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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 1170/2023 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv.to Patrizia Stanzione, elettivamente domiciliati
[...]
come in atti;
- ATTORI -
in persona del legale rappresentante p.t., rap- Controparte_1
presentato e difeso dall'avv.to Daniela Angrisani Armenio, elettivamente domi- ciliato come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in- dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla
1 legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu- dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio, il convenuto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accertare e CP_1
dichiarare la legittimazione attiva dei Sig.ri e Parte_2 CP_2
, in qualità di eredi della de cuius;
2) Accertare e dichiara-
[...] Persona_2
re la legittimazione passiva del in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t.; 3) Condannare il in per- Controparte_1
sona dell'amministratore p.t., al pagamento in favore degli odierni istanti, nella suddetta qualità, dell'importo residuo pari a euro 35.790,00 come analiticamen- te descritto nella premessa del presente atto, oltre rivalutazione monetaria se- condo indice Istat ed interessi legali dalla data del dovuto adempimento sino all'effettivo soddisfo, oltre il danno determinato dal mancato tempestivo paga- mento da determinarsi in via equitativa”.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale preliminarmente, ec- CP_1
cepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedu- ra di negoziazione assistita nonché l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione e interesse ad agire degli attori;
nel meri- to chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In data 20/12/2024, il Giudice, ritenuta fondata e preliminare l'eccezione di ca- renza di legittimazione attiva, disponeva il rinvio all'udienza di precisazione del- le conclusioni.
All'udienza odierna il GU si riservava la decisione.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva è fondata e assorbente rispetto al- le ulteriori questioni.
2 Gli attori hanno agito nella qualità di eredi della defunta socia Persona_2
accomandataria della Codelso s.a.s., società dichiarata fallita nel 2011 e cancel- lata dal registro delle imprese nel 2019.
Ai sensi dell'art. 2284 c.c., “Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”.
Quindi in poche parole in caso di morte del socio accomandatario, salvo patto contrario, si apre una procedura di liquidazione.
L'atto costitutivo della società prevedeva che, in caso di decesso del socio ac- comandatario, gli altri soci potessero liquidare la quota agli eredi ovvero scio- gliere la società o continuarla con il loro consenso.
Nel caso di specie, nessuna di tali ipotesi si è verificata, essendosi aperta una procedura concorsuale (fallimento) conclusasi con la distribuzione dell'attivo e cancellazione della società per estinzione.
Secondo la consolidata giurisprudenza (Cass. S.U. n. 6070/2013), la cancella- zione della società ne determina l'estinzione e la qualità di socio accomandatario non si trasmette mortis causa. La legittimazione ad agire per crediti maturati in epoca anteriore alla chiusura del fallimento spettava esclusivamente al curatore.
Nessun diritto o pretesa può essere esercitata dagli eredi del socio accomandata- rio estinto, non essendo essi titolari né del credito né dell'azione.
Ne deriva che gli attori risultano privi di legittimazione attiva a far valere in giu- dizio la pretesa azionata.
Pertanto, sulla base di quanto detto, deve essere dichiarato il difetto di legittima- zione attiva degli attori.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite esse seguono il prin- cipio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
3
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così prov- vede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione attiva degli attori;
b) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di parte convenuta, liquidate in euro 4.380,35 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 16/04/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 1170/2023 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv.to Patrizia Stanzione, elettivamente domiciliati
[...]
come in atti;
- ATTORI -
in persona del legale rappresentante p.t., rap- Controparte_1
presentato e difeso dall'avv.to Daniela Angrisani Armenio, elettivamente domi- ciliato come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in- dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla
1 legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu- dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio, il convenuto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accertare e CP_1
dichiarare la legittimazione attiva dei Sig.ri e Parte_2 CP_2
, in qualità di eredi della de cuius;
2) Accertare e dichiara-
[...] Persona_2
re la legittimazione passiva del in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t.; 3) Condannare il in per- Controparte_1
sona dell'amministratore p.t., al pagamento in favore degli odierni istanti, nella suddetta qualità, dell'importo residuo pari a euro 35.790,00 come analiticamen- te descritto nella premessa del presente atto, oltre rivalutazione monetaria se- condo indice Istat ed interessi legali dalla data del dovuto adempimento sino all'effettivo soddisfo, oltre il danno determinato dal mancato tempestivo paga- mento da determinarsi in via equitativa”.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale preliminarmente, ec- CP_1
cepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedu- ra di negoziazione assistita nonché l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione e interesse ad agire degli attori;
nel meri- to chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In data 20/12/2024, il Giudice, ritenuta fondata e preliminare l'eccezione di ca- renza di legittimazione attiva, disponeva il rinvio all'udienza di precisazione del- le conclusioni.
All'udienza odierna il GU si riservava la decisione.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva è fondata e assorbente rispetto al- le ulteriori questioni.
2 Gli attori hanno agito nella qualità di eredi della defunta socia Persona_2
accomandataria della Codelso s.a.s., società dichiarata fallita nel 2011 e cancel- lata dal registro delle imprese nel 2019.
Ai sensi dell'art. 2284 c.c., “Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”.
Quindi in poche parole in caso di morte del socio accomandatario, salvo patto contrario, si apre una procedura di liquidazione.
L'atto costitutivo della società prevedeva che, in caso di decesso del socio ac- comandatario, gli altri soci potessero liquidare la quota agli eredi ovvero scio- gliere la società o continuarla con il loro consenso.
Nel caso di specie, nessuna di tali ipotesi si è verificata, essendosi aperta una procedura concorsuale (fallimento) conclusasi con la distribuzione dell'attivo e cancellazione della società per estinzione.
Secondo la consolidata giurisprudenza (Cass. S.U. n. 6070/2013), la cancella- zione della società ne determina l'estinzione e la qualità di socio accomandatario non si trasmette mortis causa. La legittimazione ad agire per crediti maturati in epoca anteriore alla chiusura del fallimento spettava esclusivamente al curatore.
Nessun diritto o pretesa può essere esercitata dagli eredi del socio accomandata- rio estinto, non essendo essi titolari né del credito né dell'azione.
Ne deriva che gli attori risultano privi di legittimazione attiva a far valere in giu- dizio la pretesa azionata.
Pertanto, sulla base di quanto detto, deve essere dichiarato il difetto di legittima- zione attiva degli attori.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite esse seguono il prin- cipio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
3
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così prov- vede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione attiva degli attori;
b) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di parte convenuta, liquidate in euro 4.380,35 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 16/04/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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