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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2024, n. 9910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9910 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°Sez. Lavoro –
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di Giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 9.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°32853\2023 del ruolo generale lav. e vertente
TRA rapp.to e difeso dall'avv.to S. Di Fonso in Parte_1 virtù di mandato a margine del ricorso
Opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dagli CP_1 avv.ti E.A.V. Sciplino e M. MOrelli in virtù di procura generale notarile alle liti.
OGGETTO: opposizione ad avviso di accertamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.10.2023 ha Parte_1 proposto opposizione avverso avviso di accertamento n.241720196525 notificato in data 28.8.2023 ed avente ad oggetto il pagamento della somma di ivi indicata a titolo di contributi omessi relativi al periodo 4\2012 – 4\2016 eccependo la prescrizione dei crediti contributivi e chiedendo, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'avviso, di accertare l'intervenuta estinzione delle obbligazioni contributive ivi richiamate, con vittoria di spese.
Si è costituito l' deducendo l'interruzione del termine di CP_1 prescrizione e la sospensione dello stesso e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni formulate negli atti introduttivi.
L'opposizione è fondata.
A fronte dell'eccepita prescrizione l' ha prodotto n.2 avvisi CP_1 di accertamento del 7.11.2017 e del 21.7.2023, entrambi aventi ad oggetto le omissioni contributive relative al periodo 4\2012 –
4\2016 e, tuttavia, deve escludersi l'efficacia interruttiva degli stessi poiché dalle relate di notifica delle raccomandate non si evince che la notifica è stata effettuata nelle mani del destinatario stante l'incomprensibilità della relativa firma;
in tal caso, per effetto dell'art.60 d.p.r. n.600\1973 lett. b-bis)
“se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
”.
Ciò posto, non avendo l' fornito prova dell'invio della CP_1 comunicazione di avvenuta notificazione, c.d. CAN, le notifiche non possono considerarsi validamente effettuate con la conseguenza che gli avvisi oggetto delle stesse sono privi dell'efficacia interruttiva del termine di prescrizione dei contributi relativi al periodo 4\2012 – 4\2016 iniziato a decorrere dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e spirato anteriormente alla notifica dell'avviso opposto e ciò senza che possa attribuirsi rilievo alla sospensione del termine di prescrizione intervenuta per effetto della normativa emergenziale di cui al d.l.n.18\2020 e pari a complessivi n.311 giorni;
ed invero, pur con l'esclusione di tale periodo dal computo del termine di prescrizione quinquennale lo stesso era ormai compiuto all'epoca di notifica dell'avviso opposto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinti per decorso del termine di prescrizione quinquennale i crediti contributivi relativi al periodo 4\2012 – 4\2016 oggetto avviso di accertamento n.241720196525 notificato in data 28.8.2023; condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate nella CP_1 somma di E.2000,00 oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Si comunichi
Roma 9.10.2024 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°Sez. Lavoro –
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di Giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 9.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°32853\2023 del ruolo generale lav. e vertente
TRA rapp.to e difeso dall'avv.to S. Di Fonso in Parte_1 virtù di mandato a margine del ricorso
Opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dagli CP_1 avv.ti E.A.V. Sciplino e M. MOrelli in virtù di procura generale notarile alle liti.
OGGETTO: opposizione ad avviso di accertamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.10.2023 ha Parte_1 proposto opposizione avverso avviso di accertamento n.241720196525 notificato in data 28.8.2023 ed avente ad oggetto il pagamento della somma di ivi indicata a titolo di contributi omessi relativi al periodo 4\2012 – 4\2016 eccependo la prescrizione dei crediti contributivi e chiedendo, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'avviso, di accertare l'intervenuta estinzione delle obbligazioni contributive ivi richiamate, con vittoria di spese.
Si è costituito l' deducendo l'interruzione del termine di CP_1 prescrizione e la sospensione dello stesso e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni formulate negli atti introduttivi.
L'opposizione è fondata.
A fronte dell'eccepita prescrizione l' ha prodotto n.2 avvisi CP_1 di accertamento del 7.11.2017 e del 21.7.2023, entrambi aventi ad oggetto le omissioni contributive relative al periodo 4\2012 –
4\2016 e, tuttavia, deve escludersi l'efficacia interruttiva degli stessi poiché dalle relate di notifica delle raccomandate non si evince che la notifica è stata effettuata nelle mani del destinatario stante l'incomprensibilità della relativa firma;
in tal caso, per effetto dell'art.60 d.p.r. n.600\1973 lett. b-bis)
“se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
”.
Ciò posto, non avendo l' fornito prova dell'invio della CP_1 comunicazione di avvenuta notificazione, c.d. CAN, le notifiche non possono considerarsi validamente effettuate con la conseguenza che gli avvisi oggetto delle stesse sono privi dell'efficacia interruttiva del termine di prescrizione dei contributi relativi al periodo 4\2012 – 4\2016 iniziato a decorrere dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e spirato anteriormente alla notifica dell'avviso opposto e ciò senza che possa attribuirsi rilievo alla sospensione del termine di prescrizione intervenuta per effetto della normativa emergenziale di cui al d.l.n.18\2020 e pari a complessivi n.311 giorni;
ed invero, pur con l'esclusione di tale periodo dal computo del termine di prescrizione quinquennale lo stesso era ormai compiuto all'epoca di notifica dell'avviso opposto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinti per decorso del termine di prescrizione quinquennale i crediti contributivi relativi al periodo 4\2012 – 4\2016 oggetto avviso di accertamento n.241720196525 notificato in data 28.8.2023; condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate nella CP_1 somma di E.2000,00 oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Si comunichi
Roma 9.10.2024 Il Giudice