Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5660/2024 R.G.N.C. PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (Avv. D'AMICO Parte_1 L E
, nata a [...] il [...] (Avv. D'AMICO LOREDANA); Controparte_1 CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero AVENTE AD OGGETTO Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso e note di trattazione scritta. Conclusioni del P.M.: visto. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1574/2024 del 13/03/2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione. I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito riportati integralmente:
“ 1) La sig.r continuerà a vivere con il figli presso la casa coniugale, CP_1 Per_1 casa di proprie .ra per il 50% e rietà del sig. CP_1 Parte_2
per l'altro 50%.
[...] igli viene affidato in modo congiunto ad entrambi i ricorrenti con domicilio Per_1 prevalente p madre;
3) Il diritto di visita del padre potrà essere esercitato liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze del figlio, fermo restando il diritto del medesimo a poter trascorrere con il figlio due giorni a settimana con pernottamento;
4) In caso di disaccordo il padre potrà avere con sé il figlio settimanalmente nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 16 alle ore 20 e, a settimane alterne, dalle ore 16 del sabato alle ore 20 della domenica. Entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio durante le vacanze di Natale per sette giorni consecutivi alternando il periodo dal 23 al 30 dicembre con la settimana successiva fino al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre giorni alternando il periodo dal giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì;
5) Sarà corrisposto dal padre un assegno di mantenimento per il pari ad € Parte_3 150,00 da versare alla madre entro il 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
7) L'assegno unico per il figlio continuerà ad essere percepito dalla signora Per_1 al 100%; CP_1
dovrà cominicare entro e non oltre 15 giorni dal provvedimento di Parte_1 omologa l enza;
9) Il sig. e la sig.ra rinunciano reciprocamente ad un Parte_1 CP_1 manteniment no che han uto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, finanziaria, e patrimoniale e, pertanto, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo”. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in PALERMO, in data 17/11/2016, da nato a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1 5/05/1973, iscritto nei registri dello Stato ci
[...] Comune al n.16, parte II, serie C, dell'anno 2016, alle condizioni riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 6/03/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.