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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2391/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Boccetti Parte_1
-ricorrente-
contro
, IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria
Elena Burgello
-resistente-
avente ad oggetto: ricostruzione carriera personale docente;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente, docente di scuola media per l'insegnamento di educazione artistica (classe di concorso A028), agisce per chiedere il
Pag. 1 a 10 riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo prestati a favore del CP_1
resistente, ai fini della ricostruzione della carriera.
A tal fine, espone di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del con decorrenza giuridica dal 01/09/2008; di aver prestato Controparte_1
servizio alle dipendenze dello stesso , in virtù di reiterati contratti a tempo CP_1 determinato (dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2007/2008); di essersi vista riconoscere, in sede di ricostruzione di carriera ed in applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, integralmente i primi quattro anni di servizio, con riconoscimento di due terzi a fini giuridici ed economici e del restante terzo a soli fini economici (cfr. decreto di ricostruzione di carriera allegati in atti).
2. Parte resistente eccepisce l'infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.
3. La domanda è fondata nei termini che seguono.
4. L'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 prevede che al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
Detta disposizione deve essere letta unitamente a quella recata dall'art. 489 d.lgs. cit., secondo la quale, ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
A sua volta, l'art. 11, comma 14, l. n. 124/1999 stabilisce che il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno
Pag. 2 a 10 scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Sull'interpretazione della normativa richiamata e sulla esatta portata dei principi e delle regole che governano la materia del riconoscimento del servizio preruolo, sono intervenute sia la giurisprudenza europea, sia quella nazionale.
La prima, in particolare, si è occupata della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo indeterminato ed ha avuto modo di affermare che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura
Pag. 3 a 10 pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti Persona_2
pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere"
(Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
Con specifico riferimento alla questione relativa alla compatibilità dell'art. 485
d.lgs. n. 297/1994 col diritto dell'Unione Europea, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi" (sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, Motter).
Pag. 4 a 10 La giurisprudenza nazionale (in particolare, Cass. n. 31149/2019), intervenuta a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, ha evidenziato che, al fine di vagliare la compatibilità del richiamato art. 485 d.lgs. n. 297/1994 col diritto europeo, è necessario operare una verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni
"alla rovescia" in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
Più nello specifico, la Cassazione ha precisato che “L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se
l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato
l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può
Pag. 5 a 10 fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art.
485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perchè il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto
a tempo indeterminato, perchè l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva
Pag. 6 a 10 dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56). Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U.
e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perchè la disapplicazione non può essere parziale nè può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile”
(Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31149).
Applicando i predetti principi al caso di specie, dall'esame delle certificazioni di servizio e dei decreti di ricostruzione di carriera versati in atti, emerge che l'odierna ricorrente ha effettivamente lavorato per istituzioni scolastiche statali, in virtù di contratti a tempo determinato, per anni 6 e giorni 16 (ossia, per 2.206 giorni – cfr. certificati di servizio: 148 giorni nell'a.s. 2000/2001, 266 giorni nell'a.s.
2001/2002, 270 giorni nell'a.s. 2002/2003, 300 giorni nell'a.s. 2003/2004, 292 giorni nell'a.s. 2004/2005, 300 giorni nell'a.s. 2005/2006, 330 giorni nell'a.s.
2006/2007 e 300 giorni nell'a.s. 2007/2008); mentre le è stata riconosciuta una anzianità di pre-ruolo, a fini giuridici ed economici, pari ad anni 6 (cfr. decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 50 del 25.1.2011).
Facendo, pertanto, applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, dai quali non v'è ragione di discostarsi, la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'anzianità effettiva di servizio pre-ruolo, anziché quella riconosciuta con decreto, e il convenuto va condannato al riconoscimento dell'anzianità CP_1
effettiva appena indicata.
Cont Il deve essere, altresì, condannato a corrispondere alla stessa le differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta.
Pag. 7 a 10 Al riguardo, deve essere evidenziato che, per effetto dell'omesso riconoscimento per intero del servizio prestato in posizione di pre-ruolo, l'odierna ricorrente ha evidentemente ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quanto spettante, avendo l'amministrazione riconosciuto sempre in “ritardo” il corretto inquadramento contrattuale. Sotto questo profilo, deve essere evidenziato che il
CCNL relativo al personale del Comparto Scuola, sottoscritto in data 19.07.2011, ha previsto una rimodulazione delle posizioni stipendiali per i dipendenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2011, prevedendo 6 fasce stipendiali
(0-8 anni, 9-14 anni, 15-20 anni, 21-27 anni, 28-34 anni, 35 anni-fino alla pensione).
Orbene, in virtù della completa valorizzazione del servizio pre-ruolo prestato, la docente (la quale, alla data di immissione in ruolo – 1/9/2008, è stata collocata nella fascia 0-8 anni), in ragione del riconoscimento della superiore anzianità di pre-ruolo di anni 6 e giorni 16, avrebbe dovuto transitare nella fascia stipendiale successiva
(9-14 anni) dal 01/09/2010 al 31/08/2015; nella fascia stipendiale 15-20 anni dal
01/09/2015 al 31/08/2020; nella fascia stipendiale 21-27 anni dal 01/09/2020 al
31/08/2026.
Le differenze retributive da accordare, inoltre, devono essere contenute nei limiti della prescrizione quinquennale (e, dunque, per il periodo 01/01/2019 – 30/9/2023).
Dagli atti di causa, infatti, emerge che parte ricorrente ha interrotto la prescrizione soltanto con la notifica del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio (avvenuta in data 1/1/2024).
Non trova, invece, applicazione al caso di specie il termine di prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera, atteso che l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di
Pag. 8 a 10 disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Tribunale Trapani, sez. lav., 30/10/2020, n.
448 e giurisprudenza ivi richiamata).
5. Per ciò che concerne il quantum debeatur, sulla scorta del conteggio prodotto da parte ricorrente e non specificamente contestato da parte resistente, alla ricorrente compete l'importo di € 14.345,19, a titolo di differenze retributive, ottenuto sottraendo dalla somma complessivamente rivendicata (€ 17.604,88)
l'ammontare del differenziale calcolato per l'anno 2018, coperto da prescrizione (€
3.259,69).
Deve essere, inoltre, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
6. La domanda deve essere, dunque, accolta nei termini appena esposti.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 14.345,19, in base all'art. 5 DM n.
55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e dei minimi tariffari, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente, in CP_1
persona del l.r.p.t.: 1) a procedere al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'integrale anzianità di servizio maturata, prima dell'immissione in ruolo, dalla parte ricorrente, nonché al collocamento della stessa
Pag. 9 a 10 nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
2) al pagamento delle conseguenti differenze retributive, quantificate in € 14.345,19, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.109,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 09/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 10 a 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2391/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Boccetti Parte_1
-ricorrente-
contro
, IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria
Elena Burgello
-resistente-
avente ad oggetto: ricostruzione carriera personale docente;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente, docente di scuola media per l'insegnamento di educazione artistica (classe di concorso A028), agisce per chiedere il
Pag. 1 a 10 riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo prestati a favore del CP_1
resistente, ai fini della ricostruzione della carriera.
A tal fine, espone di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del con decorrenza giuridica dal 01/09/2008; di aver prestato Controparte_1
servizio alle dipendenze dello stesso , in virtù di reiterati contratti a tempo CP_1 determinato (dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2007/2008); di essersi vista riconoscere, in sede di ricostruzione di carriera ed in applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, integralmente i primi quattro anni di servizio, con riconoscimento di due terzi a fini giuridici ed economici e del restante terzo a soli fini economici (cfr. decreto di ricostruzione di carriera allegati in atti).
2. Parte resistente eccepisce l'infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.
3. La domanda è fondata nei termini che seguono.
4. L'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 prevede che al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
Detta disposizione deve essere letta unitamente a quella recata dall'art. 489 d.lgs. cit., secondo la quale, ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
A sua volta, l'art. 11, comma 14, l. n. 124/1999 stabilisce che il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno
Pag. 2 a 10 scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Sull'interpretazione della normativa richiamata e sulla esatta portata dei principi e delle regole che governano la materia del riconoscimento del servizio preruolo, sono intervenute sia la giurisprudenza europea, sia quella nazionale.
La prima, in particolare, si è occupata della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo indeterminato ed ha avuto modo di affermare che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura
Pag. 3 a 10 pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti Persona_2
pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere"
(Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
Con specifico riferimento alla questione relativa alla compatibilità dell'art. 485
d.lgs. n. 297/1994 col diritto dell'Unione Europea, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi" (sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, Motter).
Pag. 4 a 10 La giurisprudenza nazionale (in particolare, Cass. n. 31149/2019), intervenuta a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, ha evidenziato che, al fine di vagliare la compatibilità del richiamato art. 485 d.lgs. n. 297/1994 col diritto europeo, è necessario operare una verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni
"alla rovescia" in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
Più nello specifico, la Cassazione ha precisato che “L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se
l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato
l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può
Pag. 5 a 10 fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art.
485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perchè il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto
a tempo indeterminato, perchè l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva
Pag. 6 a 10 dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56). Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U.
e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perchè la disapplicazione non può essere parziale nè può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile”
(Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31149).
Applicando i predetti principi al caso di specie, dall'esame delle certificazioni di servizio e dei decreti di ricostruzione di carriera versati in atti, emerge che l'odierna ricorrente ha effettivamente lavorato per istituzioni scolastiche statali, in virtù di contratti a tempo determinato, per anni 6 e giorni 16 (ossia, per 2.206 giorni – cfr. certificati di servizio: 148 giorni nell'a.s. 2000/2001, 266 giorni nell'a.s.
2001/2002, 270 giorni nell'a.s. 2002/2003, 300 giorni nell'a.s. 2003/2004, 292 giorni nell'a.s. 2004/2005, 300 giorni nell'a.s. 2005/2006, 330 giorni nell'a.s.
2006/2007 e 300 giorni nell'a.s. 2007/2008); mentre le è stata riconosciuta una anzianità di pre-ruolo, a fini giuridici ed economici, pari ad anni 6 (cfr. decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 50 del 25.1.2011).
Facendo, pertanto, applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, dai quali non v'è ragione di discostarsi, la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'anzianità effettiva di servizio pre-ruolo, anziché quella riconosciuta con decreto, e il convenuto va condannato al riconoscimento dell'anzianità CP_1
effettiva appena indicata.
Cont Il deve essere, altresì, condannato a corrispondere alla stessa le differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta.
Pag. 7 a 10 Al riguardo, deve essere evidenziato che, per effetto dell'omesso riconoscimento per intero del servizio prestato in posizione di pre-ruolo, l'odierna ricorrente ha evidentemente ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quanto spettante, avendo l'amministrazione riconosciuto sempre in “ritardo” il corretto inquadramento contrattuale. Sotto questo profilo, deve essere evidenziato che il
CCNL relativo al personale del Comparto Scuola, sottoscritto in data 19.07.2011, ha previsto una rimodulazione delle posizioni stipendiali per i dipendenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2011, prevedendo 6 fasce stipendiali
(0-8 anni, 9-14 anni, 15-20 anni, 21-27 anni, 28-34 anni, 35 anni-fino alla pensione).
Orbene, in virtù della completa valorizzazione del servizio pre-ruolo prestato, la docente (la quale, alla data di immissione in ruolo – 1/9/2008, è stata collocata nella fascia 0-8 anni), in ragione del riconoscimento della superiore anzianità di pre-ruolo di anni 6 e giorni 16, avrebbe dovuto transitare nella fascia stipendiale successiva
(9-14 anni) dal 01/09/2010 al 31/08/2015; nella fascia stipendiale 15-20 anni dal
01/09/2015 al 31/08/2020; nella fascia stipendiale 21-27 anni dal 01/09/2020 al
31/08/2026.
Le differenze retributive da accordare, inoltre, devono essere contenute nei limiti della prescrizione quinquennale (e, dunque, per il periodo 01/01/2019 – 30/9/2023).
Dagli atti di causa, infatti, emerge che parte ricorrente ha interrotto la prescrizione soltanto con la notifica del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio (avvenuta in data 1/1/2024).
Non trova, invece, applicazione al caso di specie il termine di prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera, atteso che l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di
Pag. 8 a 10 disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Tribunale Trapani, sez. lav., 30/10/2020, n.
448 e giurisprudenza ivi richiamata).
5. Per ciò che concerne il quantum debeatur, sulla scorta del conteggio prodotto da parte ricorrente e non specificamente contestato da parte resistente, alla ricorrente compete l'importo di € 14.345,19, a titolo di differenze retributive, ottenuto sottraendo dalla somma complessivamente rivendicata (€ 17.604,88)
l'ammontare del differenziale calcolato per l'anno 2018, coperto da prescrizione (€
3.259,69).
Deve essere, inoltre, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
6. La domanda deve essere, dunque, accolta nei termini appena esposti.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 14.345,19, in base all'art. 5 DM n.
55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e dei minimi tariffari, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente, in CP_1
persona del l.r.p.t.: 1) a procedere al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'integrale anzianità di servizio maturata, prima dell'immissione in ruolo, dalla parte ricorrente, nonché al collocamento della stessa
Pag. 9 a 10 nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
2) al pagamento delle conseguenti differenze retributive, quantificate in € 14.345,19, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.109,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 09/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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