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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 5945/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di TA
III Sezione Civile
Il Giudice, dott. Alessandro Rizzo, nel procedimento iscritto al n. 5945/2019 R.G.A.C., proposto da:
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato TE C.F._1 presso l'avv. GIUSEPPE RENATO MILASI in CORSO GARIBALDI 468/B – GALLERIA ZAFFINO,
REGGIO CALABRIA
contro
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._2
l'avv. GIOVANNA MONTESANO in VIA ETNEA 299, TA
( ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Controparte_2 C.F._3 presso l'avv. GIUSEPPE MACCIOTTA e l'avv. FABIO PILI in VIALE ARMANDO DIAZ 29, CAGLIARI
letti gli atti e sentite le parti, sciogliendo la riserva trattenuta all'udienza del 18 febbraio 2025, osserva:
1. Conclusioni come da verbale di udienza del 18 febbraio 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamate.
2. lamenta che in data 11 ottobre 2010 venne pubblicato a pagina 19 del TE quotidiano “L'Unità”, a firma del giornalista e odierno convenuto un articolo dal titolo Controparte_1
“Politica sotto l'Aspromonte. Al centrodestra calabrese i voti “buoni” delle 'ndrine”.
Nell'articolo - volto a denunciare una presunta contiguità tra la compagine politica vincitrice alle elezioni regionali calabresi del 2010 e l'organizzazione criminale denominata 'ndrangheta - il giornalista convenuto così si era espresso nei riguardi dell'attore: “[…] oppure al coordinatore provinciale reggino del
Pdl , indicato nell'inchiesta “Testamento” della , come TE Controparte_3 figlio del boss di , , scomparso nel 2004 per , e suo erede a capo del clan, Persona_1 Per_2 CP_4 secondo le dichiarazioni rese a verbale dal pentito […]”. Tes_1
- all'epoca della pubblicazione, vicepresidente del Consiglio Regionale della TE
Regione Calabria e consigliere regionale - ha proposto domanda di risarcimento del danno patito per effetto della divulgazione del citato articolo, contestando, in particolare, che il collaboratore lo avesse mai Tes_1 indicato quale “successore” nella posizione apicale del clan suddetto. Si sono costituiti in giudizio e , eccependo la liceità della Controparte_1 Controparte_2 condotta tenuta, l'assenza di qualsivoglia danno e l'eccessività della pretesa risarcitoria.
3. L'azione è fondata per le motivazioni e nei limiti di seguito illustrati.
3.1. Per costante giurisprudenza di legittimità, il diritto di cronaca – vale a dire, la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, sancito dall'art. 21 Cost. e regolato dalla l. 8 febbraio
1948, n. 47 - è legittimo quando concorrono le seguenti condizioni: a) l'utilità sociale dell'informazione
(pertinenza o interesse pubblico alla conoscenza del fatto); b) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, condizione che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, oppure quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive o da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o, ancora, sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà oggettiva;
c) la forma
"civile" (c.d. continenza) dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti. La forma della critica non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando, cioè, il giornalista ricorra al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o, comunque, all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni, potendo in tali ipotesi l'esercizio del diritto di stampa integrare illecito civile (Cass. 27592/2019; Cass. 14822/2012; Cass. 1205/2007; Cass. 5259/1984).
La corretta applicazione dei citati criteri di liceità dell'attività giornalistica implica un delicato bilanciamento tra interessi contrapposti, tutti di rilievo costituzionale: da un lato, il diritto di cronaca, certamente riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) ed al principio di determinazione della politica nazionale con metodo democratico (art. 49 Cost.); dall'altro, i diritti fondamentali della persona e, in particolare, il diritto alla riservatezza ed alla dignità (art. 2 Cost.).
Con particolare riferimento alla cronaca giudiziaria, il criterio della verità sostanziale della notizia non riguarda, però, né il contenuto di una dichiarazione resa in sede giudiziaria, né l'attendibilità del dichiarante. La verità va infatti riferita al fatto rappresentato, cioè al fatto che vi è stata effettivamente quella dichiarazione, con indicazione, se necessario, del contesto giudiziario nel quale essa è stata resa, sempre che quanto riportato corrisponda al reale contenuto della dichiarazione, senza alterazioni del significato sostanziale che possano creare nel lettore una realtà diversa da quella effettivamente attribuibile alla dichiarazione. In tal caso il giornalista si pone quale semplice intermediario tra i fatti e le situazioni realmente accadute nell'attività giudiziaria, da un lato, e l'opinione pubblica, dall'altro, e non è tenuto a svolgere specifiche indagini sull'attendibilità del dichiarante (Cass. 12358/2006); tuttavia, ai fini dell'operatività della scriminante dell'esercizio del diritto, il giornalista deve indicare la fase processuale in cui tali dichiarazioni sono state rese e gli atti da cui provengono, in modo che il lettore possa chiaramente intendere se la dichiarazione sia stata già o debba ancora essere vagliata da parte del magistrato (Cass.
1205/2007).
3.2. Venendo al merito della vicenda sottoposta all'esame del Tribunale, dalla lettura dell'articolo giornalistico in questione può ricavarsi che sussistono l'interesse pubblico alla pubblicazione della notizia e la continenza verbale.
Difetta, tuttavia, il requisito della verità nei termini sopra illustrati.
Corrisponde al vero che nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento penale denominato “Testamento” confluirono dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e i Tes_1 Parte_2 quali avevano riferito che (padre dell'odierno attore) rivestiva una posizione apicale all'interno Persona_3 del clan di e che lo stesso era stato vittima della c.d. lupara CA (vedasi stralcio Persona_1 dell'ordinanza prodotta dal convenuto in data 20 settembre 2019). Controparte_1
Non corrisponde invece al vero che il collaboratore ebbe ad indicare nella persona di Tes_1
l'“erede” della menzionata posizione apicale. TE
Ciò emerge dalla lettura del citato stralcio dell'ordinanza cautelare emessa dal Giudice delle Indagini
Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria e trova conferma anche nelle sentenze penali nelle more emesse nei confronti di e a seguito di querela presentata da in data 23 ottobre CP_1 CP_2 TE
2010, ossia la sentenza n. 4711/2018 di assoluzione ai sensi dell'art. 131bis c.p. resa dal Tribunale di Catania
e la sentenza n. 1635/2024 di non doversi procedere per intervenuta prescrizione resa dalla Corte di Appello di Catania (e divenuta irrevocabile per entrambi i convenuti in data 6 maggio e 19 giugno 2024).
Decisiva è inoltre la sostanziale ammissione in merito dell' il quale, a pag. 5 della propria CP_1 memoria di costituzione, ha di fatto attestato di aver attribuito ad la posizione apicale TE suddetta all'interno del clan di semplicemente sulla base della mera presunzione per cui “[…] Persona_1 all'interno dell'organizzazione malavitosa denominata “ndrangheta” […] i passaggi di potere [avvengono] al suo interno, di solito, di padre in figlio per nascita […]”.
3.3. Accertata la sussistenza del fatto illecito di diffamazione perpetrato nei confronti di TE
, deve ora quantificarsi il dovuto risarcimento.
[...]
Avuto riguardo alle tabelle redatte dal Tribunale di Milano nell'anno 2024, la diffamazione commessa dai convenuti può essere considerata di lieve gravità, anzitutto in applicazione del parametro della tenuità dell'offesa.
Non si può infatti non tener conto che l'attore, in data 31 luglio 2019, è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere nell'ambito di un procedimento penale con l'accusa, tra le altre, di associazione per delinquere di stampo mafioso e, in particolare, per essere il presunto referente politico delle principali articolazioni della 'ndrangheta (vedasi l'allegata ordinanza n. 5288/2016 R.G.N.R. D.D.A. - n.
70/2019 R.G. G.I.P. D.D.A. agli atti del processo).
Secondo l'articolo intitolato “Torna libero ” pubblicato sul quotidiano Gazzetta TE del Sud in data 8 dicembre 2021 (prodotto dal convenuto in data 14 gennaio 2022), CP_1 TE
è stato sottoposto alla custodia in carcere per un periodo di 28 mesi e 7 giorni, per essere poi scarcerato a fronte dell'attenuazione delle esigenze cautelari, che hanno portato alla sostituzione della misura custodiale con l'obbligo di dimora nel territorio del Comune di Reggio Calabria.
La divulgazione a mezzo stampa di tali circostanze – per quanto esse siano ovviamente rimesse al vaglio dell'autorità giudicante e fermo il principio costituzionale di presunzione d'innocenza che vale, ovviamente, anche per l'odierno ricorrente – è tuttavia dirimente in questa sede ai fini della quantificazione del preteso ristoro.
Il risarcimento del danno mira, infatti, a rimuovere le conseguenze pregiudizievoli di una condotta illecita lesiva di un bene giuridico facente capo al danneggiato.
Nel caso di specie, la condotta illecita realizzata dalle parti resistenti è consistita nell'aver qualificato il , sulla base di presunte affermazioni provenienti da un collaboratore di giustizia, come nuovo leader Pt_1 della consorteria criminale denominata : i beni giuridici lesi sono pertanto l'onore, la dignità e Persona_1
l'immagine pubblica dell'attore.
È di tutta evidenza, però, che una quanto meno pari menomazione di tali beni giuridici sia obiettivamente ascrivibile, in sé e per sé, anche al fatto storico sopravvenuto dell'applicazione, allo stesso
, della custodia cautela in carcere proprio per l'accusa – lo si ribadisce, rimessa comunque al vaglio Pt_1 dell'autorità giudiziaria - di essere il presunto referente politico delle principali articolazioni della
'ndrangheta: da ciò consegue che il preteso risarcimento non può certamente aspirare al pieno ristoro di un bene giuridico di per sé già potenzialmente compromesso, agli occhi della pubblica opinione, anche dagli esiti della successiva attività investigativa degli organi preposti - incentrata, a ben vedere, sulla medesima accusa oggetto della condotta diffamatoria imputabile all' ed alla (quest'ultima, in CP_1 CP_2 particolare, per aver omesso di esercitare sul contenuto del periodico dalla stessa diretto il controllo preteso dall'art. 57 c.p., onde scongiurare che con il mezzo della pubblicazione fossero commessi reati).
La valutazione di lieve gravità della diffamazione si giustifica inoltre considerati (a) l'intrinseca tenuità del danno patito dall'attore (oltreché per le ragioni sopra illustrate, anche perché alle successive elezioni regionali del 2014 venne nuovamente eletto con oltre 7000 voti); (b) la limitata TE notorietà del giornalista diffamante;
(c) la limitata diffusione del mezzo diffamatorio (come allegato dall' nella memoria depositata in data 14 gennaio 2022, in Calabria – contesto territoriale nel quale la CP_1 diffamazione ha prodotto i suoi effetti, tenuto conto del raggio di azione strettamente regionale dell'attività politica del ricorrente - “l'Unità”, quotidiano perlopiù d'interesse di elettori della compagine politica avversa al , vendeva, all'epoca della pubblicazione per cui è causa, non più di duemila copie in tutta la Pt_1 regione); (d) il minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria (la quale consta di un breve inciso contenuto in più ampio articolo a pag. 19 del suddetto quotidiano); (e) la tenue intensità dell'elemento soggettivo (la superficialità addebitabile all' nella verifica delle fonti non è certamente equiparabile ad CP_1 una consapevole pubblicazione di una notizia falsa).
Il danno viene pertanto liquidato nella complessiva somma di € 1.175,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a far tempo dall'11 ottobre 2010 al saldo.
A dev'essere inoltre applicata la sanzione pecuniaria ex art. 12 della l. 8 febbraio Controparte_1
1948, n. 47 in misura pari ad un terzo del risarcimento come sopra quantificato (ossia € 391,67, oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo: siffatta somma non rientra, infatti, nel risarcimento del danno, né costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra un'ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato – Cass.
29640/2017 – ed appare pertanto qualificabile alla stregua di mero debito di valuta), avuto riguardo alla tenuità dell'offesa ed alla scarsa diffusione dello stampato: si rammenta, in merito, che, sebbene l'irrogazione della sanzione in esame presupponga l'accertamento di una condotta diffamatoria commessa a mezzo stampa, non sussistono indici normativi o ragioni sistematiche per ritenere che la riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della l. 8 febbraio 1948, n. 47 non possa essere applicata all'esito del giudizio civile, dovendosi, pertanto, escludere che la pronuncia sia riservata al solo giudice penale (Cass.
29640/2017) Analogo trattamento sanzionatorio accessorio non può essere riservato, però, alla resistente (e direttore responsabile del quotidiano al tempo della pubblicazione) , dal momento che la Controparte_2 sanzione pecuniaria in questione - aggiuntiva e non sostitutiva del risarcimento del danno stesso - presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicché non può essere comminata alla società editrice e può essere irrogata nei confronti del direttore responsabile, purché la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo – quale è, a ben vedere, la condotta rimproverabile alla nel caso di specie - della CP_2 pubblicazione diffamatoria (Cass. 16054/2015; Cass. 17395/2007).
ha infine chiesto, a titolo di ulteriore risarcimento del danno (patrimoniale), il TE rimborso delle spese sostenute per la difesa nel processo penale nei confronti di e , da lui CP_1 CP_2 quantificate in € 10.250,00 (oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.), come da nota spese allegata alla memoria conclusionale di parte civile, prodotta anche nel presente giudizio.
In proposito occorre osservare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 173/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131bis c.p., decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt.
74 ss. c.p.
Ebbene, allorquando è stata emessa la sentenza di assoluzione nei confronti degli odierni convenuti ai sensi degli artt. 131bis c.p. e 530 c.p.p., il giudice penale non aveva il potere-dovere di provvedere anche in merito alle statuizioni civili (e quindi anche in ordine alle spese processuali sostenute dalla parte civile ai sensi dell'art. 538 c.p.p.): è pertanto necessario liquidare in questa sede siffatti esborsi a titolo di ulteriore posta di danno patita dal ricorrente, quantificata in € 1.710,00 (secondo i parametri minimi per tutte le fasi di legge, attesa la non elevata complessità della materia trattata e l'esiguità del pregiudizio patito dal ). Pt_1
4. In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, devono condannarsi e Controparte_1
al risarcimento, in solido tra loro ed a favore di , del danno che si Controparte_2 TE liquida in complessivi € 2.885,00 (= € 1.175,00 + € 1.710,00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a far tempo dall'11 ottobre 2010 al saldo.
Deve inoltre condannarsi al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € Controparte_1
391,67 (oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo) a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 12 della l. 8 febbraio 1948, n. 47.
In ragione della significativa sproporzione tra la pretesa risarcitoria azionata in giudizio ed il danno effettivamente patito e liquidato, le spese di lite e di mediazione sono compensate ai sensi dell'art. 92, co. II
c.p.c. (Cass. 13827/2024; Cass. Sez. Un. 32061/2022).
Infine, l'ingiustificata assenza di alla procedura di mediazione demandata dal CP_2 CP_2
Tribunale comporta la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, co. IVbis del d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28 (nella sua formulazione ratione temporis applicabile).
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 92, 702bis ss. c.p.c. e 8, co. IVbis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, 1. condanna e , in solido tra loro, al risarcimento, a favore di Controparte_1 Controparte_2
, del danno che si liquida in € 2.885,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi TE legali sulla somma annualmente rivalutata a far tempo dall'11 ottobre 2010 al saldo;
2. condanna al pagamento, in favore di , della somma di € 391,67 Controparte_1 TE
(oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo) a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 12 della l. 8 febbraio 1948, n. 47;
3. rigetta ogni residua domanda proposta da parte ricorrente;
4. compensa le spese di lite e di mediazione;
5. condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma Controparte_2
d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
6. si comunichi alle parti.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 17 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio dott.
Guido Giancani.
TRIBUNALE ORDINARIO di TA
III Sezione Civile
Il Giudice, dott. Alessandro Rizzo, nel procedimento iscritto al n. 5945/2019 R.G.A.C., proposto da:
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato TE C.F._1 presso l'avv. GIUSEPPE RENATO MILASI in CORSO GARIBALDI 468/B – GALLERIA ZAFFINO,
REGGIO CALABRIA
contro
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._2
l'avv. GIOVANNA MONTESANO in VIA ETNEA 299, TA
( ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Controparte_2 C.F._3 presso l'avv. GIUSEPPE MACCIOTTA e l'avv. FABIO PILI in VIALE ARMANDO DIAZ 29, CAGLIARI
letti gli atti e sentite le parti, sciogliendo la riserva trattenuta all'udienza del 18 febbraio 2025, osserva:
1. Conclusioni come da verbale di udienza del 18 febbraio 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamate.
2. lamenta che in data 11 ottobre 2010 venne pubblicato a pagina 19 del TE quotidiano “L'Unità”, a firma del giornalista e odierno convenuto un articolo dal titolo Controparte_1
“Politica sotto l'Aspromonte. Al centrodestra calabrese i voti “buoni” delle 'ndrine”.
Nell'articolo - volto a denunciare una presunta contiguità tra la compagine politica vincitrice alle elezioni regionali calabresi del 2010 e l'organizzazione criminale denominata 'ndrangheta - il giornalista convenuto così si era espresso nei riguardi dell'attore: “[…] oppure al coordinatore provinciale reggino del
Pdl , indicato nell'inchiesta “Testamento” della , come TE Controparte_3 figlio del boss di , , scomparso nel 2004 per , e suo erede a capo del clan, Persona_1 Per_2 CP_4 secondo le dichiarazioni rese a verbale dal pentito […]”. Tes_1
- all'epoca della pubblicazione, vicepresidente del Consiglio Regionale della TE
Regione Calabria e consigliere regionale - ha proposto domanda di risarcimento del danno patito per effetto della divulgazione del citato articolo, contestando, in particolare, che il collaboratore lo avesse mai Tes_1 indicato quale “successore” nella posizione apicale del clan suddetto. Si sono costituiti in giudizio e , eccependo la liceità della Controparte_1 Controparte_2 condotta tenuta, l'assenza di qualsivoglia danno e l'eccessività della pretesa risarcitoria.
3. L'azione è fondata per le motivazioni e nei limiti di seguito illustrati.
3.1. Per costante giurisprudenza di legittimità, il diritto di cronaca – vale a dire, la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, sancito dall'art. 21 Cost. e regolato dalla l. 8 febbraio
1948, n. 47 - è legittimo quando concorrono le seguenti condizioni: a) l'utilità sociale dell'informazione
(pertinenza o interesse pubblico alla conoscenza del fatto); b) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, condizione che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, oppure quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive o da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o, ancora, sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà oggettiva;
c) la forma
"civile" (c.d. continenza) dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti. La forma della critica non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando, cioè, il giornalista ricorra al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o, comunque, all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni, potendo in tali ipotesi l'esercizio del diritto di stampa integrare illecito civile (Cass. 27592/2019; Cass. 14822/2012; Cass. 1205/2007; Cass. 5259/1984).
La corretta applicazione dei citati criteri di liceità dell'attività giornalistica implica un delicato bilanciamento tra interessi contrapposti, tutti di rilievo costituzionale: da un lato, il diritto di cronaca, certamente riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) ed al principio di determinazione della politica nazionale con metodo democratico (art. 49 Cost.); dall'altro, i diritti fondamentali della persona e, in particolare, il diritto alla riservatezza ed alla dignità (art. 2 Cost.).
Con particolare riferimento alla cronaca giudiziaria, il criterio della verità sostanziale della notizia non riguarda, però, né il contenuto di una dichiarazione resa in sede giudiziaria, né l'attendibilità del dichiarante. La verità va infatti riferita al fatto rappresentato, cioè al fatto che vi è stata effettivamente quella dichiarazione, con indicazione, se necessario, del contesto giudiziario nel quale essa è stata resa, sempre che quanto riportato corrisponda al reale contenuto della dichiarazione, senza alterazioni del significato sostanziale che possano creare nel lettore una realtà diversa da quella effettivamente attribuibile alla dichiarazione. In tal caso il giornalista si pone quale semplice intermediario tra i fatti e le situazioni realmente accadute nell'attività giudiziaria, da un lato, e l'opinione pubblica, dall'altro, e non è tenuto a svolgere specifiche indagini sull'attendibilità del dichiarante (Cass. 12358/2006); tuttavia, ai fini dell'operatività della scriminante dell'esercizio del diritto, il giornalista deve indicare la fase processuale in cui tali dichiarazioni sono state rese e gli atti da cui provengono, in modo che il lettore possa chiaramente intendere se la dichiarazione sia stata già o debba ancora essere vagliata da parte del magistrato (Cass.
1205/2007).
3.2. Venendo al merito della vicenda sottoposta all'esame del Tribunale, dalla lettura dell'articolo giornalistico in questione può ricavarsi che sussistono l'interesse pubblico alla pubblicazione della notizia e la continenza verbale.
Difetta, tuttavia, il requisito della verità nei termini sopra illustrati.
Corrisponde al vero che nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento penale denominato “Testamento” confluirono dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e i Tes_1 Parte_2 quali avevano riferito che (padre dell'odierno attore) rivestiva una posizione apicale all'interno Persona_3 del clan di e che lo stesso era stato vittima della c.d. lupara CA (vedasi stralcio Persona_1 dell'ordinanza prodotta dal convenuto in data 20 settembre 2019). Controparte_1
Non corrisponde invece al vero che il collaboratore ebbe ad indicare nella persona di Tes_1
l'“erede” della menzionata posizione apicale. TE
Ciò emerge dalla lettura del citato stralcio dell'ordinanza cautelare emessa dal Giudice delle Indagini
Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria e trova conferma anche nelle sentenze penali nelle more emesse nei confronti di e a seguito di querela presentata da in data 23 ottobre CP_1 CP_2 TE
2010, ossia la sentenza n. 4711/2018 di assoluzione ai sensi dell'art. 131bis c.p. resa dal Tribunale di Catania
e la sentenza n. 1635/2024 di non doversi procedere per intervenuta prescrizione resa dalla Corte di Appello di Catania (e divenuta irrevocabile per entrambi i convenuti in data 6 maggio e 19 giugno 2024).
Decisiva è inoltre la sostanziale ammissione in merito dell' il quale, a pag. 5 della propria CP_1 memoria di costituzione, ha di fatto attestato di aver attribuito ad la posizione apicale TE suddetta all'interno del clan di semplicemente sulla base della mera presunzione per cui “[…] Persona_1 all'interno dell'organizzazione malavitosa denominata “ndrangheta” […] i passaggi di potere [avvengono] al suo interno, di solito, di padre in figlio per nascita […]”.
3.3. Accertata la sussistenza del fatto illecito di diffamazione perpetrato nei confronti di TE
, deve ora quantificarsi il dovuto risarcimento.
[...]
Avuto riguardo alle tabelle redatte dal Tribunale di Milano nell'anno 2024, la diffamazione commessa dai convenuti può essere considerata di lieve gravità, anzitutto in applicazione del parametro della tenuità dell'offesa.
Non si può infatti non tener conto che l'attore, in data 31 luglio 2019, è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere nell'ambito di un procedimento penale con l'accusa, tra le altre, di associazione per delinquere di stampo mafioso e, in particolare, per essere il presunto referente politico delle principali articolazioni della 'ndrangheta (vedasi l'allegata ordinanza n. 5288/2016 R.G.N.R. D.D.A. - n.
70/2019 R.G. G.I.P. D.D.A. agli atti del processo).
Secondo l'articolo intitolato “Torna libero ” pubblicato sul quotidiano Gazzetta TE del Sud in data 8 dicembre 2021 (prodotto dal convenuto in data 14 gennaio 2022), CP_1 TE
è stato sottoposto alla custodia in carcere per un periodo di 28 mesi e 7 giorni, per essere poi scarcerato a fronte dell'attenuazione delle esigenze cautelari, che hanno portato alla sostituzione della misura custodiale con l'obbligo di dimora nel territorio del Comune di Reggio Calabria.
La divulgazione a mezzo stampa di tali circostanze – per quanto esse siano ovviamente rimesse al vaglio dell'autorità giudicante e fermo il principio costituzionale di presunzione d'innocenza che vale, ovviamente, anche per l'odierno ricorrente – è tuttavia dirimente in questa sede ai fini della quantificazione del preteso ristoro.
Il risarcimento del danno mira, infatti, a rimuovere le conseguenze pregiudizievoli di una condotta illecita lesiva di un bene giuridico facente capo al danneggiato.
Nel caso di specie, la condotta illecita realizzata dalle parti resistenti è consistita nell'aver qualificato il , sulla base di presunte affermazioni provenienti da un collaboratore di giustizia, come nuovo leader Pt_1 della consorteria criminale denominata : i beni giuridici lesi sono pertanto l'onore, la dignità e Persona_1
l'immagine pubblica dell'attore.
È di tutta evidenza, però, che una quanto meno pari menomazione di tali beni giuridici sia obiettivamente ascrivibile, in sé e per sé, anche al fatto storico sopravvenuto dell'applicazione, allo stesso
, della custodia cautela in carcere proprio per l'accusa – lo si ribadisce, rimessa comunque al vaglio Pt_1 dell'autorità giudiziaria - di essere il presunto referente politico delle principali articolazioni della
'ndrangheta: da ciò consegue che il preteso risarcimento non può certamente aspirare al pieno ristoro di un bene giuridico di per sé già potenzialmente compromesso, agli occhi della pubblica opinione, anche dagli esiti della successiva attività investigativa degli organi preposti - incentrata, a ben vedere, sulla medesima accusa oggetto della condotta diffamatoria imputabile all' ed alla (quest'ultima, in CP_1 CP_2 particolare, per aver omesso di esercitare sul contenuto del periodico dalla stessa diretto il controllo preteso dall'art. 57 c.p., onde scongiurare che con il mezzo della pubblicazione fossero commessi reati).
La valutazione di lieve gravità della diffamazione si giustifica inoltre considerati (a) l'intrinseca tenuità del danno patito dall'attore (oltreché per le ragioni sopra illustrate, anche perché alle successive elezioni regionali del 2014 venne nuovamente eletto con oltre 7000 voti); (b) la limitata TE notorietà del giornalista diffamante;
(c) la limitata diffusione del mezzo diffamatorio (come allegato dall' nella memoria depositata in data 14 gennaio 2022, in Calabria – contesto territoriale nel quale la CP_1 diffamazione ha prodotto i suoi effetti, tenuto conto del raggio di azione strettamente regionale dell'attività politica del ricorrente - “l'Unità”, quotidiano perlopiù d'interesse di elettori della compagine politica avversa al , vendeva, all'epoca della pubblicazione per cui è causa, non più di duemila copie in tutta la Pt_1 regione); (d) il minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria (la quale consta di un breve inciso contenuto in più ampio articolo a pag. 19 del suddetto quotidiano); (e) la tenue intensità dell'elemento soggettivo (la superficialità addebitabile all' nella verifica delle fonti non è certamente equiparabile ad CP_1 una consapevole pubblicazione di una notizia falsa).
Il danno viene pertanto liquidato nella complessiva somma di € 1.175,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a far tempo dall'11 ottobre 2010 al saldo.
A dev'essere inoltre applicata la sanzione pecuniaria ex art. 12 della l. 8 febbraio Controparte_1
1948, n. 47 in misura pari ad un terzo del risarcimento come sopra quantificato (ossia € 391,67, oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo: siffatta somma non rientra, infatti, nel risarcimento del danno, né costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra un'ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato – Cass.
29640/2017 – ed appare pertanto qualificabile alla stregua di mero debito di valuta), avuto riguardo alla tenuità dell'offesa ed alla scarsa diffusione dello stampato: si rammenta, in merito, che, sebbene l'irrogazione della sanzione in esame presupponga l'accertamento di una condotta diffamatoria commessa a mezzo stampa, non sussistono indici normativi o ragioni sistematiche per ritenere che la riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della l. 8 febbraio 1948, n. 47 non possa essere applicata all'esito del giudizio civile, dovendosi, pertanto, escludere che la pronuncia sia riservata al solo giudice penale (Cass.
29640/2017) Analogo trattamento sanzionatorio accessorio non può essere riservato, però, alla resistente (e direttore responsabile del quotidiano al tempo della pubblicazione) , dal momento che la Controparte_2 sanzione pecuniaria in questione - aggiuntiva e non sostitutiva del risarcimento del danno stesso - presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicché non può essere comminata alla società editrice e può essere irrogata nei confronti del direttore responsabile, purché la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo – quale è, a ben vedere, la condotta rimproverabile alla nel caso di specie - della CP_2 pubblicazione diffamatoria (Cass. 16054/2015; Cass. 17395/2007).
ha infine chiesto, a titolo di ulteriore risarcimento del danno (patrimoniale), il TE rimborso delle spese sostenute per la difesa nel processo penale nei confronti di e , da lui CP_1 CP_2 quantificate in € 10.250,00 (oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.), come da nota spese allegata alla memoria conclusionale di parte civile, prodotta anche nel presente giudizio.
In proposito occorre osservare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 173/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131bis c.p., decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt.
74 ss. c.p.
Ebbene, allorquando è stata emessa la sentenza di assoluzione nei confronti degli odierni convenuti ai sensi degli artt. 131bis c.p. e 530 c.p.p., il giudice penale non aveva il potere-dovere di provvedere anche in merito alle statuizioni civili (e quindi anche in ordine alle spese processuali sostenute dalla parte civile ai sensi dell'art. 538 c.p.p.): è pertanto necessario liquidare in questa sede siffatti esborsi a titolo di ulteriore posta di danno patita dal ricorrente, quantificata in € 1.710,00 (secondo i parametri minimi per tutte le fasi di legge, attesa la non elevata complessità della materia trattata e l'esiguità del pregiudizio patito dal ). Pt_1
4. In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, devono condannarsi e Controparte_1
al risarcimento, in solido tra loro ed a favore di , del danno che si Controparte_2 TE liquida in complessivi € 2.885,00 (= € 1.175,00 + € 1.710,00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a far tempo dall'11 ottobre 2010 al saldo.
Deve inoltre condannarsi al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € Controparte_1
391,67 (oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo) a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 12 della l. 8 febbraio 1948, n. 47.
In ragione della significativa sproporzione tra la pretesa risarcitoria azionata in giudizio ed il danno effettivamente patito e liquidato, le spese di lite e di mediazione sono compensate ai sensi dell'art. 92, co. II
c.p.c. (Cass. 13827/2024; Cass. Sez. Un. 32061/2022).
Infine, l'ingiustificata assenza di alla procedura di mediazione demandata dal CP_2 CP_2
Tribunale comporta la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, co. IVbis del d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28 (nella sua formulazione ratione temporis applicabile).
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 92, 702bis ss. c.p.c. e 8, co. IVbis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, 1. condanna e , in solido tra loro, al risarcimento, a favore di Controparte_1 Controparte_2
, del danno che si liquida in € 2.885,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi TE legali sulla somma annualmente rivalutata a far tempo dall'11 ottobre 2010 al saldo;
2. condanna al pagamento, in favore di , della somma di € 391,67 Controparte_1 TE
(oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo) a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 12 della l. 8 febbraio 1948, n. 47;
3. rigetta ogni residua domanda proposta da parte ricorrente;
4. compensa le spese di lite e di mediazione;
5. condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma Controparte_2
d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
6. si comunichi alle parti.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 17 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio dott.
Guido Giancani.