Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5571/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. FILIPPI SILVIA el 'Avv. Parte_1 CP_1
[...]
e con l'Avv. e l'avv. FILIPPI Controparte_2 Controparte_1
SILVIA;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
La Sig.ra il Sig. premesso di aver Parte_1 Controparte_2 contratto matrimonio in Londra (GB), in data 18.06.2016, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Besenello, 2019, al nr. 44, parte II, serie C, e che dalla dall'unione matrimoniale è nata a [...], il [...], la figlia avente doppia cittadinanza, italiana ed inglese, ed oggi Persona_1 residente, unitamente alla madre, in Besenello (TN), nella via De Gasperi nr. 15.
Sig. esponevano che nel corso del 2023 i loro rapporti si erano Controparte_2 deteriorati, senza alcuna possibilità di riconciliazione, e venuta meno l'unione materiale e spirituale, nel mese di luglio dello stesso anno interrompevano la relazione e tornavano a risiedere in Italia e, pertanto, chiedevano, ex art. 473 bis.
49 e bis.51 c.p.c., che il Tribunale di Trento omologasse la separazione personale alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi gli obblighi di legge;
2. verrà affidata congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la dimora materna;
3. in ragione delle esigenze lavorative del padre e della tenera età della bambina, durante la settimana dimorerà principalmente presso Per_1
l'abitazione della madre, mentre trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascun genitore: dal venerdì pomeriggio (indicativamente dalle 18.30), alla domenica pomeriggio (indicativamente 18/18.30) con rientro presso la casa materna, con l'alternanza tra i genitori dei rispettivi spostamenti;
4. salvo diverso accordo tra i genitori, detto calendario verrà rispettato anche nei periodi di chiusura scolastica, incluse le ferie natalizie, pasquali ed estive, con la precisazione che ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con Per_1
- durante la pausa estiva: 2 settimane anche non consecutive;
- durante le vacanze scolastiche pasquali: metà dei giorni disponibili, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
- durante le vacanze scolastiche natalizie: metà dei giorni disponibili, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Santo Stefano, il giorno di Capodanno con l'Epifania.
Con l'accordo che i giorni di festività nazionali, ponti e/o altre pause scolastiche infra-annuali siano ripartite tra i genitori secondo criteri di alternanza e pariteticità;
5. compatibilmente con le ferie di ciascun genitore, i periodi di vacanza estivi ed eventuali altri (compresi ponti e festività infra – annuali) dovranno essere definiti e comunicati all'altro genitore non appena a conoscenza, e comunque non oltre il mese di aprile dell'anno di riferimento;
6. i coniugi, valutate le reciproche situazioni patrimoniali e reddituali e la ripartizione dei carichi di cura, concordano ex art. 337 ter c.c. in punto di concorso al mantenimento di Per_1
a) l'obbligo del padre di corrispondere alla madre – a decorrere dal mese di luglio 2023 incluso - l'importo mensile di euro 350,00=, da versarsi
Pag. 2 di 6 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG . Parte_1
Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione a luglio 2025;
b) la ripartizione, nella misura del 50% in capo a ciascun genitore delle spese straordinarie, come individuate dalle Linee Guida del CNF (cfr.doc.5), con inclusione tra le stesse della mensa scolastica, dei trasporti e delle spese per parrucchiera ed estetista, che saranno quindi ripartite al 50% tra i genitori.
I coniugi concordano di attenersi alle anzidette linee guida anche ai fini della disciplina del consenso alla spesa e del rimborso della quota parte al genitore anticipatario;
c) di attribuire integralmente alla IG gli assegni al nucleo Parte_1 famigliare nazionali e locali;
7. i coniugi, al fine di regolare sin da ora i reciproci rapporti economici e patrimoniali, nell'intento di prevenire ogni possibile contenzioso sul punto, e dunque, in ottica di stabile definizione della crisi del matrimonio, dichiarano e pattuiscono quanto segue:
i) contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, il signor si _2 impregna a versare sul conto corrente intestato alla IG , che Parte_1 accetta, l'importo complessivo di euro 7.193,15 = che lo stesso riconosce di dovere alla moglie per le ragioni di seguito esplicitate:
a. euro 590,00 a titolo di rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie anticipate dalla IG per contro di entrambi i genitori dal mese di Parte_1 luglio 2023 al mese di ottobre 2024 (id est: farmaci non da banco, visite mediche specialistiche, attività extrascolastiche, mensa etc.);
b. euro 4.900,00 a titolo di concorso paterno al mantenimento ordinario di dal mese di luglio 2023 al mese di novembre 2024. L'anzidetto importo è Per_1 già al netto dei versamenti parziali effettuati a ale titolo dal padre sul c/c della madre a dicembre 2023, gennaio, febbraio, marzo, maggio, giugno e luglio 2024, per un totale di complessivi euro 1.050,00;
c. euro 1.000,00 a titolo di rimborso del signor in favore della IG _2
, della quota parte del 50% dei costi di trasloco (Regno Unito-Italia) Parte_1 dalla predetta anticipati per conto di entrambi in data 4 agosto 2023;
d. euro 703,15 (tasso di cambio sterlina-euro al 26.06.2024) a titolo di restituzione del prestito ricevuto dal signor da parte della moglie per il _2 pagamento delle utenze relative alla propria linea telefonica personale, in essere con l'operatore telefonico britannico “EE”, e che la predetta ha effettuato per
Pag. 3 di 6 conto del marito nel periodo intercorrente tra il mese di luglio 2023 e il mese di novembre 2024;
ii) fermi gli obblighi di cui al precedente romanino i, lett. d) entro il mese di novembre 2024, il signor si impegna -a proprie spese- a volturare in nome _2 proprio l'utenza telefonica personale tutt'ora in essere con l'operatore britannico “EE”, con conseguente cambio di intestatario e accredito dei relativi costi sul proprio conto corrente personale, con definitiva liberazione della moglie da qualsivoglia onere discendente dal predetto contatto;
in subordine, qualora – per qualsivoglia ragione - non fosse possibile procedere entro l'anzidetto termine alla voltura dell'utenza, il signor si impegna a versare _2 mensilmente sul c/c intestato alla IG l'importo corrispondente al Parte_1 costo per il servizio della propria linea telefonica (id est: 47,62 euro/mese). Ciò
a far data dal mese di novembre 2024 e fino alla voltura dell'anzidetta utenza a nome proprio o all'estinzione naturale del contratto telefonico in essere con
“EE”;
8. entrambi i coniugi, esaminate le reciproche condizioni di reddito, attestano e si danno vicendevolmente atto di disporre di adeguati mezzi per provvedere autonomamente al proprio mantenimento personale;
nessun assegno e/o contributo viene pertanto previsto ai sensi dell'art. 156 c.c;
9. i genitori si danno reciproco consenso/assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, così come del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio della figlia minorenne;
10. con il regolare adempimento delle condizioni che precedono i coniugi dichiarano di aver compiutamente definito ogni reciproco rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo, con rinuncia ad ogni diritto di credito e/o pretesa vantata e/o vantabile l'uno dei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo o causa.
Le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte. La Sig.ra e il Sig. nell'atto introduttivo Parte_1 Controparte_2 chiedevano inoltre, previo accertamento del decorso dei termini di legge per la procedibilità della relativa domanda e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, nonché previa fissazione ex art. 473 bis.51 c.p.c. di apposita udienza di comparizione delle parti da sostituirsi, con il deposito di note scritte, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato a Londra (GB), in data
18.06.2016 e trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di
Pag. 4 di 6 Besenello, 2019, al nr. 44, parte II, serie C, alle medesime condizioni adottate per la separazione personale.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 16.12.2024, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bi.13, comma 3, c.p.c., per la fase di separazione.
Con note depositate il 24.01.2025 le parti dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale in udienza e di non volersi riconciliare e confermavano la loro volontà di separarsi alle condizioni rassegnate in ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c., limitatamente alla fase della separazione.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Preliminarmente, va osservato che sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 co. 1 (La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge) e dell'art. 32 (In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia) della L. n. 218 del 1995.
Giova inoltre osservare che ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE n. 1259 del 2010
(Scelta della legge applicabile dalle parti) “1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. 3.
Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro.”
Pag. 5 di 6 Ciò posto, non vi è motivo di censurare la scelta della legge operata dalle parti per la regolamentazione della loro separazione personale e del divorzio.
Nel caso che occupa trova applicazione la legge italiana anche in punto di regolamentazione delle condizioni di affidamento della figlia , Persona_1 cittadina italiana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 della legge n.218 del
1995 (Rapporti tra genitori e figli) “1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, sono regolati dalla legge nazionale del figlio”.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della minore , atteso che Persona_1
l'affidamento condiviso e la collocazione prevalente presso la madre non lede l'interesse della stessa, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.;
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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