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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/12/2024, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 6329/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice On. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, nata a [...] il [...] e residente Parte_1 in Calvenzano (BG), alla via Carlo Bonacina, n. 29,
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Carlo Bonacina, n. 29,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Laura Facchetti e dall'avv. Bartolomeo Falcone, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Treviglio (BG), Viale Oriano n. 18,
-Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: per i ricorrenti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 17/10/2024, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio in data 30/07/1997 nel
Comune di Calvenzano (BG), con rito concordatario (dati trascrizione: anno 1997; atto n. 11, reg. atti di matrimonio;
Parte II;
serie A) e che dalla loro unione sono nati i figli (n. il 29/01/2002) Persona_1
e (n. il 15/04/2005) entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Persona_2
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
La domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Rilevato che le relative clausole non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il Collegio, visto il parere favorevole del P.M., ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_2 Parte_1 alle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
[...]
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Calvenzano (BG) (atto n. 11; parte II;
serie A;
anno 1997)
Così deciso in camera di consiglio il 05/12/2024.
Il Presidente
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice On. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, nata a [...] il [...] e residente Parte_1 in Calvenzano (BG), alla via Carlo Bonacina, n. 29,
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Carlo Bonacina, n. 29,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Laura Facchetti e dall'avv. Bartolomeo Falcone, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Treviglio (BG), Viale Oriano n. 18,
-Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: per i ricorrenti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 17/10/2024, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio in data 30/07/1997 nel
Comune di Calvenzano (BG), con rito concordatario (dati trascrizione: anno 1997; atto n. 11, reg. atti di matrimonio;
Parte II;
serie A) e che dalla loro unione sono nati i figli (n. il 29/01/2002) Persona_1
e (n. il 15/04/2005) entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Persona_2
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
La domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Rilevato che le relative clausole non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il Collegio, visto il parere favorevole del P.M., ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_2 Parte_1 alle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
[...]
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Calvenzano (BG) (atto n. 11; parte II;
serie A;
anno 1997)
Così deciso in camera di consiglio il 05/12/2024.
Il Presidente
Cesare de Sapia