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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3349/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3349/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Salvemini, presso il cui studio in Milano P.zza
Bertarelli n. 1 è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in calce al ricorso
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Alessandra Majorana, presso il cui studio in Varese Viale Aguggiari n. 8 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e
(C.F. ), nato ad [...] Controparte_2 C.F._2
il 06.04.1965, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Montoro del foro di Roma, presso il cui studio in Roma in Viale Angelico n. 38 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da fogli depositati telematicamente in data 1 ottobre 2024):
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, disattesa ogni istanza ed eccezione, documentazione e difesa ex adverso dedotta,
1 NEL MERITO - accertare e dichiarare che il danno subito dall'attore è riconducibile alla condotta / responsabilità della struttura sanitaria e dei medici che hanno operato e avuto in cura
l'attore e del medico che ha effettuato le infiltrazioni e per l'effetto condannare i convenuti Dott.
e CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentate pro
[...] tempore in via solidale al risarcimento di tutti i danni materiali patrimoniali e non subiti e subendi dall'attore Sig. per le causali di cui in narrativa e ammontanti a Parte_1 complessi €. €131.001,20 a titolo di danno non patrimoniale oltre ad €6.000,00 a titolo di spese per futuro intervento di sbrigliamento e correzione cicatrici oltre €.
2.793.75 a titolo ulteriore temporanea a seguito del preventivato intervento di sbrigliamento e correzione cicatrici o quella maggior o minor somma che parrà di giustizia oltread € 11.183,17 per le spese mediche riconosciute e compensi al CTU oltre ad € 56.200,00 a titolo di danno patrimoniale e perdita di chance o quella maggior o minor somma che parrà di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa oltre al danno estetico che si chiede venga liquidato in via equitativa o, in subordine, liquidato a mezzo personalizzazione massima dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, o in quella maggior o minor diversa somma che verrà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno subito e subendo dall'attore a seguito dei fatti di cui è causa ed emerso nel presente procedimento, tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Oltre al pagamento di una somma non inferiore ad € 23.600,00 a titolo di danno per mancato consenso informato o quella maggior o minor somma che parrà di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa a carico al Dr . CP_2
Con vittoria di spese e compensi di causa.
SEMPRE NEL MERITO: Rigettarsi integralmente ogni domanda ex adverso avanzata anche nei confronti dell'attore sig. perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di Parte_1 spese e compensi di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi i capitoli di prova non ammessi coi testi indicati e sui capitoli già ammessi si chiede che vengano sentiti i testi non ammessi.
Ci si oppone agli avversi ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. se reiterati in quanto superflui per
i motivi specificati in atti e da intendersi integralmente richiamati. In particolare le avverse richieste di produzione ex art 210 cpc, inerenti l'attività dell'attore nel campo dell'edilizia e la sua posizione lavorativa e la certificazione unica da lavoro autonomo e dipendente in quanto esulano dal presente giudizio e sono del tutto ininfluenti, non essendo stata avanzata alcuna richiesta di danni connessa in qualche modo a detta attività. Nonché la richiesta ex art 210 cpc inerente i presunti rimborsi assicurativi mai ottenuti: sul punto si è già prodotta documentazione attestante il rigetto della richiesta di risarcimento in quanto evento non coperto dall'Assicurazione della (doc. 29 missiva di rigetto del risarcimento datata 6.8.2020 CP_4 di Marsh Risk).
In caso di reiterazione delle avverse istanze istruttorie di prova testimoniale ci si oppone per i motivi già indicati in atti nonché essendo i fatti documentalmente smentiti ed tutti testi
2 inammissibili ex art 246 cpc in quanto incapaci a testimoniare ed in conflitto di interessi chene preclude l'escussione risultando il loro operato sub judice essendosi occupati dell'attore.
In caso di ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria ed a controprova come specificato nella memoria ex art 183 cpc n. 3 con il teste – Teste: e si deduce a CP_5 controprova il seguente capitolo già dedotto come capitolo 8) in memoria n. 2:
▪Vero che il giorno 13.05.2019 in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso di il Sig. CP_3 riferì al medico del Pronto Soccorso che il giorno precedente 12/05/2022 il Parte_1 medico incaricato dalla società sportiva di appartenenza gli aveva effettuato quattro infiltrazioni di antidolorifico e cortisone come da provette lo stesso ricorrente consegnò al medico in visione
e di cui alle foto che mi si rammostrano (doc. 16) indicando i punti delle infiltrazioni;
Teste:
residente in [...] in Ranco (VA); CP_5
Ci si oppone alla, se reiterata, richiesta di rinnovo della consulenza e risultando completa ed esaustiva la relazione redatta nel procedimento ex art. 696 bis cpc ed acquisito in causa da confermarsi, in caso di ammissione si chiede che il quesito venga formulato sulla base di quello formulato in sede di ricorso ex art 696 bis e/o quello formulato dall'osservatorio della giustizia di Milano anno 2024.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per parte convenuta Controparte_1
come da fogli depositati telematicamente in data 7 ottobre 2024)
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
= Rigettare integralmente le domande avversarie tutte, con qualunque statuizione, perché infondate in fatto ed in diritto.
In stretto subordine = nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attore accertare che l'evento si è verificato per il concorso del fatto colposo del sig. Pt_1
e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto.
[...]
In ulteriore subordine
= nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attore accertare che l'evento si è verificato per esclusivi fatto e colpa del convenuto e, per CP_2
l'effetto, determinare una diminuzione della responsabilità dell' proporzionata al grado CP_6 di contribuzione della condotta posta in essere da parte del dott. al verificarsi CP_2 dell'evento
In via istruttoria:
Azienda Socio insiste per l'istanza di modifica Controparte_1 dell'ordinanza in data 11 aprile 2024 depositata in data 21 maggio 2024. L'eccezione di incapacità a testimoniare ex adverso formulata è infondata.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, infatti, "l'interesse che da luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in
3 causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile" (Così ex plurimis Cass., Sez. 3, sentenza n. 2075 del 29/01/2013).
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Più in generale in via istruttoria la convenuta chiede venga modificata Controparte_3
l'ordinanza in data 11 aprile 2024 ed insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova non accolti, dedotti con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. e segnatamente
L'esperita CTU è affetta da APORIE E VISTOSE Parte_2 Parte_3
, ragione per cui codesta difesa insta per la rinnovazione della CTU ex art. 698
[...] comma 2° c.p.c.
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SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. al sig. Parte_1
l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione inerente il risarcimento del danno ottenuto da parte dell'assicurazione (sia l'assicurazione correlata alla sua attività di atleta che eventuali assicurazioni private) a copertura dell'infortunio avvenuto in occasione della caduta nel corso della gara agonistica di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. al sig. Parte_1
l'esibizione della documentazione attestante la posizione lavorativa dello stesso ed in particolare da quale data risulta assunto alle dipendenze dell'impresa edile del padre Si chiede che L'Ecc.mo Giudice adito voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. al sig. Parte_1
l'esibizione della certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo nonché da quale data le anzidette certificazioni vengono dallo stesso presentate
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Si chiede l'ammissione di sui seguenti capitoli Controparte_7
A)Vero che in data 13 maggio 2019 ad ore 18,45 come risultante dal documento che mi si rammostra (doc. 3 ASST) il sig. giungeva in Pronto Soccorso presso l'Ospedale di Parte_1
CP_3 riferendo di avere subito un trauma al polso destro riportato durante una gara di motocross il giorno 11 maggio 2019 affermando di avere eseguito in loco, il giorno del sinistro, una radiografia della mano che evidenziava assenza di lesioni
B)Vero che in data 13 maggio 2019 come risultante dal documento che mi si rammostra (doc. 3
ASST) il sig. veniva visitato dalla Dott.ssa la quale, Parte_1 Persona_1 riscontrando assenza di deficit vascolo-nervosi, programmava ulteriore rx mano e polso, risultata negativa per fratture.
C)Vero che in data 13 maggio 2019 come risultante dal documento che mi si rammostra (doc. 3
ASST) sulla mano del sig. veniva posizionata stecca gessata e veniva Parte_1 programmata per il giorno successivo visita ortopedica con prognosi di giorni 10.
A teste sui capitoli da A) a C) si indica
A teste si indica Dott. c/o presidio Persona_1 CP_3 CP_1 CP_3
4 D)Vero che come risultante dal documento che mi si rammostra (doc. 3 ASST) il giorno 14 maggio 2019 il sig. veniva sottoposto a visita ortopedica con prescrizione di Parte_1 terapia antibiotica ed antinfiammatoria.
A teste sul capitolo D) si indica
Dott. c/o presidio Persona_1 Controparte_3 CP_3
Dott. c/o presidio Persona_2 Controparte_3 CP_3
E)Vero che in data 16 maggio 2019 come risultante dal documento che mi si rammostra (doc.
2 ASST pag. 31 ) il sig. veniva sottoposto a Risonanza Magnetica Nucelare per Parte_1 sospetta frattura scafoide carpale, in seguito risultata negativa per lesioni.
F)Vero che il giorno 17 maggio 2019 come risultante dal documento che mi si rammostra (doc. 4
ASST) il sig. si presentava in Pronto soccorso e veniva valutato dalla Dottoressa Parte_1 per un principio di tumefazione della mano. Persona_3
G)Vero che il giorno 17 maggio 2019 come risultante dal documento che mi si rammostra (doc.
4 nonché pagina 31 stesso documento) il sig. per la prima volta riferiva di CP_3 Parte_1 essere stato sottoposto, il giorno 11 maggio 2019, sul luogo del sinistro, ad infiltrazioni alla mano da parte del Dott. ma di essere sprovvisto di documentazione CP_2
H)Vero che il giorno 17 maggio 2019 come risultante dal documento che mi si rammostra (doc.
4 ) la dott.ssa come da indicazione dell'ortopedico Dott. CP_3 Persona_3
, prescriveva “arto sollevato, valva per altri 6 – 7 gg, ghiaccio, Persona_4 amoxicillina 1 gr per 3 volte al dì per 8gg, ibuprofene 600 mg per 2 volte al dì per 5 giorni con prognosi di 8 gg.”
A teste sui capitoli da E) a H) si indica
Dott.ssa presso presidio Persona_3 Controparte_3 CP_3
Dott c/o presidio Persona_4 Controparte_3 CP_3
Dott. c/o presidio I) Persona_2 CP_3 CP_1 CP_3
Vero che come risultante dal documento che mi si rammostra (doc. 2 pag. 3 nonché pag. 9 fascicolo ASST) il giorno 18 maggio 2019 ad ore 18,46 il sig. tornava in Pronto Parte_1
Soccorso per dolore alla mano ed iperpiressia.
J)Vero che il giorno 18 maggio 2019 la dottoressa contattava il collega Persona_1 ortopedico reperibile che prescriveva il ricovero del sig. in chirurgia ortopedica e Parte_1 prosecuzione della terapia con unasyn 3gr evx3/die che iniziava in pronto soccorso.
K)Vero che in data 19 maggio 2019 come da documento che mi si rammostra ( cfr doc. 2 CP_3 pag. 31 ) il sig. veniva rivalutato e si poneva indicazione a valutazione c/o Parte_1 chirurgia della mano in urgenza per prosecuzione delle cure ed eventuale intervento.
L)Vero che in data 19 maggio 2019 come da documento che mi si rammostra ( cfr doc. 2 CP_3 pag. 11- 12 e 31 ) ad ore 11,00 veniva contattato l'infettivologo e si procedeva a contattare il centro di chirurgia della mano di Legnano per sottoporre il sig. ad intervento Parte_1
A testi sui capitoli da I) a L) si indica
Dott. c/o presidio Persona_2 Controparte_3 CP_3
Dott. c/o presidio ”. Persona_1 CP_3 CP_1 CP_3
5 Per parte convenuta TT. (come da comparsa di costituzione e CP_2
risposta del 4 marzo 2024)
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
a) in via principale e nel merito, rigettare la domanda attorea, stante la sua completa infondatezza in fatto ed in diritto;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, operare un adeguato ridimensionamento in termini del quantum di risarcimento, stante la manifesta loro sproporzione rispetto ai fatti denunziati in ricorso.
Con vittoria di spese ed onorari.”.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio il TT. Parte_1
e l' chiedendo la condanna degli stessi al CP_2 Controparte_3
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della condotta negligente dei medici che lo avevano curato successivamente all'infortunio dallo stesso subito in data 11 maggio 2019 nel corso di una gara del Campionato Mondiale di Motocross in Mantova.
Allegava il ricorrente: - che l'11 maggio 2019, durante le qualificazioni a una gara del
Campionato Mondiale di Motocross in Mantova, era caduto riportando un trauma contusivo/distorsivo al segmento mano/polso di destra;
- che al momento dell'infortunio era posizionato al terzo posto della Classifica Italiana con licenza internazionale;
- che il team manager aveva chiamato il dott. affinchè lo stesso eseguisse delle infiltrazioni CP_2
alla mano per permettergli di gareggiare;
- che le infiltrazioni erano state eseguite dal dott. sotto un tendone non sterilizzato e senza la comunicazione di alcuna CP_2
informazione dei possibili effetti collaterali;
- che il dott. gli aveva consegnato le CP_2
fiale vuote;
- che non era comunque riuscito a gareggiare nonostante le infiltrazioni e il 13 maggio 2019, a causa del dolore, si era recato al P.S. del , dove Controparte_3
era stata sottoposto a controllo radiologico risultato negativo per fratture;
- che in tale occasione aveva riferito al medico del Pronto Soccorso quanto eseguito dal dott. e aveva CP_2
altresì consegnato in visione a tale medico le provette utilizzate, ma nulla era stato annotato sul verbale del P.S. e sulla cartella clinica;
- che i segni delle infiltrazioni erano comunque visibili sulla sua mano;
- che in data 15 e 16 maggio 2019 aveva avuto febbre alta a 39° e 40° e si era, pertanto, recato in data 17 maggio 2019 al Pronto Soccorso dell' di dove era CP_6 CP_3
stato visitato da uno specialista ortopedico che gli aveva prescritto una terapia antibiotica,
6 riscontrando un'infezione alla mano destra in conseguenza del trauma subito;
- in data 18 maggio
2019 si era nuovamente recato in Pronto Soccorso a causa di un ulteriore peggioramento e aveva chiesto espressamente di essere sottoposto ad alcuni esami (tra cui quelli del sangue), a seguito dei quali era stato ricoverato;
- il 19 maggio 2019 gli era stata diagnosticata la “sindrome compartimentale in fascite settica mano destra” ed era stato trasferito presso l'Ospedale di Lodi per essere operato;
- che era stato ricoverato per n. 21 giorni, durante i quali era stato sottoposto a n. 5 interventi chirurgici;
- che la consulenza tecnica stragiudiziale di parte, nonché quella svolta nel corso del procedimento di istruzione preventiva da lui introdotto avevano accertato la responsabilità concorrente del dott. e dei sanitari dell' CP_2 Controparte_3
nella causazione dei danni subiti;
- che, in particolare, il dott. aveva causato CP_2
l'infezione praticando delle inutili infiltrazioni senza le dovute precauzioni, mentre i medici dell' non avevano tempestivamente diagnosticato l'infezione; - che aveva Controparte_3
subito sia danni non patrimoniali dovuti all'invalidità temporanea e permanente subita, che danni patrimoniali consistenti nelle spese sanitarie e nella perdita delle occasioni di guadagno.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 3 marzo 2023, si costituiva la struttura sanitaria convenuta, contestando quanto dedotto dal ricorrente e Controparte_3
chiedendo, nel merito, in via principale, il rigetto delle domande dallo stesso formulate, perché infondate in fatto e in diritto, in via subordinata, l'accertamento del contributo causale colposo del danneggiato nella causazione dei danni e conseguentemente la riduzione del proprio grado di responsabilità. La struttura convenuta chiedeva, inoltre, di rinnovare la ctu svolta in seno al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., svolto ante causam, nonché di ordinare l'esibizione della documentazione ritenuta rilevante, relativa ad eventuali indennizzi percepiti dal ricorrente, nonché all'attività lavorativa dallo stesso svolta.
Allegava l' - che la circostanza che il paziente avesse riferito ai Controparte_3 medici del PS al momento del primo accesso l'esecuzione delle infiltrazioni alla mano da parte del dott. mostrando contestualmente le fiale vuote, e che i sanitari avessero CP_2
omesso di indicare nel verbale tale fatto era stata allegata solo con il ricorso;
- che, al contrario, il paziente aveva riferito delle infiltrazioni solo a distanza di quattro giorni dall'evento e senza indicare quali sostanze erano state iniettate;
- che i consulenti nominati in seno al procedimento di istruzione preventiva non avevano adeguatamente risposto alle osservazioni svolte dai propri consulenti e, in particolare: i) non avevano considerato il fatto che il paziente aveva informato i
7 medici delle infiltrazioni solo dopo oltre quattro giorni dall'esecuzione delle stesse;
ii) non avevano considerato che la prestazione diagnostica di cui veniva contestata la tardività doveva ritenersi di particolare difficoltà; iii) non avevano correttamente valutato, secondo un giudizio ex ante, la condotta dei medici della struttura;
iv) avevano erroneamente escluso una responsabilità esclusiva del dott. - che il ricorrente non aveva riferito di eventuali indennizzi CP_2
percepiti; - che il quantum di danni di cui il ricorrente chiedeva il risarcimento doveva ritenersi non giustificato.
1.3 Nessuno si costituiva per il dott. che veniva, pertanto, dichiarato contumace, CP_2
attesa la regolarità della notifica.
Celebrata la prima udienza, con ordinanza del 23 maggio 2023 veniva disposta la conversione del rito da sommario a ordinario, anche in ragione della complessità delle questioni giuridiche da trattare.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza dell'1 dicembre 2023 veniva disposta unicamente l'istruttoria orale (esame testi e interrogatorio formale del medico convenuto), non essendo stati ritenuti necessari né la rinnovazione della consulenza d'ufficio, né gli ordini di esibizione richiesti dalla struttura convenuta.
Il dott. non si presentava per rispondere all'interpello, ma si costituiva con CP_2
comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 4 marzo 2024, chiedendo il rigetto delle domande articolate dall'attore perché infondate in fatto e in diritto.
Allegava, in particolare, il convenuto che l'attore aveva tenuto una condotta gravemente colposa avendo omesso di comunicare ai medici del Pronto Soccorso delle infiltrazioni eseguite sulla sua mano sino al 17 maggio 2019.
Esaurita l'istruttoria orale, con ordinanza dell'11 aprile 2024, a parziale modifica dell'ordinanza dell'1 dicembre 2023, veniva ammesso un ulteriore capitolo di prova.
Sentito il teste, con ordinanza del 16 luglio 2024 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 8 ottobre 2024.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni
Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dagli attori e dai convenuti, si ritiene di dover ribadire le valutazioni già espresse dal
8 precedente Giudice con l'ordinanza dell'1 dicembre 2023, confermate con l'ordinanza del 16 luglio 2024, anche in ragione del fatto che si hanno a disposizione sufficienti elementi per assumere la decisione alla luce della documentazione in atti, delle risultanze della c.t.u., dell'istruttoria orale espletata, nonchè delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. La responsabilità del dott. e della struttura convenuta CP_2 [...]
an debeatur) CP_3
3.1 L'attore ha chiesto di accertare la responsabilità del medico e della struttura convenuta nella causazione delle lesioni subite e, conseguentemente, condannarli al risarcimento dei danni patrimoniali e non.
In particolare, l'attore ha allegato che le inadeguate e mal eseguite infiltrazioni alla mano che aveva subito il trauma da parte del dott. immediatamente dopo l'incidente, CP_2 avevano causato l'infezione alla mano, poi complicatasi a causa della sindrome compartimentale,
e che il ritardo diagnostico e, conseguentemente, terapeutico da parte dei medici del
[...]
aveva causato una lesione permanente alla propria integrità psicofisica, da Controparte_3
quantificarsi in misura pari al 20%, alla quale dovevano aggiungersi 140 giorni di invalidità temporanea (anche futura).
3.2 Ritiene il Tribunale che all'esito del giudizio risulti provata l'incidenza causale delle condotte tenute dal dott. e dai sanitari della struttura convenuta nella causazione dei danni CP_2 permanenti subiti dall'attore.
Preliminarmente occorre ricordare con riguardo all'accertamento della causalità materiale, che per constante orientamento della Corte di Cassazione, lo stesso è regolato dagli artt. 40 e 41 cp, secondo i quali si deve conferire rilevanza causale a tutti quegli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato, abbiano essi agito in via diretta e prossima od in via indiretta e remota e solo l'intervento di un fattore da solo idoneo a determinare l'evento, esclude la rilevanza causale di tutti gli altri antecedenti causali, facendoli scadere al rango di mere occasioni (cfr. ex multis Cass. n. 3609/1984; Cass. n. 8348/1996). Con la precisazione che il criterio per l'accertamento di tale nesso di causalità materiale è quello del c.d. “più probabile che non”, ovvero si ha causalità materiale tutte le volte che la condotta tenuta dal danneggiante sia stata la causa meno improbabile del danno (Cass. SSUU n. 581/2008; Cass. SSUU n. 582/2008;
Cass. n. 3390/2015).
9 Ciò posto, deve, innanzitutto, essere osservato che la circostanza della esecuzione delle infiltrazioni alla mano dell'attore da parte del dott. sotto un tendone non CP_2
sterilizzato presente sul campo della competizione sportiva di motocross immediatamente dopo il trauma contusivo-distorsivo al polso-mano di destra subito dall'attore non è stata specificamente contestata da nessuno dei convenuti ed è stata riferita dai testi sentiti in data 6 marzo 2024.
Inoltre, il dott. si è rifiutato senza giustificato motivo di rispondere all'interpello CP_2
formale ammesso dal precedente Giudice e, pertanto, anche in ragione delle ulteriori circostanze sopra evidenziate, possono ritenersi come confermati i fatti oggetto dei capitoli di prova ammessi
(in particolare capitoli nn. 2 e 3 memoria n. 2 parte attrice). In conclusione, sebbene non vi sia alcuna documentazione relativa alle cure praticate dal dott. , la circostanza deve CP_2
ritenersi pacifica e provata.
Quanto poi alla c.t.u. svolta, le conclusioni alle quali sono giunti i consulenti meritano di essere condivise, in quanto logiche e coerenti, nonché basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo studio della documentazione medica prodotta. I consulenti hanno, inoltre, replicato puntualmente alle osservazioni della struttura convenuta. Non ci sono pertanto motivi per discostarsi dalle conclusioni alle quali sono giunti i consulenti relativamente alla negligente condotta tenuta dai convenuti e alla ragionevole probabilità che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, la condotta alternativa corretta avrebbe evitato i postumi subiti dal paziente.
In particolare, i consulenti d'ufficio nominati nel procedimento di istruzione preventiva (RG n.
2986/2021) che ha preceduto il presente giudizio (medico legale dott. e specialista Persona_5
in ortopedia e traumatologia dott. ) hanno accertato: i) che i danni subiti Persona_6 dall'attore sono stati causati da un'infezione al polso/mano di destra alla quale era seguita la sindrome compartimentale, la cui gravità aveva richiesto diversi interventi che non avevano però potuto evitare il residuare di danni permanenti alla persona di ii) che la causa Parte_1 dell'infezione era da ricondursi alla condotta del dott. mentre il mancato CP_2
tempestivo trattamento adeguato della patologia era conseguenza della tardiva diagnosi effettuata dai sanitari dell'Ospedale di CP_3
Nel dettaglio, nella relazione depositata si legge che “Attualmente il ricorrente presenta una marcata menomazione a carico del polso e della mano destra in arto dominante, riconducibile in parte alle condotte del dott. e in parte a quelle dei medici dell'Ospedale di CP_2
Angera”.
10 3.3. La responsabilità del dott. Persona_7
Con specifico riguardo alla responsabilità del dott. i consulenti hanno
[...] CP_2 evidenziato che “è possibile e statisticamente con il criterio del 'più probabile che non' che a cagionare l'infezione, che poi ha provocato la sindrome compartimentale, siano state le infiltrazioni, anche perché non risulta dalla descrizione clinica all'arrivo all'ospedale di CP_3
che vi fossero feriti, abrasioni o lesioni cutanee che avrebbero potuto essere fattore predisponente a un processo infettivo” e che è “censurabile l'esecuzione di un trattamento infiltrativo senza aver eseguito alcun accertamento diagnostico” atteso che “Il trattamento infiltrativo è indicato per il trattamento di patologie tendinee o articolari croniche e trova poca indicazione in acuto in seguito a un traumatismo”.
Ad avviso dei consulenti è quindi “censurabile, sempre sulla base di quanto riferito dal periziando e in assenza di alcuna documentazione comprovante le avvenute prestazioni mediche, la scelta di eseguire delle infiltrazioni su un segmento recentemente traumatizzato, in assenza di accertamenti diagnostici, in un contesto di dubbia sterilità quale un campo sportivo (sempre ammesso che lì siano state eseguite [e tale circostanza non è stata specificamente contestata e anzi ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese in data 6 marzo 2024]).
3.3.2 Sul punto la difesa del medico convenuto non ha contestato nulla di specifico nell'unico atto depositato, ovvero la comparsa di costituzione e risposta.
3.4 La responsabilità della struttura convenuta CP_
Quanto invece alla condotta dei sanitari della struttura convenuta, i consulenti hanno rilevato le prime criticità nella condotta degli stessi a partire dal giorno 17 maggio 2019, atteso che in tale occasione “era sospettabile un'infezione, la situazione locale era in peggioramento, Pa anche considerando il referto della;
perciò sarebbe stato consigliabile un monitoraggio della situazione magari con un ricovero”. In ogni caso, la sindrome compartimentale “era sicuramente presente il giorno dopo (18/5/2019), quando il paziente tornò nuovamente in pronto soccorso e fu ricoverato. Nell'esame obiettivo all'atto del ricovero erano presenti parestesie e disestesie e la cute era lucida: il quadro clinico era fortemente suggestivo di sindrome compartimentale insorta progressivamente su infezione”. In tale occasione, quindi, i medici avrebbero dovuto effettuare la corretta diagnosi, anche in ragione del fatto che “a tale quadro clinico-soggettivo ingravecsente Pa di tumefazione e dolore progressivamente ingravescente” si aggiungeva “il riscontro alla in data 16/9 di 'estesa modesta imbibizione edematosa delle strutture muscolari con prevalente
11 interessamento dei muscoli interossei del II, III e IV raggio ed in minor misura dei muscoli flessori ed opponente del pollice … e diffusa imbibizione edematosa del tessuto adiposo sottocutaneo'”, nonchè l'annotazione dell'esecuzione della terapia infiltrativa eseguita il giorno del trauma.
Nonostante tutte le evidenze sopra richiamate, i medici del presidio ospedaliero di CP_3
avevano comunque preferito “ricoverare il paziente ed iniziare una terapia antibiotica per via endovena”, quando “ormai la sindrome compartimentale era clinicamente conclamata e sarebbe stato imperativo un trattamento chirurgico urgente”. Si è, infatti, atteso il giorno successivo
(19/5/2019), in seguito a un ulteriore aggravamento del quadro clinico, per contattare diversi centri di Chirurgia della Mano e trasferire il paziente perché venisse operato.
I consulenti relativamente alla precisa individuazione della tardività della diagnosi, pur evidenziando che “Trattandosi di una sindrome compartimentale insorta sopra una infezione non
è possibile datare l'insorgenza precisa della patologia, tanto più che non è possibile misurare la pressione compartimentale in buona parte delle strutture ospedaliere per la mancanza dell'apposita strumentazione”, hanno comunque affermato che “E' possibile tuttavia collocare
l'insorgenza della sindrome tra l'accesso in pronto soccorso del 17/5/2019 e l'accesso del
18/5/2019, quando il quadro clinico era conclamato”.
Hanno, quindi, concluso che “è assai probabile che il 18/5/2019 al mattino essa fosse già presente, sulla base della valutazione clinica riportata in cartella” e che è “perciò, possibile rilevare la criticità nell'operato dei sanitari di perlomeno dal 18/5/2019 alle 17:45, CP_3
quando il paziente fu valutato in pronto soccorso, fino al 19/5/2019 quando si decise di interpellare un centro di chirurgia della mano”.
La particolare importanza della tempestiva diagnosi della sindrome compartimentale è conseguenza del fatto che tali sindromi “rappresentano un'urgenza chirurgica, poiché il mancato release della pressione muscolare all'interno dei compartimenti provoca la necrosi dei tessuti, fino alla necessità estrema di amputazione. Il risultato della fasciotomia, ovvero l'apertura di tutti i compartimenti muscolari, in questo caso dell'avambraccio, può variare dal recupero completo fino alla perdita dell'arto per la necrosi massiva dei tessuti”.
Quanto alle tempistiche per un intervento tempestivo, i consulenti hanno riferito che “La letteratura indica il termine di 6-8 ore entro le quali dev'essere eseguito l'intervento dal
12 momento in cui viene posta la diagnosi, in genere dopo un importante traumatismo;
la letteratura indica un termine di 36 ore oltre il quale non è più utile eseguirla”.
Nel caso di specie, quindi, il ritardo diagnostico è stato di circa 21 ore e lo stesso “ha sicuramente prodotto una menomazione maggiore di quella che sarebbe residuata a fronte di un trattamento più tempestivo”.
Vero è che i consulenti hanno anche evidenziato che “al momento in cui sarebbe stata possibile la diagnosi di sindrome compartimentale da parte dei medici di , assai probabilmente il CP_3 danno a carico delle strutture dell'avambraccio era già presente in misura significativa” e, quindi, sarebbero residuati in ogni caso dei danni permanenti alla persona dell'attore, tuttavia, ad avviso dei consulenti può ragionevolmente ritenersi che “un intervento chirurgico più tempestivo avrebbe avuto come risultato funzionale una menomazione minore rispetto a quella attuale”.
Orbene, non essendo stata svolta alcuna domanda di regresso o anche di solo accertamento delle quote di responsabilità dei convenuti, ciò che rileva nella presente sede ai fini delle statuizioni sulle domande formulate dall'attore è la sola rilevanza causale delle condotte tenute dai convenuti, essendo questi solidalmente responsabili nei confronti di Parte_1
3.4.2 I consulenti della struttura convenuta nel corso dell'istruzione preventiva hanno contestato
(con argomentazioni poi reiterate dalla difesa nel presente giudizio di merito) le conclusioni dei ctu, evidenziando che il caso presentava particolare difficoltà in ragione i) dell'omessa disponibilità di dati anamnestici fondamentali (le pregresse plurime manovre invasive compiute sulla mano del giovane sportivo), ii) della rarità di insorgenza del quadro morboso;
iii) della atipica evoluzione clinica determinata dalla particolare sede di focolaio iniziale a fronte di un apparente trauma senza insulto tegumentario, e che considerata tale difficoltà, la condotta tenuta dai suoi medici ospedalieri doveva ritenersi, in base a una valutazione ex ante, corretta.
La difesa dell' ha poi chiesto espressamente di escludere la propria Controparte_3
responsabilità in ragione della condotta colposa del paziente, che avrebbe omesso sino al 17 maggio 2019 di comunicare l'esecuzione delle infiltrazioni da parte del dott. o, CP_2
in subordine, di ridurre la propria percentuale di responsabilità in ragione di tale condotta del paziente.
Le argomentazioni non paiono condivisibili.
E infatti, a prescindere dal fatto che debba ritenersi provata o meno la circostanza della tempestiva comunicazione del trattamento infiltrativo da parte del dott. al CP_2
13 momento del primo accesso in Pronto Soccorso (le risultanze probatorie sono contraddittorie sul punto se si considera che la testimonianza del padre dell'attore contrasta non solo con quanto risultante dai verbali di PS, ma anche con la condotta tenuta dall'attore durante tutto il procedimento di istruzione preventiva, dove mai risulta essere stata comunicata dallo stesso, né negli atti né nel corso dell'intera consulenza), i consulenti hanno censurato la condotta dei sanitari solo successivamente a tale comunicazione (e quindi dal 17 maggio 2019) e indipendentemente dalla stessa.
Si legge nella relazione: - che “una infezione può originare anche da un trauma contusivo attraverso minime infiltrazioni di polvere nei tessuti molli sede della contusione; - che “il trauma contusivo in esame è stato importante, anche se non ha provocato un'apparente soluzione di continuità del piano cutaneo”; che “Un campanello d'allarme, dopo un trauma contusivo, è rappresentato dal fatto che il dolore e la tumefazione non diminuiscono col passare dei giorni o addirittura aumentano”, come era appunto avvenuto nel caso in esame (circostanza verificabile analizzando i vari accessi al pronto soccorso), atteso che a “distanza di un trauma contusivo avvenuto giorni prima, il quadro clinico e soggettivo anziché migliorare tendeva al peggioramento;
e ciò nonostante la prescrizione in data 13/5 di un antinfiammatorio OKI, in data 14/5, di ghiaccio e ZA (analgesico e antinfiammatorio) e in data 17/5 l'aggiunta di antibiotico per la comparsa di febbre”; - che a tale elemento si aggiungeva il riscontro alla RM in data 16/9 che “avrebbe imposto una maggiore attenzione verso una diagnosi differenziale di semplice decorso post contusivo rispetto all'esordio di una sindrome compartimentale”.
A ciò si aggiunga che in data 17 maggio 2019 non vi è dubbio che fosse stata comunicata anche la circostanza delle infiltrazioni e che i medici avessero, dunque, un ulteriore elemento a disposizione indicativo di una possibile infezione in atto.
I consulenti hanno dunque accertato la responsabilità dei sanitari tenendo conto del fatto che gli stessi non sono stati a conoscenza della pratica infiltrativa fino al 17 maggio 2019 e, pertanto, nessuna incidenza causale si ritiene abbia l'asserita condotta omissiva del paziente con riguardo a tale circostanza.
4. I danni risarcibili e la loro quantificazione
4.1 Accertata la responsabilità dei convenuti, ovvero la sussistenza del nesso di c.d. causalità materiale tra la condotta tenuta dai medici che hanno avuto in cura l'attore e le lesioni permanenti subite dallo stesso, deve procedersi all'accertamento della c.d. causalità giuridica, ai sensi
14 dell'art. 1223 c.c., ovvero all'accertamento delle conseguenze immediate e dirette dell'evento al fine di delimitare i danni risarcibili.
La giurisprudenza ha, infatti, affermato in più occasioni la distinzione tra i due accertamenti che devono essere compiuti in caso di domanda di risarcimento dei danni, definendo il nesso di causalità materiale come il collegamento tra condotta ed evento (per cui ogni comportamento antecedente – prossimo, intermedio, remoto - che abbia generato, o anche soltanto contribuito, a generare il fatto, deve considerarsi causa dell'evento, a meno che non sia sopravvenuto un fatto da solo idoneo a determinarlo e, quindi, idoneo ad interrompere il nesso tra l'evento stesso e tutti gli antecedenti causali), mentre il nesso di causalità giuridica, come l'accertamento delle conseguenze immediate e dirette dell'evento, che rileva, pertanto, quale criterio di delimitazione del danno (cfr. ex multis Cass. Sez. Un., n. 582/2008; Cass. Sez. Un. n. 581/2008).
Devono ora, quindi, essere analizzate le voci di danno di cui è chiesto il risarcimento e il quantum delle stesse.
L'attore ha chiesto di “condannare i convenuti Dott. e CP_2 [...]
Controparte_3
in persona del legale rappresentate pro tempore in via solidale al risarcimento di tutti
[...]
i danni materiali patrimoniali e non subiti e subendi dall'attore Sig. per le causali Parte_1 di cui in narrativa e ammontanti a complessi €. €131.001,20 a titolo di danno non patrimoniale oltre ad €6.000,00 a titolo di spese per futuro intervento di sbrigliamento e correzione cicatrici oltre €.
2.793.75 a titolo ulteriore temporanea a seguito del preventivato intervento di sbrigliamento e correzione cicatrici o quella maggior o minor somma che parrà di giustizia oltre ad € 11.183,17 per le spese mediche riconosciute e compensi al CTU oltre ad € 56.200,00 a titolo di danno patrimoniale e perdita di chance o quella maggior o minor somma che parrà di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa oltre al danno estetico che si chiede venga liquidato in via equitativa o, in subordine, liquidato a mezzo personalizzazione massima dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, o in quella maggior o minor diversa somma che verrà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno subito e subendo dall'attore a seguito dei fatti di cui è causa ed emerso nel presente procedimento, tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
15 Oltre al pagamento di una somma non inferiore ad € 23.600,00 a titolo di danno per mancato consenso informato o quella maggior o minor somma che parrà di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa a carico al Dr .” CP_2
4.2 Il danno non patrimoniale
4.2.1 A titolo di danno non patrimoniale l'attore ha allegato di aver subito un danno biologico permanente pari al 20%, oltre a un'invalidità temporanea pari al 100% per n. 20 giorni, pari al
75% per n. 30 giorni, pari al 50% per n. 30 giorni, pari al 33% per n. 30 giorni, da personalizzarsi in misura massima, nonché di dover subire in futuro ulteriori giorni di invalidità temporanea per sottoporsi a un necessario intervento di sbrigliamento e correzione delle cicatrici, pari al 75% per n. 15 giorni e pari al 50% per n. 15 giorni. Il tutto per un importo pari a euro 133.794,95.
Inoltre, l'attore ha allegato di aver subito un danno estetico di cui ha chiesto la liquidazione in via equitativa.
4.2.2 Con riguardo al danno non patrimoniale, occorre preliminarmente evidenziare che le
Tabelle alle quali si farà riferimento per orientare la liquidazione equitativa dello stesso, ex art. 1226 c.c., sono quelle di più recente elaborazione da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e pubblicate in data 5 giugno 2024 dal Presidente del Tribunale di Milano.
Tali Tabelle costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. n. 14402/2011; Cass. n. 4470/2014; Cass. n. 1553/2019) e prevedono la liquidazione congiunta del c.d. danno biologico “standard” (ovvero del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”), della c.d. personalizzazione di tale danno, nonché del c.d. danno morale (ovvero del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”).
Nel dettaglio, le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico
(variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalle
Tabelle (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del
16 danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
4.2.3 Venendo ora alla materiale liquidazione dei danni subiti dall'attore, occorre tener conto delle risultanze della c.t.u., le cui conclusioni, come detto, devono ritenersi condivisibili (si rimanda al paragrafo n. 3).
Nel dettaglio, i consulenti nominati dal Tribunale hanno accertato che è residuato un danno biologico permanente del 20% e un danno biologico temporaneo di IT al 100% 20 giorni (2 ricoveri ospedalieri) di ITP al 75% 30 giorni, di ITP al 50% 30 giorni, di ITP al 33% 30 giorni. I consulenti hanno poi confermato la necessità di un successivo intervento di sbrigliamento e correzione delle cicatrici che comporterà un periodo di ITP al 75% per n. 15 giorni e al 50% per n. 15 giorni.
Ora, considerato che al momento dei fatti l'attore aveva 22 anni, applicando le Tabelle sopra richiamate, risulta spettante a a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro Parte_1
92.745 a titolo di danno non patrimoniale (di cui euro 68.195 a titolo di danno biologico ed euro
24.550 a titolo di danno morale), oltre a euro 9.907,25 a titolo di invalidità temporanea (di cui euro 2.156,25 a titolo di invalidità temporanea futura).
Come anticipato, ha chiesto la massima personalizzazione del danno subito in Parte_1 ragione del fatto che i danni subiti gli hanno impedito di proseguire l'attività sportiva agonistica del quale era appassionato sin dall'età di 6 anni, stravolgendo completamente le proprie abitudini di vita, sino a quel momento scandite dalle esigenze connesse a tale attività. L'attore ha inoltre aggiunto che le lesioni interessano l'arto destro, dominante.
Sul punto deve osservarsi in diritto che la Suprema Corte (Cass. n. 28988/2019) con riguardo alla possibilità riconosciuta al Giudice di personalizzare il danno biologico subito da un soggetto, ha avuto modo di evidenziare che “in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari”, atteso che le conseguenze dannose, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne consegue che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più
17 grave “rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”.
Tornando al caso di specie, si ritiene che la richiesta di personalizzazione meriti accoglimento nei limiti di seguito indicati, avendo l'attore provato lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica
(cfr. docc.1, 9,10, 12, 17, 20, 21, nonché deposizioni rese dal teste in data 6 Testimone_1
marzo 2024 della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare) ed avendo i consulenti accertato che “la suddetta menomazione non consente più in misura totale e assoluta di proseguire nell'attività di atleta delle gare di motocross”.
Orbene, il fatto che a seguito dell'infortunio non abbia più potuto svolgere Parte_1
l'attività sportiva praticata a livello agonistico ha sicuramente comportato una sofferenza psicofisica maggiore per lo stesso, rispetto a quella che affligge ordinariamente un soggetto che subisce lesioni pari a quelle dell'attore e ciò, appunto, sia come sofferenza interiore dovuta all'impossibilità di proseguire nella propria passione sportiva, sia come stravolgimento delle proprie abitudini di vita.
Sussistono, quindi, nel caso di specie circostanze specifiche ed eccezionali tali da giustificare un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione, da contenersi però nella misura del 30%, atteso che comunque l'attore, come dallo stesso allegato, avrebbe potuto proseguire con lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica del motocross solo sino ai
30/32 anni e, quindi, per circa ulteriori 10 anni dalla data dell'infortunio.
Il riconosciuto aumento per la personalizzazione va applicato soltanto alla componente di danno biologico e non a quella relativa al danno morale (Cass. n. 25164/2020) e, conseguentemente, il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere aumentato di euro 20.458.
In conclusione, spetta all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale l'importo pari a euro 123.110,75 (euro 113.203,5 invalidità permanente ed euro 9907,25 invalidità temporanea)
Essendo la somma sopra indicata un debito di valore, va altresì riconosciuto all'attore il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi,
18 tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
4.2.4 Quanto al richiesto danno estetico, la domanda di risarcimento non merita accoglimento, atteso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “il danno estetico non può essere considerato una voce di danno a sè, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico, salve circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, circostanze nella specie non ricorrenti e comunque non adeguatamente e specificamente allegate (cfr., ex multis, Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 14246 del 08/07/2020, Rv. 658620 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20630 del
13/10/2016, Rv. 642918 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014, Rv. 633405 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013,
Rv. 626348 - 01; Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605495 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
7492 del 27/03/2007, Rv. 596962 - 01)” (così Cass. n. 7126/2021).
4.3 Il danno patrimoniale
4.3.1 A titolo di danno patrimoniale l'attore ha chiesto il risarcimento: i) di euro 11.183,17 per le spese mediche riconosciute e compensi al CTU, oltre euro 6.000 per spese mediche future;
ii) di euro 56.200,00 a titolo di danno emergente e lucro cessante/perdita di chance.
4.3.2 Per quanto riguarda le spese mediche già sostenute i consulenti del Tribunale hanno ritenuto congruo l'importo pari a euro 4.230,05, mentre per quelle future l'importo indicato da Pt_1
pari a euro 6.000, è stato ritenuto adeguato, per un totale, quindi, pari a euro 10.230,05.
[...]
Come detto, non ci sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni dei consulenti, anche in ragione della mancanza di specifiche contestazioni sul punto delle parti, e, pertanto, tale voce di danno patrimoniale può essere riconosciuta all'attore nei limiti indicati dalla c.t.u.
Parimenti deve essere riconosciuto l'importo pari a euro 2.440 corrisposto al professionista che ha svolto la perizia stragiudiziale allegata al ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
19 E infatti, per quanto riguarda le spese per la consulenza precontenziosa/stragiudiziale, deve osservarsi che la Suprema Corte (Cass. n. 16990/2017) ha stabilito che tali spese, così come quelle di assistenza legale stragiudiziale, hanno “natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale [o da un consulente] in detta fase pre- contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio”. Con la conseguenza che la liquidazione “resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)”.
Nel caso di specie, deve ritenersi necessaria la richiesta di consulenza a un professionista prima della presentazione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., considerata la dinamica della vicenda e la difficoltà di conoscere la possibile sussistenza di profili di responsabilità in capo ai medici curanti in mancanza di competenze specialistiche. Si aggiunga che l'attore, in mancanza di una perizia stragiudiziale a sostegno del proprio ricorso di istruzione preventiva rischiava una pronuncia di inammissibilità dello stesso, che avrebbe potuto avere carattere esplorativo.
La somma sostenuta dall'attore, pari a euro 2.440 risulta provata dal doc. 8 allegato al ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
Le spese della ctu, invece, saranno valutate in sede di regolamentazione delle spese di lite.
4.3.3 Per quanto riguarda l'ulteriore voce di danno patrimoniale di cui l'attore ha chiesto il risarcimento, deve osservarsi quanto segue.
L'importo di € 56.200,00 è richiesto da a titolo di lucro cessante e perdita di Parte_1 chance. Nel dettaglio l'attore ha chiesto l'importo pari a euro 25.000 relativamente ai perduti introiti dovuti per le corse e a quelli derivanti dai contratti pubblicitari e di sponsorizzazione annuali in quanto corridore di motocross di livello nazionale ed internazionale, nonché gli ulteriori importi pari a euro 24.000 e 7.200 per la perdita di chance di diventare campione italiano come già era successo nelle categorie giovanili.
20 Giova premettere, in diritto che con riguardo al c.d. danno da perdita di chance la giurisprudenza ha evidenziato che lo stesso consiste “non già nella perdita di un vantaggio economico specifico ma nella perdita (certa) della possibilità di conseguire un determinato vantaggio economico” e che, “trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di "possibilità" (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa” (Cass. n.
14916/2018; Cass. n. 23154/2014).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che possa essere riconosciuto all'attore il solo danno da perdita di chance liquidato in via equitativa in misura pari a euro 25.000, non potendo propriamente parlarsi di lucro cessante, atteso che il conseguimento annuale da parte dell'attore di somme in ragione della partecipazione alle gare sportive non presenta i caratteri propri di un sicuro guadagno futuro.
Al contrario, può ritenersi che l'attore abbia fornito sufficienti elementi in ordine alla serietà, apprezzabilità e consistenza del danno da perdita di chance, che deve dunque reputarsi provato in ordine alla sua esistenza, essendo indubbio che in seguito all'infortunio e alle non Parte_1
corrette cure dei sanitari non ha più potuto partecipare alle gare di motocross e che, al momento dei fatti, lo stesso era tra i favoriti (cfr. verbale udienza 6 marzo 2024).
Quanto alla liquidazione del danno patrimoniale da perdita di chance, il Tribunale reputa la sussistenza dei presupposti di legge per ricorrere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 cc, essendo sostanzialmente impossibile dimostrare e misurare in via diretta l'entità del danno da perdita di chance per l'impossibilità di partecipare alle gare mondiali di motocross e di conseguire i relativi premi della e i corrispettivi degli sponsor. CP_4
Nel caso di specie, ai fini della liquidazione si ritiene di considerare la documentazione allegata dall'attore (docc. 9, 10, 19, 22, 23 fascicolo attore) e non tempestivamente e puntualmente contestata dai convenuti (i quali si sono limitati nella comparsa di costituzione e risposta a contestare genericamente l'an del diritto al risarcimento del danno patrimoniale), dai quali si evince il riconoscimento di premi di partecipazione alle gare e gli introiti derivanti dagli sponsor che variano dai 100 ai 2000 euro per singola manifestazione, tenuto conto del fatto che la carriera per un'attività sportiva come quella in esame termina intorno ai 30 anni, che l'attore al momento dei fatti era prossimo ai 23 anni (cfr. dichiarazioni dell'attore e verbale dell'udienza del 6 marzo
21 2024) e che nel corso di un anno vengono svolte diverse competizioni. L'importo riconosciuto è, quindi, pari a euro 25.000.
4.3.4 In conclusione, a titolo di danno patrimoniale spetta all'attore la somma complessiva pari a euro 37.670,05.
Tali somme devono, però, liquidarsi all'attualità e, quindi, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub
4.2.3).
4.4 Danno da violazione del diritto al consenso informato
4.4.1 L'attore ha infine chiesto la condanna dei convenuti al “pagamento di una somma non inferiore ad € 23.600,00 a titolo di danno per mancato consenso informato o quella maggior o minor somma che parrà di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa a carico del Dr CP_2
.
[...]
In particolare, l'attore ha allegato che al momento della pratica delle infiltrazioni il dott. CP_2
non lo aveva in alcun modo avvertito né di possibili scelte terapeutiche alternative, né dei
[...]
rischi connessi a tale trattamento e che, se lui avesse saputo che la lesione subita sarebbe potuta guarire in tempi brevi (una decina di giorni) e quali erano le conseguenze delle infiltrazioni, non avrebbe accettato di sottoporti alle stesse.
Il dott. nulla ha specificamente contestato sul punto con l'unico atto depositato CP_2
nel giudizio.
4.4.2 In merito alla dedotta lesione del diritto al consenso informato appare opportuno premettere alcuni cenni in merito a tale profilo.
Il diritto in esame in ambito sanitario è ora sancito dall'art. 1 L. 219/2017 che così dispone: “1.
La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea […] stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge…3.
Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché
22 riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.
Il medico, quindi, è tenuto ad informare il paziente dei benefici, delle modalità di intervento, dell'eventuale scelta tra tecniche diverse, dei rischi prevedibili.
Con riguardo ai danni conseguenti alla lesione del diritto al consenso informato, la Suprema
Corte (Cass. n. 28985/2019) ha avuto occasione di evidenziare che “La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente -sul quale grava il relativo onere probatorio- se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale ovvero non patrimoniale […] diverso dalla lesione del diritto alla salute”, con la precisazione che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute rileva solo se di apprezzabile entità.
In particolare, ciò che rileva ai fini del riconoscimento della lesione del diritto all'autodeterminazione è che il paziente, a causa del deficit di informazione, non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (v. Cass. n. 16543/2011).
Diverse sono le situazioni che si possono verificare in ambito sanitario in materia di consenso informato;
nel caso di specie rileva quella “dell'omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico,
a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi” (Cass. n. 28985/2019). In tali casi, il risarcimento avrà ad oggetto la lesione del diritto alla salute e a quello dell'autodeterminazione del paziente.
Quanto agli oneri probatori, deve innanzitutto osservarsi che quello in esame è un danno- conseguenza. I pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali (questi ultimi, come detto, purchè superino la soglia di normale tollerabilità) che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione devono essere debitamente allegati e provati dal preteso danneggiato e la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le
23 massime di esperienza e le presunzioni. Non è, quindi, configurabile un danno risarcibile in re ipsa, derivante esclusivamente dall'omessa informazione (ex multis: Cass. 28985/2019; Cass. 24471/2020).
Infine, per la liquidazione equitativa del danno, si ritiene di utilizzare i parametri contenuti nelle
Tabelle del Tribunale di Milano (aggiornate nel 2024) le quali, pur non avendo valore normativo, costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto (Cass. n. 2539/2024).
Nel dettaglio, le citate Tabelle hanno individuato quattro ipotesi di danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, in base: i) all'intensità del vulnus al diritto che è stato in concreto accertato, ii) alla ricorrenza di una o più circostanze della fattispecie concreta che attenuano, ovvero aggravano, il pregiudizio al diritto ad autodeterminarsi in ambito sanitario.
4.4.3 Tornando al caso di specie, deve ritenersi provato che il dott. non ha CP_2 fornito alcuna informazione all'attore. In tal senso rilevato le allegazioni di non Parte_1 contestate dal convenuto, le dichiarazioni rese dal padre dell'attore nel corso dell'udienza del 6 marzo 2024, nonché il fatto che il convenuto non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale ammesso relativamente ai capitoli di prova aventi ad oggetto le circostanze della comunicazione delle informazioni necessarie all'attore.
Quanto alla prova del danno non patrimoniale subito in conseguenza della lesione del diritto all'autodeterminazione, può ritenersi che la stessa sia stata fornita dall'attore e che appaia di apprezzabile entità, se si considera che la decisione (non frutto di adeguata e consapevole valutazione) ha comportato per l'impossibilità definitiva di coltivare e proseguire Parte_1
la propria passione sportiva quale conseguenza di un infortunio in sé non particolarmente significativo, ma le cui conseguenze sono state poi particolarmente pregiudizievoli a causa della condotta anche del medico convenuto.
Si aggiunga che i consulenti nella relazione depositata hanno censurato l'esecuzione del trattamento infiltrativo da parte del dott. senza alcun previo accertamento CP_2
diagnostico, evidenziando altresì che tali pratiche sono indicate per il trattamento di patologie tendinee o articolari croniche e trovano poca indicazione nelle fasi acute conseguenti a un traumatismo.
Alla luce degli elementi sopra evidenziati, facendo applicazione delle citate Tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano, si ritiene di liquidare in favore dell'attore a titolo di danno da lesione del
24 diritto all'autodeterminazione la somma pari a euro 10.460, dovendo ricondursi il caso di specie tra la seconda (Danno all'autodeterminazione di media entità: liquidazione da € 4.650,00 ad €
10.460,00) e la terza ipotesi (Danno all'autodeterminazione di grave entità: liquidazione da €
10.461,00 ad € 23.245,00) delle Tabelle milanesi, ricorrendo le seguenti circostanze:
- paziente non informato non particolarmente vulnerabile (per età, condizioni di salute e personali);
- grave violazione dell'obbligo informativo essendo mancata totalmente qualsivoglia informazione;
- entità media dei postumi/sofferenze fisiche conseguenti al trattamento non preceduto da consenso informato, ma con necessità di plurimi trattamenti riparatori anche invasivi;
- sofferenza interiore conseguente al trattamento non preceduto da consenso ed alla lesione della libertà di autodeterminazione di media entità;
- intervento non preceduto da consenso di tipo invasivo/non urgente/con diverse alternative terapeutiche.
Tali somme devono, però, liquidarsi all'attualità e, quindi, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub
4.2.3).
5. Le spese di lite
5.1 In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite del presente procedimento e della fase di istruzione preventiva devono essere poste a carico delle parti convenute.
Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto, per il giudizio di merito, del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto agli attori e dell'attività difensiva effettivamente prestata e, per quanto riguarda la fase di istruzione preventiva, considerando il valore della causa come indeterminabile, con complessità media.
5.2 Parimenti le spese della c.t.u. espletata nel corso del procedimento di istruzione preventiva e poste provvisoriamente a carico dell'attore (già liquidate nel procedimento di istruzione preventiva con separato decreto del 2 agosto 2023 per l'importo pari a euro 2.587,80 a titolo di
25 onorario, oltre oneri previdenziali ed IVA -se dovuta-, come per legge), in applicazione della regola della soccombenza, devono essere poste a carico dei convenuti.
5.3 Devono, infine, porsi a carico della convenuta anche le spese della CTP di parte attrice, atteso che la Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare “che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 3-1-2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056; Cass. 11-6-
1980 n. 3716)” (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 10173 del 18.5.2015) e che, nel caso di specie, le stesse, pari a euro 1.830, risultano documentate e adeguate (doc. 25 fascicolo attore).
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA la responsabilità dei convenuti, TT. e CP_2 [...] nella causazione dei danni subiti dall'attore CP_3 Parte_1
2. CONDANNA i convenuti, TT. e al CP_2 Controparte_3 risarcimento dei danni subiti dall'attore, e, quindi, a corrispondere allo Parte_1
stesso:
a. Euro 123.110,75 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
b. Euro 37.670,05 a titolo di danno patrimoniale;
3. CONDANNA il convenuto, TT. , al risarcimento dei danni subiti CP_2 dall'attore, a titolo di danno non patrimoniale per la lesione del diritto Parte_1 all'autodeterminazione e, quindi, a corrispondere allo stesso euro 10.460 oltre accessori come in motivazione;
4. CONDANNA i convenuti, e a Controparte_2 Controparte_3 rifondere in favore dell'attore, le spese di lite che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 17.545 per compensi (di cui euro 14.103 per il giudizio di merito ed euro
3.442 per la fase di istruzione preventiva), oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
26 5. PONE definitivamente a carico dei convenuti, TT. e CP_2 [...]
le spese per la CTU svolta nel procedimento di istruzione preventiva, pari a CP_3
euro 2.587,80 già liquidate con separato decreto;
6. CONDANNA i convenuti, TT. TT. , Controparte_9 CP_10
a corrispondere agli attori, le spese per la Controparte_11
consulenza di parte pari a euro 1.830;
Varese, 3 marzo 2025
Il Giudice
Marta Maria Recalcati
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3349/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Salvemini, presso il cui studio in Milano P.zza
Bertarelli n. 1 è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in calce al ricorso
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Alessandra Majorana, presso il cui studio in Varese Viale Aguggiari n. 8 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e
(C.F. ), nato ad [...] Controparte_2 C.F._2
il 06.04.1965, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Montoro del foro di Roma, presso il cui studio in Roma in Viale Angelico n. 38 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da fogli depositati telematicamente in data 1 ottobre 2024):
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, disattesa ogni istanza ed eccezione, documentazione e difesa ex adverso dedotta,
1 NEL MERITO - accertare e dichiarare che il danno subito dall'attore è riconducibile alla condotta / responsabilità della struttura sanitaria e dei medici che hanno operato e avuto in cura
l'attore e del medico che ha effettuato le infiltrazioni e per l'effetto condannare i convenuti Dott.
e CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentate pro
[...] tempore in via solidale al risarcimento di tutti i danni materiali patrimoniali e non subiti e subendi dall'attore Sig. per le causali di cui in narrativa e ammontanti a Parte_1 complessi €. €131.001,20 a titolo di danno non patrimoniale oltre ad €6.000,00 a titolo di spese per futuro intervento di sbrigliamento e correzione cicatrici oltre €.
2.793.75 a titolo ulteriore temporanea a seguito del preventivato intervento di sbrigliamento e correzione cicatrici o quella maggior o minor somma che parrà di giustizia oltread € 11.183,17 per le spese mediche riconosciute e compensi al CTU oltre ad € 56.200,00 a titolo di danno patrimoniale e perdita di chance o quella maggior o minor somma che parrà di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa oltre al danno estetico che si chiede venga liquidato in via equitativa o, in subordine, liquidato a mezzo personalizzazione massima dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, o in quella maggior o minor diversa somma che verrà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno subito e subendo dall'attore a seguito dei fatti di cui è causa ed emerso nel presente procedimento, tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Oltre al pagamento di una somma non inferiore ad € 23.600,00 a titolo di danno per mancato consenso informato o quella maggior o minor somma che parrà di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa a carico al Dr . CP_2
Con vittoria di spese e compensi di causa.
SEMPRE NEL MERITO: Rigettarsi integralmente ogni domanda ex adverso avanzata anche nei confronti dell'attore sig. perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di Parte_1 spese e compensi di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi i capitoli di prova non ammessi coi testi indicati e sui capitoli già ammessi si chiede che vengano sentiti i testi non ammessi.
Ci si oppone agli avversi ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. se reiterati in quanto superflui per
i motivi specificati in atti e da intendersi integralmente richiamati. In particolare le avverse richieste di produzione ex art 210 cpc, inerenti l'attività dell'attore nel campo dell'edilizia e la sua posizione lavorativa e la certificazione unica da lavoro autonomo e dipendente in quanto esulano dal presente giudizio e sono del tutto ininfluenti, non essendo stata avanzata alcuna richiesta di danni connessa in qualche modo a detta attività. Nonché la richiesta ex art 210 cpc inerente i presunti rimborsi assicurativi mai ottenuti: sul punto si è già prodotta documentazione attestante il rigetto della richiesta di risarcimento in quanto evento non coperto dall'Assicurazione della (doc. 29 missiva di rigetto del risarcimento datata 6.8.2020 CP_4 di Marsh Risk).
In caso di reiterazione delle avverse istanze istruttorie di prova testimoniale ci si oppone per i motivi già indicati in atti nonché essendo i fatti documentalmente smentiti ed tutti testi
2 inammissibili ex art 246 cpc in quanto incapaci a testimoniare ed in conflitto di interessi chene preclude l'escussione risultando il loro operato sub judice essendosi occupati dell'attore.
In caso di ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria ed a controprova come specificato nella memoria ex art 183 cpc n. 3 con il teste – Teste: e si deduce a CP_5 controprova il seguente capitolo già dedotto come capitolo 8) in memoria n. 2:
▪Vero che il giorno 13.05.2019 in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso di il Sig. CP_3 riferì al medico del Pronto Soccorso che il giorno precedente 12/05/2022 il Parte_1 medico incaricato dalla società sportiva di appartenenza gli aveva effettuato quattro infiltrazioni di antidolorifico e cortisone come da provette lo stesso ricorrente consegnò al medico in visione
e di cui alle foto che mi si rammostrano (doc. 16) indicando i punti delle infiltrazioni;
Teste:
residente in [...] in Ranco (VA); CP_5
Ci si oppone alla, se reiterata, richiesta di rinnovo della consulenza e risultando completa ed esaustiva la relazione redatta nel procedimento ex art. 696 bis cpc ed acquisito in causa da confermarsi, in caso di ammissione si chiede che il quesito venga formulato sulla base di quello formulato in sede di ricorso ex art 696 bis e/o quello formulato dall'osservatorio della giustizia di Milano anno 2024.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per parte convenuta Controparte_1
come da fogli depositati telematicamente in data 7 ottobre 2024)
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
= Rigettare integralmente le domande avversarie tutte, con qualunque statuizione, perché infondate in fatto ed in diritto.
In stretto subordine = nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attore accertare che l'evento si è verificato per il concorso del fatto colposo del sig. Pt_1
e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto.
[...]
In ulteriore subordine
= nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attore accertare che l'evento si è verificato per esclusivi fatto e colpa del convenuto e, per CP_2
l'effetto, determinare una diminuzione della responsabilità dell' proporzionata al grado CP_6 di contribuzione della condotta posta in essere da parte del dott. al verificarsi CP_2 dell'evento
In via istruttoria:
Azienda Socio insiste per l'istanza di modifica Controparte_1 dell'ordinanza in data 11 aprile 2024 depositata in data 21 maggio 2024. L'eccezione di incapacità a testimoniare ex adverso formulata è infondata.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, infatti, "l'interesse che da luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in
3 causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile" (Così ex plurimis Cass., Sez. 3, sentenza n. 2075 del 29/01/2013).
***********************
Più in generale in via istruttoria la convenuta chiede venga modificata Controparte_3
l'ordinanza in data 11 aprile 2024 ed insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova non accolti, dedotti con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. e segnatamente
L'esperita CTU è affetta da APORIE E VISTOSE Parte_2 Parte_3
, ragione per cui codesta difesa insta per la rinnovazione della CTU ex art. 698
[...] comma 2° c.p.c.
*********************************
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. al sig. Parte_1
l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione inerente il risarcimento del danno ottenuto da parte dell'assicurazione (sia l'assicurazione correlata alla sua attività di atleta che eventuali assicurazioni private) a copertura dell'infortunio avvenuto in occasione della caduta nel corso della gara agonistica di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. al sig. Parte_1
l'esibizione della documentazione attestante la posizione lavorativa dello stesso ed in particolare da quale data risulta assunto alle dipendenze dell'impresa edile del padre Si chiede che L'Ecc.mo Giudice adito voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. al sig. Parte_1
l'esibizione della certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo nonché da quale data le anzidette certificazioni vengono dallo stesso presentate
*********************************
Si chiede l'ammissione di sui seguenti capitoli Controparte_7
A)Vero che in data 13 maggio 2019 ad ore 18,45 come risultante dal documento che mi si rammostra (doc. 3 ASST) il sig. giungeva in Pronto Soccorso presso l'Ospedale di Parte_1
CP_3 riferendo di avere subito un trauma al polso destro riportato durante una gara di motocross il giorno 11 maggio 2019 affermando di avere eseguito in loco, il giorno del sinistro, una radiografia della mano che evidenziava assenza di lesioni
B)Vero che in data 13 maggio 2019 come risultante dal documento che mi si rammostra (doc. 3
ASST) il sig. veniva visitato dalla Dott.ssa la quale, Parte_1 Persona_1 riscontrando assenza di deficit vascolo-nervosi, programmava ulteriore rx mano e polso, risultata negativa per fratture.
C)Vero che in data 13 maggio 2019 come risultante dal documento che mi si rammostra (doc. 3
ASST) sulla mano del sig. veniva posizionata stecca gessata e veniva Parte_1 programmata per il giorno successivo visita ortopedica con prognosi di giorni 10.
A teste sui capitoli da A) a C) si indica
A teste si indica Dott. c/o presidio Persona_1 CP_3 CP_1 CP_3
4 D)Vero che come risultante dal documento che mi si rammostra (doc. 3 ASST) il giorno 14 maggio 2019 il sig. veniva sottoposto a visita ortopedica con prescrizione di Parte_1 terapia antibiotica ed antinfiammatoria.
A teste sul capitolo D) si indica
Dott. c/o presidio Persona_1 Controparte_3 CP_3
Dott. c/o presidio Persona_2 Controparte_3 CP_3
E)Vero che in data 16 maggio 2019 come risultante dal documento che mi si rammostra (doc.
2 ASST pag. 31 ) il sig. veniva sottoposto a Risonanza Magnetica Nucelare per Parte_1 sospetta frattura scafoide carpale, in seguito risultata negativa per lesioni.
F)Vero che il giorno 17 maggio 2019 come risultante dal documento che mi si rammostra (doc. 4
ASST) il sig. si presentava in Pronto soccorso e veniva valutato dalla Dottoressa Parte_1 per un principio di tumefazione della mano. Persona_3
G)Vero che il giorno 17 maggio 2019 come risultante dal documento che mi si rammostra (doc.
4 nonché pagina 31 stesso documento) il sig. per la prima volta riferiva di CP_3 Parte_1 essere stato sottoposto, il giorno 11 maggio 2019, sul luogo del sinistro, ad infiltrazioni alla mano da parte del Dott. ma di essere sprovvisto di documentazione CP_2
H)Vero che il giorno 17 maggio 2019 come risultante dal documento che mi si rammostra (doc.
4 ) la dott.ssa come da indicazione dell'ortopedico Dott. CP_3 Persona_3
, prescriveva “arto sollevato, valva per altri 6 – 7 gg, ghiaccio, Persona_4 amoxicillina 1 gr per 3 volte al dì per 8gg, ibuprofene 600 mg per 2 volte al dì per 5 giorni con prognosi di 8 gg.”
A teste sui capitoli da E) a H) si indica
Dott.ssa presso presidio Persona_3 Controparte_3 CP_3
Dott c/o presidio Persona_4 Controparte_3 CP_3
Dott. c/o presidio I) Persona_2 CP_3 CP_1 CP_3
Vero che come risultante dal documento che mi si rammostra (doc. 2 pag. 3 nonché pag. 9 fascicolo ASST) il giorno 18 maggio 2019 ad ore 18,46 il sig. tornava in Pronto Parte_1
Soccorso per dolore alla mano ed iperpiressia.
J)Vero che il giorno 18 maggio 2019 la dottoressa contattava il collega Persona_1 ortopedico reperibile che prescriveva il ricovero del sig. in chirurgia ortopedica e Parte_1 prosecuzione della terapia con unasyn 3gr evx3/die che iniziava in pronto soccorso.
K)Vero che in data 19 maggio 2019 come da documento che mi si rammostra ( cfr doc. 2 CP_3 pag. 31 ) il sig. veniva rivalutato e si poneva indicazione a valutazione c/o Parte_1 chirurgia della mano in urgenza per prosecuzione delle cure ed eventuale intervento.
L)Vero che in data 19 maggio 2019 come da documento che mi si rammostra ( cfr doc. 2 CP_3 pag. 11- 12 e 31 ) ad ore 11,00 veniva contattato l'infettivologo e si procedeva a contattare il centro di chirurgia della mano di Legnano per sottoporre il sig. ad intervento Parte_1
A testi sui capitoli da I) a L) si indica
Dott. c/o presidio Persona_2 Controparte_3 CP_3
Dott. c/o presidio ”. Persona_1 CP_3 CP_1 CP_3
5 Per parte convenuta TT. (come da comparsa di costituzione e CP_2
risposta del 4 marzo 2024)
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
a) in via principale e nel merito, rigettare la domanda attorea, stante la sua completa infondatezza in fatto ed in diritto;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, operare un adeguato ridimensionamento in termini del quantum di risarcimento, stante la manifesta loro sproporzione rispetto ai fatti denunziati in ricorso.
Con vittoria di spese ed onorari.”.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio il TT. Parte_1
e l' chiedendo la condanna degli stessi al CP_2 Controparte_3
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della condotta negligente dei medici che lo avevano curato successivamente all'infortunio dallo stesso subito in data 11 maggio 2019 nel corso di una gara del Campionato Mondiale di Motocross in Mantova.
Allegava il ricorrente: - che l'11 maggio 2019, durante le qualificazioni a una gara del
Campionato Mondiale di Motocross in Mantova, era caduto riportando un trauma contusivo/distorsivo al segmento mano/polso di destra;
- che al momento dell'infortunio era posizionato al terzo posto della Classifica Italiana con licenza internazionale;
- che il team manager aveva chiamato il dott. affinchè lo stesso eseguisse delle infiltrazioni CP_2
alla mano per permettergli di gareggiare;
- che le infiltrazioni erano state eseguite dal dott. sotto un tendone non sterilizzato e senza la comunicazione di alcuna CP_2
informazione dei possibili effetti collaterali;
- che il dott. gli aveva consegnato le CP_2
fiale vuote;
- che non era comunque riuscito a gareggiare nonostante le infiltrazioni e il 13 maggio 2019, a causa del dolore, si era recato al P.S. del , dove Controparte_3
era stata sottoposto a controllo radiologico risultato negativo per fratture;
- che in tale occasione aveva riferito al medico del Pronto Soccorso quanto eseguito dal dott. e aveva CP_2
altresì consegnato in visione a tale medico le provette utilizzate, ma nulla era stato annotato sul verbale del P.S. e sulla cartella clinica;
- che i segni delle infiltrazioni erano comunque visibili sulla sua mano;
- che in data 15 e 16 maggio 2019 aveva avuto febbre alta a 39° e 40° e si era, pertanto, recato in data 17 maggio 2019 al Pronto Soccorso dell' di dove era CP_6 CP_3
stato visitato da uno specialista ortopedico che gli aveva prescritto una terapia antibiotica,
6 riscontrando un'infezione alla mano destra in conseguenza del trauma subito;
- in data 18 maggio
2019 si era nuovamente recato in Pronto Soccorso a causa di un ulteriore peggioramento e aveva chiesto espressamente di essere sottoposto ad alcuni esami (tra cui quelli del sangue), a seguito dei quali era stato ricoverato;
- il 19 maggio 2019 gli era stata diagnosticata la “sindrome compartimentale in fascite settica mano destra” ed era stato trasferito presso l'Ospedale di Lodi per essere operato;
- che era stato ricoverato per n. 21 giorni, durante i quali era stato sottoposto a n. 5 interventi chirurgici;
- che la consulenza tecnica stragiudiziale di parte, nonché quella svolta nel corso del procedimento di istruzione preventiva da lui introdotto avevano accertato la responsabilità concorrente del dott. e dei sanitari dell' CP_2 Controparte_3
nella causazione dei danni subiti;
- che, in particolare, il dott. aveva causato CP_2
l'infezione praticando delle inutili infiltrazioni senza le dovute precauzioni, mentre i medici dell' non avevano tempestivamente diagnosticato l'infezione; - che aveva Controparte_3
subito sia danni non patrimoniali dovuti all'invalidità temporanea e permanente subita, che danni patrimoniali consistenti nelle spese sanitarie e nella perdita delle occasioni di guadagno.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 3 marzo 2023, si costituiva la struttura sanitaria convenuta, contestando quanto dedotto dal ricorrente e Controparte_3
chiedendo, nel merito, in via principale, il rigetto delle domande dallo stesso formulate, perché infondate in fatto e in diritto, in via subordinata, l'accertamento del contributo causale colposo del danneggiato nella causazione dei danni e conseguentemente la riduzione del proprio grado di responsabilità. La struttura convenuta chiedeva, inoltre, di rinnovare la ctu svolta in seno al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., svolto ante causam, nonché di ordinare l'esibizione della documentazione ritenuta rilevante, relativa ad eventuali indennizzi percepiti dal ricorrente, nonché all'attività lavorativa dallo stesso svolta.
Allegava l' - che la circostanza che il paziente avesse riferito ai Controparte_3 medici del PS al momento del primo accesso l'esecuzione delle infiltrazioni alla mano da parte del dott. mostrando contestualmente le fiale vuote, e che i sanitari avessero CP_2
omesso di indicare nel verbale tale fatto era stata allegata solo con il ricorso;
- che, al contrario, il paziente aveva riferito delle infiltrazioni solo a distanza di quattro giorni dall'evento e senza indicare quali sostanze erano state iniettate;
- che i consulenti nominati in seno al procedimento di istruzione preventiva non avevano adeguatamente risposto alle osservazioni svolte dai propri consulenti e, in particolare: i) non avevano considerato il fatto che il paziente aveva informato i
7 medici delle infiltrazioni solo dopo oltre quattro giorni dall'esecuzione delle stesse;
ii) non avevano considerato che la prestazione diagnostica di cui veniva contestata la tardività doveva ritenersi di particolare difficoltà; iii) non avevano correttamente valutato, secondo un giudizio ex ante, la condotta dei medici della struttura;
iv) avevano erroneamente escluso una responsabilità esclusiva del dott. - che il ricorrente non aveva riferito di eventuali indennizzi CP_2
percepiti; - che il quantum di danni di cui il ricorrente chiedeva il risarcimento doveva ritenersi non giustificato.
1.3 Nessuno si costituiva per il dott. che veniva, pertanto, dichiarato contumace, CP_2
attesa la regolarità della notifica.
Celebrata la prima udienza, con ordinanza del 23 maggio 2023 veniva disposta la conversione del rito da sommario a ordinario, anche in ragione della complessità delle questioni giuridiche da trattare.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza dell'1 dicembre 2023 veniva disposta unicamente l'istruttoria orale (esame testi e interrogatorio formale del medico convenuto), non essendo stati ritenuti necessari né la rinnovazione della consulenza d'ufficio, né gli ordini di esibizione richiesti dalla struttura convenuta.
Il dott. non si presentava per rispondere all'interpello, ma si costituiva con CP_2
comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 4 marzo 2024, chiedendo il rigetto delle domande articolate dall'attore perché infondate in fatto e in diritto.
Allegava, in particolare, il convenuto che l'attore aveva tenuto una condotta gravemente colposa avendo omesso di comunicare ai medici del Pronto Soccorso delle infiltrazioni eseguite sulla sua mano sino al 17 maggio 2019.
Esaurita l'istruttoria orale, con ordinanza dell'11 aprile 2024, a parziale modifica dell'ordinanza dell'1 dicembre 2023, veniva ammesso un ulteriore capitolo di prova.
Sentito il teste, con ordinanza del 16 luglio 2024 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 8 ottobre 2024.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni
Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dagli attori e dai convenuti, si ritiene di dover ribadire le valutazioni già espresse dal
8 precedente Giudice con l'ordinanza dell'1 dicembre 2023, confermate con l'ordinanza del 16 luglio 2024, anche in ragione del fatto che si hanno a disposizione sufficienti elementi per assumere la decisione alla luce della documentazione in atti, delle risultanze della c.t.u., dell'istruttoria orale espletata, nonchè delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. La responsabilità del dott. e della struttura convenuta CP_2 [...]
an debeatur) CP_3
3.1 L'attore ha chiesto di accertare la responsabilità del medico e della struttura convenuta nella causazione delle lesioni subite e, conseguentemente, condannarli al risarcimento dei danni patrimoniali e non.
In particolare, l'attore ha allegato che le inadeguate e mal eseguite infiltrazioni alla mano che aveva subito il trauma da parte del dott. immediatamente dopo l'incidente, CP_2 avevano causato l'infezione alla mano, poi complicatasi a causa della sindrome compartimentale,
e che il ritardo diagnostico e, conseguentemente, terapeutico da parte dei medici del
[...]
aveva causato una lesione permanente alla propria integrità psicofisica, da Controparte_3
quantificarsi in misura pari al 20%, alla quale dovevano aggiungersi 140 giorni di invalidità temporanea (anche futura).
3.2 Ritiene il Tribunale che all'esito del giudizio risulti provata l'incidenza causale delle condotte tenute dal dott. e dai sanitari della struttura convenuta nella causazione dei danni CP_2 permanenti subiti dall'attore.
Preliminarmente occorre ricordare con riguardo all'accertamento della causalità materiale, che per constante orientamento della Corte di Cassazione, lo stesso è regolato dagli artt. 40 e 41 cp, secondo i quali si deve conferire rilevanza causale a tutti quegli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato, abbiano essi agito in via diretta e prossima od in via indiretta e remota e solo l'intervento di un fattore da solo idoneo a determinare l'evento, esclude la rilevanza causale di tutti gli altri antecedenti causali, facendoli scadere al rango di mere occasioni (cfr. ex multis Cass. n. 3609/1984; Cass. n. 8348/1996). Con la precisazione che il criterio per l'accertamento di tale nesso di causalità materiale è quello del c.d. “più probabile che non”, ovvero si ha causalità materiale tutte le volte che la condotta tenuta dal danneggiante sia stata la causa meno improbabile del danno (Cass. SSUU n. 581/2008; Cass. SSUU n. 582/2008;
Cass. n. 3390/2015).
9 Ciò posto, deve, innanzitutto, essere osservato che la circostanza della esecuzione delle infiltrazioni alla mano dell'attore da parte del dott. sotto un tendone non CP_2
sterilizzato presente sul campo della competizione sportiva di motocross immediatamente dopo il trauma contusivo-distorsivo al polso-mano di destra subito dall'attore non è stata specificamente contestata da nessuno dei convenuti ed è stata riferita dai testi sentiti in data 6 marzo 2024.
Inoltre, il dott. si è rifiutato senza giustificato motivo di rispondere all'interpello CP_2
formale ammesso dal precedente Giudice e, pertanto, anche in ragione delle ulteriori circostanze sopra evidenziate, possono ritenersi come confermati i fatti oggetto dei capitoli di prova ammessi
(in particolare capitoli nn. 2 e 3 memoria n. 2 parte attrice). In conclusione, sebbene non vi sia alcuna documentazione relativa alle cure praticate dal dott. , la circostanza deve CP_2
ritenersi pacifica e provata.
Quanto poi alla c.t.u. svolta, le conclusioni alle quali sono giunti i consulenti meritano di essere condivise, in quanto logiche e coerenti, nonché basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo studio della documentazione medica prodotta. I consulenti hanno, inoltre, replicato puntualmente alle osservazioni della struttura convenuta. Non ci sono pertanto motivi per discostarsi dalle conclusioni alle quali sono giunti i consulenti relativamente alla negligente condotta tenuta dai convenuti e alla ragionevole probabilità che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, la condotta alternativa corretta avrebbe evitato i postumi subiti dal paziente.
In particolare, i consulenti d'ufficio nominati nel procedimento di istruzione preventiva (RG n.
2986/2021) che ha preceduto il presente giudizio (medico legale dott. e specialista Persona_5
in ortopedia e traumatologia dott. ) hanno accertato: i) che i danni subiti Persona_6 dall'attore sono stati causati da un'infezione al polso/mano di destra alla quale era seguita la sindrome compartimentale, la cui gravità aveva richiesto diversi interventi che non avevano però potuto evitare il residuare di danni permanenti alla persona di ii) che la causa Parte_1 dell'infezione era da ricondursi alla condotta del dott. mentre il mancato CP_2
tempestivo trattamento adeguato della patologia era conseguenza della tardiva diagnosi effettuata dai sanitari dell'Ospedale di CP_3
Nel dettaglio, nella relazione depositata si legge che “Attualmente il ricorrente presenta una marcata menomazione a carico del polso e della mano destra in arto dominante, riconducibile in parte alle condotte del dott. e in parte a quelle dei medici dell'Ospedale di CP_2
Angera”.
10 3.3. La responsabilità del dott. Persona_7
Con specifico riguardo alla responsabilità del dott. i consulenti hanno
[...] CP_2 evidenziato che “è possibile e statisticamente con il criterio del 'più probabile che non' che a cagionare l'infezione, che poi ha provocato la sindrome compartimentale, siano state le infiltrazioni, anche perché non risulta dalla descrizione clinica all'arrivo all'ospedale di CP_3
che vi fossero feriti, abrasioni o lesioni cutanee che avrebbero potuto essere fattore predisponente a un processo infettivo” e che è “censurabile l'esecuzione di un trattamento infiltrativo senza aver eseguito alcun accertamento diagnostico” atteso che “Il trattamento infiltrativo è indicato per il trattamento di patologie tendinee o articolari croniche e trova poca indicazione in acuto in seguito a un traumatismo”.
Ad avviso dei consulenti è quindi “censurabile, sempre sulla base di quanto riferito dal periziando e in assenza di alcuna documentazione comprovante le avvenute prestazioni mediche, la scelta di eseguire delle infiltrazioni su un segmento recentemente traumatizzato, in assenza di accertamenti diagnostici, in un contesto di dubbia sterilità quale un campo sportivo (sempre ammesso che lì siano state eseguite [e tale circostanza non è stata specificamente contestata e anzi ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese in data 6 marzo 2024]).
3.3.2 Sul punto la difesa del medico convenuto non ha contestato nulla di specifico nell'unico atto depositato, ovvero la comparsa di costituzione e risposta.
3.4 La responsabilità della struttura convenuta CP_
Quanto invece alla condotta dei sanitari della struttura convenuta, i consulenti hanno rilevato le prime criticità nella condotta degli stessi a partire dal giorno 17 maggio 2019, atteso che in tale occasione “era sospettabile un'infezione, la situazione locale era in peggioramento, Pa anche considerando il referto della;
perciò sarebbe stato consigliabile un monitoraggio della situazione magari con un ricovero”. In ogni caso, la sindrome compartimentale “era sicuramente presente il giorno dopo (18/5/2019), quando il paziente tornò nuovamente in pronto soccorso e fu ricoverato. Nell'esame obiettivo all'atto del ricovero erano presenti parestesie e disestesie e la cute era lucida: il quadro clinico era fortemente suggestivo di sindrome compartimentale insorta progressivamente su infezione”. In tale occasione, quindi, i medici avrebbero dovuto effettuare la corretta diagnosi, anche in ragione del fatto che “a tale quadro clinico-soggettivo ingravecsente Pa di tumefazione e dolore progressivamente ingravescente” si aggiungeva “il riscontro alla in data 16/9 di 'estesa modesta imbibizione edematosa delle strutture muscolari con prevalente
11 interessamento dei muscoli interossei del II, III e IV raggio ed in minor misura dei muscoli flessori ed opponente del pollice … e diffusa imbibizione edematosa del tessuto adiposo sottocutaneo'”, nonchè l'annotazione dell'esecuzione della terapia infiltrativa eseguita il giorno del trauma.
Nonostante tutte le evidenze sopra richiamate, i medici del presidio ospedaliero di CP_3
avevano comunque preferito “ricoverare il paziente ed iniziare una terapia antibiotica per via endovena”, quando “ormai la sindrome compartimentale era clinicamente conclamata e sarebbe stato imperativo un trattamento chirurgico urgente”. Si è, infatti, atteso il giorno successivo
(19/5/2019), in seguito a un ulteriore aggravamento del quadro clinico, per contattare diversi centri di Chirurgia della Mano e trasferire il paziente perché venisse operato.
I consulenti relativamente alla precisa individuazione della tardività della diagnosi, pur evidenziando che “Trattandosi di una sindrome compartimentale insorta sopra una infezione non
è possibile datare l'insorgenza precisa della patologia, tanto più che non è possibile misurare la pressione compartimentale in buona parte delle strutture ospedaliere per la mancanza dell'apposita strumentazione”, hanno comunque affermato che “E' possibile tuttavia collocare
l'insorgenza della sindrome tra l'accesso in pronto soccorso del 17/5/2019 e l'accesso del
18/5/2019, quando il quadro clinico era conclamato”.
Hanno, quindi, concluso che “è assai probabile che il 18/5/2019 al mattino essa fosse già presente, sulla base della valutazione clinica riportata in cartella” e che è “perciò, possibile rilevare la criticità nell'operato dei sanitari di perlomeno dal 18/5/2019 alle 17:45, CP_3
quando il paziente fu valutato in pronto soccorso, fino al 19/5/2019 quando si decise di interpellare un centro di chirurgia della mano”.
La particolare importanza della tempestiva diagnosi della sindrome compartimentale è conseguenza del fatto che tali sindromi “rappresentano un'urgenza chirurgica, poiché il mancato release della pressione muscolare all'interno dei compartimenti provoca la necrosi dei tessuti, fino alla necessità estrema di amputazione. Il risultato della fasciotomia, ovvero l'apertura di tutti i compartimenti muscolari, in questo caso dell'avambraccio, può variare dal recupero completo fino alla perdita dell'arto per la necrosi massiva dei tessuti”.
Quanto alle tempistiche per un intervento tempestivo, i consulenti hanno riferito che “La letteratura indica il termine di 6-8 ore entro le quali dev'essere eseguito l'intervento dal
12 momento in cui viene posta la diagnosi, in genere dopo un importante traumatismo;
la letteratura indica un termine di 36 ore oltre il quale non è più utile eseguirla”.
Nel caso di specie, quindi, il ritardo diagnostico è stato di circa 21 ore e lo stesso “ha sicuramente prodotto una menomazione maggiore di quella che sarebbe residuata a fronte di un trattamento più tempestivo”.
Vero è che i consulenti hanno anche evidenziato che “al momento in cui sarebbe stata possibile la diagnosi di sindrome compartimentale da parte dei medici di , assai probabilmente il CP_3 danno a carico delle strutture dell'avambraccio era già presente in misura significativa” e, quindi, sarebbero residuati in ogni caso dei danni permanenti alla persona dell'attore, tuttavia, ad avviso dei consulenti può ragionevolmente ritenersi che “un intervento chirurgico più tempestivo avrebbe avuto come risultato funzionale una menomazione minore rispetto a quella attuale”.
Orbene, non essendo stata svolta alcuna domanda di regresso o anche di solo accertamento delle quote di responsabilità dei convenuti, ciò che rileva nella presente sede ai fini delle statuizioni sulle domande formulate dall'attore è la sola rilevanza causale delle condotte tenute dai convenuti, essendo questi solidalmente responsabili nei confronti di Parte_1
3.4.2 I consulenti della struttura convenuta nel corso dell'istruzione preventiva hanno contestato
(con argomentazioni poi reiterate dalla difesa nel presente giudizio di merito) le conclusioni dei ctu, evidenziando che il caso presentava particolare difficoltà in ragione i) dell'omessa disponibilità di dati anamnestici fondamentali (le pregresse plurime manovre invasive compiute sulla mano del giovane sportivo), ii) della rarità di insorgenza del quadro morboso;
iii) della atipica evoluzione clinica determinata dalla particolare sede di focolaio iniziale a fronte di un apparente trauma senza insulto tegumentario, e che considerata tale difficoltà, la condotta tenuta dai suoi medici ospedalieri doveva ritenersi, in base a una valutazione ex ante, corretta.
La difesa dell' ha poi chiesto espressamente di escludere la propria Controparte_3
responsabilità in ragione della condotta colposa del paziente, che avrebbe omesso sino al 17 maggio 2019 di comunicare l'esecuzione delle infiltrazioni da parte del dott. o, CP_2
in subordine, di ridurre la propria percentuale di responsabilità in ragione di tale condotta del paziente.
Le argomentazioni non paiono condivisibili.
E infatti, a prescindere dal fatto che debba ritenersi provata o meno la circostanza della tempestiva comunicazione del trattamento infiltrativo da parte del dott. al CP_2
13 momento del primo accesso in Pronto Soccorso (le risultanze probatorie sono contraddittorie sul punto se si considera che la testimonianza del padre dell'attore contrasta non solo con quanto risultante dai verbali di PS, ma anche con la condotta tenuta dall'attore durante tutto il procedimento di istruzione preventiva, dove mai risulta essere stata comunicata dallo stesso, né negli atti né nel corso dell'intera consulenza), i consulenti hanno censurato la condotta dei sanitari solo successivamente a tale comunicazione (e quindi dal 17 maggio 2019) e indipendentemente dalla stessa.
Si legge nella relazione: - che “una infezione può originare anche da un trauma contusivo attraverso minime infiltrazioni di polvere nei tessuti molli sede della contusione; - che “il trauma contusivo in esame è stato importante, anche se non ha provocato un'apparente soluzione di continuità del piano cutaneo”; che “Un campanello d'allarme, dopo un trauma contusivo, è rappresentato dal fatto che il dolore e la tumefazione non diminuiscono col passare dei giorni o addirittura aumentano”, come era appunto avvenuto nel caso in esame (circostanza verificabile analizzando i vari accessi al pronto soccorso), atteso che a “distanza di un trauma contusivo avvenuto giorni prima, il quadro clinico e soggettivo anziché migliorare tendeva al peggioramento;
e ciò nonostante la prescrizione in data 13/5 di un antinfiammatorio OKI, in data 14/5, di ghiaccio e ZA (analgesico e antinfiammatorio) e in data 17/5 l'aggiunta di antibiotico per la comparsa di febbre”; - che a tale elemento si aggiungeva il riscontro alla RM in data 16/9 che “avrebbe imposto una maggiore attenzione verso una diagnosi differenziale di semplice decorso post contusivo rispetto all'esordio di una sindrome compartimentale”.
A ciò si aggiunga che in data 17 maggio 2019 non vi è dubbio che fosse stata comunicata anche la circostanza delle infiltrazioni e che i medici avessero, dunque, un ulteriore elemento a disposizione indicativo di una possibile infezione in atto.
I consulenti hanno dunque accertato la responsabilità dei sanitari tenendo conto del fatto che gli stessi non sono stati a conoscenza della pratica infiltrativa fino al 17 maggio 2019 e, pertanto, nessuna incidenza causale si ritiene abbia l'asserita condotta omissiva del paziente con riguardo a tale circostanza.
4. I danni risarcibili e la loro quantificazione
4.1 Accertata la responsabilità dei convenuti, ovvero la sussistenza del nesso di c.d. causalità materiale tra la condotta tenuta dai medici che hanno avuto in cura l'attore e le lesioni permanenti subite dallo stesso, deve procedersi all'accertamento della c.d. causalità giuridica, ai sensi
14 dell'art. 1223 c.c., ovvero all'accertamento delle conseguenze immediate e dirette dell'evento al fine di delimitare i danni risarcibili.
La giurisprudenza ha, infatti, affermato in più occasioni la distinzione tra i due accertamenti che devono essere compiuti in caso di domanda di risarcimento dei danni, definendo il nesso di causalità materiale come il collegamento tra condotta ed evento (per cui ogni comportamento antecedente – prossimo, intermedio, remoto - che abbia generato, o anche soltanto contribuito, a generare il fatto, deve considerarsi causa dell'evento, a meno che non sia sopravvenuto un fatto da solo idoneo a determinarlo e, quindi, idoneo ad interrompere il nesso tra l'evento stesso e tutti gli antecedenti causali), mentre il nesso di causalità giuridica, come l'accertamento delle conseguenze immediate e dirette dell'evento, che rileva, pertanto, quale criterio di delimitazione del danno (cfr. ex multis Cass. Sez. Un., n. 582/2008; Cass. Sez. Un. n. 581/2008).
Devono ora, quindi, essere analizzate le voci di danno di cui è chiesto il risarcimento e il quantum delle stesse.
L'attore ha chiesto di “condannare i convenuti Dott. e CP_2 [...]
Controparte_3
in persona del legale rappresentate pro tempore in via solidale al risarcimento di tutti
[...]
i danni materiali patrimoniali e non subiti e subendi dall'attore Sig. per le causali Parte_1 di cui in narrativa e ammontanti a complessi €. €131.001,20 a titolo di danno non patrimoniale oltre ad €6.000,00 a titolo di spese per futuro intervento di sbrigliamento e correzione cicatrici oltre €.
2.793.75 a titolo ulteriore temporanea a seguito del preventivato intervento di sbrigliamento e correzione cicatrici o quella maggior o minor somma che parrà di giustizia oltre ad € 11.183,17 per le spese mediche riconosciute e compensi al CTU oltre ad € 56.200,00 a titolo di danno patrimoniale e perdita di chance o quella maggior o minor somma che parrà di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa oltre al danno estetico che si chiede venga liquidato in via equitativa o, in subordine, liquidato a mezzo personalizzazione massima dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, o in quella maggior o minor diversa somma che verrà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno subito e subendo dall'attore a seguito dei fatti di cui è causa ed emerso nel presente procedimento, tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
15 Oltre al pagamento di una somma non inferiore ad € 23.600,00 a titolo di danno per mancato consenso informato o quella maggior o minor somma che parrà di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa a carico al Dr .” CP_2
4.2 Il danno non patrimoniale
4.2.1 A titolo di danno non patrimoniale l'attore ha allegato di aver subito un danno biologico permanente pari al 20%, oltre a un'invalidità temporanea pari al 100% per n. 20 giorni, pari al
75% per n. 30 giorni, pari al 50% per n. 30 giorni, pari al 33% per n. 30 giorni, da personalizzarsi in misura massima, nonché di dover subire in futuro ulteriori giorni di invalidità temporanea per sottoporsi a un necessario intervento di sbrigliamento e correzione delle cicatrici, pari al 75% per n. 15 giorni e pari al 50% per n. 15 giorni. Il tutto per un importo pari a euro 133.794,95.
Inoltre, l'attore ha allegato di aver subito un danno estetico di cui ha chiesto la liquidazione in via equitativa.
4.2.2 Con riguardo al danno non patrimoniale, occorre preliminarmente evidenziare che le
Tabelle alle quali si farà riferimento per orientare la liquidazione equitativa dello stesso, ex art. 1226 c.c., sono quelle di più recente elaborazione da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e pubblicate in data 5 giugno 2024 dal Presidente del Tribunale di Milano.
Tali Tabelle costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. n. 14402/2011; Cass. n. 4470/2014; Cass. n. 1553/2019) e prevedono la liquidazione congiunta del c.d. danno biologico “standard” (ovvero del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”), della c.d. personalizzazione di tale danno, nonché del c.d. danno morale (ovvero del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”).
Nel dettaglio, le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico
(variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalle
Tabelle (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del
16 danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
4.2.3 Venendo ora alla materiale liquidazione dei danni subiti dall'attore, occorre tener conto delle risultanze della c.t.u., le cui conclusioni, come detto, devono ritenersi condivisibili (si rimanda al paragrafo n. 3).
Nel dettaglio, i consulenti nominati dal Tribunale hanno accertato che è residuato un danno biologico permanente del 20% e un danno biologico temporaneo di IT al 100% 20 giorni (2 ricoveri ospedalieri) di ITP al 75% 30 giorni, di ITP al 50% 30 giorni, di ITP al 33% 30 giorni. I consulenti hanno poi confermato la necessità di un successivo intervento di sbrigliamento e correzione delle cicatrici che comporterà un periodo di ITP al 75% per n. 15 giorni e al 50% per n. 15 giorni.
Ora, considerato che al momento dei fatti l'attore aveva 22 anni, applicando le Tabelle sopra richiamate, risulta spettante a a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro Parte_1
92.745 a titolo di danno non patrimoniale (di cui euro 68.195 a titolo di danno biologico ed euro
24.550 a titolo di danno morale), oltre a euro 9.907,25 a titolo di invalidità temporanea (di cui euro 2.156,25 a titolo di invalidità temporanea futura).
Come anticipato, ha chiesto la massima personalizzazione del danno subito in Parte_1 ragione del fatto che i danni subiti gli hanno impedito di proseguire l'attività sportiva agonistica del quale era appassionato sin dall'età di 6 anni, stravolgendo completamente le proprie abitudini di vita, sino a quel momento scandite dalle esigenze connesse a tale attività. L'attore ha inoltre aggiunto che le lesioni interessano l'arto destro, dominante.
Sul punto deve osservarsi in diritto che la Suprema Corte (Cass. n. 28988/2019) con riguardo alla possibilità riconosciuta al Giudice di personalizzare il danno biologico subito da un soggetto, ha avuto modo di evidenziare che “in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari”, atteso che le conseguenze dannose, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne consegue che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più
17 grave “rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”.
Tornando al caso di specie, si ritiene che la richiesta di personalizzazione meriti accoglimento nei limiti di seguito indicati, avendo l'attore provato lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica
(cfr. docc.1, 9,10, 12, 17, 20, 21, nonché deposizioni rese dal teste in data 6 Testimone_1
marzo 2024 della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare) ed avendo i consulenti accertato che “la suddetta menomazione non consente più in misura totale e assoluta di proseguire nell'attività di atleta delle gare di motocross”.
Orbene, il fatto che a seguito dell'infortunio non abbia più potuto svolgere Parte_1
l'attività sportiva praticata a livello agonistico ha sicuramente comportato una sofferenza psicofisica maggiore per lo stesso, rispetto a quella che affligge ordinariamente un soggetto che subisce lesioni pari a quelle dell'attore e ciò, appunto, sia come sofferenza interiore dovuta all'impossibilità di proseguire nella propria passione sportiva, sia come stravolgimento delle proprie abitudini di vita.
Sussistono, quindi, nel caso di specie circostanze specifiche ed eccezionali tali da giustificare un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione, da contenersi però nella misura del 30%, atteso che comunque l'attore, come dallo stesso allegato, avrebbe potuto proseguire con lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica del motocross solo sino ai
30/32 anni e, quindi, per circa ulteriori 10 anni dalla data dell'infortunio.
Il riconosciuto aumento per la personalizzazione va applicato soltanto alla componente di danno biologico e non a quella relativa al danno morale (Cass. n. 25164/2020) e, conseguentemente, il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere aumentato di euro 20.458.
In conclusione, spetta all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale l'importo pari a euro 123.110,75 (euro 113.203,5 invalidità permanente ed euro 9907,25 invalidità temporanea)
Essendo la somma sopra indicata un debito di valore, va altresì riconosciuto all'attore il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi,
18 tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
4.2.4 Quanto al richiesto danno estetico, la domanda di risarcimento non merita accoglimento, atteso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “il danno estetico non può essere considerato una voce di danno a sè, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico, salve circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, circostanze nella specie non ricorrenti e comunque non adeguatamente e specificamente allegate (cfr., ex multis, Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 14246 del 08/07/2020, Rv. 658620 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20630 del
13/10/2016, Rv. 642918 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014, Rv. 633405 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013,
Rv. 626348 - 01; Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605495 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
7492 del 27/03/2007, Rv. 596962 - 01)” (così Cass. n. 7126/2021).
4.3 Il danno patrimoniale
4.3.1 A titolo di danno patrimoniale l'attore ha chiesto il risarcimento: i) di euro 11.183,17 per le spese mediche riconosciute e compensi al CTU, oltre euro 6.000 per spese mediche future;
ii) di euro 56.200,00 a titolo di danno emergente e lucro cessante/perdita di chance.
4.3.2 Per quanto riguarda le spese mediche già sostenute i consulenti del Tribunale hanno ritenuto congruo l'importo pari a euro 4.230,05, mentre per quelle future l'importo indicato da Pt_1
pari a euro 6.000, è stato ritenuto adeguato, per un totale, quindi, pari a euro 10.230,05.
[...]
Come detto, non ci sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni dei consulenti, anche in ragione della mancanza di specifiche contestazioni sul punto delle parti, e, pertanto, tale voce di danno patrimoniale può essere riconosciuta all'attore nei limiti indicati dalla c.t.u.
Parimenti deve essere riconosciuto l'importo pari a euro 2.440 corrisposto al professionista che ha svolto la perizia stragiudiziale allegata al ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
19 E infatti, per quanto riguarda le spese per la consulenza precontenziosa/stragiudiziale, deve osservarsi che la Suprema Corte (Cass. n. 16990/2017) ha stabilito che tali spese, così come quelle di assistenza legale stragiudiziale, hanno “natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale [o da un consulente] in detta fase pre- contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio”. Con la conseguenza che la liquidazione “resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)”.
Nel caso di specie, deve ritenersi necessaria la richiesta di consulenza a un professionista prima della presentazione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., considerata la dinamica della vicenda e la difficoltà di conoscere la possibile sussistenza di profili di responsabilità in capo ai medici curanti in mancanza di competenze specialistiche. Si aggiunga che l'attore, in mancanza di una perizia stragiudiziale a sostegno del proprio ricorso di istruzione preventiva rischiava una pronuncia di inammissibilità dello stesso, che avrebbe potuto avere carattere esplorativo.
La somma sostenuta dall'attore, pari a euro 2.440 risulta provata dal doc. 8 allegato al ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
Le spese della ctu, invece, saranno valutate in sede di regolamentazione delle spese di lite.
4.3.3 Per quanto riguarda l'ulteriore voce di danno patrimoniale di cui l'attore ha chiesto il risarcimento, deve osservarsi quanto segue.
L'importo di € 56.200,00 è richiesto da a titolo di lucro cessante e perdita di Parte_1 chance. Nel dettaglio l'attore ha chiesto l'importo pari a euro 25.000 relativamente ai perduti introiti dovuti per le corse e a quelli derivanti dai contratti pubblicitari e di sponsorizzazione annuali in quanto corridore di motocross di livello nazionale ed internazionale, nonché gli ulteriori importi pari a euro 24.000 e 7.200 per la perdita di chance di diventare campione italiano come già era successo nelle categorie giovanili.
20 Giova premettere, in diritto che con riguardo al c.d. danno da perdita di chance la giurisprudenza ha evidenziato che lo stesso consiste “non già nella perdita di un vantaggio economico specifico ma nella perdita (certa) della possibilità di conseguire un determinato vantaggio economico” e che, “trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di "possibilità" (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa” (Cass. n.
14916/2018; Cass. n. 23154/2014).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che possa essere riconosciuto all'attore il solo danno da perdita di chance liquidato in via equitativa in misura pari a euro 25.000, non potendo propriamente parlarsi di lucro cessante, atteso che il conseguimento annuale da parte dell'attore di somme in ragione della partecipazione alle gare sportive non presenta i caratteri propri di un sicuro guadagno futuro.
Al contrario, può ritenersi che l'attore abbia fornito sufficienti elementi in ordine alla serietà, apprezzabilità e consistenza del danno da perdita di chance, che deve dunque reputarsi provato in ordine alla sua esistenza, essendo indubbio che in seguito all'infortunio e alle non Parte_1
corrette cure dei sanitari non ha più potuto partecipare alle gare di motocross e che, al momento dei fatti, lo stesso era tra i favoriti (cfr. verbale udienza 6 marzo 2024).
Quanto alla liquidazione del danno patrimoniale da perdita di chance, il Tribunale reputa la sussistenza dei presupposti di legge per ricorrere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 cc, essendo sostanzialmente impossibile dimostrare e misurare in via diretta l'entità del danno da perdita di chance per l'impossibilità di partecipare alle gare mondiali di motocross e di conseguire i relativi premi della e i corrispettivi degli sponsor. CP_4
Nel caso di specie, ai fini della liquidazione si ritiene di considerare la documentazione allegata dall'attore (docc. 9, 10, 19, 22, 23 fascicolo attore) e non tempestivamente e puntualmente contestata dai convenuti (i quali si sono limitati nella comparsa di costituzione e risposta a contestare genericamente l'an del diritto al risarcimento del danno patrimoniale), dai quali si evince il riconoscimento di premi di partecipazione alle gare e gli introiti derivanti dagli sponsor che variano dai 100 ai 2000 euro per singola manifestazione, tenuto conto del fatto che la carriera per un'attività sportiva come quella in esame termina intorno ai 30 anni, che l'attore al momento dei fatti era prossimo ai 23 anni (cfr. dichiarazioni dell'attore e verbale dell'udienza del 6 marzo
21 2024) e che nel corso di un anno vengono svolte diverse competizioni. L'importo riconosciuto è, quindi, pari a euro 25.000.
4.3.4 In conclusione, a titolo di danno patrimoniale spetta all'attore la somma complessiva pari a euro 37.670,05.
Tali somme devono, però, liquidarsi all'attualità e, quindi, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub
4.2.3).
4.4 Danno da violazione del diritto al consenso informato
4.4.1 L'attore ha infine chiesto la condanna dei convenuti al “pagamento di una somma non inferiore ad € 23.600,00 a titolo di danno per mancato consenso informato o quella maggior o minor somma che parrà di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa a carico del Dr CP_2
.
[...]
In particolare, l'attore ha allegato che al momento della pratica delle infiltrazioni il dott. CP_2
non lo aveva in alcun modo avvertito né di possibili scelte terapeutiche alternative, né dei
[...]
rischi connessi a tale trattamento e che, se lui avesse saputo che la lesione subita sarebbe potuta guarire in tempi brevi (una decina di giorni) e quali erano le conseguenze delle infiltrazioni, non avrebbe accettato di sottoporti alle stesse.
Il dott. nulla ha specificamente contestato sul punto con l'unico atto depositato CP_2
nel giudizio.
4.4.2 In merito alla dedotta lesione del diritto al consenso informato appare opportuno premettere alcuni cenni in merito a tale profilo.
Il diritto in esame in ambito sanitario è ora sancito dall'art. 1 L. 219/2017 che così dispone: “1.
La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea […] stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge…3.
Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché
22 riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.
Il medico, quindi, è tenuto ad informare il paziente dei benefici, delle modalità di intervento, dell'eventuale scelta tra tecniche diverse, dei rischi prevedibili.
Con riguardo ai danni conseguenti alla lesione del diritto al consenso informato, la Suprema
Corte (Cass. n. 28985/2019) ha avuto occasione di evidenziare che “La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente -sul quale grava il relativo onere probatorio- se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale ovvero non patrimoniale […] diverso dalla lesione del diritto alla salute”, con la precisazione che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute rileva solo se di apprezzabile entità.
In particolare, ciò che rileva ai fini del riconoscimento della lesione del diritto all'autodeterminazione è che il paziente, a causa del deficit di informazione, non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (v. Cass. n. 16543/2011).
Diverse sono le situazioni che si possono verificare in ambito sanitario in materia di consenso informato;
nel caso di specie rileva quella “dell'omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico,
a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi” (Cass. n. 28985/2019). In tali casi, il risarcimento avrà ad oggetto la lesione del diritto alla salute e a quello dell'autodeterminazione del paziente.
Quanto agli oneri probatori, deve innanzitutto osservarsi che quello in esame è un danno- conseguenza. I pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali (questi ultimi, come detto, purchè superino la soglia di normale tollerabilità) che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione devono essere debitamente allegati e provati dal preteso danneggiato e la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le
23 massime di esperienza e le presunzioni. Non è, quindi, configurabile un danno risarcibile in re ipsa, derivante esclusivamente dall'omessa informazione (ex multis: Cass. 28985/2019; Cass. 24471/2020).
Infine, per la liquidazione equitativa del danno, si ritiene di utilizzare i parametri contenuti nelle
Tabelle del Tribunale di Milano (aggiornate nel 2024) le quali, pur non avendo valore normativo, costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto (Cass. n. 2539/2024).
Nel dettaglio, le citate Tabelle hanno individuato quattro ipotesi di danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, in base: i) all'intensità del vulnus al diritto che è stato in concreto accertato, ii) alla ricorrenza di una o più circostanze della fattispecie concreta che attenuano, ovvero aggravano, il pregiudizio al diritto ad autodeterminarsi in ambito sanitario.
4.4.3 Tornando al caso di specie, deve ritenersi provato che il dott. non ha CP_2 fornito alcuna informazione all'attore. In tal senso rilevato le allegazioni di non Parte_1 contestate dal convenuto, le dichiarazioni rese dal padre dell'attore nel corso dell'udienza del 6 marzo 2024, nonché il fatto che il convenuto non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale ammesso relativamente ai capitoli di prova aventi ad oggetto le circostanze della comunicazione delle informazioni necessarie all'attore.
Quanto alla prova del danno non patrimoniale subito in conseguenza della lesione del diritto all'autodeterminazione, può ritenersi che la stessa sia stata fornita dall'attore e che appaia di apprezzabile entità, se si considera che la decisione (non frutto di adeguata e consapevole valutazione) ha comportato per l'impossibilità definitiva di coltivare e proseguire Parte_1
la propria passione sportiva quale conseguenza di un infortunio in sé non particolarmente significativo, ma le cui conseguenze sono state poi particolarmente pregiudizievoli a causa della condotta anche del medico convenuto.
Si aggiunga che i consulenti nella relazione depositata hanno censurato l'esecuzione del trattamento infiltrativo da parte del dott. senza alcun previo accertamento CP_2
diagnostico, evidenziando altresì che tali pratiche sono indicate per il trattamento di patologie tendinee o articolari croniche e trovano poca indicazione nelle fasi acute conseguenti a un traumatismo.
Alla luce degli elementi sopra evidenziati, facendo applicazione delle citate Tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano, si ritiene di liquidare in favore dell'attore a titolo di danno da lesione del
24 diritto all'autodeterminazione la somma pari a euro 10.460, dovendo ricondursi il caso di specie tra la seconda (Danno all'autodeterminazione di media entità: liquidazione da € 4.650,00 ad €
10.460,00) e la terza ipotesi (Danno all'autodeterminazione di grave entità: liquidazione da €
10.461,00 ad € 23.245,00) delle Tabelle milanesi, ricorrendo le seguenti circostanze:
- paziente non informato non particolarmente vulnerabile (per età, condizioni di salute e personali);
- grave violazione dell'obbligo informativo essendo mancata totalmente qualsivoglia informazione;
- entità media dei postumi/sofferenze fisiche conseguenti al trattamento non preceduto da consenso informato, ma con necessità di plurimi trattamenti riparatori anche invasivi;
- sofferenza interiore conseguente al trattamento non preceduto da consenso ed alla lesione della libertà di autodeterminazione di media entità;
- intervento non preceduto da consenso di tipo invasivo/non urgente/con diverse alternative terapeutiche.
Tali somme devono, però, liquidarsi all'attualità e, quindi, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub
4.2.3).
5. Le spese di lite
5.1 In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite del presente procedimento e della fase di istruzione preventiva devono essere poste a carico delle parti convenute.
Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto, per il giudizio di merito, del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto agli attori e dell'attività difensiva effettivamente prestata e, per quanto riguarda la fase di istruzione preventiva, considerando il valore della causa come indeterminabile, con complessità media.
5.2 Parimenti le spese della c.t.u. espletata nel corso del procedimento di istruzione preventiva e poste provvisoriamente a carico dell'attore (già liquidate nel procedimento di istruzione preventiva con separato decreto del 2 agosto 2023 per l'importo pari a euro 2.587,80 a titolo di
25 onorario, oltre oneri previdenziali ed IVA -se dovuta-, come per legge), in applicazione della regola della soccombenza, devono essere poste a carico dei convenuti.
5.3 Devono, infine, porsi a carico della convenuta anche le spese della CTP di parte attrice, atteso che la Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare “che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 3-1-2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056; Cass. 11-6-
1980 n. 3716)” (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 10173 del 18.5.2015) e che, nel caso di specie, le stesse, pari a euro 1.830, risultano documentate e adeguate (doc. 25 fascicolo attore).
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA la responsabilità dei convenuti, TT. e CP_2 [...] nella causazione dei danni subiti dall'attore CP_3 Parte_1
2. CONDANNA i convenuti, TT. e al CP_2 Controparte_3 risarcimento dei danni subiti dall'attore, e, quindi, a corrispondere allo Parte_1
stesso:
a. Euro 123.110,75 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
b. Euro 37.670,05 a titolo di danno patrimoniale;
3. CONDANNA il convenuto, TT. , al risarcimento dei danni subiti CP_2 dall'attore, a titolo di danno non patrimoniale per la lesione del diritto Parte_1 all'autodeterminazione e, quindi, a corrispondere allo stesso euro 10.460 oltre accessori come in motivazione;
4. CONDANNA i convenuti, e a Controparte_2 Controparte_3 rifondere in favore dell'attore, le spese di lite che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 17.545 per compensi (di cui euro 14.103 per il giudizio di merito ed euro
3.442 per la fase di istruzione preventiva), oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
26 5. PONE definitivamente a carico dei convenuti, TT. e CP_2 [...]
le spese per la CTU svolta nel procedimento di istruzione preventiva, pari a CP_3
euro 2.587,80 già liquidate con separato decreto;
6. CONDANNA i convenuti, TT. TT. , Controparte_9 CP_10
a corrispondere agli attori, le spese per la Controparte_11
consulenza di parte pari a euro 1.830;
Varese, 3 marzo 2025
Il Giudice
Marta Maria Recalcati
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