Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 626/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 626/2025, congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 11 febbraio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
con l'Avv. Veronica Carolli
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti signori e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 3 luglio 2021, trascritto nel
1
Anno 2021, e che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi hanno allegato che la sig.ra è impiegata presso l' di Trento Pt_1 CP_1
in qualità di ostetrica mentre il sig. è impiegato presso Lego Print s.p.a. di Pt_2
Lavis in qualità di operaio.
I ricorrenti hanno dato atto di essere proprietari per la quota di un mezzo indiviso della casa coniugale sita in via Claudia Augusta n. 1 a Levico (TN), tavolarmente individuata in C.C. 190 Levico, P.T. 5970 II, p.m. 1 e gravata da mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi per l'importo di € 244.500,00 con scadenza nel 2044.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che dal mese di settembre del 2023 la sig.ra ha Pt_1 spostato la propria dimora prezzo l'abitazione del padre in via Renato Lunelli n. 62.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento
Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
“1. I coniugi vivranno separati, salvi gli obblighi di legge.
2. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento.
3. In via transattiva e conciliativa, a titolo di definitiva regolamentazione di ogni rapporto patrimoniale fra i coniugi, la signora cede la quota del 50% Parte_1 dell'immobile-casa coniugale sita in Levico, via claudia augusta n. 1 (al catasto individuata come via claudia augusta n. 22) al signor il quale si Parte_2
accollerà il mutuo ipotecario residuo contratto di cui al punto 5 in premessa con liberazione della signora dagli obblighi di restituzione ivi previsti. Parte_1
Con riferimento a questo trasferimento di proprietà, funzionale al raggiungimento dell'accordo sulle condizioni di cui al presente ricorso, i due coniugi dichiarano quanto segue:
2 3a) La signora nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
via Claudia Augusta n. 1, c.f. , cede e trasferisce al signor C.F._1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Claudia Augusta n. 1, c.f. , che accetta, la quota di 1/2 C.F._2
indivisa della proprietà in CC 190 Comune di Levico, P.T. 5970 II, p.ed. 2080, sub
13, foglio 37, p.m. 1, cat. C/6, classe 2, consistenza 47 mq, superficie 61 mq, rendita
82,53 euro e CC 190 Comune di Levico, P.T. 5970 II, p.ed. 2080, foglio 37, p.m. 1, cat. A/2, classe 2, consistenza 7 vani, superficie 176 mq, rendita 524,20 euro, con tutte le comproprietà, oneri, diritti e parti comuni spettanti alla porzione materiale nel condominio in cui fa parte. Sono compresi nella cessione tutti i diritti reali attivi e passivi risultanti dal Foglio A2 del Libro Fondiario nonché tutti quelli fino ad oggi esercitati.
3b) Le porzioni materiali della casa coniugale sono così tavolarmente descritte:
p.m. 1: a piano interrato:terrapieno, due avvolti con bocca di lupo, scala per il piano terra, garage, locale centrale termica;
a piano terra: cortile, corridoio, tre stanze, w.c., due atrii, bagno, cucina, poggiolo.
Al Catasto l'immobile in questione è classificato come di seguito:
- CC 190, p.ed. 2080, sub 13, foglio 37, p.m. 1, cat. C/6, classe 2, consistenza 47 mq, superficie 61 mq, rendita 82,53 euro
- CC 190, p.ed. 2080, sub 14, foglio 37, p.m. 1, cat. A/2, classe 2, consistenza 7 vani, superficie 176 mq, rendita 524,20 euro
Le descrizioni di cui sopra vengono fatte a titolo meramente esemplificativo, facendo comunque fede fra le parti le descrizioni risultanti dal Libro Fondiario competente, anche per quanto riguarda le parti comuni dell'edificio.
3c) I coniugi, richiamati sulle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false, dichiarano che le planimetrie depositate in catasto del 5.9.2019 dal dott. Arch.
sub G.N. 2310/19 repert. n. 35721, progressivo n. 20897 sono Persona_1
conformi allo stato di fatto dell'immobile oggetto del presente atto;
gli stessi dichiarano, inoltre, che non sussiste difformità alcuna tra i dati catastali e le planimetrie su menzionate e lo stato tavolare (doc. 10).
3d) Il signor per tale trasferimento di quota di proprietà, anche in Parte_2
ragione del contenuto delle condizioni di cui alla presente separazione funzionale
3 al raggiungimento dell'accordo, nulla verserà in favore della signora Pt_1
[...]
3e) In conseguenza della cessione di cui ante il signor diviene Parte_2 pieno ed esclusivo proprietaria dell'immobile in questione che per lo stesso rimane comunque “prima casa”, con tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi imposti dalla normativa vigente, e la signora rinunzia espressamente ad eventuale Parte_1
ipoteca legale nascente dal presente atto relativamente al trasferimento della sua quota di 1/2 sull'immobile in questione esonerando il Conservatore Tavolare da qualsiasi responsabilità.
3f) A norma dell'art. 18 della L. 28.02.1985 n. 47 i coniugi, richiamati sulle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false, dichiarano che le aree scoperte trasferite con questo atto, sia di proprietà esclusiva sia di proprietà condominiale, sono pertinenze dell'edificio la p.m. 1, sub 13 e sub 14, della p.ed. 2080 P.T. 5970 II in
C.C. 190 Levico censito in N.C.E.U. e sono di superficie inferiore ai 5000 mq. Ne segue che non sussiste l'obbligo di allegare il certificato di destinazione urbanistica.
3g) Con riferimento alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, i coniugi, richiamati sulle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false, dichiarano:
- che la costruzione degli immobili oggetto del presente atto è avvenuta dopo l'anno
1967;
- che i beni immobili p.m. 1, sub 13 e sub 14, della p.ed. 2080 P.T. 5970 II in C.C.
190 Levico sono stati interessati da lavori in forza ed in conformità dei seguenti provvedimenti abilitativi edilizi (doc. 11):
* COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA ( Controparte_2
) prot. n. 7390 dd.9.04.2024: sostituzione parapetti poggioli in ferro come
[...]
esistenti su p.ed. 2080 p.m. 1 c.c. Levico;
* SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA ( Controparte_2
) prot. n. 6266 dd. 17.04.2020: sostituzione infissi, portone e rifacimento
[...]
recinzione di confine in p.ed. 2080 p.m. 1 C.C. Levico, via claudia augusta n. 1;
* COMUNICAZIONE OPERE LIBERE ( ) prot. n. Controparte_2
977 dd. 17.01.2020: installazione di impianto solare termico in p.ed. 2080 p.m. 1
C.C. Levico, via claudia augusta n. 1;
4 * COMUNICAZIONE OPERE LIBERE ( ) prot. 8137 dd. 19.04.2019: Parte_3
sostituzione recinzione in p.e.d 2080 C.C. Levico, via c. Augusta n. 1;
* CONCESSIONE ( ) prot. 1500 dd. 1.02.1994: variante all'aut. ed. Parte_3
Prot. n. 7574 del 08.07.1992 e conc. ed. Prot. n. 8584 del 10.08.1993 per l'ampliamento e risanamento del fabbricato di cui alla p.ed. 2080 p.m. 1 (uno) in
C.C. Levico Terme, s.p. per AZ (via claudia augusta);
* CONCESSIONE ( Bruna) prot. 8584 dd. 09.06.1993: ampliamento e Pt_3
risanamento fabbricato di cui alla p.ed. 2080 p.m. 1 (uno) – in c.c. Levico Terme – via per caldonazzo;
*AUTORIZZAZIONE ( ) prot. 7574 dd. 4.06.1992: risanamento del Parte_3
piano terra e ricavo autorimessa interrata, nel fabbricato di cui alla p.ed. 2080 in c.c. Levico Terme, s.p. per caldonazzo;
*AUTORIZZAZIONE (PR IO) prot. 6470 dd. 3.06.1987: ammodernamento facciate del fabbricato sulla p.ed. 2080 del c.c. di Levico Terme, sulla s.p. levico-caldonazzo;
* CONCESSIONE ( ) prot. 1772 dd. 20.03.1975: costruzione Controparte_3
terrazza e trasformazione del piano terra del fabbricato sito sulla p.ed. 2080 del c.c. di Levico Terme – vicolo Brolotondo;
* ( ) prot. 4297 dd. 21.06.1957: sopraelevazione Parte_4 Persona_2
casa di civile abitazione sita sulla p.f. 1175/2 in c.c. Levico, via Brolotondo;
* ( ) prot. 4438 dd. 30.06.1959: sopraelevazione Parte_5 Persona_2
casa di civile abitazione sita sulla p.f. 1175/2 in c.c. Levico, via Brolotondo.
- che a tutt'oggi non sono state eseguite altre opere tali da richiedere permessi, licenze edilizie o concessioni ad edificare o concessioni in sanatoria di cui alla vigente normativa urbanistica ed edilizia;
- per quanto occorra i ricorrenti dichiarano che gli immobili oggetto del presente atto non sono stati percorsi dal fuoco negli ultimi 15 anni;
- che lo stesso immobile non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori di cui alla vigente normativa urbanistica ed edilizia;
- che ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 192/2005, nel testo come da ultimo modificato dal D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, hanno ricevuto tutte le informazioni in ordine alla prestazione energetica dell'edificio trasferito nonché
5 tutta la documentazione inerente e così a titolo particolare l'attestato predisposto dalla dott.ssa ing. di data 20.05.2019 codice certificato AA00431-222 Persona_3
che si allega al presente atto (doc. 12).
3h) Le parti, ammonite circa le responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarano ai sensi dell'art. 35 comma 22 del D.L. 223/06 convertito nella legge 248/06 di non essersi avvalse di alcun mediatore immobiliare per la conclusione del presente atto.
3i) Le parti dichiarano che l'immobile è destinato ad uso abitazione con le relative pertinenze non di lusso, in quanto rientra nella categoria A/2 e C/6.
3l) Le parti dichiarano che i redditi relativi alle unità immobiliari oggetto del trasferimento di cui al punto 3) sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi.
3m) Le parti dichiarano che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale.
3n) Le parti inoltre dichiarano che, trattandosi di trasferimento immobiliare stipulato all'interno del procedimento di separazione consensuale ai fini della tutela economico-patrimoniale della famiglia, l'atto non è soggetto alle normali imposte di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 legge n.74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 1999.
3o) Con riferimento agli impianti di cui all'art. 1 del D.m. 22 gennaio 2008 n. 37, che corredano i beni oggetto del presente atto, entrambe le parti garantiscono circa la conformità degli impianti sino ad ora realizzati alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati.
3p) Il signor dichiara di essere già proprietaria della quota di ½ Parte_2 indivisa dell'immobile oggetto di trasferimento che è abitato a residenza familiare.
3q) Il signor dichiara altresì: Parte_2
- di essere residente nel Comune dove sono siti gli immobili in questione;
- di non possedere, ivi o altrove, altro immobile idoneo ad abitazione;
6 - di non essere titolare esclusivo o pro quota dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione su tutto il territorio nazionale in cui è situato l'immobile oggetto di trasferimento, ad eccezione della quota di ½ indivisa del bene immobile di cui al punto 3p);
- che il bene immobile oggetto di trasferimento non è compreso nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
3r) Il signor si obbliga ad attivarsi per ottenere dall'Istituto di Parte_2
credito la liberazione e lo svincolo della signora dal contratto di Parte_1
mutuo cointestato alla signora Parte_1
3s) I coniugi si danno atto che con la cessione da parte della signora Parte_1
della quota di comproprietà della casa coniugale, come di sopra riportata, vengono definiti tutti i loro rapporti patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio ed a qualsiasi titolo, dichiarando di aver risolto ogni pendenza economica tra loro intercorrente anche per quanto concerne gli arredi e corredi presenti nella suddetta casa coniugale e di non avere più nulla a pretendere l'un l'altro, a qualsiasi titolo o ragione.
3t) Ai fini dell'intavolazione del presente atto le parti delegano sin d'ora l'avv.
Veronica Carolli presso il cui studio andranno eseguite le relative notifiche.
Nell'ipotesi di mancata intavolazione del citato atto di trasferimento per qualsivoglia difetto o inadeguatezza del presente atto, nonché per ogni altra ragione, i ricorrenti si impegnano, entro e non oltre cinque mesi dalla comparizione avanti al Giudice relatore, a presentarsi avanti ad un Notaio per la sottoscrizione di analogo atto di trasferimento e a porre in essere tutto quanto sia necessario per il perfezionamento del predetto trasferimento immobiliare nei termini sopra descritti.
4. I coniugi danno atto di definire, con l'adempimento delle presenti condizioni e pattuizioni tutte, ogni questione di carattere economico-patrimoniale, dichiarando di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra”.
All'udienza del 13 maggio 2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, dando atto che l'originale dell'attestato di
7 prestazione energetica è stato allegato al contratto di compravendita dell'immobile oggetto del trasferimento immobiliare.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, ivi compresa la cessione di quota immobiliare, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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