Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. Dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5152/19 e vertente TRA
[...]
Parte_1
(Avv. Mariolina Bernardini) PARTI APPELLANTI E
Controparte_1
[...]
(Avv. Lorenzo Picchi) PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 23704/2017 e successiva sentenza definitiva n. 1804/2019 emesse entrambe dal Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato, con sentenza parziale n. 23704/17, che , e – tutti soci della - erano CP_1 CP_1 Pt_1 Parte_1 CP_2 comproprietari, della misura del 25% ciascuno, dell'escavatore cingolato marca C21 ONLC. 7 ha rimesso la causa sul ruolo al fine di accertare il valore CP_3 del bene per cui è causa;
all'esito dell'espletata CTU – con la quale è stato accertato che il mezzo Komatsu mod. PC210NLC.7 aveva un valore compreso tra 32.000,00 e 35.000,00 IVA esclusa – con la sentenza definitiva n. 1804/19 - con riferimento all'importo spettante a e per la comproprietà del mezzo – ha CP_1 Controparte_1 condannato e a: 1) “pagare, in solido tra loro, Parte_1 Parte_1
l'importo di €. 8.375,00 ciascuno oltre interessi dalla domanda sino effettivo soddisfo
2) a rimborsare a e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in €. 3.200,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
3) a rimborsare a e Controparte_1
l'importo di €. 2.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 4) “ha posto Controparte_1 definitivamente le spese di CTU, così come liquidate nel decreto del 10.10.18, a carico delle parti soccombenti”.
e hanno proposto appello avverso le citate Pt_1 Parte_1 sentenze e hanno chiesto (cfr. note scritte in sostituzione di udienza del 20.11.24):
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello, ogni contraria istanza disattesa, accogliere l'appello proposto e in riforma delle appellate sentenze n. 23704/2017 e 1804/2019 accogliere le seguenti conclusioni :in via principale “rigettare la domanda attrice e la domanda di parte intervenuta perché infondate in fatto e in diritto e comunque perché non provate;
in via subordinata: “nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda avversa ridurre secondo giustizia le somme eventualmente dovute;
in ogni caso: “annullare la condanna ex art. 96 cpc”; in ogni caso: rigettare l'appello proposto dai sig.ri e Con vittoria di spese di lite di entrambi i giudizi”. CP_1 Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti e i quali CP_1 Controparte_1 hanno rappresentato di aver proposto un autonomo appello avverso la sola sentenza definitiva n. 1804/2019 con atto notificato nella medesima data dell'appello proposto da e iscritto al RG n. 5427/2019. All'udienza del 15.12.22 Pt_1 Parte_1 il procedimento Rg. 5427/19 è stato riunito alla presente causa. Gli appellati (cfr. comparsa e note scritte in sostituzione di udienza del 18.11.24) hanno chiesto: “preliminarmente in via principale dichiarare l'appello proposto da e inammissibile ex art.348 bis c.p.c. con Pt_1 Parte_1 condanna alle spese di giudizio;
in via subordinata dichiarare inammissibile l'appello proposto dai sigg.ri e avverso la sentenza n.1804/2019 Pt_1 Parte_1 poiché non proposto nella forma dell'appello incidentale , essendo la notifica effettuata da e precedente a quella effettuata da e CP_1 Controparte_1 Pt_1
in via ulteriormente subordinata riunire il predetto appello a Parte_1 quello proposto dai sigg.ri e e al quale è stato attribuito il n. CP_1 Controparte_1
5427/2019 R.G. con accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate dagli appellanti;
nel merito rigettare integralmente il gravame proposto dai sigg.ri Pt_1
e avverso le sentenze n.23704/2017 e 1804/2019 in quanto Parte_1 inammissibile e infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti e per l'effetto: riformare la sentenza n.1804/2019 nella parte in cui non ha riconosciuto ai sigg.ri e il risarcimento per il mancato utilizzo del mezzo;
confermare CP_1 Controparte_1 entrambe le sentenze di primo grado, relativamente a tutti gli altri capi, rigettando per l'effetto le eccezioni dedotte dagli appellanti;
rigettare l'istanza cautelare perché infondata in fatto e in diritto;
condannare gli odierni appellanti, ai sensi dell'art.96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio”. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 21 novembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Il presente giudizio, come narrato (cfr. appello e e Pt_1 Parte_1 atto di citazione introduttivo ai quali si rimanda) ha ad oggetto l'accertamento, richiesto da del suo diritto di proprietà, nella misura del 25%, Controparte_1 dell'escavatore marca Komatsu modello PC210ONLC.7 e la conseguente richiesta di condanna di e al pagamento della somma di € 8.929,08, Pt_1 Parte_1 pari al 25% del valore (€ 35.716,34) dell'escavatore al momento dell'acquisto, nel 2002. A fondamento ha dedotto che la società Controparte_1 CP_2 CP_2
(società sciolta nel 2007) di cui erano soci al 25% e se medesimo (figlio Controparte_1 di ), oltre che e aveva stipulato, nel 2002, un CP_1 Pt_1 Parte_1 contratto di leasing con la società SBS leasing s.p.a., avente ad oggetto un escavatore cingolato nuovo;
che tale macchinario veniva utilizzato da e Pt_1 [...] sebbene i costi fossero da tutti sostenuti;
che, nonostante le richieste di Parte_1 provvedere alla vendita del mezzo ed alla divisione del ricavato, nessuna risposta era pervenuta;
che le parti avevano sottoscritto un accordo in cui si riconoscevano proprietari della quota del 25% dell'escavatore.
e costituitisi, hanno contestato la pretesa Pt_1 Parte_1 avversaria, disconoscendo la scrittura privata che attribuiva ad ognuno delle parti in causa il 25% della proprietà dell'escavatore e producendo fattura di acquisto dell'escavatore da parte del sig. Parte_1
intervenuto nel giudizio, padre dell'attore, ha proposto le Controparte_1 medesime richieste del figlio . CP_1
Il Giudice, con la sentenza parziale n. 23704/2017, ha accertato la proprietà del 25% dell'escavatore in capo a e e ha rimesso la causa sul ruolo CP_1 Controparte_1 per la quantificazione, tramite consulenza tecnica del suo valore. Espletata la ctu è stata pronunciata la sentenza definitiva. Con le sentenze impugnate, il Tribunale ha, dapprima, dichiarato, con sentenza parziale (n. 23704/2017), la proprietà del 25% dell'escavatore in capo ai Sig.ri CP_1
e e poi ha rimesso la causa sul ruolo per la quantificazione. Controparte_1
Alla luce delle risultanze della consulenza il Giudice, con la sentenza definitiva n. 1804/2019 ha statuito che: “Il nominato C.T.U. nella relazione peritale a propria firma, scevra da vizi logico giuridici e meritevole di accoglimento ha accertato che il mezzo Komatsu, mod. PC210NLC.7 ha un valore compreso tra e. 32.000,00 ed €. 35.000,00 oltre i.v.a.. ne consegue che la domanda proposta dall'attore
[...]
e dal terzo convenuto deve essere accolta in riferimento CP_1 Controparte_1 all'importo spettantegli della proprietà del mezzo per cui è causa e, pertanto,
[...] e devono essere condannati, in solido tra loro, al Parte_1 Parte_1 pagamento, in favore di dell'importo di €. 8.375,00 Controparte_1 Controparte_1 ciascuno oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo. Non può essere accolta la domanda relativa al risarcimento dell'ulteriore danno per utilizzo del mezzo poiché non provata (…)”. Ha concluso che: “ritenuta la pretestuosità della resistenza in giudizio e la carenza probatoria delle deduzioni formulate in giudizio condanna i convenuti (gli odierni appellanti) all'ulteriore pagamento di €. 2.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico delle parti soccombenti”. Le sentenze (parziale e definitiva) sono state impugnate (con notifica effettuata il 23.7.19) da e mentre con autonomo atto di gravame - Pt_1 Parte_1 notificato nella stessa data, da cui ha tratto origine il procedimento RG. 5427/19, successivamente riunito al presente – e hanno impugnato la CP_1 Controparte_1 sola sentenza definitiva. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalle parti appellate ( e , in quanto l'atto introduttivo CP_1 Controparte_1 del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass.27199/2017). Del pari va disattesa l'eccezione d'inammissibilità (cfr. note di trattazione scritta appellati del 18.11.24) “dell'appello proposto dai sigg.ri e Pt_1 [...] avverso la sentenza n.1804/2019 poiché non proposto nella forma Parte_1 dell'appello incidentale, essendo la notifica effettuata da e CP_1 Controparte_1 precedente a quella effettuata da e . Gli appelli proposti Pt_1 Parte_1 sono stati notificati pressoché contemporaneamente (nello stesso giorno, a poche ore di distanza l'uno dall'altro) nel rispetto dei termini previsti dalla legge per la proposizione dell'appello incidentale (Cass. 23457/18 “È un principio generale quello per cui la prima impugnazione vale a costituire il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro si converte in appello incidentale: resta ammissibile, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., l'impugnazione tardiva, anche a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante incidentale, se il gravame principale investe una questione attinente all'interesse di tale parte”) e, comunque, in data 15.12.22 (cfr. verbale), nel rispetto di quanto disposto ai sensi dell'art. 335 c.p.c., al giudizio proposto da e Pt_1
primo introdotto tenuto conto della data di iscrizione a ruolo Parte_1
(5152/2019), è stato riunito il procedimento r.g.n. 5427/2019 avente ad oggetto l'appello di e CP_1 Controparte_1
e anno criticato le sentenze per i seguenti motivi. Pt_1 Parte_1
Con il primo, (Sul diritto di proprietà dei Sig.ri e hanno CP_1 Controparte_1 sostenuto che la sentenza n. 23704/2017 (non definitiva) era errata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto di poter accogliere la domanda di accertamento del diritto di proprietà dell'escavatore nella misura del 25% in capo a e . A CP_1 CP_1 fondamento hanno allegato il fatto che “il Giudice di prime cure ha del tutto omesso di valutare sia la fattura di acquisto depositata, sia il disconoscimento della scrittura privata depositata da controparte a sostegno delle proprie tesi”. Con il secondo, hanno censurato la sentenza (definitiva) per avere, questa, sulla base delle risultanze peritali, attribuito all'escavatore – nel 2014, momento dell'istaurazione del giudizio - lo stesso valore di quando era stato acquistato. Peraltro la CTU era da ritenersi errata per non aver considerato che il mezzo era stato rivenduto, da ad un prezzo di € 7.000,00. Parte_1
Con l'ultimo motivo si dolgono per essere stati condannati, oltre alle spese di lite, anche al pagamento, in favore di e di un'ulteriore somma CP_1 Controparte_1
– pari ad €.2.000,00 - ex art. 96 c.p.c. Le critiche, così come evidenziate dagli appellanti, possono essere analizzate unitamente.
e hanno dedotto che e non Pt_1 Parte_1 CP_1 Controparte_1 avevano provato il loro diritto di comproprietà in quanto la scrittura privata in cui le parti dichiarano di essere proprietari della quota del 25%, posta a fondamento della loro domanda, era stata dagli stessi disconosciuta nella sottoscrizione e, quindi, in mancanza di un'esplicita richiesta di “verificazione” non poteva essere assunta come prova. Di contro ha asserito: 1) di essere l'esclusivo proprietario Parte_1 dell'escavatore per averlo acquistato, in data 16 ottobre 2007, dalla ditta CP_2
2) che la prova dell'acquisto (e conseguentemente della sua proprietà esclusiva)
[...] era data dalla fattura di vendita n. 07/2007 depositata in atti. Premesso che, come eccepito dagli appellanti (convenuti nel giudizio di primo grado), la scrittura privata non può essere considerata fonte di prova (per mancata richiesta di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute), tuttavia, in sede di operazioni peritali (cfr. pag. 11 della relazione) il CTU ha dichiarato di aver interpellato il commercialista che a quel tempo teneva la contabilità della e che CP_2 questi gli “(…) ha riferito che ha riportato in questo registro (contabile) le fatture che gli venivano consegnate per le registrazioni. In tale registro, seppure non vidimato, la fattura n. 7 del 16 ottobre 2007 non è registrata e l'ultima fattura registrata è la n. 6 del 16 ottobre 2007 di importo € 8.000,00 più IVA di € 1.600,00 (…)”(circostanza questa che, altresì, deve ritenersi documentata stante quanto è indicato nel registro fatture di vendita la cui copia autenticata è stata depositata in atti). ha, altresì, sostenuto che l'esclusiva proprietà del mezzo era Parte_1 dimostrata anche dalla fattura (definita di “vendita”) con la quale lo stesso aveva rivenduto l'escavatore (per una somma di €. 7.000,00) all'estero. Sul punto il consulente ha precisato che: “la fattura è definita “fattura proforma” n. 56-N del 22/09/2017, ed è intestata ad una ditta dell'Egitto. La fattura, se così si può chiamare, non ha valore fiscale (proforma) e poi non è supportata da alcun elemento che ne accerti la data e la sua originalità, ed è stata prodotta solo in questa circostanza”. Sulla scorta di tali conclusioni si ritiene condivisibile la decisione del Giudice “i convenuti e non hanno provato le deduzioni relative Pt_1 Parte_1 all'avvenuto acquisto dell'indicato escavatore atteso che la fattura di cui è depositata copia non è compresa nel registro delle fatture di vendita della società Edil Gecam s.r.l. né viene provato l'asserito pagamento del prezzo indicato (…)” che ha escluso che gli odierni appellanti fossero proprietari esclusivi del mezzo de quo. Alla luce delle risultanze processuali (assenza di prova di proprietà esclusiva) ne consegue che al momento dello scioglimento la fosse proprietaria CP_2 dell'escavatore e che – in mancanza di accordi diversi – ogni socio fosse comproprietario al 25%. Con riferimento alla determinazione del valore commerciale del mezzo il CTU, nella relazione, ha premesso di aver “preso delle informazioni presso una ditta specializzata nel settore che opera a Roma, e in particolare la che tra CP_4
l'altro è proprio la ditta che nel 2002 ha venduto l'escavatore cingolato nuovo modello PC210NLC.7, matricola n. K40263, all'istituto di leasing SBS CP_3
Leasing Spa, che ha poi concesso in locazione finanziaria il mezzo alla CP_2
al prezzo di € 113.620,00, al netto dell'IVA”. Ha proseguito affermando che: “non
[...] esiste un listino dell'usato con i valori dei mezzi per i movimenti di terra. L'assenza di questo tipo di listino è dovuta a vari fattori, ma soprattutto al fatto che il valore di ogni mezzo per i movimenti di terra dipende da molti elementi di valutazione, tra cui le ore di lavoro che il mezzo ha lavorato prima di essere venduto come usato e soprattutto lo stato in cui il mezzo si trova al momento della vendita;
per cui la presenza di un listino ufficiale avrebbe poco significato in relazione soprattutto a queste due caratteristiche proprie di ogni mezzo meccanico. La vera valutazione deve essere fatta osservando direttamente il mezzo in modo da individuare i pregi e i difetti specifici di quel bene. In assenza di una visita diretta, di informazioni sul numero delle ore di utilizzazione, e di prove di funzionamento, non si può dare un valore preciso al mezzo ma solo una indicazione legata all'anno di costruzione e quindi al tempo passato da allora al momento della vendita” e che:
“relativamente al mezzo meccanico che qui interessa il titolare della si è CP_4 ricordato della vendita fatta nel 2002 (ndr: ha visionato il proprio archivio informatico) e quindi conosce bene le caratteristiche del mezzo”. Ha precisato che: “la valutazione al novembre 2014, data della domanda di parte ricorrente, oscilla da € 32.000,00 a € 35.000,00 più IVA. A questo proposito l'Ing. (titolare della mi ha consegnato una copia di Persona_1 CP_4 una fattura di vendita (All. 1), priva dell'intestazione per ragioni di privacy, di un escavatore cingolato KOMATSU modello PC210NLC.7, del 2002, con matricola n. 40218, quindi pressoché coevo con quello che qui interessa e con le stesse caratteristiche, dove il prezzo di vendita alla data del 19 luglio 2017 è stato di € 28.000,00 più € 5.000,00 di trasporto perché il mezzo è stato spedito in Africa (Dar Es Salam), senza applicazione dell'IVA”. Ha concluso che: “alla data di presentazione della domanda l'escavatore cingolato usato , modello PC210NLC.7, CP_3 matricola n. K40263, aveva un valore che poteva oscillare da € 50.000,00 a
€. 60.000,00 più IVA, con l'oscillazione di € 10.000,00 dovuta al mancato esame diretto del mezzo meccanico”. Ritiene questo Collegio che a fronte di dette conclusioni, frutto di un lavoro puntuale così da apparire esaustivo e completo, dalle quali non vi è motivo per discostarsi l'elaborato ben può essere posto a fondamento della decisione relativa al valore del mezzo ed alla conseguente somma spettante a e CP_1 Controparte_1 nella loro qualità di comproprietari dello stesso. Ciò conformemente al principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui
“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. 15147/18; anche Cass. 11917/2021); ed ancora “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. 33742/22). Venendo all'ultimo motivo di appello (“illogica ed illegittima condanna ex art. 96 c.p.c.”) è condivisibile la censura delle parti appellanti. Con riferimento alla condanna ex art. 96 3 comma c.p.c. la giurisprudenza ha precisato che: “Se non occorre che il giudice accerti che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con "mala fede" o con "colpa grave" (art. 96, primo comma) o "senza la normale prudenza" (art. 92 secondo comma), ciò non significa - naturalmente che la mera infondatezza della domanda o della difesa possa comportare responsabilità ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Il fatto che non sia più necessario l'accertamento di un profilo soggettivo di responsabilità significa semplicemente che il giudice, nel verificare la sussistenza delle condizioni per pronunciare condanna ex art. 96 terzo comma, deve prescindere dal compiere alcuna indagine sulla sussistenza dell'elemento psicologico colposo: la condanna può essere pronunciata ogni volta che "oggettivamente" risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale. Incorrono, perciò, in responsabilità per abuso del processo coloro che abbiano proposto domande od eccezioni o formulato difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge) vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad es., fatti di cui si accerti la manifesta falsità). Tra costoro vi saranno certamente parti che hanno agito o resistito in giudizio con "mala fede" o con "colpa grave" o "senza la normale prudenza"; ma il giudizio che il giudice è chiamato a formulare attiene alla condotta processuale nella sua "oggettività", e non all'atteggiamento psicologico - di mala fede o di negligenza più o meno grave - della parte” (Cass. 27623/17).
Alla stregua dei principi sopra esposti, non sussistono i presupposti richiesti dalla norma, non avendo gli appellanti abusato dello strumento processuale, ma solo prospettato le difese, sebbene poi risultate infondate.
e anno ritenuto di potere dimostrare la fondatezza Pt_1 Parte_1 delle loro ragioni con documenti (fatture) che – solo in fase istruttoria – si sono rilevati privi di valenza probatoria. D'altro canto, la medesima prospettazione può valere per e CP_1 [...]
i quali hanno istaurato il giudizio di primo grado fondando la domanda su CP_1 una scrittura privata non utilizzabile come prova (per mancata richiesta di
“verificazione” a seguito del disconoscimento delle firme) benché poi il Giudice, con la sentenza parziale, ha ritenuto che gli stessi fossero, in mancanza di accordi diversi, comproprietari – al 25% - dell'escavatore in quanto soci della società CP_2 che – nel 2002 – aveva sottoscritto il contratto di leasing e poi, successivamente, riscattato il mezzo. Come sopra accennato, anche e hanno proposto un CP_1 Controparte_1 autonomo gravame (istaurando, così, il procedimento RG 5427/19, successivamente riunito al presente giudizio RG 5152/19) censurando la sentenza definitiva (n. 1804/19) per la “violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c. nonché erronea e carente motivazione della sentenza in ordine alla pretesa risarcitoria derivante dal mancato utilizzo del bene da parte degli odierni appellanti”. Hanno, pertanto, argomentato che il giudice di prime cure aveva errato nell'avere ritenuto non provato il danno per il mancato godimento dell'escavatore.
In particolare, ha sostenuto che la prova del mancato utilizzo Controparte_1 del mezzo e l'indisponibilità dello stesso era stata documentalmente fornita dalle diffide (cfr allegati 2, 3 e 4 fascicolo di parte di primo grado relativo a Controparte_1
– indirizzate ad e - a procedere alla vendita del mezzo e Pt_1 Parte_1 alla divisione del ricavato e che, fornita la prova di ciò, il conseguente danno fosse in
“re ipsa”. La censura è infondata. Corretta è sul punto la decisione del Tribunale che ha ritenuto non provato il danno per il mancato utilizzo del mezzo. Dalla documentazione depositata da on emerge la prova che Controparte_1 lo stesso – unitamente a – sia stato privato della possibilità di Controparte_1 utilizzare l'escavatore di proprietà della CP_2
Infatti, il documento indicato come allegato 2) si riferisce all'atto pubblico di scioglimento della società; il n.3) al contratto di leasing sottoscritto dalla CP_2 mentre nella lettera del 2.7.13 (indicata come allegato 4) l'affermazione secondo
[...] la quale e hanno utilizzato il macchinario in via esclusiva rimane Pt_1 Pt_1 soltanto un'asserzione di parte. L'esclusività dell'utilizzo non è -certamente – dimostrata dalla richiesta di vendere l'escavatore e di dividere, in parti uguali, il ricavato.
Ricorre, infatti nella specie l'orientamento del Giudice di legittimità (cass. ordinanza n. 31105/2023) secondo cui “In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo.”. Nella specie la prova del danno asserito per il mancato utilizzo è mancata, avendo gli odierni appellati e richiesto (cfr. doc. 4, 5, 6 allegati CP_1 Controparte_1 nel fascicolo di primo grado), piuttosto, di concordare la modalità di vendita dell'escavatore e di ripartire in parti uguali il ricavato, ma nulla invece è stato domandato circa l'utilizzo al pari del bene e la prova del conseguente rifiuto. Per tali ragioni, la domanda di e andava e va rigettata. CP_1 Controparte_1
In conclusione, la sentenza n. 1804/19 va in parte riformata e la domanda di condanna per l'importo di € 2.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. va revocata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo nella misura media, in ragione del complessivo esito della lite (accoglimento di una sola censura proposta con l' appello di e e rigetto dell'appello proposto da e Pt_1 Parte_1 CP_1 [...]
e della natura e valore della controversia, tolta la fase di CP_1 trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado, possono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/5 e poste a carico degli appellanti e nella restante misura. Pt_1 Parte_1
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico delle parti appellate e CP_1 Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello di e in riforma parziale della Pt_1 Parte_1 sentenza definitiva gravata emessa dal Tribunale di Roma n. 1804/19, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede: revoca la condanna al pagamento di € 2.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore di e CP_1 Controparte_1 rigetta l'appello proposto da e CP_1 Controparte_1 liquida le spese di lite del primo grado di giudizio in € 5.077,00 e, compensandole nella misura di 1/5, condanna e - in solido - in favore di Pt_1 Parte_1
e alla rifusione della restante misura, oltre accessori di legge CP_1 Controparte_1
e spese generali nella misura del 15%; liquida le spese di lite del presente grado in €.3.966,00 e, compensandole nella misura di 1/5, condanna e – in solido- in favore di e Pt_1 Parte_1 CP_1 [...]
alla rifusione della restante misura, oltre accessori di legge e spese generali CP_1 nella misura del 15%; dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico di e CP_1 [...]
CP_1
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino