Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/05/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 17 gennaio 2025, iscritta al n. 104 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
NN EL PA, nato a [...] il [...], c.f.
elettivamente domiciliato in Viterbo alla Via I. Garbini n. C.F._1
84 /G presso lo studio dell'avv. Andrea Marinelli, che lo rappresenta e difende per procura in atti
E
RG NA, nata a [...] il [...], c.f.
elettivamente domiciliata in Tarquinia (Vt) alla Via C.F._2
Vitelleschi n. 5 presso lo studio dell'avv. Paolo Pirani, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come dai rispettivi atti introduttivi.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il sig. ON AS NA ha proposto, ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c., ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Siniscola (Nu), parte II, serie B, n. 5), contratto in data 5 agosto 1999 con la sig.ra QU IA.
Al riguardo ha premesso che dalla loro unione sono nati i figli EL, a Viterbo il
16 ottobre 2000, autosufficiente, e TI, a Viterbo l'8 aprile 2006, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
che sono separati per effetto della sentenza n. 1070/2023 emessa dal Tribunale di Viterbo in data 27 ottobre 2023; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Ha quindi richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
l'esclusione di qualsiasi suo obbligo di corrispondere alla ex moglie un assegno divorzile, attesa l'indipendenza economica della stessa, la previsione del suo impegno di far fronte alle spese straordinarie nell'interesse del figlio TI, con lui stabilmente convivente.
Si è costituita la resistente, dichiarando di non opporsi alla domanda di divorzio e di aderire alle ulteriori richieste di controparte.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre alle richieste delle parti.
Espletati gli incombenti istruttori, all'udienza presidenziale le parti hanno dichiarato di voler definire concordemente il procedimento alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Blera (VT) alla Via G. Marconi snc di proprietà del ricorrente verrà assegnata invia definitiva ed esclusiva al medesimo dove egli vivrà unitamente ai figli EL e TI, oggi entrambi maggiorenni, avendo tempo la resistente lasciato spontaneamente la stessa per altra abitazione, fermo restante diritto di quest'ultima di ritirare i propri beni tutti già inscatolati e depositati nel sottostante garage e parte ancora nell'appartamento entro congruo termine di giorni pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
30 a decorrere dalla celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti.
3. Dichiarare signor AN ON AS tenuto a fronte del 100% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse del figlio TI facendo richiamo per la qualificazione delle stesse a quelle indicate e contenute nel protocollo reso dal
Tribunale di Viterbo oltre a quelle necessarie per la frequentazione del liceo “L.
Einaudi” in Viterbo nonché quelle relative alla prosecuzione della carriera calcistica di quest'ultimo attualmente in forza presso la società sportiva professionistica
“Viterbo calcio”.
4. Accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti di legge necessari per la configurazione dell'assegno di divorzio in favore delle parti, stante la loro indipendenza economica ed autonomia reddituale”.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli. Va tuttavia osservato che la condizione n. 2 è superflua, atteso che l'assegnazione della casa coniugale non va disposta in questa sede in mancanza di figli minori, ma resta regolata dai titoli proprietari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione della definizione concordata della controversia.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Siniscola
(Nu) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi ON AS NA e QU IA alle condizioni indicate in motivazione;
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4