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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/09/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 903/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 903/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LEUZZI STEFANO Parte_1 ricorrente e
Controparte_1 resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente rappresentava di aver lavorato a far data al 15.06.2021 alle dipendenze della parte resistente che esercita attività di Controparte_1 somministrazione al pubblico di cibi e bevande, venendo licenziato verbalmente in data 15.07.2022.
Deduce di aver prestato l'attività lavorativa con rapporto irregolare presso l'unita locale (doc. 5) sita in
Camaiore, frazione Lido, via C. Colombo 259 e di essersi occupato della preparazione di panini e pietanze da fornire ai clienti della paninoteca con i seguenti orari: periodo 15.06.2021- 30.09.2021 dalle
17.00 alle 08.00 per sette giorni alla settimana;
periodo 01.10.2021-30.04.2022 con l'orario 10.00-
15.30 / 18.00-03.00 per sei giorni alla settimana (con giorno di riposo coincidente con la chiusura infrasettimanale del locale) con orario 17.00-08.00 per sette giorni alla settimana.
Inoltre, affermava di non aver mai goduto di ferie o permessi né percepito la relativa indennità sostituiva;
quanto al trattamento economico parte ricorrente sosteneva di essere stato pagato in contanti con € 1.200 mensili nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo, aprile
2022 ed € 1.800 mensili per i mesi di giugno (€ 900 in quanto ha lavorato metà mese) luglio, agosto settembre 2021 e maggio, giugno luglio 2022 (€ 900 in quanto a luglio è stato licenziato a metà mese) 1 In data 15.07.2022 il ricorrente affermava di essere stato licenziato verbalmente dopo aver chiesto la regolarizzazione della posizione assicurativa e la previsione di un giorno di riposo anche durante il periodo maggio-settembre e di non aver percepito le spettanze di fine rapporto.
Parte ricorrente concludeva chiedendo “1) Voglia l'Ill.mo Giudice all'esito delle risultanze istruttorie, accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato nelle mansioni di aiuto cuoco alle dipendenze della convenuta dal 15.06.2021 e fino alla data del licenziamento del 15.07.2022 con il seguente orario: dal
15.06.2021 al 30.09.2021 ore 17.00 – 08.00 per sette giorni alla settimana;
dal 01.10.2021 al
30.04.2022 orario 10.00-15.30 / 18.00 - 03.00 per sei giorni alla settimana;
dal 01.05.2022 al
15.07.2022 ore 17.00 – 08.00 per sette giorni alla settimana o per il diverso periodo ed il diverso orario risultanti all'esito del giudizio. 2) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la convenuta nelle mansioni di aiuto cuoco da inquadrarsi nel 4 livello ccnl turismo - pubblici esercizi, o per il diverso livello e ccnl applicabile che risulterà all'esito del giudizio, a far data dal 15.06.2021 e fino al
15.07.2022 o dalla diversa data che risulterà all'esito del giudizio e condannare parte convenuta a pagare al ricorrente la somma di € 54.270,82 o la diversa somma che risulterà all'esito del giudizio, previa ammissione di CTU contabile, per il periodo dall'inizio del rapporto di lavoro al licenziamento,
a titolo di differenze retributive in applicazione anche dei dettami dell'art 36 cost. ove la convenuta non applichi il CCNL pubblici esercizi od altro CCNL. 3) Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare che il ricorrente è stato licenziato verbalmente in data 15.07.2022 e per l'effetto dichiarare inefficacie il licenziamento irrogato, od in alternativa dichiarare nullo il licenziamento irrogato in quanto ritorsivo per i motivi esposti in atti, e condannare la società convenuta alla reintegra del ricorrente nelle mansioni e livello ricoperti alla data del licenziamento ai sensi dell'art. 2 d.lgs
23/2015, e come accertati in causa. 4) Sempre per l'effetto Voglia l'Ill.mo giudice adito, altresì, condannare parte convenuta, in persona del titolare e legale rapp.te p.t. al risarcimento del danno subìto da parte ricorrente stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nella misura minima di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto con condanna, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.” 5) Voglia l'ill.mo
Giudice del lavoro adito accogliere le presenti conclusioni con vittoria di spese e compensi professionali”.
Parte resistente, stante la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata contumace.
2 All'esito dell'istruttoria testimoniale ed esperimento della ctu contabile, la causa è stata discussa previa deposito di note scritte da parte ricorrente e decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla parte motivo.
°°°°°°°°°°°°°°
Innanzitutto, in via preliminare e generale, è da rilevare come parte resistente su cui gravava l'onere di contestazione specifica, è rimasta contumace.
Sulla sussistenza del rapporto di lavoro.
Parte ricorrente chiede che gli venga riconosciuto di aver lavorato alle dipendenze dal resistente come aiuto cuoco e conseguentemente avanza pretese circa differenze retributive da corrispondere in ragione tanto della mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro, con applicazione del contratto Turismo-
Ristorazione – Pubblici Esercizi, inquadramento 4° livello, qualifica aiuto cuoco, quanto di lavoro straordinario e supplementare svolto e non retribuito dal datore di lavoro.
È emerso dagli atti e dall'istruttoria testimoniale la fondatezza della ricostruzione dei fatti come indicati in ricorso, si riportano di seguito le relative dichiarazioni: il teste afferma “Confermo che il ricorrente ha lavorato presso e nei locali della Testimone_1 convenuta, conosciuta come Paninoteca skip Lido, sita in lido di camaiore, dal 15.06.2021 al
30.09.2021 con orario 17.00-08.00 per sette giorni alla settimana, precisando che in alcuni giorni o mesi veniva cambiato l'orario a seconda della necessità della paninoteca e il ricorrente lavorava anche la mattina. Tanto so perché come detto il ricorrente viveva a casa mia e poi atteso che lo stesso non era motorizzato ero io che lo accompagnavo e lo andavo a riprendere da lavoro. Ho cenato in più occasioni presso la paninoteca. Confermo che il ricorrente ha lavorato presso e nei locali della convenuta dal 01.10.2021 al 30.04.2022 con l'orario 10.00-15.30 / 18.00-03.00 per sei giorni alla settimana (con giorno di riposo coincidente con la chiusura infrasettimanale del locale)”; confermo che il ricorrente ha lavorato presso e nei locali della convenuta dal 01.05.2022 al 15.07.2022 con orario 17.00-08.00 per sette giorni alla settimana;
confermo che il ricorrente lavorava nella cucina preparando i panini seguendo il menù predisposto dall'azienda e preparava i cocktail ordinati dai clienti del locale;
preciso che per un breve periodo all'inizio era anche addetto a lavare i piatti”; il teste “Confermo che il ricorrente si occupava di preparare i panini e i cocktail”; Testimone_2 il teste “Io lavoravo con il ricorrente la sera con orario dalle 18 alle 03.00 più o meno;
Testimone_3 non so dire se lui facesse anche la mattina perché io ero presente solo di sera. Un giorno libero a settimana sino a luglio lo avevamo, poteva capitare tuttavia che qualche volta saltasse, la paninoteca era aperta tutti i giorni e noi facevamo a turno. Tuttavia poteva capitare che qualcuno dei dipendenti non venisse e quindi io o il ricorrente saltavamo il giorno libero per sostituire gli assenti. Da maggio
3 in poi l'orario era variabile nel senso che può essere accaduto che alle volte abbiamo iniziato a lavorare alle 17 e terminavamo a volte alle 2, alle 4 altre volte la mattina quando c'era già luce. Il ricorrente si occupava prevalentemente di preparare i panini come da menù, faceva cocktail ma in misura ridotta”
Pertanto, i testi, tra cui colleghi di lavoro del ricorrente, hanno confermato la sussistenza del rapporto di lavoro, come descritta in ricorso in particolare in ordine al periodo dal 15.06.2021 al d 30.09.2021 con orario 17.00-08.00 per sette giorni alla settimana;
periodo dal 01.10.2021 al 30.04.2022 con l'orario
10.00-15.30 / 18.00-03.00 per sei giorni alla settimana (con giorno di riposo coincidente con la chiusura infrasettimanale del locale); periodo dal 01.05.2022 al 15.07.2022 con orario 17.00-08.00 per sette giorni alla settimana.
I testi confermano inoltre che il lavoratore svolgeva le mansioni dedotte in ricorso quali preparazione panini e cocktail con conseguente inquadramento nel 4° livello, qualifica aiuto cuoco del CCNL
Turismo- Ristorazione – Pubblici Esercizi.
Sul licenziamento intimato in forma orale
Il rapporto di lavoro oggetto della presente controversia rientra nell'alveo applicativo del d.lgs. n.
23/2015 che, all'art. 2, espressamente prevede come inefficace il licenziamento intimato in via orale in quanto afferma “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3.
Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del
4 danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68”.
È emerso dagli atti e dall'istruttoria testimoniale la fondatezza della ricostruzione dei fatti come indicati in ricorso, si riportano di seguito le relative dichiarazioni: il teste afferma “confermo che il ricorrente il 15.7.2022 ha chiesto al datore di Testimone_1 lavoro la regolarizzazione contributiva e di godere di ferie e dopo la richiesta il datore di lavoro ha rifiutato ed ha licenziato verbalmente il ricorrente dicendogli di andarsene e di non farsi più vedere”; il teste afferma “Confermo che il ricorrente il 15.7.2022 ha chiesto al datore di lavoro Testimone_2 la regolarizzazione contributiva e di godere di ferie e dopo la richiesta il datore di lavoro ha rifiutato ed ha licenziato verbalmente il ricorrente dicendogli di andarsene e di non farsi più vedere. Nella circostanza sono stato io ad accompagnare il ricorrente a parlare con il titolare che ricordo si chiama credo Io rimasi in macchina ma loro parlarono vicino a me ed assistetti alla CP_1 Pt_2 discussione”,
Ha trovato conferma la circostanza lamentata dal ricorrente di essere stato licenziato oralmente con intento ritorsivo a seguito della richiesta di regolarizzazione del rapporto di lavoro, segnatamente come affermato dal teste che ha accompagnato il ricorrente per confrontarsi con il datore di lavoro Tes_2 avendo direttamente assistito alla discussione all'interno della quale il lavoratore veniva oralmente licenziato e allontanato. Dunque, il licenziamento oggetto della presente controversia deve essere riconosciuto inefficace in quanto intimato in forma orale e con intento ritorsivo.
Risulta pienamente applicabile, pertanto, la tutela di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 con conseguente dichiarazione di inefficacia del licenziamento e di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore con risarcimento del danno pari al numero di mensilità intercorse dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra.
Sulla quantificazione delle differenze retributive.
5 Alla luce del mancato inquadramento all'interno del ccnl di riferimento e della mancata corresponsione delle retribuzioni dovute in ragione di questo e dell'effettivo orario svolto, è stata espletata c.t.u. al fine di valutare le differenze retributive che dovessero essere corrisposte a parte ricorrente.
Il c.t.u. ha svolto le operazioni per cui “Ai fini del calcolo ed in base a quanto reperito in atti, l'orario di lavoro risulta pari a 40 ore settimanali, divisore orario 172 come riportato nel ricorso in base al contatto applicato Turismo- Ristorazione – Pubblici Esercizi, inquadramento 4° livello, qualifica aiuto cuoco. L' arco temporale lavorativo è riferito al periodo che va dal 16/06/2021 al 15/07/2022, ovvero numero 13 mesi pari a 56 settimane lavorative. L' orario lavorativo dedotto dal ricorso risulta il seguente: - periodo 15.06.2021- 30.09.2021 con orario 17.00-08.00 per sette giorni alla settimana, quindi 15 ore giornaliere, straordinario notturno dalle 23.00 alle 06.00 (7 ore giornaliere). - periodo
01.10.2021-30.04.2022 con l'orario 10.00-15.30 / 18.00-03.00 per sei giorni alla settimana (con giorno di riposo coincidente con la chiusura infrasettimanale del locale), quindi 14,50 ore giornaliere, straordinario notturno dalle 23.00 alle ore 03.00 (4 ore giornaliere). - periodo 01.05.2022-15.07.2022 con orario 17.00-08.00 per sette giorni alla settimana, quindi 15 ore giornaliere, straordinario notturno dalle 23.00 alle 06.00 (7 ore giornaliere). Il contratto di lavoro prevede 172 ore lavorative
(normale orario di lavoro),oltre maggiorazioni e straordinari che saranno di seguito dettagliati. Su un orario di lavoro pari a 15 ore giornaliere, avremo un numero di ore lavorate mensilmente pari a 390
(26 gg x15 ore), così suddivise: 172 ore lavoro ordinario, 218 ore lavoro straordinario di cui 182 ore str. Notturno ( 7 ore x 26 gg ) e 36 ore str. Diurno, come residuo. Sull' orario pari a 14,50 ore giornaliere avremo un numero di ore lavorate mensilmente pari a 377 (26 gg x 14,50 ore), così suddivise: 172 ore lavoro ordinario, 205 ore lavoro straordinario di cui 104 ore str. Notturno (4 ore x
26 gg) e 101 ore str. Diurno, come residuo. Per quanto attiene la nozione di lavoro notturno faccio riferimento al CCNL Turismo che all' art. 123 recita: “Lavoratori notturni:
1. Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23:00 e le ore 6:00 del mattino.
2. Per i lavoratori notturni, le maggiorazioni per lavoro notturno sono applicate per le ore di lavoro svolte dalle ore 23:00 alle ore
6:00 del mattino…” Per quanto attiene la maggiorazione da applicare richiamo inoltre l'art. 124 del
CCNL Turismo che di seguito riporto: “Maggiorazione per lavoro notturno - Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del
25% fatte salve le condizioni di miglior favore.” Per quanto attiene le condizioni di miglior favore, richiamo nuovamente il CCNL il quale prevede una maggiorazione del 60% come straordinario di lavoro notturno e ed una maggiorazione del 30% sullo straordinario diurno. Si applica inoltre la maggiorazione del 10% per il lavoro festivo. Si computano infine n. 20 giorni di riposo non goduto per
6 l'intero periodo e permessi non goduti pari a 104 ore, come da contratto e sempre riferite all' intero periodo”.
A fronte di osservazioni presentate dal CTP, il CTU ribadiva: “Il CTP ha fatto pervenire le osservazioni a mezzo pec in data 24 maggio 2025 e che si allegano alla presente relazione sotto la lettera B) Osservazioni CTP parte ricorrente. Il CTP solleva quanto segue: - Errato computo ed errata valorizzazione delle ore di straordinario/maggiorazione. Il CTP fa una prosopopea circa la quantificazione dello straordinario diurno, tuttavia bastava che controllasse la formula nel foglio excel già anticipata in data 25 marzo u.s. Sostanzialmente ho erroneamente impostato la formula, ho messo il segno + anziché il segno * ovvero dovevo scrivere B7*B16 invece ho scritto B7+B16 da ciò discende una quantificazione minore. Ho pertanto provveduto a correggere la formula, pertanto evidenzio in rosso nell' allegato C) relativo ai ricalcoli peritali, quanto ho modificato a seguito del presente refuso.
- Errata quantificazione della maggiorazione del 10%. Non recepisco quanto osservato in quanto il giorno di riposo è stato quantificato separatamente ed in aggiunta a quanto dovuto unitamente ai permessi non goduti. Specifico che i giorni di riposo non goduti riguardano il periodo dal 16/06/2021 al 30/09/2021 ed il periodo dal 01/05/2022 al 15/07/2022, in quanto si dichiara nel ricorso che il dipendente ha lavorato 6 giorni a settimana nel periodo dal 01/10/2021 al 30/04/2022. Da ciò discende che i giorni di riposo non goduti sono riferiti a due mesi e mezzo nel 2021 e due mesi e mezzo nel 2022 quindi 5 mesi, considerando un mese di 4 settimane i giorni di riposo non goduti sono 20.
Avendo riportato nel conteggio della bozza n. 14 giorni vado a correggere il calcolo evidenziando in rosso la parte modificata. Specifico inoltre che avendo sviluppato il conteggio con le ore effettivamente lavorate ed avendo applicato la percentuale relativa agli straordinari diurni e notturni non è certamente possibile accogliere l' osservazione del CTP sul punto. - Mancata applicazione della maggiorazione del 20% per le festività. Il CTP purtroppo non ha ben osservato il contenuto del foglio di calcolo excel a suo tempo trasmesso in formato editabile e quindi avrebbe potuto riscontrare anche la formula in esso contenuta. Relativamente all'anno 2021 le ore di lavoro festivo sono 36 ovvero: 2 giugno – 15 agosto -1 novembre 2021 e 18 a dicembre con riferimento al 8 dicembre e 25-26 dicembre. A dicembre 2021 riscontro di dover a modificare il dato, perché per un errore di battitura ho indicato 24 anziché 18. Relativamente all'anno 2022 le ore di lavoro festivo sono 36 ovvero – 1 e 6 gennaio – pasqua e pasquetta, 25 aprile e 1 maggio. Per le ore lavorate eccedenti il normale orario di lavoro, ho si applicato la maggiorazione più favorevole, ovvero quella per straordinario. - Errato computo delle ore di straordinario notturno Non recepisco tale osservazione in quanto il calcolo delle ore di straordinario va dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del mattino e pertanto ho applicato il trattamento di maggior favore. Il CTP, che mi ha onorato delle sue 15 pagine di ricalcoli, non ha infine specificato
7 quanto è secondo lui la differenza dovuta, tanto è che nel riepilogo finale non riporta al cuna specificazione in questo senso, anzi lo straordinario è riepilogato sotto un' unica voce e quantificata in
€ 40.994,79. Evidenzio infine che il CTP avrebbe dovuto riscontrare i ricalcoli predisposti in bozza ed evidenziare eventuali refusi, invece ha provveduto a rifare 15 pagine di ricalcoli senza offrire nessun dato riepilogativo onde poter fare un riscontro, specie sulla differenza di computo delle ore di straordinario, pertanto debbo constatare che non è stato di alcuna utilità ai fini della revisione dei calcoli come invece avrebbe dovuto essere. Ad ogni buon conto specifico altresì che le variazioni apportate alla bozza, in sede di revisione dei ricalcoli, sono evidenziate in rosso. *** Riscontro altresì che il CTP ha detratto l'importo di euro 19.400,00 come percepito, invece nel ricorso è riportato l'importo pari ad euro 19.200,00”.
Pertanto, il c.t.u. conclude che: “Sulla base di quanto più sopra esposto, quantifico l'importo da corrispondere al sig. in € 48.691,40”. Parte_1
Il giudice condivide le conclusioni rassegnate e i calcoli svolti dal ctu, compresi i ricalcoli parziali successivi alle osservazioni del CTP, per la quantificazione del dovuto nella somma di € 48.691,40 minore rispetto a quella richiesta in ricorso, specificamente in ragione della diversa prospettazione sulle varie voci di differenze retributive per il 2021 e per il 2022, di permessi non goduti, di giorni di riposo non goduti e del TFR.
Il ricorso va quindi accolto e previa dichiarazione della sussistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e il resistente dal 15.6.21 sino al 15.7.22 la società va condannata alla corresponsione delle differenze retributive come sopra quantificata nonché previa nullità del licenziamento irrogato il
15.7.22 la stessa va condannata a reintegrare il ricorrente e a corrispondergli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto che viene espressamente richiesta dal ricorrente in 5 mensilità dedotto l'aliunde perceptum oltre regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso per l'effetto, previa dichiarazione della sussistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e il resistente dal 15.6.21 sino al 15.7.22 condanna la società resistente alla corresponsione delle differenze retributive quantificate in € 48.691,40; dichiara la nullità del licenziamento irrogato il 15.7.22 e condanna la società convenuta a reintegrare il ricorrente e a corrispondergli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto quantificata in 5 mensilità oltre regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale;
8 Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4629,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a.,
c.p.a.; pone a carico della parte convenuta le spese di ctu liquidate come da separato decreto.
Lucca, 21 settembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 903/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LEUZZI STEFANO Parte_1 ricorrente e
Controparte_1 resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente rappresentava di aver lavorato a far data al 15.06.2021 alle dipendenze della parte resistente che esercita attività di Controparte_1 somministrazione al pubblico di cibi e bevande, venendo licenziato verbalmente in data 15.07.2022.
Deduce di aver prestato l'attività lavorativa con rapporto irregolare presso l'unita locale (doc. 5) sita in
Camaiore, frazione Lido, via C. Colombo 259 e di essersi occupato della preparazione di panini e pietanze da fornire ai clienti della paninoteca con i seguenti orari: periodo 15.06.2021- 30.09.2021 dalle
17.00 alle 08.00 per sette giorni alla settimana;
periodo 01.10.2021-30.04.2022 con l'orario 10.00-
15.30 / 18.00-03.00 per sei giorni alla settimana (con giorno di riposo coincidente con la chiusura infrasettimanale del locale) con orario 17.00-08.00 per sette giorni alla settimana.
Inoltre, affermava di non aver mai goduto di ferie o permessi né percepito la relativa indennità sostituiva;
quanto al trattamento economico parte ricorrente sosteneva di essere stato pagato in contanti con € 1.200 mensili nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo, aprile
2022 ed € 1.800 mensili per i mesi di giugno (€ 900 in quanto ha lavorato metà mese) luglio, agosto settembre 2021 e maggio, giugno luglio 2022 (€ 900 in quanto a luglio è stato licenziato a metà mese) 1 In data 15.07.2022 il ricorrente affermava di essere stato licenziato verbalmente dopo aver chiesto la regolarizzazione della posizione assicurativa e la previsione di un giorno di riposo anche durante il periodo maggio-settembre e di non aver percepito le spettanze di fine rapporto.
Parte ricorrente concludeva chiedendo “1) Voglia l'Ill.mo Giudice all'esito delle risultanze istruttorie, accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato nelle mansioni di aiuto cuoco alle dipendenze della convenuta dal 15.06.2021 e fino alla data del licenziamento del 15.07.2022 con il seguente orario: dal
15.06.2021 al 30.09.2021 ore 17.00 – 08.00 per sette giorni alla settimana;
dal 01.10.2021 al
30.04.2022 orario 10.00-15.30 / 18.00 - 03.00 per sei giorni alla settimana;
dal 01.05.2022 al
15.07.2022 ore 17.00 – 08.00 per sette giorni alla settimana o per il diverso periodo ed il diverso orario risultanti all'esito del giudizio. 2) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la convenuta nelle mansioni di aiuto cuoco da inquadrarsi nel 4 livello ccnl turismo - pubblici esercizi, o per il diverso livello e ccnl applicabile che risulterà all'esito del giudizio, a far data dal 15.06.2021 e fino al
15.07.2022 o dalla diversa data che risulterà all'esito del giudizio e condannare parte convenuta a pagare al ricorrente la somma di € 54.270,82 o la diversa somma che risulterà all'esito del giudizio, previa ammissione di CTU contabile, per il periodo dall'inizio del rapporto di lavoro al licenziamento,
a titolo di differenze retributive in applicazione anche dei dettami dell'art 36 cost. ove la convenuta non applichi il CCNL pubblici esercizi od altro CCNL. 3) Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare che il ricorrente è stato licenziato verbalmente in data 15.07.2022 e per l'effetto dichiarare inefficacie il licenziamento irrogato, od in alternativa dichiarare nullo il licenziamento irrogato in quanto ritorsivo per i motivi esposti in atti, e condannare la società convenuta alla reintegra del ricorrente nelle mansioni e livello ricoperti alla data del licenziamento ai sensi dell'art. 2 d.lgs
23/2015, e come accertati in causa. 4) Sempre per l'effetto Voglia l'Ill.mo giudice adito, altresì, condannare parte convenuta, in persona del titolare e legale rapp.te p.t. al risarcimento del danno subìto da parte ricorrente stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nella misura minima di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto con condanna, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.” 5) Voglia l'ill.mo
Giudice del lavoro adito accogliere le presenti conclusioni con vittoria di spese e compensi professionali”.
Parte resistente, stante la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata contumace.
2 All'esito dell'istruttoria testimoniale ed esperimento della ctu contabile, la causa è stata discussa previa deposito di note scritte da parte ricorrente e decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla parte motivo.
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Innanzitutto, in via preliminare e generale, è da rilevare come parte resistente su cui gravava l'onere di contestazione specifica, è rimasta contumace.
Sulla sussistenza del rapporto di lavoro.
Parte ricorrente chiede che gli venga riconosciuto di aver lavorato alle dipendenze dal resistente come aiuto cuoco e conseguentemente avanza pretese circa differenze retributive da corrispondere in ragione tanto della mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro, con applicazione del contratto Turismo-
Ristorazione – Pubblici Esercizi, inquadramento 4° livello, qualifica aiuto cuoco, quanto di lavoro straordinario e supplementare svolto e non retribuito dal datore di lavoro.
È emerso dagli atti e dall'istruttoria testimoniale la fondatezza della ricostruzione dei fatti come indicati in ricorso, si riportano di seguito le relative dichiarazioni: il teste afferma “Confermo che il ricorrente ha lavorato presso e nei locali della Testimone_1 convenuta, conosciuta come Paninoteca skip Lido, sita in lido di camaiore, dal 15.06.2021 al
30.09.2021 con orario 17.00-08.00 per sette giorni alla settimana, precisando che in alcuni giorni o mesi veniva cambiato l'orario a seconda della necessità della paninoteca e il ricorrente lavorava anche la mattina. Tanto so perché come detto il ricorrente viveva a casa mia e poi atteso che lo stesso non era motorizzato ero io che lo accompagnavo e lo andavo a riprendere da lavoro. Ho cenato in più occasioni presso la paninoteca. Confermo che il ricorrente ha lavorato presso e nei locali della convenuta dal 01.10.2021 al 30.04.2022 con l'orario 10.00-15.30 / 18.00-03.00 per sei giorni alla settimana (con giorno di riposo coincidente con la chiusura infrasettimanale del locale)”; confermo che il ricorrente ha lavorato presso e nei locali della convenuta dal 01.05.2022 al 15.07.2022 con orario 17.00-08.00 per sette giorni alla settimana;
confermo che il ricorrente lavorava nella cucina preparando i panini seguendo il menù predisposto dall'azienda e preparava i cocktail ordinati dai clienti del locale;
preciso che per un breve periodo all'inizio era anche addetto a lavare i piatti”; il teste “Confermo che il ricorrente si occupava di preparare i panini e i cocktail”; Testimone_2 il teste “Io lavoravo con il ricorrente la sera con orario dalle 18 alle 03.00 più o meno;
Testimone_3 non so dire se lui facesse anche la mattina perché io ero presente solo di sera. Un giorno libero a settimana sino a luglio lo avevamo, poteva capitare tuttavia che qualche volta saltasse, la paninoteca era aperta tutti i giorni e noi facevamo a turno. Tuttavia poteva capitare che qualcuno dei dipendenti non venisse e quindi io o il ricorrente saltavamo il giorno libero per sostituire gli assenti. Da maggio
3 in poi l'orario era variabile nel senso che può essere accaduto che alle volte abbiamo iniziato a lavorare alle 17 e terminavamo a volte alle 2, alle 4 altre volte la mattina quando c'era già luce. Il ricorrente si occupava prevalentemente di preparare i panini come da menù, faceva cocktail ma in misura ridotta”
Pertanto, i testi, tra cui colleghi di lavoro del ricorrente, hanno confermato la sussistenza del rapporto di lavoro, come descritta in ricorso in particolare in ordine al periodo dal 15.06.2021 al d 30.09.2021 con orario 17.00-08.00 per sette giorni alla settimana;
periodo dal 01.10.2021 al 30.04.2022 con l'orario
10.00-15.30 / 18.00-03.00 per sei giorni alla settimana (con giorno di riposo coincidente con la chiusura infrasettimanale del locale); periodo dal 01.05.2022 al 15.07.2022 con orario 17.00-08.00 per sette giorni alla settimana.
I testi confermano inoltre che il lavoratore svolgeva le mansioni dedotte in ricorso quali preparazione panini e cocktail con conseguente inquadramento nel 4° livello, qualifica aiuto cuoco del CCNL
Turismo- Ristorazione – Pubblici Esercizi.
Sul licenziamento intimato in forma orale
Il rapporto di lavoro oggetto della presente controversia rientra nell'alveo applicativo del d.lgs. n.
23/2015 che, all'art. 2, espressamente prevede come inefficace il licenziamento intimato in via orale in quanto afferma “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3.
Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del
4 danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68”.
È emerso dagli atti e dall'istruttoria testimoniale la fondatezza della ricostruzione dei fatti come indicati in ricorso, si riportano di seguito le relative dichiarazioni: il teste afferma “confermo che il ricorrente il 15.7.2022 ha chiesto al datore di Testimone_1 lavoro la regolarizzazione contributiva e di godere di ferie e dopo la richiesta il datore di lavoro ha rifiutato ed ha licenziato verbalmente il ricorrente dicendogli di andarsene e di non farsi più vedere”; il teste afferma “Confermo che il ricorrente il 15.7.2022 ha chiesto al datore di lavoro Testimone_2 la regolarizzazione contributiva e di godere di ferie e dopo la richiesta il datore di lavoro ha rifiutato ed ha licenziato verbalmente il ricorrente dicendogli di andarsene e di non farsi più vedere. Nella circostanza sono stato io ad accompagnare il ricorrente a parlare con il titolare che ricordo si chiama credo Io rimasi in macchina ma loro parlarono vicino a me ed assistetti alla CP_1 Pt_2 discussione”,
Ha trovato conferma la circostanza lamentata dal ricorrente di essere stato licenziato oralmente con intento ritorsivo a seguito della richiesta di regolarizzazione del rapporto di lavoro, segnatamente come affermato dal teste che ha accompagnato il ricorrente per confrontarsi con il datore di lavoro Tes_2 avendo direttamente assistito alla discussione all'interno della quale il lavoratore veniva oralmente licenziato e allontanato. Dunque, il licenziamento oggetto della presente controversia deve essere riconosciuto inefficace in quanto intimato in forma orale e con intento ritorsivo.
Risulta pienamente applicabile, pertanto, la tutela di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 con conseguente dichiarazione di inefficacia del licenziamento e di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore con risarcimento del danno pari al numero di mensilità intercorse dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra.
Sulla quantificazione delle differenze retributive.
5 Alla luce del mancato inquadramento all'interno del ccnl di riferimento e della mancata corresponsione delle retribuzioni dovute in ragione di questo e dell'effettivo orario svolto, è stata espletata c.t.u. al fine di valutare le differenze retributive che dovessero essere corrisposte a parte ricorrente.
Il c.t.u. ha svolto le operazioni per cui “Ai fini del calcolo ed in base a quanto reperito in atti, l'orario di lavoro risulta pari a 40 ore settimanali, divisore orario 172 come riportato nel ricorso in base al contatto applicato Turismo- Ristorazione – Pubblici Esercizi, inquadramento 4° livello, qualifica aiuto cuoco. L' arco temporale lavorativo è riferito al periodo che va dal 16/06/2021 al 15/07/2022, ovvero numero 13 mesi pari a 56 settimane lavorative. L' orario lavorativo dedotto dal ricorso risulta il seguente: - periodo 15.06.2021- 30.09.2021 con orario 17.00-08.00 per sette giorni alla settimana, quindi 15 ore giornaliere, straordinario notturno dalle 23.00 alle 06.00 (7 ore giornaliere). - periodo
01.10.2021-30.04.2022 con l'orario 10.00-15.30 / 18.00-03.00 per sei giorni alla settimana (con giorno di riposo coincidente con la chiusura infrasettimanale del locale), quindi 14,50 ore giornaliere, straordinario notturno dalle 23.00 alle ore 03.00 (4 ore giornaliere). - periodo 01.05.2022-15.07.2022 con orario 17.00-08.00 per sette giorni alla settimana, quindi 15 ore giornaliere, straordinario notturno dalle 23.00 alle 06.00 (7 ore giornaliere). Il contratto di lavoro prevede 172 ore lavorative
(normale orario di lavoro),oltre maggiorazioni e straordinari che saranno di seguito dettagliati. Su un orario di lavoro pari a 15 ore giornaliere, avremo un numero di ore lavorate mensilmente pari a 390
(26 gg x15 ore), così suddivise: 172 ore lavoro ordinario, 218 ore lavoro straordinario di cui 182 ore str. Notturno ( 7 ore x 26 gg ) e 36 ore str. Diurno, come residuo. Sull' orario pari a 14,50 ore giornaliere avremo un numero di ore lavorate mensilmente pari a 377 (26 gg x 14,50 ore), così suddivise: 172 ore lavoro ordinario, 205 ore lavoro straordinario di cui 104 ore str. Notturno (4 ore x
26 gg) e 101 ore str. Diurno, come residuo. Per quanto attiene la nozione di lavoro notturno faccio riferimento al CCNL Turismo che all' art. 123 recita: “Lavoratori notturni:
1. Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23:00 e le ore 6:00 del mattino.
2. Per i lavoratori notturni, le maggiorazioni per lavoro notturno sono applicate per le ore di lavoro svolte dalle ore 23:00 alle ore
6:00 del mattino…” Per quanto attiene la maggiorazione da applicare richiamo inoltre l'art. 124 del
CCNL Turismo che di seguito riporto: “Maggiorazione per lavoro notturno - Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del
25% fatte salve le condizioni di miglior favore.” Per quanto attiene le condizioni di miglior favore, richiamo nuovamente il CCNL il quale prevede una maggiorazione del 60% come straordinario di lavoro notturno e ed una maggiorazione del 30% sullo straordinario diurno. Si applica inoltre la maggiorazione del 10% per il lavoro festivo. Si computano infine n. 20 giorni di riposo non goduto per
6 l'intero periodo e permessi non goduti pari a 104 ore, come da contratto e sempre riferite all' intero periodo”.
A fronte di osservazioni presentate dal CTP, il CTU ribadiva: “Il CTP ha fatto pervenire le osservazioni a mezzo pec in data 24 maggio 2025 e che si allegano alla presente relazione sotto la lettera B) Osservazioni CTP parte ricorrente. Il CTP solleva quanto segue: - Errato computo ed errata valorizzazione delle ore di straordinario/maggiorazione. Il CTP fa una prosopopea circa la quantificazione dello straordinario diurno, tuttavia bastava che controllasse la formula nel foglio excel già anticipata in data 25 marzo u.s. Sostanzialmente ho erroneamente impostato la formula, ho messo il segno + anziché il segno * ovvero dovevo scrivere B7*B16 invece ho scritto B7+B16 da ciò discende una quantificazione minore. Ho pertanto provveduto a correggere la formula, pertanto evidenzio in rosso nell' allegato C) relativo ai ricalcoli peritali, quanto ho modificato a seguito del presente refuso.
- Errata quantificazione della maggiorazione del 10%. Non recepisco quanto osservato in quanto il giorno di riposo è stato quantificato separatamente ed in aggiunta a quanto dovuto unitamente ai permessi non goduti. Specifico che i giorni di riposo non goduti riguardano il periodo dal 16/06/2021 al 30/09/2021 ed il periodo dal 01/05/2022 al 15/07/2022, in quanto si dichiara nel ricorso che il dipendente ha lavorato 6 giorni a settimana nel periodo dal 01/10/2021 al 30/04/2022. Da ciò discende che i giorni di riposo non goduti sono riferiti a due mesi e mezzo nel 2021 e due mesi e mezzo nel 2022 quindi 5 mesi, considerando un mese di 4 settimane i giorni di riposo non goduti sono 20.
Avendo riportato nel conteggio della bozza n. 14 giorni vado a correggere il calcolo evidenziando in rosso la parte modificata. Specifico inoltre che avendo sviluppato il conteggio con le ore effettivamente lavorate ed avendo applicato la percentuale relativa agli straordinari diurni e notturni non è certamente possibile accogliere l' osservazione del CTP sul punto. - Mancata applicazione della maggiorazione del 20% per le festività. Il CTP purtroppo non ha ben osservato il contenuto del foglio di calcolo excel a suo tempo trasmesso in formato editabile e quindi avrebbe potuto riscontrare anche la formula in esso contenuta. Relativamente all'anno 2021 le ore di lavoro festivo sono 36 ovvero: 2 giugno – 15 agosto -1 novembre 2021 e 18 a dicembre con riferimento al 8 dicembre e 25-26 dicembre. A dicembre 2021 riscontro di dover a modificare il dato, perché per un errore di battitura ho indicato 24 anziché 18. Relativamente all'anno 2022 le ore di lavoro festivo sono 36 ovvero – 1 e 6 gennaio – pasqua e pasquetta, 25 aprile e 1 maggio. Per le ore lavorate eccedenti il normale orario di lavoro, ho si applicato la maggiorazione più favorevole, ovvero quella per straordinario. - Errato computo delle ore di straordinario notturno Non recepisco tale osservazione in quanto il calcolo delle ore di straordinario va dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del mattino e pertanto ho applicato il trattamento di maggior favore. Il CTP, che mi ha onorato delle sue 15 pagine di ricalcoli, non ha infine specificato
7 quanto è secondo lui la differenza dovuta, tanto è che nel riepilogo finale non riporta al cuna specificazione in questo senso, anzi lo straordinario è riepilogato sotto un' unica voce e quantificata in
€ 40.994,79. Evidenzio infine che il CTP avrebbe dovuto riscontrare i ricalcoli predisposti in bozza ed evidenziare eventuali refusi, invece ha provveduto a rifare 15 pagine di ricalcoli senza offrire nessun dato riepilogativo onde poter fare un riscontro, specie sulla differenza di computo delle ore di straordinario, pertanto debbo constatare che non è stato di alcuna utilità ai fini della revisione dei calcoli come invece avrebbe dovuto essere. Ad ogni buon conto specifico altresì che le variazioni apportate alla bozza, in sede di revisione dei ricalcoli, sono evidenziate in rosso. *** Riscontro altresì che il CTP ha detratto l'importo di euro 19.400,00 come percepito, invece nel ricorso è riportato l'importo pari ad euro 19.200,00”.
Pertanto, il c.t.u. conclude che: “Sulla base di quanto più sopra esposto, quantifico l'importo da corrispondere al sig. in € 48.691,40”. Parte_1
Il giudice condivide le conclusioni rassegnate e i calcoli svolti dal ctu, compresi i ricalcoli parziali successivi alle osservazioni del CTP, per la quantificazione del dovuto nella somma di € 48.691,40 minore rispetto a quella richiesta in ricorso, specificamente in ragione della diversa prospettazione sulle varie voci di differenze retributive per il 2021 e per il 2022, di permessi non goduti, di giorni di riposo non goduti e del TFR.
Il ricorso va quindi accolto e previa dichiarazione della sussistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e il resistente dal 15.6.21 sino al 15.7.22 la società va condannata alla corresponsione delle differenze retributive come sopra quantificata nonché previa nullità del licenziamento irrogato il
15.7.22 la stessa va condannata a reintegrare il ricorrente e a corrispondergli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto che viene espressamente richiesta dal ricorrente in 5 mensilità dedotto l'aliunde perceptum oltre regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso per l'effetto, previa dichiarazione della sussistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e il resistente dal 15.6.21 sino al 15.7.22 condanna la società resistente alla corresponsione delle differenze retributive quantificate in € 48.691,40; dichiara la nullità del licenziamento irrogato il 15.7.22 e condanna la società convenuta a reintegrare il ricorrente e a corrispondergli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto quantificata in 5 mensilità oltre regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale;
8 Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4629,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a.,
c.p.a.; pone a carico della parte convenuta le spese di ctu liquidate come da separato decreto.
Lucca, 21 settembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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