Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - composta dai Signo-ri Magistrati:
1) dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3) dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel.
all'udienza collegiale del giorno 28 febbraio 2025 celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 77/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo proposto avverso la sentenza n. 112/24, emessa e pubblicata il 29.01.2024 dal Tribunale di Palmi e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e di-feso dall'Avv. Sabina Parte_1 C.F._1
Pizzuto (Cod. Fisc. ), giusta procura in atti;
C.F._2
- reclamante -
CONTRO la , (P.I.: , in persona del legale rappresentante pro - Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Albano (C.F.: ), giusta C.F._3
procura in atti;
- reclamato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. è stato dipendente della dal 01.06.2000 al Parte_1 Controparte_1
09.02.2018, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di addetto rizzaggio e derizzaggio (rizzatore) - VI Livello CCNL dei lavoratori dei porti.
Con lettera del 29.01.2018, la società datrice di lavoro procedeva alla seguente contestazione disciplinare:
“Lei si è assentato dal lavoro, per ripetuti periodi, adducendo motivi di salute, per essere, invece, presente presso la pizzeria “La Nuova Castellana”, (attività a conduzione familiare di cui è titolare
di collaborazione e coordinativa. Per Da controlli effettuati è emerso che, in diversi periodi di assenza dal lavoro per malattia, dalle ore 19.00, termine dell'orario, come da contratto, dell'obbligo di permanenza presso la propria abitazione, sita in Via Della Vite n. 5 in Gioia Tauro (RC), essendo soggetto a probabile visita fiscale, si è recato alla guida della sua vettura, una Fiat 500 di colore bianco, targata DS 574 RW, presso il suindicato locale, sito in Gioia Tauro alla Via Pozzillo, nel quale oltre a sostare all'esterno per convenevoli di rito nei confronti degli avventori amici e/o cono-scenti, collaborava all'interno di detto locale, svolgendo varie attività: sistema-zione dei cartoni d'asporto dei cibi, aiuto all'interno dei locali cucina e alla cassa, supporto tecnico, commissioni esterne, pulizia e riordino del locale ogni fine serata, sino a tarda ora.
In particolare, è stato accertato:
1) periodo di malattia dal 31/10/2017 al 02/11/2017
La sera del 31.10.2017 Lei ha lasciato la sua abitazione, di via Della Vite, in Gioia Tauro (RC), alle ore 19.05 e si è recato presso la Pizzeria "La Nuova Castellana", svolgendo le attività sopra descritte e nello specifico: convenevoli di rito con gli avventori del locale, aiutato suo figlio
(pizzaiolo-addetto al forno), confezionato i cartoni per l'asporto delle pizze, coordinato le comande, il tutto facendo la spola tra suo figlio pizzaiolo e sua figlia addetta alla cassa. A chiusura della serata del 31.10.2017, intorno alle ore 23.30, dopo che tutti i figli e altri operatori della pizzeria hanno lasciato il locale, Lei e sua moglie, rimasti soli all'interno dello stesso, avete riordinato e pulito il locale, lavando anche a terra e, in particolare, Lei ha provveduto a lavare all'esterno con secchiate d'acqua. Ultimate le pulizie avete fatto rientro a casa in Via Della Vite n 5.
La sera del 02.11.2017 si sono ripetute le medesime circostanze. Lei ha lasciato la sua abitazione intorno alle ore 19.05 e, a bordo dell'auto Fiat 500, si è recato in pizzeria "La Nuova Castellana".
Ha prestato la sua collaborazione sino alle ore 1.00 e a conclusione serata, assieme a sua moglie ha provveduto alle pulizie del locale facendo rientro a casa alle ore 1.30 circa.
2) Malattia del 28/11/2017
Il 28.11.2017 Lei, come al solito, si è recato alle ore 19.05 dalla sua abitazione in pizzeria. Qui si è trattenuto fino alle 23.00, rimanendo più tempo all'esterno, nonostante il clima rigido, per parlare al telefono. Dopodiché è rientrato presso la sua abitazione.
3) Malattia dal 1/12/2017 al 03/12/2017
Il giorno 3 dicembre, Lei, come da rituale, alle ore 19.05 si è recato in pizzeria. Quella sera ha anche effettuato un intervento "tecnico" al registratore di cassa, che manifestava qualche mal funzionamento, recandosi subito dopo nei locali cucina, garantendosi sempre la chiusura, a tutela, della porta d'ingresso. Nella cucina si è prodigato a coadiuvare sua moglie – addetta alle preparazioni in cucina - senza mai uscirne, sino alle 23.30, orario di chiusura della pizzeria. È seguito il riordino del locale assieme a sua moglie, con rientro a casa intorno alla mezza-notte.
4) Malattia dal 22/12 al 28/12 e prosecuzione dal 29 dicembre al 07 gennaio 2018.
La sera del 29.12.2017 lei è uscito di casa a piedi per raggiungere la pizzeria "La Nuova
Castellana", alle 20.50. Durante la serata, alle 21.00 unitamente a una lavorante della pizzeria, addetta alla cucina, si è recato al bar "Mini Bar", in Via Euclide in Gioia Tauro, rientrando circa
10 minuti dopo. Alle 22.35, assieme a sua moglie e alla lavorante ha provveduto alla chiusura del locale, come di consueto.
La sera del 05.01.2018 lei è uscito da casa alle ore 19.05, si è recato in pizzeria, come di solito.
Dalle 20.30 circa è rimasto all'interno del locale cucina sino alle ore 22.30, orario di chiusura della pizzeria.
Dalle circostanze accertate è risultato, in modo inequivocabile, che Lei svolge una seconda attività lavorativa in aiuto e nell'interesse della titolare della pizze-ria “La Nuova Castellana”, intestata a sua moglie, di fatto a conduzione familiare, dove suo figlio svolge attività di pizzaiolo, sua moglie si occupa della cucina e sua figlia è addetta alla cassa, avente oggetto sociale ristorazione con somministrazione.
Dall'indagine svolta è stata confermata l'abitualità della sua condotta, della quale il sottoscritto è venuto a conoscenza, casualmente, nel mese di settembre 2017.
Inoltre, in occasione del periodo di malattia dal 1 dicembre al 3 dicembre, come già contestato e sanzionato (contestazione del 06/12/2017 e sanzione del 11/01/18), Lei ha violato le norme contrattuali in materia e Le era stato rivolto avvertimento ad astenersi da successive condotte non conformi agli obblighi contrattuali e di legge.
Con la presente, pertanto, Le contestiamo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del-la legge 20 maggio 1970 n. 300, le predette condotte, tenute in violazione dei do-veri di cui agli artt. 2104,
2105, 1175, 1375 del cod. civ., nonché delle prescrizioni sulla disciplina e diligenza del lavoro ex
CCNL – Lavoratori dei Porti, sal-vo ogni altra responsabilità in sede penale.”
In data 20.06.2014, il lavoratore forniva le proprie giustificazioni e con lettera prot. n. 14/2018 del
09.02.2018 la società gli comminava il licenziamento.
Con lettera raccomandata A.R., spedita in data 17.03.2018 e ricevuta dalla società resistente in data
16.04.2018, il sig. impugnava stragiudizialmente il licenziamento. Pt_1
Con ricorso ex art. 1, comma 47, Legge n° 92/2012 impugnava il licenziamento innanzi al
Tribunale di Palmi deducendo l'insussistenza dei fatti contestati e la loro inidoneità a costituire illecito disciplinare. Rilevava, in particolare, l'insussistenza totale di un'attività lavorativa, sia essa di natura subordinata sia di collaborazione coordinata e continuativa;
deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge n° 300/70 e degli artt.
2.104 e 2.105 c.c., la viola-zione e falsa applicazione dell'art.
2.119 c.c. e dell'art. 3 legge n° 604/66, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 33, 34 e 35 lett. b) CCNL Porti;
deduceva la sproporzione tra la condotta e la sanzione.
Si costituiva la contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Con ordinanza del 23.02.2020 il Giudice rigettava il ricorso ritenendo che i fatti contestati al ricorrente fossero tali da provocare il venir meno della fiducia nel rapporto di lavoro e che, pertanto, fosse sussistente la giusta causa di licenzia-mento.
L'ordinanza veniva sottoposta ad opposizione ex art. 1, comma 51 Legge n. 92/2012 da parte del lavoratore, il quale evidenziava l'erroneità e l'illogicità del-la motivazione ed insisteva sull'insussistenza del fatto contestato e, in subordine, sul difetto di proporzionalità tra infrazione e sanzione.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto, e la conferma dell'ordinanza.
Con sentenza n. 112/2024, emessa in data 29.01.2024, il Tribunale ha rigettato il ricorso, confermato l'ordinanza opposta e condannato il reclamante alle spese di lite, compensandole per metà, quantificate nella misura di € 1.800,00, oltre accessori.
Avverso la predetta sentenza il sig. ha proposto reclamo ex art. 1, comma 58 della Legge n° Pt_1
92/2012, ritualmente notificato, per i motivi di seguito esposti.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto integrale dello stesso. Controparte_1
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti che, nel termine del
28.02.2025 loro assegnato hanno depositato note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e il secondo motivo di gravame il reclamante sostiene che la sentenza sia erronea nella parte in cui il primo Giudice ha omesso di verificare la corrispondenza tra il fatto contestato e quello effettivamente verificato, nonché l'imputabilità di tale fatto al lavoratore a titolo di dolo o di colpa.
Secondo il sig. il Giudice avrebbe dovuto, innanzitutto, stabilire con esattezza quale attività Pt_1
avesse effettivamente svolto, per poi verificare se si potesse configurare o meno lo svolgimento di un'attività lavorativa. Ritiene che la sentenza sia erronea anche nella parte in cui il Giudice ha ritenuto credibili le affermazioni degli investigatori, ma non le testimonianze rese dal re-clamante e dei testi.
Il primo e il secondo motivo di reclamo sono infondati.
Le condotte poste in essere dal lavoratore durante il periodo di malattia e contestate dalla società sono chiare e consistono nella sistemazione dei cartoni d'asporto di pizze e cibi vari, nel prestare aiuto all'interno della cucina e alla cassa, nel coordinare le comande, nel fornire supporto di tipo tecnico, nell'effettuare commissioni esterne, nel provvedere alla pulizia del locale e alla chiusura dello stesso.
Tali condotte integrano senza alcun dubbio lo svolgimento di un'attività lavorativa, nel senso di dispiego di energie psicofisiche - a nulla rilevando la qualificazione in termini di subordinazione o di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, trattandosi di un'impresa a conduzione familiare -, e ciò è provato sia documentalmente, dalla relazione investigativa e dal materiale fotografico in atti, sia dalla deposizione testimoniale resa dall'investigatore che ha confermato integralmente quella relazione sia quanto a paternità, sia quanto a contenuto.
Come ritenuto anche in primo grado, non appaiono, invece, credibili le dichiarazioni rilasciate dai testi di parte ricorrente, escussi nel giudizio di opposizione, in quanto gli stessi non erano in posizione di terzietà rispetto all'odierno reclamante – genero, uno, e ex fidanzato della figlia, l'altro
- e perché sono state smentite dal materiale fotografico prodotto in giudizio.
“Costituisce infatti ius receptum che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo sia sufficiente perché il giudice si esprima nel senso della inattendibilità della prova testimoniale.
Oltre a ribadire il principio pacifico che il potere selettivo sulla minore o maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni compete al giudice del merito, alla stregua del suo prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., va rilevato che "l'inattendibilità di una deposizione testimoniale può essere basata anche su un accertato rapporto tra il teste e le parti indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti
l'incapacità a testimoniare".
A tal proposito la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (così, di recente, Cass. 09/08/2019, n. 21239).” ( Cass. 6385/20).
Nel caso di specie le testimonianze provenivano dal genero del lavoratore e dall'ex fidanzato della figlio e sono in netto contrasto sia con il report fotografico che con la dichiarazione testimoniale di parte resistente.
Peraltro, non può essere accolta neppure la tesi del reclamante che ha giustificato la sua presenza in pizzeria con la necessità di riaccompagnare a casa la moglie dopo la chiusura del locale. Questa affermazione, infatti, è smentita, innanzitutto, dall'orario in cui il sig. si recava puntualmente Pt_1 in pizzeria, ossia le ore 19.05, che non corrisponde certamente all'orario di chiusura dell'attività commerciale in questione. Inoltre, una volta giunto al locale, lo stesso svolgeva varie attività nell'arco della serata con la dimestichezza e la sicurezza di chi coordina il lavoro e dirige l'attività degli altri dipendenti. A ciò va aggiunto anche l'intrattenimento in convenevoli che il era Pt_1
solito fare con amici e avventori della pizzeria, che dimostra, in maniera evidente, la conoscenza dei clienti frequentatori del locale proprio in ragione della sua assidua presenza in quel luogo.
Con il terzo motivo di gravame il reclamante sostiene che la sentenza sia erronea nella parte in cui ha affermato che il lavoratore non ha dimostrato la compatibilità dell'attività svolta presso la pizzeria con lo stato di malattia.
Anche il terzo motivo è infondato.
Se il dipendente in malattia viene sorpreso a svolgere attività lavorativa presso terzi, trovandosi in una situazione di evidente incompatibilità, deve provare che la malattia, che gli ha impedito di recarsi al lavoro, fosse invece compatibile con lo svolgimento di altre attività siano esse ludiche o lavorative.
Innanzitutto, occorre precisare che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2110 c.c., la patologia impeditiva “che, in deroga ai principi generali, riversa entro certi li-miti sul datore di lavoro il rischio della temporanea impossibilità lavorativa va intesa non come stato che comporti
l'impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività, ma come stato impeditivo delle normali prestazioni lavorative del dipendente” (Cass. 13 aprile 2021, n. 9647).
Infatti, la sopravvenuta infermità permanente del lavoratore è un'ipotesi netta-mente distinta dalla malattia, in quanto ha natura e disciplina giuridica diverse.
Al riguardo, “La nozione di malattia rilevante ai fini di sospensione della prestazione lavorativa ricomprende le situazioni nelle quali l'infermità determini, per intrinseca gravità o per incidenza sulle mansioni normalmente svolte dal dipendente, una concreta ed attuale, sebbene transitoria, incapacità al lavoro del medesimo, per cui anche ove la malattia comprometta la possibilità di svolgere le mansioni oggetto del rapporto di lavoro, può comunque accadere che le residue capacità psico-fisiche consentano al lavoratore altre e diverse attività” (Cass. 5 settembre 2024 n.
23858).
In via di principio, il lavoratore assente per malattia, che legittimamente non effettua la prestazione lavorativa, non deve astenersi da ogni altra attività, lavorativa o anche ludica o di intrattenimento, purché si tratti di attività compatibile con lo stato di malattia e si svolga in conformità all'obbligo di correttezza e buona fede, nonché agli obblighi di diligenza e fedeltà gravanti sul lavoratore di adotta-re le idonee cautele affinché cessi lo stato di malattia con conseguente recupero dell'idoneità al lavoro (Cass. 30 luglio 2024, n. 21351).
Tale violazione sussiste quando lo svolgimento di altra attività durante la malattia, valutato in relazione alla natura e alle caratteristiche della malattia, nonché alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione ed il pronto rientro al lavoro.
Nello stesso senso anche l'Ordinanza n. 23747/2024 con la quale la Corte di Cas-sazione ha ribadito che un lavoratore in malattia può svolgere attività diverse dal proprio lavoro principale, ma solo a condizione che queste non pregiudichino il suo processo di guarigione.
E' evidente, pertanto, che non tutte le attività extralavorative siano vietate duran-te il periodo di malattia, ma è necessario valutare se tali attività siano compatibili o meno con la condizione di salute del lavoratore e con il processo di guarigione.
Orbene, le attività alle quali si è dedicato l'odierno reclamante durante il periodo di malattia sono idonee in sé a mettere a rischio la salute del lavoratore e a pregiudicare la ripresa fisica, pertanto, non possono considerarsi compatibili con il suo stato di salute e con la sua guarigione.
I certificati medici prodotti in giudizio evidenziano patologie come lombalgia, cefalea persistente, dispnea e sindrome vertiginosa in soggetto affetto da apnea notturna, crisi respiratorie con dispnea e tosse, febbricola e crisi respiratorie con dispnea e tosse persistenti, che richiedono riposo.
Invece, come sarà meglio illustrato più avanti, prendere ordini ai tavoli, servire le pizze, aiutare in cucina, confezionare cibi per l'asporto, effettuare commissioni esterne, pulire i locali prima della chiusura, sono attività che richiedono l'impiego di energie, sforzi e fatica. Non solo, risulta anche che il sig. abbia trascorso svariate ore serali e notturne al di fuori del locale per parlare al Pt_1
telefono o per pulire, attardandosi anche sino alle ore 1.30, mettendo ancora di più a rischio la sua salute e il processo di guarigione, tant'è vero che la malattia che inizialmente copriva il periodo dal
19.12.2017 al 28.12.2017 è stata prolungata fino al 07.01.2018.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1472 del 15 gennaio 2024 si è espressa sul caso del licenziamento di una lavoratrice che durante le ore serali lavorava in una pizzeria mentre di giorno era assente dal lavoro perché affetta da “lombalgia acuta”. La Suprema Corte ha ribadito che il lavoratore deve astenersi da comportamenti che possono ledere l'interesse del datore di lavoro alla corretta esecuzione della prestazione lavorativa. Ha chiarito che lavorare durante un periodo di as- senza dal lavoro per malattia è considerato un illecito di “pericolo” e non di “danno”. Ciò significa che non è necessario che l'attività lavorativa svolta durante la malattia causi un danno effettivo al datore di lavoro, ma è sufficiente che questa attività metta a rischio la possibilità di riprendere il lavoro, mostrando un comportamento imprudente da parte del lavoratore che, quindi, viola gli obblighi di diligenza, fedeltà, correttezza e buona fede del dipendente nei confronti del datore di lavoro.
Al riguardo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2516 del 26 gennaio 2024 ha affermato che:
"Il comportamento del dipendente che presti attività lavorativa durante il periodo di assenza per malattia può costituire giustificato motivo di recesso ove integrante una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, tanto nel caso in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, quanto nel caso in cui la medesima attività [...] in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio".
Con il quarto motivo di gravame parte appellante sostiene che la sentenza sia erronea nella parte in cui ha errato nella valutazione della patologia di cui era affetto il reclamante, anche sotto il profilo della compatibilità delle mansioni, non-ché nella parte in cui non ha ammesso la CTU medica.
Il sig. evidenzia che la malattia da cui era affetto non era la tipica malattia da raffreddamento, Pt_1 ma la “sleep apnea”, ossia una malattia cronica che causa crisi respiratorie e tosse persistente e può condurre alla morte se il paziente si addormenta accidentalmente senza azionare il respiratore.
Sostiene che le attività poste in essere fossero compatibili con lo stato di malattia, essendo assai meno gravose rispetto a un turno di lavoro come operatore portuale.
Anche il quarto motivo è infondato.
Innanzitutto, le patologie per le quali il sig. ha usufruito di giorni di malattia hanno poco a che Pt_1 vedere con la “sleep apnea” di cui soffre il reclamante che è strettamente legata al momento del sonno.
Infatti, la sleep apnea, o meglio Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) è caratterizzata da interruzioni nella respirazione durante il sonno, dovute all'ostruzione, totale o parziale delle vie aeree superiori.
Risulta, invece, dai certificati medici che per il periodo 30.10.2017 – 03.11.2017 il sig. ha Pt_1 goduto di cinque giorni di malattia a causa di una “lombalgia”, il giorno 28.11.2017 per una
“cefalea persistente”, per il periodo 01.12.2017 - 03.12.2017 ha usufruito di tre giorni di malattia per “dispnea e sindrome vertiginosa in soggetto affetto da apnea notturna”, per il periodo
19.12.2017 – 28.12.2017 per “crisi respiratorie con dispnea e tosse - febbricola” con prosecuzione della malattia dal 29.12.2017 al 07.01.2018 per “crisi respiratorie con dispnea e tosse persistenti”.
Esaminando le condotte oggetto di contestazione disciplinare ci si chiede come il reclamante abbia potuto, la sera del 31.10.2017, durante il periodo di malattia per una lombalgia, riordinare e pulire il locale “lavando anche a terra” e “lavare all'esterno con secchiate d'acqua” o la sera del 02.11.2017 aver prestato “la sua collaborazione sino alle ore 1.00 e a conclusione serata, assieme a sua moglie ha provveduto alle pulizie del locale”.
Ancora, il giorno 28.11.2017, in malattia per cefalea persistente, si è intrattenuto “fino alle 23.00, rimanendo più tempo all'esterno, nonostante il clima rigido, per parlare al telefono”; oppure il
03.12.2017, mentre era in malattia per dispnea e sindrome vertiginosa ha eseguito “un intervento
"tecnico" al registratore di cassa (…) recandosi subito dopo nei locali cucina dove si è prodigato a coadiuvare sua moglie – addetta alle preparazioni in cucina - senza mai uscirne, sino alle 23.30, orario di chiusura della pizzeria. È seguito il riordino del locale assieme alla moglie, con rientro a casa intorno alla mezzanotte.
Infine, dopo essere stato in malattia dal 22.12.2017 al 28.12.2017 per crisi respiratorie con dispnea, tosse e febbricola, proseguiva la malattia dal 29.12.2017 fino al 07.01.2018 e proprio la sera del
29.12.2017 è uscito di casa “a piedi per raggiungere la pizzeria alle 20.50”. Durante la serata, alle
21.00 si è recato al bar "Mini Bar”, rientrando circa 10 minuti dopo e alle 22.35, assieme alla moglie e alla lavorante ha provveduto alla chiusura del locale.
E' chiaro che una persona con lombalgia, cefalea persistente, stato febbrile, crisi respiratorie e tosse persistente dovrebbe riposare anziché uscire di casa, soprattutto di sera durante la stagione invernale e rientrare a tarda notte. Ciò non può far altro che aggravare lo stato di salute e ne è dimostrazione la prosecuzione del-la malattia del 19.12.2017 fino al 07.01.2018.
Pertanto, la richiesta di una CTU per verificare la compatibilità della patologia con le mansioni svolte dal reclamante non può essere accolta, non richiedendo il caso in esame un accertamento sulla patologia dichiarata.
Con il quinto e il sesto motivo di gravame parte appellante sostiene che la sen-tenza sia erronea nella parte in cui ha omesso la valutazione sulla punibilità del fatto con sanzione conservativa sulla base delle previsioni dell'art. 34 contratto collettivo e nella parte in cui ha omesso la valutazione sul difetto di proporzionalità tra infrazione e sanzione.
Anche il quinto e il sesto motivo di gravame sono infondati. Con riferimento all'art 34 ccnl, si evidenzia che lo stesso prevede una sanzione conservativa nel caso in cui il dipendente si assenti, simulando malattia o, con sotterfugi, si sottragga agli obblighi di lavoro.
Ma la presente fattispecie è del tutto diversa.
Nel caso di specie il dipendente assente per malattia svolgeva attività lavorativa.
E lo svolgimento di un'altra attività o lavoro da parte del dipendente in malattia può giustificare il licenziamento in due casi, ossia quando l'attività svolta è tale da far presumere l'inesistenza della malattia perché incompatibile con essa, oppure quando, in presenza di una malattia effettivamente esistente, l'attività può pregiudicare o ritardare la guarigione e, con essa, il rientro del lavoratore in servizio.
Le condotte contestate all'odierno reclamante hanno siffatta doppia valenza: non sono compatibili con la malattia e sono idonee a pregiudicare la guarigione e, in quanto tali, giustificano la massima sanzione, perché il lavoratore ha posto in essere comportamenti, protrattesi per un significativo lasso di tempo, lesivi della buona fede nei confronti del datore di lavoro, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente.
Alla luce di quanto appeno osservato sono, infine, infondate le eccezioni, sulle quali il lavoratore ha insistito nell'atto di reclamo, sulle quali vi sarebbe stata, a suo parere, un'omessa pronuncia.
Il lavoratore ha, infatti, riproposto: 1) l'eccezione di violazione e falsa applica-zione dell' art. 2.119
c.c e dell'art. 3 legge n° 604/66; violazione e falsa applicazione degli art. 32, 33, 34 e 35 ccnl porti - in quanto dall'esame “complessivo de-gli atti, appare evidente l'insussistenza di un qualsiasi intento fraudolento da parte del lavoratore tendente a recare nocumento al proprio datore di lavoro” –; 2)
l'eccezione di violazione e falsa applicazione dell' art. 3 legge n° 604/66 e dell' art.
2.106 codice civile. – violazione del principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione- in quanto tenendo conto del caso delle circostanze del caso concreto, alla luce dei principi che regolano il giudizio di proporzionalità i fatti avrebbero una modalità offensiva esigua.
Le eccezioni sono infondate.
Non vi è stata alcuna omessa pronuncia: la ricostruzione effettuata dal Giudice di prime cure e pienamente condivisa dalla Corte dà conto della gravità dei fatti contestati, tali far venir meno la fiducia nel rapporto di lavoro e nell'adempimento delle future prestazioni, risultando provato che il lavoratore si è astenuto reiteratamente dal lavoro utilizzando la malattia per prestare attività lavorativa, nel senso anzidetto, nel locale di famiglia soprattutto nei periodi fe-stivi, arrecando oggettivo nocumento al datore di lavoro, scuotendo in modo de-finitivo la fiducia necessaria per la prosecuzione del rapporto di lavoro. Per tali ragioni la domanda deve essere rigettata, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto con ricorso depositato da contro avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 112/24 del Giudice del Lavoro di Palmi, pubblicata in data 29.01.2024,origetta il reclamo
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio liquidate in €
3.966,00, oltre accessori come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Presidente Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti) (Dott.ssa Maria Carla Arena)