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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1924 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(p. iva ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, giusta atto di modifica della denominazione sociale del 18.03.2015, in
[...]
personale del legale rappresentante pro tempore, c.f. Parte_3 C.F._1
), (c.f. ), rappresentati e difesi
[...] Parte_4 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Ignazio Ardagna per procura allegata all'atto di citazione in appello.
Appellanti
Controparte_1 Appellato contumace
(c.f. , iscritta nell'elenco delle Società Veicolo al Controparte_2 P.IVA_2
n. 354126, ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017
e, per essa, giusta procura speciale in autentica Notaio di Roma del Persona_1
31.08.2018 (Rep. n. 57298, Racc. n. 29003), Parte_5
(c.f. , subentrata a a seguito di atto di fusione per P.IVA_3 CP_3
incorporazione del 23.11.2022, in persona del procuratore speciale dottor , CP_4
giusta procura speciale in autentica Notaio in Milano del 21.10.2022 (Rep. Persona_2
5488 - Racc. 4129), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Scozzari giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani n. 272/2019 datata 6/3/2019:
ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive;
per l'effetto ritenere e dichiarare che le competenze, così come applicate nel conto per cui
è causa, superano il tasso soglia vigente pro tempore e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovute gli interessi applicati e/o che gli stessi devono essere ricondotti entro il tasso soglia;
2 per l'effetto, previa consulenza tecnica d'ufficio, rideterminare il saldo del conto corrente,
depurandolo dalle competenze usuraie;
da ultimo, e in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare e accertare il saldo attuale del conto intrattenuto da parte appellante presso la banca convenuta;
all'esito del ricalcolo dell'attuale saldo del conto intrattenuto presso la banca, accertare se vi è e a quanto ammonti il credito dell'odierna appellante;
previa ammissione dell'ordine di esibizione del contratto, ritenere e dichiarare che il finanziamento n. 2172173.52 di € 145.000,00 erogato il 13/03/2007 meglio descritto in parte motiva, prevede un tasso di interesse moratorio, oltre il tasso soglia previsto per il periodo di riferimento, alla stregua delle coordinate ermeneutiche della Corte di
Cassazione, la quale ha statuito che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori;
conseguentemente, dichiarare la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse del mutuo in quanto eccedenti il tasso soglia e quindi depurare il debito da qualsiasi interesse dovuto ai sensi dell'art 1815 c.c.;
per l'effetto, previa nuova consulenza tecnica d'ufficio, dichiarare che la somma dovuta da parte appellante, a far data dalla stipula del contratto di mutuo, stante l'obbligata depurazione di qualsiasi interesse era pari al capitale finanziato;
3 per l'effetto ancora, ove ci sia un importo residuo da corrispondere alla banca rideterminare il numero di rate residue ed il quantum di ciascuna di esse dall'accertamento alla data di estinzione degli stessi e ciò previa rimodulazione di un piano di ammortamento che non tenga conto degli interessi;
ritenere e dichiarare parzialmente nulli entrambi i contratti di mutuo meglio descritti in parte motiva, perché carenti di causa e/o di oggetto e ciò per le motivazioni esposte in premessa;
in via subordinata, ritenere e dichiarare parzialmente nulli i contratti di mutuo nella parte eccedente l'importo concesso rispetto all'effettivo debito del correntista;
conseguentemente, ritenere e dichiarare che, previa rideterminazione del piano di ammortamento, gli interessi dei contratti di mutuo devono essere applicati esclusivamente sulla somma necessaria a estinguere la reale o effettiva esposizione debitoria dei conti e/o dei precedenti finanziamenti;
ritenere e dichiarare che la banca convenuta non può fare valere la garanzia fideiussoria nei confronti dei fideiussori, in quanto l'obbligazione è nulla ovvero estinta, o comunque può farlo solo nei limiti in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme che sono frutto dell'applicazione sui conti correnti di clausole illegittime e/o nulle;
ritenere e dichiarare, comunque, nulle le fideiussioni perché posta a garanzia di un presunto debito principale scaturente da contratti e/o clausole nulle;
4 con vittoria di spese relative a entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria, disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Conclusioni dell'interveniente:
In via preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342, 348 bis, c.p.c. ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Trapani n.
[...] CP_5 Parte_4
272/2019 pubblicata in data 06.03.2019 e notificata in data 7.10.2019;
sempre in via preliminare rigettare il proposto gravame anche in accoglimento della eccepita definitività della sentenza medesima rispetto ai capi della stessa non oggetto di specifica impugnazione;
nel merito, rigettare l'appello proposto perché infondati i motivi sia di fatto che di diritto o con qualsivoglia altra motivazione, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
con condanna della parte appellante alle maggiori spese del giudizio di appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello Parte_6 CP_5 Parte_4
parziale avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 272 del 6 marzo 2019 che:
- accogliendone parzialmente la domanda di accertamento della nullità del contratto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n. 13530.87 acceso presso il 10.5.2001, ha disposto espungersi le appostazioni a Controparte_1
5 debito a titolo di commissione di massimo scoperto -pattuita in termini da non soddisfare il requisito di determinatezza prescritto a pena di nullità dall'art. 1346 c.c.- e spese -non pattuite o applicate in misura difforme rispetto alla previsioni negoziali- e,
con l'ausilio di un consulente tecnico contabile, ha rideterminato il saldo del rapporto al 23.9.2011 in € 18.163,82 a credito della società correntista -in luogo del minor saldo di € 9,78 risultante dall'estratto conto della banca-, condannando l'istituto di credito al pagamento del relativo importo, maggiorato degli interessi al saggio legale;
- ha riscontrato la validità delle clausole del contratto di conto corrente in tema di interessi, sia con riferimento alla compatibilità con la disciplina antiusura, sia rispetto alla previsione della capitalizzazione periodica infrannuale, e di quella concernente la data di appostazione contabile delle operazioni, rigettando le relative domande di nullità;
- ha rigettato altresì le domande di nullità del contratto di mutuo agrario n. 2172173.52
di originari € 145.000,00 stipulato con la medesima banca il 13.3.2007 per essersi gli attori, che pure ne erano onerati, sottratti all'onere della produzione del documento contrattuale, e del successivo contratto di finanziamento n. 741598564.02 di originari
€ 150.000,00 sottoscritto il 29.3.2011, esente, secondo quanto accertato dal consulente tecnico, dal nullità per superamento delle soglie usurarie;
- ha condannato la banca al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di c.t.u..
Articolati tre motivi di impugnazione, gli appellanti:
6 I) con riguardo al contratto di conto corrente, insistono affinché sia sanzionata, con l'esclusione integrale degli interessi ovvero con la riconduzione di questi alle soglie tempo per tempo vigenti, l'usura registrata in corso di svolgimento del rapporto ove utilizzata la formula di determinazione del TEG inclusiva della commissione di massimo scoperto e non quella indicata nelle istruzioni diffuse dalla Banca d'Italia;
II) A- con riguardo al contratto di finanziamento n. 2172173.52 del 13.3.2007,
censurano il passaggio della motivazione che esclude dall'ambito applicativo dell'art. 119 TUB l'obbligo per la banca di consegnare i documenti contrattuali e rilevano di aver tentato sia in fase stragiudiziale -rivolgendo alla banca istanza ex art. 119 TUB, rimasta inevasa-, sia nel corso del giudizio -formulando richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.- di acquisire il contratto che aveva dato vita al rapporto. Adducono che dall'analisi di tale contratto sarebbe emersa la natura usuraia del carico economico correlato all'erogazione del finanziamento, già
evidenziata nella consulenza di parte depositata in atti ove si era tenuto conto di
"tutti i costi connessi all'erogazione del finanziamento (isc, interessi di mora e
penale per estinzione anticipata)" (pag. 14 dell'atto di appello), con conseguente necessitata applicazione della sanzione di gratuità del mutuo ex art. 1815 comma 2
c.p.c.;
II B- deducono la nullità per difetto di causa e per frode alla legge di entrambi i rapporti di finanziamento in quanto stipulati al solo fine di ripianare precedenti esposizioni debitorie
7 (il mutuo agrario per estinguere il saldo negativo del rapporto di conto corrente;
il finanziamento del 2011 per estinguere il debito rinveniente dal mutuo agrario) maturate,
tuttavia, in forza di convezioni affette da vizi di nullità destinati a riflettersi, in conseguenza del collegamento esistente tra i negozi, anche sui finanziamenti;
III) insistono affinché sia dichiarata la nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate da e senza fissazione dell'importo massimo garantito in CP_5 Parte_4
violazione dell'art. 1938 c.c. e affinché sia in ogni caso accertata l'intervenuta liberazione dei garanti, ai sensi dell'art. 1956 c.c., per aver la banca continuato a erogare credito alla debitrice nella consapevolezza del deterioramento delle sue condizioni patrimoniali.
Nel giudizio è spontaneamente intervenuta cessionaria dei crediti Controparte_2
vantati da la quale, eccepita preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. si è opposta, in linea gradata,
al suo accoglimento nel merito.
Occorre in primo luogo dare atto che sui capi della statuizione di primo grado che hanno accertato la conformità a legge delle clausole di capitalizzazione degli interessi e di imputazione contabile delle operazioni contenute nel contratto di conto corrente di corrispondenza e la validità, rispetto alla disciplina antiusura, del contratto di finanziamento del 29.3.2011, non gravati d'impugnazione, si è formato, in forza del meccanismo descritto dall'art. 329 comma II c.p.c., il giudicato interno,
8 Quanto al merito, l'appello non è meritevole di accoglimento.
Procedendo nella disamina secondo la tecnica dei punti di motivazione e mantenendo l'ordine espositivo prospettato dagli appellanti, vale osservare:
I motivo di impugnazione:
Gli appellanti lamentano l'erroneo utilizzo della formula ricavabile dalle Istruzioni della
Banca d'Italia, in luogo di quello inclusiva di ogni onere imposta dall'art. 644 c.p., nella determinazione del TEG -tasso effettivo globale- del singolo rapporto destinato alla comparazione con il TEGM -tasso effettivo globale medio- trimestralmente rilavato dai decreti ministeriali attuativi delle disposizioni della L. n. 108/1996.
La correttezza del metodo è stata, tuttavia, recentemente confermata dalle Sezioni Unite
della Cassazione con sentenza n. 16303 del 20.6.2018, che, nel pronunciarsi sulla rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini dell'usura, hanno sottolineato la necessità
che la verifica delle condizioni di concessione del credito venga condotta in ossequio al principio di simmetria, ovvero operando il confronto tra un dato concreto, quale il TEG
dell'operazione di credito, e il dato astratto, rappresentato dal TEGM determinato trimestralmente per categorie omogenee, rilevati entrambi in funzione dei medesimi costi,
risultando altrimenti la valutazione sostanzialmente inattendibile.
L'adozione di un meccanismo uniforme di rilevazione dei dati soggetti a procedimento comparativo -ribadita e confermata dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 19597
del 2020 in tema di rilievo da attribuire ai fini dell'usura agli interessi di mora- risponde a
9 un basilare criterio logico che risulterebbe falsato dal ricorso, per la rilevazione del TEG
del singolo rapporto, alla “formula del T.A.E.G.”, in affermata aderenza al dettato dell'art. 644 comma IV c.p., a tenore del quale “per la determinazione del tasso di interesse
usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Confermata la bontà del metodo prescelto dal Tribunale, non può tuttavia non evidenziarsi che la questione è, nel concreto, priva di rilevanza alcuna.
Con statuizione divenuta definitiva, il Tribunale ha infatti dichiarato nulla per indeterminatezza la clausola del contratto di conto corrente relativa alla commissione di massimo scoperto la quale, proprio perché invalida, non concorrono a comporre il carico economico correlato alla linea di credito accordata alla società correntista. Di tali costi, in altri termini, non può e non deve tenersi conto ai fini della verifica della compatibilità del t.e.g. del rapporto con il tasso soglia. Non vi è spazio, dunque, per l'applicazione della sanzione comminata dal secondo comma dell'articolo 1815 c.c. e neppure per la riconduzione entro soglia del carico economico.
II motivo di impugnazione:
Il motivo impone una rivisitazione del percorso motivazione seguito da Tribunale, senza,
tuttavia, che possa giungersi a una modifica del decisum.
Deve, in particolar convenirsi con gli appellanti là ove evidenziano di aver attivato gli strumenti approntati dall'ordinamento giuridico onde assolvere all'onere, su di essi
10 gravante, di acquisire e produrre il contratto di finanziamento n. 2172173.52 di originari €
145.000,00 stipulato con la medesima banca il 13.3.2007. Vi è in atti evidenza documentale tanto dell'istanza ex art. 119 Tub -che, se pure testualmente prevista solo per l'ostensione di documenti contabili, si presta, in un'interpretazione che valorizzi gli obblighi di buona fede gravanti sulle parti in fase di esecuzione del contratto, a essere estesa alla consegna dei documenti contrattuali- rivolta dalla società mutuataria alla banca, tanto della richiesta istruttoria formulata a temini dell'art. 210 c.p.c., ammessa dal Tribunale e solo parzialmente ottemperata dalla banca (evenienza che ha escluso la rinnovazione dell'ordine di esibizione in questo grado di giudizio).
Se dunque alcuna colpevole inerzia nell'assolvimento dei propri oneri può imputarsi alla parte, va tuttavia sottolineato che i documenti acquisiti agli atti, segnatamente il piano di ammortamento allegato al contratto di "finanziamento crediti speciali agr. ordinario", e la cambiale agraria dell'importo di € 34.609.98 emessa il 13.3.2007 con scadenza il
13.3.2008, pur non costituendo in sé il documento contrattuale, non solo offrono conferma della stipula della convenzione (della quale il piano di ammortamento rappresenta un allegato e la cambiale una modalità attuativa), ma contengono chiara riproduzione dei più
salienti connotati della fattispecie negoziale, sufficienti a soddisfare il canone di determinatezza prescritto dall'art. 1346 c.c. e a integrare, in quanto entrambi sottoscritti da
-originaria denominazione della società appellante- e il piano Parte_2
11 di ammortamento anche dall'istituto erogante, gli elementi prescritti a pena di nullità
dell'art. 117 TUB. Dall'analisi di tali documenti è invero possibile ricavare:
- conferma della natura del finanziamento, un credito agrario rispondente alla nozione cristallizzata all'art. 43 TUB, finalizzato al finanziamento dell'attività zootecnica,
effettuato con ricorso allo strumento della cambiale agraria, come consentito dal comma 4 della norma citata;
- l'importo erogato (€ 145.000,00);
- il tasso nominale annuo degli interessi (6,2%);
- l'indicatore sintetico di costo (6,23%);
- il numero (5) e la periodicità (annuale) delle rate;
- la decorrenza (13.3.2008) e la conclusione del periodo di ammortamento (13.3.2012);
- l'importo costante di ciascuna rata (€ 34.609,98);
- le commissioni (€ 170,00) e i costi (€ 435,00) correlati all'operazione e l'ammontare dell'imposta sostitutiva (€ 362,00).
La fattispecie negoziale, così inquadrata e definita nei suoi contorni essenziali, non si pone in contrasto con la disciplina antiusura.
Il D.M. 19.12.2006, emanato dal dell in attuazione CP_6 Controparte_7
della L.
7.3.1996 n. 108 e "avute presenti le “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo
globale medio ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla Banca d'Italia nei confronti
delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art.
12 107 del d.lgs. 385/93 (pubblicate nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006)", rileva il tasso medio della categoria di operazioni "anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle
imprese effettuati dalle banche" (è questa, infatti, la categoria residuale nella quale le istruzioni della Banca d'Italia del febbraio 2006, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del
29.3.2006, impongono di inserire "tutte le forme di finanziamento che non siano
riconducibili ad una delle categorie precedenti", dunque anche il credito agrario quando,
come nel caso di specie, non vi sia prova che sia stato concesso a tassi agevolati, giacché
in tale ultima evenienza resterebbe sottratto alla rilevazione periodica e dunque all'ambito di applicazione della disciplina antiusura) di importo superiore a € 5.000 in 6,34 punti percentuali. Atteso che, ai sensi dell'art. 2 L. n. 108/96,"il limite previsto dal terzo comma
dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito
nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai
sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso,
aumentato della metà", la soglia usuraria resta accertata 9.52 punti percentuali.
Questi i dati fattuali rilevanti, risulta evidente che né il tasso nominale degli interessi corrispettivi, né l'indicatore sintetico di costo superano la soglia usuraria.
Non vi è invece in atti contezza della pattuizione in forma scritta degli interessi moratori,
che dunque, in applicazione dell'art. 1224 comma I c.c., devono essere computati in misura corrispondente a quella degli interessi corrispettivi, con conseguente certa esclusione di fenomeni usurari.
13 D'altronde, la diversa conclusione sostenuta gli appellanti -sulla scorta dell'analisi condotta dal consulente di parte- si fonda sull'errato postulato secondo cui il carico economico correlato all'erogazione del credito è rappresentato dalla sommatoria tra l'indicatore sintetico di costo, il saggio degli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata "il tasso globale del finanziamento, alla luce delle condizioni pattuite risulta
quindi essere pari al 10,923% (ISC + mora + comm. Estinzione anticipata)" (pag. 12 della consulenza di parte). Simile allegazione, tuttavia, è inficiata da errore ricostruttivo apprezzabile sul piano metodologico ove di consideri che:
- del tutto arbitrario e privo di autentico valore descrittivo del costo del finanziamento si rivela il cumulo matematico delle diverse componenti di costo del finanziamento. Simile
prospettazione orienta verso una misura di tasso del tutto sganciata dal reale, posto che interessi corrispettivi, interessi moratori e penale di estinzione anticipata sono destinati a trovare applicazione alternativa tra loro in ragione del diverso atteggiarsi della modalità
della restituzione, ovvero, rispettivamente, in ipotesi di restituzione regolare e conforme al piano di ammortamento, in ipotesi di restituzione tardata o mancata, nell'ipotesi, infine, di restituzione anticipata rispetto al termine previsto a beneficio del debitore, così che non sono destinati a gravare simultaneamente sul debitore;
- conduce alla valorizzazione non del momento genetico del contratto, come imposto dal
D.L. n. 394/2000, convertito con modificazioni dalla L. n. 24/2001, norma di interpretazione autentica della disciplina contenuta nella L. n. 108/1996, ma di
14 accadimenti non solo successivi, ma anche eventuali attinenti alla fase di svolgimento del rapporto, ovvero la sua estinzione anticipata;
- vulnera il principio di omogeneità/simmetria di confronto tra TEG del singolo rapporto e tasso-soglia usura, principio che le Sezioni Unite (Cass., Sez.Un., n. 16303/2018)
collocano al centro del vigente sistema antiusura posto che le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medi ai sensi della Legge sull'usura” della Banca
d'Italia già nell'aggiornamento del febbraio 2006 escludono espressamente dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente per il caso di estinzione anticipata del rapporto
(«Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto,
laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno
aggiunte alle spese di chiusura della pratica» (paragrafo C4). Ciò a motivo del fatto che la commissione di estinzione anticipata rappresenta il corrispettivo versato una
tantum dal finanziato per l'esercizio del jus poenitendi secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (che si ascrive al genus dell'art. 1373 comma II c.c.) e svolge una funzione di indennizzo in favore della banca per la riduzione del margine di guadagno atteso dalla restituzione rateale e posticipata del debito. Proprio tale sua natura la esclude dal novero delle voci computabili a fini della verifica dell'usurarietà del finanziamento, difettando un nesso di collegamento tra l'onere e l'erogazione del finanziamento. La commissione per l'estinzione anticipata, invero “non è collegata se
non indirettamente all'erogazione del credito non rientrando tra i flussi di rimborso,
15 maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella
corresponsione di quello. Non si è di fronte cioè a una remunerazione, a favore della
banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente
(argomento ex articolo due bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2
del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per
sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (Cass. civ. 14.3.2022 n. 8109 e, in termini, Cass. civ., sez. III, 7.3.2022, n. 7352). A rinforzare il convincimento che la penale di anticipata estinzione non concorra al calcolo del TEG del concreto rapporto negoziale è anche la giurisprudenza penale, secondo cui il collegamento che il legislatore pone all'art. 644 c.p., con l'impiego del termine “corrispettivo”, tra le prestazioni dell'accipiens e del solvens rende evidente come il pagamento usurario debba trovare causa e relazione diretta nel sinallagma con quanto prestato dal mutuante.
Ne discende che la clausola penale, per la sua funzione, non può essere considerata ex
se come parte del “corrispettivo” previsto dall'art. 644 c.p. poiché, sul piano giuridico,
l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale (Cass. pen. n. 5683/2012; Cass. pen. n. 29010/2018).
Quanto poi alle riproposte eccezioni di nullità dei contratti di finanziamento per difetto di causa, mentre nulla sostiene l'affermazione degli appellanti secondo cui il finanziamento agrario fu concesso al fine di estinguere il debito maturato in relazione all'apertura di credito concessa in conto corrente, non potendo simile correlazione essere desunta dal dato
16 mero, quanto fisiologico, per cui "il netto ricavo del finanziamento numero 2172173.52 è
stato accreditato sul conto corrente numero 13530.87" (pag. 18 dell'atto di appello), il finanziamento chirografario n. 741598564/02 del 29.3.2011, invece, è stato certamente erogato per estinguere il precedente finanziamento agrario. Se ne ha conferma nei conteggi sviluppati dalla banca, dai quali risulta che l'importo erogato, pari ad euro 150.000,00, è
stato essenzialmente adoperato per saldare le tre rate del finanziamento agrario scadute a quella data (trattasi delle rate annuali aventi scadenza il 13 marzo 2009, 2010 e 2011) pari complessivamente a € 103.829,94 (34.609,98 x 3) con i relativi interessi di mora, e a estinguere anticipatamene il capitale ancora a scadere il 13 marzo 2012, pari ad euro
32.589,41. Tali conteggi sono riflessi nell'art. 1 del contratto, là ove le parti specificano la finalità di ripianamento di pregresse passività indicata nelle premesse chiarendo che la banca concede il finanziamento "per lo scopo sopra previsto in premessa, di cui Euro …
136.883,80 quale somma mutuata ed Euro … 13.016,20 quale conguaglio per interessi da
regolare, finalizzato a ripianare interessi maturati pregressi".
Tanto, però, non basta a ritenere che il contratto di finanziamento del marzo 2011, che ha attribuito alla debitrice il vantaggio della dilazione del termine di restituzione (il piano di ammortamento di questo secondo finanziamento prevedeva che l'importo erogato fosse restituito in 15 amni con il pagamento di 60 rate trimestrali), sia privo di causa. Come di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con riferimento al c.d. mutuo solutorio (nella vicenda in esame si tratta, invece, di un finanziamento, ovvero di un
17 contatto obbligatorio, e non reale, che dunque neppure perviene ad attingere alle tematiche maggiormente pregnanti sotto il profilo giuridico risolte dalla pronunzia) "non vi sono …
ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in
termini di nullità negoziale. La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate
ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca
illegittimità - salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano
negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706
del 2020) - essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e
risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8
agosto 1977 n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla L. 23 dicembre
1966, n. 1142); art. 16 r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765)." (Cass. S.U.
5.3.2025 n. 5841).
Riscontrata la legittimità, sotto il profilo formale come sotto quello sostanziale, del contratto di finanziamento agrario del 13.3.2007, neppure si pone, infine, un problema di nullità derivata del secondo contratto di finanziamento, giacché le somme erogate con il secondo negozio risultano essere state impiegate al fine di ripianare (e, in parte, di estinguere anticipatamente) un debito effettivamente esistente in quanto discendente da un contratto validamente pattuito.
III motivo di impugnazione:
Il solo contratto di prestazione di garanzia fideiussoria in favore dell'istituto di credito prodotto in atti è quello relativo all'operazione di credito del 29 marzo 2011. All'articolo 5
18 del contratto di finanziamento le appellanti e (unitamente a CP_5 Parte_4 [...]
hanno invero prestato fideiussione "per il pieno e puntuale adempimento di Parte_7
tutte le obbligazioni assunte dalla società finanziata con il presente contratto, ivi comprese
quelle derivanti dall'eventuale risoluzione, e, eh in specie, per la restituzione del capitale,
per il pagamento degli interessi, compresi quelli di mora, ed accessori, per il rimborso di
spese e di quant'altro dovuto in forza del presente contratto, ma comunque fino all'importo
massimo di euro 150.000". Trattasi di fideiussione specificamente correlata alla singola operazione di credito alla quale non si applica il disposto dell'art. 1938 c.c.. In difetto di indicazioni riguardo alla conoscenza in capo alla banca -e ancora prima, in realtà,
all'effettivo subentro- di un peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'obbligata principale, non è dato, infine, affermare l'intervenuta liberazione delle garanti -una delle quali, è bene rammentare, è amministratore della società- ai sensi dell'art. CP_5
1956 c.c.
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere respinto e, in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in misura prossima ai medi dei compensi previsti dal dm n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, in €
6.800,00, di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva ed €
3.400,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico solidale degli appellanti.
P.Q.M.
19 La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da con Parte_6 CP_5 CP_8
atto di citazione notificato a 7.10.2019 avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Trapani n. 272 del 6 marzo 2019;
condanna gli appellanti, sotto il vincolo della solidarietà alla refusione in favore dell'interveniente delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.800,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m.
n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere a parte appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
di Appello il giorno 6 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1924 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(p. iva ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, giusta atto di modifica della denominazione sociale del 18.03.2015, in
[...]
personale del legale rappresentante pro tempore, c.f. Parte_3 C.F._1
), (c.f. ), rappresentati e difesi
[...] Parte_4 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Ignazio Ardagna per procura allegata all'atto di citazione in appello.
Appellanti
Controparte_1 Appellato contumace
(c.f. , iscritta nell'elenco delle Società Veicolo al Controparte_2 P.IVA_2
n. 354126, ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017
e, per essa, giusta procura speciale in autentica Notaio di Roma del Persona_1
31.08.2018 (Rep. n. 57298, Racc. n. 29003), Parte_5
(c.f. , subentrata a a seguito di atto di fusione per P.IVA_3 CP_3
incorporazione del 23.11.2022, in persona del procuratore speciale dottor , CP_4
giusta procura speciale in autentica Notaio in Milano del 21.10.2022 (Rep. Persona_2
5488 - Racc. 4129), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Scozzari giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani n. 272/2019 datata 6/3/2019:
ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive;
per l'effetto ritenere e dichiarare che le competenze, così come applicate nel conto per cui
è causa, superano il tasso soglia vigente pro tempore e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovute gli interessi applicati e/o che gli stessi devono essere ricondotti entro il tasso soglia;
2 per l'effetto, previa consulenza tecnica d'ufficio, rideterminare il saldo del conto corrente,
depurandolo dalle competenze usuraie;
da ultimo, e in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare e accertare il saldo attuale del conto intrattenuto da parte appellante presso la banca convenuta;
all'esito del ricalcolo dell'attuale saldo del conto intrattenuto presso la banca, accertare se vi è e a quanto ammonti il credito dell'odierna appellante;
previa ammissione dell'ordine di esibizione del contratto, ritenere e dichiarare che il finanziamento n. 2172173.52 di € 145.000,00 erogato il 13/03/2007 meglio descritto in parte motiva, prevede un tasso di interesse moratorio, oltre il tasso soglia previsto per il periodo di riferimento, alla stregua delle coordinate ermeneutiche della Corte di
Cassazione, la quale ha statuito che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori;
conseguentemente, dichiarare la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse del mutuo in quanto eccedenti il tasso soglia e quindi depurare il debito da qualsiasi interesse dovuto ai sensi dell'art 1815 c.c.;
per l'effetto, previa nuova consulenza tecnica d'ufficio, dichiarare che la somma dovuta da parte appellante, a far data dalla stipula del contratto di mutuo, stante l'obbligata depurazione di qualsiasi interesse era pari al capitale finanziato;
3 per l'effetto ancora, ove ci sia un importo residuo da corrispondere alla banca rideterminare il numero di rate residue ed il quantum di ciascuna di esse dall'accertamento alla data di estinzione degli stessi e ciò previa rimodulazione di un piano di ammortamento che non tenga conto degli interessi;
ritenere e dichiarare parzialmente nulli entrambi i contratti di mutuo meglio descritti in parte motiva, perché carenti di causa e/o di oggetto e ciò per le motivazioni esposte in premessa;
in via subordinata, ritenere e dichiarare parzialmente nulli i contratti di mutuo nella parte eccedente l'importo concesso rispetto all'effettivo debito del correntista;
conseguentemente, ritenere e dichiarare che, previa rideterminazione del piano di ammortamento, gli interessi dei contratti di mutuo devono essere applicati esclusivamente sulla somma necessaria a estinguere la reale o effettiva esposizione debitoria dei conti e/o dei precedenti finanziamenti;
ritenere e dichiarare che la banca convenuta non può fare valere la garanzia fideiussoria nei confronti dei fideiussori, in quanto l'obbligazione è nulla ovvero estinta, o comunque può farlo solo nei limiti in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme che sono frutto dell'applicazione sui conti correnti di clausole illegittime e/o nulle;
ritenere e dichiarare, comunque, nulle le fideiussioni perché posta a garanzia di un presunto debito principale scaturente da contratti e/o clausole nulle;
4 con vittoria di spese relative a entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria, disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Conclusioni dell'interveniente:
In via preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342, 348 bis, c.p.c. ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Trapani n.
[...] CP_5 Parte_4
272/2019 pubblicata in data 06.03.2019 e notificata in data 7.10.2019;
sempre in via preliminare rigettare il proposto gravame anche in accoglimento della eccepita definitività della sentenza medesima rispetto ai capi della stessa non oggetto di specifica impugnazione;
nel merito, rigettare l'appello proposto perché infondati i motivi sia di fatto che di diritto o con qualsivoglia altra motivazione, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
con condanna della parte appellante alle maggiori spese del giudizio di appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello Parte_6 CP_5 Parte_4
parziale avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 272 del 6 marzo 2019 che:
- accogliendone parzialmente la domanda di accertamento della nullità del contratto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n. 13530.87 acceso presso il 10.5.2001, ha disposto espungersi le appostazioni a Controparte_1
5 debito a titolo di commissione di massimo scoperto -pattuita in termini da non soddisfare il requisito di determinatezza prescritto a pena di nullità dall'art. 1346 c.c.- e spese -non pattuite o applicate in misura difforme rispetto alla previsioni negoziali- e,
con l'ausilio di un consulente tecnico contabile, ha rideterminato il saldo del rapporto al 23.9.2011 in € 18.163,82 a credito della società correntista -in luogo del minor saldo di € 9,78 risultante dall'estratto conto della banca-, condannando l'istituto di credito al pagamento del relativo importo, maggiorato degli interessi al saggio legale;
- ha riscontrato la validità delle clausole del contratto di conto corrente in tema di interessi, sia con riferimento alla compatibilità con la disciplina antiusura, sia rispetto alla previsione della capitalizzazione periodica infrannuale, e di quella concernente la data di appostazione contabile delle operazioni, rigettando le relative domande di nullità;
- ha rigettato altresì le domande di nullità del contratto di mutuo agrario n. 2172173.52
di originari € 145.000,00 stipulato con la medesima banca il 13.3.2007 per essersi gli attori, che pure ne erano onerati, sottratti all'onere della produzione del documento contrattuale, e del successivo contratto di finanziamento n. 741598564.02 di originari
€ 150.000,00 sottoscritto il 29.3.2011, esente, secondo quanto accertato dal consulente tecnico, dal nullità per superamento delle soglie usurarie;
- ha condannato la banca al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di c.t.u..
Articolati tre motivi di impugnazione, gli appellanti:
6 I) con riguardo al contratto di conto corrente, insistono affinché sia sanzionata, con l'esclusione integrale degli interessi ovvero con la riconduzione di questi alle soglie tempo per tempo vigenti, l'usura registrata in corso di svolgimento del rapporto ove utilizzata la formula di determinazione del TEG inclusiva della commissione di massimo scoperto e non quella indicata nelle istruzioni diffuse dalla Banca d'Italia;
II) A- con riguardo al contratto di finanziamento n. 2172173.52 del 13.3.2007,
censurano il passaggio della motivazione che esclude dall'ambito applicativo dell'art. 119 TUB l'obbligo per la banca di consegnare i documenti contrattuali e rilevano di aver tentato sia in fase stragiudiziale -rivolgendo alla banca istanza ex art. 119 TUB, rimasta inevasa-, sia nel corso del giudizio -formulando richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.- di acquisire il contratto che aveva dato vita al rapporto. Adducono che dall'analisi di tale contratto sarebbe emersa la natura usuraia del carico economico correlato all'erogazione del finanziamento, già
evidenziata nella consulenza di parte depositata in atti ove si era tenuto conto di
"tutti i costi connessi all'erogazione del finanziamento (isc, interessi di mora e
penale per estinzione anticipata)" (pag. 14 dell'atto di appello), con conseguente necessitata applicazione della sanzione di gratuità del mutuo ex art. 1815 comma 2
c.p.c.;
II B- deducono la nullità per difetto di causa e per frode alla legge di entrambi i rapporti di finanziamento in quanto stipulati al solo fine di ripianare precedenti esposizioni debitorie
7 (il mutuo agrario per estinguere il saldo negativo del rapporto di conto corrente;
il finanziamento del 2011 per estinguere il debito rinveniente dal mutuo agrario) maturate,
tuttavia, in forza di convezioni affette da vizi di nullità destinati a riflettersi, in conseguenza del collegamento esistente tra i negozi, anche sui finanziamenti;
III) insistono affinché sia dichiarata la nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate da e senza fissazione dell'importo massimo garantito in CP_5 Parte_4
violazione dell'art. 1938 c.c. e affinché sia in ogni caso accertata l'intervenuta liberazione dei garanti, ai sensi dell'art. 1956 c.c., per aver la banca continuato a erogare credito alla debitrice nella consapevolezza del deterioramento delle sue condizioni patrimoniali.
Nel giudizio è spontaneamente intervenuta cessionaria dei crediti Controparte_2
vantati da la quale, eccepita preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. si è opposta, in linea gradata,
al suo accoglimento nel merito.
Occorre in primo luogo dare atto che sui capi della statuizione di primo grado che hanno accertato la conformità a legge delle clausole di capitalizzazione degli interessi e di imputazione contabile delle operazioni contenute nel contratto di conto corrente di corrispondenza e la validità, rispetto alla disciplina antiusura, del contratto di finanziamento del 29.3.2011, non gravati d'impugnazione, si è formato, in forza del meccanismo descritto dall'art. 329 comma II c.p.c., il giudicato interno,
8 Quanto al merito, l'appello non è meritevole di accoglimento.
Procedendo nella disamina secondo la tecnica dei punti di motivazione e mantenendo l'ordine espositivo prospettato dagli appellanti, vale osservare:
I motivo di impugnazione:
Gli appellanti lamentano l'erroneo utilizzo della formula ricavabile dalle Istruzioni della
Banca d'Italia, in luogo di quello inclusiva di ogni onere imposta dall'art. 644 c.p., nella determinazione del TEG -tasso effettivo globale- del singolo rapporto destinato alla comparazione con il TEGM -tasso effettivo globale medio- trimestralmente rilavato dai decreti ministeriali attuativi delle disposizioni della L. n. 108/1996.
La correttezza del metodo è stata, tuttavia, recentemente confermata dalle Sezioni Unite
della Cassazione con sentenza n. 16303 del 20.6.2018, che, nel pronunciarsi sulla rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini dell'usura, hanno sottolineato la necessità
che la verifica delle condizioni di concessione del credito venga condotta in ossequio al principio di simmetria, ovvero operando il confronto tra un dato concreto, quale il TEG
dell'operazione di credito, e il dato astratto, rappresentato dal TEGM determinato trimestralmente per categorie omogenee, rilevati entrambi in funzione dei medesimi costi,
risultando altrimenti la valutazione sostanzialmente inattendibile.
L'adozione di un meccanismo uniforme di rilevazione dei dati soggetti a procedimento comparativo -ribadita e confermata dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 19597
del 2020 in tema di rilievo da attribuire ai fini dell'usura agli interessi di mora- risponde a
9 un basilare criterio logico che risulterebbe falsato dal ricorso, per la rilevazione del TEG
del singolo rapporto, alla “formula del T.A.E.G.”, in affermata aderenza al dettato dell'art. 644 comma IV c.p., a tenore del quale “per la determinazione del tasso di interesse
usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Confermata la bontà del metodo prescelto dal Tribunale, non può tuttavia non evidenziarsi che la questione è, nel concreto, priva di rilevanza alcuna.
Con statuizione divenuta definitiva, il Tribunale ha infatti dichiarato nulla per indeterminatezza la clausola del contratto di conto corrente relativa alla commissione di massimo scoperto la quale, proprio perché invalida, non concorrono a comporre il carico economico correlato alla linea di credito accordata alla società correntista. Di tali costi, in altri termini, non può e non deve tenersi conto ai fini della verifica della compatibilità del t.e.g. del rapporto con il tasso soglia. Non vi è spazio, dunque, per l'applicazione della sanzione comminata dal secondo comma dell'articolo 1815 c.c. e neppure per la riconduzione entro soglia del carico economico.
II motivo di impugnazione:
Il motivo impone una rivisitazione del percorso motivazione seguito da Tribunale, senza,
tuttavia, che possa giungersi a una modifica del decisum.
Deve, in particolar convenirsi con gli appellanti là ove evidenziano di aver attivato gli strumenti approntati dall'ordinamento giuridico onde assolvere all'onere, su di essi
10 gravante, di acquisire e produrre il contratto di finanziamento n. 2172173.52 di originari €
145.000,00 stipulato con la medesima banca il 13.3.2007. Vi è in atti evidenza documentale tanto dell'istanza ex art. 119 Tub -che, se pure testualmente prevista solo per l'ostensione di documenti contabili, si presta, in un'interpretazione che valorizzi gli obblighi di buona fede gravanti sulle parti in fase di esecuzione del contratto, a essere estesa alla consegna dei documenti contrattuali- rivolta dalla società mutuataria alla banca, tanto della richiesta istruttoria formulata a temini dell'art. 210 c.p.c., ammessa dal Tribunale e solo parzialmente ottemperata dalla banca (evenienza che ha escluso la rinnovazione dell'ordine di esibizione in questo grado di giudizio).
Se dunque alcuna colpevole inerzia nell'assolvimento dei propri oneri può imputarsi alla parte, va tuttavia sottolineato che i documenti acquisiti agli atti, segnatamente il piano di ammortamento allegato al contratto di "finanziamento crediti speciali agr. ordinario", e la cambiale agraria dell'importo di € 34.609.98 emessa il 13.3.2007 con scadenza il
13.3.2008, pur non costituendo in sé il documento contrattuale, non solo offrono conferma della stipula della convenzione (della quale il piano di ammortamento rappresenta un allegato e la cambiale una modalità attuativa), ma contengono chiara riproduzione dei più
salienti connotati della fattispecie negoziale, sufficienti a soddisfare il canone di determinatezza prescritto dall'art. 1346 c.c. e a integrare, in quanto entrambi sottoscritti da
-originaria denominazione della società appellante- e il piano Parte_2
11 di ammortamento anche dall'istituto erogante, gli elementi prescritti a pena di nullità
dell'art. 117 TUB. Dall'analisi di tali documenti è invero possibile ricavare:
- conferma della natura del finanziamento, un credito agrario rispondente alla nozione cristallizzata all'art. 43 TUB, finalizzato al finanziamento dell'attività zootecnica,
effettuato con ricorso allo strumento della cambiale agraria, come consentito dal comma 4 della norma citata;
- l'importo erogato (€ 145.000,00);
- il tasso nominale annuo degli interessi (6,2%);
- l'indicatore sintetico di costo (6,23%);
- il numero (5) e la periodicità (annuale) delle rate;
- la decorrenza (13.3.2008) e la conclusione del periodo di ammortamento (13.3.2012);
- l'importo costante di ciascuna rata (€ 34.609,98);
- le commissioni (€ 170,00) e i costi (€ 435,00) correlati all'operazione e l'ammontare dell'imposta sostitutiva (€ 362,00).
La fattispecie negoziale, così inquadrata e definita nei suoi contorni essenziali, non si pone in contrasto con la disciplina antiusura.
Il D.M. 19.12.2006, emanato dal dell in attuazione CP_6 Controparte_7
della L.
7.3.1996 n. 108 e "avute presenti le “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo
globale medio ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla Banca d'Italia nei confronti
delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art.
12 107 del d.lgs. 385/93 (pubblicate nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006)", rileva il tasso medio della categoria di operazioni "anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle
imprese effettuati dalle banche" (è questa, infatti, la categoria residuale nella quale le istruzioni della Banca d'Italia del febbraio 2006, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del
29.3.2006, impongono di inserire "tutte le forme di finanziamento che non siano
riconducibili ad una delle categorie precedenti", dunque anche il credito agrario quando,
come nel caso di specie, non vi sia prova che sia stato concesso a tassi agevolati, giacché
in tale ultima evenienza resterebbe sottratto alla rilevazione periodica e dunque all'ambito di applicazione della disciplina antiusura) di importo superiore a € 5.000 in 6,34 punti percentuali. Atteso che, ai sensi dell'art. 2 L. n. 108/96,"il limite previsto dal terzo comma
dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito
nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai
sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso,
aumentato della metà", la soglia usuraria resta accertata 9.52 punti percentuali.
Questi i dati fattuali rilevanti, risulta evidente che né il tasso nominale degli interessi corrispettivi, né l'indicatore sintetico di costo superano la soglia usuraria.
Non vi è invece in atti contezza della pattuizione in forma scritta degli interessi moratori,
che dunque, in applicazione dell'art. 1224 comma I c.c., devono essere computati in misura corrispondente a quella degli interessi corrispettivi, con conseguente certa esclusione di fenomeni usurari.
13 D'altronde, la diversa conclusione sostenuta gli appellanti -sulla scorta dell'analisi condotta dal consulente di parte- si fonda sull'errato postulato secondo cui il carico economico correlato all'erogazione del credito è rappresentato dalla sommatoria tra l'indicatore sintetico di costo, il saggio degli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata "il tasso globale del finanziamento, alla luce delle condizioni pattuite risulta
quindi essere pari al 10,923% (ISC + mora + comm. Estinzione anticipata)" (pag. 12 della consulenza di parte). Simile allegazione, tuttavia, è inficiata da errore ricostruttivo apprezzabile sul piano metodologico ove di consideri che:
- del tutto arbitrario e privo di autentico valore descrittivo del costo del finanziamento si rivela il cumulo matematico delle diverse componenti di costo del finanziamento. Simile
prospettazione orienta verso una misura di tasso del tutto sganciata dal reale, posto che interessi corrispettivi, interessi moratori e penale di estinzione anticipata sono destinati a trovare applicazione alternativa tra loro in ragione del diverso atteggiarsi della modalità
della restituzione, ovvero, rispettivamente, in ipotesi di restituzione regolare e conforme al piano di ammortamento, in ipotesi di restituzione tardata o mancata, nell'ipotesi, infine, di restituzione anticipata rispetto al termine previsto a beneficio del debitore, così che non sono destinati a gravare simultaneamente sul debitore;
- conduce alla valorizzazione non del momento genetico del contratto, come imposto dal
D.L. n. 394/2000, convertito con modificazioni dalla L. n. 24/2001, norma di interpretazione autentica della disciplina contenuta nella L. n. 108/1996, ma di
14 accadimenti non solo successivi, ma anche eventuali attinenti alla fase di svolgimento del rapporto, ovvero la sua estinzione anticipata;
- vulnera il principio di omogeneità/simmetria di confronto tra TEG del singolo rapporto e tasso-soglia usura, principio che le Sezioni Unite (Cass., Sez.Un., n. 16303/2018)
collocano al centro del vigente sistema antiusura posto che le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medi ai sensi della Legge sull'usura” della Banca
d'Italia già nell'aggiornamento del febbraio 2006 escludono espressamente dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente per il caso di estinzione anticipata del rapporto
(«Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto,
laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno
aggiunte alle spese di chiusura della pratica» (paragrafo C4). Ciò a motivo del fatto che la commissione di estinzione anticipata rappresenta il corrispettivo versato una
tantum dal finanziato per l'esercizio del jus poenitendi secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (che si ascrive al genus dell'art. 1373 comma II c.c.) e svolge una funzione di indennizzo in favore della banca per la riduzione del margine di guadagno atteso dalla restituzione rateale e posticipata del debito. Proprio tale sua natura la esclude dal novero delle voci computabili a fini della verifica dell'usurarietà del finanziamento, difettando un nesso di collegamento tra l'onere e l'erogazione del finanziamento. La commissione per l'estinzione anticipata, invero “non è collegata se
non indirettamente all'erogazione del credito non rientrando tra i flussi di rimborso,
15 maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella
corresponsione di quello. Non si è di fronte cioè a una remunerazione, a favore della
banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente
(argomento ex articolo due bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2
del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per
sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (Cass. civ. 14.3.2022 n. 8109 e, in termini, Cass. civ., sez. III, 7.3.2022, n. 7352). A rinforzare il convincimento che la penale di anticipata estinzione non concorra al calcolo del TEG del concreto rapporto negoziale è anche la giurisprudenza penale, secondo cui il collegamento che il legislatore pone all'art. 644 c.p., con l'impiego del termine “corrispettivo”, tra le prestazioni dell'accipiens e del solvens rende evidente come il pagamento usurario debba trovare causa e relazione diretta nel sinallagma con quanto prestato dal mutuante.
Ne discende che la clausola penale, per la sua funzione, non può essere considerata ex
se come parte del “corrispettivo” previsto dall'art. 644 c.p. poiché, sul piano giuridico,
l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale (Cass. pen. n. 5683/2012; Cass. pen. n. 29010/2018).
Quanto poi alle riproposte eccezioni di nullità dei contratti di finanziamento per difetto di causa, mentre nulla sostiene l'affermazione degli appellanti secondo cui il finanziamento agrario fu concesso al fine di estinguere il debito maturato in relazione all'apertura di credito concessa in conto corrente, non potendo simile correlazione essere desunta dal dato
16 mero, quanto fisiologico, per cui "il netto ricavo del finanziamento numero 2172173.52 è
stato accreditato sul conto corrente numero 13530.87" (pag. 18 dell'atto di appello), il finanziamento chirografario n. 741598564/02 del 29.3.2011, invece, è stato certamente erogato per estinguere il precedente finanziamento agrario. Se ne ha conferma nei conteggi sviluppati dalla banca, dai quali risulta che l'importo erogato, pari ad euro 150.000,00, è
stato essenzialmente adoperato per saldare le tre rate del finanziamento agrario scadute a quella data (trattasi delle rate annuali aventi scadenza il 13 marzo 2009, 2010 e 2011) pari complessivamente a € 103.829,94 (34.609,98 x 3) con i relativi interessi di mora, e a estinguere anticipatamene il capitale ancora a scadere il 13 marzo 2012, pari ad euro
32.589,41. Tali conteggi sono riflessi nell'art. 1 del contratto, là ove le parti specificano la finalità di ripianamento di pregresse passività indicata nelle premesse chiarendo che la banca concede il finanziamento "per lo scopo sopra previsto in premessa, di cui Euro …
136.883,80 quale somma mutuata ed Euro … 13.016,20 quale conguaglio per interessi da
regolare, finalizzato a ripianare interessi maturati pregressi".
Tanto, però, non basta a ritenere che il contratto di finanziamento del marzo 2011, che ha attribuito alla debitrice il vantaggio della dilazione del termine di restituzione (il piano di ammortamento di questo secondo finanziamento prevedeva che l'importo erogato fosse restituito in 15 amni con il pagamento di 60 rate trimestrali), sia privo di causa. Come di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con riferimento al c.d. mutuo solutorio (nella vicenda in esame si tratta, invece, di un finanziamento, ovvero di un
17 contatto obbligatorio, e non reale, che dunque neppure perviene ad attingere alle tematiche maggiormente pregnanti sotto il profilo giuridico risolte dalla pronunzia) "non vi sono …
ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in
termini di nullità negoziale. La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate
ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca
illegittimità - salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano
negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706
del 2020) - essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e
risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8
agosto 1977 n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla L. 23 dicembre
1966, n. 1142); art. 16 r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765)." (Cass. S.U.
5.3.2025 n. 5841).
Riscontrata la legittimità, sotto il profilo formale come sotto quello sostanziale, del contratto di finanziamento agrario del 13.3.2007, neppure si pone, infine, un problema di nullità derivata del secondo contratto di finanziamento, giacché le somme erogate con il secondo negozio risultano essere state impiegate al fine di ripianare (e, in parte, di estinguere anticipatamente) un debito effettivamente esistente in quanto discendente da un contratto validamente pattuito.
III motivo di impugnazione:
Il solo contratto di prestazione di garanzia fideiussoria in favore dell'istituto di credito prodotto in atti è quello relativo all'operazione di credito del 29 marzo 2011. All'articolo 5
18 del contratto di finanziamento le appellanti e (unitamente a CP_5 Parte_4 [...]
hanno invero prestato fideiussione "per il pieno e puntuale adempimento di Parte_7
tutte le obbligazioni assunte dalla società finanziata con il presente contratto, ivi comprese
quelle derivanti dall'eventuale risoluzione, e, eh in specie, per la restituzione del capitale,
per il pagamento degli interessi, compresi quelli di mora, ed accessori, per il rimborso di
spese e di quant'altro dovuto in forza del presente contratto, ma comunque fino all'importo
massimo di euro 150.000". Trattasi di fideiussione specificamente correlata alla singola operazione di credito alla quale non si applica il disposto dell'art. 1938 c.c.. In difetto di indicazioni riguardo alla conoscenza in capo alla banca -e ancora prima, in realtà,
all'effettivo subentro- di un peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'obbligata principale, non è dato, infine, affermare l'intervenuta liberazione delle garanti -una delle quali, è bene rammentare, è amministratore della società- ai sensi dell'art. CP_5
1956 c.c.
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere respinto e, in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in misura prossima ai medi dei compensi previsti dal dm n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, in €
6.800,00, di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva ed €
3.400,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico solidale degli appellanti.
P.Q.M.
19 La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da con Parte_6 CP_5 CP_8
atto di citazione notificato a 7.10.2019 avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Trapani n. 272 del 6 marzo 2019;
condanna gli appellanti, sotto il vincolo della solidarietà alla refusione in favore dell'interveniente delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.800,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m.
n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere a parte appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
di Appello il giorno 6 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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