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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/05/2024, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nei giudizi riuniti, iscritti al Registro Generale Affari Contenziosi al num, 276/2016 e 1403/2016 vertente
TRA
e appresentato e difeso dall'avv. Concolino Chiefalo Parte_1 Parte_2
Anna Maria, giusta procura in calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosaria Leuzzi e Parrello
Vincenzo, giusta delega direttoriale in atti;
resistente
provvedendo all'udienza del 15.03.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispetti atti di causa, come da dispositivo ed esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i ricorsi depositati nella giornata del 05.02.2016 e nella giornata del 09.06.2016, i ricorrenti, come epigrafati, proponevano opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione, emesse dall' , n. 236/2015/GdF, Prot num. 19755, del Controparte_1
09.12.2015 (notificata a mezzo posta atti giudiziari ai ricorrenti in data 07.01.2016), e la n. 70/2016,
Prot num. 7338 del 04.05.2016 (notificata a mezzo posta atti giudiziari ai ricorrenti in data
11.05.2016), con le quale veniva loro ingiunto, di pagare le somme di € 32.572,50 ed € 4.154,80, per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
e per non avere consegnato ai lavoratori, all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o copia del contratto individuale di lavoro.
Le ordinanze di ingiunzione oggi opposte venivano emesse a seguito di accesso ispettivo e verifiche, poste in essere d'ufficio nei confronti della società ricorrente, dagli Ispettori della Guardia di Finanza.
Avverso dette ordinanze di ingiunzione, i ricorrenti, proponevano ricorso, chiedendo pertanto, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, nonché, nel merito in via principale l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione opposte per infondatezza dell'accertamento ispettivo, in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i giovani e la società ricorrente.
Si costituiva l' (già Controparte_1 Controparte_2
, già , contestando in fatto e in diritto la pretesa
[...] Controparte_3
avversaria, di cui chiede il rigetto, perché infondata in fatto ed in diritto.
La causa istruita mediante produzione documentale ed escussione testi, veniva discussa e decisa all'udienza del 15.03.2024 come da dispositivo, con l'indicazione di giorni 60 per la stesura delle motivazioni
Nel merito l'opposizione è infondata, pertanto non merita accoglimento, in quanto l'accertamento sanzionatorio presenta evidenze accertative e documentali. Ogni attività che può essere ricondotta ad una prestazione di lavoro, subordinato o autonomo, si presume, effettuata a titolo oneroso, ossia a pagamento;
ciò non significa, che il lavoro gratuito sia vietato e che la presunzione di onerosità non possa essere superata dalla realtà dei fatti.
E' la stessa Costituzione Italiana a sancire il diritto alla retribuzione nel rapporto di lavoro subordinato, riconoscendo al lavoratore il diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Pertanto appare pacifico in Giurisprudenza come ogni attività oggettivamente configurabile come lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, salva la prova che la stessa sia caratterizzata da gratuità.
Il lavoro può essere svolto gratuitamente, in alcune eccezioni quali ad esempio: nel caso del lavoro familiare, dove un membro della famiglia lavora nell'impresa di un parente stretto - un genitore o un coniuge-, e potrebbe svolgere attività senza ricevere una retribuzione formale;
nel caso delle attività di volontariato che spesso sono svolte senza compenso, dove le persone scelgono di dedicare il loro tempo e le loro competenze per cause sociali o organizzazioni benefiche;
nonché nel caso del lavoro prestato dai praticanti, dagli staggisti , dove tuttavia devono essere rispettati determinati requisiti, come ad esempio l'acquisizione di competenze specifiche o la supervisione da parte di un tutor.
Pertanto al difuori del rapporto di lavoro prestato nell'ambito familiare, un rapporto di lavoro, può ritenersi gratuito, soltanto in presenza di vincoli politici, ideali religiosi e simili.
Parte ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio, sullo stesso gravante, correlato alla dimostrazione della sussistenza degli elementi tipici del lavoro gratuito, essendo emerso dalle risultanze istruttorie che i lavoratori, sia pure genericamente, si occupavano della sistemazione dei libri negli scaffali, della sistemazione nei magazzini, nonché della consulenza alla clientela e della vendita;
inducendo pertanto a non ritenere la gratuità della prestazione offerta, rispetto al principio della presunzione di onerosità.
L'art.4 bis comma 2, del D.Lgs 181/2000 prescrive che il datore debba anteriormente all'inizio dell'attività lavorativa, consegnare al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, che ha inviato all'ufficio amministrativo competente, prevedendo che, in alternativa, possa consegnare, sempre prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro.
Nel caso di specie è evidente che parte ricorrente non abbia ottemperato a nessuna delle due alternative modalità di adempimento delle obbligazione a suo carico. L'infrazione si consuma con l'omessa comunicazione dell'instaurazione del rapporto, che (ai sensi dell' art. 9 bis, commi 1 e 2 del d.l. n. 510/96 convertito con modificazioni nella l. 28.11.1996, n. 608, come sostituito dall'art. 1, c. 1180, l. 27.12.2006 n. 296) deve effettuarsi entro il giorno antecedente all'assunzione.
Pertanto, per le giornate di lavoro effettuate, dai lavoratori, indipendentemente dalla durata della prestazione svolta, il rapporto instaurato con i lavoratori, viene considerato, dalla legge, irregolare e, come tale, meritevole d'essere sanzionato.
E' comunque da escludere che i verbali ispettivi, possano essere totalmente privi di rilevanza ai fini della decisione nel giudizio a cognizione piena. Secondo autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, il contenuto dei verbali ispettivi può legittimamente essere posto a fondamento della decisione, se ciò è consentito dallo specifico contenuto dell'atto ovvero dal concorso di altri elementi (Cass. 405/2004).
Ed inoltre da considerare l'accertamento visivo fidefaciente -degli ispettori della Guardia di
Finanza- sino a querela di falso, del personale ispettivo, della presenza dei lavoratori, intenti nelle attività lavorative, di cui è stato dato debito conto nell'accertamento sanzionatorio impugnato che risulta congruamente motivato in fatto e diritto.
Anche la richiesta di contenere nel minimo edittale la sanzione complessivamente irrogatagli non merita accoglimento;
il motivo appare piuttosto come una generica doglianza dell'entità del quantum della sanzione inflitta, senza che sia ventilato un qualche profilo di errore nella commisurazione degli importi.
A ciò si aggiunga l'assenza di più puntuali contestazioni, da parte dell'opponente, alle precise indicazioni riguardanti le modalità di calcolo che l'autorità opposta ha formulato nel costituirsi in giudizio.
Inoltre, la pretesa di contenimento della sanzione nel minimo edittale si scontra con la constatazione che, in tal modo, si ammetterebbe il trasgressore al pagamento di una somma finanche inferiore a quella che l'art. 16 della legge n. 689/1981 prevede solo per il caso di tempestiva conciliazione.
Nel caso di specie, stante l'inidoneità - per le ragioni già evidenziate - delle giustificazioni correttive rese dai ricorrenti a contrastare il contenuto del verbale ispettivo, deve ritenersi che le eccezioni dirette a contraddire le risultanze dell'ispezione non siano assistite da alcuna prova, mentre può riconoscersi adempiuto l'onere probatorio gravante sull'ente opposto.
Disattesi i motivi di opposizione, la domanda principale dei ricorrenti, di annullamento del provvedimento impugnato, va respinta. Le spese di lite in applicazione dell'art. 91 cpc ed in base all'art.1, comma2, del decreto legislativo
30 marzo 2001 n.165, vanno posti a carico dell'opponente anche se l'autorità opposta si è difesa in giudizio per il tramite dei propri funzionari delegati, ai quali devono essere corrisposti diritti di procuratore ed onorari di avvocato, ai sensi dell'art 417 bis c.p.c. con riduzione del 20% degli onorari di avvocato.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
3.809,00, oltre accessori di legge.
Visto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa, per il deposito della motivazione, termine non superiore a giorni sessanta.
Catanzaro 15/03/2024
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nei giudizi riuniti, iscritti al Registro Generale Affari Contenziosi al num, 276/2016 e 1403/2016 vertente
TRA
e appresentato e difeso dall'avv. Concolino Chiefalo Parte_1 Parte_2
Anna Maria, giusta procura in calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosaria Leuzzi e Parrello
Vincenzo, giusta delega direttoriale in atti;
resistente
provvedendo all'udienza del 15.03.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispetti atti di causa, come da dispositivo ed esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i ricorsi depositati nella giornata del 05.02.2016 e nella giornata del 09.06.2016, i ricorrenti, come epigrafati, proponevano opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione, emesse dall' , n. 236/2015/GdF, Prot num. 19755, del Controparte_1
09.12.2015 (notificata a mezzo posta atti giudiziari ai ricorrenti in data 07.01.2016), e la n. 70/2016,
Prot num. 7338 del 04.05.2016 (notificata a mezzo posta atti giudiziari ai ricorrenti in data
11.05.2016), con le quale veniva loro ingiunto, di pagare le somme di € 32.572,50 ed € 4.154,80, per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
e per non avere consegnato ai lavoratori, all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o copia del contratto individuale di lavoro.
Le ordinanze di ingiunzione oggi opposte venivano emesse a seguito di accesso ispettivo e verifiche, poste in essere d'ufficio nei confronti della società ricorrente, dagli Ispettori della Guardia di Finanza.
Avverso dette ordinanze di ingiunzione, i ricorrenti, proponevano ricorso, chiedendo pertanto, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, nonché, nel merito in via principale l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione opposte per infondatezza dell'accertamento ispettivo, in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i giovani e la società ricorrente.
Si costituiva l' (già Controparte_1 Controparte_2
, già , contestando in fatto e in diritto la pretesa
[...] Controparte_3
avversaria, di cui chiede il rigetto, perché infondata in fatto ed in diritto.
La causa istruita mediante produzione documentale ed escussione testi, veniva discussa e decisa all'udienza del 15.03.2024 come da dispositivo, con l'indicazione di giorni 60 per la stesura delle motivazioni
Nel merito l'opposizione è infondata, pertanto non merita accoglimento, in quanto l'accertamento sanzionatorio presenta evidenze accertative e documentali. Ogni attività che può essere ricondotta ad una prestazione di lavoro, subordinato o autonomo, si presume, effettuata a titolo oneroso, ossia a pagamento;
ciò non significa, che il lavoro gratuito sia vietato e che la presunzione di onerosità non possa essere superata dalla realtà dei fatti.
E' la stessa Costituzione Italiana a sancire il diritto alla retribuzione nel rapporto di lavoro subordinato, riconoscendo al lavoratore il diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Pertanto appare pacifico in Giurisprudenza come ogni attività oggettivamente configurabile come lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, salva la prova che la stessa sia caratterizzata da gratuità.
Il lavoro può essere svolto gratuitamente, in alcune eccezioni quali ad esempio: nel caso del lavoro familiare, dove un membro della famiglia lavora nell'impresa di un parente stretto - un genitore o un coniuge-, e potrebbe svolgere attività senza ricevere una retribuzione formale;
nel caso delle attività di volontariato che spesso sono svolte senza compenso, dove le persone scelgono di dedicare il loro tempo e le loro competenze per cause sociali o organizzazioni benefiche;
nonché nel caso del lavoro prestato dai praticanti, dagli staggisti , dove tuttavia devono essere rispettati determinati requisiti, come ad esempio l'acquisizione di competenze specifiche o la supervisione da parte di un tutor.
Pertanto al difuori del rapporto di lavoro prestato nell'ambito familiare, un rapporto di lavoro, può ritenersi gratuito, soltanto in presenza di vincoli politici, ideali religiosi e simili.
Parte ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio, sullo stesso gravante, correlato alla dimostrazione della sussistenza degli elementi tipici del lavoro gratuito, essendo emerso dalle risultanze istruttorie che i lavoratori, sia pure genericamente, si occupavano della sistemazione dei libri negli scaffali, della sistemazione nei magazzini, nonché della consulenza alla clientela e della vendita;
inducendo pertanto a non ritenere la gratuità della prestazione offerta, rispetto al principio della presunzione di onerosità.
L'art.4 bis comma 2, del D.Lgs 181/2000 prescrive che il datore debba anteriormente all'inizio dell'attività lavorativa, consegnare al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, che ha inviato all'ufficio amministrativo competente, prevedendo che, in alternativa, possa consegnare, sempre prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro.
Nel caso di specie è evidente che parte ricorrente non abbia ottemperato a nessuna delle due alternative modalità di adempimento delle obbligazione a suo carico. L'infrazione si consuma con l'omessa comunicazione dell'instaurazione del rapporto, che (ai sensi dell' art. 9 bis, commi 1 e 2 del d.l. n. 510/96 convertito con modificazioni nella l. 28.11.1996, n. 608, come sostituito dall'art. 1, c. 1180, l. 27.12.2006 n. 296) deve effettuarsi entro il giorno antecedente all'assunzione.
Pertanto, per le giornate di lavoro effettuate, dai lavoratori, indipendentemente dalla durata della prestazione svolta, il rapporto instaurato con i lavoratori, viene considerato, dalla legge, irregolare e, come tale, meritevole d'essere sanzionato.
E' comunque da escludere che i verbali ispettivi, possano essere totalmente privi di rilevanza ai fini della decisione nel giudizio a cognizione piena. Secondo autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, il contenuto dei verbali ispettivi può legittimamente essere posto a fondamento della decisione, se ciò è consentito dallo specifico contenuto dell'atto ovvero dal concorso di altri elementi (Cass. 405/2004).
Ed inoltre da considerare l'accertamento visivo fidefaciente -degli ispettori della Guardia di
Finanza- sino a querela di falso, del personale ispettivo, della presenza dei lavoratori, intenti nelle attività lavorative, di cui è stato dato debito conto nell'accertamento sanzionatorio impugnato che risulta congruamente motivato in fatto e diritto.
Anche la richiesta di contenere nel minimo edittale la sanzione complessivamente irrogatagli non merita accoglimento;
il motivo appare piuttosto come una generica doglianza dell'entità del quantum della sanzione inflitta, senza che sia ventilato un qualche profilo di errore nella commisurazione degli importi.
A ciò si aggiunga l'assenza di più puntuali contestazioni, da parte dell'opponente, alle precise indicazioni riguardanti le modalità di calcolo che l'autorità opposta ha formulato nel costituirsi in giudizio.
Inoltre, la pretesa di contenimento della sanzione nel minimo edittale si scontra con la constatazione che, in tal modo, si ammetterebbe il trasgressore al pagamento di una somma finanche inferiore a quella che l'art. 16 della legge n. 689/1981 prevede solo per il caso di tempestiva conciliazione.
Nel caso di specie, stante l'inidoneità - per le ragioni già evidenziate - delle giustificazioni correttive rese dai ricorrenti a contrastare il contenuto del verbale ispettivo, deve ritenersi che le eccezioni dirette a contraddire le risultanze dell'ispezione non siano assistite da alcuna prova, mentre può riconoscersi adempiuto l'onere probatorio gravante sull'ente opposto.
Disattesi i motivi di opposizione, la domanda principale dei ricorrenti, di annullamento del provvedimento impugnato, va respinta. Le spese di lite in applicazione dell'art. 91 cpc ed in base all'art.1, comma2, del decreto legislativo
30 marzo 2001 n.165, vanno posti a carico dell'opponente anche se l'autorità opposta si è difesa in giudizio per il tramite dei propri funzionari delegati, ai quali devono essere corrisposti diritti di procuratore ed onorari di avvocato, ai sensi dell'art 417 bis c.p.c. con riduzione del 20% degli onorari di avvocato.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
3.809,00, oltre accessori di legge.
Visto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa, per il deposito della motivazione, termine non superiore a giorni sessanta.
Catanzaro 15/03/2024
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro