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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/08/2025, n. 7651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7651 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente dr. ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente n. 20429/2022 RG
PROMOSSA DA
in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 domiciliato per la carica in San Nicola La Strada (CE), presso la casa comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Armando Carratù (C.F. ), C.F._1 con studio in Napoli, al Viale Gramsci n. 19
- opponente -
NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Pastorano (CE), alla Via Controparte_1
Nazionale Appia Sc, Loc. Spartimento, (C.F. ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p. t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini Controparte_2
(C.F. e Francesco Vagnucci (C.F. , C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Roma, alla Piazza San Bernardo
n. 101
- opposta –
Conclusioni
All'udienza del 18.03.2025, le parti concludevano come da verbale da intendersi qui riportato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 31.08.2022, il conveniva in giudizio, innanzi all'intestata sezione Parte_1 specializzata, la società affinché, una volta accertata Controparte_3
e dichiarata l'erroneità della pretesa monitoria ex adverso azionata, fosse revocato, annullato e/o dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento della domanda esponeva, in fatto, quanto segue:
- che con d.i. n. 4639/2022, emesso il 23.06.2022 e notificato in pari data, l'intestato
Tribunale di Napoli, sez. specializzata in materia di impresa, aveva ingiunto al
[...]
in persona del sindaco p.t., il pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di euro 129.986,03 nonché le spese della Controparte_1 procedura;
- che gli unici elementi documentali, posti a sostegno della pretesa monitoria, erano le fatture nn. 123/2020 e 1/2022 - aventi ad oggetto i crediti moratori prodottisi - l'ordinanza sindacale n. 123/2013, il contratto di appalto di servizi del 2015, il libro IVA vidimato e un prospetto riepilogativo creato dalla ricorrente;
- che difettavano tutti gli elementi previsti dagli artt. 633 e ss. c.p.c. e che, dunque, il credito vantato non era certo, liquido ed esigibile;
Contr
- che, inoltre, il servizio di raccolta rifiuti svolto dalla nel periodo per il quale venivano successivamente emesse le fatture contestate, era stato reso in assenza di regolare contratto di appalto, ma in esecuzione dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 123 del
30.12.2013 con cui il sindaco p.t., rilevato che la Stazione Unica Appaltante - presso cui era stata incardinata la nuova procedura di affidamento del servizio - con nota del 02.01.2014, aveva comunicato l'avvio della procedura, aveva affidato d'urgenza detto servizio di raccolta rifiuti sino a nuovo affidamento della gara d'appalto.
In diritto, l'odierno opponente sosteneva che il decreto ingiuntivo opposto fosse invalido, in quanto fondato su atti presupposti inconferenti e non suscettibili di essere integrati nel procedimento monitorio.
Nello specifico, la fattura n. 123/2020 faceva generico riferimento ad interessi moratori su posizioni creditorie fino al 31.12.2019 senza specificare a quali posizioni si facesse riferimento, per quali periodi e per quali servizi eventualmente resi. 3
La specifica delle posizioni economiche assunte di credito, la si rinveniva nello schema di dettaglio riportato nel ricorso per ingiunzione di pagamento che ripartiva, per anno, le posizioni “aperte” per le quali erano stati calcolati gli interessi moratori.
A tal proposito, parte opponente precisava che, in riferimento agli anni 2013-2014-2015- Contr 2016-2017, una parte delle fatture era stata oggetto di accordo transattivo sottoscritto tra e il comune di nell'aprile del 2019 e interamente soddisfatto da parte Parte_1 dell'ente locale e che, inoltre, la restante parte delle fatture era stata ceduta alla banca Contr
da parte di Parte_2
Dunque, appariva ictu oculi l'errore di calcolo che inficiava sia la fattura n. 123/2020, oggetto di decreto ingiuntivo, sia lo stesso provvedimento monitorio che, per l'effetto, doveva essere revocato.
Il comune di lamentava, inoltre, la palese violazione dell'accordo Parte_1 transattivo intervenuto tra le parti e sottoscritto nell'aprile del 2019 nella parte in cui Contr prevedeva l'espressa volontà da parte della i rinunciare a qualsiasi azione futura tesa al recupero degli interessi di mora.
Un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento monitorio era relativo ai crediti ceduti alla e, tuttavia, computati dalla D.H.I ai fini della produzione Parte_3 degli interessi moratori.
In ultimo, parte opponente chiedeva che il comportamento di controparte fosse sanzionato con i provvedimenti di cui all'art. 96 c.p.c., atteso il chiaro intento speculativo, finalizzato a lucrare somme non dovute e, comunque, non provate, attraverso lo strumento monitorio.
Alla luce di quanto sopra, dunque, il rassegnava le seguenti Parte_1 conclusioni: «piaccia all'on. Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione, in ogni caso previa sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto qualora ex adverso richiesta entro i termini processuali di legge, così provvedere: in via principale, nel merito: - accertare e dichiarare l'erroneità della pretesa monitoria azionata ex adverso azionata e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e per l'effetto: - dichiararsi nullo ed inefficace
l'opposto D.I. n. 4639/2022 del 23.6.2022 (R.G. 10889/2022), notificato all'ente locale in pari data, reso dal Tribunale di Napoli, sez. specializzata in materia di impresa, G.U. dott.
Adriano Del Bene e, pertanto, revocarlo;
in ogni caso: - condannare parte opposta, ex art.
96 c.p.c., al risarcimento del danno, in favore dell'odierno opponente, di una somma pari a € 4
100.000,00 ovvero di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta più giusta ed equa da codesto Tribunale, ricorrendo al suo prudente apprezzamento ed a valutazioni equitative;
- condannare la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
l'Amministratore unico sig. al pagamento delle spese e competenze di Controparte_4 giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, anche in applicazione dell'art. 21, comma 4, del D.L. n. 223/06 come modificato dalla L. di conversione n. 248/06».
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società opposta,
[...]
Contr
(di seguito, per brevità, insistendo per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione avversaria, in quanto infondata e pretestuosa.
In punto di fatto, parte opposta esponeva che, con determinazione n.15 del 26.02.2013, il comune di indiceva una procedura ad evidenza pubblica per Parte_1
l'affidamento dell'appalto dei “servizi di raccolta integrata e trasporto rifiuti solido urbani per il territorio Comune di ” e che, successivamente, con ordinanza Parte_1 sindacale n. 61 dell'08.10.2013, il comune affidava in via di urgenza il servizio sopra Contr menzionato alla er il periodo compreso tra il 01.09.2013 e il 31.12.2013.
Verificatasi, in seguito, un'ulteriore situazione di “vacatio” nell'espletamento del servizio,
l'odierna opponente, con l'ordinanza contingibile e urgente n. 123 del 30.12.2013, provvedeva a riaffidarne la gestione all'impresa opposta a decorrere dal 01.04.2014 al fine di garantire l'effettività della tutela della sanità e dell'igiene pubblica. Il provvedimento menzionato avrebbe poi cessato di produrre i propri effetti una volta completata la procedura di aggiudicazione definitiva. In data 14.10.2014 l'appalto veniva definitivamente aggiudicato Contr in favore di ed il successivo 14.01.2015 veniva stipulato il contratto avente durata quinquennale e per un complessivo importo di € 11.837.522,38.
Inoltre, per quanto concerne le previsioni contrattuali relative al pagamento del corrispettivo Contr da parte del per i servizi svolti dalla le parti convenivano che i pagamenti Pt_1 sarebbero stati effettuati entro e non oltre trenta giorni data fattura. Tuttavia, la stazione appaltante, assumendo un comportamento gravemente inadempiente, eseguiva i dovuti pagamenti sistematicamente in ritardo.
Parte opposta ribadiva, dunque, anche in questa sede, che l'ammontare totale degli interessi moratori effettivamente dovuti dall'odierna opponente era stato correttamente determinato in 5
€ 129.986,03, di cui: € 53.854,19, oggetto della fattura n. 123, emessa il 14.08.2020; €
76.131,84, oggetto della fattura n. 1, emessa il 20.01.2022. Contr In diritto, la contestava quanto asserito dal comune in riferimento alla fattura n.
123/2020, ovvero che, quest'ultima, farebbe generico riferimento ad interessi moratori su posizioni creditorie fino al 31.12.2019 senza specificare a quali posizioni si facesse riferimento, per quali periodi e per quali servizi eventualmente resi, richiamando, a tal fine, il prospetto complessivo degli interessi con il quale - essa opposta - aveva correttamente specificato le modalità di calcolo utilizzate per la liquidazione degli interessi nonché indicato ogni elemento utile a comprendere a che titolo ed in riferimento a quale fattura erano maturati gli interessi richiesti con il decreto ingiuntivo opposto.
La società opposta contestava, inoltre, il secondo motivo di opposizione sulla base del quale Contr il comune asseriva che avrebbe dichiarato, con la sottoscrizione di un accordo transattivo intervenuto tra le parti nel mese di aprile del 2019, di voler “rinunciare a qualsiasi azione futura tesa al recupero degli interessi di mora”. Infatti, richiamando gli artt. 3 e 4 del prefato accordo, parte opposta evidenziava come non avesse rinunciato a qualsiasi azione futura tesa al recupero degli interessi di mora, ma come, piuttosto, avesse rinunciato esclusivamente al recupero degli interessi di mora maturati sulle fatture indicate nell'accordo transattivo de quo.
In aggiunta, per quanto riguarda l'ultimo motivo di opposizione con il quale il comune eccepiva l'illegittimità del decreto ingiuntivo per essere lo stesso relativo a crediti ceduti alla Contr e, tuttavia, computati dalla ai fini del calcolo degli Parte_3 interessi moratori, la società opposta ribatteva che gli interessi richiesti erano stati correttamente calcolati dal momento del ritardato pagamento sino alla cessione dei crediti alla Banca. Contr Infine, la i opponeva alla domanda risarcitoria avanzata da controparte ex art. 96 c.p.c.
Concludeva, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: - Munire di efficacia provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 4639/2022, emesso dal
Tribunale di Napoli in data 23.6.2022; - rigettare l'opposizione avanzata dall'opponente perché infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse accogliere parzialmente l'opposizione, condannare il al Parte_1 6 pagamento della diversa somma risultante di giustizia in favore dell'odierna opposta;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge».
Celebrata la prima udienza in data 16.05.2023, la causa veniva rinviata al 04.07.2023 per verificare la possibilità di una definizione bonaria della lite;
all'esito di tale udienza, venivano assegnati alle parti i termini richiesti ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Successivamente, il giudice istruttore, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, considerate inammissibili ed irrilevanti le istanze istruttorie formulate da parte opponente, fissava l'udienza del 28.02.2025 per la precisazione delle conclusioni, poi, rinviata al
18.03.2025, all'esito della quale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere disattesa.
Parte opponente ha spiegato la presente opposizione al decreto ingiuntivo n. 4639/2022 del
23.06.2022, reso da questa sezione specializzata, innanzitutto, sull'assunto per il quale le fatture oggetto del provvedimento monitorio sono quelle contemplate nell'accordo transattivo, sottoscritto tra gli odierni litiganti, nel mese di aprile del 2019 e, in riferimento Contr alle quali, la si era impegnata a non intraprendere successive azioni giudiziali, con espressa rinuncia a chiedere il pagamento degli interessi moratori.
Ebbene, in primo luogo, come agevolmente rivela la lettura del predetto accordo, allegato in atti, le fatture dallo stesso contemplate sono solo quelle relative agli anni 2013-2014-2016 e
2017, mentre le fatture nn. 123/2020 e 1/2022, oggetto del decreto ingiuntivo opposto e relative agli interessi moratori maturati a seguito del ritardato pagamento delle fatture relative agli anni 2019 e 2021 - come è dato dedurre dai prospetti ad esse relativi, allegati dalla DHI in sede di memoria ex art. 183, 6 comma, II termine - sono assolutamente avulse dall'ambito dell'accordo transattivo.
In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato dall'ente comunale, parte opposta, sempre in sede di accordo transattivo, si era impegnata esclusivamente a non esperire azioni esecutive - nei confronti del comune - in riferimento alle fatture indicate nell'accordo nonché
a rinunciare agli interessi maturati sempre e solo in riferimento alle medesime fatture (cfr. artt.
3-4 accordo transattivo).
Dunque, questo primo motivo di opposizione appare infondato e, pertanto, va respinto. 7
Un ulteriore motivo di doglianza espresso dall'amministrazione comunale è quello per il quale, in sede di ricorso per ingiunzione di pagamento, sono stati erroneamente ricompresi Contr anche gli interessi moratori maturati su fatture cedute dalla lla Parte_3
[...]
Ebbene, tale affermazione è priva di pregio e, ciò, sul rilievo assorbente che le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto sono unicamente quelle afferenti agli interessi moratori maturati a causa del mancato pagamento delle fatture emesse negli anni 2019 e
2021, mentre le fatture oggetto degli atti di cessione del credito - sottoscritti rispettivamente Contr negli anni 2015 e 2016, tra la e la - sono relative Parte_3 esclusivamente all'anno 2015 (cfr. allegati 3-4 dell'atto di citazione).
Non rilevante, ai fini dell'accoglimento della spiegata opposizione, inoltre, risulta essere Contr anche l'assunto del per la quale il servizio di raccolta rifiuti svolto dalla nel Pt_1 periodo per il quale sono state emesse le fatture contestate - era stato reso in assenza di regolare contratto di appalto, ma, piuttosto, in esecuzione dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 123 del 30.12.2013 con cui il sindaco p.t. aveva affidato d'urgenza detto servizio di raccolta rifiuti sino a nuovo affidamento della gara d'appalto e ciò, in Contr quanto, come efficacemente controdedotto dalla i servizi resi nel 2013 e nel 2014 sono estranei alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
La presente opposizione, inoltre, non può trovare accoglimento anche alla luce del fatto che parte opposta ha ampiamente dimostrato le proprie pretese creditorie, producendo in giudizio non solo i prospetti delle fatture/interessi relativi alle fatture nn. 1/2022 e 123/2020 - oggetto del provvedimento monitorio opposto – ma anche le singole fatture ivi indicate.
A tal proposito, appare privo di rilievo quanto asserito da parte opponente, in sede di memoria ex art. 183, 6 comma, II termine, in merito alla radicale modifica del thema decidendum attuata da controparte attraverso l'elencazione e produzione di fatture non oggetto di ricorso per ingiunzione di pagamento: a ben vedere, queste, invece, costituiscono Contr proprio il fondamento del diritto di credito della azionato con l'istanza monitoria.
Il rigetto della domanda determina anche il rigetto della condanna ex art. 96 c.p.c. della società opposta, stante la fondatezza delle sue ragioni creditorie.
Le spese seguono la soccombenza e, quindi, devono essere rimborsate da parte opponente nella misura indicata nel dispositivo. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del 8
D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio, con parametri tra i minimi ed i medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta dal nei confronti Parte_1 di disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione Controparte_1 così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 4639/2022 del
23.06.2022, reso dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa;
c) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] che si liquidano in € 8.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e Controparte_1 rimborso spese generali.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
dr. Adriano DEL BENE dr. Leonardo PICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente dr. ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente n. 20429/2022 RG
PROMOSSA DA
in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 domiciliato per la carica in San Nicola La Strada (CE), presso la casa comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Armando Carratù (C.F. ), C.F._1 con studio in Napoli, al Viale Gramsci n. 19
- opponente -
NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Pastorano (CE), alla Via Controparte_1
Nazionale Appia Sc, Loc. Spartimento, (C.F. ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p. t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini Controparte_2
(C.F. e Francesco Vagnucci (C.F. , C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Roma, alla Piazza San Bernardo
n. 101
- opposta –
Conclusioni
All'udienza del 18.03.2025, le parti concludevano come da verbale da intendersi qui riportato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 31.08.2022, il conveniva in giudizio, innanzi all'intestata sezione Parte_1 specializzata, la società affinché, una volta accertata Controparte_3
e dichiarata l'erroneità della pretesa monitoria ex adverso azionata, fosse revocato, annullato e/o dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento della domanda esponeva, in fatto, quanto segue:
- che con d.i. n. 4639/2022, emesso il 23.06.2022 e notificato in pari data, l'intestato
Tribunale di Napoli, sez. specializzata in materia di impresa, aveva ingiunto al
[...]
in persona del sindaco p.t., il pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di euro 129.986,03 nonché le spese della Controparte_1 procedura;
- che gli unici elementi documentali, posti a sostegno della pretesa monitoria, erano le fatture nn. 123/2020 e 1/2022 - aventi ad oggetto i crediti moratori prodottisi - l'ordinanza sindacale n. 123/2013, il contratto di appalto di servizi del 2015, il libro IVA vidimato e un prospetto riepilogativo creato dalla ricorrente;
- che difettavano tutti gli elementi previsti dagli artt. 633 e ss. c.p.c. e che, dunque, il credito vantato non era certo, liquido ed esigibile;
Contr
- che, inoltre, il servizio di raccolta rifiuti svolto dalla nel periodo per il quale venivano successivamente emesse le fatture contestate, era stato reso in assenza di regolare contratto di appalto, ma in esecuzione dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 123 del
30.12.2013 con cui il sindaco p.t., rilevato che la Stazione Unica Appaltante - presso cui era stata incardinata la nuova procedura di affidamento del servizio - con nota del 02.01.2014, aveva comunicato l'avvio della procedura, aveva affidato d'urgenza detto servizio di raccolta rifiuti sino a nuovo affidamento della gara d'appalto.
In diritto, l'odierno opponente sosteneva che il decreto ingiuntivo opposto fosse invalido, in quanto fondato su atti presupposti inconferenti e non suscettibili di essere integrati nel procedimento monitorio.
Nello specifico, la fattura n. 123/2020 faceva generico riferimento ad interessi moratori su posizioni creditorie fino al 31.12.2019 senza specificare a quali posizioni si facesse riferimento, per quali periodi e per quali servizi eventualmente resi. 3
La specifica delle posizioni economiche assunte di credito, la si rinveniva nello schema di dettaglio riportato nel ricorso per ingiunzione di pagamento che ripartiva, per anno, le posizioni “aperte” per le quali erano stati calcolati gli interessi moratori.
A tal proposito, parte opponente precisava che, in riferimento agli anni 2013-2014-2015- Contr 2016-2017, una parte delle fatture era stata oggetto di accordo transattivo sottoscritto tra e il comune di nell'aprile del 2019 e interamente soddisfatto da parte Parte_1 dell'ente locale e che, inoltre, la restante parte delle fatture era stata ceduta alla banca Contr
da parte di Parte_2
Dunque, appariva ictu oculi l'errore di calcolo che inficiava sia la fattura n. 123/2020, oggetto di decreto ingiuntivo, sia lo stesso provvedimento monitorio che, per l'effetto, doveva essere revocato.
Il comune di lamentava, inoltre, la palese violazione dell'accordo Parte_1 transattivo intervenuto tra le parti e sottoscritto nell'aprile del 2019 nella parte in cui Contr prevedeva l'espressa volontà da parte della i rinunciare a qualsiasi azione futura tesa al recupero degli interessi di mora.
Un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento monitorio era relativo ai crediti ceduti alla e, tuttavia, computati dalla D.H.I ai fini della produzione Parte_3 degli interessi moratori.
In ultimo, parte opponente chiedeva che il comportamento di controparte fosse sanzionato con i provvedimenti di cui all'art. 96 c.p.c., atteso il chiaro intento speculativo, finalizzato a lucrare somme non dovute e, comunque, non provate, attraverso lo strumento monitorio.
Alla luce di quanto sopra, dunque, il rassegnava le seguenti Parte_1 conclusioni: «piaccia all'on. Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione, in ogni caso previa sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto qualora ex adverso richiesta entro i termini processuali di legge, così provvedere: in via principale, nel merito: - accertare e dichiarare l'erroneità della pretesa monitoria azionata ex adverso azionata e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e per l'effetto: - dichiararsi nullo ed inefficace
l'opposto D.I. n. 4639/2022 del 23.6.2022 (R.G. 10889/2022), notificato all'ente locale in pari data, reso dal Tribunale di Napoli, sez. specializzata in materia di impresa, G.U. dott.
Adriano Del Bene e, pertanto, revocarlo;
in ogni caso: - condannare parte opposta, ex art.
96 c.p.c., al risarcimento del danno, in favore dell'odierno opponente, di una somma pari a € 4
100.000,00 ovvero di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta più giusta ed equa da codesto Tribunale, ricorrendo al suo prudente apprezzamento ed a valutazioni equitative;
- condannare la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
l'Amministratore unico sig. al pagamento delle spese e competenze di Controparte_4 giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, anche in applicazione dell'art. 21, comma 4, del D.L. n. 223/06 come modificato dalla L. di conversione n. 248/06».
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società opposta,
[...]
Contr
(di seguito, per brevità, insistendo per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione avversaria, in quanto infondata e pretestuosa.
In punto di fatto, parte opposta esponeva che, con determinazione n.15 del 26.02.2013, il comune di indiceva una procedura ad evidenza pubblica per Parte_1
l'affidamento dell'appalto dei “servizi di raccolta integrata e trasporto rifiuti solido urbani per il territorio Comune di ” e che, successivamente, con ordinanza Parte_1 sindacale n. 61 dell'08.10.2013, il comune affidava in via di urgenza il servizio sopra Contr menzionato alla er il periodo compreso tra il 01.09.2013 e il 31.12.2013.
Verificatasi, in seguito, un'ulteriore situazione di “vacatio” nell'espletamento del servizio,
l'odierna opponente, con l'ordinanza contingibile e urgente n. 123 del 30.12.2013, provvedeva a riaffidarne la gestione all'impresa opposta a decorrere dal 01.04.2014 al fine di garantire l'effettività della tutela della sanità e dell'igiene pubblica. Il provvedimento menzionato avrebbe poi cessato di produrre i propri effetti una volta completata la procedura di aggiudicazione definitiva. In data 14.10.2014 l'appalto veniva definitivamente aggiudicato Contr in favore di ed il successivo 14.01.2015 veniva stipulato il contratto avente durata quinquennale e per un complessivo importo di € 11.837.522,38.
Inoltre, per quanto concerne le previsioni contrattuali relative al pagamento del corrispettivo Contr da parte del per i servizi svolti dalla le parti convenivano che i pagamenti Pt_1 sarebbero stati effettuati entro e non oltre trenta giorni data fattura. Tuttavia, la stazione appaltante, assumendo un comportamento gravemente inadempiente, eseguiva i dovuti pagamenti sistematicamente in ritardo.
Parte opposta ribadiva, dunque, anche in questa sede, che l'ammontare totale degli interessi moratori effettivamente dovuti dall'odierna opponente era stato correttamente determinato in 5
€ 129.986,03, di cui: € 53.854,19, oggetto della fattura n. 123, emessa il 14.08.2020; €
76.131,84, oggetto della fattura n. 1, emessa il 20.01.2022. Contr In diritto, la contestava quanto asserito dal comune in riferimento alla fattura n.
123/2020, ovvero che, quest'ultima, farebbe generico riferimento ad interessi moratori su posizioni creditorie fino al 31.12.2019 senza specificare a quali posizioni si facesse riferimento, per quali periodi e per quali servizi eventualmente resi, richiamando, a tal fine, il prospetto complessivo degli interessi con il quale - essa opposta - aveva correttamente specificato le modalità di calcolo utilizzate per la liquidazione degli interessi nonché indicato ogni elemento utile a comprendere a che titolo ed in riferimento a quale fattura erano maturati gli interessi richiesti con il decreto ingiuntivo opposto.
La società opposta contestava, inoltre, il secondo motivo di opposizione sulla base del quale Contr il comune asseriva che avrebbe dichiarato, con la sottoscrizione di un accordo transattivo intervenuto tra le parti nel mese di aprile del 2019, di voler “rinunciare a qualsiasi azione futura tesa al recupero degli interessi di mora”. Infatti, richiamando gli artt. 3 e 4 del prefato accordo, parte opposta evidenziava come non avesse rinunciato a qualsiasi azione futura tesa al recupero degli interessi di mora, ma come, piuttosto, avesse rinunciato esclusivamente al recupero degli interessi di mora maturati sulle fatture indicate nell'accordo transattivo de quo.
In aggiunta, per quanto riguarda l'ultimo motivo di opposizione con il quale il comune eccepiva l'illegittimità del decreto ingiuntivo per essere lo stesso relativo a crediti ceduti alla Contr e, tuttavia, computati dalla ai fini del calcolo degli Parte_3 interessi moratori, la società opposta ribatteva che gli interessi richiesti erano stati correttamente calcolati dal momento del ritardato pagamento sino alla cessione dei crediti alla Banca. Contr Infine, la i opponeva alla domanda risarcitoria avanzata da controparte ex art. 96 c.p.c.
Concludeva, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: - Munire di efficacia provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 4639/2022, emesso dal
Tribunale di Napoli in data 23.6.2022; - rigettare l'opposizione avanzata dall'opponente perché infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse accogliere parzialmente l'opposizione, condannare il al Parte_1 6 pagamento della diversa somma risultante di giustizia in favore dell'odierna opposta;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge».
Celebrata la prima udienza in data 16.05.2023, la causa veniva rinviata al 04.07.2023 per verificare la possibilità di una definizione bonaria della lite;
all'esito di tale udienza, venivano assegnati alle parti i termini richiesti ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Successivamente, il giudice istruttore, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, considerate inammissibili ed irrilevanti le istanze istruttorie formulate da parte opponente, fissava l'udienza del 28.02.2025 per la precisazione delle conclusioni, poi, rinviata al
18.03.2025, all'esito della quale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere disattesa.
Parte opponente ha spiegato la presente opposizione al decreto ingiuntivo n. 4639/2022 del
23.06.2022, reso da questa sezione specializzata, innanzitutto, sull'assunto per il quale le fatture oggetto del provvedimento monitorio sono quelle contemplate nell'accordo transattivo, sottoscritto tra gli odierni litiganti, nel mese di aprile del 2019 e, in riferimento Contr alle quali, la si era impegnata a non intraprendere successive azioni giudiziali, con espressa rinuncia a chiedere il pagamento degli interessi moratori.
Ebbene, in primo luogo, come agevolmente rivela la lettura del predetto accordo, allegato in atti, le fatture dallo stesso contemplate sono solo quelle relative agli anni 2013-2014-2016 e
2017, mentre le fatture nn. 123/2020 e 1/2022, oggetto del decreto ingiuntivo opposto e relative agli interessi moratori maturati a seguito del ritardato pagamento delle fatture relative agli anni 2019 e 2021 - come è dato dedurre dai prospetti ad esse relativi, allegati dalla DHI in sede di memoria ex art. 183, 6 comma, II termine - sono assolutamente avulse dall'ambito dell'accordo transattivo.
In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato dall'ente comunale, parte opposta, sempre in sede di accordo transattivo, si era impegnata esclusivamente a non esperire azioni esecutive - nei confronti del comune - in riferimento alle fatture indicate nell'accordo nonché
a rinunciare agli interessi maturati sempre e solo in riferimento alle medesime fatture (cfr. artt.
3-4 accordo transattivo).
Dunque, questo primo motivo di opposizione appare infondato e, pertanto, va respinto. 7
Un ulteriore motivo di doglianza espresso dall'amministrazione comunale è quello per il quale, in sede di ricorso per ingiunzione di pagamento, sono stati erroneamente ricompresi Contr anche gli interessi moratori maturati su fatture cedute dalla lla Parte_3
[...]
Ebbene, tale affermazione è priva di pregio e, ciò, sul rilievo assorbente che le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto sono unicamente quelle afferenti agli interessi moratori maturati a causa del mancato pagamento delle fatture emesse negli anni 2019 e
2021, mentre le fatture oggetto degli atti di cessione del credito - sottoscritti rispettivamente Contr negli anni 2015 e 2016, tra la e la - sono relative Parte_3 esclusivamente all'anno 2015 (cfr. allegati 3-4 dell'atto di citazione).
Non rilevante, ai fini dell'accoglimento della spiegata opposizione, inoltre, risulta essere Contr anche l'assunto del per la quale il servizio di raccolta rifiuti svolto dalla nel Pt_1 periodo per il quale sono state emesse le fatture contestate - era stato reso in assenza di regolare contratto di appalto, ma, piuttosto, in esecuzione dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 123 del 30.12.2013 con cui il sindaco p.t. aveva affidato d'urgenza detto servizio di raccolta rifiuti sino a nuovo affidamento della gara d'appalto e ciò, in Contr quanto, come efficacemente controdedotto dalla i servizi resi nel 2013 e nel 2014 sono estranei alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
La presente opposizione, inoltre, non può trovare accoglimento anche alla luce del fatto che parte opposta ha ampiamente dimostrato le proprie pretese creditorie, producendo in giudizio non solo i prospetti delle fatture/interessi relativi alle fatture nn. 1/2022 e 123/2020 - oggetto del provvedimento monitorio opposto – ma anche le singole fatture ivi indicate.
A tal proposito, appare privo di rilievo quanto asserito da parte opponente, in sede di memoria ex art. 183, 6 comma, II termine, in merito alla radicale modifica del thema decidendum attuata da controparte attraverso l'elencazione e produzione di fatture non oggetto di ricorso per ingiunzione di pagamento: a ben vedere, queste, invece, costituiscono Contr proprio il fondamento del diritto di credito della azionato con l'istanza monitoria.
Il rigetto della domanda determina anche il rigetto della condanna ex art. 96 c.p.c. della società opposta, stante la fondatezza delle sue ragioni creditorie.
Le spese seguono la soccombenza e, quindi, devono essere rimborsate da parte opponente nella misura indicata nel dispositivo. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del 8
D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio, con parametri tra i minimi ed i medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta dal nei confronti Parte_1 di disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione Controparte_1 così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 4639/2022 del
23.06.2022, reso dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa;
c) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] che si liquidano in € 8.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e Controparte_1 rimborso spese generali.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
dr. Adriano DEL BENE dr. Leonardo PICA