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Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/01/2024, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. 752/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il tribunale, sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott.ssa Sandra Levanti giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 752/2023 pendente tra:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv.to Rocco Giosuè Cutini, per procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Biagio Pelligra, per procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza del 28/11/2023, con rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c.;
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RILEVATO E RITENUTO CHE
- con ricorso depositato il 23/2/2023 e successivamente notificato, ha chiesto la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto a Gela il 16/6/1994 con , deducendo che la loro separazione era stata omologata con decreto reso dal Controparte_2 tribunale di Gela il 19/10/2011 nel proc. r.g. 968/2011, previa comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 5/10/2011;
pagina 1 di 3 - la ricorrente ha rappresentato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli: ( , Per_1 Per_2
29/11/1995), ( , 1/5/1999) e (Gela, 5/9/2007) e ha chiesto al tribunale Per_3 Per_2 Per_4
l'affidamento condiviso dei figli ed il collocamento presso di sé nella casa di Gela, in via L. Ariosto n.
140, disponendo ampio diritto di visita e ponendo a carico di , l'obbligo di contribuire Controparte_2 al mantenimento di e con assegno di euro 400,00 al mese (euro 200,00 ciascuno); Per_3 Per_4
- con memoria del 26/5/2023, si è costituito , il quale, pur non opponendosi alla Controparte_2 domanda sulla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, sull'affidamento condiviso e il contributo al mantenimento per il figlio minore , ha chiesto di non disporre nulla per quanto Per_4 riguarda il figlio divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_3
- all'udienza presidenziale tenutasi in data 8/6/2023 i coniugi hanno dichiarato di non essersi riconciliati e di non volersi riconciliare, che ha iniziato a lavorare e che la figlia maggiorenne Per_3 Per_1 convive con il proprio compagno ed ha tre figli;
- con ordinanza del giudice istruttore del 30/10/2023 è stata disposta la convocazione delle parti, le quali, all'udienza del 28/11/2023, hanno precisato congiuntamente le conclusioni, sottoscrivendo il relativo verbale, chiedendo che la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio proceda alle condizioni disposte all'udienza presidenziale e, in particolare, “l'affidamento condiviso di con Per_4 collocamento presso la madre e il diritto del padre di averlo con sé secondo le disponibilità e i desideri di , ormai sedicenne” e che versi alla un assegno mensile di euro 200,00, entro i Per_4 CP_2 Pt_1 primi cinque giorni di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio , oltre al 50% Per_4 delle spese straordinarie;
- ricorrono, pertanto, le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della loro separazione consensuale n. cron. 4885/11, reso dal tribunale di Gela il
19.10.2011 nel proc. r.g.n. 968/2011, e dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”);
- l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
- il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del procedimento, nulla ha opposto;
pagina 2 di 3 - le concordi conclusioni possono essere accolte, in quanto, alla luce del materiale probatorio, non risultano contrastanti con gli interessi dei figli né con norme di legge;
- avendo formulato medesime conclusioni, senza richiesta di condanna della controparte alla refusione delle spese di lite, le stesse devono ritenersi compensate;
P.Q.M.
Il tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e , uniti in matrimonio in Gela il 16/06/1994, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 137, P. 2, serie A dell'anno 1994;
• affida ad entrambi i genitori il figlio minore , con collocamento presso la madre, disponendo Per_4 che il padre possa averlo con sé secondo le disponibilità e i desideri di , ormai sedicenne;
Per_4
• pone a carico di l'obbligo di versare a l'assegno mensile di euro Controparte_2 Parte_1
200,00, entro i primi cinque giorni di ogni mese, quale contributo per il mantenimento di , oltre al Per_4
50% delle spese straordinarie;
• compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ragusa, camera di consiglio del 28/12/2023.
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il tribunale, sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott.ssa Sandra Levanti giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 752/2023 pendente tra:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv.to Rocco Giosuè Cutini, per procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Biagio Pelligra, per procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza del 28/11/2023, con rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c.;
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RILEVATO E RITENUTO CHE
- con ricorso depositato il 23/2/2023 e successivamente notificato, ha chiesto la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto a Gela il 16/6/1994 con , deducendo che la loro separazione era stata omologata con decreto reso dal Controparte_2 tribunale di Gela il 19/10/2011 nel proc. r.g. 968/2011, previa comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 5/10/2011;
pagina 1 di 3 - la ricorrente ha rappresentato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli: ( , Per_1 Per_2
29/11/1995), ( , 1/5/1999) e (Gela, 5/9/2007) e ha chiesto al tribunale Per_3 Per_2 Per_4
l'affidamento condiviso dei figli ed il collocamento presso di sé nella casa di Gela, in via L. Ariosto n.
140, disponendo ampio diritto di visita e ponendo a carico di , l'obbligo di contribuire Controparte_2 al mantenimento di e con assegno di euro 400,00 al mese (euro 200,00 ciascuno); Per_3 Per_4
- con memoria del 26/5/2023, si è costituito , il quale, pur non opponendosi alla Controparte_2 domanda sulla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, sull'affidamento condiviso e il contributo al mantenimento per il figlio minore , ha chiesto di non disporre nulla per quanto Per_4 riguarda il figlio divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_3
- all'udienza presidenziale tenutasi in data 8/6/2023 i coniugi hanno dichiarato di non essersi riconciliati e di non volersi riconciliare, che ha iniziato a lavorare e che la figlia maggiorenne Per_3 Per_1 convive con il proprio compagno ed ha tre figli;
- con ordinanza del giudice istruttore del 30/10/2023 è stata disposta la convocazione delle parti, le quali, all'udienza del 28/11/2023, hanno precisato congiuntamente le conclusioni, sottoscrivendo il relativo verbale, chiedendo che la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio proceda alle condizioni disposte all'udienza presidenziale e, in particolare, “l'affidamento condiviso di con Per_4 collocamento presso la madre e il diritto del padre di averlo con sé secondo le disponibilità e i desideri di , ormai sedicenne” e che versi alla un assegno mensile di euro 200,00, entro i Per_4 CP_2 Pt_1 primi cinque giorni di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio , oltre al 50% Per_4 delle spese straordinarie;
- ricorrono, pertanto, le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della loro separazione consensuale n. cron. 4885/11, reso dal tribunale di Gela il
19.10.2011 nel proc. r.g.n. 968/2011, e dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”);
- l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
- il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del procedimento, nulla ha opposto;
pagina 2 di 3 - le concordi conclusioni possono essere accolte, in quanto, alla luce del materiale probatorio, non risultano contrastanti con gli interessi dei figli né con norme di legge;
- avendo formulato medesime conclusioni, senza richiesta di condanna della controparte alla refusione delle spese di lite, le stesse devono ritenersi compensate;
P.Q.M.
Il tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e , uniti in matrimonio in Gela il 16/06/1994, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 137, P. 2, serie A dell'anno 1994;
• affida ad entrambi i genitori il figlio minore , con collocamento presso la madre, disponendo Per_4 che il padre possa averlo con sé secondo le disponibilità e i desideri di , ormai sedicenne;
Per_4
• pone a carico di l'obbligo di versare a l'assegno mensile di euro Controparte_2 Parte_1
200,00, entro i primi cinque giorni di ogni mese, quale contributo per il mantenimento di , oltre al Per_4
50% delle spese straordinarie;
• compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ragusa, camera di consiglio del 28/12/2023.
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Massimo Pulvirenti
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