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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BROGLIA FABIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.SOMME n. AT-00190202302834639180
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi a questa Corte, Ricorrente_1 impugna la comunicazione delle somme dovute n. AT-00190202302834639180, ricevuta il 22 agosto 2023, con cui l'Agente della riscossione ha accolto la domanda di definizione agevolata (“rottamazione-quater”) n. W-2023042806476008, presentata dal ricorrente quale coerede del sig. Nominativo_1, deceduto il 26 gennaio 2022, indicando un importo complessivo dovuto pari a Euro 993,64 (rideterminato rispetto a Euro 1.473,80).
Il ricorrente deduce, in sintesi, che i carichi oggetto della comunicazione riguardano sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada e che, in forza del principio di non trasmissibilità agli eredi, l'obbligazione sarebbe estinta per decesso dell'autore, con conseguente illegittimità della comunicazione impugnata. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto e la condanna alle spese.
Si costituisce Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo e comunque deducendo l'infondatezza del ricorso. Sostiene, in particolare, che l'atto impugnato costituisce la risposta alla domanda di definizione agevolata presentata dal ricorrente (anche per più carichi), con puntuale prospetto di sintesi delle somme;
aggiunge che non si tratterebbe di una pretesa azionata verso l'erede, bensì dell'esito della procedura attivata dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È noto che le controversie inerenti l'accertamento dell'illecito stradale e/o la legittimità dei verbali/ ordinanze-ingiunzione appartengono, in via generale, al giudice ordinario.
Tuttavia, nel presente giudizio non viene in discussione la legittimità dei verbali o dei provvedimenti sanzionatori, né l'an dell'illecito; il thema decidendum è diverso e più circoscritto: riguarda la legittimità della pretesa esattiva veicolata tramite ruolo e, in particolare, la comunicazione delle somme dovute emessa dall'agente della riscossione all'esito di un procedimento di definizione agevolata, atto che:
quantifica e rende attuale una pretesa di pagamento, scandisce le modalità di versamento, incide immediatamente sulla sfera giuridica del destinatario, ponendolo di fronte all'alternativa tra pagamento e conseguenze del mancato pagamento.
In tale prospettiva, la controversia investe un vizio proprio della riscossione e della legittimazione passiva del soggetto chiamato al pagamento in sede di ruolo/definizione, non già la materia sanzionatoria stradale in quanto tale. Ne consegue che la domanda, come proposta, è scrutinabile da questa Corte in quanto diretta a contestare l'esistenza stessa della pretesa nei confronti dell'erede per difetto del presupposto soggettivo, con ricadute sulla permanenza dell'iscrizione a ruolo e sugli atti consequenziali dell'agente della riscossione.
Nel merito, il ricorso è fondato.
La resistente, nelle proprie controdeduzioni, non contesta – anzi dà atto – del principio secondo cui le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada non si trasmettono agli eredi.
Tale circostanza, in quanto ammessa dalla parte resistente e non oggetto di contrasto tra le parti, deve ritenersi pacifica ai fini del decidere.
Per effetto del decesso del trasgressore (26/01/2022) l'obbligazione sanzionatoria si estingue nei confronti degli eredi, con conseguente difetto originario del presupposto per mantenere – nei confronti del chiamato/all'erede – una pretesa di pagamento avente ad oggetto la sanzione (e gli accessori che ne seguono la sorte), salvo che non si tratti di voci autonome e diversamente qualificate, evenienza che nella specie non risulta dedotta né provata dalla resistente.
Proprio perché l'obbligazione sanzionatoria non è esigibile verso gli eredi, la permanenza del carico in riscossione e la sua trasposizione nella comunicazione delle somme dovute risultano illegittime nella parte in cui prospettano come “dovute” somme riferite a un credito che, nei confronti del ricorrente, è giuridicamente insussistente.
La procedura di definizione agevolata opera, per sua natura, come modalità di estinzione di debiti esistenti;
essa non può trasformarsi in un titolo per pretendere il pagamento di somme che l'ordinamento esclude siano dovute dall'erede. Ne consegue l'illegittimità dell'atto impugnato e la necessità del suo annullamento, con effetti caducanti rispetto alla pretesa azionata nei confronti del ricorrente.
Stante questa situazione ricorrono giusti motivi per compensare le spese in quanto l' Ufficio ha comunque agito seguendo le proprie norme organizzative per cui non può ritenersi soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso, spese compensate
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BROGLIA FABIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.SOMME n. AT-00190202302834639180
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi a questa Corte, Ricorrente_1 impugna la comunicazione delle somme dovute n. AT-00190202302834639180, ricevuta il 22 agosto 2023, con cui l'Agente della riscossione ha accolto la domanda di definizione agevolata (“rottamazione-quater”) n. W-2023042806476008, presentata dal ricorrente quale coerede del sig. Nominativo_1, deceduto il 26 gennaio 2022, indicando un importo complessivo dovuto pari a Euro 993,64 (rideterminato rispetto a Euro 1.473,80).
Il ricorrente deduce, in sintesi, che i carichi oggetto della comunicazione riguardano sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada e che, in forza del principio di non trasmissibilità agli eredi, l'obbligazione sarebbe estinta per decesso dell'autore, con conseguente illegittimità della comunicazione impugnata. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto e la condanna alle spese.
Si costituisce Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo e comunque deducendo l'infondatezza del ricorso. Sostiene, in particolare, che l'atto impugnato costituisce la risposta alla domanda di definizione agevolata presentata dal ricorrente (anche per più carichi), con puntuale prospetto di sintesi delle somme;
aggiunge che non si tratterebbe di una pretesa azionata verso l'erede, bensì dell'esito della procedura attivata dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È noto che le controversie inerenti l'accertamento dell'illecito stradale e/o la legittimità dei verbali/ ordinanze-ingiunzione appartengono, in via generale, al giudice ordinario.
Tuttavia, nel presente giudizio non viene in discussione la legittimità dei verbali o dei provvedimenti sanzionatori, né l'an dell'illecito; il thema decidendum è diverso e più circoscritto: riguarda la legittimità della pretesa esattiva veicolata tramite ruolo e, in particolare, la comunicazione delle somme dovute emessa dall'agente della riscossione all'esito di un procedimento di definizione agevolata, atto che:
quantifica e rende attuale una pretesa di pagamento, scandisce le modalità di versamento, incide immediatamente sulla sfera giuridica del destinatario, ponendolo di fronte all'alternativa tra pagamento e conseguenze del mancato pagamento.
In tale prospettiva, la controversia investe un vizio proprio della riscossione e della legittimazione passiva del soggetto chiamato al pagamento in sede di ruolo/definizione, non già la materia sanzionatoria stradale in quanto tale. Ne consegue che la domanda, come proposta, è scrutinabile da questa Corte in quanto diretta a contestare l'esistenza stessa della pretesa nei confronti dell'erede per difetto del presupposto soggettivo, con ricadute sulla permanenza dell'iscrizione a ruolo e sugli atti consequenziali dell'agente della riscossione.
Nel merito, il ricorso è fondato.
La resistente, nelle proprie controdeduzioni, non contesta – anzi dà atto – del principio secondo cui le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada non si trasmettono agli eredi.
Tale circostanza, in quanto ammessa dalla parte resistente e non oggetto di contrasto tra le parti, deve ritenersi pacifica ai fini del decidere.
Per effetto del decesso del trasgressore (26/01/2022) l'obbligazione sanzionatoria si estingue nei confronti degli eredi, con conseguente difetto originario del presupposto per mantenere – nei confronti del chiamato/all'erede – una pretesa di pagamento avente ad oggetto la sanzione (e gli accessori che ne seguono la sorte), salvo che non si tratti di voci autonome e diversamente qualificate, evenienza che nella specie non risulta dedotta né provata dalla resistente.
Proprio perché l'obbligazione sanzionatoria non è esigibile verso gli eredi, la permanenza del carico in riscossione e la sua trasposizione nella comunicazione delle somme dovute risultano illegittime nella parte in cui prospettano come “dovute” somme riferite a un credito che, nei confronti del ricorrente, è giuridicamente insussistente.
La procedura di definizione agevolata opera, per sua natura, come modalità di estinzione di debiti esistenti;
essa non può trasformarsi in un titolo per pretendere il pagamento di somme che l'ordinamento esclude siano dovute dall'erede. Ne consegue l'illegittimità dell'atto impugnato e la necessità del suo annullamento, con effetti caducanti rispetto alla pretesa azionata nei confronti del ricorrente.
Stante questa situazione ricorrono giusti motivi per compensare le spese in quanto l' Ufficio ha comunque agito seguendo le proprie norme organizzative per cui non può ritenersi soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso, spese compensate