed inquadrabile nel 4 livello retributivo del
CCNL del settore Turismo Pubblici Esercizi e, per l'effetto, condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore: al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 13.555,33; al pagamento degli accessori del credito nei termini di cui alla motivazione;
al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5388,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 % euro 259,00 per spese I.V.A. e C.P.A. come per legge;
al pagamento delle spese di CTU, per come liquidate a parte.
Chieti, 1 aprile 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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